Puntuale attuazione della previsione contenuta nell'art. 14-ter. Programmi di rimpatrio assistito del novellato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Risposta a quesito.

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Creato Domenica, 20 Gennaio 2013 01:32
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Ministero dell'interno
Circ. 7-1-2013 n. 400/A/2013/12.214.14-ter
Puntuale attuazione della previsione contenuta nell'art. 14-ter. Programmi di rimpatrio assistito del novellato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Risposta a quesito.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.
Circ. 7 gennaio 2013, n. 400/A/2013/12.214.14-ter (1).
Puntuale attuazione della previsione contenuta nell'art. 14-ter. Programmi di rimpatrio assistito del novellato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Risposta a quesito.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.
 

 
Alla
Questura di Milano
e, p.c.:
Alla
Segreteria del dipartimento della pubblica sicurezza
 
 
Roma
 
All'
Ufficio per l'amministrazione generale del dipartimento della pubblica sicurezza
 
 
Roma
 
Alle
Questure della Repubblica
 
 
Loro sedi




 
In risposta al quesito da codesta Questura, con il quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 14-ter del novellato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 [1], e, in particolare, relativamente all'eventuale divieto di rientro sul territorio dello Stato da prevedere nei casi in specie, si formulano le seguenti considerazioni.
La disposizione in parola, introdotta come noto, dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. n. 89/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 129/2011, ha previsto l'attuazione (a cura del Ministero dell'Interno, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati) di programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza dello straniero.
In modo puntuale, la norma in analisi, nell'ipotesi in cui lo straniero di irregolarmente presente nel territorio, al comma 3, dispone che la Prefettura competente ad ammetterlo agli specifici programmi di rimpatrio, ne dia comunicazione alla Questura, sospendendo l'esecuzione [2] dei seguenti provvedimenti:
- il respingimento disposto dal Questore, emesso ai sensi dell'art. 10, comma 2;
- l'espulsione disposta dal Prefetto, adottata ai sensi dell'art. 13, comma 2;
- l'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, emesso ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis;
la stessa norma dispone, peraltro, la successiva sospensione dell'efficacia delle seguenti, ulteriori misure eventualmente adottate dal Questore e correlate al provvedimento espulsivo o di respingimento [3]:
- provvedimento correlato alla partenza volontaria emesso ai sensi dell'art. 13, comma 5.2;
- provvedimento alternativo al trattenimento nel CIE, emesso ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis.
Si evidenzia, peraltro, che l'art. 14-ter, ai fini dell'applicazione, non opera alcun rimando all'art. 13 (e più in particolare all'art. 13, comma 5) e non subordina l'accesso ai programmi di rimpatrio assistito alla preliminare adozione di un provvedimento di espulsione a cura del Prefetto.
Il legislatore, invece, allo scopo di incentivare l'esodo volontario dello straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, analogamente alle "procedure più snelle" introdotte nel caso in cui lo straniero, illegalmente soggiornante, sia identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne, ha individuato, attraverso la previsione inserita nell'art. 14-ter, una ulteriore modalità di volontario esodo.
Tuttavia, proprio in considerazione delle criticità operative segnale nelle prime fasi applicative, questa Direzione Centrale ha provveduto al coinvolgimento della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, cui ha peraltro espresso il proprio orientamento, affinché possano essere rese, con urgenza, univoche, condivise, indicazioni che consentano il superamento delle diverse prassi, già in uso provincialmente.


Attesa la valenza assunta dalla tematica, sarà cura di questa Direzione centrale rendere note, con urgenza, le determinazioni assunte.



[1] Le cui linee guida sono state individuate nel D.M. 27 ottobre 2011 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. 31 dicembre 2011, n. 304.


[2] Ad eccezione del provvedimento di trattenimento nel CIE: ipotesi, questa, specificatamente prevista dal legislatore, al comma 6, dello stesso art. 14-ter.


[3] Disposto dal Questore, ai sensi dell'art. 10, comma 2.



Il Direttore centrale
Rodolfo Ronconi
 
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14-ter
D.L. 23 giugno 2011, n. 89, art. 3
D.M. 27 ottobre 2011