trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco
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- Creato Martedì, 23 Aprile 2013 12:19
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2013, n. 40
Regolamento recante disciplina del trasferimento della flotta aerea
antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma
dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
(13G00084)
(GU n.94 del 22-4-2013)
Vigente al: 22-4-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, ed in particolare, il
comma 2-bis dell'articolo 7, introdotto dalla lettera a) del comma 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto l'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111;
Visto l'articolo 3-bis del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che
ha dettato misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini,
per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'
in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile;
Visto l'articolo 1, comma 261, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2013, di un
apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, al fine
di assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione
e piena funzionalita' della flotta aerea antincendio;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 marzo 2013;
Ritenuto, in relazione ai contenuti del predetto parere, di
limitare l'ambito di applicazione del comma 9 dell'articolo 6 al
tempo strettamente necessario alla stipula di un nuovo contratto di
fornitura di prodotti estinguenti, previo espletamento di una gara ad
evidenza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce i tempi e le modalita' di
attuazione del trasferimento della flotta aerea antincendio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, di seguito denominato: «Dipartimento della protezione
civile», al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito
denominato: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile», ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della
legge 21 novembre 2000, n. 353, e individua le risorse finanziarie,
strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2
Individuazione della flotta aerea antincendio
1. Il trasferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile della flotta aerea
antincendio del Dipartimento della protezione civile, di seguito
denominata: «flotta aerea», e' attuato con le modalita' e secondo i
tempi di cui all'articolo 7.
2. La flotta aerea di cui al comma 1 si compone degli aeromobili
elencati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente regolamento.
3. Il Dipartimento della protezione civile fornisce al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile la
documentazione che attesta lo stato di navigabilita' di ogni
aeromobile e ogni ulteriore documentazione necessaria ai fini del
trasferimento, con le modalita' e secondo i tempi di cui all'articolo
7.
Art. 3
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie destinate alla gestione della flotta
aerea sono individuate nella tabella di cui all'allegato B, che
costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'emanazione
del presente regolamento, le risorse di cui all'articolo 21, comma 9,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, attualmente allocate nella
missione "Soccorso Civile" - programma "Protezione Civile" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
assegnate al pertinente programma di spesa "Prevenzione dal rischio e
soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
3. Nelle more dell'effettivo subentro del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nella gestione
operativa e logistica della flotta aerea, il Dipartimento della
protezione civile impiega le risorse di cui al comma 2, per far
fronte agli oneri derivanti dai rapporti contrattuali in essere per
prestazioni dovute a decorrere dal 1° gennaio 2013. Le eventuali
residue disponibilita' dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
2, relative all'esercizio finanziario 2013, sono trasferite al
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, per la prosecuzione delle attivita' di gestione della
flotta aerea.
Art. 4
Risorse umane
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, per le esigenze connesse alla gestione della
flotta aerea, puo' avvalersi di personale in posizione di comando o
distacco proveniente da altre amministrazioni pubbliche, secondo
quanto consentito dai rispettivi ordinamenti, nel numero massimo di
venti unita'.
2. Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e
accessorio del personale in posizione di comando o distacco di cui al
comma 1 sono posti a carico del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5
Risorse strumentali
1. Le risorse strumentali destinate al funzionamento della flotta
aerea, indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, sono trasferite al Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con i tempi e le
modalita' di cui all'articolo 7.
2. Il Dipartimento della protezione civile fornisce la
documentazione che attesta la consistenza, lo stato di navigabilita'
o di efficienza del materiale di cui all'allegato C nonche', ai fini
del trasferimento, l'ulteriore documentazione richiesta dal
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, con i tempi e le modalita' di cui all'articolo 7.
Art. 6
Contratti afferenti alla flotta aerea
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile subentra al Dipartimento della protezione civile
nella titolarita' dei contratti comunque afferenti alla flotta aerea,
elencati nell'allegato D, che costituisce parte integrante del
presente regolamento.
2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, qualora, anche nelle more del trasferimento
della flotta aerea, avvii le procedure per la stipula di nuovi
contratti afferenti alla flotta medesima, ne informa il Dipartimento
della protezione civile per le ulteriori indicazioni riguardanti i
requisiti tecnici e operativi.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse
di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, integrate dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1,
comma 261, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. Le somme derivanti dai rimborsi effettuati dalla compagnia
assicurativa per effetto dei danni accertati e coperti da vincolo
assicurativo connesso alla gestione del contratto di affidamento del
servizio di copertura assicurativa per rischi diversi della flotta
aerea, indicato nell'allegato D, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativi alla
missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e
soccorso pubblico" destinati alla gestione della flotta aerea. Nelle
more del perfezionamento del relativo decreto di rassegnazione,
qualora si rendesse necessario provvedere al pagamento agli aventi
diritto, e' ammesso il ricorso al pagamento urgente ai sensi
dell'articolo 159 delle Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello
Stato, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in data 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 163 del 16 luglio 2007.
