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TAR: ..pagamento delle ore di straordinario eccedenti..

Dettagli

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T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 18-01-2013, n. 76
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 3514/2011, emesso in data 26.10.2011, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha ingiunto al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento, in favore del sig. (Lpd), Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, della somma di Euro 7.208,00, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo e spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.245,00 ed oltre alle spese di notifica del decreto, a titolo di pagamento delle ore di lavoro straordinario emergente anni 2001- 2006.
Il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato al Ministero dell'Interno.
Avverso il decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione mediante la quale l'Amministrazione ha chiesto al Tribunale di dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto stesso, con favore di spese.
L'opposto si è costituito il 31.10.2012 contestando le domande, le eccezioni, e le deduzioni tutte esposte dall'Amministrazione.
All'udienza pubblica del 21.11.2012 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Tra i rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ricadenti nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 comma 4 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientrano, in verità, quelli relativi al "personale militare e alle forze di polizia di Stato"; pertanto la controversia in esame, avente ad oggetto, appunto, il trattamento economico da corrispondere a personale in regime di diritto pubblico, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per ogni aspetto del rapporto di lavoro (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 29 maggio 2006, n. 3253).
Parimenti non meritevole di accoglimento è l'eccezione di prescrizione del credito azionato in via monitoria.
In riforma di numerose pronunce del Tribunale Amministrativo che avevano giudicato fondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2935 c.c. per il decorso del termine quinquennale dalla data ultima di effettuazione delle dedotte prestazioni di lavoro straordinario, "atteso che l'ignoranza, anche se incolpevole, da parte del titolare dell'esistenza del diritto è un impedimento di mero fatto, ma non di ordine giuridico, senza alcuna incidenza sulla decorrenza della prescrizione", il Consiglio di Stato (Sez. VI, 20.07.2010, n. 4661), ha, infatti, affermato che "nel caso di specie, trattandosi di lavoro straordinario prestato in misura eccedente il monte-ore assegnato a ciascun reparto, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione deve essere fissato, non già, come ritenuto dal primo giudice, alla data ultima di effettuazione delle dedotte prestazioni di lavoro straordinario, bensì alla data in cui il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (recante richiesta di predisposizione della contabilità per il pagamento del lavoro straordinario) è stato comunicato alla Compagnia di appartenenza dei ricorrenti.
A ciò si aggiunga che l'atto da ultimo citato implica riconoscimento dell'altrui diritto, sortendo un effetto interruttivo del termine prescrizionale".
Da qui l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo il relativo termine stato almeno interrotto, nell'ipotesi in questione, dal riconoscimento del diritto da parte dell'Ufficio Contabile della Questura di (Lpd) che, in risposta alla richiesta dell'Ufficio di nuova appartenenza del ricorrente, ha trasmesso nel 2009 le schede riepilogative delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal funzionario nel periodo oggetto di causa.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
Nel caso per cui è causa la Pubblica Amministrazione opponente non ha contestato il numero di ore di lavoro straordinario svolte dal ricorrente, né la quantificazione monetaria, né la loro qualificazione quali straordinari, tanto più che tale conteggio è stato effettuato sulla base del prospetto per il compenso del lavoro straordinario spettante al personale delle Polizia di Stato fornito dalla stessa Amministrazione, già prodotto unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo opposto. Tale prospetto risulta, inoltre munito del "visto di autorizzazione e controllo" del Questore.
Sostiene il Ministero opponente che la richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente si riferisce a "prestazioni di lavoro effettuate senza la preventiva autorizzazione" in eccesso rispetto al monte ore assegnato all'ufficio di appartenenza e che non vennero nemmeno in seguito ratificate dal competente ufficio contabile.
Osserva il Collegio che le prestazioni di lavoro straordinario della Polizia di Stato sono disciplinate dalla L. n. 121 del 1981 e dall'Accordo Nazionale Quadro del 15.05.2000 siglato tra il Ministro dell'Interno e le rappresentanze sindacali delle Forze di Polizia.
L'art. 63 della L. n. 121 del 1981 rubricato "Orario di servizio" recita: "Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, (...)". Da ciò si evince come gli appartenenti alla Polizia di Stato abbiano l'obbligo giuridico di prestare lavoro straordinario qualora lo richiedano le circostanze contingenti.
Il medesimo articolo prevede che tali prestazioni di lavoro straordinario (lavoro straordinario "emergente") debbano essere retribuite senza le limitazioni previste per le altre categorie di pubblici dipendenti, e ciò nell'ottica di prioritaria centralità che si è voluta assegnare alla pubblica sicurezza, da cui discende quale logico corollario il dovere degli appartenenti alla Polizia di Stato di lavorare oltre il normale orario di servizio e senza limite alcuno.
