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Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi..

Dettagli

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Ministero dell'interno
Nota 22-4-2013 n. DCPREV/5457
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
Nota 22 aprile 2013, n. DCPREV/5457 (1).
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
 

 
Ai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco
e, p.c.:
Alle
Direzioni regionali dei vigili del fuoco




 
Come è noto, il D.P.R. n. 151/2011 ha modificato l'elenco delle attività soggette agli adempimenti e ai controlli di prevenzione incendi, introducendone alcune e modificando i parametri di assoggettabilità per altre.
A seguito di ciò, sono stati avviati i lavori - anche in sinergia con le altre Amministrazioni interessate - necessari alla definizione di specifiche regole tecniche per alcune di queste attività (asili nido, interporti, autodemolizioni, campeggi, ecc.).
Nelle more dell'emanazione di tali provvedimenti - che, si ricorda, devono essere sottoposti anche alla procedura di informazione in sede comunitaria - si invitano codesti Uffici a tener conto del contenuto del comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 139/2006, laddove viene richiamata l'applicazione dei criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate, evitando la diffusione di indirizzi territoriali che possono risultare non in linea con i provvedimenti in corso di elaborazione.


Il Capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Pini
 
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 15

   

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