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«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.»

Dettagli

f dd  d

Art. 11. Servizi di polizia stradale
Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale
convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol)
attivita' istituzionali  delle  Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili  del  fuoco

 

  TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179   

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179
(pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  194/L   alla   Gazzetta
Ufficiale 19 ottobre 2012,  n.  245),  coordinato  con  la  legge  di
conversione 17 dicembre 2012,  n.  221  (pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 208/L alla Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294),
recante: «Ulteriori misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese.».
(13A00321)
(GU n.9 del 11-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 4)   
 Vigente al: 11-1-2013    Sezione I

AGENDA E IDENTITA' DIGITALE



 
Avvertenza:
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi  dell'art.
8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate
o alle quali e' operato il rinvio.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
 
                               Art. 1
 
 
Attuazione  dell'Agenda  digitale  italiana  e   documento   digitale
                unificato e finanziamento dell'ISTAT
 
  1. Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con
le autonomie regionali, promuove lo sviluppo  dell'economia  e  della
cultura digitali, definisce le politiche di  incentivo  alla  domanda
dei  servizi  digitali  e   favorisce,   tramite   azioni   concrete,
l'alfabetizzazione  e  lo  sviluppo  delle  competenze  digitali  con
particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione,  nonche'
la ricerca e l'innovazione tecnologica quali  fattori  essenziali  di
progresso e opportunita'  di  arricchimento  economico,  culturale  e
civile. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del decreto e successivamente entro il  30  giugno  di
ogni anno il Governo, anche  avvalendosi  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  presenta  alle
Commissioni parlamentari competenti una relazione  che  evidenzia  lo
stato di attuazione dell'articolo 47  del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, nel quadro delle indicazioni sancite a  livello  europeo,  con
particolare  riferimento  agli  effetti  prodotti  e   ai   risultati
conseguiti.  Nella  relazione  e'  fornita,   altresi',   dettagliata
illustrazione  dell'impiego  di  ogni  finanziamento,  con   distinta
indicazione degli interventi  per  i  quali  le  risorse  sono  state
utilizzate. In prima attuazione la relazione  ha  come  finalita'  la
descrizione  del  progetto  complessivo  di  attuazione   dell'Agenda
digitale   italiana,   delle   linee   strategiche   di   azione    e
l'identificazione degli obiettivi da raggiungere.
  2. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, le  parole:  «  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze  e  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e   la   semplificazione,   il   Ministro   delegato
all'innovazione tecnologica e con il Ministro »;
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  « 3. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'interno e  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con  il  Ministro  della  salute,  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Agenzia per
l'Italia digitale, e' disposto  anche  progressivamente,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente,  l'ampliamento  delle  possibili  utilizzazioni
della   carta   d'identita'   elettronica    anche    in    relazione
all'unificazione  sul  medesimo  supporto  della  carta   d'identita'
elettronica con la tessera sanitaria,  alle  modifiche  ai  parametri
della  carta  d'identita'  elettronica  e  della  tessera   sanitaria
necessarie per l'unificazione delle  stesse  sul  medesimo  supporto,
nonche'  al  rilascio  gratuito  del  documento  unificato,  mediante
utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio,  di  tutte  le
risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera  sanitaria.
Le  modalita'  tecniche  di  produzione,  distribuzione  gestione   e
supporto all'utilizzo del documento unificato, nel rispetto di quanto
stabilito al comma 1, sono stabilite entro sei mesi con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione  e  la
semplificazione  e  con  il  Ministro  delegato   per   l'innovazione
tecnologica e, limitatamente ai profili  sanitari,  con  il  Ministro
della salute. »;
  c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  « 3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del  documento
unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse  gia'  previste
dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni  di  euro
per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014. ».
  3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis,  si  mantiene
il rilascio della carta di identita' elettronica di cui  all'articolo
7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,  al  fine  di  non
interromperne l'emissione e la relativa continuita' di esercizio ».
  3. Per lo svolgimento delle attivita'  istituzionali  dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle
derivanti  dall'attuazione  degli  obblighi  comunitari  in   materia
statistica, e' autorizzata la spesa di 18 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2013.
  4. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di  12  milioni  di  euro  per
l'anno 2013.
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta l'articolo 47 del decreto-legge  9  febbraio
          2012,  n.   5   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella Gazz. Uff.
          9 febbraio 2012, n. 33, S.O.:
              "Art. 47. Agenda digitale italiana
              1. Nel quadro delle  indicazioni  dell'agenda  digitale
          europea,  di  cui  alla  comunicazione  della   Commissione
          europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010,  il
          Governo    persegue    l'obiettivo    prioritario     della
          modernizzazione dei rapporti tra pubblica  amministrazione,
          cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a
          favorire lo  sviluppo  di  domanda  e  offerta  di  servizi
          digitali   innovativi,   a    potenziare    l'offerta    di
          connettivita' a larga  banda,  a  incentivare  cittadini  e
          imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere  la
          crescita di capacita' industriali adeguate a  sostenere  lo
          sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
          e  la  semplificazione,  il  Ministro   per   la   coesione
          territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, e' istituita una cabina di regia per  l'attuazione
          dell'agenda digitale italiana, coordinando  gli  interventi
          pubblici volti alle medesime finalita' da parte di regioni,
          province autonome ed  enti  locali.  All'istituzione  della
          cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.
              2-bis.  La  cabina  di  regia  di  cui  al   comma   2,
          nell'attuare l'agenda digitale italiana  nel  quadro  delle
          indicazioni sancite dall'agenda digitale europea,  persegue
          i seguenti obiettivi:
              a) realizzazione delle  infrastrutture  tecnologiche  e
          immateriali  al  servizio  delle  «comunita'  intelligenti»
          (smart communities), finalizzate a soddisfare la  crescente
          domanda di servizi digitali in settori quali la  mobilita',
          il  risparmio  energetico,   il   sistema   educativo,   la
          sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;
              b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data)
          quale modello di valorizzazione del patrimonio  informativo
          pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
              c) potenziamento delle applicazioni di  amministrazione
          digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai
          cittadini e alle imprese, per  favorire  la  partecipazione
          attiva degli stessi alla vita  pubblica  e  per  realizzare
          un'amministrazione aperta e trasparente;
              d) promozione  della  diffusione  e  del  controllo  di
          architetture di  cloud  computing  per  le  attivita'  e  i
          servizi delle pubbliche amministrazioni;
              e) utilizzazione degli acquisti pubblici  innovativi  e
          degli appalti  pre-commerciali  al  fine  di  stimolare  la
          domanda di beni e servizi innovativi basati  su  tecnologie
          digitali;
              f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete
          internet in grandi spazi pubblici collettivi quali  scuole,
          universita', spazi urbani e locali pubblici in genere;
              g)  investimento  nelle  tecnologie  digitali  per   il
          sistema scolastico e  universitario,  al  fine  di  rendere
          l'offerta educativa e formativa coerente con i  cambiamenti
          in atto nella societa';
              h) consentire  l'utilizzo  dell'infrastruttura  di  cui
          all'articolo    81,     comma     2-bis,     del     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  anche  al  fine   di
          consentire la messa  a  disposizione  dei  cittadini  delle
          proprie posizioni debitorie nei confronti  dello  Stato  da
          parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni  di
          cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  82   del   2005,   e   successive
          modificazioni;
              i)  individuare  i  criteri,  i  tempi  e  le  relative
          modalita'  per  effettuare  i   pagamenti   con   modalita'
          informatiche nonche' le modalita' per il  riversamento,  la
          rendicontazione da parte  del  prestatore  dei  servizi  di
          pagamento e  l'interazione  tra  i  sistemi  e  i  soggetti
          coinvolti nel pagamento, anche individuando il  modello  di
          convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere
          per effettuare il pagamento.
              2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2-bis  si
          applicano, ove  possibile  tecnicamente  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente
          o indirettamente aumenti di costi a  carico  degli  utenti,
          anche  ai  soggetti  privati  preposti   all'esercizio   di
          attivita' amministrative. (88)
              2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma
          1 e al fine di garantire la massima  concorrenzialita'  nel
          mercato  delle  telecomunicazioni,  in  linea  con   quanto
          previsto  dall'articolo  34,  comma  3,  lettera  g),   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto,  secondo  le
          procedure   previste   dalla   direttiva   2002/21/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,  come
          modificata  dalla  direttiva  2009/140/CE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le
          misure idonee a:
              a)  assicurare  l'offerta   disaggregata   dei   prezzi
          relativi all'accesso all'ingrosso  alla  rete  fissa  e  ai
          servizi accessori, in modo che il prezzo  del  servizio  di
          accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi  separatamente
          il costo della prestazione dell'affitto della  linea  e  il
          costo delle attivita'  accessorie,  quali  il  servizio  di
          attivazione  della  linea   stessa   e   il   servizio   di
          manutenzione correttiva;
              b) rendere possibile, per  gli  operatori  richiedenti,
          acquisire tali servizi anche da imprese terze  operanti  in
          regime di concorrenza  sotto  la  vigilanza  e  secondo  le
          modalita' indicate  dall'Autorita'  medesima,  assicurando,
          comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.".
              Si riporta l'articolo 10 del  decreto-legge  13  maggio
          2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni  urgenti
          per l'economia), pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  13  maggio
          2011, n. 110, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 10. Servizi ai cittadini
              1. Per incentivare l'uso  degli  strumenti  elettronici
          nell'ottica di aumentare l'efficienza  nell'erogazione  dei
          servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il
          procedimento  di  rilascio  dei  documenti  obbligatori  di
          identificazione,    all'articolo    7-vicies    ter     del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente comma:
              "2-bis.    L'emissione    della    carta    d'identita'
          elettronica,   che    e'    documento    obbligatorio    di
          identificazione, e' riservata al Ministero dell'interno che
          vi provvede  nel  rispetto  delle  norme  di  sicurezza  in
          materia di carte valori e di documenti di  sicurezza  della
          Repubblica e degli standard internazionali di  sicurezza  e
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente. E' riservata, altresi',
          al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del
          documento identificativo, attraverso il CNSD".
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione,  il  Ministro   delegato   all'innovazione
          tecnologica e con il Ministro della salute per gli  aspetti
          relativi  alla  tessera  sanitaria,  unificata  alla  carta
          d'identita' elettronica ai sensi del comma 3  del  presente
          articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  sono  determinate   le
          modalita' tecniche di attuazione della disposizione di  cui
          al   comma   2-bis,   dell'articolo   7-vicies   ter,   del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  aggiunto
          dal comma 1 del presente articolo, e definito un piano  per
          il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con
          il medesimo decreto, della  carta  d'identita'  elettronica
          sul territorio  nazionale.  Nelle  more  della  definizione
          delle modalita'  di  convergenza  della  tessera  sanitaria
          nella   carta   d'identita'   elettronica,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze  continua  ad  assicurare  la
          generazione della tessera sanitaria su  supporto  di  Carta
          nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'interno  e  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute, con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          delegato per l'innovazione tecnologica,  sentita  l'Agenzia
          per l'Italia digitale, e' disposto anche  progressivamente,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a  legislazione  vigente,  l'ampliamento  delle
          possibili utilizzazioni della carta d'identita' elettronica
          anche in relazione all'unificazione sul  medesimo  supporto
          della  carta  d'identita'  elettronica   con   la   tessera
          sanitaria,  alle  modifiche  ai   parametri   della   carta
          d'identita'   elettronica   e   della   tessera   sanitaria
          necessarie per l'unificazione  delle  stesse  sul  medesimo
          supporto,  nonche'  al  rilascio  gratuito  del   documento
          unificato,  mediante  utilizzazione,  anche  ai   fini   di
          produzione e rilascio, di tutte le  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente per la tessera sanitaria. Le modalita'
          tecniche  di  produzione,  distribuzione  e  gestione   del
          documento unificato, nel rispetto di  quanto  stabilito  al
          comma  1,  sono  stabilite   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,   con   il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente  ai
          profili sanitari, con il Ministro della salute.
              3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito  del
          documento unificato di cui al comma  3,  in  aggiunta  alle
          risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e'  autorizzata
          la spesa di 60 milioni di euro per  l'anno  2013  e  di  82
          milioni di euro a decorrere dal 2014.
              3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3  e  3-bis,
          si  mantiene  il  rilascio   della   carta   di   identita'
          elettronica  di   cui   all'articolo   7-vicies   ter   del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di
          non interromperne l'emissione e la relativa continuita'  di
          esercizio ».
              4. In funzione della realizzazione del progetto di  cui
          al   comma   2-bis,   dell'articolo   7-vicies   ter,   del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  aggiunto
          dal comma 1, e ai commi 2 e 3 del  presente  articolo,  con
          atto di indirizzo strategico del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle
          societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio  1966,
          n.  559,  e  successive  modificazioni,  e  al   comma   15
          dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. Il  consiglio  di  amministrazione  delle  predette
          societa' e' conseguentemente rinnovato nel numero di cinque
          consiglieri entro 45 giorni dalla data  di  emanazione  dei
          relativi atti di indirizzo strategico,  senza  applicazione
          dell'articolo 2383, terzo  comma,  del  codice  civile.  Il
          relativo statuto, ove necessario, dovra' conformarsi, entro
          il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma  12,
          dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
              5. All'articolo  3  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
              "Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone  aventi
          nel comune la loro residenza o la  loro  dimora  una  carta
          d'identita' conforme al  modello  stabilito  dal  Ministero
          dell'interno.";
              b) al secondo comma:
              1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per
          i minori di eta' inferiore a tre anni, la  validita'  della
          carta d'identita' e' di tre anni;  per  i  minori  di  eta'
          compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di cinque
          anni.";
              2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Sono
          esentati  dall'obbligo  di   rilevamento   delle   impronte
          digitali i minori di eta' inferiore a dodici anni";
              c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
              "Per i minori di eta' inferiore agli anni  quattordici,
          l'uso della carta  d'identita'  ai  fini  dell'espatrio  e'
          subordinato alla condizione che viaggino  in  compagnia  di
          uno dei genitori o di chi  ne  fa  le  veci,  o  che  venga
          menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare
          l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o
          dalle autorita' consolari in caso di  rilascio  all'estero,
          il nome della  persona,  dell'ente  o  della  compagnia  di
          trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.".
              6. All'articolo 16-bis, comma 1, del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' aggiunto infine il seguente
          periodo: "In caso di ritardo nella trasmissione  all'Indice
          nazionale delle anagrafi, il responsabile del  procedimento
          ne  risponde  a  titolo  disciplinare  e,  ove  ne   derivi
          pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.".
              7. All'articolo 2, comma 3,  della  legge  23  novembre
          1998, n. 407 e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  "Al
          pagamento del beneficio provvedono gli  enti  previdenziali
          competenti   per   il   pagamento   della    pensione    di
          reversibilita' o indiretta.".
              8.
              9.
              10.  La  durata  del  corso  di   formazione   di   cui
          all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei, di cui  almeno  uno
          di applicazione pratica; la durata del corso di  formazione
          di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei e la  durata
          del corso di formazione di cui all'articolo  42,  comma  1,
          del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e'
          stabilita in mesi dodici, di cui almeno  tre  di  tirocinio
          operativo.
              11. Al fine  di  garantire  l'osservanza  dei  principi
          contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  in
          tema di gestione delle risorse idriche e di  organizzazione
          del  servizio  idrico,  con  particolare  riferimento  alla
          tutela   dell'interesse   degli   utenti,   alla   regolare
          determinazione e adeguamento delle  tariffe,  nonche'  alla
          promozione  dell'efficienza,  dell'economicita'   e   della
          trasparenza  nella  gestione   dei   servizi   idrici,   e'
          istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione  e
          la vigilanza in materia di  acqua,  di  seguito  denominata
          "Agenzia".
              12. L'Agenzia e'  soggetto  giuridicamente  distinto  e
          funzionalmente indipendente dal Governo.
              13. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
          organizzativa,   tecnico-operativa   e    gestionale,    di
          trasparenza e di economicita'.
              14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e
          di giudizio, le seguenti funzioni:
              a) definisce i livelli minimi di qualita' del servizio,
          sentite  le  regioni,  i  gestori  e  le  associazioni  dei
          consumatori, e vigila sulle modalita' della sua erogazione,
          esercitando,  allo  scopo,  poteri   di   acquisizione   di
          documenti, accesso  e  ispezione,  irrogando,  in  caso  di
          inosservanza,   in   tutto   o   in   parte,   dei   propri
          provvedimenti,  sanzioni  amministrative   pecuniarie   non
          inferiori nel minimo ad euro 50.000  e  non  superiori  nel
          massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione  delle
          violazioni, qualora cio' non comprometta la fruibilita' del
          servizio da parte  degli  utenti,  proponendo  al  soggetto
          affidante la sospensione o la decadenza della  concessione;
          determina altresi' obblighi  di  indennizzo  automatico  in
          favore degli utenti in  caso  di  violazione  dei  medesimi
          provvedimenti;
              b) predispone  una  o  piu'  convenzioni  tipo  di  cui
          all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152;
              c)  definisce   le   componenti   di   costo   per   la
          determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per
          i vari settori di impiego dell'acqua, anche in  proporzione
          al grado di inquinamento ambientale derivante  dai  diversi
          tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti  a  carico
          della collettivita';
              d)   predispone   il   metodo   tariffario    per    la
          determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in  cui
          tale corrispettivo si articola, della tariffa del  servizio
          idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi  e
          dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e  tenendo
          conto, in conformita' ai principi sanciti  dalla  normativa
          comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura  del
          servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse,
          affinche'  siano  pienamente  attuati  il   principio   del
          recupero dei costi ed il principio "chi  inquina  paga",  e
          con esclusione di ogni onere  derivante  dal  funzionamento
          dell'Agenzia; fissa, altresi',  le  relative  modalita'  di
          revisione  periodica,  vigilando  sull'applicazione   delle
          tariffe,  e,  nel  caso  di  inutile  decorso  dei  termini
          previsti  dalla  legge  per  l'adozione   degli   atti   di
          definizione della  tariffa  da  parte  delle  autorita'  al
          riguardo competenti, come  individuate  dalla  legislazione
          regionale  in  conformita'  a  linee  guida  approvate  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare previa intesa raggiunta  in  sede  di
          Conferenza unificata, provvede  nell'esercizio  del  potere
          sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti
          interessate,  entro   sessanta   giorni,   previa   diffida
          all'autorita' competente ad adempiere entro il  termine  di
          venti giorni;
              e)  approva  le  tariffe  predisposte  dalle  autorita'
          competenti;
              f) verifica la corretta redazione del  piano  d'ambito,
          esprimendo  osservazioni,  rilievi  e  impartendo,  a  pena
          d'inefficacia,  prescrizioni  sugli  elementi  tecnici   ed
          economici e sulla  necessita'  di  modificare  le  clausole
          contrattuali e gli atti che regolano  il  rapporto  tra  le
          Autorita' d'ambito territoriale ottimale e  i  gestori  del
          servizio idrico integrato;
              g)   emana   direttive   per   la   trasparenza   della
          contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle  singole
          prestazioni, definendo indici di valutazione anche su  base
          comparativa della efficienza  e  della  economicita'  delle
          gestioni a fronte dei servizi resi;
              h)  esprime  pareri  in  materia  di  servizio   idrico
          integrato su richiesta del Governo,  delle  regioni,  degli
          enti locali, delle Autorita' d'ambito, dei gestori e  delle
          associazioni dei consumatori,  e  tutela  i  diritti  degli
          utenti anche valutando reclami, istanze e  segnalazioni  in
          ordine al rispetto dei livelli qualitativi e  tariffari  da
          parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei
          quali puo' intervenire con  i  provvedimenti  di  cui  alla
          lettera a);
              i)  puo'  formulare   proposte   di   revisione   della
          disciplina vigente, segnalandone altresi' i casi  di  grave
          inosservanza e di non corretta applicazione;
              l) predispone annualmente una relazione  sull'attivita'
          svolta, con  particolare  riferimento  allo  stato  e  alle
          condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento
          delle   entrate   in   applicazione   dei   meccanismi   di
          autofinanziamento,  e  la  trasmette  al  Parlamento  e  al
          Governo entro il 30 aprile dell'anno  successivo  a  quello
          cui si riferisce.
              15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma
          11,  sono  trasferite  le  funzioni  gia'  attribuite  alla
          Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle   risorse
          idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto.
              16. L'Agenzia e' organo collegiale  costituito  da  tre
          componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, due  su  proposta
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare e uno su proposta della Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di  Bolzano.  Le  designazioni  effettuate  dal
          Governo  sono  previamente  sottoposte  al   parere   delle
          competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
          20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono
          essere  effettuate  in  mancanza  del   parere   favorevole
          espresso dalle predette Commissioni a maggioranza  dei  due
          terzi  dei  componenti.  Le  medesime  Commissioni  possono
          procedere  all'audizione   delle   persone   designate.   I
          componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone  dotate  di
          indiscusse moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta
          professionalita' e competenza  nel  settore.  I  componenti
          dell'Agenzia durano in carica tre  anni  e  possono  essere
          confermati  una  sola  volta.  La  carica   di   componente
          dell'Agenzia  e'  incompatibile  con   incarichi   politici
          elettivi, ne' possono essere nominati componenti coloro che
          abbiano interessi di qualunque natura in conflitto  con  le
          funzioni  dell'Agenzia.  Le  funzioni   di   controllo   di
          regolarita' amministrativo-contabile e  di  verifica  sulla
          regolarita' della gestione dell'Agenzia  sono  affidate  al
          Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi,  di
          cui uno con funzioni di presidente, nominati  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono
          scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali  di
          cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.  Con  il
          medesimo  provvedimento  e'  nominato   anche   un   membro
          supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in
          carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
              17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
          coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Da'
          attuazione alle deliberazioni  e  ai  programmi  da  questa
          approvati e  assicura  l'esecuzione  degli  adempimenti  di
          carattere tecnico-amministrativo, relativi  alle  attivita'
          dell'Agenzia  ed  al  perseguimento  delle  sue   finalita'
          istituzionali.   Il   direttore   generale   e'    nominato
          dall'Agenzia per un periodo di tre anni,  non  rinnovabile.
          Al  direttore  generale  non  si   applica   il   comma   8
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165.
              18. I compensi  spettanti  ai  componenti  dell'Agenzia
          sono determinati con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare.  Il  compenso  e'
          ridotto  almeno   della   meta'   qualora   il   componente
          dell'Agenzia,   essendo   dipendente   di   una    pubblica
          amministrazione,  opti  per  il  mantenimento  del  proprio
          trattamento economico.
              19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e  il
          direttore generale non possono esercitare,  direttamente  o
          indirettamente,  alcuna  attivita'   professionale   o   di
          consulenza, essere amministratori o dipendenti di  soggetti
          pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne'
          avere interessi diretti o indiretti nelle imprese  operanti
          nel settore. I  componenti  dell'Agenzia  ed  il  direttore
          generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
          obbligatoriamente collocati fuori ruolo  o  in  aspettativa
          senza assegni  per  l'intera  durata  dell'incarico  ed  il
          relativo posto in organico e' reso indisponibile per  tutta
          la durata dell'incarico.
              20.   Per   almeno   dodici   mesi   dalla   cessazione
          dell'incarico, i componenti  dell'Agenzia  e  il  direttore
          generale   non   possono   intrattenere,   direttamente   o
          indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o
          di  impiego  con  le  imprese  operanti  nel  settore.   La
          violazione di tale divieto e' punita, salvo  che  il  fatto
          costituisca  reato,   con   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria   pari   ad   un'annualita'   dell'importo   del
          corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato
          tale  divieto  si  applicano  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  pari  allo  0,5  per  cento  del  fatturato  e,
          comunque, non inferiore a euro 150.000 e  non  superiore  a
          euro 10 milioni,  e,  nei  casi  piu'  gravi  o  quando  il
          comportamento  illecito  sia  stato  reiterato,  la  revoca
          dell'atto autorizzativo. I limiti massimo  e  minimo  della
          sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo  periodo
          sono  rivalutati  secondo  il  tasso  di  variazione  annuo
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati rilevato dall'ISTAT.
              21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e  motivate
          ragioni,  inerenti  al  suo  corretto  funzionamento  e  al
          perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
          il   medesimo   decreto   e'   nominato   un    commissario
          straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a
          sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui
          al periodo precedente, si procede al rinnovo  dell'Agenzia,
          secondo quanto disposto dal comma 16.
              22.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
          pubblica amministrazione e  l'innovazione,  entro  un  mese
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia,
          con  cui  sono  definiti   le   finalita'   e   i   compiti
          istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento,
          le competenze degli organi  e  le  modalita'  di  esercizio
          delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro  trenta
          giorni dall'entrata in vigore di quello di cui  al  periodo
          precedente,  e'  approvato  il  regolamento  che  definisce
          l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia  e
          ne determina il contingente di personale, nel limite di  40
          unita',   in   posizione   di   comando   provenienti    da
          amministrazioni    statali    con    oneri     a     carico
          dell'amministrazione  di  appartenenza,   senza   nuovi   o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.
              23. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  da  adottare  entro
          quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui
          al secondo  periodo  del  comma  22,  sono  individuate  le
          risorse   finanziarie   e   strumentali    del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  da
          trasferire all'Agenzia  ed  e'  disposto  il  comando,  nel
          limite massimo di venti unita', del personale del  medesimo
          Ministero gia' operante presso la Commissione nazionale per
          la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. Alla copertura  dei  rimanenti
          posti del contingente di personale di cui al  comma  22  si
          provvede  mediante  personale  di   altre   amministrazioni
          statali in posizione di comando, cui si applica  l'articolo
          17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
              24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia
          si provvede:
              a) mediante un contributo posto a  carico  di  tutti  i
          soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il  cui  costo  non
          puo' essere recuperato in tariffa, di importo non superiore
          all'uno  per  mille  dei  ricavi   risultanti   dall'ultimo
          bilancio approvato prima della data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, per un totale dei contributi  versati
          non superiore allo 0,2% del valore complessivo del  mercato
          di competenza. Il contributo e' determinato  dalla  Agenzia
          con  propria  deliberazione,  approvata  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  ed  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  ed
          e' versato entro il 31 luglio di  ogni  anno.  Le  relative
          somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia;
              b)  in  sede  di  prima  applicazione,  anche  mediante
          apposito fondo  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23,
          la cui dotazione non puo' superare  1  milione  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare, sulla base del gettito effettivo  del  contributo
          di  cui  alla  lettera   a)   e   dei   costi   complessivi
          dell'Agenzia.
              25. In sede di  prima  applicazione,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore del  regolamento  di  cui  al  comma  22,
          secondo periodo, e' stabilito l'ammontare delle risorse  di
          cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle  risorse
          disponibili  a  legislazione  vigente  per   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sono   conseguentemente    rideterminate    le    dotazioni
          finanziarie del medesimo  Ministero  e  sono  stabilite  la
          misura del contributo di cui alla lettera a) del comma  24,
          e  le  relative  modalita'  di   versamento   al   bilancio
          dell'Agenzia.
              26. A decorrere dall'entrata in vigore della  legge  di
          conversione  del  presente   decreto,   e'   soppressa   la
          Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle   risorse
          idriche di cui all'articolo 161 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 e' abrogato
          nelle parti incompatibili con le  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma
          11 si provvede entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma
          15,  le  funzioni  gia'   attribuite   dalla   legge   alla
          Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle   risorse
          idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3  aprile
          2006,  n.  152   continuano   ad   essere   esercitate   da
          quest'ultima. Entro lo  stesso  termine  si  provvede  alla
          nomina del direttore generale e del Collegio  dei  revisori
          dei conti.
              26-bis. La tutela avverso i provvedimenti  dell'Agenzia
          e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
              27. L'Agenzia si avvale del patrocinio  dell'Avvocatura
          dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto  30
          ottobre 1933, n. 1611.
              28. L'articolo 23-bis, comma 8,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato  dall'articolo
          15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si
          interpreta nel senso che,  a  decorrere  dalla  entrata  in
          vigore di  quest'ultimo,  e'  da  considerarsi  cessato  il
          regime transitorio di cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
          decreto-legge  17  marzo  1995,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.".
              Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 29  novembre
          2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e  di
          finanza pubblica), pubblicato nella Gazz. Uff. 29  novembre
          2004, n. 280:
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi.
              1.  Al  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti ulteriori modifiche:
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          «terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»;
              c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina.
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato.
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto.
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
                               Art. 2
 
