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Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori - Interpretazione della norma.

Dettagli

Ministero dello sviluppo economico
Ris. 4-2-2013 n. 18512
D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189 - Art. 7, comma 3-bis - Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori - Interpretazione della norma.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Ris. 4 febbraio 2013, n. 18512 (1).

D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189 - Art. 7, comma 3-bis - Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori - Interpretazione della norma.


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(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

 


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Per opportuna informazione e diffusione, si inoltra la nota del Ministero dell'Interno con la quale la medesima Amministrazione ha confermato e ulteriormente chiarito quanto dalla scrivente Direzione era già stato sostenuto in una nota di risposta inviata al comune di Pavia, in merito all'interpretazione del comma 3-bis dell'art. 7 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale inserendo un nuovo art. 14-ter nella legge 30 marzo 2001, n. 125 ha introdotto un divieto di "vendita" di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

Il dubbio avanzato dal Comune aveva riguardato il fatto se tale divieto dovesse intendersi applicabile anche alle ipotesi di somministrazione e consumo sul posto, in quanto la legislazione più recente in materia di esercizi commerciali e pubblici esercizi ha tendenzialmente utilizzato il termine "vendita" con riferimento all'attività di asporto ed il termine "somministrazione" con riferimento alla vendita al pubblico per il consumo sul posto.

Quanto specificato, unito al fatto che il contenuto dell'art. 689 del codice penale riguardante la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 o a infermi di mente faccia riferimento alla sola somministrazione e non anche alla vendita di alcolici, aveva indotto a pensare che il nuovo divieto riguardasse esclusivamente la vendita per asporto e non la somministrazione, che non essendo prevista nel D.L. n. 158 del 2012, rimane pertanto sempre possibile compiuti di sedici anni di età.

Tutto ciò premesso, la scrivente Direzione ha ritenuto, in linea con un precedente parere del Ministero dell'Interno alla Prefettura di Milano, che il legislatore con il termine "vende" non possa che avere voluto intendere "fornire" tali bevande ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione, ovvero che non può esserci alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita.

Del resto, come sottolineato dallo stesso Ministero dell'Interno, ove il termine "vendita" venisse inteso in senso restrittivo, ovvero con l'esclusione dal campo di operatività del nuovo divieto dell'attività di "somministrazione", si avrebbe la paradossale conclusione che sarebbe in ogni caso vietato vendere bevande alcoliche per asporto ai minori di 18 anni, mentre sarebbe consentito venderle loro per il consumo sul posto, salvo che ai minori di 16 anni, per i quali vige il divieto di somministrazione di cui all'art. 689 del codice penale.

Stante quanto sopra, la medesima Amministrazione sottolinea, pertanto, che secondo l'interpretazione che pare più aderente allo spirito e la tenore delle nuove disposizioni, la vendita per il consumo sul posto (somministrazione) di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell'art. 689 del codice penale se eseguita nei confronti di minori di anni 16, e ai sensi del nuovo art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni; tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età.




Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio


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Allegato




Nota 30 gennaio 2013, n. 557/PAS/U/001628/12000.CA(1)

Quesito in materia di vendita di bevande alcoliche per i minori di anni 18 - Art. 7, comma 3-bis, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (2)


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(2) Il Testo della nota 30 gennaio 2013, n. 557/PAS/U/001628/12000.CA(1), emanata dal Ministero dell’interno, è riportato autonomamente

 


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c.p. art. 689
Nota 30 gennaio 2013, n. 557/PAS/U/001628/12000.CA(1)
D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 7
L. 30 marzo 2001, n. 125, art. 14-ter


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Ministero dell'interno
Nota 30-1-2013 n. 557/PAS/U/001628/12000.CA(1)
Quesito in materia di vendita di bevande alcoliche per i minori di anni 18 - Art. 7, comma 3-bis, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.

Nota 30 gennaio 2013, n. 557/PAS/U/001628/12000.CA(1) (1).

Quesito in materia di vendita di bevande alcoliche per i minori di anni 18 - Art. 7, comma 3-bis, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.


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(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.

 


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  Al
 Ministero dello sviluppo economico
 
    Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
 
    Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
 
    Roma
 
    (Rif. n. 0004563 - del 11 gennaio 2013)
 
    Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
  Al
 Comune di Pavia
 
    Ufficio tutela del consumatore polizia locale di Pavia
 
    mariangela@Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
   



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Si fa riferimento alla nota sopraindicata del Ministero dello Sviluppo Economico, di risposta ad un quesito posto da codesto Comune di Pavia in merito all'interpretazione del comma 3-bis dell'art. 7 indicato in oggetto che, inserendo un nuovo articolo 14-ter nella legge 30 marzo 2001, n. 125, ha introdotto un divieto di "vendita" di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

Il quesito riguarda il punto se tale divieto possa intendersi applicabile anche alle ipotesi di somministrazione e consumo sul posto, derivando il dubbio dalla circostanza che la legislazione più recente, sia in materia di esercizi commerciali che di pubblici esercizi, ha - tendenzialmente - utilizzato il termine "vendita" con riferimento all'attività di asporto ed il termine "somministrazione" con riferimento alla vendita al pubblico, appunto, per il consumo sul posto.

Al riguardo, lo scrivente Ufficio, corrispondendo con Questure che avevano avanzato un analogo quesito, ha già avuto modo di esprimere un avviso coincidente con quello manifestato, nell'occasione, dal Dicastero dello Sviluppo Economico che, dunque, si condivide pienamente.

Del resto, ove il termine "vendita" venisse inteso in senso restrittivo, con esclusione - cioè - delle attività di "somministrazione" dal campo di operatività del nuovo divieto, si avrebbe la paradossale conclusione che sarebbe in ogni caso vietato vendere bevande alcoliche per asporto ai minori di 18 anni, mentre sarebbe consentito venderle loro per il consumo sul posto, salvo che ai minori di 36 anni, per i quali vige il divieto di somministrazione di cui all'art. 689, cod. pen.

Ad ulteriore sostegno delle argomentazioni illustrate dal citato Dicastero, può soggiungersi che una simile interpretazione, ad avviso di questo Ufficio, sarebbe del tutto illogica ed in palese contrasto con la ratio stessa del D.L. n. 158/2012, dichiaratamente inteso a promuovere più alti livelli di tutela della salute anche attraverso il contrasto di taluni specifici fattori di rischio per la popolazione giovanile, tra i quali l'assunzione di alcool.

In effetti, che lo scopo del menzionato art. 7 del D.L. n. 158/2012 sia quello di tutelare in ogni caso i minori, anche nelle ipotesi di somministrazione di alcolici, lo si ricava dal comma 3-ter, che estende la pena prevista per la violazione del citato art. 689, cod. pen. all'ipotesi in cui la condotta illecita sia eseguita mediante distributori automatici "che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici degli utilizzatori mediante sistemi di lettura ottica dei documenti.".

Conclusivamente, secondo l'interpretazione che pare più aderente allo spirito e al tenore delle nuove disposizioni, la vendita per il consumo sul posto (somministrazione) di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell'art. 689 cod. pen., se eseguita nei confronti di minori di 16 anni, e ai sensi del nuovo art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni; tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età.




p. Il Direttore dell'ufficio

Mureddu




Il Viceprefetto aggiunto

Dott. Sandro Zappi


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c.p. art. 689
D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 7
L. 30 marzo 2001, n. 125, art. 14-ter

   

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