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Polizia Penitenziaria: Privacy/Garante:A sindacati niente nominativi sullo straordinario

Dettagli

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PRIVACY: GARANTE, RISERVATI DATI DI CHI FA LAVORO STRAORDINARIO =
(AGI) - Roma, 1 mar. - Le pubbliche amministrazioni, in assenza
di disposizioni normative o di specifiche clausole contenute in
contratti collettivi, non possono comunicare le ore di
straordinario svolte da un dipendente indicando anche il nome e
il cognome dello stesso. Le comunicazioni vanno fatte in forma
anonima o aggregata. Lo ha stabilito il Garante della privacy
che ha imposto al Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia di interrompere la
trasmissione alle organizzazioni sindacali dei dati relativi
alle ore di straordinario effettuate da un commissario di
polizia penitenziaria. (AGI)
Red/Cop (Segue)
011125 MAR 13
PRIVACY: GARANTE, A SINDACATI NIENTE NOMINATIVI SU LAVORO STRAORDINARIO (2) =

(Adnkronos) - L'istruttoria condotta dal Garante ha messo in
luce come nel caso in questione non esistono ne' disposizioni
normative ne' disposizioni contenute in accordi sindacali di settore
che legittimino la trasmissione in forma nominativa di informazioni
relative alle ore di straordinario svolto dai dipendenti
dell'Amministrazione penitenziaria: l'accordo nazionale quadro per il
personale del Corpo di polizia penitenziaria, risalente al 2004,
prevede infatti solo la comunicazione in forma anonima dei prospetti
delle prestazioni di lavoro straordinario.

Nella sua decisione, l'Autorita' ha richiamato inoltre quanto
previsto dalle Linee guida del Garante del 14 giugno 2007 sul
trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro pubblico, le
quali stabiliscono che l'amministrazione pubblica puo' fornire alle
organizzazioni sindacali dati numerici e aggregati e non anche quelli
riferibili ad uno o piu' lavoratori individuabili.

Nell'accogliere dunque il ricorso dell'interessato -spiega
ancora la newsletter del Garante- e ritendendo pertanto illecito il
trattamento effettuato dall'amministrazione penitenziaria, l'Autorita'
ha disposto il blocco dell'ulteriore comunicazione dei dati del
dipendente addebitando le spese del ricorso al ministero.

(Sin/Zn/Adnkronos)
01-MAR-13 12:11

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PRIVACY: GARANTE, RISERVATI DATI DI CHI FA LAVORO STRAORDINARIO (2)=
(AGI) - Roma, 1 mar. - Il diretto interessato, non iscritto ad
alcun sindacato, aveva lamentato la comunicazione in forma
nominativa, alle organizzazioni sindacali del comparto
sicurezza, del prospetto concernente le prestazioni di lavoro
straordinario da lui effettuate e le relative competenze.
Ritenendo violate le norme sulla privacy, aveva chiesto che il
Dipartimento cessasse tale trattamento illecito dei dati. Non
avendo ottenuto riscontro, si era e' rivolto dunque
all'Autorita' chiedendo che i suoi dati personali non venissero
ne' trasmessi ai sindacati ne' affissi e quindi diffusi in
locali comuni. L'istruttoria condotta dal Garante - informa la
newsletter - ha messo in luce come nel caso in questione non
esistono ne' disposizioni normative ne' disposizioni contenute
in accordi sindacali di settore che legittimino la trasmissione
in forma nominativa di informazioni relative alle ore di
straordinario svolto dai dipendenti dell'Amministrazione
penitenziaria: l'Accordo Nazionale quadro per il personale del
Corpo di polizia penitenziaria, risalente al 2004, prevede,
infatti, solo la comunicazione in forma anonima dei prospetti
delle prestazioni di lavoro straordinario. (AGI)
Red/Cop (Segue)
011125 MAR 13

NNNN

Privacy/Garante:A sindacati niente nominativi sullo straordinario
"Le comunicazioni vanno fatte in forma anonima o aggregata"

Roma, 1 mar. (TMNews) - Le pubbliche amministrazioni, in assenza
di disposizioni normative o di specifiche clausole contenute in
contratti collettivi, non possono comunicare le ore di
straordinario svolte da un dipendente indicando anche il nome e
il cognome dello stesso. Le comunicazioni vanno fatte in forma
anonima o aggregata. Lo ha stabilito il Garante della Privacy che
ha imposto al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia di interrompere la trasmissione alle
organizzazioni sindacali dei dati relativi alle ore di
straordinario effettuate da un commissario di polizia
penitenziaria.

L'interessato, non iscritto ad alcun sindacato, aveva lamentato
la comunicazione in forma nominativa, alle organizzazioni
sindacali del comparto sicurezza, del prospetto concernente le
prestazioni di lavoro straordinario da lui effettuate e le
relative competenze. Ritenendo violate le norme sulla privacy,
aveva chiesto che il Dipartimento cessasse tale trattamento
illecito dei dati. Non avendo ottenuto riscontro, si era è
rivolto dunque all'Autorità chiedendo che i suoi dati personali
non venissero né trasmessi alle organizzazioni sindacali, né
affissi e quindi diffusi in locali comuni.

L'istruttoria condotta dal Garante ha messo in luce come nel caso
in questione non esistono né disposizioni normative né
disposizioni contenute in accordi sindacali di settore che
legittimino la trasmissione in forma nominativa di informazioni
relative alle ore di straordinario svolto dai dipendenti
dell'Amministrazione penitenziaria.(Segue)

Red/Sav

011130 mar 13

Privacy/Garante:A sindacati niente nominativi sullo... -2-


Roma, 1 mar. (TMNews) - L'accordo nazionale quadro per il
personale del Corpo di polizia penitenziaria, risalente al 2004,
prevede infatti solo la comunicazione in forma anonima dei
prospetti delle prestazioni di lavoro straordinario.

Nella sua decisione l'Autorità ha richiamato inoltre quanto
previsto dalle Linee guida del Garante del 14 giugno 2007 (doc.
web n. 1417809), sul trattamento dei dati personali nel rapporto
di lavoro pubblico, le quali stabiliscono che l'amministrazione
pubblica può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici
e aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori
individuabili".

Nell'accogliere dunque il ricorso dell'interessato e ritendendo
pertanto illecito il trattamento effettuato dall'amministrazione
penitenziaria, il Garante della Privacy ha disposto il blocco
dell'ulteriore comunicazione dei dati del dipendente addebitando
le spese del ricorso al Ministero.

Red/Sav

011130 mar 13


   

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