 
           Anagrafe nazionale della popolazione residente
 
  1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente:
  « ART. 62. - (Anagrafe nazionale  della  popolazione  residente.  -
(ANPR)).  -  1.  E'  istituita  presso  il   Ministero   dell'interno
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR),  quale  base
di dati di  interesse  nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  60,  che
subentra all'Indice nazionale  delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  1954,
n.  1228,  recante  "Ordinamento  delle  anagrafi  della  popolazione
residente"  e  all'Anagrafe  della  popolazione  italiana   residente
all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.
470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".  Tale
base di dati e' sottoposta ad  un  audit  di  sicurezza  con  cadenza
annuale in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I
risultati  dell'audit  sono  inseriti  nella  relazione  annuale  del
Garante per la protezione dei dati personali.
  2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di  cui  all'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  e
dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il
decreto di cui al comma 6  e'  definito  un  piano  per  il  graduale
subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31
dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l'ANPR
acquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali  non  e'  ancora  avvenuto  il
subentro.  L'ANPR  e'  organizzata  secondo  modalita'  funzionali  e
operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi.
  3. L'ANPR assicura al singolo comune  la  disponibilita'  dei  dati
anagrafici della popolazione  residente  e  degli  strumenti  per  lo
svolgimento  delle  funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al
sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  di   cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  nonche'  la  disponibilita'  dei
dati anagrafi e dei servizi per  l'interoperabilita'  con  le  banche
dati  tenute  dai  comuni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di
competenza.   L'ANPR   consente   esclusivamente   ai    comuni    la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 1989,  n.  223,  anche  in  modalita'  telematica.  I  comuni,
inoltre, possono consentire, anche mediante apposite convenzioni,  la
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti  aventi  diritto.
L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli  organismi  che
erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
  4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le  modalita'
di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmente
registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche'
dei dati relativi al numero e alla data di emissione  e  di  scadenza
della carta di identita' della popolazione residente.
  5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata  di  dati
dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  2,
comma 2, del presente Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,
che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
  6. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato
all'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con  l'Agenzia  per  l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  per  gli  aspetti
d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e  acquisito  il  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i  tempi
e  le  modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  del   presente
articolo, anche con riferimento:
  a) alle garanzie  e  alle  misure  di  sicurezza  da  adottare  nel
trattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di
conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche
amministrazioni per le proprie  finalita'  istituzionali  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 58;
  b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche
dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le  regole  tecniche
del sistema pubblico  di  connettivita'  di  cui  al  capo  VIII  del
presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una  volta
rese  dai  cittadini,  si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
amministrazioni  senza  necessita'   di   ulteriori   adempimenti   o
duplicazioni da parte degli stessi;
  c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR,  tra
i quali il servizio di invio telematico delle  attestazioni  e  delle
dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,
compatibile con il sistema di trasmissione  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. ».
  2. Alla lettera b) del comma 3-bis  dell'articolo  60  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: « indice nazionale  delle
anagrafi; » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  anagrafe  nazionale
della popolazione residente; ».
  3. Per accelerare  il  processo  di  automazione  amministrativa  e
migliorare  i  servizi  per  i   cittadini,   l'attestazione   e   la
dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono
inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo  o
altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via  telematica.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  sentiti  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della  salute  e
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma.
  4. In via di prima  applicazione  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  sostituito  dal  comma  1,  e'
adottato entro 60  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
  5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, con regolamento adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e  successive   modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono apportate al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  le  modifiche
necessarie per adeguarne la disciplina alle  disposizioni  introdotte
con il comma 1 del presente articolo.
  6. Dopo l'articolo  32,  comma  5,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:
  « 5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni  facenti
parte dell'Unione possono delegare le  funzioni  di  ufficiale  dello
stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione  stessa,  o
dei  singoli  comuni  associati,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   recante
regolamento per la revisione e  la  semplificazione  dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127. ».
  7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una  spesa
di 15 milioni di euro per l'anno 2013  e  di  3  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2014.  
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta l'articolo 1 della legge 24  dicembre  1954,
          n.  1228  (Ordinamento  delle  anagrafi  della  popolazione
          residente), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1955, n.
          8:
              "Art. 1. In ogni Comune deve essere  tenuta  l'anagrafe
          della popolazione residente.
              L'iscrizione e la richiesta  di  variazione  anagrafica
          possono dar luogo alla verifica, da  parte  dei  competenti
          uffici  comunali,   delle   condizioni   igienico-sanitarie
          dell'immobile in cui  il  richiedente  intende  fissare  la
          propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
              Nell'anagrafe   della   popolazione   residente    sono
          registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
          famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato  nel  Comune
          la residenza, nonche' le posizioni  relative  alle  persone
          senza fissa  dimora  che  hanno  stabilito  nel  Comune  il
          proprio  domicilio,  in  conformita'  del  regolamento  per
          l'esecuzione della presente legge.
              Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
              Per l'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza  di  cui
          all'articolo  12,  e'  istituito,   presso   il   Ministero
          dell'interno,  l'Indice  nazionale  delle  anagrafi  (INA),
          alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
          informatico, da tutti i comuni .
              L'Indice nazionale delle  anagrafi  (INA)  promuove  la
          circolarita' delle informazioni anagrafiche  essenziali  al
          fine di consentire alle amministrazioni pubbliche  centrali
          e locali collegate la disponibilita', in tempo  reale,  dei
          dati relativi alle  generalita',  alla  cittadinanza,  alla
          famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone
          residenti in Italia  e  dei  cittadini  italiani  residenti
          all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani  residenti
          all'estero (AIRE), certificati dai comuni e,  limitatamente
          al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate .
              Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
          il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  sentiti  il
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione (CNIPA), il Garante per la  protezione  dei
          dati  personali  e  l'Istituto  nazionale   di   statistica
          (ISTAT),  e'   adottato   il   regolamento   dell'INA.   Il
          regolamento  disciplina  le  modalita'   di   aggiornamento
          dell'INA da parte dei comuni e le modalita'  per  l'accesso
          da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e  locali
          al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'.".
              Si  riporta  l'articolo  54,  comma  3,   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazz.
          Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
              "Art. 54.  Attribuzioni  del  sindaco  nei  servizi  di
          competenza statale.
              (Omissis).
              3.   Il   sindaco,   quale   ufficiale   del   Governo,
          sovrintende, altresi', alla tenuta dei  registri  di  stato
          civile e di popolazione  e  agli  adempimenti  demandatigli
          dalle leggi in materia elettorale, di leva  militare  e  di
          statistica1.".
              Si riporta l'articolo 33  del  Decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223:
              "Art. 33. Certificati anagrafici.
              1. L'ufficiale  di  anagrafe  rilascia  a  chiunque  ne
          faccia richiesta, fatte salve le limitazioni  di  legge,  i
          certificati  concernenti  la  residenza  e  lo   stato   di
          famiglia.
              2.  Ogni  altra   posizione   desumibile   dagli   atti
          anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma
          2  dell'art.  35,  puo'  essere  attestata  o  certificata,
          qualora non vi  ostino  gravi  o  particolari  esigenze  di
          pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del
          sindaco.
              3. Le certificazioni anagrafiche hanno validita' di tre
          mesi dalla data di rilascio.".
              Si riporta l'articolo 74  del  Decreto  del  Presidente
          della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  (Regolamento  per
          la revisione e la  semplificazione  dell'ordinamento  dello
          stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12,  della  L.
          15 maggio 1997, n. 127), pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  30
          dicembre 2000, n. 303, S.O.:
              "Art. 74. Inumazione, tumulazione e cremazione.
              1. Non si puo' far luogo ad inumazione o tumulazione di
          un   cadavere   senza    la    preventiva    autorizzazione
          dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare  in  carta
          semplice e senza spesa.
              2. L'ufficiale dello stato civile  non  puo'  accordare
          l'autorizzazione se non  sono  trascorse  ventiquattro  ore
          dalla  morte,  salvi  i  casi  espressi   nei   regolamenti
          speciali, e dopo che  egli  si  e'  accertato  della  morte
          medesima per mezzo di un medico necroscopo o  di  un  altro
          delegato sanitario; questi deve rilasciare  un  certificato
          scritto della visita fatta nel quale,  se  del  caso,  deve
          indicare la esistenza di  indizi  di  morte  dipendente  da
          reato o di morte violenta. Il certificato e' annotato negli
          archivi di cui all'articolo 10.
              3. In caso di cremazione si applicano  le  disposizioni
          di  cui  agli  articoli  79  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.".
              L'articolo 60, comma 3-bis, del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82 (Codice  dell'amministrazione  digitale),
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
              Si  riporta  l'articolo  32,  comma  5,   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazz.
          Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
              "Art. 32. Unione di comuni.
              (Omissis).
              5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le
          risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio  delle
          funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti
          dalla normativa vigente in materia di personale,  la  spesa
          sostenuta per il personale dell'Unione non puo' comportare,
          in sede di prima applicazione, il superamento  della  somma
          delle spese  di  personale  sostenute  precedentemente  dai
          singoli   comuni   partecipanti.   A   regime,   attraverso
          specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e  una
          rigorosa  programmazione  dei  fabbisogni,  devono   essere
          assicurati progressivi risparmi  di  spesa  in  materia  di
          personale.".
                               Art. 3
 
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio
  nazionale dei numeri civici delle strade urbane
  1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sentiti  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e
delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma  1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  effettuato  dall'ISTAT
con   cadenza   annuale,   nel   rispetto    delle    raccomandazioni
internazionali e dei regolamenti europei.
  2. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'  stabiliti  i
contenuti dell'Archivio nazionale  dei  numeri  civici  delle  strade
urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT  e  dall'Agenzia
del territorio, gli obblighi e le  modalita'  di  conferimento  degli
indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli  comuni  ai  sensi
del regolamento anagrafico della popolazione residente, le  modalita'
di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti  autorizzati,  nonche'  i
criteri per l'interoperabilita' dell'ANNCSU con le altre banche  dati
di  rilevanza  nazionale  e  regionale,  nel  rispetto  delle  regole
tecniche del sistema pubblico di  connettivita'  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  Per  la  realizzazione  dell'ANNCSU
l'ISTAT puo' stipulare  apposite  convenzioni  con  concessionari  di
servizi  pubblici  dotati  di  un  archivio  elettronico   con   dati
toponomastici puntuali sino a livello di numero civico  su  tutto  il
territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati  a  livello  di
singolo  numero  civico  e  mantenuti  sistematicamente   aggiornati.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.  All'attuazione
della  medesima  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
  3.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle   attivita'
preparatorie  all'introduzione  del  censimento  permanente  mediante
indagini statistiche a cadenza annuale, nonche'  delle  attivita'  di
cui al comma 2 si provvede nei limiti  dei  complessivi  stanziamenti
gia' autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione  delle
attivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui  al
comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2015.
  4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza  con
le raccomandazioni internazionali e i  regolamenti  comunitari  e  di
aumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi informativi resi  al
sistema  economico  e  sociale  del  Paese  dal  Sistema   statistico
nazionale (SISTAN), su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei  dati
personali, il Governo  emana  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989
e il complessivo  riordino  del  Sistema  Statistico  Nazionale,  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli  enti
e degli uffici di statistica del SISTAN;
  b)  migliorare  gli  assetti  organizzativi  dell'ISTAT  anche  con
riferimento all'articolo 5, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i
compiti  di  indirizzo  e  coordinamento   tecnico-metodologico,   di
definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di  dati
amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN;
  c) favorire l'armonizzazione del funzionamento  del  SISTAN  con  i
principi europei in materia di organizzazione e di  produzione  delle
statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da  parte  del  Sistema
delle piu' avanzate metodologie  statistiche  e  delle  piu'  moderne
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  d) semplificare e  razionalizzare  la  procedura  di  adozione  del
Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di  obbligo
a fornire i dati statistici;
  e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare  i
sistemi di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal
Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;
  f)  adeguare  alla  normativa  europea   e   alle   raccomandazioni
internazionali  la  disciplina  in  materia  di  tutela  del  segreto
statistico, di protezione dei dati personali oggetto  di  trattamento
per finalita' statistiche, nonche' di  trattamento  ed  utilizzo  dei
dati amministrativi a fini statistici.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto l'articolo 12 del decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322, e' sostituito dal seguente:
  «  ART.  12.  -  (Commissione  per  la  garanzia   della   qualita'
dell'informazione statistica).
  1. E' istituita la  Commissione  per  la  garanzia  della  qualita'
dell'informazione statistica avente il compito di:
  a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e sulla  qualita'
dell'informazione statistica, nonche' sulla  sua  conformita'  con  i
regolamenti,  le  direttive  e  le  raccomandazioni  degli  organismi
internazionali  e  comunitari,  prodotta   dal   Sistema   statistico
nazionale;
  b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia
di segreto statistico e di protezione dei dati personali,  garantendo
al Presidente dell'Istat e al Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta;
  c)  esprimere  un  parere  sul   Programma   statistico   nazionale
predisposto ai sensi dell'articolo 13;
  d) redigere un rapporto annuale, che si allega  alla  relazione  di
cui all'articolo 24.
  2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui  al  comma  1,
puo' formulare osservazioni e rilievi al  Presidente  dell'ISTAT,  il
quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta  giorni
dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui  all'articolo  3  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010, n. 166; qualora  i  chiarimenti  non  siano  ritenuti
esaustivi, la Commissione ne riferisce al  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri.
  3. La Commissione e'  sentita  ai  fini  della  sottoscrizione  dei
codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei
dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
  4. La Commissione  e'  composta  da  cinque  membri,  nominati  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei  Ministri  e  scelti  tra  professori  ordinari  in
materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti
di statistica o di ricerca statistica non facenti parte  del  Sistema
statistico  nazionale,  ovvero  tra  alti   dirigenti   di   enti   e
amministrazioni pubbliche, che  godano  di  particolare  prestigio  e
competenza nelle discipline e nei campi  collegati  alla  produzione,
diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che  non  siano
preposti a uffici facenti parte  del  Sistema  statistico  nazionale.
Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione  europea
in possesso  dei  medesimi  requisiti.  I  membri  della  Commissione
restano in carica per cinque anni e non possono essere  riconfermati.
Il Presidente e' eletto dagli stessi membri.
  5. La Commissione si riunisce almeno  due  volte  all'anno  e  alle
riunioni partecipa il  Presidente  dell'ISTAT.  Il  Presidente  della
Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2.
  6. Alle  funzioni  di  segreteria  della  Commissione  provvede  il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.
  7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e  gli  eventuali
rimborsi spese  del  Presidente  e  dei  componenti  derivanti  dalle
riunioni di  cui  al  comma  5  sono  posti  a  carico  del  bilancio
dell'ISTAT. ».
          Riferimenti normativi
 
