Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Consiglio di Stato: Concorsi personale militare - Guardia di Finanza - Par condicio per porre rimedio a vizi e/o errori del documento già in possesso della P.A.

Dettagli

d

 CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI   -   FORZE ARMATE   -   GUARDIA DI FINANZA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-03-2013, n. 1525
CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Esclusioni dal concorso

FORZE ARMATE
Forze armate, in genere

GUARDIA DI FINANZA


Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5132 del 2012, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
(Lpd), rappresentato e difeso dagli avv. -
nei confronti di
(Lpd);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 04174/2012, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso per il reclutamento di n. 1250 allievi finanzieri, riservato ai vfp1 o vfp4.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di (Lpd);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2013 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Fabio (Lpd) (su delega di Giovanni (Lpd) e di Vincenzo (Lpd)) e l'avvocato dello Stato Anna Collabolletta;
Svolgimento del processo
1.- Con ricorso al TAR del Lazio, il sig. (Lpd), concorrente per la selezione indetta per il reclutamento di 1250 allievi della GDF, esponeva di essersi presentato a sostenere le prove di idoneità fisica, ma di essere stato escluso dalla stessa per la mancata esibizione in quella sede del certificato di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera, previsto dal Bando di concorso (art.11, c. 8 e 9). Col predetto ricorso, pertanto, il sig. E. impugnava:
- con l'atto introduttivo del giudizio, il provvedimento della Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale, comunicato in data 21 luglio 2011, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso;
- l'art. 11, commi 8 e 9, del bando di concorso, nella parte in cui non consente la regolarizzazione della documentazione medica;
- con ricorso per motivi aggiunti, i seguenti atti:
a) verbale della Sottocommissione per la valutazione della prova scritta e dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali di merito n. 28 in data 24 dicembre 2011, nella parte in cui si afferma che il ricorrente, ammesso con riserva in esecuzione dell'ordinanza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 4747/2011, pur avendo conseguito un punteggio complessivo di 27,18, non è stato inserito nella graduatoria definitiva di merito;
b) graduatoria definitiva di merito, nella parte in cui non comprende il ricorrente tra i vincitori del concorso;
1.1.- A sostegno del ricorso l'esponente deduceva la violazione dell'art. 6 della L. n. 241 del 1990, la violazione dell'art. 11, commi 8 e 9, del bando di concorso, nonché la violazione del principio del "favor partecipationis", del principio del giusto procedimento di legge e del principio dell'affidamento, evidenziando di aver prodotto unitamente alla domanda di partecipazione al concorso un certificato medico redatto secondo il modello di cui all'allegato 4 del bando di concorso, sicché l'Amministrazione, una volta ravvisata la mancanza del certificato medico di cui all'art. 11, commi 8 e 9, del bando di concorso, invece di procedere all'esclusione, avrebbe dovuto rivolgere un invito a regolarizzare la documentazione medica necessaria per la partecipazione al concorso, costituita inizialmente dal certificato presentato dal ricorrente ai sensi dell'art. 13, c. 2 lett c del bando (sana e robusta costituzione fisica).
1.2.- Con sentenza redatta in forma semplificata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso introduttivo ed ha dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
2.- Il Ministero della difesa ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l'annullamento, con ricorso affidato ai motivi trattati nel prosieguo dalla presente decisione.
2.1.- Si è costituito nel giudizio il sig. E. resistendo al gravame con argomentazioni difensive (mem. 27.6.2012) che si intendono qui riportate.
2.2.- Con ordinanza cautelare (n. 3049/2012) la Sezione ha disposto l'accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dall'appellante Ministero.
2.3.- Alla pubblica udienza dell'8 gennaio 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1.- L'appello in esame controverte della legittimità di un provvedimento di esclusione da procedura concorsuale per reclutamento di personale militare, emesso in ragione della esibizione, da parte del concorrente appellato, di un documento non rispondente alle prescrizioni del bando.
In particolare si discute se sia legittima la contestata esclusione dal concorso disposta, poiché, all'atto del sostenimento della prova fisica, il concorrente, che al momento della domanda aveva presentato il certificato attestante la sana e robusta costituzione (anch'esso richiesto dal bando), non ha esibito quello di idoneità alla pratica sportiva agonistica per l'atletica leggera.
2.- La sentenza del TAR, che ha accolto la tesi del ricorrente sulla regolarizzabilità , ha ritenuto:
