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Ministero dell'Interno - Iscrizione anagrafica. Parere del Consiglio di Stato, Sez. prima, n. 4849/2012.

Dettagli

 

Ministero dell'interno
Circ. 14-1-2013 n. 1/13
Art. 1, comma secondo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, modificato dall'art. 1, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Iscrizione anagrafica. Parere del Consiglio di Stato, Sez. prima, n. 4849/2012.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Circ. 14 gennaio 2013, n. 1/13 (1).
Art. 1, comma secondo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, modificato dall'art. 1, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Iscrizione anagrafica. Parere del Consiglio di Stato, Sez. prima, n. 4849/2012.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
 

 
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
 
 
Loro sedi
 
Al
Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
 
 
39100 - Bolzano
 
Al
Commissario del Governo per la provincia di Trento
 
 
38100 - Trento
 
Al
Presidente della Regione autonoma Valle D'Aosta
 
 
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la Regione siciliana
 
 
90100 - Palermo
 
Al
Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
 
 
09100 - Cagliari
 
Al
Gabinetto del Ministro
 
 
Sede
 
All’
Associazione nazionale dei comuni d'Italia
 
 
Via dei Prefetti, 46
 
 
00186 - Roma
 
All’
Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe
 
 
Via dei Mille, 35E/F
 
 
40024 - Castel S. Pietro Terme (BO)
 
Alla
Dea - Demografici associati c/o amministrazione comunale
 
 
V.le Comaschi n. 1160
 
 
56021 - Cascina (PI)




 
Alcune Prefetture hanno evidenziato la presenza di incertezze interpretative riguardanti la disposizione recata dall'articolo 1, comma secondo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificata dall'art. 1, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94, in base alla quale "L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie".
In particolare, sono emerse talune divergenze con riguardo alle modalità di applicazione di tale disposizione nei casi in cui le verifiche sulle condizioni dell'immobile presso il quale l'interessato dichiara di fissare la propria dimora abituale dia esito negativo.
A tale proposito, questo Ministero ha fornito talune indicazioni sulla norma con la Circ. 7 agosto 2009, n. 19 nel contesto della illustrazione generale del contenuto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 94/2009 aventi un riflesso sulla disciplina anagrafica e di stato civile.
In tale occasione è stato in particolare evidenziato come la norma in esame attribuisca al comune "... la facoltà di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili in occasione delle richieste d'iscrizione e di variazione anagrafica", essendo essa in tal senso "... coerente con l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica, sancito dall’art. 2, comma 1, della legge n. 1228/1954".
La stessa norma è stata inoltre oggetto di una richiesta di parere al Consiglio di Stato, tendente a risolvere le problematiche interpretative di cui si è fatto dianzi cenno, attraverso la individuazione di una univoca linea interpretativa.
Il suddetto Alto Consesso si è espresso con l'unito parere n. 4849/2012, reso dalla Prima Sezione, fornendo un'interpretazione della disposizione in commento alla luce dei principi e delle finalità proprie della disciplina anagrafica.
In tal senso, il Consiglio di Stato ha tra l'altro evidenziato come alla luce della normativa di settore l'iscrizione nei registri della popolazione residente costituisca un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano e straniero regolarmente soggiornante, ed ha affermato che la "...mancanza dei requisiti igienico sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo".
Ciò posto, si evidenzia che l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato - per il cui approfondimento si rinvia al testo del parere reso - costituisce un importante parametro di riferimento per indirizzare l'attività inerente all'applicazione della disciplina anagrafica, sotto lo specifico profilo d'interesse in questa sede. Aspetto, questo, recentemente evidenziato in occasione di una interrogazione parlamentare a risposta immediata (n. 3-02627) relativa all'argomento.


Pertanto, nell'inviare il richiamato parere, si invitano le SS.LL. a volerne dare capillare informazione, in particolare assicurandone la conoscenza da parte dei Sigg. sindaci, responsabili, in qualità di ufficiali del Governo, della corretta tenuta delle anagrafi.


Il Capo dipartimento
Pansa
 
Allegato


Repubblica Italiana


Consiglio di Stato


Sezione Prima


Adunanza di Sezione del 13 giugno 2012


NUMERO AFFARE 04849/2012


OGGETTO: Ministero dell'interno - Gabinetto del ministro.