              Si  riporta  l'articolo  15,  comma   1   del   decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n.  322  (Norme  sul  Sistema
          statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
          nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L.  23
          agosto 1988,  n.  400),  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  22
          settembre 1989, n. 222:
              "Art. 15. Compiti dell'ISTAT.
              1. L'ISTAT provvede:
              a)  alla  predisposizione  del   programma   statistico
          nazionale;
              b)  alla  esecuzione  dei  censimenti  e  delle   altre
          rilevazioni statistiche previste dal  programma  statistico
          nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
              c) all'indirizzo e  al  coordinamento  delle  attivita'
          statistiche degli enti ed uffici facenti parte del  Sistema
          statistico nazionale di cui all'art. 2;
              d) all'assistenza tecnica agli enti ed  uffici  facenti
          parte del Sistema statistico nazionale di cui  all'art.  2,
          nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri  stabiliti
          dal  comitato  di   cui   all'art.   17,   dell'adeguatezza
          dell'attivita' di detti enti agli obiettivi  del  programma
          statistico nazionale;
              e)   alla   predisposizione   delle   nomenclature    e
          metodologie di base per la classificazione e la rilevazione
          dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.
          Le nomenclature e le metodologie sono  vincolanti  per  gli
          enti ed organismi  facenti  parte  del  Sistema  statistico
          nazionale;
              f)  alla  ricerca  e  allo  studio  sui  risultati  dei
          censimenti e delle rilevazioni  effettuate,  nonche'  sulle
          statistiche riguardanti fenomeni  d'interesse  nazionale  e
          inserite nel programma triennale;
              g) alla pubblicazione  e  diffusione  dei  dati,  delle
          analisi e degli studi effettuati  dall'Istituto  ovvero  da
          altri uffici  del  Sistema  statistico  nazionale  che  non
          possano  provvedervi  direttamente;  in  particolare   alla
          pubblicazione  dell'Annuario  statistico  italiano  e   del
          Bollettino mensile di statistica;
              h) alla promozione e allo sviluppo informatico  a  fini
          statistici degli archivi gestionali  e  delle  raccolte  di
          dati amministrativi;
              i) allo svolgimento di attivita'  di  formazione  e  di
          qualificazione professionale per  gli  addetti  al  Sistema
          statistico nazionale;
              l)  ai  rapporti  con  enti  ed  uffici  internazionali
          operanti nel settore dell'informazione statistica;
              m) alla promozione  di  studi  e  ricerche  in  materia
          statistica;
              n)  alla   esecuzione   di   particolari   elaborazioni
          statistiche per conto  di  enti  e  privati,  remunerate  a
          condizioni di mercato.".
              Si riporta l'articolo 50 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 (Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
          finanziaria  e  di  competitivita'  economica),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.:
              "Art. 50. Censimento
              1.  E'  indetto  il  15°  Censimento   generale   della
          popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento  (CE)
          9 luglio 2008, n.  763/08  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, nonche' il 9° censimento generale dell'industria
          e  dei  servizi  ed   il   censimento   delle   istituzioni
          non-profit. A tal fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  200
          milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per  l'anno
          2012 e di 150 milioni per l'anno 2013.
              2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere  b),  c)
          ed e) del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,
          l'ISTAT  organizza  le  operazioni  di  ciascun  censimento
          attraverso il  Piano  generale  di  censimento  e  apposite
          circolari,  nonche'  mediante  specifiche  intese  con   le
          Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di
          competenza e nel  rispetto  della  normativa  vigente.  Nel
          Piano Generale di Censimento vengono definite  la  data  di
          riferimento  dei  dati,  gli   obiettivi,   il   campo   di
          osservazione, le metodologie di indagine e le modalita'  di
          organizzazione ed esecuzione  delle  operazioni  censuarie,
          gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti  nonche'  gli
          uffici di censimento, singoli o  associati,  preposti  allo
          svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli  obblighi
          delle amministrazioni pubbliche di fornitura  all'ISTAT  di
          basi dati amministrative relative  a  soggetti  costituenti
          unita' di rilevazione  censuaria.  L'ISTAT,  attraverso  il
          Piano e apposite circolari, stabilisce altresi':
              a)  le  modalita'  di  costituzione  degli  uffici   di
          censimento, singoli o associati, preposti allo  svolgimento
          delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione  e
          ripartizione dei contributi agli organi  di  censimento,  i
          criteri  per  l'affidamento  di  fasi   della   rilevazione
          censuaria a enti e organismi pubblici e  privati,  d'intesa
          con  la  Conferenza   Unificata,   sentito   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze;
              b)  in  ragione  delle  peculiarita'  delle  rispettive
          tipologie di incarico,  le  modalita'  di  selezione  ed  i
          requisiti professionali del personale con contratto a tempo
          determinato,   nonche'   le   modalita'   di   conferimento
          dell'incarico  di  coordinatore  e  rilevatore,  anche  con
          contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,
          limitatamente alla  durata  delle  operazioni  censuarie  e
          comunque con scadenza entro il 31 dicembre  2012,  d'intesa
          con il Dipartimento della Funzione pubblica e il  Ministero
          dell'economia e delle finanze;
              c)  i  soggetti  tenuti  all'obbligo  di  risposta,  il
          trattamento dei dati e la  tutela  della  riservatezza,  le
          modalita' di  diffusione  dei  dati,  anche  con  frequenza
          inferiore alle tre unita', ad esclusione dei  dati  di  cui
          all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, e la comunicazione dei  dati  elementari  ai  soggetti
          facenti  parte  del  SISTAN,  nel  rispetto   del   decreto
          legislativo n. 322/89 e successive modifiche e  del  codice
          di deontologia e di buona condotta  per  i  trattamenti  di
          dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica,
          nonche' la comunicazione agli organismi di  censimento  dei
          dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta
          all'ISTAT, relativi ai territori di rispettiva competenza e
          necessari per lo svolgimento delle funzioni  istituzionali,
          nel rispetto di quanto stabilito dal  presente  articolo  e
          dalla normativa vigente in materia di trattamento dei  dati
          personali a scopi statistici;
              d)  limitatamente  al  15°  Censimento  generale  della
          popolazione  e  delle  abitazioni,  le  modalita'  per   il
          confronto contestuale alle operazioni  censuarie  tra  dati
          rilevati al censimento  e  dati  contenuti  nelle  anagrafi
          della  popolazione  residente,  nonche',  d'intesa  con  il
          Ministero dell'interno, le  modalita'  di  aggiornamento  e
          revisione delle anagrafi della popolazione residente  sulla
          base delle risultanze censuarie.
              3. Per gli  enti  territoriali  individuati  dal  Piano
          generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di
          fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti  dalla
          progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal
          Patto di  stabilita'  interno,  nei  limiti  delle  risorse
          trasferite dall'ISTAT. Per  gli  enti  territoriali  per  i
          quali il  Patto  di  stabilita'  interno  e'  regolato  con
          riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate
          valide ai  fini  del  Patto  anche  le  risorse  trasferite
          dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale
          del 6° censimento dell'agricoltura di cui al  numero  Istat
          SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di  cui  al  comma  6,
          lettera a).
              4.  Per  far  fronte  alle   esigenze   temporanee   ed
          eccezionali   connesse   all'esecuzione   dei   censimenti,
          l'ISTAT, gli enti e gli organismi  pubblici,  indicati  nel
          Piano di cui al comma  2,  possono  avvalersi  delle  forme
          contrattuali  flessibili,  ivi  compresi  i  contratti   di
          somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti  delle
          risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma  1
          limitatamente alla durata  delle  operazioni  censuarie  e,
          comunque, non oltre il  2013;  nei  limiti  delle  medesime
          risorse, l'ISTAT puo' avvalersene fino al 31 dicembre 2014,
          dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento  al
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze.
              5.  La  determinazione  della  popolazione  legale   e'
          definita con decreto del Presidente della Repubblica  sulla
          base dei dati  del  censimento  relativi  alla  popolazione
          residente, come definita dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
              Nelle  more  dell'adozione  del   Piano   Generale   di
          Censimento  di  cui  al  comma  2,  l'ISTAT  provvede  alle
          iniziative necessarie e urgenti preordinate  ad  effettuare
          la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni
          di censimento nei  comuni  con  popolazione  residente  non
          inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione  di  liste
          precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi
          di anagrafi comunali  attraverso  apposite  circolari.  Con
          apposite  circolari  e  nel  rispetto  della  riservatezza,
          l'ISTAT stabilisce la tipologia  ed  il  formato  dei  dati
          individuali  nominativi  dell'anagrafe  della   popolazione
          residente, utili per le operazioni censuarie, che i  Comuni
          devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'interno  vigila
          sulla corretta osservanza da  parte  dei  Comuni  dei  loro
          obblighi di comunicazione,  anche  ai  fini  dell'eventuale
          esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli  articoli  14,
          comma 2, e 54, commi 3 e 11,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, e'  sostituito  dal  seguente:  «6.
          L'INA   promuove   la   circolarita'   delle   informazioni
          anagrafiche  essenziali  al   fine   di   consentire   alle
          amministrazioni pubbliche centrali e  locali  collegate  la
          disponibilita', in tempo  reale,  dei  dati  relativi  alle
          generalita', alla cittadinanza,  alla  famiglia  anagrafica
          nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in
          Italia, certificati dai comuni e, limitatamente  al  codice
          fiscale,  dall'Agenzia  delle  Entrate».  Con  decreto,  da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione ai sensi dell'art. 1,  comma  7,
          della legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,  sono  emanate  le
          disposizioni  volte  ad  armonizzare  il   regolamento   di
          gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma.
              6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di
          cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
          135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
          2009, n. 166, e in  attuazione  del  Protocollo  di  intesa
          sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome
          in data 17 dicembre 2009:
              a)  l'ISTAT  organizza  le  operazioni  censuarie,  nel
          rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio,  del  19  novembre  2008,  e  del
          predetto  Protocollo,  secondo   il   Piano   Generale   di
          Censimento di cui  al  numero  ISTAT  SP/1275.2009  del  23
          dicembre  2009  e  relative   circolari   applicative   che
          individuano  anche  gli  enti  e  gli  organismi   pubblici
          impegnati nelle operazioni censuarie;
              b) le Regioni organizzano e svolgono le attivita'  loro
          affidate  secondo  i  rispettivi  Piani  di  censimento   e
          attraverso  la  scelta,  prevista  dal  Piano  Generale  di
          Censimento, tra il  modello  ad  alta  partecipazione  o  a
          partecipazione   integrativa,   alla   quale    corrisponde
          l'erogazione di appositi contributi;
              c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati
          nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai  sensi  del
          predetto articolo 17, comma 4,  ad  avvalersi  delle  forme
          contrattuali flessibili  ivi  previste  limitatamente  alla
          durata delle operazioni censuarie e comunque non  oltre  il
          2012. Della avvenuta selezione, assunzione  o  reclutamento
          da parte  dell'ISTAT  e'  data  apposita  comunicazione  al
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze.
              7.  Gli  organi   preposti   allo   svolgimento   delle
          operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura sono
          autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti  di
          rilevatore  e  coordinatore,  anche  incarichi  di   natura
          autonoma  limitatamente  alla   durata   delle   operazioni
          censuarie e comunque non oltre  il  31  dicembre  2011.  Il
          reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e
          gli  eventuali  loro  responsabili  avviene,   secondo   le
          modalita' previste dalla normativa e dagli accordi  di  cui
          al presente comma e dalle circolari emanate dall'ISTAT, tra
          i    dipendenti    dell'amministrazione    o    di    altre
          amministrazioni pubbliche territoriali  o  funzionali,  nel
          rispetto  delle  norme  regionali  e  locali   ovvero   tra
          personale esterno alle pubbliche  amministrazioni.  L'ISTAT
          provvede  con  proprie  circolari  alla   definizione   dei
          requisiti professionali dei coordinatori  intercomunali  di
          censimento e degli eventuali loro responsabili, nonche' dei
          coordinatori comunali e dei  rilevatori  in  ragione  delle
          peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico.
              8. Al fine di ridurre l'utilizzo di  soggetti  estranei
          alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini
          di cui  al  comma  1,  i  ricercatori,  i  tecnologi  e  il
          personale tecnico di ruolo dei livelli professionali  IV  -
          VI degli enti  di  ricerca  e  di  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 7  del  presente  decreto,  che  risultino  in
          esubero all'esito della soppressione e incorporazione degli
          enti di  ricerca  di  cui  al  medesimo  articolo  7,  sono
          trasferiti a  domanda  all'ISTAT  in  presenza  di  vacanze
          risultanti  anche  a  seguito  di  apposita   rimodulazione
          dell'organico e con le modalita' ivi indicate. Resta  fermo
          il limite finanziario dell'80 per cento di cui all'articolo
          1, comma  643,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
              9. Agli oneri derivanti dai commi  6  e  7,  nonche'  a
          quelli derivanti dalle  ulteriori  attivita'  previste  dal
          regolamento  di  cui  all'articolo   17,   comma   2,   del
          decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, in  legge  20  novembre  2009,  n.  166,  si
          provvede nei limiti dei complessivi  stanziamenti  previsti
          dal citato articolo 17.
              Si riporta l'articolo  5  del  Decreto  del  Presidente
          della Repubblica 7  settembre  2010,  n.  166  (Regolamento
          recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2010, n. 235:
              "Art. 5. Uffici dirigenziali e organizzazione interna
              1.  Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione   degli
          obiettivi di cui all'articolo 2,  comma  634,  lettera  h),
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, entro sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore  del  presente  regolamento  sono
          apportate  modifiche  al  regolamento   di   organizzazione
          dell'ISTAT,  approvato  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  in  data  1°  agosto  2000,   con
          particolare  riguardo  alla  dirigenza  ed  alle  strutture
          giuridiche, amministrative, di  produzione  e  di  ricerca,
          anche  tenuto  conto  di   quanto   previsto   dal   citato
          regolamento (CE) n. 223/2009 e  dell'assetto  organizzativo
          adottato a livello internazionale per le strutture operanti
          nel  settore  della  statistica  e,  comunque,  secondo   i
          seguenti criteri:
              a)  individuazione  della   direzione   generale,   dei
          dipartimenti,  delle  direzioni  centrali,   dei   servizi,
          nonche' degli uffici regionali, quali uffici  dirigenziali,
          in  numero  massimo  complessivamente   non   superiore   a
          settantatre;
              b)   qualificazione,   quali   uffici    giuridici    e
          amministrativi  dirigenziali   di   prima   fascia,   della
          direzione generale, alla quale puo' essere  preposto  anche
          un   soggetto   esterno    con    particolare    comprovata
          qualificazione professionale al  quale  e'  corrisposto  un
          trattamento   economico   complessivo    determinato    con
          riferimento al contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
          della  dirigenza  dell'area   ricerca   secondo   parametri
          stabiliti dal regolamento di organizzazione di cui al comma
          1, e di non piu' di tre direzioni centrali, e quali  uffici
          dirigenziali  di  seconda  fascia  dei   restanti   servizi
          giuridico amministrativi;
              c) qualificazione dei dipartimenti di produzione  e  di
          ricerca e delle  direzioni  centrali  di  produzione  e  di
          ricerca  come  uffici  tecnici  generali,  in  numero   non
          superiore a sedici, prevedendo la preposizione  a  ciascuno
          di tali uffici di un dirigente di ricerca o di un dirigente
          tecnologo o di un dirigente di  amministrazioni  pubbliche,
          ovvero  di  un  esperto  della   materia,   con   contratto
          individuale di durata non superiore a tre anni rinnovabili,
          previa valutazione  comparativa  dei  requisiti  culturali,
          professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti  in
          ambito  nazionale  ed  internazionale,  con   compenso   da
          determinarsi secondo le modalita' previste dall'articolo 3,
          comma 4, lettera f), del citato decreto del Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  in  data  1°  agosto  2000,   con
          riferimento al contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
          della dirigenza dell'area ricerca;
              d)  individuazione  dei  servizi  di  produzione  e  di
          ricerca e degli uffici regionali quali uffici  tecnici  non
          generali in cui si articolano gli  uffici  dirigenziali  di
          cui alla  lettera  c),  con  previsione  che  ai  dirigenti
          responsabili  di  tali  servizi   e   uffici   compete   il
          trattamento giuridico ed economico previsto  dal  contratto
          collettivo di appartenenza, in relazione alla  tipologia  e
          alla complessita' delle strutture cui sono preposti;
              e) previsione che, in sede di  prima  attuazione  delle
          modifiche  al  regolamento  di  organizzazione,   ai   fini
          dell'inquadramento  nel  ruolo  dei  dirigenti  di  seconda
          fascia e della loro preposizione  ai  servizi  giuridici  e
          amministrativi,  sia  effettuato  dall'ISTAT  un   concorso
          pubblico per titoli ed  esami  con  riserva  di  posti,  in
          favore del personale di ruolo che  abbia  ricoperto  presso
          l'Istituto incarichi dirigenziali, per almeno un  triennio,
          nel medesimo settore, ai sensi del decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri in data  1°  agosto  2000.  Agli
          esami sono ammessi i soli candidati che abbiano  raggiunto,
          in sede di valutazione  dei  titoli,  il  punteggio  minimo
          fissato dal bando di concorso;
              f) previsione che la  formazione  dirigenziale,  per  i
          dirigenti di cui alle lettere precedenti, e l'attivita'  di
          formazione   e   qualificazione   professionale,   di   cui
          all'articolo 2, comma  2,  lettera  b),  siano  accentrate,
          senza oneri aggiuntivi e previa  soppressione  delle  altre
          strutture  esistenti   nell'ente,   presso   la   struttura
          permanente di cui al comma 3 dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n.  419,  denominata:  «Scuola
          superiore  di  statistica   e   di   analisi   sociali   ed
          economiche», posta alle dirette dipendenze  del  presidente
          dell'Istituto, che opera  in  collegamento  con  la  Scuola
          superiore  della  pubblica  amministrazione  e  la   Scuola
          superiore  dell'economia  e  finanze,  nonche'  con   altre
          istituzioni universitarie e scientifiche nazionali, europee
          e internazionali;
              g) semplificazione dei meccanismi di definizione  della
          pianta organica, volti a rendere quest'ultima  maggiormente
          coerente  con  i  compiti   assegnati   all'Istituto,   con
          previsione di possibili riduzioni della pianta organica del
          personale non dirigenziale  e  delle  connesse  prevedibili
          economie in termini di logistica  e  funzionamento,  ovvero
          rideterminazioni della stessa per effetto dell'applicazione
          degli articoli 7 e 50 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, secondo le procedure di approvazione previste
          dall'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre  1989,
          n. 322.
              2. Gli incarichi dirigenziali di prima  fascia  di  cui
          alla lettera b) del comma 1 e  gli  incarichi  dirigenziali
          tecnici  di  cui  alla  lettera  c)  sono   conferiti   dal
          presidente dell'Istituto, sentito  il  consiglio  nel  caso
          dell'incarico di direttore generale.
              3. Il presidente  puo'  delegare,  per  l'esercizio  di
          particolari   attribuzioni,   la   legale    rappresentanza
          dell'Istituto  al  direttore  generale,  ai  direttori   di
          dipartimento, ai direttori centrali, nonche'  ai  dirigenti
          dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso,  nei  limiti  e
          con le modalita' che saranno previste  dal  regolamento  di
          cui al comma 1.".
          Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme  sul
          Sistema  statistico  nazionale  e  sulla   riorganizzazione
          dell'Istituto nazionale di statistica, ai  sensi  dell'art.
          24 della L. 23  agosto  1988,  n.  400),  modificato  dalla
          presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre
          1989, n. 222.
                               Art. 4
 
 
                  Domicilio digitale del cittadino
 
  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
e' inserito il seguente:
  « ART. 3-bis. - (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di
facilitare  la  comunicazione   tra   pubbliche   amministrazioni   e
cittadini, e' facolta'  di  ogni  cittadino  indicare  alla  pubblica
amministrazione, secondo  le  modalita'  stabilite  al  comma  3,  un
proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata,  rilasciato  ai
sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, quale suo domicilio digitale.
  2.  L'indirizzo  di  cui  al  comma  1  e'  inserito  nell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori  o  esercenti  di  pubblici
servizi.
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il
Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica,  sentita  l'Agenzia
per l'Italia digitale, sono definite le modalita'  di  comunicazione,
variazione e cancellazione del proprio domicilio  digitale  da  parte
del cittadino, nonche' le modalita'  di  consultazione  dell'ANPR  da
parte dei gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi  ai  fini  del
reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista
dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione  o  di
pubblicazione in via telematica, le  amministrazioni  pubbliche  e  i
gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge  7  agosto  1990,  n.
241, senza oneri di spedizione a suo  carico.  Ogni  altra  forma  di
comunicazione  non  puo'  produrre  effetti  pregiudizievoli  per  il
destinatario. L'utilizzo di  differenti  modalita'  di  comunicazione
rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale
ai sensi dell'articolo  11,  comma  9,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150.
  4-bis. In assenza del domicilio digitale di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni possono predisporre  le  comunicazioni  ai  cittadini
come documenti informatici sottoscritti con firma  digitale  o  firma
elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai
cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa  sostituita  a  mezzo   stampa   predisposta   secondo   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12
dicembre 1993, n. 39.
  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli
effetti di legge gli obblighi di conservazione e  di  esibizione  dei
documenti  previsti  dalla  legislazione  vigente  laddove  la  copia
analogica inviata al cittadino contenga una dicitura  che  specifichi
che il documento informatico, da cui la copia  e'  tratta,  e'  stato
predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' alle
regole tecniche di cui all'articolo 71.
  4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia analogica  di
cui  ai  commi  4-bis  e  4-ter  soddisfano  le  condizioni  di   cui
all'articolo 23-ter, comma 5,  salvo  i  casi  in  cui  il  documento
rappresenti,  per  propria  natura,  una  certificazione   rilasciata
dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. ».
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta l'articolo 3 del citato decreto  legislativo
          n. 82 del 2005:
              "Art. 3. Diritto all'uso delle tecnologie.
              1. I cittadini e le imprese hanno diritto a  richiedere
          ed  ottenere  l'uso  delle  tecnologie  telematiche   nelle
          comunicazioni  con  le  pubbliche  amministrazioni,  con  i
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori di
          pubblici servizi ai sensi di quanto previsto  dal  presente
          codice (25).
              1-bis.
              1-ter. La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo.".
              Si   riporta   l'articolo   16-bis,   comma   5,    del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico  nazionale),  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  29
          novembre 2008, n. 280, S.O.:
              "Art. 16-bis. Misure di semplificazione per le famiglie
          e per le imprese
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al  comma  3  e  secondo  le  modalita'  ivi
          previste, i cittadini  comunicano  il  trasferimento  della
          propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di  stato
          civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla
          conclusione  del  procedimento  amministrativo  anagrafico,
          l'ufficio di anagrafe trasmette  le  variazioni  all'Indice
          nazionale delle anagrafi, di  cui  all'articolo  1,  quarto
          comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e  successive
          modificazioni, che provvede  a  renderle  accessibili  alle
          altre amministrazioni pubbliche. In caso di  ritardo  nella
          trasmissione  all'Indice  nazionale  delle   anagrafi,   il
          responsabile  del  procedimento  ne   risponde   a   titolo
          disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche  a  titolo
          di danno erariale.
              2. La richiesta al cittadino di produrre  dichiarazioni
          o documenti al di fuori di  quelli  indispensabili  per  la
          formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di
          anagrafe costituisce violazione dei  doveri  d'ufficio,  ai
          fini della responsabilita' disciplinare.
              3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la  pubblica
          amministrazione   e   l'innovazione    e    del    Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  e  successive  modificazioni,   sono   stabilite   le
          modalita' per l'attuazione del comma 1.
              4. Dall'attuazione del  comma  1  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
              5. Per favorire la  realizzazione  degli  obiettivi  di
          massima  diffusione  delle  tecnologie  telematiche   nelle
          comunicazioni,  previsti  dal  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, ai cittadini che ne fanno richiesta e'  attribuita  una
          casella  di  posta  elettronica   certificata   o   analogo
          indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che
          certifichino data e ora dell'invio e della ricezione  delle
          comunicazioni e l'integrita' del  contenuto  delle  stesse,
          garantendo   l'interoperabilita'   con   analoghi   sistemi
          internazionali.   L'utilizzo   della   posta    elettronica
          certificata avviene ai sensi degli  articoli  6  e  48  del
          citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
          con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
          per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano  per
          la predetta casella di posta elettronica  certificata  sono
          senza oneri.
              6. Per  i  medesimi  fini  di  cui  al  comma  5,  ogni
          amministrazione  pubblica  utilizza  la  posta  elettronica
          certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice
          di cui al decreto legislativo n.  82  del  2005  o  analogo
          indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che
          certifichino data e ora dell'invio e della ricezione  delle
          comunicazioni e l'integrita' del  contenuto  delle  stesse,
          garantendo   l'interoperabilita'   con   analoghi   sistemi
          internazionali, con effetto  equivalente,  ove  necessario,
          alla  notificazione  per  mezzo   della   posta,   per   le
          comunicazioni e le notificazioni  aventi  come  destinatari
          dipendenti  della  stessa  o   di   altra   amministrazione
          pubblica.
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione, da emanare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e  di
          uso  della  casella  di   posta   elettronica   certificata
          assegnata ai cittadini ai sensi del comma  5  del  presente
          articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio
          di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di
          cui al decreto legislativo  n.  82  del  2005,  nonche'  le
          modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di
          evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti  di  finanza
          di progetto. Con il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui
          le amministrazioni pubbliche provvedono  nell'ambito  degli
          ordinari stanziamenti di bilancio.
              8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5  si
          provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie
          assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio
          2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e
          medie imprese" con decreto  dei  Ministri  delle  attivita'
          produttive e per l'innovazione e le  tecnologie  15  giugno
          2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  150  del  29
          giugno 2004, non impegnate alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.
              9. All'articolo 1, comma 213, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) all'alinea  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: «, in conformita' a quanto previsto dagli  standard
          del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)»;
              b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
              «g-bis)  le  regole   tecniche   idonee   a   garantire
          l'attestazione della data,  l'autenticita'  dell'origine  e
          l'integrita' del contenuto della  fattura  elettronica,  di
          cui all'articolo 21, comma 3, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, per ogni fine di legge».
              10. In attuazione dei principi stabiliti  dall'articolo
          18,  comma  2,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5,  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445,  le  stazioni  appaltanti  pubbliche  acquisiscono
          d'ufficio,  anche  attraverso  strumenti  informatici,   il
          documento unico di regolarita'  contributiva  (DURC)  dagli
          istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi
          in cui e' richiesto dalla legge.
              11. In deroga alla normativa vigente, per i  datori  di
          lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          successive  modificazioni,  si  intendono  assolti  con  la
          presentazione  all'Istituto  nazionale   della   previdenza
          sociale (INPS), attraverso  modalita'  semplificate,  della
          comunicazione di assunzione, cessazione,  trasformazione  e
          proroga del rapporto di lavoro.
              12.  L'INPS   trasmette,   in   via   informatica,   le
          comunicazioni semplificate di cui al comma  11  ai  servizi
          competenti, al Ministero del lavoro, della salute  e  delle
          politiche    sociali,    all'Istituto     nazionale     per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          nonche' alla prefettura-ufficio territoriale  del  Governo,
          nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'  (SPC)  e
          nel rispetto delle regole tecniche  di  sicurezza,  di  cui
          all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai  fini  di  quanto
          previsto  dall'articolo  4-bis,  comma   6,   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni.".Si  riporta  l'articolo  21-bis  della   L.
          7-8-1990 n. 241 (Nuove norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  18  agosto
          1990, n. 192:
              "21-bis. Efficacia del provvedimento  limitativo  della
          sfera giuridica dei privati.
              1. Il provvedimento limitativo  della  sfera  giuridica
          dei privati acquista efficacia  nei  confronti  di  ciascun
          destinatario con la comunicazione  allo  stesso  effettuata
          anche  nelle  forme  stabilite   per   la   notifica   agli
          irreperibili nei casi  previsti  dal  codice  di  procedura
          civile.  Qualora  per  il   numero   dei   destinatari   la
          comunicazione  personale  non  sia  possibile   o   risulti
          particolarmente   gravosa,    l'amministrazione    provvede
          mediante forme di pubblicita'  idonee  di  volta  in  volta
          stabilite dall'amministrazione medesima.  Il  provvedimento
          limitativo della sfera giuridica  dei  privati  non  avente
          carattere  sanzionatorio  puo'   contenere   una   motivata
          clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi
          della  sfera  giuridica  dei   privati   aventi   carattere
          cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.".
              Si  riporta  l'articolo  11,  comma  9,   del   decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
              "Art. 11. Trasparenza
              1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,
          anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui  siti
          istituzionali  delle   amministrazioni   pubbliche,   delle
          informazioni concernenti ogni aspetto  dell'organizzazione,
          degli  indicatori  relativi  agli  andamenti  gestionali  e
          all'utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento  delle
          funzioni istituzionali,  dei  risultati  dell'attivita'  di
          misurazione e valutazione svolta dagli  organi  competenti,
          allo scopo di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  del
          rispetto dei principi di buon  andamento  e  imparzialita'.
          Essa  costituisce  livello  essenziale  delle   prestazioni
          erogate   dalle   amministrazioni   pubbliche   ai    sensi
          dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera   m),   della
          Costituzione.
              2.  Ogni  amministrazione,  sentite   le   associazioni
          rappresentate nel Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e
          degli  utenti,  adotta  un  Programma  triennale   per   la
          trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente,  che
          indica le iniziative previste per garantire:
              a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base
          delle  linee  guida  elaborate  dalla  Commissione  di  cui
          all'articolo 13;
              b)  la  legalita'   e   lo   sviluppo   della   cultura
          dell'integrita'.
              3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
          trasparenza in  ogni  fase  del  ciclo  di  gestione  della
          performance.
              4. Ai fini  della  riduzione  del  costo  dei  servizi,
          dell'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione  e  della
          comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul  costo
          del  lavoro,  le   pubbliche   amministrazioni   provvedono
          annualmente ad individuare i servizi erogati,  agli  utenti
          sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10,  comma
          5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le
          amministrazioni provvedono altresi' alla  contabilizzazione
          dei costi e all'evidenziazione dei  costi  effettivi  e  di
          quelli imputati al personale  per  ogni  servizio  erogato,
          nonche' al  monitoraggio  del  loro  andamento  nel  tempo,
          pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
              5.  Al  fine  di  rendere  effettivi  i   principi   di
          trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
          attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
          certificata di cui all'articolo 6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo del 7 marzo 2005,  n.  82,  agli  articoli  16,
          comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, e di  cui  all'articolo  34,  comma  1,
          della legge 18 giugno 2009, n. 69.
              6.  Ogni  amministrazione  presenta  il  Piano   e   la
          Relazione sulla performance di cui all'articolo  10,  comma
          1, lettere a) e b),  alle  associazioni  di  consumatori  o
          utenti, ai centri di ricerca e  a  ogni  altro  osservatore
          qualificato,  nell'ambito  di   apposite   giornate   della
          trasparenza senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.
              7.  Nell'ambito  del   Programma   triennale   per   la
          trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i
          tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
          verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.
              8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare  sul
          proprio sito istituzionale in apposita  sezione  di  facile
          accesso  e  consultazione,  e   denominata:   «Trasparenza,
          valutazione e merito»:
              a)  il  Programma  triennale  per  la   trasparenza   e
          l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
              b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
              c) l'ammontare complessivo  dei  premi  collegati  alla
          performance   stanziati    e    l'ammontare    dei    premi
          effettivamente distribuiti;
              d)  l'analisi   dei   dati   relativi   al   grado   di
          differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per  i
          dirigenti sia per i dipendenti;
              e) i nominativi ed i  curricula  dei  componenti  degli
          Organismi indipendenti di valutazione  e  del  Responsabile
          delle funzioni di  misurazione  della  performance  di  cui
          all'articolo 14;
              f)  i  curricula  dei  dirigenti  e  dei  titolari   di
          posizioni organizzative, redatti in conformita' al  vigente
          modello europeo;
              g)  le  retribuzioni  dei  dirigenti,   con   specifica
          evidenza sulle componenti variabili  della  retribuzione  e
          delle componenti legate alla valutazione di risultato;
              h)  i  curricula  e  le  retribuzioni  di  coloro   che
          rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;
              i)  gli  incarichi,  retribuiti   e   non   retribuiti,
          conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
              9. In caso di  mancata  adozione  e  realizzazione  del
          Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o  di
          mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
          ai commi 5  e  8  e'  fatto  divieto  di  erogazione  della
          retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
          coinvolti.".
              Si  riporta  l'articolo  3  del   decreto   legislativo
          12.02.1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi  informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art. 2, comma 1, lettera  mm),  della  L.  23  ottobre
          1992, n. 421), pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  20  febbraio
          1993, n. 42.:
              "Art. 3. 1. Gli atti amministrativi adottati  da  tutte
          le pubbliche  amministrazioni  sono  di  norma  predisposti
          tramite i sistemi informativi automatizzati.
              2.   Nell'ambito   delle   pubbliche    amministrazioni
          l'immissione, la riproduzione su qualunque  supporto  e  la
          trasmissione di dati,  informazioni  e  documenti  mediante
          sistemi informatici o telematici, nonche'  l'emanazione  di
          atti amministrativi attraverso i medesimi  sistemi,  devono
          essere accompagnate  dall'indicazione  della  fonte  e  del
          responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione  o
          emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e  degli
          atti emessi sia prevista l'apposizione di firma  autografa,
          la stessa e'  sostituita  dall'indicazione  a  stampa,  sul
          documento   prodotto   dal   sistema   automatizzato,   del
          nominativo del soggetto responsabile.".
                               Art. 5
 
