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TAR:..CONDANNA l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquida in Euro 1.200,00, oltre accessori di legge...

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 16-01-2013, n. 125
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I. In data 28 aprile 2008 il Questore di (Lpd) trasmetteva al Vicequestore Vicario una nota con cui lamentava che, nel pomeriggio di quello stesso giorno, verso le 15.55, stante la concomitante presenza del senatore (Lpd) e di alcuni simpatizzanti di altra fede politica, aveva richiesto (attraverso la linea 113) l'intervento discreto ma tempestivo di una volante in piazza Garibaldi; quest'ultima, tuttavia, era giunta in ritardo essendo trascorsi più di 20 minuti dalla richesta. In ragione di tali fatti, in data 22 maggio 2008, l'assistente capo della polizia (Lpd) vedeva notificarsi una contestazione di addebiti ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 737 del 1981, cui seguiva, il successivo 7 agosto 2008, la comminazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto, recante la seguente motivazione: "In data 28 aprile 2008, alle 15.50 circa, non ottemperava con la dovuta tempestività ad una richiesta di intervento, fra l'altro ribadita più volte, disposta dal signor Questore tramite COT per delicate esigenze legate alla presenza in una pubblica piazza di una personalità parlamentare".
I.1. Con ricorso depositato il 19 novembre 2008, il ricorrente ha impugnato il provvedimento sanzionatorio da ultimo citato (e meglio in epigrafe indicato), chiedendo al Tribunale di disporne l'annullamento, previa sua sospensione, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.
I.2. All'esito della camera di consiglio del 4 dicembre 2008, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ha rigettato la domanda incidentale di sospensione, ritenendo insussistente il periculum in mora.
I.3. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all'odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all'art. 74 c.(Lpd)
II. Le doglianze articolate in ricorso hanno per oggetto: - la violazione all'art. 12 D.P.R. n. 737 del 1981, essendosi il Questore occupato contemporaneamente sia della contestazione, sia dell'istruttoria, sia dell'applicazione della sanzione disciplinare nei confronti del ricorrente; - il vizio procedimentale consistente nel fatto che, essendosi ipotizzata in sede di avvio dell'inchiesta la sanzione della deplorazione, doveva essere eseguito il procedimento disciplinare previsto per l'irrogazione di tale sanzione, per la cui adozione, in particolare è obbligatorio il parere della commissione consultiva (al contrario, nella specie, tali formalità non sarebbero state seguite); - la violazione dell'articolo 14 D.P.R. n. 737 del 1981, in ragione della mancata corrispondenza fra la contestazione degli addebiti ed il giudizio finale; - il difetto di motivazione, non avendo il provvedimento disciplinare provveduto al necessario esame delle difese che avevano evidenziato elementi di fatto rilevanti per la formulazione del giudizio sulla non sussistenza di un comportamento rilevante sotto il profilo disciplinare; - la violazione del diritto di difesa non avendo il decidente ritenuto di procedere, così come richiesto, ad ascoltare l'assistente (Lpd) e l'assistente capo (Lpd), nonché ad acquisire la trascrizione integrale delle telefonate e delle altre comunicazioni via radio; - la violazione dell'articolo 103 t.u. n. 3/1957, stante la tardività con la quale erano stati contestati gli addebiti, essendo trascorsi 24 giorni dalla relazione di servizio dell'assistente (Lpd); - il difetto di istruttoria e l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti, per il fatto di fondarsi il provvedimento sanzionatorio sull'affermazione di fatti che non risultano veri.
III. Ai fini dell'accoglimento del ricorso, è dirimente la fondatezza delle censure di carattere sostanziale da ultimo citate (le quali, realizzando il massimo effetto favorevole per il ricorrente, consentono l'assorbimento di quelle restanti).
III.1. Il ricorrente deduce: - che, a decorrere dalla ricezione della direttiva da parte della centrale operativa sino al raggiungimento dell'obiettivo di recarsi in piazza Garibaldi angolo via Roma, erano trascorsi soltanto 13 minuti e non oltre 20 (come, per contro, affermato nell'atto di contestazione; - che, difatti, gli operatori erano venuti a conoscenza di quanto disposto dal Questore alle 16.01 e 52 secondi, mentre il raggiungimento dell'obiettivo era avvenuto prima delle 16.15 (l'ora di raggiungimento del luogo indicato emerge, in particolare, dal doc. 11, nella parte in cui è annotato che alle 16.15 il Questore aveva richiamato l'operatore COT dicendo di aver visto la volante ma che non era più necessaria la presenza degli agenti); - che gli operanti, al momento della chiamata, si trovavano in movimento in "via Ghislanzoni" (con direzione ex ospedale) e che il percorso effettuato per raggiungere il luogo indicato era quello più scorrevole in considerazione dell'ora (considerate l'uscita degli studenti delle scuole primarie nelle vicinanze) e del traffico presente; - che l'ordine era stato evaso in modo conforme e tempestivo rispetto al tipo d'ordine impartito, anche in ragione del fatto che l'operatore COT non aveva rappresentato il carattere di estrema urgenza citato poi nella contestazione (riferimento, forse non a caso, scomparso nel decreto conclusivo); - che, anche nella relazione di servizio del 28 aprile 2008, redatta dall'operatore della centrale operativa, non compare alcun riferimento alla presenza di simpatizzanti di altre fedi politiche avverse.
