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recepimento della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento familiare

Dettagli

Ministero dell'interno
Circ. 15-2-2007 n. 594
Decreto legislativo
recante il recepimento della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto
di ricongiungimento familiare. Procedure.
Emanata dal Ministero
dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione,
Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo. 

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5

Dir.
2003/86/CE del 22 settembre 2003



--------------------------------------------------------------------------------

Circ. 15 febbraio 2007, n. 594 (1).

Decreto legislativo recante il
recepimento della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di
ricongiungimento familiare. Procedure.


------------------------

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche
dell'immigrazione e dell'asilo.




--------------------------------------------------------------------------------

Ai  Sigg. Prefetti  
  Loro sedi 
Al  Sig. Commissario del Governo
per la Provincia 
  autonoma di Trento 
Al  Sig. Commissario del
Governo per la Provincia 
  autonoma di Bolzano 
Al  Sig. Presidente
della Regione Valle d'Aosta 
  Aosta 
e, p.c.: Al  Ministero degli
affari esteri 
  D.G.I.E.P.M. 
  Roma 
Al  Ministero della
solidarietà sociale 
  Direzione generale dell'immigrazione 
  Roma 
Al  Gabinetto del Ministro 
  Sede 
Al  Dipartimento della pubblica
sicurezza 
  Direzione centrale per l'immigrazione e Polizia 
  delle
frontiere 
  Sede 
Ai  Sigg. Questori  
  Loro sedi 




------------------------



--------------------------------------------------------------------------------

Si richiama all'attenzione delle SS.LL. che, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 25 del 31 gennaio 2007, è stato pubblicato
il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della
direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento
familiare, in vigore dal 15 febbraio 2007.

La nuova disciplina, nel
modificare o integrare le disposizioni del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero"), pur non ampliando le categorie di familiari per i quali è
possibile chiedere il ricongiungimento familiare, incide su alcune
condizioni che in precedenza limitavano l'esercizio del diritto.

Al
riguardo, al fine di realizzare un'univoca applicazione sul tutto il
territorio nazionale, si forniscono, per la parte di competenza, le
seguenti indicazioni concordate con il Ministero degli affari esteri ed
il Dipartimento della pubblica sicurezza.

In via preliminare si
segnala che:

- è stato esteso il diritto a mantenere o a riacquistare
l'unità familiare anche agli stranieri in possesso di un permesso per
motivi familiari, recependo in tal modo un'interpretazione estensiva
già adottata da questo Dipartimento con nota n. 2768/2.2. del 25
ottobre 2005 (art. 28 del testo unico);

- sono esclusi dalla
possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare gli stranieri
in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato nonché quelli
destinatari di misure di protezione temporanea o titolari di permesso
di soggiorno per motivi umanitari (art. 29 del testo unico, comma 10).

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, la nuova formulazione
dell'art. 29 stabilisce che:

- per il coniuge viene eliminato
l'inciso "non legalmente separato": tale previsione non amplia la sfera
dei soggetti per i quali può essere esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare, ma si limita ad una modifica di carattere
formale, in quanto la condizione non corrisponde ad un istituto della
disciplina del diritto matrimoniale dei paesi di provenienza degli
stranieri (art. 29, comma 1, lett. a);

- per i figli minori non è più
prevista la condizione di familiari "a carico", potendosi tale
requisito considerare implicito. Inoltre viene confermato espressamente
che il requisito della minore età va riferita al momento della
presentazione dell'istanza al ricongiungimento (art. 29, comma 1, lett.
b) e comma 2);

- per i figli maggiorenni a carico non è più richiesta
l'invalidità totale bensì l'impossibilità permanente a «provvedere alle
proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di
salute» (art. 29, comma 1, lett. c);

- per i genitori è stata
eliminata la necessità dell'accertamento dell'esistenza di altri figli
nel Paese di origine limitandosi a richiedere per la condizione di "a
carico", conformemente alla direttiva recepita, la mancanza di un
adeguato sostegno familiare nel paese d'origine o di provenienza. A
tale ultimo riguardo si evidenzia che il Ministero degli affari esteri
sta provvedendo all'individuazione di parametri obiettivi di
riferimento a cui potersi riferire nel valutare tali condizioni (art.
29, comma 1, lett. d).

