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Corte dei Conti: "dichiara irripetibile l'indebito...per somme corrisposte in misura maggiore al dovuto sulla pensione provvisoria;"

Dettagli

 

... all'INPDAP, rilevando che per i pensionamenti delle Forze Armate anteriori al 01.01.2010, l'Istituto si limita a compiti ...
C. Conti Friuli-Venezia Giulia Sez. giurisdiz., Sent., 04-12-2012, n. 124
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il Sig. (Lpd) è un ex Colonnello dell'Esercito Italiano, collocato direttamente nella riserva dal 01.01.1999. Con nota del 07.03.2006 era autorizzata la corresponsione dell'aumento del decimo della pensione provvisoria in pagamento, a titolo di pensione privilegiata, con decorrenza 01.01.1999.
Di conseguenza l'INPDAP procedeva al conguaglio sulla partita di pensione dalla decorrenza al 30.06.2006, considerando gli anticipi versati dal Ministero della Difesa e recuperando il 50% dell'equo indennizzo a suo tempo versato.
La differenza a favore del pensionato era pari ad Euro 18.014,61 netti, liquidati nel mese di luglio 2006.
Con decreto n. 3357 del 31.12.2010 è stata conferita la pensione definitiva ordinaria in misura inferiore al trattamento pensionistico in godimento in via provvisoria. Con nota del 04.01.2012 l'INPDAP ha comunicato all'odierno ricorrente l'accertamento, per l'applicazione del decreto n. 3357 del 31.12.2010, di un debito a suo carico pari ad Euro 41.358,68, per somme in più corrisposte dal 01.01.1999 al 30.11.2011, per conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva. E' disposto il recupero mediante ritenuta mensile da dicembre 2011 di Euro 617,29.
Invoca il ricorrente i principi di irripetibilità dell'indebito in presenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta. Richiama la sentenza n. 7/QM del 2007 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti ed il principio di affidamento, ritenendo necessario che l'Amministrazione concluda il procedimento di concessione del trattamento pensionistico definitivo nei tempi regolamentari. Eccepisce la prescrizione per il periodo gennaio 1999-gennaio 2002. Osserva che la percezione del trattamento provvisorio per più di 11 anni ha indotto uno stato di affidamento sulla definitività della pensione e che il pensionato non ha contribuito all'errore dell'Amministrazione. Conclude chiedendo sia dichiarato irripetibile l'indebito di Euro 41.358,68, con restituzione di quanto trattenuto sulla pensione, con gli interessi legali a decorrere dalle singole trattenute al soddisfo. In subordine, chiede che venga dichiarata la prescrizione dei ratei indebiti, con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 01.06.2012 si è costituito in giudizio l'INPS, succeduto ex lege all'INPDAP, rilevando che per i pensionamenti delle Forze Armate anteriori al 01.01.2010, l'Istituto si limita a compiti di ordinazione secondaria della spesa; che l'orientamento espresso dalla sentenza n. 7/QM/2007 possa ritenersi superato, per le modifiche alla L. n. 241/1990 di cui alla L. n. 69/2009, per le osservazioni contenute nella sentenza n. 7/QM/2011, che auspica una rivisitazione del precedente orientamento e per la giurisprudenza recentissima delle Sezioni I e II di Appello, in aperto contrasto rispetto alla sentenza n. 7/QM/2007. Evidenzia che l'Amministrazione ordinatrice primaria di spesa dovrebbe essere chiamata a rispondere del proprio operato, per tempi, modalità e ruolo rivestito nel procedimento di liquidazione della pensione. Individua il fondamento giuridico della pretesa, in via analogica, nell'art. 8 del D.P.R. n. 538/1986.
L'I.N.P.S. conclude chiedendo nel merito in via principale rigettare le domande in quanto infondate; in subordine sospendere il giudizio ovvero rinviare la discussione della causa fino alla decisione delle Sezioni Riunite sui quesiti formulati nell'ordinanza della Sezione III di App. n. 6/2012; in ulteriore subordine, che siano dichiarati non dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme eventualmente dichiarate irripetibili; previa integrazione del contraddittorio con chiamata in causa del Ministero della Difesa, condannare lo stesso alla rifusione all'INPS della somme ritenute irripetibili, spese, anche generali forfetarie, diritti ed onorari rifusi.
Nell'udienza del 13.06.2012 sono stati sentiti l'Avv. Antonio DE PAULI, su delega dell'Avv. Roberto CORBO, per il ricorrente e l'Avv. Luca IERO per l'INPS, che hanno confermato conclusioni in atti.
Il giudizio è stato rinviato, ritenendosi opportuno acquisire conoscenza degli esiti del giudizio dinanzi alle Sezioni Riunite sulla questione di massima rimessa dalla Sezione Giurisdizionale Terza di Appello, con ordinanza n. 6 del 22.02.2012, in tema di ripetizione delle somme indebitamente erogate, avuto riguardo alla buona fede del pensionato, apparenza e lungo decorso del termine per l'adozione del provvedimento.
Nell'udienza del 04.12.2012 l'Avv. Roberto CORBO per il ricorrente e l'Avv. Luca IERO, per l'INPS, hanno insistito sulle conclusioni in atti.
La causa è stata quindi decisa sulla base dei motivi in fatto e in diritto, che di seguito si illustrano.
Motivi della decisione
