trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco

Dettagli
Categoria: Leggi, Decreti, Gazzette Ufficiali e Circolari
Creato Martedì, 23 Aprile 2013 12:19
Visite: 2329

d

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2013, n. 40  

Regolamento recante disciplina del trasferimento della  flotta  aerea
antincendio della protezione civile al Dipartimento  dei  vigili  del
fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  a   norma
dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000,  n.  353.
(13G00084)
(GU n.94 del 22-4-2013)   
 Vigente al: 22-4-2013     
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista la legge 21 novembre 2000, n.  353,  ed  in  particolare,  il
comma 2-bis dell'articolo 7, introdotto dalla lettera a) del comma  2
dell'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
  Visto l'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111;
  Visto l'articolo 3-bis del decreto-legge 20  giugno  2012,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che
ha dettato misure urgenti per garantire la sicurezza  dei  cittadini,
per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'
in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile;
  Visto l'articolo 1, comma 261, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, che ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2013, di un
apposito fondo nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
dell'interno, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, al  fine
di assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata  gestione
e piena funzionalita' della flotta aerea antincendio;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 marzo 2013;
  Ritenuto,  in  relazione  ai  contenuti  del  predetto  parere,  di
limitare l'ambito di applicazione del  comma  9  dell'articolo  6  al
tempo strettamente necessario alla stipula di un nuovo  contratto  di
fornitura di prodotti estinguenti, previo espletamento di una gara ad
evidenza pubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 marzo 2013;
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno;
 
                                Emana
 
 
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
 
                               Oggetto
 
  1. Il presente regolamento stabilisce i tempi  e  le  modalita'  di
attuazione del trasferimento della  flotta  aerea  antincendio  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile,  di  seguito  denominato:  «Dipartimento   della   protezione
civile», al Ministero dell'interno  -  Dipartimento  dei  vigili  del
fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  di  seguito
denominato: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile», ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis,  della
legge 21 novembre 2000, n. 353, e individua le  risorse  finanziarie,
strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 2
 
 
            Individuazione della flotta aerea antincendio
 
  1. Il trasferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile   della   flotta   aerea
antincendio del Dipartimento  della  protezione  civile,  di  seguito
denominata: «flotta aerea», e' attuato con le modalita' e  secondo  i
tempi di cui all'articolo 7.
  2. La flotta aerea di cui al comma 1 si  compone  degli  aeromobili
elencati  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente regolamento.
  3. Il Dipartimento della protezione civile fornisce al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile  la
documentazione  che  attesta  lo  stato  di  navigabilita'  di   ogni
aeromobile e ogni ulteriore documentazione  necessaria  ai  fini  del
trasferimento, con le modalita' e secondo i tempi di cui all'articolo
7.
                               Art. 3
 
 
                         Risorse finanziarie
 
  1. Le risorse finanziarie  destinate  alla  gestione  della  flotta
aerea sono individuate nella  tabella  di  cui  all'allegato  B,  che
costituisce parte integrante del presente regolamento.
  2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'emanazione
del presente regolamento, le risorse di cui all'articolo 21, comma 9,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  attualmente  allocate  nella
missione "Soccorso Civile"  -  programma  "Protezione  Civile"  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
assegnate al pertinente programma di spesa "Prevenzione dal rischio e
soccorso  pubblico"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno.
  3. Nelle more dell'effettivo subentro del Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nella gestione
operativa e logistica  della  flotta  aerea,  il  Dipartimento  della
protezione civile impiega le risorse di  cui  al  comma  2,  per  far
fronte agli oneri derivanti dai rapporti contrattuali in  essere  per
prestazioni dovute a decorrere dal  1°  gennaio  2013.  Le  eventuali
residue disponibilita' dell'autorizzazione di spesa di cui  al  comma
2,  relative  all'esercizio  finanziario  2013,  sono  trasferite  al
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, per la prosecuzione delle attivita' di gestione  della
flotta aerea.
                               Art. 4
 
 
                            Risorse umane
 
  1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e
della difesa civile, per le esigenze  connesse  alla  gestione  della
flotta aerea, puo' avvalersi di personale in posizione di  comando  o
distacco proveniente  da  altre  amministrazioni  pubbliche,  secondo
quanto consentito dai rispettivi ordinamenti, nel numero  massimo  di
venti unita'.
  2. Gli oneri  relativi  al  trattamento  economico  fondamentale  e
accessorio del personale in posizione di comando o distacco di cui al
comma 1 sono posti a carico del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 5
 