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi le
novità introdotte prevedono che:

- il requisito dell'alloggio può
essere soddisfatto non solo dalla rispondenza dell'alloggio ai
parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia
residenziale pubblica, ma anche dalla idoneità igienico-sanitaria
accertata dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio. In
tal modo si eleva a rango di norma primaria una previsione già
contenuta nel Regolamento di attuazione (art. 29, comma 3, lett. a);

- il reddito minimo necessario per ottenere il ricongiungimento dei
figli minori infraquattordicenni è richiesto in misura non inferiore al
doppio dell'importo dell'assegno sociale indipendentemente dal numero
dei figli di cui si chiede il ricongiungimento (art. 29, comma 3, lett.
b);

Con specifico riguardo alle modalità di presentazione della
richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare la nuova
disciplina - che deve intendersi applicabile con l'entrata in vigore
del decreto in oggetto in quanto la procedura finora disciplinata dal
regolamento di attuazione viene modificata da una norma di rango
primario - introduce delle sostanziali modifiche che mirano ad una
razionalizzazione e conseguente semplificazione delle procedure
stabilendo che (art. 29, comma 7):

- lo Sportello Unico per
l'immigrazione competente per il luogo di dimora del richiedente
procede alla verifica del possesso per lo straniero richiedente il
ricongiungimento familiare del titolo di soggiorno che lo abiliti
all'esercizio del diritto, nonché alla verifica dell'esistenza dei
requisiti oggettivi (alloggio e reddito) rilasciando, acquisito il
parere della Questura, il relativo nulla osta o un provvedimento di
diniego;

- l'autorità consolare italiana con sede nel Paese dove il
familiare da ricongiungere richiede il visto provvede all'accertamento
dell'autenticità della documentazione comprovante i requisiti
soggettivi (presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di
salute).

Si chiarisce, infine, che la nuova disciplina andrà
applicata anche alle istanze già acquisite e per le quali non sia stato
ancora avviato l'iter istruttorio.

Ulteriori novità introdotte dalla
normativa in oggetto riguardano:

- il rilascio, al familiare del
minore che sia autorizzato dal tribunale dei minorenni ad entrare o
permanere sul territorio nazionale per gravi motivi connessi allo
sviluppo psicofisico del minore, di un permesso di soggiorno "per
assistenza minore" che abilita all'attività lavorativa per la durata
dell'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale e non è
convertibile in un permesso per lavoro (art. 29, comma 6);

- il
diniego del ricongiungimento familiare, nel caso in cui il matrimonio o
l'adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire allo
straniero l'ingresso nel territorio dello Stato (art. 29, comma 9).

Viene, inoltre, inserito dalla nuova normativa nel testi unico un
articolo aggiuntivo (29-bis) che disciplina il ricongiungimento
familiare dei rifugiati. In particolare si precisa che:

- il
ricongiungimento familiare può essere richiesto per le stesse categorie
di familiari e con lo stesso procedimento previsto per i restanti
cittadini stranieri, secondo le modalità stabilite dallo stesso art. 29-
bis. Qualora il rifugiato sia un minore non accompagnato, è consentito
l'ingresso, per il ricongiungimento familiare, degli ascendenti diretti
di primo grado;

- la domanda di ricongiungimento presentata da un
rifugiato non può essere rigettata unicamente per l'assenza di
documenti probatori del vincolo. In proposito per quanto concerne la
prova per accertare l'esistenza del vincolo familiare viene previsto
che le Rappresentanze diplomatiche italiane possano far ricorso alla
norma di cui all'art. 49 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 che consente
ai consolati l'emissione di certificati sulla base degli elementi di
fatto riscontrati direttamente.

Si rappresenta, infine, che sono
state adottate le opportune modifiche alla modulistica in uso per il
ricongiungimento familiare, reperibile sul sito di questo Ministero
(www.interno.it - voce Sportello Immigrazione, modulistica dello
Sportello unico immigrazione, modello S e T), con particolare
riferimento alle istruzioni per la presentazione delle domande.
Rimangono in vigore le disposizioni impartite con circolare 30 maggio
2005, n. 3 relative all'invio, per posta ordinaria (raccomandata a.r.),
della richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'immigrazione.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima informazione in merito alle
nuove procedure per il ricongiungimento familiare e a diramare la
presente circolare in sede locale, anche per il tramite del Consiglio
territoriale per l'immigrazione, alle Associazioni rappresentative
degli stranieri operanti sul territorio.

Con l'occasione si
rappresenta che è stato istituito presso questa Direzione centrale un
punto di contatto al quale potranno essere rivolti, entro i prossimi 60
giorni, quesiti e richieste di chiarimenti sulla gestione delle
procedure e segnalate ulteriori problematiche emergenti
dall'introduzione della nuova normativa.

Si indicano di seguito i
recapiti telefonici dei funzionari e del personale dedicati:

Dr.
Gianfranco Parente e Dr.ssa Loredana Martini (tel. 06.46525195; e-mail:
gianfranco.parenteinterno.it; loredana.martiniinterno.it)

Sig.ra Iole
Landolfi (tel. 06.464526535; e-mail: iole.landolfiinterno.it)

Sig.ra
Anna Calabrese (tel. 06.46526196; e-mail: anna.calabreseinterno.it).


Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.


Il Direttore
centrale

Ciclosi

 

   

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