Ministero dell'economia e delle finanze - IMU e TARES indicazioni in base al DL 35/2013

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Creato Sabato, 04 Maggio 2013 06:06
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Ministero dell'economia e delle finanze -
Circ. 29-4-2013 n. 1/DF
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Imposta municipale propria (IMU) - Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.
Circ. 29 aprile 2013, n. 1/DF (1).
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Imposta municipale propria (IMU) - Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.
(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.
 
Sono pervenuti numerosi quesiti in merito all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e di imposta municipale propria (IMU), rispetto ai quali si forniscono i seguenti chiarimenti.
 
1. Le disposizioni in materia di TARES per l'anno 2013
L'art. 10 in questione, al comma 2, introduce, in materia di TARES, alcune disposizioni che operano limitatamente all'anno 2013, anche in deroga all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
La lett. a) del citato comma 2 dispone che "la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento".
La disposizione in esame attribuisce, quindi, al comune la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse, limitatamente al 2013 e in deroga al comma 35 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che, a regime, prevede che "il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.".
È necessario sottolineare che, sulla base della norma recata dal D.L. n. 35 del 2013, il versamento della prima rata potrebbe essere anticipato rispetto all'attuale scadenza di luglio [1] e quello relativo all'ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre.
Bisogna, altresì, evidenziare che se il comune non interviene con una propria delibera a modificare la scadenza delle rate della TARES, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio resta fissato a quest'ultima scadenza mentre l'ultima rata della TARES scadrà nel mese di ottobre 2013, dovendosi in questo caso applicare quanto previsto per l'anno 2013 dal citato comma 35 dell'art. 14.
Si deve, inoltre, sottolineare che la disposizione recata dall'art. 10, comma 2, lett. a) in esame impone ai comuni, a tutela del contribuente, di pubblicare la deliberazione di modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul sito web istituzionale del comune stesso, almeno trenta giorni prima della data di versamento.
È opportuno precisare che tale deliberazione rientra nell'ambito delle competenze attribuite al consiglio comunale, ai sensi dell'art. 14, comma 22, lett. e), del D.L. n. 201 del 2011.
A questo proposito, vale la pena di ribadire che detta deliberazione può, comunque, essere adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, come precisa espressamente la lett. a) del comma 2 dell'art. 10 del D.L. n. 35 del 2013.
La lett. b) del comma 2, dell'art. 10 del D.L. n. 35 del 2013, stabilisce che "ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013".
Dalla lettura di tale disposizione emerge che, per il pagamento delle prime due rate della TARES, i comuni hanno la facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già predisposti e precompilati per il versamento dei precedenti prelievi e cioè per la TARSU, per la TIA 1 e per la TIA 2. Gli stessi enti possono, inoltre, utilizzare le altre modalità di pagamento dei predetti tributi, già in uso durante l'anno 2012. Gli importi in tal modo versati dovranno, ovviamente, essere considerati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a saldo della TARES.
La disposizione contenuta nella lett. b) costituisce, quindi, un indirizzo del Legislatore rivolto ai comuni di far pagare al contribuente almeno le prime rate del nuovo tributo secondo gli importi relativi all'anno 2012 stabiliti ai fini TARSU, TIA 1 e TIA 2, mentre l'ultima rata dovrà essere determinata sulla base dei nuovi importi della TARES e, contestualmente, dovrà essere versata anche la maggiorazione standard, di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011.
Si ricorda che il comma 46 dell'art. 14 appena citato ha soppresso a partire dal 1° gennaio 2013, non solo tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ma anche l'addizionale per l'integrazione dei bilanci di assistenza (Addizionale ex-ECA). Pertanto, gli importi relativi a detta addizionale non possono essere più addebitati ai contribuenti, anche se si utilizzano gli strumenti di pagamento già in uso nel 2012.
Occorre chiarire che, se il comune ha già disciplinato il nuovo tributo, può, comunque, utilizzare i suddetti strumenti di pagamento precompilati con gli importi determinati sulla base delle tariffe della TARES.
Si deve, altresì, precisare che l'utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso soltanto per l'ultima rata della TARES, come emerge chiaramente dal tenore della lett. b) del comma 2 dell'art. 10 del D.L. n. 35 del 2013, laddove viene inequivocabilmente precisato che le precedenti modalità di versamento possono essere utilizzate "ad eccezione dell'ultima rata" della TARES.