- la violazione dell'art. 6 della L. n. 241 del 1990, la violazione dell'art. 11, commi 8 e 9, del bando di concorso, nonché la violazione del principio del "favor partecipationis", del principio del giusto procedimento di legge e del principio dell'affidamento, in quanto, avendo il candidato prodotto unitamente alla domanda di partecipazione al concorso un certificato medico redatto secondo il modello di cui all'allegato 4 del bando di concorso, l'Amministrazione, una volta ravvisata la mancanza del certificato medico di cui all'art. 11, commi 8 e 9, del bando di concorso, invece di procedere all'esclusione, avrebbe dovuto rivolgere un invito a regolarizzare la documentazione medica necessaria per la partecipazione al concorso;
- che, pur dovendosi condividere "la tesi della difesa erariale secondo la quale si deve escludere che possa intercorrere un rapporto di fungibilità tra il certificato medico all'art. 11, comma 8, del bando, e quello di cui al successivo art. 13, comma 2, sicché non vi è dubbio che - stante la finalità per cui è richiesto il certificato di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera (consentire ai concorrenti "di svolgere la prova concorsuale nelle condizioni fisiche migliori ed in tutta sicurezza")- l'Amministrazione non avrebbe potuto consentire al ricorrente di partecipare alle prove di efficienza fisica in quanto sprovvisto del predetto certificato", cionondimeno "la peculiarità della fattispecie in esame consiste nel fatto che il ricorrente, dopo aver posto in essere un adempimento non richiesto dal bando - costituito dalla produzione del certificato medico previsto dall'art. 13, comma 2, del bando sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso - ha erroneamente ritenuto che tale la presentazione dell'altro certificato adempimento lo esimesse dall'obbligo di produrre il certificato medico di cui all'art. 11, comma 8, del bando prima di partecipare alle prove di efficienza fisica";
- "tale errore avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a invitare il ricorrente a regolarizzare la documentazione medica necessaria per la partecipazione al concorso, invece di procedere direttamente all'esclusione........".
2.1- Contrasta la riportata ricostruzione del TAR il Ministero, che argomenta come la decisione gravata presenti un iter motivazionale contraddittorio e comunque non rispondente ai consolidati principi giurisprudenziali in materia di regolarizzazione della documentazione concorsuale, con riferimento al rispetto della "par condicio dei concorrenti". Il ricorso è fondato.
La regolarizzazione rispettosa della "par condicio" dei concorrenti è soltanto quella che permette al candidato di porre rimedio a vizi ed errori del documento richiesto già esibito (Cons. di Stato, sez.VI, n.132/2009) e la cui sanatoria non ha effetti modificativi sostanziali sull'attestato in ordine ai requisiti cui il documento si riferisce, poiché ne attesta comunque il possesso entro il momento indicato dalla normativa. In tal caso la esibizione della certificazione non al momento richiesto, ma solo successivamente, può essere corretta, senza pregiudicare la certezza del possesso del requisito entro il momento indicato, sicché tale anteriorità non permette di ledere la "par condicio" che l'individuazione del momento temporale tende a garantire, collocando l'operazione nel quadro della regolarizzazione ammissibile.
Non può invece costituire regolarizzazione documentale, ma configura un'integrazione ex post, la presentazione, in una fase successiva a quella imposta, del documento necessario avente contenuto diverso da quello richiesto; questa, infatti, lede certamente il principio della "par condicio", poiché l'idoneità cui il certificato tardivamente esibito si riferisce potrebbe essere stata raggiunta solo dopo la fase in cui la normativa lo prescrive. In tal caso si tratta, dunque, di una ipotesi di "integrazione" documentale non consentita, perché risolventesi in una lesione del menzionato principio (cfr. Cons. di Stato, sez.V, n.3486/2010); e quanto sopra si è verificato nella fattispecie in esame, che non può pertanto beneficiare della regolarizzazione, restando escluso quindi anche il dovere dell'amministrazione di promuoverla.
Né, infine, le differenze sopra evidenziate, e che segnano nel contempo il limite di applicazione del principio di "favor partecipationis", appaiono superabili, come ritiene il primo giudice, invocando l'errore incolpevole del candidato nell'interpretazione della normativa concorsuale. Ad avviso del Collegio, infatti, la differenza tra le due certificazioni richieste dal Bando, sia per il rispettivo livello tecnico dell'accertamento, come per la diversa collocazione temporale nel procedimento selettivo, non potevano costituire un fattispecie normativa confusa e facilmente equivocabile dal concorrente, con l'utilizzo della normale diligenza nella lettura del Bando.
3- Conclusivamente l'appello deve essere accolto, con le conseguenze di legge.
- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell' 8 gennaio 2013 , dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - con l'intervento dei signori:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica