Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Ministero dell'Interno - Delegabilità, previa convenzione, delle funzioni di ufficiale dello stato civile e di Anagrafe a personale idoneo dell'Unione o dei singoli comuni associati.

Dettagli

 

Ministero dell'interno
Circ. 14-1-2013 n. 2/13
Art. 2, comma 6 del D.L. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012. Sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione. Delegabilità, previa convenzione, delle funzioni di ufficiale dello stato civile e di Anagrafe a personale idoneo dell'Unione o dei singoli comuni associati.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Circ. 14 gennaio 2013, n. 2/13 (1).
Art. 2, comma 6 del D.L. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012. Sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione. Delegabilità, previa convenzione, delle funzioni di ufficiale dello stato civile e di Anagrafe a personale idoneo dell'Unione o dei singoli comuni associati.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
 

 
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
 
 
Loro sedi
 
Al
Commissario del Governo per la provincia di Trento
 
 
38100 - Trento
 
Al
Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
 
 
39100 - Bolzano
 
Al
Sig. Presidente della Regione autonoma Valle D'Aosta
 
 
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la Regione siciliana
 
 
90100 - Palermo
 
Al
Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
 
 
09100 - Cagliari
 
Al
Gabinetto del Ministro
 
 
Sede
 
All’
Ispettorato generale di amministrazione
 
 
Via Cavour, 6
 
 
Roma
 
All’
Anci
 
 
Via dei Prefetti, 46
 
 
00186 - Roma
 
All’
Anusca
 
 
Via dei Mille, 35E/F
 
 
40024 - Castel S. Pietro Terme (BO)
 
Alla
DeA - Demografici associati c/o amministrazione comunale
 
 
V.le Comaschi n. 1160
 
 
56021 - Cascina (PI)




 
Con Circ. 29 novembre 2010, n. 34/2010 di questo Ministero è stato diramato il parere del Consiglio di Stato, sez. I, reso nell'adunanza del 29 settembre 2010 riguardante la tematica della delegabilità delle funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale dipendente da comune diverso da quello di appartenenza del sindaco delegante, in forza di convenzione.
Si ricorda che, secondo il cennato orientamento, detta delegabilità è da reputarsi ammissibile, ove sussistano esigenze straordinarie e temporalmente limitate, applicando in via analogica all'ipotesi della delega a personale dipendente da comune diverso da quello di appartenenza del sindaco delegante le norme contenute nel D.P.R. n. 79/2009, le quali consentono, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, le deleghe in questione a personale non di ruolo del comune.
Sulla medesima tematica è intervenuta la norma di cui all'art. 2, comma 6 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, di recente convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha novellato l'art. 32 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000, disciplinante l'istituto delle unioni di comuni, mediante l’inserimento della previsione per cui "previa apposita convenzione i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ...".
Con tale novella è da ritenersi che i sindaci facenti parte dell'Unione possano provvedere a delegare, previa convenzione, le funzioni in argomento anche prescindendo dalla sussistenza di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a personale idoneo dell' Unione o dei singoli comuni associati, nel rispetto di quanto previsto riguardo al possesso dei requisiti abilitativi ai sensi dell'art. 1, comma 3 e 4, comma 2 del D.P.R. n. 396/2000.


Si pregano le SS.LL. di voler portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.


Il Direttore centrale
Menghini
 
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 2
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 32
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 2
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 4
D.P.R. 5 maggio 2009, n. 79
Circ. 29 novembre 2010, n. 34/2010

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica