Art. 12, legge 29 luglio 2010, n. 120, che introduce l'art. 94-bis del Codice della Strada, in materia di "Divieto di intestazione fittizia dei veicoli"
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- Creato Sabato, 06 Aprile 2013 01:25
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Ministero dell'interno
Circ. 20-3-2013 n. 300/A/2403/13/106/16/1
Art. 12, legge 29 luglio 2010, n. 120, che introduce l'art. 94-bis del Codice della Strada, in materia di "Divieto di intestazione fittizia dei veicoli".
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Circ. 20 marzo 2013, n. 300/A/2403/13/106/16/1 (1).
Art. 12, legge 29 luglio 2010, n. 120, che introduce l'art. 94-bis del Codice della Strada, in materia di "Divieto di intestazione fittizia dei veicoli".
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Si fa seguito alla Circ. n. 300/A/4587/12/106/1 del 15 giugno 2012, concernente l'oggetto.
Con la predetta circolare si erano fornite direttive affinché la cancellazione d'ufficio del veicolo, ai sensi dell'art. 94-bis, comma 3, del C.d.S., fosse richiesta all'Ufficio provinciale dell'A.C.I. del luogo in cui è avvenuto l'accertamento. Sarebbe stata cura di quell'Ufficio informare la Motorizzazione civile per la cancellazione anche dall'archivio nazionale dei veicoli. A parziale rettifica di tale indirizzo operativo, si dispone che copia della richiesta di cancellazione sia trasmessa, contestualmente, oltre che all'Ufficio provinciale dell'A.C.I., anche a quello della Motorizzazione Civile.
Si coglie l'occasione per ribadire che la segnalazione va inoltrata dopo la definizione della contestazione, che si ha quando:
1. Il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
2. Il trasgressore non abbia proposto ricorso avverso il verbale di contestazione e non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
3. Il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali od amministrativi di impugnazione ed abbia ottenuto il rigetto dei ricorsi.
Relativamente alla seconda ipotesi, poiché il termine per proporre ricorso è al massimo di 60 giorni e lo stesso termine è previsto per il pagamento in misura ridotta, trascorso un ragionevole lasso di tempo [1] qualora non si abbia notizia della presentazione di ricorso, si procederà, in ogni caso, ad inoltrare la predetta richiesta di cancellazione.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
[1] Si ritiene ragionevole il termine di 30 giorni dalla data ultima prevista per il pagamento in misura ridotta.
Il Direttore centrale
Giuffrè