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Cassazione: la registrazione del giornale telematico online non è obbligatoria

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


10 maggio 2012 (udienza) n. 23230


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente -

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -

Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere -

Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere -

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza


sul ricorso proposto da: R.C., nato a (OMISSIS);


avverso la sentenza del 02/05/2011 della Corte di Appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale POLICASTRO Aldo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

udito l'avv. ...., difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.



FATTO


1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 02/05/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Modica, in data 08/05/2008, appellata da R.C., imputato del reato di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 5 e 16, per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile, denominato "(Lpd) in (Lpd)" e diffuso in via telematica sul sito (OMISSIS), senza che fosse intervenuta tempestiva registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica; fatti commessi dal (OMISSIS); e condannato alla pena di Euro 150,00 di multa.

2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente esponeva:

a) che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui alla L. n. 47 del 1948, artt. 5 e 16. Il sito utilizzato dal R., in sede informatica, costituiva un semplice blog o sito internet, non rientrando nella definizione di stampa /o stampato ai sensi della L. n. 47 del 1948, art. 1. La disposizione di cui alla L. 7 marzo 2001, n. 62, artt. 2 e 5 - secondo cui era prevista la registrazione anche per i giornali ed i periodici informatici - riguardava solo quelle pubblicazioni che intendevano usufruire del finanziamento pubblico;

b) che, comunque, stante l'incertezza interpretativa in ordine alla normativa de qua, ricorreva nella fattispecie l'errore scusabile su legge extrapenale di cui all'art. 47 c.p., comma 3, con conseguente esclusione della punibilità del R..

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.



DIRITTO


1. Il ricorso è fondato.

R.C. è stato riconosciuto colpevole del reato di cui alla L. n. 47 del 1948, artt. 5 e 16 per aver intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato "(Lpd) in (Lpd)", diffuso sul sito internet (OMISSIS), senza aver effettuato la prescritta autorizzazione presso la Cancelleria del Tribunale di Modica, ritenuta competente per tale adempimento (vedi capo di imputazione come contestato in atti).

Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, occorre riassumere sinteticamente i punti fondamentali della disciplina normativa attinente alla stampa:

1.1. Ai sensi della L. n. 47 del 1948, art. 1 (disposizione sulla stampa) sono considerati stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisici chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione.

1.2. Dall'esame di detta disposizione si evince che - ai fini della sussistenza in senso giuridico del prodotto stampa - necessitano due condizioni: a) un'attività di riproduzione tipografica, b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.

1.3. Nell'ambito del prodotto stampa, come sopra individuato, la norma di cui alla citata L. n. 47 del 1948, art. 5 prescrive che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

1.4. La pubblicazione di un giornale o altro periodico ,senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 6, costituisce illecito penale punito ai sensi della citata L. n. 47 del 1948, art. 16.

2. Così delineati i punti fondamentali inerenti alla nozione di stampa e dell'obbligo di registrazione per il giornale /o periodico, occorre esaminare - in relazione alla fattispecie concreta oggetto del presente ricorso - se detta disciplina, sotto il profilo generale sia applicabile al nuovo prodotto "media" costituente il giornale informatico diffuso in via telematica (sito www.).

3. Orbene la risposta al quesito giuridico di cui sopra è negativa per le seguenti ragioni principali:

3.1. Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dalla L. n. 47 del 1948, art. 1 ed ossia: a) un'attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.

3.2. La normativa di cui alla L. 7 marzo 2001, n. 62 (inerente alla disciplina sull'editoria e sui prodotti editoriale, con modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on fine soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria.

3.3. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 7 marzo 2001, n. 62.

3.4 L'estensione dell'obbligo di registrazione per il giornale on line - previsto dalla citata L. n. 62 del 2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche - anche in riferimento alla norma di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 5, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all'art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in "malam partem" non consentita ai sensi dell'art. 25 Cost., comma 2 e art. 14 disp. gen. (vedi sulla materia del qua sez. 3 sent. n. 10535 del 11/12/2008, depositata il 10/03/2009; sez. 5 n. 35511/2010 del 16/07/2010).

4. Alla luce delle argomentazioni finora svolte, consegue che - non sussistendo nei confronti di R.C. l'obbligo della registrazione del giornale on line denominato "(Lpd) in (Lpd)", ai sensi della L. n. 47 del 1948, art. 5 - lo stesso va assolto dal reato di cui alla citata L. n. 47 del 1948, art. 16, come contestato in atti, perchè il fatto non sussiste, con conseguente annullamento, senza rinvio, della sentenza della Corte di Appello di Catania, in data 02/05/2011.



P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012




   

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