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TAR: "revoca dell'assegnazione del predetto alla Direzione Investigativa Antimafia"

Dettagli

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T.A.R. Sicilia (Lpd) Sez. I, Sent., 16-01-2013, n. 71
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
A. - Con ricorso notificato il 26 ottobre 2010 e depositato il 3 novembre successivo, il ricorrente - Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato - ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con i quali è stata disposta la revoca dell'assegnazione del predetto alla Direzione Investigativa Antimafia, sede di servizio dello stesso funzionario a far data dal 2 aprile 2002.
Espone di avere sempre espletato gli incarichi assegnatigli, anche di estrema delicatezza, con il raggiungimento di eccezionali risultati di servizio, come attestato dai riconoscimenti delle più alte cariche istituzionali, e dalle valutazioni annuali.
Espone, altresì, che:
- a seguito di un esposto anonimo - nel quale il ricorrente veniva accusato di avere commesso illeciti per la frequentazione del corso di laurea a (Lpd), cui erano iscritti anche altri funzionari dell'ufficio in virtù di una convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e l'Università di (Lpd) - la Procura della Repubblica presso il Tribunale di (Lpd) svolgeva le relativi indagini, chiedendo l'archiviazione, poi disposta con decreto n. 11707/09 del 27/10/2009 del (Lpd)I.P. presso il Tribunale di (Lpd);
- in data 4 maggio 2010 il ricorrente, tramite il proprio legale, inviava una memoria al fine di riepilogare i tratti salienti della vicenda e ribadire la trasparenza del proprio contegno;
- nonostante il menzionato svolgersi dei fatti, con decreto del Ministro dell'Interno del 13/05/2010, su richiesta del Centro Operativo di (Lpd) della DIA, avallata dall'Ufficio del Personale della medesima Direzione, veniva revocata l'assegnazione del ricorrente alla DIA, con decorrenza 14/05/2010.
Il provvedimento di revoca dell'assegnazione, e gli atti allo stesso presupposti, sono, quindi, censurati per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost.. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento della causa tipica, in quanto il provvedimento di revoca dell'assegnazione è stato disposto senza alcuna garanzia di contraddittorio e con sviamento della causa tipica, essendo stato esercitato, di fatto, un potere disciplinare; inoltre, il presupposto da cui detto atto muove è errato, attesa la disposta archiviazione del procedimento penale, cui il ricorrente è stato sottoposto;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della L. n. 241 del 1990 e 25, co. 2, lett. B D.P.R. n. 164 del 2002. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria. Illogicità, in quanto il provvedimento impugnato, il quale non presentava il carattere dell'urgenza, non è stato preceduto né dalla comunicazione di avvio del procedimento, né dalla "informazione preventiva" prevista dall'art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 164 del 2002; e ciò, a maggior ragione tenendo conto del pregiudizio arrecato al ricorrente dal disposto trasferimento alla Questura di (Lpd), sia per la perdita del trattamento economico aggiuntivo previsto per il personale assegnato alla DIA, sia per ragioni di ordine professionale;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 25, co. 2, lett. B D.P.R. n. 164 del 2002 anche in relazione alla nota del Ministero dell'Interno n. 555/PERS/12207/5. V-3 del 20/12/2006. Contraddittorietà con precedenti provvedimenti dell'amministrazione, difetto assoluto di presupposto, mancata informazione sindacale preventiva, in quanto il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla cd. informazione sindacale preventiva, il cui obbligo è stato confermato dalla circolare menzionata;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della L. n. 241 del 1990 . Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria. Illogicità ed ingiustizia manifesta, sviamento della causa tipica, in quanto il ricorrente non ha mai posto in essere condotte contrarie ai propri doveri, avendo piuttosto assolto alle incombenze presso l'Università di (Lpd), come gli altri colleghi iscritti al medesimo corso, compatibilmente con l'orario di servizio, al fine di non fruire dei permessi normativamente previsti per l'esercizio del diritto allo studio;
5) violazione e falsa applicazione: degli artt. 3, 21 nonies e 21 quinquies della L. n. 241 del 1990; degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del D.P.R. n. 737 del 1981; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; illogicità ed ingiustizia manifesta, sviamento della causa tipica, in quanto, sebbene già con nota del 9 febbraio 2009 il Capo Centro della DIA aveva sostenuto in venir meno del rapporto fiduciario con il ricorrente, il predetto è stato mantenuto nell'incarico per oltre un anno; mentre, di contro, non è stata accertata alcuna responsabilità disciplinare del ricorrente stesso.
Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con il favore delle spese.
B. - Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno.
C. - In data 8 novembre 2012 il ricorrente ha depositato documentazione.
D. - Con memoria depositata in vista della discussione del ricorso nel merito l'Avvocatura dello Stato ha avversato tutte le censure, eccependo preliminarmente l'irricevibilità del ricorso.
E. - Con memoria di replica la difesa del ricorrente ha controdedetto a tutte le argomentazioni di parte avversa, anche con riferimento alla presunta tardività del gravame.
F. - Alla pubblica udienza del giorno 19 dicembre 2012, il difensore di parte ricorrente ha reso nota, con dichiarazione a verbale, l'archiviazione del procedimento disciplinare promosso nei confronti del ricorrente, giusto decreto del Capo della Polizia del 12 luglio 2011; quindi, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione
A. - Viene in decisione il ricorso, con cui il dott. (Lpd), Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato, si duole della revoca dell'assegnazione alla Direzione Investigativa Antimafia - con conseguente trasferimento alla Questura di (Lpd) - disposta con decreto del Ministro dell'Interno 13 maggio 2010, n. 555/2340/PERS.DIA del 13 maggio 2010.