Oltre allo straordinario di cui sopra, è stato introdotto dall'A.N.Q. del 12.06.1997 ed ora confermato dall'art. 13 del già citato A.N.Q. del 15.05.2000, un nuovo istituto contrattuale denominato "straordinario programmato". Detto art. 13 così dispone: "1. Presso gli Uffici, Reparti e Istituti, sono programmati turni di lavoro straordinario nella misura del 20% del monte ore assegnato, diretti a consentire ai dirigenti responsabili di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità il Dirigente può provvedere alla programmazione di ulteriori quote percentuali di lavoro straordinario. 2. I turni di lavoro straordinario di cui al comma I sono stabiliti dal responsabile dell'Ufficio, Reparto o Istituto previa informazione alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Nazionale recepito con D.P.R. 16 Marzo 1999, n. 254, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 254 del 1999, nel rispetto dei seguenti criteri: a) la programmazione dei turni di lavoro straordinario deve essere predisposta all'inizio di ciascun trimestre in relazione alle prevedibili esigenze di servizio tenuto conto delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascun ufficio, reparto o istituto per prestazioni di lavoro straordinario; b) nei turni di lavoro straordinario i dipendenti da impegnarsi nei singoli programmi devono essere individuati secondo criteri di rotazione; c) tra il turno di lavoro obbligatorio ordinario ed il turno di straordinario programmato deve essere assicurato al personale un intervallo di almeno 60 minuti per la consumazione del pasto ed il recupero delle energie psicofisiche; e) i turni di lavoro straordinario sono programmati, in ogni caso, su base volontaria e sono disposti con formali ordini di servizio e debbono risultare da apposita documentazione; f) il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario nelle giornate di riposo ed in quelle di giorno libero sia che i turni di servizio siano articolati in sei giorni, che in cinque giorni."
Dalla lettura di tale articolo emergono, in sostanza, la programmazione trimestrale con indicazione delle specifiche necessità a cui si vuole fare fronte, la rotazione del personale interessato nell'ottica di una sua omogenea distribuzione ed infine, ma non certo per importanza, la volontarietà della prestazione, da cui discende che il singolo appartenente possa scegliere se aderire o meno al programma proposto dal dirigente.
Detta distinzione tra "straordinario programmato" e "straordinario non programmato" viene ripresa anche dall'art. 15 IV co. A.N.Q. il quale prevede che lo straordinario programmato, possa essere commutato in giorni di riposo compensativo dietro espressa richiesta del dipendente interessato, individuando quali ipotesi di conversione d'ufficio in due soli casi: a) il monte ore a disposizione dell'Ufficio sia stato completamente utilizzato; b) qualora il dipendente superi il limite massimo previsto ovvero, in altre parole, ove la somma tra ore "emergenti" e "programmate" superi il limite massimo, potrà esservi conversione in riposi compensativi dalle sole ore imputabili alla fattispecie "straordinario programmato".
Conseguentemente lo straordinario programmato è finalizzato alla "copertura" di determinate situazioni predeterminate e comunicate trimestralmente alle organizzazioni sindacali, mentre lo straordinario emergente deve essere necessariamente svolto dagli operatori di Polizia con conseguente intangibile diritto al compenso.
Le ore straordinarie per le quali il ricorrente richiede il pagamento, riguardano esclusivamente straordinario non programmato, come si evince dal dettaglio del prospetto contabile reso dall'U.A.C., e già allegato al decreto ingiuntivo opposto.
Quindi, per espresso riconoscimento del datore di lavoro/debitore, le ore maturate - e non pagate - sono tutte qualificabili come "Straordinario Emergente", e quindi come prestazioni di lavoro straordinario ricadenti sotto la previsione dell'art. 63 L. n. 121 del 1981 e dell'art. 15 - comma 1 A.N.Q..
Per tale ragione nessun taglio o commutazione in riposi compensativi può essere effettuato d'ufficio.
Il pagamento di buona parte delle ore di lavoro straordinario è stato, del resto, effettuato spontaneamente dalla Pubblica Amministrazione ed il suo mancato "completamento" è stato esclusivamente causato della limitatezza delle risorse disponibili, come d'altronde ammesso dalla stessa controparte nella nota di cui al doc. n. 1 del ricorrente, nella quale si afferma che "nonostante ogni migliore attenzione non riesce possibile il favorevole accoglimento con i fondi di competenza dell'esercizio corrente, in quanto si configurerebbe incompatibilità con il principio dell'annualità di bilancio stabilito dalla vigente normativa", non certo perché il diritto alla retribuzione delle ore di straordinario fosse contestato.
Questo TAR ha già avuto modo di pronunciarsi in materia, con sentenze passate in giudicato, confermando il diritto del lavoratore alla percezione delle somme imputabili allo straordinario emergente non programmato (si vedano a titolo di esempio: TAR Piemonte n. 2139/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n. 78 del 2008; TAR Piemonte n. 2160/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n. 120 del 2008; TAR Piemonte n. 2131/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n. 57 del 2008; TAR Piemonte n. 2155/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n. 107 del 2008; TAR Piemonte n. 2132/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n. 58 del 2008).
L'opposizione va, pertanto, rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere, di conseguenza, confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna il Ministero dell'Interno alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 700,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

   

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