I.N.P.S.Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

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Categoria: Previdenza
Creato Giovedì, 23 Maggio 2013 02:59
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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 21-5-2013 n. 8299
Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 21 maggio 2013, n. 8299 (1).
Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 
In relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti relativamente ai corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale in oggetto che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.
In coerenza con le indicazioni fornite con la Circ. 14 marzo 2012, n. 37 e con il Msg. 15 maggio 2012, n. 8381 deve essere applicato l'ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall'art. 3 del D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
- con un'età di almeno 57 anni e tre mesi ed un'anzianità contributiva di 35 anni;
- con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Diversamente, nel caso in cui l'iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l'iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Si sottolinea, infine, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall'età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all'art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni che avvengono nell'intervallo di tempo sopra evidenziato) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
 
Circ. 14 marzo 2012, n. 37
Msg. 15 maggio 2012, n. 8381
D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1