 
Posta elettronica certificata  -  indice  nazionale  degli  indirizzi
                 delle imprese e dei professionisti
 
  1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio  2009,  n.  2,   come   modificato   dall'articolo   37   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese  individuali
che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle  imprese
o all'albo delle  imprese  artigiane  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Le  imprese  individuali  attive  e  non  soggette  a  procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del  registro
delle imprese competente, il proprio indirizzo di  posta  elettronica
certificata entro il 30 giugno 2013.  L'ufficio  del  registro  delle
imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte  di  un'impresa
individuale che  non  ha  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata, in  luogo  dell'irrogazione  della  sanzione
prevista dall'articolo 2630 del codice civile,  sospende  la  domanda
fino  ad  integrazione  della  domanda  con  l'indirizzo   di   posta
elettronica  certificata  e  comunque  per   quarantacinque   giorni;
trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
  3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo  l'articolo  6,
e' inserito il seguente:
  « ART. 6-bis. - (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese
e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la  presentazione  di
istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di  informazioni  e
documenti  tra  la  pubblica  amministrazione  e  le  imprese   e   i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  il  pubblico  elenco  denominato  Indice  nazionale   degli
indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese  e
dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
  2. L'Indice nazionale di cui al comma 1  e'  realizzato  a  partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso  il  registro  delle
imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3.   L'accesso   all'INI-PEC   e'   consentito    alle    pubbliche
amministrazioni,  ai  professionisti,  alle  imprese,  ai  gestori  o
esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web
e senza necessita'  di  autenticazione.  L'indice  e'  realizzato  in
formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68,  comma
3.
  4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento
dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita  l'Agenzia
per l'Italia digitale, si avvale  per  la  realizzazione  e  gestione
operativa dell'Indice nazionale di cui al  comma  1  delle  strutture
informatiche delle Camere di commercio  deputate  alla  gestione  del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro
60  giorni  dalla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, le modalita' di accesso e di aggiornamento.
  5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita' e
le forme con cui gli ordini  e  i  collegi  professionali  comunicano
all'Indice nazionale di cui  al  comma  1  tutti  gli  indirizzi  PEC
relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti  gli
strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio  per
il  tramite  delle  proprie  strutture  informatiche   al   fine   di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. ».
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta l'articolo 16, comma 6, del  citato  decreto
          legge n. 185 del 2008:
              "Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi  a  carico
          delle imprese
              1. All'articolo 21 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) alla fine  del  comma  9  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «La mancata  comunicazione  del  parere  da  parte
          dell'Agenzia  delle  entrate  entro  120  giorni   e   dopo
          ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
          contribuente equivale a silenzio assenso.»;
              b) il comma 10 e' soppresso.
              2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
              3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
          i commi da 30 a 32 sono abrogati.
              4. All'articolo 1, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
              5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 1, lettera a), le parole «un  ottavo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
              b) al comma 1, lettera b), le parole «un  quinto»  sono
          sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
              c) al comma 1, lettera  c),  le  parole:  «un  ottavo»,
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un
          dodicesimo».
              5-bis. La lettera h) del comma 4  dell'articolo  50-bis
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si
          interpreta nel senso che  le  prestazioni  di  servizi  ivi
          indicate,  relative  a  beni  consegnati  al   depositario,
          costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
          senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di  scarico  dal
          mezzo di trasporto.
              6. Le  imprese  costituite  in  forma  societaria  sono
          tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
          certificata nella domanda di iscrizione al  registro  delle
          imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato  su
          tecnologie che certifichino data e ora dell'invio  e  della
          ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del  contenuto
          delle stesse, garantendo l'interoperabilita'  con  analoghi
          sistemi  internazionali.  Entro  tre  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  tutte  le  imprese,
          gia' costituite in forma societaria alla medesima  data  di
          entrata in vigore, comunicano  al  registro  delle  imprese
          l'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'iscrizione
          dell'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   nel
          registro  delle  imprese  e  le  sue  successive  eventuali
          variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai  diritti
          di segreteria.
              6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che  riceve
          una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
          in  forma  societaria  che  non  ha  iscritto  il   proprio
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  in   luogo
          dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630
          del codice civile, sospende la domanda  per  tre  mesi,  in
          attesa che essa sia  integrata  con  l'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata.
              7.  I  professionisti  iscritti  in  albi  ed   elenchi
          istituiti con legge dello Stato  comunicano  ai  rispettivi
          ordini o collegi il proprio indirizzo di posta  elettronica
          certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
          al comma 6 entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano  in
          un  elenco  riservato,  consultabile  in   via   telematica
          esclusivamente  dalle  pubbliche  amministrazioni,  i  dati
          identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo  di
          posta elettronica certificata.
              7-bis.  L'omessa  pubblicazione  dell'elenco  riservato
          previsto dal  comma  7,  ovvero  il  rifiuto  reiterato  di
          comunicare alle pubbliche amministrazioni i  dati  previsti
          dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento  e
          di   commissariamento   del    collegio    o    dell'ordine
          inadempiente.
              8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
          sensi dell'articolo 47, comma 3,  lettera  a),  del  Codice
          dell'Amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono  una  casella
          di  posta  certificata  o  analogo   indirizzo   di   posta
          elettronica di cui al  comma  6  per  ciascun  registro  di
          protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
          l'informatica nella pubblica amministrazione, che  provvede
          alla  pubblicazione  di   tali   caselle   in   un   elenco
          consultabile  per  via  telematica.   Dall'attuazione   del
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica e si deve  provvedere
          nell'ambito delle risorse disponibili.
              9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi  1  e
          2, del  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  comunicazioni
          tra i soggetti di cui ai  commi  6,  7  e  8  del  presente
          articolo,  che  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  ivi
          previsti,  possono  essere  inviate  attraverso  la   posta
          elettronica  certificata  o  analogo  indirizzo  di   posta
          elettronica di cui al comma 6, senza  che  il  destinatario
          debba dichiarare la propria  disponibilita'  ad  accettarne
          l'utilizzo.
              10. La consultazione per  via  telematica  dei  singoli
          indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  o  analoghi
          indirizzi di posta  elettronica  di  cui  al  comma  6  nel
          registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
          sensi del presente articolo  avviene  liberamente  e  senza
          oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi  e'  consentita
          alle sole pubbliche amministrazioni  per  le  comunicazioni
          relative   agli   adempimenti   amministrativi   di    loro
          competenza.
              10-bis.   Gli   intermediari   abilitati    ai    sensi
          dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge  24  novembre
          2000,  n.  340,  sono  obbligati  a  richiedere   per   via
          telematica la registrazione  degli  atti  di  trasferimento
          delle partecipazioni di cui all'articolo 36,  comma  1-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  nonche'
          al  contestuale  pagamento  telematico  dell'imposta  dagli
          stessi liquidata e  sono  altresi'  responsabili  ai  sensi
          dell'articolo 57, commi  1  e  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131. In  materia  di  imposta  di  bollo  si  applicano  le
          disposizioni  previste  dall'articolo  1,  comma   1-bis.1,
          numero 3), della tariffa,  parte  prima,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  come
          sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
          1992, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          ufficiale  n.  196  del  21  agosto  1992,   e   successive
          modificazioni.
              10-ter. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono stabiliti i termini e  le  modalita'  di
          esecuzione per via telematica degli adempimenti di  cui  al
          comma 10-bis.
              11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
          2005, n. 68, e' abrogato.
              12.  I  commi  4  e  5  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice
          dell'amministrazione   digitale»,   sono   sostituiti   dai
          seguenti:«4. Le copie su supporto informatico di  qualsiasi
          tipologia di  documenti  analogici  originali,  formati  in
          origine su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto  non
          informatico, sostituiscono ad ogni  effetto  di  legge  gli
          originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita'
          all'originale e' assicurata  da  chi  lo  detiene  mediante
          l'utilizzo della propria  firma  digitale  e  nel  rispetto
          delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in caso di  conservazione  ottica  sostitutiva,  la
          loro conformita' all'originale deve essere  autenticata  da
          un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'  autorizzato
          con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed
          allegata al documento informatico.».
              12-bis. Dopo  l'articolo  2215  del  codice  civile  e'
          inserito il seguente:  «Art.  2215-bis.  -  (Documentazione
          informatica). - I libri, i repertori,  le  scritture  e  la
          documentazione  la   cui   tenuta   e'   obbligatoria   per
          disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti
          dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
          formati e tenuti con strumenti informatici.
              Le registrazioni contenute  nei  documenti  di  cui  al
          primo  comma  debbono  essere  rese  consultabili  in  ogni
          momento con i  mezzi  messi  a  disposizione  dal  soggetto
          tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
          da  cui  e'  possibile  effettuare,  su  diversi  tipi   di
          supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
          legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione
          e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o
          di  regolamento  per  la  tenuta  dei  libri,  repertori  e
          scritture, ivi  compreso  quello  di  regolare  tenuta  dei
          medesimi, sono assolti, in caso  di  tenuta  con  strumenti
          informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
          dalla messa in opera, della  marcatura  temporale  e  della
          firma digitale dell'imprenditore, o di altro  soggetto  dal
          medesimo delegato,  inerenti  al  documento  contenente  le
          registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
              Qualora  per  tre  mesi  non   siano   state   eseguite
          registrazioni, la firma digitale e la  marcatura  temporale
          devono essere apposte all'atto di una nuova  registrazione,
          e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
          al terzo comma.
              I  libri,  i  repertori  e  le  scritture  tenuti   con
          strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
          articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
          2709 e 2710 del codice civile.».
              12-ter. L'obbligo di bollatura  dei  documenti  di  cui
          all'articolo 2215-bis del  codice  civile,  introdotto  dal
          comma 12-bis del presente articolo, in caso di  tenuta  con
          strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
          all'articolo 7 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 23 gennaio 2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
              12-quater. All'articolo 2470  del  codice  civile  sono
          apportate le seguenti modificazioni:
              a) al primo  comma,  le  parole:  «dell'iscrizione  nel
          libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite
          dalle seguenti: «del deposito di cui al»;
              b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e,
          al  terzo  periodo,  le  parole:   «e   l'iscrizione   sono
          effettuati»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «e'
          effettuato»;
              c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
              «Le dichiarazioni  degli  amministratori  previste  dai
          commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
          giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».
              12-quinquies. Al primo  comma  dell'articolo  2471  del
          codice civile, le  parole:  «Gli  amministratori  procedono
          senza indugio all'annotazione  nel  libro  dei  soci»  sono
          soppresse.
              12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice
          civile, le parole: «libro dei soci» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «registro delle imprese».
              12-septies. All'articolo 2478 del  codice  civile  sono
          apportate le seguenti modificazioni:
              a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
              b) al secondo comma, le parole:  «I  primi  tre  libri»
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «I  libri  indicati  nei
          numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il  quarto»
          sono sostituite dalle seguenti: «; il  libro  indicato  nel
          numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
              12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis  del
          codice civile, le parole: «devono essere  depositati»  sono
          sostituite dalle seguenti: «deve essere  depositata»  e  le
          parole: «e l'elenco dei soci  e  degli  altri  titolari  di
          diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.
              12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma,  secondo
          periodo, del codice civile, le  parole:  «libro  dei  soci»
          sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
              12-decies.  Al  comma  1-bis   dell'articolo   36   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  il
          secondo periodo e' soppresso.
              12-undecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   da
          12-quater a 12-decies entrano  in  vigore  il  sessantesimo
          giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto.  Entro  tale
          termine,    gli    amministratori    delle    societa'    a
          responsabilita' limitata depositano, con esenzione da  ogni
          imposta e tassa, apposita dichiarazione  per  integrare  le
          risultanze del registro delle imprese con quelle del  libro
          dei soci.".
              Si riporta l'articolo 37 del decreto - legge  9-2-2012,
          n. 5, convertito con modificazioni  dalla  Legge  4  aprile
          2012,  n.  35   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          semplificazione e di sviluppo), pubblicata nella Gazz. Uff.
          6 aprile 2012, n. 82, S.O.:
              "Art.  37.  Comunicazione   dell'indirizzo   di   posta
          elettronica certificata al registro delle imprese
              1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16  del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' inserito il seguente:
              «6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve
          una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
          in  forma  societaria  che  non  ha  iscritto  il   proprio
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  in   luogo
          dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630
          del codice civile, sospende la domanda  per  tre  mesi,  in
          attesa che essa sia  integrata  con  l'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata»".
              Si riporta l'articolo 2630 del codice civile:
              "Art.   2630.    Omessa    esecuzione    di    denunce,
          comunicazioni, depositi.
              Chiunque, essendovi tenuto  per  legge  a  causa  delle
          funzioni rivestite in  una  societa'  o  in  un  consorzio,
          omette  di  eseguire,  nei  termini  prescritti,   denunce,
          comunicazioni o depositi presso il registro delle  imprese,
          ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e
          nella   rete   telematica   le   informazioni    prescritte
          dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e  quarto  comma,
          e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  103
          euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la  comunicazione  o  il
          deposito  avvengono  nei  trenta  giorni  successivi   alla
          scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa
          pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
              Se  si  tratta  di  omesso  deposito  dei  bilanci,  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  aumentata  di  un
          terzo.".
              Si riporta l'articolo 6 del citato n. 82 del 2005:
              " Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata.
              1. Per le comunicazioni di cui all'articolo  48,  comma
          1, con i soggetti che hanno preventivamente  dichiarato  il
          proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica,
          le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   la    posta
          elettronica certificata.  La  dichiarazione  dell'indirizzo
          vincola  solo  il  dichiarante   e   rappresenta   espressa
          accettazione   dell'invio,   tramite   posta    elettronica
          certificata,  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,
          degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano
              1-bis.  La  consultazione  degli  indirizzi  di   posta
          elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10,
          e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009,  n.  2,  e  l'estrazione  di  elenchi  dei   suddetti
          indirizzi, da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e'
          effettuata sulla base  delle  regole  tecniche  emanate  da
          DigitPA, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali .".
Sezione II

