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Liquidazione della pensione in favore dei 65.000 lavoratori salvaguardati di cui all'art. 24, comma 14 della legge n. 214/2011.

Dettagli

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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 21-6-2013 n. 10046
Liquidazione della pensione in favore dei 65.000 lavoratori salvaguardati di cui all'art. 24, comma 14 della legge n. 214/2011.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 21 giugno 2013, n. 10046 (1).

Liquidazione della pensione in favore dei 65.000 lavoratori salvaguardati di cui all'art. 24, comma 14 della legge n. 214/2011.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Premessa

Con il Msg. 26 febbraio 2013, n. 3423 ed il Msg. n. 3516 del 27 febbraio 2013 sono state impartite alle sedi le istruzioni per la liquidazione in via provvisoria delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, dei fondi speciali, degli iscritti al Fondo di quiescenza Poste e al fondo Ferrovie in favore dei lavoratori salvaguardati ai sensi dell'art. 24, commi 14 e 15 della legge n. 214/2011.

Con il Msg. n. 7934 del 15 maggio 2013 le sedi sono state informate dell'aggiornamento delle procedure di calcolo delle convenzioni internazionali per la definizione in via provvisoria.

Per monitorare i soggetti salvaguardati che accedono alla pensione con i requisiti agevolati si è reso necessario modificare le procedure coinvolte.

Inoltre, tale tipologia di pensioni è stata indicizzata nel DATABASE pensioni con le modalità illustrate nel presente messaggio.

Si comunica pertanto l'aggiornamento del sistema Unicarpe, delle procedure di liquidazione dell'AGO e dei Fondi speciali per la liquidazione in via definitiva delle pensioni in argomento. Per le procedure delle pensioni in Convenzione internazionale si fa riserva di successivo messaggio.

Viene, pertanto, inibita la possibilità di procedere ad ulteriori definizioni in via provvisoria delle pensioni in favore dei 65.000 lavoratori salvaguardati ai sensi della legge n. 214/2011, salvo per i casi in cui la liquidazione in via provvisoria sia prevista per la generalità delle pensioni.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per la trasformazione delle pensioni finora definite in via provvisoria, allo scopo di consentire la quantificazione degli oneri di cui all'art. 24, comma 15, della legge n. 214/2011.

 

1. Collegamento WebDom - Sistema Unicarpe

Si richiama l'attenzione delle sedi sulla circostanza che ad ogni prodotto WebDom corrisponde una diversa modalità di trattazione del conto da parte di Unicarpe.

La precisazione si rende necessaria in quanto, stante la coesistenza di più titoli per l'accesso alla pensione in salvaguardia, occorre che ciascun prodotto pensionistico sia correlato all'omologo prodotto di certificazione.

Si allega a tal fine un prospetto riepilogativo dei prodotti di certificazione e dei prodotti pensionistici abbinati (allegato 1) alle tre tipologie di salvaguardia.

Nel caso in cui si debba invece procedere alla liquidazione della pensione diretta con le regole ordinarie in favore di un soggetto certificato ai fini della salvaguardia, le procedure non consentono di procedere alla definizione della pensione senza l'annullamento della certificazione in salvaguardia.

Si rammenta, come già precisato con Msg. n. 6645 del 22 aprile 2013, che le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti la legge n. 214 del 2011 devono permanere fino al momento della titolarità della pensione.

Pertanto, le Sedi al momento della liquidazione della pensione devono verificare il permanere delle condizioni per l'accesso al beneficio della salvaguardia, ancorché già certificato in precedenza sulla base delle informazioni allora presenti negli archivi.

In particolare, con riferimento alle categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all'esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, va accertato che la condizione del mancato svolgimento dell'attività lavorativa successivamente alla cessazione/autorizzazione si sia protratta fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.

 

2. Categorie ammesse alla pensione in applicazione del beneficio

La liquidazione in favore dei 65.000 lavoratori salvaguardati di cui all'articolo 24, comma 14 della legge n. 214/2011 è ammessa per le pensioni dirette di categoria VO, VOS, VR, VRS, VOART, VOARTS, VOCOM, VOCOMS, VDAI, VOBANC, VGAS, VES, DZ e dei fondi speciali di tipo "V" ET, TT, VL, EL, FS e PT (ex-IPOST).

 

3. Implementazione del sistema Unicarpe

La procedura Unicarpe è stata implementata per consentire la gestione del conto delle pensioni interessate alla salvaguardia L. n. 214/2011.

Nella fase di prelievo del conto viene controllata la presenza su FELPE di una certificazione con la dicitura "Soggetto salvaguardato ex lege 214/2011 - lettera inviata" e la tipologia di appartenenza del lavoratore.

La definizione della domanda non è consentita nel caso in cui, durante la trattazione, risulti verificato l'accesso al pensionamento senza salvaguardia.

Sulla prima pagina del modello "Retr. Pens" viene essere riportata la dicitura:

"La pensione è stata liquidata con i requisiti agevolati previsti per i lavoratori beneficiari di salvaguardia ai sensi della legge n. 214/2011".


3.1 Data di scadenza del beneficio

L'art. 24, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce che il limite numerico di 65.000 soggetti da ammettere al pensionamento in applicazione del beneficio sia coniugato con le risorse stanziate per ciascun anno dal 2013 al 2019.

Occorre, pertanto, quantificare l'onere della salvaguardia, ripartito per anno, a partire dai costi individuali.

Il costo individuale è rappresentato dall'importo mensile lordo della pensione del lavoratore moltiplicato per il numero di mesi di anticipo rispetto alla data di pensionamento con le regole in vigore dal 1° gennaio 2012.

