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Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.

Dettagli


MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 gennaio 2013   

Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di  pubblica
sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in  strutture  ricettive.
(13A00360)
(GU n.14 del 17-1-2013)  
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
  Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni,  nonche'  il  relativo   regolamento   di   esecuzione
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la  legge  30  settembre  1993,  n.  388  di  ratifica  della
Convenzione del 19  giugno  1990,  di  applicazione  dell'accordo  di
Shengen del 14 giugno 1985,  che,  all'art.  45,  contiene  l'impegno
delle Parti contraenti di adottare tutte  le  misure  necessarie  per
garantire che:
    «a) il responsabile di una struttura che fornisce alloggio  o  il
suo preposto vigilino affinche' gli stranieri alloggiati, compresi  i
cittadini delle altre Parti contraenti e di altri Stati membri  delle
Comunita'  europee  eccettuati  i  coniugi  o  i  minorenni  che   li
accompagnano  o  i  membri  di  un  gruppo,   compilino   e   firmino
personalmente le schede di dichiarazione e provino le loro  identita'
esibendo un documento d'identita' valido;
    b) le  schede  di  dichiarazione  compilate  siano  conservate  a
disposizione delle autorita' competenti o trasmesse a queste  ultime,
sempreche' esse lo reputino necessario  per  prevenire  minacce,  per
azioni penali o per far luce  sulla  sorte  di  persone  scomparse  o
vittime  di  incidenti,  salvo   se   diversamente   disposto   dalla
legislazione nazionale.
  2. La disposizione del paragrafo 1 si  applica  per  analogia  alle
persone alloggiate  in  altri  luoghi  gestiti  da  chi  esercita  la
professione  di  locatore,  in  particolare  in  tende,  roulotte   e
battelli.»
  Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 21 luglio  1994,  di  approvazione  del  modello
delle schede per la comunicazione dell'arrivo di  persone  alloggiate
in strutture ricettive;
  Visto il proprio decreto 12 luglio 1996, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.  203  del  30
agosto 1996, con il quale, in attuazione del terzo comma del predetto
art. 109 del testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  sono
state individuate le  modalita'  di  comunicazione  all'autorita'  di
pubblica sicurezza, anche con mezzi  informatici,  dell'arrivo  delle
persone alloggiate;
  Visto  il  proprio  decreto  11  dicembre  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.  295
del 19 dicembre 2000,  con  cui  sono  state  impartite  disposizioni
concernenti la comunicazione alle  autorita'  di  pubblica  sicurezza
dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;
  Visto il decreto legislativo 23 maggio  2011,  n.  79  concernente:
«Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato  del
turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005,  n.  246,
nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti
di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
  Considerate le disposizioni di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
art. 40 comma 1,  come  modificato  dalla  legge  di  conversione  22
dicembre 2011, n. 214;
  Visto il D.L. 7 marzo 2005, n.  235,  e  successive  modificazioni,
concernente: «Codice dell'Amministrazione Digitale»;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover   adottare   un   provvedimento
interamente sostitutivo dei precedenti che si sono  stratificati  nel
tempo, anche al fine di elidere ogni possibile incertezza applicativa
da parte degli operatori e consentire l'utilizzo di nuove tecnologie;
  Uditi  i  rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria   piu'
rappresentative che ne hanno fatto richiesta;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196:
 
                                Emana
 
 
                        il seguente decreto:
 
                               Art. 1
 
 
                      Comunicazione giornaliera
 
  1. Le generalita' delle  persone  alloggiate  presso  le  strutture
ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza approvato con regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, vengono trasmesse a cura dei gestori  delle
stesse strutture, entro 24 ore successive  all'arrivo  delle  persone
alloggiate, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle
24  ore,  alle  questure  territorialmente  competenti   secondo   le
modalita' previste  dai  successivi  articoli  2  e  3  del  presente
decreto.
                               Art. 2
 
 
                  Trasmissione della comunicazione
                  con mezzi informatici/telematici
 