AMMINISTRAZIONE DIGITALE E DATI DI TIPO APERTO



                               Art. 6
 
Trasmissione  di  documenti  per  via  telematica,  contratti   della
  pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:  «
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui  al  comma  1,  ferma
restando l'eventuale responsabilita'  per  danno  erariale,  comporta
responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare. »;
  b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), e' inserito il  seguente:
« 1-ter. Il mancato avvio del  procedimento  da  parte  del  titolare
dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione  inviate
ai sensi e con le modalita' di cui al  comma  1,  lettere  a),  c)  e
c-bis),  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e   responsabilita'
disciplinare dello stesso. »;
  c)  all'articolo  65,  comma  1,  le  parole:  «  le  dichiarazioni
presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica  »  sono
sostituite dalle seguenti: «  le  dichiarazioni  presentate  per  via
telematica alle pubbliche amministrazioni e ai  gestori  dei  servizi
pubblici »;
  d) all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «  amministrazioni
pubbliche » sono inserite le seguenti:  «  e  i  gestori  di  servizi
pubblici »;
  d-bis) il comma 1 dell'articolo 57-bis e' sostituito dal  seguente:
« 1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti  telematici
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e'
istituito l'indice degli indirizzi della pubblica  amministrazione  e
dei  gestori  di  pubblici  servizi,  nel  quale  sono  indicati  gli
indirizzi di posta  elettronica  certificata  da  utilizzare  per  le
comunicazioni e per lo scambio  di  informazioni  e  per  l'invio  di
documenti  a  tutti  gli  effetti   di   legge   tra   le   pubbliche
amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati ».
  2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, e' aggiunto in fine il seguente:
  « 2-bis. A fare data dal 1o gennaio 2013  gli  accordi  di  cui  al
comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi  dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero  con  altra  firma
elettronica   qualificata,   pena   la   nullita'    degli    stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.  All'attuazione
della  medesima  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente ».
  3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  il
comma 13 e' sostituito dal seguente:
  « 13. Il contratto e' stipulato,  a  pena  di  nullita',  con  atto
pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  modalita'  elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,  in  forma
pubblica    amministrativa    a    cura    dell'Ufficiale     rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. ».
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare  data  dal
1° gennaio 2013.
  5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione  degli
atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge  n.
89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta  e
gestita dal  Consiglio  nazionale  del  notariato  nel  rispetto  dei
principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge  n.  89  del
1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
in conformita' alle disposizioni degli articoli  40  e  seguenti  del
medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni
di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del  1913  e  del
trasferimento agli archivi notarili degli atti  formati  su  supporto
informatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del
notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro  distretto,  la
struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli
archivi notarili apposite credenziali di accesso.  Con  provvedimento
del Direttore generale degli archivi notarili viene  disciplinato  il
trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture
dell'Amministrazione degli archivi notarili.
  6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede  con
le  risorse  finanziarie,   umane   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta degli articoli 47, 65 e 54 del citato D.Lgs.
          n. 82 del 2005, come modificati dalla presente legge:
              "Art. 47.  Trasmissione  dei  documenti  attraverso  la
          posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.
              1. Le  comunicazioni  di  documenti  tra  le  pubbliche
          amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo  della  posta
          elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide
          ai fini del procedimento amministrativo una  volta  che  ne
          sia verificata la provenienza.
              1-bis. L'inosservanza  della  disposizione  di  cui  al
          comma 1, ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  per
          danno erariale,  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
          responsabilita' disciplinare.
              2.  Ai  fini  della  verifica  della   provenienza   le
          comunicazioni sono valide se:
              a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
          firma elettronica qualificata;
              b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui
          all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445;
              c) ovvero e' comunque possibile  accertarne  altrimenti
          la provenienza, secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
              d)  ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi   di   posta
          elettronica certificata di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
              3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di
          cui all'articolo 2, comma  2,  provvedono  ad  istituire  e
          pubblicare nell'Indice  PA  almeno  una  casella  di  posta
          elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
          La   pubbliche   amministrazioni    utilizzano    per    le
          comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri  dipendenti
          la posta  elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di
          comunicazione  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di
          protezione dei dati personali  e  previa  informativa  agli
          interessati  in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli
          strumenti utilizzati."
              "Art.  65.  Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per via telematica.
              1. Le istanze e le  dichiarazioni  presentate  per  via
          telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori  dei
          servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi  1  e  3,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, sono valide:
              a) se sottoscritte mediante  la  firma  digitale  o  la
          firma  elettronica  qualificata,  il  cui  certificato   e'
          rilasciato da un certificatore accreditato;
              b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal  sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della carta nazionale dei servizi,  nei  limiti  di  quanto
          stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi   della
          normativa vigente;
              c) ovvero quando l'autore e' identificato  dal  sistema
          informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
          comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
          amministrazione ai sensi della  normativa  vigente  nonche'
          quando le istanze e le dichiarazioni sono  inviate  con  le
          modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
              c-bis) ovvero  se  trasmesse  dall'autore  mediante  la
          propria casella di posta elettronica certificata purche' le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  regole  tecniche
          adottate ai sensi dell'articolo 71, e  cio'  sia  attestato
          dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
          In tal  caso,  la  trasmissione  costituisce  dichiarazione
          vincolante ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  secondo
          periodo. Sono fatte salve  le  disposizioni  normative  che
          prevedono  l'uso  di  specifici  sistemi  di   trasmissione
          telematica nel settore tributario.
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri
          competenti per materia, possono essere individuati  i  casi
          in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma
          digitale.
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta  responsabilita'
          dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.
              2. Le istanze e le dichiarazioni  inviate  o  compilate
          sul sito secondo le modalita' previste  dal  comma  1  sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento.
              3.
              4.  Il  comma  2  dell'articolo  38  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'
          sostituito dal seguente:
              «2. Le istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82»
              "Art.  54.   Contenuto   dei   siti   delle   pubbliche
          amministrazioni.
              1. I siti delle  pubbliche  amministrazioni  contengono
          necessariamente i seguenti dati pubblici (163):
              a) l'organigramma,  l'articolazione  degli  uffici,  le
          attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di
          livello dirigenziale non generale,  i  nomi  dei  dirigenti
          responsabili  dei  singoli  uffici,  nonche'   il   settore
          dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi
          svolta,  corredati  dai  documenti   anche   normativi   di
          riferimento;
              b) l'elenco delle tipologie di procedimento  svolte  da
          ciascun ufficio di livello dirigenziale  non  generale,  il
          termine per la conclusione di ciascun procedimento ed  ogni
          altro termine procedimentale, il nome  del  responsabile  e
          l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria  e  di
          ogni    altro    adempimento    procedimentale,     nonche'
          dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
          sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241;
              c) le  scadenze  e  le  modalita'  di  adempimento  dei
          procedimenti individuati ai sensi  degli  articoli  2  e  4
          della legge 7 agosto 1990, n. 241;
              d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica
          istituzionali attive, specificando anche se  si  tratta  di
          una casella di posta  elettronica  certificata  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68;
              e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della  legge
          7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e
          di comunicazione previsti dalla legge  7  giugno  2000,  n.
          150;
              f) l'elenco di tutti i bandi di gara;
              g)  l'elenco  dei  servizi   forniti   in   rete   gia'
          disponibili e dei servizi di futura attivazione,  indicando
          i tempi previsti per l'attivazione medesima;
              g-bis) i bandi di concorso.
              1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano
          in  via  telematica  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i  dati  di
          cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i
          criteri e le  modalita'  di  trasmissione  e  aggiornamento
          individuati con circolare  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione. I dati di cui  al  periodo
          precedente  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del
          Dipartimento   della   funzione   pubblica.   La    mancata
          comunicazione  o  aggiornamento  dei   dati   e'   comunque
          rilevante ai fini della  misurazione  e  valutazione  della
          performance individuale dei dirigenti.
              2.
              2-bis.
              2-ter. Le amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  di
          servizi pubblici pubblicano nei propri  siti  un  indirizzo
          istituzionale di posta elettronica  certificata  a  cui  il
          cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi
          del presente codice.  Le  amministrazioni  devono  altresi'
          assicurare un servizio che renda noti al pubblico  i  tempi
          di risposta.
              2-quater. Le amministrazioni pubbliche e i  gestori  di
          servizi pubblici che gia' dispongono di propri siti  devono
          pubblicare il registro dei processi  automatizzati  rivolti
          al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi
          strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino
          dell'avanzamento delle pratiche che lo riguardano.
              3. I dati pubblici contenuti nei siti  delle  pubbliche
          amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
          necessita' di identificazione informatica.
              4. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  che  le
          informazioni contenute sui siti siano accessibili, conformi
          e   corrispondenti   alle   informazioni   contenute    nei
          provvedimenti  amministrativi  originali   dei   quali   si
          fornisce comunicazione tramite il sito.
              4-bis. La pubblicazione telematica produce  effetti  di
          pubblicita'  legale  nei  casi  e  nei  modi  espressamente
          previsti dall'ordinamento.".
              Si riporta l'articolo 24 del citato  D.Lgs  n.  82  del
          2005:
              "Art. 24. Firma digitale.
              1. La firma digitale deve riferirsi in maniera  univoca
          ad un solo  soggetto  ed  al  documento  o  all'insieme  di
          documenti cui e' apposta o associata.
              2.  L'apposizione   di   firma   digitale   integra   e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine
          previsto dalla normativa vigente.
              3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale   deve
          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
          risulti revocato o sospeso.
              4. Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono
          rilevare, secondo le regole  tecniche  stabilite  ai  sensi
          dell'articolo 71,  la  validita'  del  certificato  stesso,
          nonche' gli elementi  identificativi  del  titolare  e  del
          certificatore e gli eventuali limiti d'uso.".
              Si riporta l'articolo 1 del  citato  D.Lgs  n.  82  del
          2005:
              "Art. 1. Definizioni.
              1. Ai fini del presente codice si intende per:
              a) allineamento dei dati: il processo di  coordinamento
          dei dati presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica
          della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
              b)  autenticazione  del   documento   informatico:   la
          validazione   del    documento    informatico    attraverso
          l'associazione di dati informatici  relativi  all'autore  o
          alle circostanze, anche temporali, della redazione;
              c)  carta   d'identita'   elettronica:   il   documento
          d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica
          del  titolare  rilasciato  su  supporto  informatico  dalle
          amministrazioni comunali con  la  prevalente  finalita'  di
          dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare;
              d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato
          su supporto informatico per consentire  l'accesso  per  via
          telematica   ai    servizi    erogati    dalle    pubbliche
          amministrazioni;
              e) certificati elettronici: gli  attestati  elettronici
          che collegano all'identita' del titolare i dati  utilizzati
          per verificare le firme elettroniche;
              f) certificato qualificato: il certificato  elettronico
          conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva
          1999/93/CE, rilasciati da certificatori che  rispondono  ai
          requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
              g) certificatore: il soggetto  che  presta  servizi  di
          certificazione delle  firme  elettroniche  o  che  fornisce
          altri servizi connessi con queste ultime;
              h) chiave privata: l'elemento della  coppia  di  chiavi
          asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
          quale  si  appone   la   firma   digitale   sul   documento
          informatico;
              i) chiave pubblica: l'elemento della coppia  di  chiavi
          asimmetriche destinato ad  essere  reso  pubblico,  con  il
          quale si verifica la firma digitale apposta  sul  documento
          informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
              i-bis) copia informatica  di  documento  analogico:  il
          documento informatico avente contenuto  identico  a  quello
          del documento analogico da cui e' tratto;
              i-ter) copia per immagine su  supporto  informatico  di
          documento  analogico:  il  documento   informatico   avente
          contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
          da cui e' tratto;
              i-quater) copia informatica di  documento  informatico:
          il documento informatico avente contenuto identico a quello
          del documento da cui e' tratto su supporto informatico  con
          diversa sequenza di valori binari;
              i-quinquies)  duplicato   informatico:   il   documento
          informatico  ottenuto  mediante  la  memorizzazione,  sullo
          stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
          sequenza di valori binari del documento originario;
              l) dato a  conoscibilita'  limitata:  il  dato  la  cui
          conoscibilita' e'  riservata  per  legge  o  regolamento  a
          specifici soggetti o categorie di soggetti;
              m)  dato  delle  pubbliche  amministrazioni:  il   dato
          formato,   o   comunque   trattato    da    una    pubblica
          amministrazione;
              n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
              n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo  2,
          comma 1, lettera e), del  decreto  legislativo  24  gennaio
          2006, n. 36;
              o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai  dati
          senza restrizioni non riconducibili a  esplicite  norme  di
          legge;
              p)   documento   informatico:    la    rappresentazione
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
              p-bis) documento  analogico:  la  rappresentazione  non
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
              q) firma  elettronica:  l'insieme  dei  dati  in  forma
          elettronica, allegati oppure connessi tramite  associazione
          logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
          identificazione informatica;
              q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di  dati  in
          forma elettronica allegati oppure connessi a  un  documento
          informatico che consentono l'identificazione del firmatario
          del documento e  garantiscono  la  connessione  univoca  al
          firmatario, creati con mezzi sui quali il  firmatario  puo'
          conservare un controllo esclusivo,  collegati  ai  dati  ai
          quali detta firma si riferisce in  modo  da  consentire  di
          rilevare se  i  dati  stessi  siano  stati  successivamente
          modificati;
              r) firma elettronica qualificata: un  particolare  tipo
          di  firma  elettronica  avanzata  che  sia  basata  su   un
          certificato   qualificato   e   realizzata   mediante    un
          dispositivo sicuro per la creazione della firma;
              s)  firma  digitale:  un  particolare  tipo  di   firma
          elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e
          su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e  una
          privata, correlate  tra  loro,  che  consente  al  titolare
          tramite la chiave privata  e  al  destinatario  tramite  la
          chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
          verificare la provenienza e l'integrita'  di  un  documento
          informatico o di un insieme di documenti informatici;
              t)  fruibilita'  di  un  dato:   la   possibilita'   di
          utilizzare  il  dato  anche   trasferendolo   nei   sistemi
          informativi automatizzati di un'altra amministrazione;
              u) gestione informatica dei documenti: l'insieme  delle
          attivita' finalizzate alla  registrazione  e  segnatura  di
          protocollo, nonche' alla  classificazione,  organizzazione,
          assegnazione, reperimento  e  conservazione  dei  documenti
          amministrativi formati o acquisiti  dalle  amministrazioni,
          nell'ambito  del  sistema  di  classificazione   d'archivio
          adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
              u-bis) gestore di  posta  elettronica  certificata:  il
          soggetto che presta servizi di trasmissione  dei  documenti
          informatici mediante la posta elettronica certificata;
              u-ter)  identificazione  informatica:  la   validazione
          dell'insieme  di  dati  attribuiti  in  modo  esclusivo  ed
          univoco ad un soggetto, che ne consentono  l'individuazione
          nei sistemi informativi,  effettuata  attraverso  opportune
          tecnologie  anche  al  fine  di  garantire   la   sicurezza
          dell'accesso;
              v) originali non unici: i documenti  per  i  quali  sia
          possibile  risalire  al  loro  contenuto  attraverso  altre
          scritture  o  documenti  di   cui   sia   obbligatoria   la
          conservazione, anche se in possesso di terzi;
              v-bis)  posta  elettronica  certificata:   sistema   di
          comunicazione in grado di attestare  l'invio  e  l'avvenuta
          consegna di un messaggio di posta elettronica e di  fornire
          ricevute opponibili ai terzi;
              z)    pubbliche    amministrazioni     centrali:     le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le istituzioni universitarie, gli  enti  pubblici
          non economici nazionali, l'Agenzia  per  la  rappresentanza
          negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni   (ARAN),   le
          agenzie di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300;
              aa) titolare: la persona fisica cui  e'  attribuita  la
          firma elettronica e che ha accesso ai  dispositivi  per  la
          creazione della firma elettronica;
              bb) validazione temporale: il risultato della procedura
          informatica  con  cui  si  attribuiscono,  ad  uno  o  piu'
          documenti informatici, una data ed un orario opponibili  ai
          terzi.".
              Il decreto legislativo 12-4-2006 n. 163
              (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture   in   attuazione   delle   direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE), modificato dalla presente  legge,
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
              Si riportano gli articoli 68bis, 61, 72 e  62bis  della
          Legge 16-2-1913 n. 89
              (Ordinamento del notariato e degli  archivi  notarili),
          pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1913, n. 5:
              "Art. 68-bis.
              1.  Con  uno  o  piu'   decreti   non   aventi   natura
          regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro  per
          la pubblica amministrazione e l'innovazione e  il  Ministro
          per  la  semplificazione  normativa  sentiti  il  Consiglio
          nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei
          dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto
          delle disposizioni di cui al decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82:
              a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto
          a quella prevista dall'articolo 52-bis che  possono  essere
          utilizzate per la sottoscrizione dell'atto pubblico,  ferma
          restando l'idoneita' dei dispositivi di cui all'articolo 1,
          comma 1, lettere q), r) e s), dello stesso decreto;
              b)  le  regole  tecniche  per  l'organizzazione   della
          struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis;
              c) le regole tecniche per la  trasmissione  telematica,
          la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie
          e della  documentazione  di  cui  agli  articoli  62-bis  e
          62-ter;
              d) le regole tecniche per il rilascio  delle  copie  da
          parte del notaio di quanto previsto alla lettera c);
              e)  le   regole   tecniche   per   l'esecuzione   delle
          annotazioni  previste  dalla  legge  sugli  atti   di   cui
          all'articolo 62-bis;
              f) le regole tecniche per l'esecuzione delle  ispezioni
          di cui agli articoli da 127 a  134,  per  il  trasferimento
          agli archivi  notarili  degli  atti,  dei  registri  e  dei
          repertori formati su supporto informatico  e  per  la  loro
          conservazione dopo la cessazione del notaio  dall'esercizio
          o il suo trasferimento in altro distretto.
              2. Con decreto adottato  ai  sensi  del  comma  1  sono
          stabilite, anche al fine di  garantire  il  rispetto  della
          disposizione di cui  all'articolo  476,  primo  comma,  del
          codice di procedura  civile,  le  regole  tecniche  per  il
          rilascio su supporto informatico della copia esecutiva,  di
          cui all'articolo 474 del codice di procedura civile.
              3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e
          62-ter si applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli
          50-bis e 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ."
              "Art. 61. Il notaro deve custodire con esattezza ed  in
          luogo sicuro, con i relativi allegati:
              a) gli atti da lui ricevuti compresi gli  inventari  di
          tutela  ed  i  verbali  delle   operazioni   di   divisione
          giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;
              b) gli atti presso di lui depositati  per  disposizione
          di legge o a richiesta delle parti.
              A questo effetto li rileghera'  in  volumi  per  ordine
          cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un  numero
          progressivo. Ciascuno degli allegati avra' lo stesso numero
          progressivo dell'atto, ed una  lettera  alfabetica  che  lo
          controdistingue.
              I testamenti pubblici prima della morte del  testatore,
          i testamenti segreti e gli olografi  depositati  presso  il
          notaro, prima della loro  apertura  e  pubblicazione,  sono
          custoditi in fascicoli distinti.
              I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su
          richiesta di chiunque possa avervi interesse, e  gli  altri
          dopo  la  loro  apertura  o  pubblicazione,  dovranno   far
          passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di
          ultima volonta' a  quello  generale  degli  atti  notarili.
          L'ordine cronologico col quale  ciascun  testamento  dovra'
          essere collocato nel  fascicolo,  sara'  determinato  dalla
          data dei rispettivi verbali di richiesta, per i  testamenti
          pubblici;  di  apertura  per  i  testamenti  segreti  e  di
          pubblicazione per i testamenti olografi."
              "Art. 72. L'autenticazione delle firme apposte in  fine
          delle scritture  private  ed  in  margine  dei  loro  fogli
          intermedi e' stesa di seguito alle firme  medesime  e  deve
          contenere la dichiarazione che le firme furono  apposte  in
          presenza del notaro e, quando occorrano, dei  testi  e  dei
          fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.
              Quanto alle firme dei margini  e  dei  fogli  intermedi
          bastera' che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la
          propria firma.
              Le scritture private autenticate dal notaro,  verranno,
          salvo contrario desiderio delle parti e  salvo  per  quelle
          soggette   a   pubblicita'   immobiliare   o   commerciale,
          restituite alle medesi  me.  In  ogni  caso  pero'  debbono
          essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle
          leggi sulle tasse di registro."
              "Art. 62-bis. 1. Il notaio per la  conservazione  degli
          atti di  cui  agli  articoli  61  e  72,  terzo  comma,  se
          informatici,  si  avvale  della  struttura  predisposta   e
          gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel  rispetto
          dei principi di cui all'articolo 60 del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72,
          terzo   comma   conservati   nella    suddetta    struttura
          costituiscono  ad   ogni   effetto   di   legge   originali
          informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie.
              2.  Il  Consiglio  nazionale   del   notariato   svolge
          l'attivita' di cui al comma 1 nel rispetto dei principi  di
          cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all'articolo  71
          dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici  idonei
          a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso
          ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1.
              3. Le spese per il funzionamento della  struttura  sono
          poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri
          determinati dal Consiglio nazionale del notariato,  escluso
          ogni onere per lo Stato.".
              Si riportano gli articoli 60 e 40 del citato D.Lgs.  n.
          82 del 2005:
              "Art. 60. Base di dati di interesse nazionale.
              1. Si definisce base di  dati  di  interesse  nazionale
          l'insieme   delle   informazioni   raccolte    e    gestite
          digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee  per
          tipologia e contenuto e la cui conoscenza  e'  utilizzabile
          dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici,
          per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle
          competenze e delle normative vigenti.
              2.   Ferme   le   competenze   di   ciascuna   pubblica
          amministrazione, le basi di  dati  di  interesse  nazionale
          costituiscono, per ciascuna tipologia di dati,  un  sistema
          informativo unitario che tiene conto  dei  diversi  livelli
          istituzionali   e    territoriali    e    che    garantisce
          l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
          da parte delle pubbliche  amministrazioni  interessate.  La
          realizzazione di tali sistemi informativi e le modalita' di
          aggiornamento sono attuate secondo le regole  tecniche  sul
          sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73  e
          secondo le vigenti regole del Sistema statistico  nazionale
          di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  e
          successive modificazioni."
              "Art. 40. Formazione di documenti informatici.
              1. Le pubbliche amministrazioni formano  gli  originali
          dei propri  documenti  con  mezzi  informatici  secondo  le
          disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche
          di cui all'articolo 71.
              2.
              3. Con apposito  regolamento,  da  emanarsi  entro  180
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati  per  la
          funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e  del
          Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,   sono
          individuate le categorie di  documenti  amministrativi  che
          possono essere  redatti  in  originale  anche  su  supporto
          cartaceo   in   relazione   al   particolare   valore    di
          testimonianza storica ed archivistica che  sono  idonei  ad
          assumere.
              4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri
          decreti, fissa la data dalla quale  viene  riconosciuto  il
          valore legale degli albi,  elenchi,  pubblici  registri  ed
          ogni altra raccolta di  dati  concernenti  stati,  qualita'
          personali e fatti gia' realizzati dalle amministrazioni, su
          supporto informatico, in luogo dei registri cartacei. ".
              Si riportano gli articoli da 127  a  134  della  citata
          Legge n. 89 del 1913:
              "Art. 127. 1. Il  Ministero  della  giustizia  esercita
          l'alta vigilanza su tutti  i  notai,  i  consigli  notarili
          distrettuali e l'Amministrazione degli archivi  notarili  e
          puo' ordinare le ispezioni ritenute opportune.
              2. La stessa vigilanza e'  esercitata  dai  procuratori
          della  Repubblica  presso  i   tribunali   competenti   per
          territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio  ha
          la propria sede."
              "Art. 128. 1. Nell'anno successivo ad ogni  biennio,  i
          notai presentano personalmente, o  per  mezzo  di  speciale
          procuratore, i repertori, i  registri  e  gli  atti  rogati
          nell'ultimo biennio all'archivio notarile distrettuale  per
          l'ispezione.
              2. Il notaio che non  adempie  a  tale  obbligo,  fatto
          salvo l'esercizio dell'azione disciplinare, e'  sospeso  in
          via cautelare fino a quando non vi abbia  ottemperato,  con
          provvedimento della commissione amministrativa regionale di
          disciplina,   adottato   senza   indugio,    a    richiesta
          dell'autorita'  che   procede   all'ispezione,   ai   sensi
          dell'articolo 158-sexies, in quanto compatibile.
              3.  Nel  corso  di  tali  ispezioni  va  accertato,  in
          particolare, se,  nella  redazione  e  conservazione  degli
          atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei
          repertori  e  nei  versamenti  all'archivio,  siano   state
          osservate le disposizioni di legge."
              "Art. 129. 1. Le ispezioni sono eseguite:
              a) agli atti,  registri  e  repertori  dei  notai,  dal
          presidente del consiglio notarile o da  un  consigliere  da
          lui   delegato   e,   anche   disgiuntamente,   dal    capo
          dell'archivio notarile del distretto nel quale il notaio e'
          iscritto. Se colui che temporaneamente svolge  le  funzioni
          di capo dell'archivio  notarile  non  ha  la  qualifica  di
          conservatore e in genere in tutti i casi nei quali  ragioni
          speciali lo consigliano, il direttore dell'ufficio centrale
          degli  archivi  notarili  puo'  conferire   l'incarico   al
          conservatore di altro archivio;
              b) agli atti, registri e repertori del  presidente  del
          consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri  da  esso
          delegati per l'ispezione,  dal  capo  della  circoscrizione
          ispettiva.
              2. Il presidente del consiglio notarile distrettuale  o
          il consigliere  da  lui  delegato  rilevano,  in  occasione
          dell'ispezione,   anche   le   violazioni    delle    norme
          deontologiche. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1,
          l'ispettore  informa  il  consiglio  notarile  distrettuale
          competente  per  l'azione  disciplinare  delle   violazioni
          deontologiche riscontrate.
              3.  Gli  archivi  notarili  forniscono   al   consiglio
          notarile distrettuale tutti gli elementi in  loro  possesso
          in merito a tali violazioni "
              "Art. 130."
              "Art. 131."
              "Art. 132. 1. Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui
          all'articolo  128,  il  Ministero  della   giustizia   puo'
          disporre  ispezioni  straordinarie,  anche   al   fine   di
          controllare le operazioni di verifica di  cui  all'articolo
          129.  Se  il  notaio  impedisce  o   ritarda   l'esecuzione
          dell'ispezione  straordinaria,   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 128, comma 2.
              2. Se, in seguito  ad  ispezione  straordinaria,  viene
          accertata una irregolarita' punita  con  una  sanzione  non
          inferiore a quelle previste dall'articolo 137, comma 2,  le
          spese dell'ispezione sono a  carico  del  notaio.  In  caso
          contrario, sono a carico dell'Amministrazione degli archivi
          notarili.
              3. Se a carico del presidente  del  consiglio  notarile
          distrettuale,  del  consigliere  da  lui  delegato  o   del
          conservatore  ispezionanti  risultano  delle  irregolarita'
          commesse nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 129,
          i  responsabili  sono  tenuti   a   rimborsare   le   spese
          dell'ispezione, senza pregiudizio  dell'applicazione  delle
          sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e  dai
          contratti collettivi."
              "Art. 133. 1. Di ciascuna ispezione e' redatto  verbale
          in doppio esemplare in carta libera. Il verbale e'  formato
          e conservato secondo le norme del  regolamento  di  cui  al
          regio decreto 10  settembre  1914,  n.  1326  e  successive
          modificazioni."
              "Art 134. 1. Tutte  le  spese  per  il  servizio  delle
          ispezioni e le altre in genere occorrenti per la esecuzione
          della  presente  legge   sono   a   carico   del   bilancio
          dell'Amministrazione degli archivi notarili."
                               Art. 7
 
 
Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel  settore
                         pubblico e privato
 
  1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per  malattia
dei dipendenti del  settore  pubblico  non  soggetti  al  regime  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per  il  rilascio  e  la
trasmissione  delle  certificazioni  di  malattia,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 55-septies del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
  1-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo n.  165  del
2001, al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: « Il  medico  o  la
struttura sanitaria invia telematicamente la medesima  certificazione
all'indirizzo di posta elettronica personale del  lavoratore  qualora
il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo
».
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  non  si  applicano  per  le
certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
tutela e di sostegno della maternita'  e  della  paternita'  a  norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui  al  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti:
  « 3. La certificazione  di  malattia  necessaria  al  genitore  per
fruire dei congedi di  cui  ai  commi  1  e  2  e'  inviata  per  via
telematica direttamente dal medico  curante  del  Servizio  sanitario
nazionale o con  esso  convenzionato,  che  ha  in  cura  il  minore,
all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  utilizzando  il
sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia  di  cui  al
decreto  del  Ministro  della  salute  in  data  26  febbraio   2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010,  secondo
le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma  3-bis,
e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le  medesime
modalita', al datore di lavoro interessato e all'indirizzo  di  posta
elettronica della  lavoratrice  o  del  lavoratore  che  ne  facciano
richiesta.
  3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro  delegato
per l'innovazione tecnologica e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per
protezione dei dati personali, sono  adottate,  in  conformita'  alle
regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma  3,  comprese
la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche
»;
  b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
  « 1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al  presente  capo,
la lavoratrice e il lavoratore  comunicano  direttamente  al  medico,
all'atto della  compilazione  del  certificato  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 47, le proprie generalita' allo scopo di usufruire  del
congedo medesimo. ».
  3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, come modificato dal comma 3, lettera b),  del  presente
articolo, si applica a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.
          Riferimenti normativi
 
              Il Decreto Legislativo 30-3-2001 n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) modificato dalla presente legge,
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
              Si riporta  l'articolo  15  della  L.  8-3-2000  n.  53
          recante "Disposizioni per il sostegno  della  maternita'  e
          della  paternita',  per  il  diritto  alla  cura   e   alla
          formazione e per il coordinamento dei tempi delle  citta'".
          Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2000, n. 60.
              "Art. 15. Testo unico.
              1. Al fine di conferire  organicita'  e  sistematicita'
          alle norme in materia di tutela e sostegno della maternita'
          e della paternita', entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, il Governo e'  delegato  ad
          emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle
          disposizioni legislative vigenti in materia,  nel  rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
              a) puntuale  individuazione  del  testo  vigente  delle
          norme;
              b) esplicita indicazione delle  norme  abrogate,  anche
          implicitamente, da successive disposizioni;
              c) coordinamento formale del testo  delle  disposizioni
          vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento,  le
          modifiche necessarie per garantire  la  coerenza  logica  e
          sistematica della normativa, anche al fine  di  adeguare  e
          semplificare il linguaggio normativo;
              d)  esplicita  indicazione  delle   disposizioni,   non
          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
              e)  esplicita  abrogazione  di   tutte   le   rimanenti
          disposizioni,  non  richiamate,  con  espressa  indicazione
          delle stesse in apposito allegato al testo unico;
              f)  esplicita  abrogazione   delle   norme   secondarie
          incompatibili con le disposizioni legislative raccolte  nel
          testo unico.
              2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma  1
          e' deliberato dal Consiglio dei ministri ed  e'  trasmesso,
          con apposita  relazione  cui  e'  allegato  il  parere  del
          Consiglio   di   Stato,   alle    competenti    Commissioni
          parlamentari permanenti,  che  esprimono  il  parere  entro
          quarantacinque giorni dall'assegnazione.
              3. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          emanate, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di
          cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al  comma
          2, disposizioni correttive del testo unico.".
              Si  riporta  l'articolo  47  del  decreto   legislativo
          26-3-2001  n.   151   (Testo   unico   delle   disposizioni
          legislative  in  materia  di  tutela   e   sostegno   della
          maternita' e della paternita',  a  norma  dell'articolo  15
          della L. 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella Gazz.  Uff.
          26 aprile 2001, n. 96, S.O., come modificato dalla presente
          legge:
              "Art. 47. Congedo per la malattia del figlio.
              (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma  4,
          7, comma 4, e 30, comma 5)
              1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto
          di astenersi dal lavoro  per  periodi  corrispondenti  alle
          malattie di ciascun figlio di  eta'  non  superiore  a  tre
          anni.
              2.  Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresi'
          diritto di astenersi  dal  lavoro,  nel  limite  di  cinque
          giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni  figlio
          di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
              3. La certificazione di malattia necessaria al genitore
          per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per
          via telematica direttamente dal medico curante del Servizio
          sanitario nazionale o con esso  convenzionato,  che  ha  in
          cura il minore,  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale,  utilizzando  il  sistema  di  trasmissione  delle
          certificazioni di malattia di cui al decreto  del  Ministro
          della salute in data 26  febbraio  2010,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 65 del  19  marzo  2010,  secondo  le
          modalita' stabilite con decreto di cui al successivo  comma
          3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata,
          con le medesime modalita', al datore di lavoro  interessato
          e all'indirizzo di posta elettronica  della  lavoratrice  o
          del lavoratore che ne facciano richiesta.
              3-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su  proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, del Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e con il Ministro della salute, previo  parere  del
          Garante per protezione dei dati personali,  sono  adottate,
          in conformita' alle regole  tecniche  previste  dal  Codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie
          per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la
          definizione del modello di  certificazione  e  le  relative
          specifiche »;
              4. La malattia del bambino che  dia  luogo  a  ricovero
          ospedaliero  interrompe,  a  richiesta  del  genitore,   il
          decorso delle ferie in godimento per i periodi  di  cui  ai
          commi 1 e 2.
              5. Ai congedi  di  cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano le disposizioni sul controllo della malattia  del
          lavoratore.
              6. Il congedo  spetta  al  genitore  richiedente  anche
          qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.".
                               Art. 8
 
