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Attribuzione di assegni una tantum, per l'anno 2012, al personale dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri

Dettagli

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Ministero della difesa
Circ. 11-1-2013 n. M-DGMIL1.IV.SGR/0009889
Attribuzione di assegni una tantum, per l'anno 2012, al personale dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri, in applicazione del decreto 3 dicembre 2012 del Ministro della difesa e, per il personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, del decreto 14 dicembre 2012 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entrambi adottati ai sensi del D.P.C.M. 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 1 del D.L. 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.
Emanata dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare.
Circ. 11 gennaio 2013, n. M-DGMIL1.IV.SGR/0009889 (1).
Attribuzione di assegni una tantum, per l'anno 2012, al personale dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri, in applicazione del decreto 3 dicembre 2012 del Ministro della difesa e, per il personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, del decreto 14 dicembre 2012 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entrambi adottati ai sensi del D.P.C.M. 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 1 del D.L. 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.
(1) Emanata dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare.
 

 
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Con decreto del Ministro della difesa in data 3 dicembre 2012, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della difesa in data 31 dicembre 2012, e con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 14 dicembre 2012, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 dicembre 2012, adottati in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2011, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2011, è stata definita, per l'anno 2012, l'entità degli assegni una tantum da corrispondere al personale dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, ivi incluso quello del Corpo delle Capitanerie di Porto, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.
La misura di detti assegni, in relazione alle risorse disponibili per l'anno 2012, è stata commisurata al 46% dell'importo non corrisposto in attività di servizio, nel medesimo anno, per effetto delle penalizzazioni introdotte dal citato decreto-legge n. 78 del 2010, con riguardo ai seguenti istituti maturati con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012:
- assegno di funzione (emolumento corrisposto al personale interessato in relazione al grado ovvero alla qualifica rivestiti allorquando matura 17, 27 e 32 anni di servizio militare comunque prestato senza il prescritto periodo di demerito);
- trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado (trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13/15 anni ovvero 23/25 anni di anzianità di servizio prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale o dal conseguimento della qualifica di aspirante);
- incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni (trattamento economico-parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità di servizio nel grado: es. primo maresciallo dopo 10 anni di s.ervizio nel grado);
- indennità operative non connesse a progressioni in carriera (indennità corrisposte al personale quando matura una determinata anzianità di servizio);
- progressioni di carriera comunque denominate (incremento retributivo derivante dalla promozione alla qualifica o grado superiore, compresa quella per merito straordinario e quella conferita il giorno precedente alla cessazione dal servizio. In tal senso trova applicazione anche la disciplina inerente ai graduati e militari di truppa in ferma prefissata di 1 anno.). Come previsto anche nelle premesse dei citati decreti ministeriali, sono invece esclusi dagli assegni una tantum, in quanto non rientrano tra le misure di "congelamento" retributivo, i passaggi da un ruolo all'altro a seguito di concorso ovvero di immissione in servizio permanente effettivo, nonché al conferimento di qualifiche o gradi conseguenti alla frequenza dei corsi di formazione iniziale a seguito di concorso; in detta condizione sono da considerare anche i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma;
- classi e scatti di stipendio (incremento stipendiale corrisposto ogni due anni di servizio al personale dirigente ed a quello direttivo con trattamento dirigenziale).
Per quanto concerne, invece, l'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (incremento annuale del trattamento economico a favore del personale dirigente e di quello direttivo con trattamento economico dirigenziale, disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni anno dall'Istat), l'assegno una tantum relativo è pari al 46% dell'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,75 per cento sulla retribuzione in godimento al 31 dicembre 2010.
Gli assegni una tantum in argomento sono conferiticon distinti assegni per ciascun Istituto cui si riferiscono per l'anno 2012. Essi rilevano, per detto anno, in relazione agli emolumenti corrispondenti, ai fini della 13^ mensilità.
Il riferimento agli istituti i cui effetti economici sono "congelati" è utilizzato unicamente per la determinazione dell' entità dell'assegno "una tantum" da erogare. Quest'ultima dovrà essere proporzionata al periodo dell'anno 2012 in cui si sono verificati, per l'interessato, gli effetti del "congelamento", di cui ai citati commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.
La titolarità all'assegno una tantum si matura allorquando è conseguito il diritto all'accesso all'istituto presupposto al medesimo assegno e, quindi, nel momento in cui sarebbe stato aggiornato il trattamento economico in assenza delle richiamate norme che ne hanno, invece, imposto il congelamento.
Segnalo che il succitato incremento dello 0,75 per cento della retribuzione, riferito al "congelamento" dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applica sulle misure dei seguenti emolumenti, vigenti per l'anno 2010:
- stipendio;
- indennità integrativa speciale;
- assegno pensionabile;
- speciale indennità pensionabile;
- indennità di posizione;
- indennità perequativa;
- indennità pensionabile;
- indennità operativa.
I valori degli elementi della retribuzione innanzi elencati rimangono, in ogni caso, quelli discendenti dall'applicazione, per l'anno 2010, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2010, in considerazione che il calcolo dello 0,75 per cento sulle predette voci ha come finalità quella di individuare la misura dell'una tantum da corrispondere al personale interessato.
Preciso, altresì, che l'entità dell'assegno una tantum riferito alle promozioni disposte il giorno precedente il collocamento in congedo va commisurata, convenzionalmente, ai fini esclusivi dei richiamati decreti del Ministro della difesa in data 3 dicembre 2012 e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 14 dicembre 2012, al trattamento economico per un giorno di servizio nella qualifica o grado superiore ed ai riflessi sulla tredicesima mensilità, escludendone gli effetti sulla buonuscita, attesa la natura del medesimo assegno in relazione alla vigente normativa in materia.
Infatti, per la loro natura, gli assegni una tantum, inerenti a tutti gli istituti considerati, non sono utili per la determinazione dell'indennità di buonuscita e della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cosiddetta quota A), per cui gli stessi incidono esclusivamente agli effetti di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta quota B).
Faccio presente, altresì, come specificato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella circolare n. 12 - Prot. n. 0035819 in data 15 aprile 2011, che le voci variabili della retribuzione (es. missioni, trasferimenti, fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali) non incidono sul trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui all'articolo 9, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010.
Evidenzio, infine, che l'assegno una tantum ha natura accessoria e, pertanto, non è equiparabile alle voci fisse e continuative del trattamento economico dei dipendenti; di conseguenza, quest'ultimo non subirà, allo stato attuale, alcuna variazione.
In relazione a quanto precede, invito gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli affinché ne siano edotti, in particolare, gli uffici liquidatori ed erogatori delle competenze mensili al personale militare per le rispettive operazioni di corresponsione degli assegni una tantum nei termini anzidetti, da effettuarsi possibilmente dalla prossima mensilità di febbraio 2013, salvo la necessità di un differimento, comunque contenuto, conseguente a eventuali indisponibilità generali di cassa ovvero a difficoltà tecniche.
Per tale evenienza, dovranno essere predisposti, preliminarmente, appositi atti dispositivi recanti, nel dettaglio, per ogni destinatario, l'importo distinto di ciascun assegno una tantum da conferire in relazione, ognuno, all'emolumento cui si riferisce. Analoga specifica dovrà essere evidenziata anche nei pertinenti cedolini delle competenze.
La corresponsione degli assegni una tantum in argomento va, comunque, disposta in via provvisoria, secondo quanto previsto dall'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Il Direttore generale
Gen. C.A. Francesco Tarricone
 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 8
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9
D.L. 26 marzo 2011, n. 27, art. 1
D.P.C.M. 27 ottobre 2011
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 24

   

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