  1. I gestori delle strutture ricettive  devono  produrre  specifica
domanda alla questura della provincia in cui hanno sede  le  predette
strutture. La questura abilita la struttura ricettiva, attraverso  la
necessaria certificazione digitale,  esclusivamente  all'inserimento,
in un apposito sistema web oriented esposto  su  rete  internet,  dei
dati degli alloggiati, con possibilita' di  consultare  solo  i  dati
relativi al giorno di trasmissione. La struttura ricettiva puo' anche
trasferire,   direttamente    nell'applicazione,    i    dati    gia'
digitalizzati, utilizzando  programmi  applicativi  a  proprie  spese
secondo le modalita' di cui al punto 2.4.2 dell'allegato tecnico.
  2. Ciascuna struttura ricettiva inserisce i dati esclusivamente nel
sistema  della  questura  territorialmente  competente.  I  dati   da
trasmettere in via informatica/telematica  sono  quelli  indicati  al
punto 1  dell'allegato  tecnico  al  presente  decreto.  La  ricevuta
digitale degli inserimenti effettuati con  le  modalita'  di  cui  al
presente articolo, puo' essere scaricata  e  conservata  da  ciascuna
struttura ricettiva secondo le indicazioni  descritte  al  punto  3.1
dell'allegato  tecnico  e  vale   come   attestazione   dell'avvenuto
adempimento.
  3. Qualsiasi impedimento, anche solo di  natura  tecnica,  che  non
consenta la trasmissione dei dati  con  la  modalita'  descritta  nel
presente  articolo  deve  essere,  con  ogni  mezzo,  tempestivamente
comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi
il gestore deve provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera
secondo le ulteriori modalita' individuate dall'art. 3  del  presente
decreto.
                               Art. 3
 
 
                  Trasmissione della comunicazione
            mediante fax o posta elettronica certificata
 
  Nei casi in cui  sussistano  problematiche  di  natura  tecnica  al
sistema web che impediscano  la  trasmissione  secondo  le  modalita'
previste al precedente art. 2, la comunicazione delle generalita' dei
soggetti alloggiati e' effettuata mediante trasmissione a  mezzo  fax
ovvero  tramite   posta   elettronica   certificata   alla   questura
territorialmente competente.
  I dati da trasmettere via fax o via posta  elettronica  certificata
sono quelli indicati al punto 1  dell'allegato  tecnico  al  presente
decreto e vanno inviati secondo un elenco  sequenziale  dei  soggetti
alloggiati. La ricevuta degli inserimenti effettuati con le modalita'
di cui al presente articolo, e' definita rispettivamente al punto 3.2
dell'allegato tecnico per quanto attiene la trasmissione a mezzo  fax
e  al  punto  3.3.  dello  stesso  allegato  per  quanto  attiene  la
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata.
                               Art. 4
 
 
            Modalita' di conservazione ed accesso ai dati
 
  1. I dati acquisiti con le modalita' di cui agli artt. 2  e  3  del
presente  decreto  sono  conservati  in  una  struttura  informatica,
logicamente  separati  per  ciascuna  Questura,  presso   il   Centro
Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.
  2. Titolare del trattamento dati e'  il  Ministero  dell'Interno  -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza; Responsabile  del  trattamento
dei dati e' la Direzione  Centrale  per  gli  Affari  Generali  della
Polizia  di  Stato  dello   stesso   Dipartimento;   incaricati   del
trattamento dei dati sono gli operatori individuati dal  responsabile
del trattamento di seguito indicati:
    il personale di Questure, Commissariati di PS e  Uffici  Centrali
del Dipartimento di PS per finalita' di ricerca;
    il personale del Centro Elettronico Nazionale  della  Polizia  di
Stato per  le  attivita'  di  gestione  e  manutenzione  tecnica  del
sistema.
  3. L'accesso ai dati in linea e' consentito ad agenti  e  ufficiali
di polizia giudiziaria e  di  pubblica  sicurezza  della  Polizia  di
Stato,  espressamente  autorizzati  con  apposito  provvedimento  del
questore, per finalita' di prevenzione,  accertamento  e  repressione
dei reati, nonche' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  Le informazioni sono consultabili in linea per 15 giorni, decorsi i
quali le stesse sono rese accessibili esclusivamente  agli  ufficiali
di polizia giudiziaria e  di  pubblica  sicurezza  della  Polizia  di
Stato, addetti ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo
di accesso a livello nazionale.
  4. I dati raccolti nel sistema sono definitivamente distrutti  dopo
5 anni dall'inserimento.
  5.  I  gestori  delle  strutture   ricettive   sono   tenuti   alla
cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalita' di cui
all'art. 2 ed alla distruzione della  copia  cartacea  degli  elenchi
trasmessi secondo le modalita' di cui all'art. 3, non appena ottenute
le relative ricevute. Le stesse devono essere conservate per 5 anni.
                               Art. 5
 
