Conversione di patenti di guida. Accordi in vigore con gli Stati extracomunitari.
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- Creato Mercoledì, 13 Febbraio 2013 01:33
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 7-2-2013 n. 3494/23.18.01
Conversione di patenti di guida. Accordi in vigore con gli Stati extracomunitari.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Circ. 7 febbraio 2013, n. 3494/23.18.01 (1).
Conversione di patenti di guida. Accordi in vigore con gli Stati extracomunitari.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Alle
Direzioni generali territoriali
Loro sedi
Agli
U.M.C.
Loro sedi
Alla
Regione siciliana
Assessorato ai trasporti turismo e comunicazioni
Direzione trasporti
Via Notarbartolo, 9
Palermo
Alla
Provincia autonoma di Trento
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Palazzo Provinciale, 3/b
Via Crispi, 10
Bolzano
Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
D.C. pianificazione
Sez. logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 - Trieste
Alla
Regione autonoma Valle d'Aosta
Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
Struttura motorizzazione civile
Loc. Grand Chemin, 34
11020 - Saint Cristophe (AO)
Al
Ministero dell'interno
Direzione centrale- Polizia stradale
Roma
Al
Comando generale dell'arma dei carabinieri
Roma
Al
Comando generale della guardia di finanza
Roma
All'
Unione province d'Italia
P.zza Cardelli, 4
Roma
All'
A.N.C.I.
Via dei Prefetti, 46
Roma
Alla
Divisione 6
Sede
Alla
Divisione 7 - C.E.D.
Sede
Al
Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e trasporti
Ufficio affari internazionali
Roma
All'
A.N.I.T.A.
Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici
Via Oglio, 9
00198 - Roma
Alla
Confartigianato trasporti
Associazione nazionale autotrasporto
Via S. Giovanni in Laterano, 152
00184 - Roma
Come è noto, il 19 gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove norme concernenti le patenti di guida, in attuazione della Dir. 2006/126/CE e della Dir. 2009/113/CE.
Le modifiche normative rendono necessario un aggiornamento di tutti gli Accordi in vigore con gli Stati extracomunitari, in materia di conversione reciproca delle patenti di guida, in particolare delle relative Tabelle di equipollenza e dell'elenco modelli di patenti, che costituiscono gli allegati tecnici dell'intesa bilaterale.
Poiché la procedura non si presenta di immediata realizzazione e definizione, in ragione della complessità delle modalità previste per dette modifiche, si invitano codesti U.M.C. a continuare ad applicare le Tabelle di equipollenza relative agli Accordi in vigore nella stesura a suo tempo inviata, finchè non perverrà una specifica comunicazione da questa Sede in merito a ciascuno Stato.
Si precisa che solo qualora ricorra il caso di un titolare di patente italiana conseguita a partire dal 19 gennaio 2013, secondo cioè le nuove norme, che successivamente converte il documento all'estero e poi rientra in Italia, prima ancora che sia intervenuto l'aggiornamento delle Tabelle di equipollenza, è necessario considerare la categoria originariamente conseguita in Italia e attribuire quella per conversione, anche se non prevista dalla Tabella.
A titolo di esempio, si pensi ad un conducente che consegue in Italia la categoria C1 e successivamente si trasferisce all'estero, dove converte la sua patente ottenendo però una abilitazione corrispondente alla B italiana; al rientro in Italia sarà possibile rilasciare per conversione al titolare della patente la categoria C1, in applicazione dell'art. 136, comma 4, del codice della strada.
Ovviamente in detta circostanza sarà necessario verificare se il conducente non ha condotto veicoli relativi alla categoria (nell'esempio: C1) per più di tre anni: in tal caso bisognerà valutare l'opportunità di emettere un provvedimento di revisione tecnica della patente (art. 128 del C.d.S.), contestualmente all'emissione del documento.
L'istante dovrà essere adeguatamente informato circa il provvedimento di revisione; si suggerisce in proposito di far apporre all'utente una firma in calce ad una dicitura del tipo "il rilascio della patente italiana è subordinato all'esito positivo degli esami di revisione". Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione. La patente emessa verrà quindi consegnata al richiedente dopo l'esito positivo degli esami.
Infine si fa presente che qualora il conducente abbia ottenuto all'estero per esame altre abilitazioni, rispetto a quella originariamente conseguita in Italia, gli verranno riconosciute le categorie acquisite, applicando la Tabella di equipollenza vigente.
La presente circolare è diramata esclusivamente tramite posta elettronica a tutti gli Uffici della motorizzazione.
Il Direttore generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 128
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 136
Dir. 20 dicembre 2006, n. 2006/126/CE
Dir. 25 agosto 2009, n. 2009/113/CE