 
          Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto
 
  1. Al fine di incentivare l'uso  degli  strumenti  elettronici  per
migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto  pubblico
locale,  riducendone  i  costi  connessi,  le  aziende  di  trasporto
pubblico locale promuovono l'adozione di  sistemi  di  bigliettazione
elettronica  interoperabili  a  livello  nazionale  e  di   biglietti
elettronici integrati nelle citta' metropolitane.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e
del Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono  adottate,  in  coerenza
con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  regole  tecniche
necessarie al fine di attuare quanto  disposto  dal  comma  1,  anche
gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.
  3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del servizio  ed
al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto
di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche  in  deroga
alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione
elettronica attraverso strumenti di  pagamento  in  mobilita',  anche
attraverso l'addebito diretto su credito telefonico  e  nel  rispetto
del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto  dalle
vigenti    disposizioni,    tramite    qualsiasi    dispositivo    di
telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto e' consegnato sul
dispositivo di comunicazione.
  4.  Ai  fini  del  recepimento  della  direttiva   2010/40/Ue   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  7  luglio  2010,  recante  «
Quadro  generale  per  la  diffusione  dei   sistemi   di   trasporto
intelligenti  (ITS)  nel  settore  del  trasporto  stradale  e  nelle
interfacce con altri modi di trasporto », e considerata la necessita'
di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati  dalla  direttiva
medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti  i  seguenti
settori  di  intervento  costituenti  obiettivi  prioritari  per   la
diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di
trasporto intelligenti sul territorio nazionale:
  a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico  e  alla
mobilita';
  b) continuita' dei servizi ITS  di  gestione  del  traffico  e  del
trasporto merci;
  c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e  la  sicurezza  del
trasporto;
  d)  collegamento  telematico  tra  veicoli  e   infrastruttura   di
trasporto.
  5. Nell'ambito dei settori di intervento  di  cui  al  comma  4,  i
sistemi  di  trasporto  intelligenti  garantiscono   sul   territorio
nazionale:
  a) la predisposizione di servizi di  informazione  sulla  mobilita'
multimodale;
  b) la predisposizione di servizi di informazione  sul  traffico  in
tempo reale;
  c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti,
ove  possibile,  di  informazioni  minime  universali  sul   traffico
connesse alla sicurezza stradale;
  d) la predisposizione armonizzata di  un  servizio  elettronico  di
chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;
  e)  la  predisposizione  di  servizi  d'informazione  per  aree  di
parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
  f) la predisposizione  di  servizi  di  prenotazione  per  aree  di
parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.
  5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
  « 11. Sulle autostrade e strade  per  il  cui  uso  sia  dovuto  il
pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere effettuata  mediante
modalita' manuale o automatizzata, anche con sistemi di tele pedaggio
con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere  il  pedaggio
secondo le modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e  segnalato,
i conducenti  devono  arrestarsi  in  corrispondenza  delle  apposite
barriere  ed  incolonnarsi  secondo   le   indicazioni   date   dalle
segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di  polizia
stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),  relativi  alla
prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento
del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame
di  qualificazione  di  cui  all'articolo  12,  comma  3,  anche  dal
personale dei  concessionari  autostradali  e  stradali  e  dei  loro
affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni
commesse sulle autostrade oggetto della concessione  nonche',  previo
accordo con i  concessionari  competenti,  alle  violazioni  commesse
sulle altre autostrade ».
  6. Il trattamento dei dati personali nel quadro  del  funzionamento
delle applicazioni e dei  servizi  ITS  avviene  nel  rispetto  della
normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando,  se  del
caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo
di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in
cui tale  trattamento  sia  necessario  per  il  funzionamento  delle
applicazioni e dei servizi ITS.
  7.  Le  questioni  relative  alla  responsabilita',  riguardo  alla
diffusione ed all'utilizzo delle  applicazioni  e  dei  servizi  ITS,
figuranti nelle specifiche  comunitarie  adottate  sono  trattate  in
conformita' a quanto previsto dal diritto  comunitario,  inclusa,  in
particolare,  la  direttiva  85/374/CEE  nonche'  alla   legislazione
nazionale di riferimento.
  8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di  aree  di
sosta e di servizio e di nodi intermodali  sul  territorio  nazionale
devono   essere   in   possesso   di   una   banca   dati    relativa
all'infrastruttura e al servizio di  propria  competenza,  da  tenere
costantemente aggiornata e  consultabile,  nei  limiti  eventualmente
previsti, come dati di  tipo  aperto.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.
  9. In attuazione dei commi da 4 a  8,  al  fine  di  assicurare  la
massima  diffusione  di  sistemi  di   trasporto   intelligenti   sul
territorio     nazionale,     assicurandone     l'efficienza,      la
razionalizzazione e l'economicita'  di  impiego  e  in  funzione  del
quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti  per
la diffusione, la progettazione,  la  realizzazione  degli  ITS,  per
assicurare  disponibilita'  di  informazioni  gratuite  di   base   e
l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali  e  dei  dati  di
traffico, nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul  territorio
nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e
le attivita' in essere a livello nazionale e comunitario.
  9-bis. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
proprio decreto, istituisce un comitato  tecnico  permanente  per  la
sicurezza dei sistemi di trasporto ad  impianti  fissi,  senza  oneri
aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze  attribuite
per legge alle Commissioni interministeriali  previste  dall'articolo
12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2
agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29  dicembre  1969,
n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n.
211, e successive modificazioni.
  9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis,  le
previsioni normative di  cui  all'articolo  29  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto  2006,   n.   248,   non   si   applicano   alle   Commissioni
interministeriali previste dall'articolo 12  della  legge  14  giugno
1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto  1952,  n.  1221,
dall'articolo  2  della  legge  29  dicembre   1969,   n.   1042,   e
dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio  1992,  n.  211,  e
successive modificazioni.
  9-quater. All'articolo 6,  comma  4,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
  « f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in  previsione
di  manifestazioni  atmosferiche  nevose  di  rilevante   intensita',
l'utilizzo  esclusivo  di  pneumatici  invernali,  qualora  non   sia
possibile  garantire  adeguate  condizioni  di   sicurezza   per   la
circolazione stradale e per l'incolumita' delle persone  mediante  il
ricorso a soluzioni alternative ».
  10.  Ai  fini  dell'attuazione  della  direttiva   2010/65/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  ottobre  2010,  relativa
alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o  in  partenza
da porti degli Stati membri e  che  abroga  la  direttiva  2002/6/CE,
considerata  la  necessita'  di  ottemperare   tempestivamente   agli
obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di  semplificare
le procedure amministrative  applicate  ai  trasporti  marittimi  con
l'inoltro  in   formato   elettronico   delle   informazioni   e   la
razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni  da  rendersi  dalle
navi, in arrivo o in  partenza  dai  porti  nazionali,  che  svolgono
traffico  di  cabotaggio  o  internazionale  nell'ambito  dell'Unione
europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori
dell'UE, le procedure amministrative  correlate  all'arrivo  ed  alla
partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi:
  a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio  di  dati
marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni;
  b) PMIS, Port management Information  System:  sistema  informative
per la  gestione  amministrativa  delle  attivita'  portuali  di  cui
all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e
successive  modificazioni.  Devono  comunque  essere  assicurati   la
semplificazione   delle   procedure   ed   appropriati   livelli   di
interoperativita'  tra  i  diversi  sistemi  pubblici   che   operano
nell'ambito logistico  trasportistico,  secondo  quanto  indicato  al
comma 13. Dall'applicazione del presente comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  11. L'articolo 179 del Codice della navigazione e'  sostituito  dal
seguente:
  « Art. 179. - (Nota di informazioni all'autorita' marittima). -
  All'arrivo  della  nave  in  porto  e  prima  della  partenza,   il
comandante  della  nave  o  il  raccomandatario  marittimo  o   altro
funzionario o persona autorizzata  dal  comandante  fanno  pervenire,
anche in formato elettronico, all'autorita' marittima i formulari  in
appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9
aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:
  formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;
  formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;
  formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;
  formulario  FAL  n.  4  dichiarazione   degli   effetti   personali
dell'equipaggio;
  formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;
  formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;
  formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;
  dichiarazione sanitaria marittima.
  Il formulario  FAL  n.  6,  elenco  dei  passeggeri,  reca,  per  i
passeggeri che  non  siano  cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione
europea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso
nel territorio dello Stato.
  La comunicazione delle informazioni di cui al primo  comma  avviene
con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al  momento  in  cui  la
nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata
inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza  della  nave,
non e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio,  il
comandante della nave invia le informazioni di  cui  al  primo  comma
senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione.
  All'arrivo  in   porto,   il   comandante   della   nave   comunica
all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati  richiesti  in  base
alla normativa vigente in ambito UE ed  ogni  altra  informazione  da
rendersi  in  ottemperanza  ad  altre  disposizioni   legislative   o
regolamentari di carattere speciale.
  Prima  della   partenza,   il   comandante   della   nave   inoltra
all'autorita'  marittima  una  dichiarazione   integrativa   relativa
all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di  sicurezza,  di  polizia,
sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.
  Il comandante di una nave diretta in un porto  estero,  inoltra  le
informazioni di cui al primo comma all'autorita' consolare.  In  caso
di inesistenza di uffici consolari presso il porto  di  destinazione,
le  informazioni  vengono  rese  presso  l'autorita'  consolare  piu'
prossima al porto di arrivo.
  Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  proprio
decreto, adotta le  modifiche  tecniche  ai  formulari  FAL  recepiti
dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le  navi
addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto  o
di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi
particolari. ».
  12. L'inoltro delle  dichiarazioni  di  cui  all'articolo  179  del
codice  della  navigazione  non  esime  il  comandante   della   nave
dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare  ogni  altra  comunicazione
prescritta  dalla  normativa  dell'Unione  europea  o  nazionale   di
attuazione di strumenti giuridici internazionali.
  13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con i  Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle
finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' per la
trasmissione elettronica  dei  dati  di  cui  ai  formulari  FAL  con
l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS,
assicurando l'interoperabilita' dei dati immessi nel sistema PMIS con
il Safe Sea Net e con il Sistema informativo delle dogane, per quanto
riguarda  gli  aspetti   di   competenza   doganale,   e   la   piena
accessibilita' delle informazioni alle altre autorita' competenti, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
e successive modificazioni, oltre che agli Stati  membri  dell'Unione
europea. L'interoperativita' va  altresi'  assicurata  rispetto  alle
piattaforme realizzate  dalle  autorita'  portuali  per  il  migliore
espletamento delle funzioni di indirizzo  e  coordinamento  dei  nodi
logistici che alle stesse fanno capo.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.
  14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo  cessa  a  far
data dal 1o giugno 2015. Fino a tale  data  le  informazioni  di  cui
all'articolo 179  del  codice  della  navigazione,  limitatamente  ai
formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria  sono  direttamente
inoltrate dal comandante della  nave  anche  all'autorita'  doganale,
all'autorita' di pubblica sicurezza  di  frontiera  ed  all'autorita'
sanitaria competenti per il porto di arrivo.
  15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione  del  formulario
FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive  modificazioni,  che
operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quando
non provengono da  un  porto  situato  al  di  fuori  del  territorio
dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di controllo
di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non  vi  fanno  scalo
ne' vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo
di comunicazione dei dati e delle informazioni  di  cui  ai  restanti
formulari FAL e di ogni altro dato che  sia  necessario  acquisire  a
tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in  ottemperanza  della
normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente
o sanitaria.
  16. Il  trattamento  dei  dati  e  delle  informazioni  commerciali
comunicati ai sensi del presente articolo e' soggetto alla disciplina
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre  2004,  n.  335,
recante attuazione della  direttiva  2002/6/CE  sulle  formalita'  di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati
membri della Comunita'.
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta il testo  dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997:
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata.
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni.
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              La Direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio  7
          luglio 2010 n.  2010/40/UE,  sul  quadro  generale  per  la
          diffusione  dei  sistemi  di  trasporto  intelligenti   nel
          settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri
          modi di trasporto, e' pubblicata nella  G.U.U.E.  6  agosto
          2010, n. L 207.
              Si riporta il testo degli articoli 176, comma  11,  11,
          12 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285( Nuovo
          codice della strada), pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio
          1992, n. 114, S.O., come modificati dalla presente legge:
              "Art. 176. Comportamenti durante la circolazione  sulle
          autostrade e sulle strade extraurbane principali
              1. (Omissis).
              11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto
          il  pagamento  di  un  pedaggio,  l'esazione  puo'   essere
          effettuata  mediante  modalita'  manuale  o  automatizzata,
          anche con sistemi di tele pedaggio con o senza barriere.  I
          conducenti devono  corrispondere  il  pedaggio  secondo  le
          modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i
          conducenti  devono  arrestarsi  in   corrispondenza   delle
          apposite barriere ed incolonnarsi  secondo  le  indicazioni
          date dalle segnalazioni esistenti o dal personale  addetto.
          I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma
          1, lettera a), relativi  alla  prevenzione  e  accertamento
          delle violazioni dell'obbligo  di  pagamento  del  pedaggio
          possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di
          qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3,  anche  dal
          personale dei concessionari autostradali e stradali  e  dei
          loro affidatari del servizio di riscossione,  limitatamente
          alle violazioni commesse  sulle  autostrade  oggetto  della
          concessione nonche', previo  accordo  con  i  concessionari
          competenti,   alle   violazioni   commesse   sulle    altre
          autostrade."
              "Art. 11. Servizi di polizia stradale
              1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
              a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni  in
          materia di circolazione stradale;
              b) la rilevazione degli incidenti stradali;
              c)  la  predisposizione  e  l'esecuzione  dei   servizi
          diretti a regolare il traffico;
              d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
              e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
              2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi',
          alle operazioni di soccorso automobilistico e  stradale  in
          genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione  di
          rilevazioni per studi sul traffico.
              3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero
          dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni  per  quanto
          concerne  i  centri  abitati.  Al  Ministero   dell'interno
          compete, altresi', il coordinamento dei servizi di  polizia
          stradale da chiunque espletati.
              4. Gli interessati  possono  chiedere  agli  organi  di
          polizia  di  cui  all'art.  12  le  informazioni  acquisite
          relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
          ed al domicilio delle parti,  alla  copertura  assicurativa
          dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
              "Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale
              1. (Omissis).
              3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni  in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre, essere  effettuati,
          previo superamento di un esame  di  qualificazione  secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
              a)  dal  personale  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione e la sicurezza stradale,  dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti , del Dipartimento per i trasporti  terrestri
          appartenente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
              b) dal personale degli uffici competenti in materia  di
          viabilita' delle regioni,  delle  province  e  dei  comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono;
              c) dai dipendenti dello Stato,  delle  province  e  dei
          comuni aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente alle violazioni commesse sulle strade  o  sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
              d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle
          ferrovie e tramvie in concessione, che  espletano  mansioni
          ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione  di
          appartenenza;
              e)  dal  personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7;
              f) dai militari del Corpo delle capitanerie  di  porto,
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui  all'art.6,  comma
          7."
              "Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori  dei
          centri abitati
              1. (Omissis).
              4.  L'ente  proprietario   della   strada   puo',   con
          l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
              a) disporre, per il tempo strettamente  necessario,  la
          sospensione  della  circolazione  di  tutte  o  di   alcune
          categorie di utenti  per  motivi  di  incolumita'  pubblica
          ovvero per urgenti e improrogabili  motivi  attinenti  alla
          tutela del patrimonio stradale o ad esigenze  di  carattere
          tecnico;
              b)  stabilire  obblighi,  divieti  e   limitazioni   di
          carattere temporaneo o permanente  per  ciascuna  strada  o
          tratto di essa, o per determinate categorie di  utenti,  in
          relazione  alle  esigenze   della   circolazione   o   alle
          caratteristiche strutturali delle strade;
              c) riservare  corsie,  anche  protette,  a  determinate
          categorie di veicoli,  anche  con  guida  di  rotaie,  o  a
          veicoli destinati a determinati usi;
              d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una
          somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
              e)  prescrivere  che  i  veicoli  siano  muniti  ovvero
          abbiano  a  bordo  mezzi  antisdrucciolevoli  o  pneumatici
          invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
              f) vietare temporaneamente la sosta su strade o  tratti
          di strade per esigenze di carattere tecnico o  di  pulizia,
          rendendo noto tale divieto con  i  prescritti  segnali  non
          meno di quarantotto ore prima ed  eventualmente  con  altri
          mezzi appropriati.".
              La Direttiva del Consiglio Europeo 25  luglio  1985  n.
          85/374/CEE relativa al  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative, regolamentari ed  amministrative  degli  Stati
          membri in materia di responsabilita' per danno da  prodotti
          difettosi. e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 agosto 1985, n. L
          210.
              Si riporta il testo dell'art. 12 della Legge 14  giugno
          1949,  n.410,  recante  "Concorso  dello   Stato   per   la
          riattivazione  dei  pubblici  servizi   di   trasporto   in
          concessione." Pubblicata nella Gazz. Uff. 20  luglio  1949,
          n. 164:
              "Art. 12. Con  decorrenza  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge  sono  abrogati  i   decreti
          legislativi Luogotenenziali 15 ottobre  1944,  n.  346,  12
          aprile 1946, n. 361, e 12 dicembre 1947 n. 1406.
              Per l'applicazione delle  disposizioni  della  presente
          legge e' istituita presso il Ministero  dei  trasporti  una
          Commissione interministeriale cui sono anche  demandate  le
          attribuzioni  di   cui   all'art.   7   del   decreto-legge
          Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, ed all'art. 5 del
          regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1668.".
              Si riporta il testo dell'art. 10 della Legge  2  agosto
          1952, n. 1221 recante: "Provvedimenti per l'esercizio e per
          il potenziamento di ferrovie e di altre linee di  trasporto
          in regime di concessione." Pubblicata nella Gazz.  Uff.  25
          settembre 1952, n. 223.:
              "Art. 10.  I  provvedimenti  per  l'applicazione  della
          presente  legge  saranno  adottati  dal  Ministro   per   i
          trasporti su  parere  della  Commissione  interministeriale
          istituita in applicazione dell'articolo 12 della  legge  14
          giugno 1949, n. 410  ,  sulla  riattivazione  dei  pubblici
          servizi di trasporto in concessione.
              Ai  fini  della  presente  legge  e  qualora  ricorrano
          argomenti interessanti regioni del territorio nazionale  in
          cui gia' sia stato attuato  l'ordinamento  regionale  detta
          Commissione e' integrata da un rappresentante della Regione
          interessata, designato dalla Giunta regionale.
              Sempre ai fini della presente legge,  nonche'  ai  fini
          della legge 14 giugno 1949,  n.  410  ,  nei  casi  in  cui
          ricorra l'applicazione dell'art. 4  della  legge  predetta,
          della Commissione, il parere  della  quale  tiene  luogo  a
          quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, faranno
          parte anche altri due funzionari,  l'uno  amministrativo  e
          l'altro tecnico del Ministero  dei  trasporti,  Ispettorato
          generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
          concessione, ed altri quattro ingegneri esperti in  materia
          di  trasporti  di  cui  due  scelti  fra  funzionari  della
          Direzione generale delle  ferrovie  dello  Stato,  piu'  un
          rappresentante degli autotrasportatori scelto dal  Ministro
          per  i  trasporti  e  due  rappresentanti   del   personale
          autoferrotramviario.".
              Si riporta il testo dell'art. 2 della Legge 29 dicembre
          1969, n. 1042 (Disposizioni concernenti  la  costruzione  e
          l'esercizio di ferrovie  metropolitane),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 15 gennaio 1970, n. 12:
              "Art. 2. Approvazione del piano  dei  trasporti  e  dei
          progetti; procedure espropriative.
              I comuni o i consorzi  di  cui  al  secondo  comma  del
          precedente articolo 1 presentano  un  piano  dei  trasporti
          pubblici del  comprensorio  per  il  miglior  coordinamento
          delle linee metropolitane con le ferrovie e con  gli  altri
          modi di trasporto. Il piano e' approvato dalla  Regione  o,
          qualora  essa  non  sia  costituita,   dai   provveditorati
          regionali alle opere pubbliche, previo parere dei  comitati
          regionali per la programmazione economica.
              I  progetti  di  massima  e  i  progetti  esecutivi  di
          costruzione di ferrovie metropolitane - corredati dei piani
          finanziari e del piano di cui al precedente comma  -  e  le
          relative  varianti  sono  approvati  dal  Ministro  per   i
          trasporti e l'aviazione civile, sentita la  commissione  di
          cui all'articolo 10 della legge 2  agosto  1952,  n.  1221,
          integrata da un rappresentante della Associazione nazionale
          dei   comuni   d'Italia,   da   un   rappresentante   della
          Confederazione italiana dei  servizi  pubblici  degli  enti
          locali e da un rappresentante del comune o del consorzio di
          cui al secondo comma dell'articolo 1  interessato,  nonche'
          da  un   esperto   in   costruzioni   di   impianti   fissi
          metropolitani,  da  un  esperto   di   materiale   rotabile
          metropolitano e da un esperto dell'esercizio  nominati  dal
          Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
              Il parere favorevole  della  commissione  indicata  nel
          comma  precedente   sostituisce   ogni   altro   intervento
          consultivo di qualsiasi altra autorita'. L'approvazione dei
          progetti di massima equivale a  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' e di urgenza e  di  indifferibilita'  delle  opere
          approvate.
              Non appena sia intervenuta l'approvazione del  progetto
          di massima, il comune o il  consorzio  di  cui  al  secondo
          comma  dell'articolo  1,  ovvero  la  societa'   o   l'ente
          concessionario,  potra'  occupare  in  via  di  urgenza  ed
          espropriare le aree interessanti il progetto,  che  debbono
          comprendere anche quelle necessarie per la istituzione  dei
          parcheggi di corrispondenza e dei necessari interscambi.
              Per le espropriazioni e per la costituzione di servitu'
          si applicano le norme degli articoli 57, 59 e 60 del  testo
          unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie  concesse,
          approvato con regio decreto 9 maggio  1912,  n.  1447  ,  e
          dell'articolo 13, secondo,  terzo  e  quarto  comma,  della
          legge 15 gennaio 1885, n. 2892 .
              I  fabbricati  comunque  interessati  dalle  opere   di
          costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a
          tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei
          singoli tronchi della ferrovia medesima, per la  esecuzione
          delle opere di sottomurazione e rinforzo.".
              Si riporta il testo dell'art. 5 della Legge 26 febbraio
          1992,  n.  211  (Interventi  nel  settore  dei  sistemi  di
          trasporto rapido di massa), pubblicata nella Gazz.  Uff.  6
          marzo 1992, n. 55.:
              "Art. 5.
              1. (Omissis).
              2. Entro 270 giorni  dalla  data  di  approvazione  dei
          programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono
          al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  la
          progettazione  definitiva,  indicando  contestualmente   se
          intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4
          dell'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, delle
          opere e degli interventi ammessi a finanziamento  ai  sensi
          del comma 1, ai fini degli adempimenti approvativi  di  cui
          all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n.  1042  ,  e
          all'articolo 3 del D.P.R. 11  luglio  1980,  n.  753  .  La
          commissione di cui all'articolo 10  della  legge  2  agosto
          1952, n. 1221 , come integrata ai sensi del citato articolo
          2 della legge n. 1042 del 1969,  e',  nel  caso  specifico,
          ulteriormente  integrata   da   un   rappresentante   della
          Direzione generale della protezione civile  e  dei  servizi
          antincendi   del   Ministero   dell'interno   e    da    un
          rappresentante del  Ministro  per  i  problemi  delle  aree
          urbane.".
              Si riporta il testo dell'art. 29  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n.2238 (Disposizioni urgenti per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153:
              "Art. 29. Contenimento spesa per  commissioni  comitati
          ed altri organismi.
              1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18,
          comma 1, della legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  la  spesa
          complessiva sostenuta dalle  amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per  organi
          collegiali e altri organismi, anche  monocratici,  comunque
          denominati, operanti  nelle  predette  amministrazioni,  e'
          ridotta del trenta per cento rispetto  a  quella  sostenuta
          nell'anno  2005.  Ai  suddetti  fini   le   amministrazioni
          adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   le
          necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di  spesa.
          Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall' articolo
          1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              2. Per realizzare le finalita'  di  contenimento  delle
          spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali  si
          procede, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, al riordino  degli  organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  per  gli  organismi
          previsti dalla legge o da regolamento e,  per  i  restanti,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del Ministro competente. I  provvedimenti  tengono
          conto dei seguenti criteri:
              a)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali;
              b) razionalizzazione delle competenze  delle  strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
              c) limitazione del numero delle strutture di supporto a
          quelle strettamente indispensabili al  funzionamento  degli
          organismi;
              d)  diminuzione  del  numero   dei   componenti   degli
          organismi;
              e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
          organismi;
              e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata,   non
          superiore a tre anni, con la previsione che  alla  scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
              e-ter) previsione di  una  relazione  di  fine  mandato
          sugli obiettivi realizzati dagli organismi,  da  presentare
          all'amministrazione  competente  e  alla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri ;
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima della scadenza del termine di durata degli  organismi
          individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3,  di
          concerto con l'amministrazione di  settore  competente,  la
          perdurante   utilita'    dell'organismo    proponendo    le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.  Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute   a
          provvedere, entro lo stesso  termine  e  sulla  base  degli
          stessi criteri di cui  al  comma  2,  con  atti  di  natura
          regolamentare  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,   da
          sottoporre alla verifica degli organi interni di  controllo
          e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,   ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4. Ferma restando la realizzazione degli  obiettivi  di
          risparmio di spesa di cui al comma  1,  gli  organismi  non
          individuati dai provvedimenti previsti  dai  commi  2  e  3
          entro il 15 maggio 2007 sono  soppressi.  A  tale  fine,  i
          regolamenti ed i decreti di cui al  comma  2,  nonche'  gli
          atti di natura regolamentare di  cui  al  comma  3,  devono
          essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti  pareri,
          ovvero per la verifica da parte  degli  organi  interni  di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro  il  28
          febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si sia provveduto agli adempimenti ivi  previsti  e'  fatto
          divieto alle amministrazioni di corrispondere  compensi  ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6. Le disposizioni del presente  articolo  non  trovano
          diretta applicazione alle regioni, alle province  autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni   di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano ai commissari straordinari  del  Governo  di  cui
          all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.".
              La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio  20
          ottobre 2010 n. 2010/65/UE,  relativa  alle  formalita'  di
          dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza  da  porti
          degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE , e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 29 ottobre 2010, n. L 283.
              Si riporta il testo degli articoli 2, 14-bis  e  9  del
          Decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  196  (Attuazione
          della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio e di  informazione  sul
          traffico navale), pubblicato nella Gazz. Uff. 23  settembre
          2005, n. 222:
              "Art. 2. Definizioni.
              1. Ai fini del presente decreto si intende per:
              a) «strumenti  internazionali  pertinenti»  nella  loro
          versione aggiornata:
              1) «MARPOL»: la convenzione  internazionale  di  Londra
          del 12 novembre 1973 per la  prevenzione  dell'inquinamento
          causato da navi e il relativo protocollo del 1978;
              2) «SOLAS»: la convenzione internazionale di Londra del
          1° novembre 1974 per la salvaguardia della  vita  umana  in
          mare e i relativi protocolli e modifiche;
              3) la  convenzione  internazionale  di  Londra  del  23
          giugno 1969 sulla stazzatura delle navi;
              4) la convenzione internazionale di  Bruxelles  del  29
          novembre 1969 sull'intervento  in  alto  mare  in  caso  di
          sinistri che causino o possano  causare  l'inquinamento  da
          idrocarburi,   e   il   relativo   protocollo   del    1973
          sull'intervento  in  alto  mare  in  caso  di  inquinamento
          causato da sostanze diverse dagli idrocarburi;
              5) «SAR»: la convenzione internazionale di Amburgo  del
          27 aprile 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo;
              6)  «Codice  ISM»:  il  codice  internazionale  per  la
          gestione della sicurezza;
              7) «Codice IMDG»: il  codice  marittimo  internazionale
          per il trasporto di merci pericolose;
              8) «Codice IBC»: il codice internazionale dell'IMO  per
          la  costruzione  e  le  dotazioni  delle  navi  adibite  al
          trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;
              9) «Codice IGC»: il codice internazionale dell'IMO  per
          la  costruzione  e  le  dotazioni  delle  navi  adibite  al
          trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;
              10)  «Codice  BC»:  il  Codice  dell'IMO  delle   norme
          pratiche per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi;
              11) «Codice INF»:  il  Codice  dell'IMO  relativo  alle
          norme  di  sicurezza  per  il  trasporto  di   combustibile
          nucleare irradiato,  di  plutonio  e  di  scorie  altamente
          radioattive in fusti a bordo di navi;
              12) «Risoluzione IMO A851  (20)»:  la  risoluzione  851
          (20) dell'Organizzazione Marittima  Internazionale,  avente
          per titolo «Principi generali dei sistemi di  rapportazione
          navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese
          le linee guida per la rapportazione  dei  sinistri  in  cui
          sono coinvolte  merci  pericolose  e  sostanze  nocive  e/o
          sostanze inquinanti per l'ambiente marino»;
              13) «Risoluzione  IMO  A.861  (20)  dell'Organizzazione
          Marittima Internazionale avente per titolo VDR»;
              13-bis) risoluzione A. 917(22) dell'IMO: la risoluzione
          917(22)   dell'Organizzazione   marittima    internazionale
          recante: «Linee guida per l'utilizzo a  bordo  del  sistema
          AIS»  quale  modificata  dalla   risoluzione   A.   956(23)
          dell'IMO;
              13-ter) risoluzione A. 949(23) dell'IMO: la risoluzione
          949(23)   dell'Organizzazione   marittima    internazionale
          recante «Linee guida sui luoghi di rifugio per le navi  che
          necessitano di assistenza»;
              13-quater)  risoluzione   A.   950(23)   dell'IMO:   la
          risoluzione    950(23)    dell'Organizzazione     marittima
          internazionale intitolata «Servizi di assistenza  marittima
          (MAS)»;
              13-quinquies)   Linee   guida   dell'IMO   sul   giusto
          trattamento dei marittimi in caso di  incidente  marittimo:
          le linee guida allegate alla  risoluzione  LEG.  3(91)  del
          comitato  giuridico  dell'IMO  del  27  aprile  2006   come
          approvate dal Consiglio di amministrazione  dell'OIL  nella
          sua 296ª sessione del 12-16 giugno 2006;
              b)  «armatore»:  la  persona  fisica  o  giuridica  che
          esercita l'attivita' di gestione della nave;
              c) «agente»: la  persona  incaricata  o  autorizzata  a
          rilasciare informazioni in nome dell'armatore della nave;
              d) «spedizioniere ovvero caricatore»: la persona che ha
          stipulato con un vettore un contratto per il  trasporto  di
          merci via mare o la persona nel cui nome o per conto  della
          quale e' stipulato il contratto;
              e) «compagnia»: la compagnia ai sensi della  regola  1,
          paragrafo 2 del Capitolo IX della SOLAS;
              f) «nave»: qualsiasi costruzione destinata al trasporto
          marittimo;
              g) «merci pericolose»:
              1) le merci classificate nel Codice IMDG;
              2) le sostanze liquide pericolose di cui al Capitolo 17
          del Codice IBC;
              3) i gas liquefatti di cui al capitolo  19  del  codice
          IGC;
              4) le sostanze solide di cui all'appendice B del codice
          BC;
              5) le merci per il cui trasporto sono state  prescritte
          condizioni preliminari conformemente al paragrafo 1.1.3 del
          codice IBC o al paragrafo 1.1.6 del codice IGC;
              h) «merci inquinanti»:
              1) gli idrocarburi secondo la definizione della MARPOL,
          allegato I;
              2) le sostanze liquide nocive, secondo  la  definizione
          della MARPOL, allegato II;
              3) le sostanze dannose, secondo  la  definizione  della
          MARPOL, allegato III;
              i) «unita' di carico»: un veicolo stradale  adibito  al
          trasporto di  merci,  un  veicolo  ferroviario  adibito  al
          trasporto di merci, un  contenitore,  un  veicolo  cisterna
          stradale, un veicolo cisterna ferroviario  o  una  cisterna
          mobile;
              l) «indirizzo»: il nome e i canali di comunicazione che
          consentono di stabilire, in caso di necessita', un contatto
          con l'armatore,  l'agente,  l'amministrazione,  l'autorita'
          marittima, qualsiasi altra persona o organismo abilitato in
          possesso di informazioni dettagliate riguardanti il  carico
          della nave;
              m) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  -  Comando   generale   del   Corpo   delle
          capitanerie di porto - Guardia costiera;
              n) autorita' competenti: le autorita' incaricate  delle
          funzioni   contemplate   dal   presente   decreto   ovvero,
          l'amministrazione di cui alla precedente lettera  m)  quale
          autorita'   nazionale   competente,   National    Competent
          Authority  NCA,  ed  inoltre,  a  livello   locale,   Local
          Competent Authority LCA:
              1) le autorita' marittime ovvero gli  uffici  marittimi
          di cui all'articolo 16 del codice della navigazione;
              2) i Centri  secondari  di  soccorso  marittimo,  MRSC,
          individuati nel decreto del Presidente della Repubblica  28
          settembre  1994,  n.  662,  quali  autorita'  preposte   al
          coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio;
              3) le Autorita' VTS,  come  definite  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  in  data  28
          gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
          6 febbraio 2004,  di  cui  all'allegato  5  aggiornato  con
          decreto dirigenziale  del  Comandante  generale  del  Corpo
          delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
              o) luogo di rifugio: il porto o parte di esso  o  altro
          luogo di  ancoraggio  o  ormeggio  protetto  o  altra  area
          riparata individuata per accogliere una nave che  necessita
          di assistenza;
              p)  «servizio  di  assistenza  al  traffico   marittimo
          (VTS)»: il servizio finalizzato a migliorare  la  sicurezza
          della navigazione e l'efficienza del traffico marittimo e a
          tutelare l'ambiente, in grado di interagire con le navi che
          transitano nell'area coperta dal VTS;
              q) «sistema di identificazione  automatica  (AIS)»:  il
          sistema di  identificazione  delle  navi  rispondente  alle
          norme di funzionamento definite dall'IMO;
              r) «sistema di rotte  navali»:  qualsiasi  sistema  che
          organizza uno o piu' corsie di traffico o prevede misure di
          organizzazione del traffico al fine di ridurre  il  rischio
          di sinistri;  esso  comprende  schemi  di  separazione  del
          traffico,  corsie  di  traffico  a  doppio   senso,   rotte
          raccomandate, zone da evitare, zone di  traffico  costiero,
          rotatorie, zone di prudenza e corsie di traffico  in  acque
          profonde;
              s) «nave tradizionale»: qualsiasi tipo di nave  storica
          e relative ricostruzioni,  comprese  quelle  finalizzate  a
          incoraggiare e promuovere le tecniche e l'arte  marinaresca
          tradizionali e nel contempo identificabili  come  monumenti
          viventi di cultura, il cui esercizio  rispetta  i  principi
          tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche;
              t) «sinistro»: il sinistro quale  definito  dal  Codice
          dell'IMO in materia  di  inchieste  sui  sinistri  e  sugli
          incidenti marittimi;
              t-bis)  SafeSeaNet:  il  sistema  comunitario  per   lo
          scambio di dati marittimi sviluppato dalla  Commissione  in
          cooperazione   con   gli   Stati   membri   per   garantire
          l'attuazione della normativa comunitaria;
              t-ter)  servizio  di  linea:  serie   di   collegamenti
          effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi
          due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso  lo
          stesso porto senza scali intermedi, che abbiano le seguenti
          caratteristiche:
              1) collegamenti  con  orario  pubblicato  oppure  tanto
          regolari o frequenti da costituire  una  serie  sistematica
          evidente;
              2) collegamenti effettuati per un  minimo  di  un  mese
          continuativamente;
              t-quater) unita' da pesca:  qualsiasi  nave  attrezzata
          per lo sfruttamento commerciale  delle  risorse  acquatiche
          vive;
              t-quinquies) nave che necessita  di  assistenza:  fatte
          salve  le  disposizioni  della  Convenzione  internazionale
          sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, una nave che  si
          trova  in  una  situazione  che  potrebbe  comportarne   il
          naufragio o un pericolo per l'ambiente o la navigazione;
              t-sexies)   LRIT:   sistema   di   identificazione    e
          tracciamento a grande  distanza  delle  navi  di  cui  alla
          regola V/19-1 della Convenzione SOLAS;
              t-septies) direttiva: e' la  direttiva  2002/59/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;
              t-octies) Bonifacio traffic: sistema  di  rapportazione
          navale obbligatorio di cui  alla  risoluzione  MSC.73  (69)
          adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in  data  19
          maggio 1998, come recepito anche dal decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  in  data  2  ottobre
          2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  246  del  20
          ottobre 2008;
              t-nonies) Adriatic Traffic:  sistema  di  rapportazione
          navale obbligatorio di cui alla  risoluzione  MSC.139  (76)
          adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO  in  data  5
          dicembre 2002;
              t-decies) MARES, Mediterranean  AIS  Regional  Exchange
          System: sistema  internazionale  di  scambio  di  dati  sul
          traffico  marittimo  realizzato  e  gestito   dal   Comando
          generale del Corpo delle Capitanerie  di  porto  -  Guardia
          Costiera  per  ottemperare   alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo  9,  comma  1,  e  che  contempla  l'invio  di
          informazioni al sistema SafeSeaNet;
              t-undecies) PMIS, Port Management  Information  System:
          Sistema informativo per la gestione portuale  realizzato  e
          gestito dalle autorita' competenti di cui alla lettera n);
              t-duodecies)  monitoraggio  e  controllo  del  traffico
          marittimo:  funzione  di   raccolta   e   di   scambio   di
          informazioni  sul  traffico  marittimo,   svolta   in   via
          esclusiva dalle autorita'  competenti,  come  regolamentata
          dal presente  decreto  e  finalizzata  ad  incrementare  la
          sicurezza  e  l'efficienza  del  traffico,  migliorare   la
          capacita' di risposta nelle attivita' di ricerca e soccorso
          alla vita umana in mare, in caso  di  eventi,  incidenti  o
          situazioni potenzialmente pericolose, ed a  contribuire  ad
          una  piu'  efficace  prevenzione  e  localizzazione   degli
          inquinamenti causati dalle navi, nonche' al monitoraggio  e
          controllo delle attivita' legate  allo  sfruttamento  delle
          risorse ittiche;
              t-terdecies)  VTMIS  nazionale:  sistema  integrato  di
          monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo e
          delle  emergenze  in  mare  in  dotazione  alle   autorita'
          competenti, come definite alla lettera n);
              t-quaterdecies)  regolamento   VTS:   il   regolamento,
          approvato  dall'amministrazione  che  reca   le   procedure
          operative adottate da ogni Autorita' VTS."
              "Art. 14-bis. Portale per lo scambio telematico di dati
          tra  gli  armatori,  proprietari,  agenti   raccomandatari,
          compagnie o comandanti delle navi e  le  amministrazioni  -
          PMIS.
              1.  Lo  scambio   delle   informazioni   di   interesse
          commerciale previste dal  presente  decreto  tra  armatori,
          proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o  comandanti
          delle navi e le autorita' marittime, l'agenzia delle dogane
          e  gli  altri  uffici  interessati,  finalizzato  al   piu'
          efficace esercizio delle attivita' amministrative correlate
          all'ingresso, all'operativita' portuale  ed  alla  partenza
          delle unita', si attua  attraverso  il  sistema  telematico
          PMIS.
              2. L'Amministrazione assicura l'integrazione  del  PMIS
          con il SafeSeaNet."
              "Art.  9.  Gestione  dei  sistemi  di  monitoraggio  ed
          informazione sul traffico marittimo - VTMIS nazionale.
              1.  L'amministrazione  realizza  e  gestisce   in   via
          esclusiva il VTMIS  nazionale,  nonche'  lo  scambio  delle
          informazioni acquisite con le altre  autorita'  competenti.
          L'amministrazione provvede allo scambio delle  informazioni
          acquisite dal sistema di cui al primo periodo con gli altri
          Stati dell'Unione europea e  piu'  in  generale  in  ambito
          internazionale.
              2.  L'amministrazione  rende  disponibili  agli  organi
          preposti   alla   difesa   nazionale,   alla   sorveglianza
          marittima, alla sicurezza pubblica, alla difesa  civile  ed
          al soccorso pubblico i dati e le  informazioni  concernenti
          il traffico  navale,  quando  abbiano  attinenza  con  tali
          materie,   secondo   modalita'   tecniche,   esistenti    a
          legislazione   vigente,   fissate   in   appositi   decreti
          interministeriali adottati, entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto, di concerto  con
          i dicasteri interessati. Fino all'entrata in vigore di tali
          decreti  l'amministrazione  rende  comunque  disponibili  i
          predetti dati e informazioni agli organi suddetti.
              3. Il personale impiegato nel sistema VTMIS  o  addetto
          ai  sistemi  di  rapportazione   navale   obbligatoria   e'
          qualificato  presso   il   Centro   di   formazione   VTMIS
          dell'amministrazione.".
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata
          L. n. 400 del 1988:
              "Art. 17. Regolamenti.
              (Omissis).
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ".
              Il  Decreto  legislativo  24  dicembre  2004,  n.   335
          (Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle  formalita'  di
          dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza  da  porti
          degli Stati membri della  Comunita')  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 15 febbraio 2005, n. 37.
                               Art. 9
 