In via del tutto pregiudiziale si osserva che, per effetto dell'art. 21 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011, l'INPDAP è soppresso dal 01.01.2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, successore in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente. Tuttavia, con l'art. 2-bis, introdotto dalla suindicata legge di conversione, è previsto che, in attesa dell'emanazione dei Decreti Ministeriali attuativi, con i quali viene disposto il trasferimento all'INPS delle risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Ente soppresso, le strutture centrali e periferiche dell'INPDAP continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali. E' inoltre ivi disposto che l'I.N.P.S. è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali già in servizio presso l'INPDAP.
Ne discende che il processo è stato instaurato regolarmente in fattispecie nei confronti dell'INPS, Gestione ex INPDAP, succeduto ex lege in tutti i rapporti facenti capo all'INPDAP stesso.
Non ritiene questo Giudice di dare seguito alla richiesta di chiamata in causa del Ministero della Difesa avanzata dall'INPDAP nella memoria di costituzione.
Come più volte affermato da questa Sezione (già nella sentenza n. 335 del 13 maggio 2005), "le attribuzioni di "ordinatore principale e secondario di spesa" costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione comunque costituenti nel loro complesso la figura di obbligato passivo" (così C. conti Sez. III Appello n. 175 del 04.07.2001).
Tuttavia non sussiste in termini generali un litisconsorzio necessario tra le due Amministrazioni, dovendosi accertare caso per caso la incidenza delle competenze dell'ordinatore primario e di quello secondario, in relazione al diritto vantato dal pensionato ed oggetto della domanda.
Va rilevato, quindi, al riguardo della specifica fattispecie, che il procedimento di recupero è sostanzialmente gestito dall'ordinatore secondario, che all'uopo dialoga con l'ordinatore primario. Ne consegue che nel presente giudizio è sufficiente la chiamata del solo INPDAP.
Le specifiche richieste avanzate dall'INPDAP nei confronti del predetto Ministero si appalesano, inoltre, per quanto si dirà oltre, destituite di fondamento sotto il profilo della distribuzione delle competenze tra i due enti e del riparto di giurisdizione, di talché non si individuano profili di opportunità tali da disporre la chiamata in giudizio del terzo.
Né si appalesa fondato l'assunto riguardante eventuale applicazione analogica dell'art. 8 del D.P.R. n. 538/1986, in quanto è da ritenersi, detta norma, di carattere eccezionale, operante per i trattamenti erogati dalle casse gestite dagli ex Istituti di Previdenza, in ragione delle peculiarità della disciplina previdenziale vigente per detta categoria di personale.
La controversia all'esame di questo Giudice è incentrata sull'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'irripetibilità dell'indebito, non essendo in contestazione la non spettanza delle maggiori somme percepite dal L. Osserva questo Giudice che recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. III App., n. 236 del 29.05.06; Sez. I App., n. 99 del 26.04.2006; Sez. App. Sicilia, n. 5 del 04.01.2007) si muove nel senso di ritenere operante nella materia pensionistica rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti il principio della non ripetibilità delle somme percepite indebitamente in buona fede, che trova fondamento, come è noto, nella tesi propugnata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 431 del 14.12.1993 (anche nelle n. 240 del 10.06.1994 e n. 166 del 24.05.1996), volta ad individuare, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale relativo al sistema AGO-VIS, il principio di settore che esclude la ripetizione dell'indebito in presenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta. Sono valorizzate le circostanze della protrazione dell'erogazione, dell'avvenuta destinazione delle somme alle reali esigenze di vita del pensionato e della mancanza di responsabilità del pensionato nell'errore, nell'ottica del bilanciamento tra gli interessi dell'ente erogatore e gli interessi del pensionato che ha percepito somme non dovute, avuto riguardo al principio di solidarietà sotteso all'art. 38 della Costituzione.
Detti principi sono ribaditi, con riferimento alla ripetizione dell'indebito in sede di conguaglio fra trattamento definitivo e provvisorio, nella sentenza n. 2/QM/2012 del 02.07.2012 delle Sezioni Riunite di questa Corte, le quali riconsiderando quanto ritenuto nella decisione n. 7/QM/2007 del 07.08.2007, condivisibilmente affermano che: "Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria".
"Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo".
In particolare, l'autorevole Collegio osserva che "nel rapporto Pubblica amministrazione-cittadino (in specie: cittadino pensionato), alla situazione giuridica di potere dell'Amministrazione si contrappone, in capo al pensionato, la situazione giuridica di legittimo affidamento, fondato sull'assenza di dolo e sulla buona fede del percipiente, oltre che sul lungo decorso del tempo" e che pertanto "deve ritenersi che il diritto-dovere (recte: potere) dell'Amministrazione di procedere, in sede di conguaglio fra trattamento di pensione provvisoria e trattamento di pensione definitiva, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo, può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo, e cioè, la plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità".