III.2. Orbene, la difesa erariale non ha contestato specificatamente nessun elemento di tale ricostruzione storica dei fatti, la quale, pertanto, deve essere posta a fondamento della decisione del giudice ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.(Lpd) In particolare, la difesa erariale (che, per motivi ignoti al Collegio, nelle "osservazioni" del 2 ottobre 2012, ha preso posizione rispetto ad una soltanto delle censure procedimentali sollevate), non ha contestato né il percorso effettuato dagli agenti, né il dato della mancata rappresentazione del carattere urgente dell'intervento da parte della centrale operativa; neppure ha dedotto un qualsivoglia elemento volto a dimostrare che l'obiettivo era stato raggiunto in un tempo non congruo considerate le distanze e le condizioni viabilistiche di quel giorno. A ciò deve aggiungersi, quale ulteriore argomento di prova della veridicità di quanto asserito dal ricorrente, come, a fronte della richiesta di quest'ultimo di poter accedere alle registrazioni telefoniche intercorse con la centrale operativa, al fine di dimostrare che la richiesta di quest'ultima non era stata connotata dalla rappresentazione di un pericolo imminente o da un'esplicita richiesta di urgenza, l'amministrazione resistente, dapprima ha frapposto il proprio diniego e, solo in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia di Milano n. 5216/2008, ha consentito all'istante la consultazione e l'estrazione di copia delle trascrizioni integrali delle conversazioni telefoniche tra il questore, operatore COT e volante (intercorse in data 28 aprile 2008 sull'utenza 113, dalle ore 15.45 alle 16. 30, relative all'intervento richiesto dal Questore di una volante presso il bar caffè "Unione" di (Lpd)). Orbene, dall'esame delle trascrizioni (cfr. in atti) si evince la conferma del fatto che sia la segnalazione iniziale rivolta dal Questore all'operatore COT, sia le indicazioni date da quest'ultimo alla volante, non contenessero alcuna rappresentazione dell'imminente urgenza dell'intervento (inducendo gli agenti a non avvalersi delle modalità di transito derogatorie rispetto alle regole della circolazione stradale ordinaria).
III.3. Sotto altro connesso profilo, il carattere "decisivo" (ovvero, di per sé idoneo a sovvertire la contestazione degli addebiti) delle richieste istruttorie formulate dal ricorrente, appalesa il carattere del tutto immotivato ed irragionevole del diniego frapposto dall'organo procedente.
III.3. In definitiva, sulla scorta di quando sopra, il provvedimento sanzionatorio impugnato deve ritenersi essersi fondato su fatti (ovvero il raggiungimento dell'obiettivo in un lasso di tempo non congruo) e presupposti (ovvero il carattere urgente della richiesta fatta agli operatori) del tutto inesistenti.
IV. Una volta accolta la domanda di annullamento, occorre scrutinare quella risarcitoria. Sul punto, afferma il ricorrente di essere stato, a titolo di ulteriore punizione, comandato al servizio di vigilanza presso il corpo di guardia della caserma (Lpd), divisione passaporti, di (Lpd); che, trattandosi di servizio interno, egli avrebbe subito il danno di non aver percepito l'indennità per la presenza esterna pari a Euro 3 al giorno e di non aver potuto svolgere ore di straordinario, come nei mesi precedenti, per circa 10 ore, con un danno complessivo di circa Euro 200,00.
IV.1. La domanda non può essere accolta. In primo luogo, perché sono scarne ed apodittiche le deduzioni che intendono ricollegare alla medesima iniziativa disciplinare, e non ad autonoma determinazione amministrativa, l'assegnazione alle mansioni di guardiola (che si deduce non rispondenti alla qualifica di assistente capo della polizia di Stato), oltre che del tutto sfornite di prova. Inoltre, la mancata impugnazione dell'atto di adibizione alle nuove mansioni è comportamento che, di per sé, importa la decurtazione integrale del danno subito (ciò ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.(Lpd), che esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti).
V. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento indicato in epigrafe;
CONDANNA l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquida in Euro 1.200,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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