Dal tenore e dalla finalità della disposizione in parola si evince, quindi, che, anche nel caso in cui il comune abbia previsto, ai sensi della precedente lett. a), il pagamento del tributo in sole due rate, per la seconda deve essere necessariamente utilizzato il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale, in via di predisposizione, previsti per la TARES dal comma 35, dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011.
Resta fermo che l'utilizzo dei bollettini di conto corrente postale predisposti per il pagamento della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2 costituisce una mera facoltà, potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES, qualora disponibili in tempo utile per il suddetto versamento della prima rata.
È bene anche precisare che fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 non è possibile l'apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012.
La lett. c) del comma 2, dell'art. 10 del D.L. n. 35 del 2013, stabilisce che "la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011".
Con tale disposizione, quindi, il versamento, in un'unica soluzione, della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 è stato rinviato all'ultima rata del tributo che il citato art. 14 del D.L. n. 201 del 2013 fissa ad ottobre.
Per tale versamento, si ribadisce, i contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F24, nonché l'apposito bollettino di conto corrente postale. Va anche rimarcato che gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione in parola.
La stessa lett. c) in commento prevede, inoltre, che il gettito relativo alla maggiorazione standard è riservato allo Stato e che la stessa è corrisposta unicamente in misura pari a 0,30 euro per metro quadrato, essendo preclusa ai comuni, a norma della successiva lett. f), la possibilità di aumentarla fino a 0,10 euro.
Occorre, altresì, osservare che l'art. 10 del D.L. n. 35 del 2013 prevede, in deroga all'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, solo la destinazione del gettito della maggiorazione allo Stato, per cui continuano ad applicarsi, a norma del comma 21 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, alla suddetta maggiorazione le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 dello stesso art. 14.
L'attribuzione esclusiva del gettito della maggiorazione allo Stato comporta, inoltre, che "non trova applicazione il comma 13-bis del citato art. 14 del D.L. n. 201 del 2011" come espressamente previsto dalla lett. d) del comma 2, dell'art. 10 del D.L. n. 35 del 2013.
L'appena richiamato comma 13-bis stabilisce che, a decorrere dall'anno 2013, il fondo sperimentale di riequilibrio - ora fondo di solidarietà comunale, ai sensi del comma 380, lett. b), dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - il fondo perequativo e i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard.
La successiva lett. g) del comma 2, dell'art. 10 del D.L. n. 35 del 2013, stabilisce che "i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani".
Tale disposizione deve essere correlata con il dettato del comma 35, dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, nella parte in cui dispone che, fino al 31 dicembre 2013, i comuni possono affidare la gestione del tributo ai soggetti che svolgevano, al 31 dicembre 2012, il servizio di gestione dei rifiuti. Ciò che non è espressamente disciplinato, è che a detti soggetti non è possibile affidare anche la riscossione della TARES e della maggiorazione, poiché lo stesso comma 35 stabilisce che dette entrate sono versate esclusivamente al comune.
Si ricorda che solo nel caso in cui il comune istituisce la tariffa puntuale di cui al comma 29 dell'art. 14 quest'ultima, a norma del successivo comma 31, "è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".
Pertanto, la modifica normativa recata dalla lett. g) del comma 2 dell'art. 10 in commento interviene ad assicurare che, per l'anno 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo. Ovviamente, l'attribuzione del gettito riguarda anche l'ultima rata dovuta a titolo di TARES, fermo restando che il gettito derivante dalla maggiorazione è comunque riservato allo Stato.
Il comma 3 dell'art. 10 del D.L. n. 35 del 2013 interviene sulla disciplina delle aree scoperte pertinenziali e accessorie.
In proposito, è necessario richiamare l'originario comma 4, dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, il quale disponeva che "Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva".
Tale norma, quindi, da un lato prevedeva l'esclusione dalla tassazione delle aree comuni del condominio non occupate in via esclusiva, in continuità con quanto disposto dall'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di TARSU, dall'altro, nulla prevedeva in relazione alle aree scoperte pertinenziali e accessorie di locali diversi da quelli delle civili abitazioni, a differenza di quanto stabilito in vigenza della stessa TARSU, la cui disciplina considerava tassabili le superfici scoperte operative, mentre escludeva dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili [2].
Il citato comma 3 dell'art. 10 ha sostituito il comma 4 dell'art. 14, che, pertanto, prevede che "Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.".
La norma modificata ripropone, in sostanza, le stesse disposizioni presenti nella disciplina TARSU e, pertanto, sono da assoggettare alla TARES solo le superfici scoperte operative, mentre non sono tassabili le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma e le aree adibite a verde.