 
                         Risorse strumentali
 
  1. Le risorse strumentali destinate al funzionamento  della  flotta
aerea, indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, sono trasferite al Dipartimento dei vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con i tempi e  le
modalita' di cui all'articolo 7.
  2.  Il   Dipartimento   della   protezione   civile   fornisce   la
documentazione che attesta la consistenza, lo stato di  navigabilita'
o di efficienza del materiale di cui all'allegato C nonche', ai  fini
del   trasferimento,   l'ulteriore   documentazione   richiesta   dal
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, con i tempi e le modalita' di cui all'articolo 7.
                               Art. 6
 
 
                Contratti afferenti alla flotta aerea
 
  1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e
della difesa civile subentra al Dipartimento della protezione  civile
nella titolarita' dei contratti comunque afferenti alla flotta aerea,
elencati  nell'allegato  D,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente regolamento.
  2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e
della difesa civile, qualora,  anche  nelle  more  del  trasferimento
della flotta aerea, avvii  le  procedure  per  la  stipula  di  nuovi
contratti afferenti alla flotta medesima, ne informa il  Dipartimento
della protezione civile per le ulteriori  indicazioni  riguardanti  i
requisiti tecnici e operativi.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle  risorse
di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, integrate dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1,
comma 261, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  4. Le somme  derivanti  dai  rimborsi  effettuati  dalla  compagnia
assicurativa per effetto dei danni accertati  e  coperti  da  vincolo
assicurativo connesso alla gestione del contratto di affidamento  del
servizio di copertura assicurativa per rischi  diversi  della  flotta
aerea,  indicato  nell'allegato  D,  sono  versate  all'entrata   del
bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero  dell'interno  relativi  alla
missione "Soccorso Civile" - programma  "Prevenzione  dal  rischio  e
soccorso pubblico" destinati alla gestione della flotta aerea.  Nelle
more del  perfezionamento  del  relativo  decreto  di  rassegnazione,
qualora si rendesse necessario provvedere al  pagamento  agli  aventi
diritto,  e'  ammesso  il  ricorso  al  pagamento  urgente  ai  sensi
dell'articolo 159 delle Istruzioni sul Servizio  di  tesoreria  dello
Stato, approvate con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze in data 29 maggio 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 163 del 16 luglio 2007.
  5. Le somme derivanti da eventuali partecipazioni  agli  utili  del
contratto di affidamento del servizio di  copertura  assicurativa  di
cui all'allegato D sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,
per  essere  riassegnate  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
previsione  del  Ministero  dell'interno   relativi   alla   missione
"Soccorso Civile" - programma "Prevenzione  dal  rischio  e  soccorso
pubblico" destinati alla gestione della flotta aerea.
  6. Il Dipartimento della protezione civile garantisce le  attivita'
solutorie relative ai contratti di cui al comma 1 fino alla  data  di
attuazione delle operazioni di trasferimento della  flotta  aerea  ai
sensi  dell'articolo  7.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile
fornisce la documentazione relativa al periodo della propria gestione
necessaria alle esigenze del Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del
soccorso pubblico e  della  difesa  civile,  ivi  compresi  gli  atti
relativi  all'attivita'  di  controllo  svolta,  all'applicazione  di
eventuali penalita' o all'apposizione di  eventuali  atti  aggiuntivi
volti alla modifica dei contratti.
  7.  Rimangono  affidate  alla  competenza  del  Dipartimento  della
protezione civile, che provvede con le risorse  finanziarie  ad  esso
destinate, eventuali procedure contenziose riguardanti i contratti di
cui al  presente  articolo,  insorte  fino  alla  data  di  effettivo
trasferimento della flotta  aerea  al  Dipartimento  dei  vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Di tali procedure
il Dipartimento della protezione civile informa il  Dipartimento  dei
vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,
tenendolo aggiornato sugli esiti.
  8. Il Dipartimento della protezione civile assicura, sulla base  di
apposite intese  con  il  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa  civile,  ogni  utile  attivita'  di
supporto nella  gestione  delle  procedure  contenziose  relative  ai
contratti di cui al presente articolo.
  9. Al fine di garantire  la  continuita'  dei  servizi  antincendio
della flotta aerea dello Stato che rimane affidata alla gestione  del
Dipartimento  della  protezione  civile,  il  Dipartimento  medesimo,
mediante la stipula di  un  apposito  atto  aggiuntivo,  continua  ad
avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni  di  cui  al
contratto relativo alla fornitura di prodotti  estinguenti,  indicato
nell'allegato D, per il tempo strettamente necessario alla stipula di
un nuovo contratto di fornitura, previo espletamento di una  gara  ad
evidenza pubblica.
                               Art. 7
 
