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Lancio delle lanterne volanti - Quesito.

Dettagli

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Ministero dell'interno
Nota 6-12-2012 n. 557/PAS/U/021352/XV.H.MASS(39)
Lancio delle lanterne volanti - Quesito.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Uffici per gli affari della polizia amministrativa e sociale, Area armi ed esplosivi.
Nota 6 dicembre 2012, n. 557/PAS/U/021352/XV.H.MASS(39) (1).
Lancio delle lanterne volanti - Quesito.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Uffici per gli affari della polizia amministrativa e sociale, Area armi ed esplosivi.
 

 
Alla
Questura di Pisa
e, p.c.:
Alle
Questure - U.T.G.
 
 
Loro sedi
 
Alle
Questure
 
 
Loro sedi




 
Si fa riferimento alla nota 22 novembre 2012 prot. Div. P.a.s. Cat. Mass F1/2012, con la quale codesta Questura evidenzia le criticità relative al lancio delle lancio delle "lanterne volanti".
Al riguardo, si rappresenta che lo scrivente Ufficio condivide le preoccupazioni espresse con la.citata nota, evidenziando che l'attività del lancio delle lanterne volanti sia stata oggetto, proprio a fronte della intrinseca pericolosità per l'ambiente ed il traffico aereo, di particolari restrizioni o divieti da parte di altri Stati.
Tanto premesso, si ritiene che la normativa vigente disciplini l'utilizzo dei prodotti in argomento, che deve essere annoverato quale "accensione pericolosa", tra le disposizioni previste dall'art. 57 del TULPS, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
In merito, appare di particolare.rilievo il parere negativo, per il lancio di lanterne volanti espresso dall'Ufficio della Protezione Civile del comune di Pisa che ha giustificato il divieto in relazione all'elevato rischio di propagazione incendi.
Pertanto, le manifestazioni pubbliche che implicano il lancio di detti manufatti sono soggette alla licenza del citato art. 57 del TULPS, per il rilascio della quale il richiedente deve dichiarare di aver inoltrato istanza anche alla competente Autorità Aeroportuale.
Anche l'utilizzo di tali prodotti in occasione di "feste private" configura la fattispecie di "accensione pericolosa" e tale condotta potrà integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 703 del codice penale.


Il Direttore dell'ufficio
Mureddu
 
c.p. art. 703
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 57

   

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