Ne consegue che occorre valutare la fattispecie alla stregua dei principi giurisprudenziali enunciati e che consentono di escludere la ripetizione dell'indebito accertando la concreta situazione di fatto.
Nella specifica fattispecie, tenuto conto degli elementi acquisiti in giudizio, il ricorrente ha percepito la pensione in via provvisoria dalla data di collocamento in quiescenza, 01.01.1999, fino al 30.11.2011, essendo stata data applicazione, sulla rata di dicembre 2011, al decreto di pensione definitiva n. 3357 del 31.12.2010 del Centro Amministrativo dell'Esercito Italiano. L'erogazione provvisoria è perdurata complessivamente quasi 13 anni e non sono stati addotti elementi indicativi di un concorso del pensionato nell'errore dell'Amministrazione. E' evidente che la percezione del trattamento per un periodo di tale anomala durata induce ad uno stato di affidamento sulla effettiva spettanza delle somme e dunque sulla definitività dei trattamenti. Né sono versati in atti elementi idonei a far ritenere che il pensionato avrebbe potuto avvedersi, con l'ordinaria diligenza, dell'errore, anche tenuto conto che non risulta che al medesimo venissero inviate comunicazioni illustrative delle puntuali modalità di calcolo della pensione provvisoria. Per converso, il medesimo riceveva arretrati per più favorevole liquidazione della pensione provvisoria nel 2006, che non potevano che rafforzare il suo affidamento sulla debenza di tutte le somme percepite.
Per quanto detto va quindi dichiarato irripetibile l'indebito, per somme corrisposte in misura maggiore al dovuto sulla pensione provvisoria, per il periodo dal 01.01.1999 al 30.11.2011. Resta evidentemente assorbita la valutazione in ordine alla prescrizione dei ratei indebiti eccepita dal ricorrente.
Va inoltre disposto che al ricorrente sia restituito quanto trattenuto sulla pensione a rifusione del credito erariale, con gli interessi legali a decorrere dalla data delle singole trattenute al soddisfo. Avendo perfezionato la trattenuta cautelare la fattispecie dell'indebito oggettivo ripetibile ex art. 2033 c.c., non spetta la rivalutazione monetaria, non sussistendo prova né allegazione di maggior danno ex art. 1224 c.c.
Va ancora effettuata qualche precisazione in ordine alla richiesta subordinata dell'INPDAP nei confronti dell'Amministrazione Statale, di rifusione a favore del medesimo Istituto, delle somme dichiarate irripetibili, anche ad ulteriore chiarimento della rigettata domanda di integrazione del contraddittorio.
Innanzitutto va osservato che l'obbligo di restituzione delle ritenute operate sulla pensione del ricorrente non può che gravare sull'Amministrazione che ha disposto le medesime in quanto competente al pagamento della prestazione pensionistica, nella specie l'INPDAP.
Quindi questo Giudice non può esimersi dal rilevare che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma dell'art. 13 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 (t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti) tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle aventi ad oggetto gli elementi integrativi ed accessori nonché quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare del trattamento.
E' da escludere pertanto la sussistenza della giurisdizione sulla domanda in questione, in quanto la medesima attiene al rapporto tra l'ente previdenziale e l'Amministrazione di appartenenza del pensionato e riguarda l'individuazione del soggetto cui devono essere addossati da ultimo gli oneri economici risultanti dalla corresponsione delle somme risultate non dovute ma irripetibili.
Detta questione, di carattere organizzatorio ed interno, non presenta profili di rilevanza in ordine al diritto del pensionato a trattenere le maggiori somme percepite, che riceve adeguata soddisfazione dalla non effettuazione, da parte dell'ordinatore secondario, a ciò competente, del recupero dell'indebito. E' da escludere quindi che la soluzione della questione possa avere riflessi sul contenuto e sull'ammontare del diritto pensionistico (si veda Corte di Cassazione n. 12349 del 28.05.2007). La cognizione appartiene, nella fattispecie specifica, al Giudice ordinario.
Circa il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questo giudice che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. modificato dall'art. 45 della legge n. 69 del 18.06.2009, tenuto conto degli orientamenti oscillanti di questa Corte sulla questione della ripetizione degli indebiti.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, in composizione monocratica,
1) dichiara irripetibile l'indebito per il periodo dal 01.01.1999 al 30.11.2011, per somme corrisposte in misura maggiore al dovuto sulla pensione provvisoria;
2) dispone che al ricorrente (Lpd) sia restituito da parte dell'INPDAP, cui è succeduto ex lege l'INPS, quanto trattenuto a rifusione del credito erariale sulla pensione, con gli interessi legali a decorrere dalla data delle singole ritenute al soddisfo.
Spese di giudizio compensate.

   

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