 
          Tempi e modalita' di attuazione del trasferimento
 
  1. Le operazioni di attuazione del trasferimento degli aeromobili e
delle risorse strumentali di cui agli allegati A e C, nello stato  di
fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trovano,  sono  completate  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
regolamento. A tale fine e' redatto tra  le  Amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, in contraddittorio con l'esercente,  formale  verbale
contenente la consistenza, a quantita'  e  valore,  e  lo  stato  dei
velivoli e dei materiali, previa verifica tecnica da  effettuarsi  al
momento della consegna all'amministrazione subentrante.
  2. Qualora le operazioni di cui al comma 1 non siano esaurite entro
i  trenta  giorni  antecedenti  la  data  di  inizio  della  campagna
antincendio boschivo 2013, esse sono sospese al fine di garantire  la
piena operativita' della flotta aerea impegnata  nelle  attivita'  di
spegnimento degli incendi e sono completate  entro  i  trenta  giorni
successivi alla data di ultimazione della campagna  stessa.  In  tale
ipotesi, l'operativita' degli aeromobili e' comunque  regolata  dalle
disposizioni dell'articolo 8, comma 4.
  3.  Per  il  trasferimento  delle  risorse   finanziarie   di   cui
all'allegato B si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e
8.
  4. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e
della difesa civile, subentra nella titolarita' dei contratti di  cui
all'allegato D, con la tempistica di cui ai commi 1 e 2.
  5.  Fino  al  completamento  delle  operazioni  di  attuazione  del
trasferimento degli aeromobili e delle risorse  di  cui  al  presente
articolo, sono previste, sulla base  di  apposite  intese,  forme  di
affiancamento del personale del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,
del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  al  personale  del
Dipartimento della protezione civile impegnato nella  gestione  della
flotta aerea. Sulla base di apposite intese, possono essere  previste
ulteriori forme di collaborazione anche successive al trasferimento.
                               Art. 8
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie
 
  1. Nelle more dell'effettivo subentro del Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nella gestione
operativa e logistica della flotta aerea e nell'ipotesi del  completo
utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  3,  comma  2,  eventuali
ulteriori somme necessarie per la gestione operativa e logistica sono
trasferite al Dipartimento della protezione civile,  a  valere  sulle
risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 261,  della  legge
24 dicembre  2012,  n.  228,  attualmente  allocate  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, al programma "Prevenzione  dal
rischio e soccorso pubblico"  nell'ambito  della  missione  "Soccorso
Civile".
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Gli aeromobili trasferiti al Dipartimento dei vigili del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile  ai  sensi  del  presente
regolamento, in vigenza del contratto di affidamento  a  terzi  della
gestione operativa e logistica della flotta  aerea  della  protezione
civile, possono  rimanere  temporaneamente  immatricolati  presso  il
Registro  aeronautico  nazionale   e,   conseguentemente,   ad   essi
continuano ad applicarsi, per il periodo transitorio, le disposizioni
del Codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30  marzo
1942, n. 327, e successive modificazioni.
  4. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 7,  comma  2,
della  legge  21  novembre  2000,  n.  353,  il  Dipartimento   della
protezione  civile,  tramite  il  Centro  operativo  aereo  unificato
(COAU), coordina  l'impiego  sul  territorio  nazionale  anche  della
flotta aerea di cui al presente regolamento. A tale fine, la  sezione
del Centro operativo nazionale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
2012, n. 79, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 131, opera sulla base  delle  direttive  emanate,  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega,  da
un Ministro con portafoglio  o  dal  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - segretario del Consiglio.
  5. Per le finalita' di cui al presente regolamento, il Dipartimento
della  protezione  civile  assicura  la  conservazione   degli   atti
concernenti  la  gestione  della  flotta  aerea   e   l'accesso   del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile ai medesimi.
  6. Per i contratti relativi alla  gestione  operativa  e  logistica
della flotta aerea in scadenza alla data del 31 dicembre 2013,  nelle
more  del  completamento   delle   operazioni   di   attuazione   del
trasferimento di cui all'articolo 7, il Dipartimento dei  vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previe intese con
il Dipartimento della protezione civile, puo' assumere la qualita' di
stazione  appaltante  per  dar  corso  alle  procedure  di  gara  per
l'appalto del servizio o della fornitura in scadenza.
                               Art. 9
 
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 5 aprile 2013
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze
 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 248
                                                           Allegato A
 
    