Per questa ragione, all'interno dello stesso flusso di trattazione, Unicarpe effettua una doppia verifica del diritto e dell'accesso a pensione:

il primo, effettuato sulla base della contribuzione effettivamente accreditata in favore del lavoratore, viene utilizzato per calcolare la decorrenza della pensione con il beneficio il secondo, effettuato con la proiezione della contribuzione, è utilizzato per individuare la decorrenza della pensione anticipata o di vecchiaia sulla base delle disposizioni vigenti. A tal fine, la posizione contributiva del lavoratore salvaguardato viene implementata virtualmente di ulteriore contribuzione, accodando all'ultimo contributo accreditato in estratto la contribuzione obbligatoria registrata da ultimo.

L'onere sarà monitorato mensilmente sulla base della disposizione di pagamento, fino alla data di scadenza del beneficio.


3.2 Lavoratori salvaguardati a costo zero

Nel caso in cui la decorrenza della pensione senza beneficio calcolata con le modalità descritte si collochi entro la decorrenza della pensione in salvaguardia, il lavoratore è salvaguardato "a costo zero".


3.3 Felpe

I dati di calcolo della pensione e dell'onere vengono memorizzati su Felpe per il successivo passaggio in automatico alle procedure di prima liquidazione.

 

4. Procedure di liquidazione

Le procedure IVS74, liquidazione in Convenzione Internazionale e quella dei Fondi Speciali si collegano con l'archivio FELPE per verificare la presenza di una certificazione accolta e stato della domanda = "Soggetto salvaguardato ex lege 214/2011 - lettera inviata".

In assenza di tale indicazione non è consentita la definizione della domanda.

In particolare, qualora lo stato della certificazione risulti: "Soggetto salvaguardato ex lege n. 214/2011 - lettera generica inviata" non è possibile procedere alla liquidazione della pensione.

La liquidazione della domanda non è inoltre consentita nel caso in cui la domanda non sia correttamente inquadrata in WebDom.


4.1 Pannello MNLAN30

A seconda della tipologia di lavoratore salvaguardato FELPE trasmette nel campo “Deroga” il valore:

- 5 se il lavoratore beneficia congiuntamente sia della salvaguardia di cui alla legge n. 214/2011 che della legge n. 122/2010;

- 6 se il lavoratore beneficia congiuntamente sia della salvaguardia di cui alla legge n. 214/2011 che della legge n. 111/2011;

- 7 se il lavoratore beneficia della salvaguardia di cui alla legge n. 214/2011;

- 8 se il lavoratore beneficia della salvaguardia di cui alla legge n. 214/2011 a costo zero.

Il valore numerico associato alla tipologia di salvaguardia viene memorizzato anche nel database delle pensioni al campo GP1AJ11.


4.2 Controlli

Le prestazioni in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2013.

Solo per le pensioni del Fondo di Quiescenza Poste e del Fondo Ferrovie dello stato, che prevedono decorrenze inframensili, la decorrenza non potrà essere anteriore al 2 gennaio 2013.


4.3 Informazioni relative all'onere

Il pannello MNLPREP viene compilato in automatico con le seguenti modalità:

Dec. Beneficio la decorrenza della pensione in salvaguardia Cess. Beneficio la decorrenza della pensione con le norme vigenti;

nel caso di salvaguardato a costo zero la data è la medesima del campo precedente;

Gruppo 3700;

Sottogruppo valori da 3701 a 3707 (vedi allegato 2) per le liquidazioni automatiche (AAS e VAS), tutti i campi sono precompilati;

per le liquidazioni manuali (AMS e VMS) sono precompilati ad eccezione del campo "Cess. Beneficio" che deve essere acquisito dall'operatore.

I dati relativi alla decorrenza e alla cessazione del beneficio, e il relativo codice legge, vengono memorizzati anche nel database pensioni nei campi della sezione GP2PB00.

 

5. Colloquio fra le procedure di calcolo e felpe

Dopo il calcolo della pensione, vengono restituite a FELPE le seguenti informazioni:

- codice sede;

- numero domanda;

- codice fiscale;

- matricola dell'operatore;

- tipo di liquidazione;

- data di calcolo centrale;

- categoria;

- numero di certificato;

- tipologia della domanda.

 

6. TE08, cassetto previdenziale e visualizzazione in internet

Per le pensioni liquidate in applicazione della salvaguardia in questione, sul modello TE08 è riportata la seguente indicazione: "La pensione è stata liquidata con i requisiti agevolati previsti per i lavoratori salvaguardati (art. 24, commi 14 e 15 della legge n. 214/2011)".

La stessa dicitura è riportata su Cassetto previdenziale e messa a disposizione del cittadino e dei patronati nella visualizzazione in internet.

 

7. Posizioni errate

Si precisa che, qualora negli archivi delle pensioni errate al calcolo siano presenti pensioni interessate dalla salvaguardia L. n. 214/2011 e liquidate in via provvisoria, queste dovranno essere cancellate e:

a) se trattasi di tipologia automatica, il conto dovrà essere gestito in Unicarpe prima di procedere nella trasmissione;

b) se trattasi di tipologia manuale si dovranno riproporre i dati in IVS74.

Facendo seguito a quanto già precisato con Msg. 22 aprile 2013, n. 6645 si ricorda che le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti la legge n. 214 del 2011 devono permanere fino al momento di decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario per l'apertura della c.d. finestra mobile.

Pertanto, le Sedi devono riverificare la sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio della salvaguardia, già certificata in precedenza sulla base delle informazioni allora presenti negli archivi.

In particolare, con riferimento alle categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all'esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, va ricontrollata la condizione del mancato svolgimento di alcuna attività lavorativa successivamente alla cessazione/autorizzazione e fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.

 

Allegati 1-2 (2)

(2) Si omettono gli allegati 1 e 2 in quanto non pubblicati alla fonte.

 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24

   

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