 
                         Disposizioni finali
 
  1. I decreti ministeriali del 5 luglio 1994, 12 luglio  1996  e  11
dicembre 2000, indicati in premessa, sono abrogati.
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
  3. Le disposizioni previste dal presente decreto entrano in  vigore
a decorrere dal giorno  stesso  della  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 7 gennaio 2013
 
                                             Il Ministro: Cancellieri
                                                             Allegato
 
                          Allegato Tecnico
 
1. Dati da trasmettere
    Si riportano di seguito  le  informazioni  che  i  gestori  delle
strutture ricettive o i loro incaricati  sono  tenuti  a  trasmettere
secondo le modalita' di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto.
      Data di arrivo;
      Numero giorni di permanenza;
      Cognome;
      Nome;
      Sesso;
      Data di nascita;
      Luogo di nascita (comune e provincia se  in  Italia,  stato  se
all'estero);
      Cittadinanza;
      Tipo documento di identita';
      Numero documento di identita';
      Luogo rilascio documento (comune  e  provincia  se  in  Italia,
stato se all'estero).
    Le case di cura non sono tenute a rilevare i dati  del  documento
di identita' (art. 193 del Regio Decreto n. 635 del 1940).
    Per i nuclei familiari e' sufficiente la compilazione da parte di
uno dei coniugi, che indichera' l'altro coniuge ed i figli minorenni.
    Per i gruppi guidati e' sufficiente la compilazione da parte  del
capogruppo,  che  indichera'  l'elenco  degli  altri  componenti  del
gruppo.
    I dati da indicare per i componenti di un nucleo familiare  o  di
un gruppo sono i seguenti:
      Numero giorni di permanenza
      Cognome;
      Nome;
      Sesso;
      Data di nascita;
      Luogo di nascita (comune e provincia se  in  Italia,  stato  se
all'estero);
      Cittadinanza.
2. Trasmissione con mezzi informatici/telematici
    Il  servizio  di  invio  informatico/telematico  delle   schedine
alloggiati      e'      fruibile       dall'indirizzo       Internet:
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it oppure tramite apposito  link
presente     sul     sito      della      Polizia      di      Stato:
http://www.poliziadistato.it.
    I gestori delle strutture  ricettive  devono  produrre  specifica
domanda  presso   la   questura   territorialmente   competente   che
provvedera' ad abilitarli all'acceso al sistema.
  2.1 Requisiti minimi
    Hardware
      Personal Computer con accesso alla rete Internet.
    Software
      Sistema Operativo
      Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7;
      Linux (qualsiasi distribuzione);
      MAC OS.
    Browser Internet
      Microsoft Internet Explorer vers. 7.0 o superiore;
      Mozilla-Firefox vers. 3.0 o superiore;
    Software Visualizzazione Ricevute
      Adobe Reader vers. 7.0 o superiore.
  2.2 Certificati digitali
    2.2.1 Certificato Server
    Il servizio di trasmissione informatico/telematico delle schedine
alloggiati utilizza un certificato server emesso da una Certification
Authority pubblica  riconosciuta  che  consente  la  cifratura  delle
informazioni scambiate e garantisce l'identita' del sito  Internet  a
cui le strutture si stanno collegando.
    2.2.2 Certificati client
    Su ogni personal computer utilizzato  dalle  strutture  ricettive
per  la  trasmissione  delle  schedine  deve  essere  installato   un
certificato  client,  rilasciato  dalla   Questura   territorialmente
competente, conforme allo standard ISO X.509 e protetto da  password,
che consente,  unitamente  a  login  e  password,  il  riconoscimento
dell'identita' della struttura ricettiva che trasmette.
  2.3 Accesso al sistema
    Una volta ottenute le credenziali di accesso (utenza e  password)
dalla Questura  competente  territorialmente,  al  primo  accesso  al