[1] La scadenza di luglio è stata inserita dall'art. 1-bis, comma 1, D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11.


[2] In materia di TARSU, la disposizione relativa alle aree scoperte pertinenziali e accessorie era contenuta nel comma 4-bis dell'art. 2 del D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, come sostituito dall'art. 6, del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, in base al quale, per il 1997 e il 1998, erano imponibili le superfici scoperte operative e venivano escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili. Successivamente, l'art. 1, comma 3, del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito dalla legge 25 marzo 1999, n. 75, ha esteso tale disciplina anche agli anni successivi al 1998.

 
2. Le disposizioni in materia di IMU
La lett. a) del comma 4, dell'art. 10 del D.L. n. 35 del 2013 modifica il comma 12-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 relativo alla presentazione della dichiarazione, laddove sono presenti le parole "novanta giorni dalla data". Pertanto, il primo e l'ultimo periodo del comma 12-ter presentano la seguente formulazione:
"12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. [...] Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni".
Tale modifica normativa ha lo scopo di evitare un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo derivante dal precedente termine mobile dei 90 giorni e risolve i problemi sorti in ordine alla possibilità, da parte dei contribuenti, di ricorrere all'istituto del ravvedimento, di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che, altrimenti non avrebbero trovato soluzione.
Si deve precisare che la disposizione del D.L. n. 35 del 2013 in commento, oltre a stabilire, a regime, il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, produce effetti anche su quelle dovute per l'anno 2012 che potranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2013.
In merito a tale fattispecie, sembra opportuno precisare come opera l'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, rispetto alle violazioni concernenti l'anno di imposta 2012. I soggetti passivi potranno, quindi, beneficiare delle seguenti opportunità:
- riduzione della sanzione [3] ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e cioè entro il 30 giugno 2013 [art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 472 del 1997];
- riduzione della sanzione ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione [4], se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni e cioè entro il 28 settembre 2013, termine che, cadendo di sabato, è prorogato al successivo 30 settembre 2013.
Sulla base di quanto appena esposto si possono ipotizzare le seguenti situazioni:
- Omesso versamento relativo all'IMU 2012 per un ammontare complessivo pari a euro 1000.
Il contribuente può regolarizzare detta violazione fino al 30 giugno 2013, pagando:
- l'imposta pari a euro 1000;
- la sanzione ridotta pari al 3,75% dell'imposta non versata (€ 1000 x 3,75% = € 37,50);
- i relativi interessi del 2,5% annuo da calcolare sull'imposta, rapportati agli effettivi giorni di ritardo.
- Omesso versamento e omessa dichiarazione relativi all'IMU 2012. Questo è il caso in cui il contribuente entro il 30 giugno 2013 non si è ravveduto ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, né ha presentato la dichiarazione. In tale ipotesi il contribuente potrà, nei successivi 90 giorni e cioè fino al 30 settembre 2013, avvalersi della facoltà di cui alla successiva lett. c) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, pagando:
- l'imposta pari a € 1000;
- la sanzione ridotta pari al 10% del tributo dovuto (€ 1000 x 10% = € 100,00);
- i relativi interessi del 2,5% annuo da calcolare sull'imposta, rapportati agli effettivi giorni di ritardo.
- Omessa dichiarazione relativa all'IMU 2012. È l'ipotesi in cui il contribuente, pur avendo versato nei termini l'imposta relativa all'anno 2012, non ha presentato la dichiarazione entro il 30 giugno 2013.
In tale caso il contribuente potrà, nei successivi 90 giorni e cioè fino al 30 settembre 2013, avvalersi della facoltà di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, pagando:
- la sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 504 del 1992 (€ 51 x 10% = € 5).
Le disposizioni di modifica in materia di IMU proseguono con la lett. b) del comma 4 che sostituisce il comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, relativo all'efficacia costitutiva della pubblicazione sul sito del MEF delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione IMU.
La norma in esame stabilisce, innanzitutto, che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF che ha effetti costitutivi.
Si sottolinea che la natura costitutiva della pubblicazione riguarda anche i regolamenti IMU e non esclusivamente le delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione come era, invece, previsto nella precedente versione del comma 13-bis in commento.
La peculiare modalità di invio dei provvedimenti in questione comporta che non potranno, quindi, essere presi in considerazione quelli inviati con modalità diverse, quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta elettronica certificata, il fax e la spedizione del documento in forma cartacea.