           COMPOSIZIONE DELLA FLOTTA AEREA ANTINCENDIO

---------------------------------------------------------------------
    Tipologia   |   N.C.    |    Cod. Operatore    |    Marche
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2003    |       CAN 07         |    I-DPCD
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2004    |       CAN 08         |    I-DPCE
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2009    |       CAN 10         |    I-DPCO
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2020    |       CAN11         |    I-DPCP
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2021    |       CAN12         |    I-DPCQ
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2029    |       CAN18         |    I-DPCT
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2030    |       CAN14         |    I-DPCU
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2035    |       CAN15         |    I-DPCV
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2036    |       CAN16         |    I-DPCW
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2047    |       CAN20         |    I-DPCY
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2048    |       CAN21         |    I-DPCZ
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2058    |       CAN26         |    I-DPCI
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2059    |       CAN23         |    I-DPCF
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2060    |       CAN 24        |    I-DPCG
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2062    |       CAN 25        |    I-DPCH
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2066    |       CAN 27        |    I-DPCC
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2070    |       CAN 28        |    I-DPCN
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2073    |       CAN 30        |    I-DPCS
---------------------------------------------------------------------
     CL-415     |   2074    |       CAN 31        |    I-DPCR
---------------------------------------------------------------------

    
 
                                                           Allegato B
 
    

   RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA GESTIONE DELLA FLOTTA AEREA


                CONSISTENZA DELLE RISORSE FINANZIARIE

---------------------------------------------------------------------
                       |               IMPORTO IN EURO
PROVENIENZA            |---------------------------------------------
                       |   ANNO 2013   |   ANNO 2014  |  ANNO 2015
---------------------------------------------------------------------
RISORSE DI CUI ALL'ART.|               |              |
21, COMMA 9, DEL D.L.  |               |              |
98/2011                | 42.830.589,00*| 47.071.095,00| 47.012.569,00
---------------------------------------------------------------------
RISORSE DI CUI ALL'ART.|               |              |
1, COMMA 261, DELLA    |               |              |
LEGGE 24/12/2012, N.   |               |              |
228                    | 40.000.000,00 | 40.000.000,00| 40.000.000,00
---------------------------------------------------------------------
*  importo  gestito   dal   Dipartimento  della   Protezione   Civile
(articolo 3).



                ALLOCAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

---------------------------------------------------------------------
STATO DI |MISSIONE/|CAPI-|            IMPORTO IN EURO
PREV.    |PROG     |TOLI/|-------------------------------------------
         |         | PG  |  ANNO 2013  |  ANNO 2014   |  ANNO 2015
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO|"Preven- |     |             |              |
DELL'IN- |zione dal|     |             |              |
TERNO    |rischio e|     |             |              |
         |soccorso |     |             |              |
         |pubblico"|     |40.000.000,00| 87.071.095,00| 87.012.569,00
---------------------------------------------------------------------

    
 
                                                           Allegato C
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato D
 
    

            CONTRATTI AFFERENTI ALLA FLOTTA AEREA CL-415

---------------------------------------------------------------------
  CONTRATTI IN ESSERE  |  IDENTIFICATIVO |  CONTRAENTE  |  SCADENZA
---------------------------------------------------------------------
CONTRATTO RELATIVO ALLA|  REPERTORIO N.  | R.T.I. INAER |
GESTIONE OPERATIVA E   |     1154        |   AVIATION   |
LOGISTICA DELLA FLOTTA |  DEL 03/02/2012 | ITALIA/INAER | 08/02/2015
CANADAIR CL415         |                 |    AVIONES   |
                       |                 | ANFIBIOS SAU |
---------------------------------------------------------------------
CONTRATTO DI           |  REPERTORIO N.  |   SOCIETA'   |
AFFIDAMENTO DEL        |      1052       | ASSICURAZIONI|
SERVIZIO DI COPERTURA  |  DEL 28/01/2011 |   GENERALI   |
ASSICURATIVA PER RISCHI|                 |S.P.A. ALLIANZ|
DIVERSI DELLA FLOTTA   |                 |    GLOBAL    |
CANADAIR CL415         |                 |   CORPORATE  |
                       |                 |SPECIALITY AG.| 31/12/2013
                       |                 |AXA CORPORATE |
                       |                 |  SOLUTIONS   |
                       |                 | ASSURANCE SA |
                       |                 | CATTOLICA DI |
                       |                 |ASSICURAZIONI-|
                       |                 |  SOC. COOP.  |
---------------------------------------------------------------------
CONTRATTO RELATIVO ALLA| REPERTORIO N.583|I.C.L. BIOGEMA| 09/06/2015
FORNITURA E SERVIZIO DI|  DEL 30/03/2006 |    S.A.S.    |
RIFORNIMENTO DI LIQUIDO|                 |              |
ESTINGUENTE.           |                 |              |
                       |                 |              |
                       |                 |              |
FORNITURA DI PRODOTTO  |   LETTERA DI    |I.C.L. BIOGEMA| 09/06/2015
RITARDANTE FIRE-TROLL  |COMMESSA PROT.DPC|    S.A.S.    |
931 E RELATIVO SERVIZIO|  /BRU/62840 DEL |              |
DI RIFORNIMENTO        |    01/10/08     |              |
---------------------------------------------------------------------

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4