servizio l'utente deve effettuare le seguenti operazioni preliminari:
    download del certificato digitale client  di  cui  al  precedente
punto 2.2.2
    installazione del certificato  su  ogni  postazione  che  intende
utilizzare per la trasmissione.
  2.4 Inserimento delle schedine alloggiati
    L'utente,  successivamente   all'autenticazione   e   all'accesso
all'area di lavoro, puo' trasmettere le schedine  alloggiati  secondo
due modalita' alternative di seguito descritte.
    2.4.1 Inserimento On Line di singole schedine
    Tale modalita' consente di  inserire  una  singola  schedina  per
volta (relativa ad un ospite singolo, ovvero ad un capo famiglia o ad
un capo gruppo piu' i relativi ospiti),  digitando  i  contenuti  dei
singoli campi di cui al punto 1.
    2.4.2 Trasmissione di un file in formato testuale
    Tale modalita' consente di trasmettere file in  formato  testuale
(estensione txt, secondo la codifica  ASCII  Standard)  contenenti  i
dati relativi a piu' schedine, secondo le seguenti regole:
      Il file deve contenere una riga per ogni alloggiato e  ciascuna
riga deve riportare tutti i campi del tracciato  record  (vedi  punto
2.4.4) per un totale di 188 caratteri, eventualmente disponendo spazi
bianchi per i campi vuoti o  non  compilati  per  tutta  la  relativa
lunghezza;
      Al termine di ciascuna riga, esclusa l'ultima, va  aggiunto  il
ritorno a capo (carattere CR) e  l'avanzamento  di  linea  (carattere
LF);
      Le righe  relative  agli  ospiti  (familiari  e  componenti  di
gruppo) devono seguire immediatamente quelle relative  ai  rispettivi
capo-famiglia e capo-gruppo; inoltre la data di arrivo deve essere la
stessa del relativo capo-famiglia o capo-gruppo.
    2.4.3 Set di caratteri ammessi
    I campi a testo libero (Cognome, Nome e Tipo Documento)  hanno  i
seguenti vincoli relativamente ai caratteri ammessi:
      Cognome, Nome:  Lettere  maiuscole  e  minuscole  (comprese  le
accentate), apostrofo (codice ASCII 39);
      Numero  Documento:  Lettere  maiuscole  e   minuscole,   numeri
(0...9), punto (codice ASCII 46), trattino (codice ASCII  45),  barra
inclinata (codice ASCII 47).
    2.4.4 Tracciato record
    La tabella 1 riassume il tracciato record che ciascuna  riga  del
file testuale deve rispettare.
3 Ricevuta
  3.1 Ricevuta digitale
    La trasmissione delle comunicazioni secondo le modalita'  di  cui
all'art.  2   del   presente   decreto   prevede,   quale   riscontro
dell'avvenuta  comunicazione,  che   ciascuna   struttura   ricettiva
scarichi e conservi un apposito documento di ricevuta in formato  pdf
(portable  document  format),  firmato  digitalmente   e   contenente
esclusivamente il numero di schedine trasmesse in una data giornata.
  3.2 Ricevuta fax
    Nei casi di impossibilita' alla trasmissione delle  comunicazioni
con mezzi informatici/telematici secondo le modalita' di cui all'art.
2, le  strutture  ricettive  possono  avvalersi  della  modalita'  di
trasmissione a mezzo fax di cui all'art. 3 del presente decreto.
    Quale  riscontro  dell'avvenuta   comunicazione,   la   struttura
ricettiva dovra'  conservare  copia  della  ricevuta  rilasciata  dal
dispositivo fax attestante la data e l'orario  dell'invio  e  l'esito
dello stesso.
  3.3 Ricevuta posta elettronica certificata
    Nei casi di impossibilita' alla trasmissione delle  comunicazioni
con mezzi informatici/telematici secondo le modalita' di cui all'art.
2, le  strutture  ricettive  possono  avvalersi  della  modalita'  di
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata di cui all'art.  3
del presente decreto.
    Quale  riscontro  dell'avvenuta   comunicazione,   la   struttura
ricettiva dovra' conservare copia delle ricevute di invio e  consegna
del messaggio attestanti la data e l'orario dell'invio e  l'esito  di
invio del messaggio e di consegna al destinatario.
 