Art. 1, comma 2, legge n. 1228/1954 come modificato dalla legge n. 94/2009 - iscrizione anagrafica - legittimità della richiesta di certificati di abitabilità dell'immobile e/o di idoneità alloggiativa - effetti di un eventuale accertamento dell'insussistenza dei medesimi;


LA SEZIONE


Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 17092/1-UFF. V-AFFARI TERRITORIALI in data 18 maggio 2012 con la quale il Ministero dell'interno - Gabinetto del ministro ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;


Premesso:


Con la relazione citata in premessa il Ministero dell'interno chiede quale sia l'interpretazione da dare all'art. 1, comma 2, della legge n. 1228 del 1954, come modificato dalla legge n. 94 del 2009, che prevede che, in sede d'iscrizione anagrafica, i competenti uffici comunali possano verificare le condizioni igienico-sanitarie dell'immobile ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
La normativa - espone il Ministero - ha suscitato dubbi da parte di alcuni sindaci ed ufficiali di anagrafe, che vanno dalla possibilità di chiedere, ai cittadini che fanno istanza di iscrizione anagrafica, la documentazione attestante l'abitabilità dell'immobile e/o quella relativa all'idoneità alloggiativa, ovvero la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà nella quale sia attestata la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, eventualmente limitando in tutto od in parte tali richieste con riferimento ai soli cittadini dell'UE o stranieri, fino all'ipotesi di prevedere il rigetto dell'istanza in caso di accertata inesistenza dei citati requisiti (estranea essendo la funzione dell'anagrafe rispetto a quella della verifica igienico sanitaria degli immobili).


Considerato:


La Sezione rileva quanto segue.
La disciplina di settore (legge n. 1228 del 1954 e D.P.R. n. 223 del 1989) prevede che l'iscrizione all'anagrafe o nei registri della popolazione residente costituisce un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano e straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. L'anagrafe registra coloro che hanno fissato nel comune la propria residenza, nonché coloro che, in quanto senza fissa dimora, hanno stabilito nel comune il proprio domicilio (art. 1, comma 3, legge n. 1228 del 1954). A ciò si correla la funzione dei registri anagrafici, che è quella di rilevare sia sotto in profilo individuale che familiare le posizioni dei cittadini presenti sul territorio.
La previsione di legge introduce una facoltà per i competenti uffici comunali e non un obbligo in quanto la disposizione citata recita: "possono".
Tale facoltà va legata all'esigenza di controlli reali ed effettivi - non meramente cartacei - sulla situazione di agibilità ed abitabilità degli immobili (esigenza sempre presente ma) innescabile anche all'atto di trasferimento della residenza anagrafica.
Ne deriva che - in linea di massima - non è necessario appesantire ed aggravare i procedimenti amministrativi con nuove produzioni documentali e che comunque, ove lo si ritenga necessario, si dovrà fare ricorso, opportunamente, alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti le situazioni igienico sanitarie dell'immobile.
Naturalmente ciò non escluderà mai il potere-dovere di controllo effettivo della situazione da parte degli uffici competenti (aziende sanitarie locali ed uffici della Polizia municipale).
Non deve ritenersi consentito, perché violerebbe il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost, limitare i controlli agli stranieri ed agli extracomunitari, pur potendosi ipotizzare che le amministrazioni, senza alcun riguardo alla cittadinanza italiana o straniera, costruiscano dei criteri generali sulla base dei quali attivare i controlli (esistenza di situazioni sociali di rischio; notorio degrado di alcuni quartieri ecc.). In ultimo si ritiene che tale facoltà non determina un vero e proprio sub procedimento necessario del procedimento di trasferimento della residenza anagrafica sicché la mancanza dei requisiti igienico sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo.
Il cambio di residenza infatti si denuncia solo dopo il verificarsi del mutamento della situazione di fatto da accertare (ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 1228 del 1954) ossia dopo il trasferimento di residenza sicché l'avvenuto cambio di residenza in immobile che sia (ma tale non risulti) inidoneo dal punto di vista igienico sanitario non preclude astrattamente l'iscrizione all'anagrafe.
In questo quadro va ricordato che va sempre valutata con estrema prudenza l'ipotesi del rigetto della domanda di iscrizione anagrafica, essendo produttiva di danni risarcibili (Cass. Sez. III 6 agosto 2004 n. 15199).
Naturalmente l'Amministrazione dovrà attivare i dovuti provvedimenti di risanamento e di sgombero degli immobili che risultino dai controlli come non rispondenti alla normativa eppure abitati.


P.Q.M.


Esprime parere nel senso di cui in parte motiva.


Il Presidente
Giuseppe Barbagallo


L'Estensore
Giancarlo Montedoro


Il Segretario
Gabriella Allegrini
 
L. 24 dicembre 1954, n. 1228, art. 1
L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1

   

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