Art. 24, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 di previsione della maggiorazione della base pensionabile.
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- Categoria: Previdenza
- Creato Venerdì, 19 Luglio 2013 01:56
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Ministero dell'economia e delle finanze
Informativa 16-7-2013 n. 90
Art. 24, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 di previsione della maggiorazione della base pensionabile.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione.
Informativa 16 luglio 2013, n. 90 (1).
Art. 24, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 di previsione della maggiorazione della base pensionabile.
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(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione.
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Agli
Uffici Responsabili
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Si informa che a decorrere dalla rata di agosto 2013, per tutto il personale appartenente al comparto delle Forze di Polizia, gestito nel sistema NoiPA con regime contributivo "a" - CASSA TRATT. PENSIONISTICI STATALI (FORZE DI POLIZIA EX SISTEMA RETRIBUTIVO), è stato adeguato il calcolo della contribuzione.
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997, per tutto il personale destinatario dei sei aumenti periodici di stipendio, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, viene applicata una maggiorazione figurativa del 15%.
Si precisa che l'imponibile soggetto alla maggiorazione figurativa del 15% corrisponde allo stipendio cosiddetto "parametrato", nel quale confluiscono le competenze stipendiali, l'indennità integrativa speciale nonché le classi e gli scatti per il personale con qualifica dirigenziale. Su detto imponibile maggiorato vengono applicate le aliquote attualmente in vigore, pari al 33% (ripartite nella misura di 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro), oltre a quella pari allo 0,35% a carico del dipendente relativa al Fondo Credito.
A tutto il personale interessato viene data visibilità di detto adeguamento sul cedolino delle competenze mensili. Infatti, nella sezione dedicata alle ritenute previdenziali, oltre all'indicazione dell'attuale importo imponibile e delle corrispondenti ritenute relative a INPDAP F. F.POL.EX RETR. e al FONDO CREDITO, verranno riportate due ulteriori righe aventi la descrizione "Magg. INPDAP F.POL.EX RETR." e "Magg. FONDO CREDITO" dove verrà specificato sia l'importo imponibile relativo alla maggiorazione applicata, sia le ritenute che gravano su detto importo.
Lo stesso dettaglio sarà disponibile per gli operatori degli uffici anche attraverso la funzione di consultazione dello sviluppo della rata e del cedolino emesso.
Inoltre, si precisa che sul cedolino della rata di agosto 2013 saranno elaborati in maniera distinta sia gli importi della contribuzione arretrata dovuta per tutto l'anno 2012, sia quelli dovuti per l'anno 2013, fino alla rata di luglio.
Sarà possibile verificare l'esito di detta elaborazione attraverso la consultazione della funzione "Arretrati".
Infine si precisa che per il personale attualmente gestito con il suddetto regime previdenziale, il quale ritenga di non dovere aderire a tale modalità di trattamento, sarà cura di codesti uffici responsabili eseguire la variazione del codice del regime contributivo, modificandolo da "a" a "1".
Per agevolare le attività di competenza, tramite mail da Ufficio V, verranno inviati a ciascun Ufficio responsabile del Trattamento Economico gli elenchi del personale che attualmente ha il codice di regime contributivo "a".
Il Dirigente
Roberta Lotti
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D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, art. 4