      (Allegato )                                                              Allegato
 
                          Allegato Tecnico
 
1. Dati da trasmettere
    Si riportano di seguito  le  informazioni  che  i  gestori  delle
strutture ricettive o i loro incaricati  sono  tenuti  a  trasmettere
secondo le modalita' di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto.
      Data di arrivo;
      Numero giorni di permanenza;
      Cognome;
      Nome;
      Sesso;
      Data di nascita;
      Luogo di nascita (comune e provincia se  in  Italia,  stato  se
all'estero);
      Cittadinanza;
      Tipo documento di identita';
      Numero documento di identita';
      Luogo rilascio documento (comune  e  provincia  se  in  Italia,
stato se all'estero).
    Le case di cura non sono tenute a rilevare i dati  del  documento
di identita' (art. 193 del Regio Decreto n. 635 del 1940).
    Per i nuclei familiari e' sufficiente la compilazione da parte di
uno dei coniugi, che indichera' l'altro coniuge ed i figli minorenni.
    Per i gruppi guidati e' sufficiente la compilazione da parte  del
capogruppo,  che  indichera'  l'elenco  degli  altri  componenti  del
gruppo.
    I dati da indicare per i componenti di un nucleo familiare  o  di
un gruppo sono i seguenti:
      Numero giorni di permanenza
      Cognome;
      Nome;
      Sesso;
      Data di nascita;
      Luogo di nascita (comune e provincia se  in  Italia,  stato  se
all'estero);
      Cittadinanza.
2. Trasmissione con mezzi informatici/telematici
    Il  servizio  di  invio  informatico/telematico  delle   schedine
alloggiati      e'      fruibile       dall'indirizzo       Internet:
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it oppure tramite apposito  link
presente     sul     sito      della      Polizia      di      Stato:
http://www.poliziadistato.it.
    I gestori delle strutture  ricettive  devono  produrre  specifica
domanda  presso   la   questura   territorialmente   competente   che
provvedera' ad abilitarli all'acceso al sistema.
  2.1 Requisiti minimi
    Hardware
      Personal Computer con accesso alla rete Internet.
    Software
      Sistema Operativo
      Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7;
      Linux (qualsiasi distribuzione);
      MAC OS.
    Browser Internet
      Microsoft Internet Explorer vers. 7.0 o superiore;
      Mozilla-Firefox vers. 3.0 o superiore;
    Software Visualizzazione Ricevute
      Adobe Reader vers. 7.0 o superiore.
  2.2 Certificati digitali
    2.2.1 Certificato Server
    Il servizio di trasmissione informatico/telematico delle schedine
alloggiati utilizza un certificato server emesso da una Certification
Authority pubblica  riconosciuta  che  consente  la  cifratura  delle
informazioni scambiate e garantisce l'identita' del sito  Internet  a
cui le strutture si stanno collegando.
    2.2.2 Certificati client
    Su ogni personal computer utilizzato  dalle  strutture  ricettive
per  la  trasmissione  delle  schedine  deve  essere  installato   un
certificato  client,  rilasciato  dalla   Questura   territorialmente
competente, conforme allo standard ISO X.509 e protetto da  password,
che consente,  unitamente  a  login  e  password,  il  riconoscimento
dell'identita' della struttura ricettiva che trasmette.
  2.3 Accesso al sistema
    Una volta ottenute le credenziali di accesso (utenza e  password)
dalla Questura  competente  territorialmente,  al  primo  accesso  al
servizio l'utente deve effettuare le seguenti operazioni preliminari:
    download del certificato digitale client  di  cui  al  precedente
punto 2.2.2
    installazione del certificato  su  ogni  postazione  che  intende
utilizzare per la trasmissione.
  2.4 Inserimento delle schedine alloggiati