Ovviamente, la norma in questione riguarda esclusivamente l'invio e la pubblicazione delle deliberazioni e dei regolamenti IMU e non incide sui termini di adozione di tali atti che devono essere, comunque, approvati nei termini previsti, per quanto riguarda:
- le aliquote dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- i regolamenti dall'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale "il termine...per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
Si rammenta, inoltre, che il comma 3 dell'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), come modificato dall'art. 1, comma 444 della legge n. 228 del 2012, stabilisce che "per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2" e cioè entro il 30 settembre di ciascun anno.
La lett. b) del comma 4 dell'art. 10 in commento prende in considerazione i versamenti dell'IMU, disponendo che gli stessi devono essere eseguiti tenendo conto degli atti pubblicati nel predetto sito, per quanto riguarda:
- la prima rata, alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In questo caso l'invio da parte dei comuni degli atti in questione deve avvenire entro il 9 maggio;
- la seconda rata, alla data del 16 novembre. In questo caso l'invio da parte dei comuni degli atti in questione deve avvenire entro il 9 novembre.
La disposizione prende in considerazione l'eventualità che i comuni non abbiano inviato alle scadenze appena indicate gli atti in parola, stabilendo in tale caso un meccanismo di salvaguardia per consentire, comunque, i versamenti dell'imposta nei termini dovuti:
- per il pagamento della prima rata, i soggetti passivi calcolano l'imposta nella misura pari al 50 per cento di quella dovuta sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Al riguardo, si richiamano i principi già esposti nella Ris. 28 marzo 2013, n. 5/DF e precisamente che, nel caso in cui alla data del 16 maggio 2013 non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l'avvenuta pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012. Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l'anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge. Il comune, qualora intenda confermare le aliquote dell'anno 2012 - atteso che in tal caso non è necessario adottare un'apposita deliberazione - deve accertarsi che la deliberazione relativa all'anno 2012 sia stata pubblicata sul sito e, in caso contrario, inviarla esclusivamente in via telematica per l'inserimento nel sito stesso nella parte relativa all'anno 2012. Si ribadisce che, nell'ipotesi in cui il comune non adempia a tale onere, il contribuente applicherà le aliquote previste dalla legge;
- per il versamento della seconda rata, se non risultano pubblicate nuove delibere alla data del 16 novembre, i contribuenti devono prendere in considerazione gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente. Valgono, a tale proposito, le stesse considerazioni appena svolte al punto precedente.
È il caso di sottolineare che la disposizione relativa al versamento della seconda rata stabilisce chiaramente che le delibere pubblicate alla data del 16 novembre dell'anno di riferimento producono i propri effetti per l'intero anno, anche con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Pertanto, anche le delibere pubblicate entro il 16 novembre retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di riferimento, non potendosi desumere dalla doppia data di pubblicazione che venga frazionato il periodo di imposta dell'IMU, che deve essere sempre riferito all'anno solare, come previsto dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
Da quanto appena esposto risulta chiaro che sono stati conservati dalla norma contenuta nell'art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. n. 35 del 2013 gli stessi effetti relativi alla retroattività delle delibere in questione, previsti in via generale dal comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.
La norma in commento prevede, infine, che i comuni debbano compilare una griglia riassuntiva delle aliquote e dei regimi agevolativi determinati con le delibere.
A questo proposito, si precisa che tale adempimento non incide sull'efficacia costitutiva delle deliberazioni concernenti i regolamenti e le aliquote IMU che è determinata unicamente dalla pubblicazione di tali atti nel sito informatico del MEF.
Per le modalità di inserimento dei dati in questione e per la data di attivazione di tale sistema occorre, comunque, attendere, come prescrive la stessa disposizione, le indicazioni fornite da questo Dipartimento, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).



[3] Si riporta il testo dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 in materia di ritardati od omessi versamenti diretti: «1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente».


[4] Si riporta il testo dell'art. 14 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 in materia di sanzioni ed interessi applicabile all'IMU:
«1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione».



Il Direttore generale delle finanze
Fabrizia Lapecorella
 
D.L. 8 aprile 2013, n. 35, art. 10
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13