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Tar: " inidoneità all'assunzione nel corso di polizia penitenziaria " le infermità del sangue"

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T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 14-11-2012, n. 2057
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorso risulta fondato.
Come già rilevato in sede cautelare dalla IV Sezione del Consiglio di Stato (ord. n. 474/1999), l'art. 123 lett. o) D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 indica come cause di inidoneità all'assunzione nel corso di polizia penitenziaria " le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite"
Ne consegue che la mera diagnosi di "iperbilirubinemia" formulata dalla Commissione medica, non essendo stata accompagnata da alcun giudizio circa la "apprezzabile entità" dell'imperfezione, non avrebbe potuto costituire un sufficiente elemento di esclusione dal concorso.
Tanto basta per far constatare che effettivamente il provvedimento impugnato deve essere annullato per mancanza dei presupposti, difetto di istruttoria ed insufficienza della motivazione.
Il comportamento successivo dell'Amministrazione, la quale ha ottemperato all'ordinanza cautelare ed ha immesso in servizio il ricorrente riconoscendoli anche benefici di carriera, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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