    L'utente,  successivamente   all'autenticazione   e   all'accesso
all'area di lavoro, puo' trasmettere le schedine  alloggiati  secondo
due modalita' alternative di seguito descritte.
    2.4.1 Inserimento On Line di singole schedine
    Tale modalita' consente di  inserire  una  singola  schedina  per
volta (relativa ad un ospite singolo, ovvero ad un capo famiglia o ad
un capo gruppo piu' i relativi ospiti),  digitando  i  contenuti  dei
singoli campi di cui al punto 1.
    2.4.2 Trasmissione di un file in formato testuale
    Tale modalita' consente di trasmettere file in  formato  testuale
(estensione txt, secondo la codifica  ASCII  Standard)  contenenti  i
dati relativi a piu' schedine, secondo le seguenti regole:
      Il file deve contenere una riga per ogni alloggiato e  ciascuna
riga deve riportare tutti i campi del tracciato  record  (vedi  punto
2.4.4) per un totale di 188 caratteri, eventualmente disponendo spazi
bianchi per i campi vuoti o  non  compilati  per  tutta  la  relativa
lunghezza;
      Al termine di ciascuna riga, esclusa l'ultima, va  aggiunto  il
ritorno a capo (carattere CR) e  l'avanzamento  di  linea  (carattere
LF);
      Le righe  relative  agli  ospiti  (familiari  e  componenti  di
gruppo) devono seguire immediatamente quelle relative  ai  rispettivi
capo-famiglia e capo-gruppo; inoltre la data di arrivo deve essere la
stessa del relativo capo-famiglia o capo-gruppo.
    2.4.3 Set di caratteri ammessi
    I campi a testo libero (Cognome, Nome e Tipo Documento)  hanno  i
seguenti vincoli relativamente ai caratteri ammessi:
      Cognome, Nome:  Lettere  maiuscole  e  minuscole  (comprese  le
accentate), apostrofo (codice ASCII 39);
      Numero  Documento:  Lettere  maiuscole  e   minuscole,   numeri
(0...9), punto (codice ASCII 46), trattino (codice ASCII  45),  barra
inclinata (codice ASCII 47).
    2.4.4 Tracciato record
    La tabella 1 riassume il tracciato record che ciascuna  riga  del
file testuale deve rispettare.
3 Ricevuta
  3.1 Ricevuta digitale
    La trasmissione delle comunicazioni secondo le modalita'  di  cui
all'art.  2   del   presente   decreto   prevede,   quale   riscontro
dell'avvenuta  comunicazione,  che   ciascuna   struttura   ricettiva
scarichi e conservi un apposito documento di ricevuta in formato  pdf
(portable  document  format),  firmato  digitalmente   e   contenente
esclusivamente il numero di schedine trasmesse in una data giornata.
  3.2 Ricevuta fax
    Nei casi di impossibilita' alla trasmissione delle  comunicazioni
con mezzi informatici/telematici secondo le modalita' di cui all'art.
2, le  strutture  ricettive  possono  avvalersi  della  modalita'  di
trasmissione a mezzo fax di cui all'art. 3 del presente decreto.
    Quale  riscontro  dell'avvenuta   comunicazione,   la   struttura
ricettiva dovra'  conservare  copia  della  ricevuta  rilasciata  dal
dispositivo fax attestante la data e l'orario  dell'invio  e  l'esito
dello stesso.
  3.3 Ricevuta posta elettronica certificata
    Nei casi di impossibilita' alla trasmissione delle  comunicazioni
con mezzi informatici/telematici secondo le modalita' di cui all'art.
2, le  strutture  ricettive  possono  avvalersi  della  modalita'  di
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata di cui all'art.  3
del presente decreto.
    Quale  riscontro  dell'avvenuta   comunicazione,   la   struttura
ricettiva dovra' conservare copia delle ricevute di invio e  consegna
del messaggio attestanti la data e l'orario dell'invio e  l'esito  di
invio del messaggio e di consegna al destinatario.
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                    
                        
                    
                    
                    
                

   

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