Sostiene, in estrema sintesi, che il provvedimento - adottato in violazione dei principi partecipativi - sarebbe sfornito di adeguata e logica motivazione, e basato su errati presupposti di fatto.
B. - Va preliminarmente presa in esame l'eccezione di irricevibilità del ricorso per asserita tardiva impugnazione del provvedimento di revoca dell'assegnazione alla DIA, sollevata dalla difesa erariale nella memoria depositata il 16 novembre 2012.
L'eccezione non merita adesione.
La stessa risulta invero fondata sulla mera eventualità circa la effettiva conoscenza, da parte del ricorrente, del contenuto del provvedimento impugnato già il 13 maggio 2010, data in cui il predetto sarebbe stato portato, di fatto, a conoscenza dell'esistenza di quell'atto.
Poiché grava su chi eccepisce la tardività di una impugnazione offrire una prova rigorosa, ritiene il Collegio che la difesa dell'amministrazione non abbia fornito alcun concreto elemento, dal quale desumere la conoscenza degli elementi essenziali dell'atto, da parte del ricorrente, anteriormente alla data di formale notifica.
C. - Nel merito, il ricorso è fondato, sotto l'assorbente profilo dell'eccesso di potere per difetto di motivazione e di presupposto.
C.1. - Si rende necessaria una sia pure sintetica ricostruzione dei tratti salienti della vicenda contenziosa, alla quale si premette un breve accenno al quadro giurisprudenziale di riferimento.
In ordine a quest'ultimo, va ribadito, in linea generale, che le valutazioni poste alla base del trasferimento del personale della Polizia di Stato sono sindacabili dal giudice amministrativo solo ab externo, sotto i profili della logicità e della completezza della motivazione, quali si evincono dal complesso dell'attività procedimentale posta in essere, rimanendo esclusa ogni indagine di merito sulla valutazione dell' Amministrazione.
Va, tuttavia, precisato che anche questa tipologia di provvedimenti deve essere accompagnata dalla indicazione di elementi chiari e logici, tali da rendere esaustive le ragioni della negativa incidenza del lavoratore, destinatario del trasferimento, sui compiti istituzionali e sull'ufficio.
Questo l'essenziale quadro giurisprudenziale di riferimento.
Venendo ai fatti di causa, come accennato, il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale per avere sottoscritto fogli di presenza in ufficio e, al contempo, avere sostenuto alcuni esami e discusso la tesi di laurea presso l'Università degli Studi di (Lpd).
Tale procedimento si è concluso con decreto di archiviazione (in atti), su conforme richiesta del Pubblico Ministero, per accertata carenza dell'elemento oggettivo del reato e, in particolare, per l'assenza dell'evento di danno per l'erario.
Risulta, inoltre, dagli atti di causa - e costituisce dato incontestato - che, al pari del ricorrente, al medesimo corso erano iscritti altri funzionari del medesimo Ufficio (v. memoria del legale del ricorrente datata 03/05/2010), i quali hanno sostenuto e superato il medesimo esame (Diritto pubblico dell'economia) sostenuto dal ricorrente e costituente oggetto delle indagini penali.
Rispetto alla situazione appena descritta, è plausibile, ad avviso del Collegio, che fosse stato avallato a tutti gli studenti lavoratori dell'ufficio un modus operandi, poi contestato al ricorrente, tendente ad evitare che ognuno di essi fruisse dei permessi per studio ed esami, previsti dalla vigente normativa, in modo da non incidere negativamente sulla funzionalità dei servizi d'istituto.
E' stato, inoltre, appurato, in sede penale, che il ricorrente non ha tratto alcun vantaggio da tale condotta (v. richiesta di archiviazione formulata dal P.M.), la cui rilevanza penale è stata esclusa; e che il servizio svolto dal predetto è stato sempre connotato dal conseguimento dei massimi risultati, anche per l'anno 2010, in cui, tuttavia, è stata formulata la richiesta di trasferimento del predetto, conclusasi con il decreto ministeriale impugnato.
A fronte di tali presupposti fattuali, non è dato invero comprendere in che modo, e sotto quale profilo, la condotta del singolo - peraltro inserita in un contesto più ampio - possa avere inciso negativamente sul rapporto fiduciario con la Direzione Investigativa Antimafia, al raggiungimento dei cui fini istituzionali, invece, la condotta del ricorrente - e degli altri funzionari - era sostanzialmente ispirata.
Pur nella consapevolezza della discrezionalità esercitata nell'adozione delle determinazioni in materia di trasferimento del personale della Polizia di Stato, il Collegio non può, quindi, esimersi dal rilevare che, nel caso di specie, non risultano essere stati presi in considerazioni tutti gli aspetti appena evidenziati, tra i quali, in particolare, la rinuncia ad usufruire dei permessi per 150 ore per motivi di studio. E' stato, per contro, valorizzato il solo dato oggettivo circa la presenza a (Lpd) del predetto compatibilmente con l'orario di servizio, frutto, sembra di arguire, di una scelta in favore dell'Amministrazione medesima e certo non mirata a conseguire alcun tipo di vantaggio.
Ad ulteriore conferma della ininfluenza della condotta del ricorrente sull'adempimento dei doveri d'ufficio si pone l'intervenuta archiviazione del procedimento disciplinare parallelamente avviato, come dichiarato dal difensore del ricorrente all'udienza di discussione del ricorso nel merito.
C.2. - Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullati gli atti impugnati.
D. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del ricorrente, quantificandole in Euro 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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