 
                       Documenti informatici,
              dati di tipo aperto e inclusione digitale
 
  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole:  «
dispositivo di firma »  sono  inserite  le  seguenti:  «  elettronica
qualificata o digitale »;
  0b) all'articolo 21, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del  codice
civile soddisfano  comunque  il  requisito  della  forma  scritta  se
sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata  o  digitale
»;
  0c) all'articolo 23-ter, il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  «
5. Sulle copie analogiche  di  documenti  amministrativi  informatici
puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei  criteri
definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale,  tramite
il quale e'  possibile  ottenere  il  documento  informatico,  ovvero
verificare la corrispondenza allo stesso della  copia  analogica.  Il
contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce  a  tutti
gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e  non  puo'  essere
richiesta la produzione di altra copia analogica  con  sottoscrizione
autografa del medesimo documento informatico.  I  programmi  software
eventualmente necessari alla  verifica  sono  di  libera  e  gratuita
disponibilita' »;
  a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
  « Art. 52. -  (Accesso  telematico  e  riutilizzo  dei  dati  delle
pubbliche  amministrazioni).  -  1.  L'accesso  telematico  a   dati,
documenti e procedimenti e il riutilizzo  dei  dati  e  documenti  e'
disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo  le
disposizioni del presente  codice  e  nel  rispetto  della  normativa
vigente. Le pubbliche amministrazioni  pubblicano  nel  proprio  sito
web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione  e  merito",
il catalogo dei dati, dei metadati, e delle relative banche  dati  in
loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio  della
facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti  salvi  i  dati
presenti in Anagrafe tributaria.
  2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,
con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  24
gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto
ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente  Codice.  L'eventuale
adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera
h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al  comma
7.
  3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di
appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la
gestione di  dati  pubblici,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 2, comma  2,  prevedono  clausole  idonee  a  consentire
l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone  fisiche  e
giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle  strutture
di dati e delle relative banche dati.
  4. Le  attivita'  volte  a  garantire  l'accesso  telematico  e  il
riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano  tra  i
parametri di valutazione  della  performance  dirigenziale  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
n. 150.
  5.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  promuove  le  politiche  di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e  attua
le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.
  6. Entro il mese di febbraio di ogni anno  l'Agenzia  trasmette  al
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica, che li approva entro il  mese  successivo,
un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle
politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e  un
rapporto annuale  sullo  stato  del  processo  di  valorizzazione  in
Italia; tale rapporto  e'  pubblicato  in  formato  aperto  sul  sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  7. L'Agenzia  definisce  e  aggiorna  annualmente  le  linee  guida
nazionali  che  individuano  gli  standard   tecnici,   compresa   la
determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e
le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente
Codice con l'obiettivo di rendere  il  processo  omogeneo  a  livello
nazionale, efficiente ed efficace. Le  pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si  uniformano  alle
suddette linee guida.
  8.  Il  Presidente  del  Consiglio  o  il  Ministro  delegato   per
l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al  Parlamento  sullo
stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
  9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con
le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a  legislazione
vigente »;
  b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente:
  « 3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
  a) formato dei dati  di  tipo  aperto,  un  formato  di  dati  reso
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
  b)  dati  di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le  seguenti
caratteristiche:
  1) sono disponibili  secondo  i  termini  di  una  licenza  che  ne
permetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche  per  finalita'
commerciali, in formato disaggregato;
  2) sono accessibili attraverso le  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione, ivi comprese le  reti  telematiche  pubbliche  e
private, in formati aperti ai sensi della  lettera  a),  sono  adatti
all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono
provvisti dei relativi metadati;
  3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le  tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi  comprese  le   reti
telematiche pubbliche e private,  oppure  sono  resi  disponibili  ai
costi marginali sostenuti per la loro  riproduzione  e  divulgazione.
L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  deve   stabilire,   con   propria
deliberazione,  i  casi  eccezionali,  individuati  secondo   criteri
oggettivi,  trasparenti  e  verificabili,  in  cui  essi  sono   resi
disponibili a tariffe superiori ai costi  marginali.  In  ogni  caso,
l'Agenzia, nel  trattamento  dei  casi  eccezionali  individuati,  si
attiene alle  indicazioni  fornite  dalla  direttiva  2003/98/CE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17  novembre  2003,  sul
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico,  recepita  con  il
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 ».
  2. All'articolo 1,  comma  1,  dopo  la  lettera  n),  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente:
  « n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; ».
  3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo
52, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  82  del  2005,  come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono  pubblicati  entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti  e  ai  dati
gia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova  applicazione  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
  4. Alla legge 9 gennaio 2004, n.  4,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: « , nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi
pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri  servizi  tramite
sistemi informativi o internet »;
  b) all'articolo 4:
  1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo:
  « L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche
delle   suddette   postazioni,   nel   rispetto    della    normativa
internazionale. »;
  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma
  4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla
realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico. ».
  5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,  dopo
le parole: « quantita' di lavoro » sono inserite le seguenti  parole:
« ,anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli  ai
sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i),  della  Convenzione
delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita'
adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre  2006,  ratificata  e
resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 ».
  5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: « affissione »
e' sostituita dalla seguente: « pubblicazione ».
  6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 12, comma 1, dopo la  parola:  «  partecipazione  »
sono inserite le seguenti: « nel rispetto dei principi di uguaglianza
e di non discriminazione »;
  b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: « , nonche'  dei  temi  relativi  all'accessibilita'  e  alle
tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9  gennaio
2004, n. 4 »;
  c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
  « 5-bis. I documenti di cui  al  presente  articolo  devono  essere
fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale,
applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. »;
  d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: « siano » e'  inserita
la seguente: « accessibili, »;
  e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: « per via telematica »
sono inserite le seguenti: « , nel rispetto dei requisiti tecnici  di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004,  n.
4, »;
  f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola:  «  conformita'  »
sono inserite le seguenti: « ai requisiti tecnici  di  accessibilita'
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ».
  6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «  La  pubblicazione  e'
effettuata  nel  rispetto  dei  principi  di  eguaglianza  e  di  non
discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita'  di
cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio  2004,  n.  4.  La  mancata
pubblicazione nei termini di cui al periodo  precedente  e'  altresi'
rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti responsabili ».
  6-ter. All'attuazione  del  presente  articolo  le  amministrazioni
competenti provvedono nei limiti delle risorse umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
  7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  pubblicano  nel  proprio  sito  web,   gli   obiettivi   di
accessibilita' per l'anno corrente e lo stato  di  attuazione  del  «
piano per l'utilizzo del telelavoro » nella  propria  organizzazione,
in cui identificano le modalita'  di  realizzazione  e  le  eventuali
attivita' per cui non e'  possibile  l'utilizzo  del  telelavoro.  La
redazione del piano in prima versione deve  essere  effettuata  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto.  La  mancata  pubblicazione   e'
altresi' rilevante ai fini  della  misurazione  e  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti responsabili.
  8.  Gli   interessati   che   rilevino   inadempienze   in   ordine
all'accessibilita'  dei  servizi  erogati   dai   soggetti   di   cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4,  ne  fanno
formale  segnalazione,  anche  in  via  telematica,  all'Agenzia  per
l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata,
richiede  l'adeguamento  dei  servizi  assegnando  un   termine   non
superiore a 90 giorni.
  9. L'inosservanza delle disposizioni  del  presente  articolo,  ivi
inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7:
  a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili;
  b) comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e   successive   modificazioni,   ferme   restando    le    eventuali
responsabilita' penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.
          Riferimenti normativi
 