5. Le somme derivanti da eventuali partecipazioni agli utili del
contratto di affidamento del servizio di copertura assicurativa di
cui all'allegato D sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno relativi alla missione
"Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso
pubblico" destinati alla gestione della flotta aerea.
6. Il Dipartimento della protezione civile garantisce le attivita'
solutorie relative ai contratti di cui al comma 1 fino alla data di
attuazione delle operazioni di trasferimento della flotta aerea ai
sensi dell'articolo 7. Il Dipartimento della protezione civile
fornisce la documentazione relativa al periodo della propria gestione
necessaria alle esigenze del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, ivi compresi gli atti
relativi all'attivita' di controllo svolta, all'applicazione di
eventuali penalita' o all'apposizione di eventuali atti aggiuntivi
volti alla modifica dei contratti.
7. Rimangono affidate alla competenza del Dipartimento della
protezione civile, che provvede con le risorse finanziarie ad esso
destinate, eventuali procedure contenziose riguardanti i contratti di
cui al presente articolo, insorte fino alla data di effettivo
trasferimento della flotta aerea al Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Di tali procedure
il Dipartimento della protezione civile informa il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
tenendolo aggiornato sugli esiti.
8. Il Dipartimento della protezione civile assicura, sulla base di
apposite intese con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, ogni utile attivita' di
supporto nella gestione delle procedure contenziose relative ai
contratti di cui al presente articolo.
9. Al fine di garantire la continuita' dei servizi antincendio
della flotta aerea dello Stato che rimane affidata alla gestione del
Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento medesimo,
mediante la stipula di un apposito atto aggiuntivo, continua ad
avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni di cui al
contratto relativo alla fornitura di prodotti estinguenti, indicato
nell'allegato D, per il tempo strettamente necessario alla stipula di
un nuovo contratto di fornitura, previo espletamento di una gara ad
evidenza pubblica.
Art. 7
Tempi e modalita' di attuazione del trasferimento
1. Le operazioni di attuazione del trasferimento degli aeromobili e
delle risorse strumentali di cui agli allegati A e C, nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, sono completate entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. A tale fine e' redatto tra le Amministrazioni di cui
all'articolo 1, in contraddittorio con l'esercente, formale verbale
contenente la consistenza, a quantita' e valore, e lo stato dei
velivoli e dei materiali, previa verifica tecnica da effettuarsi al
momento della consegna all'amministrazione subentrante.
2. Qualora le operazioni di cui al comma 1 non siano esaurite entro
i trenta giorni antecedenti la data di inizio della campagna
antincendio boschivo 2013, esse sono sospese al fine di garantire la
piena operativita' della flotta aerea impegnata nelle attivita' di
spegnimento degli incendi e sono completate entro i trenta giorni
successivi alla data di ultimazione della campagna stessa. In tale
ipotesi, l'operativita' degli aeromobili e' comunque regolata dalle
disposizioni dell'articolo 8, comma 4.
3. Per il trasferimento delle risorse finanziarie di cui
all'allegato B si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e
8.
4. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, subentra nella titolarita' dei contratti di cui
all'allegato D, con la tempistica di cui ai commi 1 e 2.
5. Fino al completamento delle operazioni di attuazione del
trasferimento degli aeromobili e delle risorse di cui al presente
articolo, sono previste, sulla base di apposite intese, forme di
affiancamento del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile al personale del
Dipartimento della protezione civile impegnato nella gestione della
flotta aerea. Sulla base di apposite intese, possono essere previste
ulteriori forme di collaborazione anche successive al trasferimento.
Art. 8
Disposizioni finali e transitorie
1. Nelle more dell'effettivo subentro del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nella gestione
operativa e logistica della flotta aerea e nell'ipotesi del completo
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, eventuali
ulteriori somme necessarie per la gestione operativa e logistica sono
trasferite al Dipartimento della protezione civile, a valere sulle
risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 261, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, attualmente allocate nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, al programma "Prevenzione dal
rischio e soccorso pubblico" nell'ambito della missione "Soccorso
Civile".
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Gli aeromobili trasferiti al Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi del presente
regolamento, in vigenza del contratto di affidamento a terzi della
gestione operativa e logistica della flotta aerea della protezione
civile, possono rimanere temporaneamente immatricolati presso il
Registro aeronautico nazionale e, conseguentemente, ad essi
continuano ad applicarsi, per il periodo transitorio, le disposizioni
del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327, e successive modificazioni.
4. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 2,
della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Dipartimento della
protezione civile, tramite il Centro operativo aereo unificato
(COAU), coordina l'impiego sul territorio nazionale anche della
flotta aerea di cui al presente regolamento. A tale fine, la sezione
del Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 131, opera sulla base delle direttive emanate, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega, da
un Ministro con portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - segretario del Consiglio.
5. Per le finalita' di cui al presente regolamento, il Dipartimento
della protezione civile assicura la conservazione degli atti
concernenti la gestione della flotta aerea e l'accesso del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile ai medesimi.
6. Per i contratti relativi alla gestione operativa e logistica
della flotta aerea in scadenza alla data del 31 dicembre 2013, nelle
more del completamento delle operazioni di attuazione del
trasferimento di cui all'articolo 7, il Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previe intese con
il Dipartimento della protezione civile, puo' assumere la qualita' di
stazione appaltante per dar corso alle procedure di gara per
l'appalto del servizio o della fornitura in scadenza.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 aprile 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Cancellieri, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 248
Allegato A
COMPOSIZIONE DELLA FLOTTA AEREA ANTINCENDIO
---------------------------------------------------------------------
Tipologia | N.C. | Cod. Operatore | Marche
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2003 | CAN 07 | I-DPCD
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2004 | CAN 08 | I-DPCE
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2009 | CAN 10 | I-DPCO
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2020 | CAN11 | I-DPCP
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2021 | CAN12 | I-DPCQ
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2029 | CAN18 | I-DPCT
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2030 | CAN14 | I-DPCU
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2035 | CAN15 | I-DPCV
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2036 | CAN16 | I-DPCW
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2047 | CAN20 | I-DPCY
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2048 | CAN21 | I-DPCZ
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2058 | CAN26 | I-DPCI
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2059 | CAN23 | I-DPCF
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2060 | CAN 24 | I-DPCG
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2062 | CAN 25 | I-DPCH
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2066 | CAN 27 | I-DPCC
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2070 | CAN 28 | I-DPCN
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2073 | CAN 30 | I-DPCS
---------------------------------------------------------------------
CL-415 | 2074 | CAN 31 | I-DPCR
---------------------------------------------------------------------
Allegato B
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA GESTIONE DELLA FLOTTA AEREA
CONSISTENZA DELLE RISORSE FINANZIARIE
---------------------------------------------------------------------
| IMPORTO IN EURO
PROVENIENZA |---------------------------------------------
| ANNO 2013 | ANNO 2014 | ANNO 2015
---------------------------------------------------------------------
RISORSE DI CUI ALL'ART.| | |
21, COMMA 9, DEL D.L. | | |
98/2011 | 42.830.589,00*| 47.071.095,00| 47.012.569,00
---------------------------------------------------------------------
RISORSE DI CUI ALL'ART.| | |
1, COMMA 261, DELLA | | |
LEGGE 24/12/2012, N. | | |
228 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00| 40.000.000,00
---------------------------------------------------------------------
* importo gestito dal Dipartimento della Protezione Civile
(articolo 3).
ALLOCAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
---------------------------------------------------------------------
STATO DI |MISSIONE/|CAPI-| IMPORTO IN EURO
PREV. |PROG |TOLI/|-------------------------------------------
| | PG | ANNO 2013 | ANNO 2014 | ANNO 2015
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO|"Preven- | | | |
DELL'IN- |zione dal| | | |
TERNO |rischio e| | | |
|soccorso | | | |
|pubblico"| |40.000.000,00| 87.071.095,00| 87.012.569,00
---------------------------------------------------------------------
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato D
CONTRATTI AFFERENTI ALLA FLOTTA AEREA CL-415
---------------------------------------------------------------------
CONTRATTI IN ESSERE | IDENTIFICATIVO | CONTRAENTE | SCADENZA
---------------------------------------------------------------------
CONTRATTO RELATIVO ALLA| REPERTORIO N. | R.T.I. INAER |
GESTIONE OPERATIVA E | 1154 | AVIATION |
LOGISTICA DELLA FLOTTA | DEL 03/02/2012 | ITALIA/INAER | 08/02/2015
CANADAIR CL415 | | AVIONES |
| | ANFIBIOS SAU |
---------------------------------------------------------------------
CONTRATTO DI | REPERTORIO N. | SOCIETA' |
AFFIDAMENTO DEL | 1052 | ASSICURAZIONI|
SERVIZIO DI COPERTURA | DEL 28/01/2011 | GENERALI |
ASSICURATIVA PER RISCHI| |S.P.A. ALLIANZ|
DIVERSI DELLA FLOTTA | | GLOBAL |
CANADAIR CL415 | | CORPORATE |
| |SPECIALITY AG.| 31/12/2013
| |AXA CORPORATE |
| | SOLUTIONS |
| | ASSURANCE SA |
| | CATTOLICA DI |
| |ASSICURAZIONI-|
| | SOC. COOP. |
---------------------------------------------------------------------
CONTRATTO RELATIVO ALLA| REPERTORIO N.583|I.C.L. BIOGEMA| 09/06/2015
FORNITURA E SERVIZIO DI| DEL 30/03/2006 | S.A.S. |
RIFORNIMENTO DI LIQUIDO| | |
ESTINGUENTE. | | |
| | |
| | |
FORNITURA DI PRODOTTO | LETTERA DI |I.C.L. BIOGEMA| 09/06/2015
RITARDANTE FIRE-TROLL |COMMESSA PROT.DPC| S.A.S. |
931 E RELATIVO SERVIZIO| /BRU/62840 DEL | |
DI RIFORNIMENTO | 01/10/08 | |
---------------------------------------------------------------------