              Si riportano gli articoli 21, 23-ter e 52 , del  citato
          decreto legislativo n. 82 del 2005, come  modificati  dalla
          presente legge:
              "Art. 21. Documento informatico sottoscritto con  firma
          elettronica.
              1. Il documento informatico, cui e' apposta  una  firma
          elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile
          in  giudizio,  tenuto  conto  delle   sue   caratteristiche
          oggettive   di   qualita',    sicurezza,    integrita'    e
          immodificabilita'.
              2. Il  documento  informatico  sottoscritto  con  firma
          elettronica avanzata, qualificata o digitale,  formato  nel
          rispetto delle regole  tecniche  di  cui  all'articolo  20,
          comma 3, che garantiscano l'identificabilita'  dell'autore,
          l'integrita'  e  l'immodificabilita'  del   documento,   ha
          l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice  civile.
          L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata
          o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo  che
          questi dia prova contraria.
              2-bis.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  25,  le
          scritture private di cui all'articolo  1350,  primo  comma,
          numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento
          informatico, sono sottoscritte, a  pena  di  nullita',  con
          firma elettronica qualificata o  con  firma  digitale.  Gli
          atti di cui  all'articolo  1350,  numero  13),  del  codice
          civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta
          se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata
          o digitale.
              3. L'apposizione ad un  documento  informatico  di  una
          firma digitale o di un  altro  tipo  di  firma  elettronica
          qualificata basata su un certificato elettronico  revocato,
          scaduto o sospeso equivale  a  mancata  sottoscrizione.  La
          revoca o la sospensione, comunque motivate,  hanno  effetto
          dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante,  o
          chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia'
          a conoscenza di tutte le parti interessate.
              4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche se la firma elettronica e' basata su  un  certificato
          qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno
          Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre
          una delle seguenti condizioni:
              a) il certificatore possiede i requisiti  di  cui  alla
          direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre  1999  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, ed e'  accreditato  in  uno  Stato
          membro;
              b)  il  certificato  qualificato  e'  garantito  da  un
          certificatore stabilito nella Unione europea,  in  possesso
          dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
              c) il certificato qualificato, o il  certificatore,  e'
          riconosciuto  in  forza  di   un   accordo   bilaterale   o
          multilaterale  tra  l'Unione  europea  e  Paesi   terzi   o
          organizzazioni internazionali.
              5.  Gli  obblighi   fiscali   relativi   ai   documenti
          informatici ed alla loro riproduzione su  diversi  tipi  di
          supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno
          o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e   le
          tecnologie."
              "Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici.
              1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con
          strumenti  informatici,  nonche'  i  dati  e  i   documenti
          informatici   detenuti    dalle    stesse,    costituiscono
          informazione primaria ed  originale  da  cui  e'  possibile
          effettuare,  su  diversi  o  identici  tipi  di   supporto,
          duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
              2. I  documenti  costituenti  atti  amministrativi  con
          rilevanza   interna    al    procedimento    amministrativo
          sottoscritti   con   firma   elettronica   avanzata   hanno
          l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.
              3.  Le  copie  su  supporto  informatico  di  documenti
          formati  dalla  pubblica  amministrazione  in  origine   su
          supporto  analogico  ovvero  da  essa  detenuti,  hanno  il
          medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge,  degli
          originali da  cui  sono  tratte,  se  la  loro  conformita'
          all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato
          nell'ambito dell'ordinamento  proprio  dell'amministrazione
          di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o
          di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle
          regole tecniche stabilite ai  sensi  dell'articolo  71;  in
          tale caso l'obbligo  di  conservazione  dell'originale  del
          documento e' soddisfatto con la conservazione  della  copia
          su supporto informatico.
              4. Le  regole  tecniche  in  materia  di  formazione  e
          conservazione  di  documenti  informatici  delle  pubbliche
          amministrazioni sono definite con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, di  concerto  con
          il Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,  nonche'
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  sentiti
          DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali.
              5. Sulle copie analogiche di  documenti  amministrativi
          informatici puo' essere apposto a stampa  un  contrassegno,
          sulla  base  dei   criteri   definiti   con   linee   guida
          dell'Agenzia per l'Italia digitale,  tramite  il  quale  e'
          possibile  ottenere  il   documento   informatico,   ovvero
          verificare  la  corrispondenza  allo  stesso  della   copia
          analogica. Il  contrassegno  apposto  ai  sensi  del  primo
          periodo  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  di  legge  la
          sottoscrizione autografa e non  puo'  essere  richiesta  la
          produzione di  altra  copia  analogica  con  sottoscrizione
          autografa del medesimo documento informatico.  I  programmi
          software eventualmente  necessari  alla  verifica  sono  di
          libera e gratuita disponibilita'.
              5-bis. I documenti di cui al presente  articolo  devono
          essere  fruibili  indipendentemente  dalla  condizione   di
          disabilita'   personale,   applicando    i    criteri    di
          accessibilita'  definiti  dai  requisiti  tecnici  di   cui
          all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
              6. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo  si
          applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis."
              "Art. 52. Accesso  telematico  e  riutilizzo  dei  dati
          delle pubbliche amministrazioni.
              L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e
          il riutilizzo dei dati  e  documenti  e'  disciplinato  dai
          soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  secondo  le
          disposizioni del  presente  codice  e  nel  rispetto  della
          normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni  pubblicano
          nel   proprio   sito   web,   all'interno   della   sezione
          "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei  dati,
          dei metadati, e delle relative banche dati in loro possesso
          ed i regolamenti  che  ne  disciplinano  l'esercizio  della
          facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi
          i dati presenti in Anagrafe tributaria.
              2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari
          pubblicano,  con  qualsiasi  modalita',  senza   l'espressa
          adozione di una licenza di cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,
          si intendono rilasciati come dati di tipo aperto  ai  sensi
          all'articolo 68, comma 3, del presente Codice.  L'eventuale
          adozione di una licenza di cui al citato articolo 2,  comma
          1, lettera h), e'  motivata  ai  sensi  delle  linee  guida
          nazionali di cui al comma 7.
              3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi  dei
          contratti di appalto relativi  a  prodotti  e  servizi  che
          comportino la raccolta e la gestione di dati  pubblici,  le
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2,  comma  2,
          prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico
          e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e  giuridiche,
          di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di
          dati e delle relative banche dati.
              4. Le attivita' volte a garantire l'accesso  telematico
          e il riutilizzo dei dati  delle  pubbliche  amministrazioni
          rientrano tra i parametri di valutazione della  performance
          dirigenziale  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  9,  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
              5.  L'Agenzia  per  l'Italia   digitale   promuove   le
          politiche  di  valorizzazione  del  patrimonio  informativo
          pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V
          del presente Codice.
              6. Entro il mese di febbraio  di  ogni  anno  l'Agenzia
          trasmette al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  al
          Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica,  che  li
          approva entro il mese successivo, un' Agenda  nazionale  in
          cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche  di
          valorizzazione del patrimonio  informativo  pubblico  e  un
          rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione
          in Italia; tale rapporto e' pubblicato  in  formato  aperto
          sul sito istituzionale della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri.
              7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le  linee
          guida  nazionali  che  individuano  gli  standard  tecnici,
          compresa la determinazione delle ontologie  dei  servizi  e
          dei dati, le procedure e le modalita' di  attuazione  delle
          disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo
          di  rendere  il  processo  omogeneo  a  livello  nazionale,
          efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui
          all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si  uniformano
          alle suddette linee guida.
              8. Il Presidente del Consiglio o il  Ministro  delegato
          per  l'innovazione  tecnologica  riferisce  annualmente  al
          Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del
          presente articolo.
              9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal  presente
          articolo con le risorse umane, strumentali,  e  finanziarie
          previste a legislazione vigente »;
              b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente:
              « 3. Agli effetti del presente decreto  legislativo  si
          intende per:
              a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di  dati
          reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
          agli strumenti tecnologici necessari per la  fruizione  dei
          dati stessi;
              b) dati di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche:
              1) sono disponibili secondo i termini  di  una  licenza
          che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche  per
          finalita' commerciali, in formato disaggregato;
              2)   sono   accessibili   attraverso   le    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le
          reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai
          sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
          da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei
          relativi metadati;
              3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le
          tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi
          comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure
          sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la
          loro riproduzione e divulgazione.  L'Agenzia  per  l'Italia
          digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i  casi
          eccezionali,   individuati   secondo   criteri   oggettivi,
          trasparenti  e  verificabili,  in  cui   essi   sono   resi
          disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni
          caso,  l'Agenzia,  nel  trattamento  dei  casi  eccezionali
          individuati, si  attiene  alle  indicazioni  fornite  dalla
          direttiva  2003/98/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,   del   17   novembre   2003,   sul   riutilizzo
          dell'informazione del settore  pubblico,  recepita  con  il
          decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 ».
              2. All'articolo 1, comma 1, dopo  la  lettera  n),  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e'  inserita  la
          seguente:
              « n-bis) Riutilizzo: uso del dato di  cui  all'articolo
          2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24  gennaio
          2006, n. 36; ».
              3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di  cui
          all'articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo n.
          82 del 2005, come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
          articolo, sono pubblicati entro 120 giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati  gia'
          pubblicati, la disposizione di cui all'articolo  52,  comma
          2, del citato decreto legislativo n.  82  del  2005,  trova
          applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.
              4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni:
              a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine,  le
          seguenti parole:  «  ,  nonche'  a  tutti  i  soggetti  che
          usufruiscono di  contributi  pubblici  o  agevolazioni  per
          l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi
          o internet »;
              b) all'articolo 4:
              1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo:
              «  L'Agenzia  per  l'Italia  Digitale   stabilisce   le
          specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto
          della normativa internazionale. »;
              2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
              5.   I   datori   di   lavoro    pubblici    provvedono
          all'attuazione del comma
              4 nell'ambito delle specifiche  dotazioni  di  bilancio
          destinate alla realizzazione e allo  sviluppo  del  sistema
          informatico. ».
              5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo  1999,
          n. 68, dopo  le  parole:  «  quantita'  di  lavoro  »  sono
          inserite  le  seguenti  parole:  «   ,anche   mediante   la
          predisposizione  di  accomodamenti  ragionevoli  ai   sensi
          dell'articolo  27,  paragrafo   1,   lettera   (i),   della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita'  adottata  dall'Assemblea  generale  il  13
          dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva  dalla  legge  3
          marzo 2009, n. 18 ».
              5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  la
          parola: « affissione »  e'  sostituita  dalla  seguente:  «
          pubblicazione ».
              6. Al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  sono
          apportate le seguenti modificazioni:
              a)  all'articolo  12,  comma  1,  dopo  la  parola:   «
          partecipazione » sono inserite le seguenti: « nel  rispetto
          dei principi di uguaglianza e di non discriminazione »;
              b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
          seguenti  parole:   «   ,   nonche'   dei   temi   relativi
          all'accessibilita' e alle tecnologie  assistive,  ai  sensi
          dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 »;
              c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il
          seguente:
              « 5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono
          essere  fruibili  indipendentemente  dalla  condizione   di
          disabilita'   personale,   applicando    i    criteri    di
          accessibilita'  definiti  dai  requisiti  tecnici  di   cui
          all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. »;
              d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: « siano  »
          e' inserita la seguente: « accessibili, »;
              e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: « per  via
          telematica » sono inserite le seguenti: «  ,  nel  rispetto
          dei requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo
          11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, »;
              f) all'articolo 71, comma  1-ter,  dopo  la  parola:  «
          conformita' » sono inserite le  seguenti:  «  ai  requisiti
          tecnici di accessibilita'  di  cui  all'articolo  11  della
          legge 9 gennaio 2004, n. 4, ».
              6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18  giugno
          2009, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «
          La pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di
          eguaglianza  e  di  non   discriminazione,   applicando   i
          requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo  11
          della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata  pubblicazione
          nei termini  di  cui  al  periodo  precedente  e'  altresi'
          rilevante ai fini della  misurazione  e  della  valutazione
          della performance individuale dei dirigenti responsabili ».
              6-ter.  All'attuazione   del   presente   articolo   le
          amministrazioni  competenti  provvedono  nei  limiti  delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente.
              7. Entro il 31 marzo di ogni anno,  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano  nel  proprio
          sito  web,  gli  obiettivi  di  accessibilita'  per  l'anno
          corrente  e  lo  stato  di  attuazione  del  «  piano   per
          l'utilizzo del telelavoro » nella  propria  organizzazione,
          in cui identificano le  modalita'  di  realizzazione  e  le
          eventuali attivita' per cui non e' possibile l'utilizzo del
          telelavoro. La redazione del piano in prima  versione  deve
          essere effettuata  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante  ai
          fini della  misurazione  e  valutazione  della  performance
          individuale dei dirigenti responsabili.
              8. Gli interessati che rilevino inadempienze in  ordine
          all'accessibilita' dei servizi erogati dai soggetti di  cui
          all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n.  4,
          ne fanno formale segnalazione,  anche  in  via  telematica,
          all'Agenzia  per  l'Italia  digitale.   Qualora   l'Agenzia
          ritenga la segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei
          servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni.
              9.  L'inosservanza  delle  disposizioni  del   presente
          articolo,  ivi  inclusa  la  mancata  pubblicazione   degli
          obiettivi di cui al comma 7:
              a) e' rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della
          valutazione della  performance  individuale  dei  dirigenti
          responsabili;
              b) comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare
          ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo  30
          marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  ferme
          restando  le  eventuali  responsabilita'  penali  e  civili
          previste dalle disposizioni vigenti.".
              Si riporta l'articolo 124, commi 1 e 2, del Testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 28 settembre  2000,  n.  227,  S.O.,  come
          modificati dalla presente legge:
              "Art. 124. Pubblicazione delle deliberazioni.
              1. Tutte le deliberazioni del comune e della  provincia
          sono pubblicate mediante pubblicazione  all'albo  pretorio,
          nella sede  dell'ente,  per  quindici  giorni  consecutivi,
          salvo specifiche disposizioni di legge.
              2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali  sono
          pubblicate mediante  pubblicazione  all'albo  pretorio  del
          comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi,
          salvo specifiche disposizioni.".
              Si riporta l'articolo  32  della  L.  18-6-2009  n.  69
          (Disposizioni    per    lo    sviluppo    economico,     la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile), pubblicata nella  Gazz.  Uff.  19  giugno
          2009, n. 140, S.O., come modificato dalla presente legge:
              " Art. 32.  (Eliminazione  degli  sprechi  relativi  al
          mantenimento di documenti in forma cartacea)
              A far  data  dal  1°  gennaio  2010,  gli  obblighi  di
          pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
          effetto di pubblicita' legale si intendono assolti  con  la
          pubblicazione nei propri siti informatici  da  parte  delle
          amministrazioni  e  degli  enti  pubblici   obbligati.   La
          pubblicazione e' effettuata nel rispetto  dei  principi  di
          eguaglianza  e  di  non   discriminazione,   applicando   i
          requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo  11
          della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata  pubblicazione
          nei termini  di  cui  al  periodo  precedente  e'  altresi'
          rilevante ai fini della  misurazione  e  della  valutazione
          della performance individuale dei dirigenti responsabili.
              1-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  gli
          elaborati tecnici allegati  alle  delibere  di  adozione  o
          approvazione degli  strumenti  urbanistici,  nonche'  delle
          loro varianti, sono pubblicati nei siti  informatici  delle
          amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica.
              2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010,  al  fine  di
          promuovere il progressivo superamento  della  pubblicazione
          in forma cartacea, le amministrazioni e gli  enti  pubblici
          tenuti  a  pubblicare  sulla  stampa  quotidiana   atti   e
          provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica  o
          i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con
          le stesse modalita'  previste  dalla  legislazione  vigente
          alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ivi
          compreso il richiamo all'indirizzo elettronico,  provvedono
          altresi' alla pubblicazione nei siti  informatici,  secondo
          modalita'  stabilite  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le
          materie di propria competenza.
              3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere
          attuati mediante utilizzo  di  siti  informatici  di  altre
          amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di  loro
          associazioni.
              4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso  alle
          pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2  il  CNIPA  realizza  e
          gestisce un portale di accesso ai siti di cui  al  medesimo
          comma 1.
              5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi  di  cui
          al  comma  2,  dal  1°  gennaio  2013,   le   pubblicazioni
          effettuate  in  forma  cartacea  non   hanno   effetto   di
          pubblicita' legale, ferma restando la possibilita'  per  le
          amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
          effettuare  la  pubblicita'  sui  quotidiani  a  scopo   di
          maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti
          di bilancio.
              6.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle
          attivita' di cui al presente articolo si provvede a  valere
          sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi  dell'articolo
          27  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  e  successive
          modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e
          le tecnologie 22 luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 226 del 28 settembre  2005,  al  progetto  «PC
          alle famiglie», non ancora impegnate alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge.
              7.  E'  fatta  salva  la  pubblicita'  nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione  europea,  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana e i relativi  effetti  giuridici,
          nonche'  nel   sito   informatico   del   Ministero   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile  2001,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio  2001,  e  nel
          sito  informatico  presso  l'Osservatorio   dei   contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,  prevista
          dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163.".
Sezione III

AGENDA DIGITALE PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA DIGITALE



                               Art. 10
 
 
Anagrafe  nazionale  degli  studenti  e  altre  misure   in   materia
                             scolastica
 
  1. Al fine di accelerare il processo di automazione  amministrativa
e  migliorare  i  servizi  per  gli  studenti,  riducendone  i  costi
connessi,  le  universita'   statali   e   non   statali   legalmente
riconosciute,   a   decorrere   dall'anno    accademico    2013-2014,
costituiscono il fascicolo elettronico dello studente,  che  contiene
tutti i documenti, gli atti e  i  dati  inerenti  la  carriera  dello
studente, compresi i periodi di studio all'estero  per  mobilita',  e
che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione
o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.
  2. La mobilita' nazionale degli studenti si  realizza  mediante  lo
scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.
  3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce  la  mobilita'
internazionale degli studenti in entrata  e  in  uscita,  contiene  i
titoli  di   studio   conseguiti   e   supporta   gli   standard   di
interoperabilita' definiti a livello internazionale.
  4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno  solare
2012, il fascicolo dello  studente  e'  alimentato,  per  i  dati  di
competenza,   dall'anagrafe   nazionale   degli   studenti   di   cui
all'articolo 3 del decreto legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  e
successive modificazioni.
  5. Ai fini di cui ai commi da  1  a  4  e  in  relazione  a  quanto
previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  in
materia di certificati e dichiarazioni  sostitutive,  le  universita'
possono  accedere   in   modalita'   telematica   alle   informazioni
disponibili nell'anagrafe nazionale degli  studenti  e  dei  laureati
delle universita' di  cui  all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  9
maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
luglio 2003, n. 170.
  6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si  provvede  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  7. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2 agosto  1999,  n.
264, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «  Per  i  medesimi
fini,  le  universita'  possono  altresi'   accedere   in   modalita'
telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della  previdenza
sociale, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, per la consultazione  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al  calcolo
dell'Indicatore   della   situazione   economica   equivalente    per
l'universita' (ISEEU)».
  8. Al fine di evitare la duplicazione  di  banche  dati  contenenti
informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego  di  risorse
umane,  strumentali  e  finanziarie,   l'anagrafe   nazionale   degli
studenti, di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo  15  aprile
2005, n. 76, nonche' quella  degli  studenti  e  dei  laureati  delle
universita' di cui all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  9  maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  luglio
2003,  n.  170,  rappresentano  banche  dati  a   livello   nazionale
realizzate dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti  locali  ciascuno
in relazione  alle  proprie  competenze  istituzionali.  All'anagrafe
degli  studenti  e  dei  laureati  accedono  anche  le   universita'.
L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e' altresi'  alimentata  dai  dati
relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia.
  9. A decorrere dal 1o marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato
giuridico ed economico del  rapporto  di  lavoro  del  personale  del
comparto  Scuola  sono  effettuati   esclusivamente   con   modalita'
informatiche  e  telematiche,  ivi  incluse  la  presentazione  delle
domande,  lo  scambio  di  documenti,  dati  e  informazioni  tra  le
amministrazioni interessate,  comprese  le  istituzioni  scolastiche,
nonche' il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.
  10. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
per quanto concerne le  attribuzioni  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto-legge,  sono
definite le modalita' per l'attuazione del  comma  9,  ai  sensi  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica  e  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta l'articolo 5-bis L. 2-8-1999, n. 264  (Norme
          in materia di accessi ai  corsi  universitari),  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999,  n.  183,  come  modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  5-bis.  1.  Le  procedure  di  iscrizione   alle
          universita'  sono   effettuate   esclusivamente   per   via
          telematica. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca cura la costituzione e  l'aggiornamento  di
          un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale  da
          consentire  il  reperimento  di   ogni   dato   utile   per
          l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
              1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del
          comma 1 e in relazione a quanto previsto  dall'articolo  15
          della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  in  materia  di
          certificati e  dichiarazioni  sostitutive,  le  universita'
          possono accedere all'anagrafe nazionale degli  studenti  di
          cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile  2005,
          n.  76,  e  successive  modificazioni,  per  verificare  la
          veridicita' dei  titoli  autocertificati.  Per  i  medesimi
          fini, le universita' possono altresi' accedere in modalita'
          telematica alle banche dati dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale, secondo le modalita' di cui al  decreto
          legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  per  la  consultazione
          dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE)  e   degli   altri   dati   necessari   al   calcolo
          dell'Indicatore della situazione economica equivalente  per
          l'universita' (ISEEU).
              2.  A  decorrere  dall'anno  accademico  2013-2014,  la
          verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami,
          di  profitto  e  di  laurea,   sostenuti   dagli   studenti
          universitari sono  eseguite  esclusivamente  con  modalita'
          informatiche senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Le universita' adeguano  conseguentemente
          i propri regolamenti.".
                               Art. 11
 
 
                 Libri e centri scolastici digitali
 
  1. All'articolo 15  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:  «  Il
collegio  dei  docenti  adotta  per  l'anno  scolastico  2014-2015  e
successivi, esclusivamente libri  nella  versione  digitale  a  norma
della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in
formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure  da  una
combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili
o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di  cui  al
primo periodo riguarda le nuove adozioni a  partire  progressivamente
dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe
della scuola secondaria di primo grado e dalla prima  e  dalla  terza
classe della scuola secondaria di  secondo  grado.  La  delibera  del
collegio dei docenti relativa all'adozione della  dotazione  libraria
e' soggetta, per le istituzioni scolastiche statali  e  limitatamente
alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma  3-bis,
al controllo contabile di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
30 giugno 2011, n. 123. »;
  b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) alla lettera a), le parole: « a stampa » sono  sostituite  dalla
seguente: « cartacea » e sono aggiunte in fine  le  seguenti  :  «  ,
tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione  mista
»;
  2) alla lettera b), le parole: « nelle versioni on line e  mista  »
sono sostituite dalle seguenti: « nella versione digitale,  anche  al
fine di un'effettiva  integrazione  tra  la  versione  digitale  e  i
contenuti digitali integrativi »;
  3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole:  «  ,
tenendo  conto  della  riduzione  dei  costi  dell'intera   dotazione
libraria  derivanti  dal  passaggio  al  digitale  e   dei   supporti
tecnologici di cui al comma 3-ter »;
  3-bis) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
  « c-bis) i criteri per  ottimizzare  l'integrazione  tra  libri  in
versione digitale, mista e cartacea, tenuto  conto  delle  specifiche
esigenze didattiche »;
  c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  « 3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti  digitali  di
cui al comma 2, con oneri a loro carico  entro  lo  specifico  limite
definito dal decreto di cui al comma 3.
  3-ter.  La  scuola  assicura   la   disponibilita'   dei   supporti
tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al
comma 2, su richiesta delle famiglie  e  con  oneri  a  carico  delle
stesse entro lo specifico limite definito con il decreto  di  cui  al
comma 3. ».
  2. A decorrere dal 1o settembre 2013 e' abrogato l'articolo  5  del
decreto-legge  1o   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
  3. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  20
marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  « 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli  enti  locali
interessati  stipulano,  con  le   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente,  convenzioni  con  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per
consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione
di  centri  scolastici   digitali   collegati   funzionalmente   alle
istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di  nuove
tecnologie al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dei  servizi  agli
studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle  comunita'
di scuole. ».
  4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e' sostituita dalla seguente:
  « a)  Il  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  le
regioni e i competenti enti locali,  al  fine  di  garantire  edifici
scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, avviano tempestivamente
iniziative di  rigenerazione  integrata  del  patrimonio  immobiliare
scolastico, anche attraverso  la  realizzazione  di  nuovi  complessi
scolastici, e promuovono, d'intesa, con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione
di societa', consorzi o  fondi  immobiliari,  anche  ai  sensi  degli
articoli 33  e  33-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  I
predetti strumenti societari o finanziari possono essere  oggetto  di
conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie
di immobili destinati ad uso scolastico e di  immobili  complementari
ai  progetti  di  rigenerazione,  in  coerenza  con  le  destinazioni
individuate negli strumenti urbanistici. Per le finalita' di  cui  al
presente comma, sono utilizzate le risorse di  cui  all'articolo  33,
comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' le  risorse  a
valere sui fondi di cui all'articolo 33,  comma  3,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, gia' destinate con delibera CIPE n. 6/2012 del
20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  88  del  14
aprile 2012, alla  costruzione  di  nuove  scuole.  Per  favorire  il
contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e,  ove
possibile, la contestuale  messa  a  norma  dello  stesso,  gli  enti
locali, proprietari di immobili  scolastici,  possono  ricorrere,  ai
fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di  servizio
energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  26  agosto
1993, n. 412, e successive modificazioni, da stipulare senza oneri  a
carico dell'ente locale in conformita'  alle  previsioni  di  cui  al
decreto legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  anche  nelle  forme
previste dall'articolo 3, comma 15-ter, del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163; ».
  4-bis.  Per  consentire  il  regolare  svolgimento   del   servizio
scolastico   in   ambienti   adeguati   e   sicuri,    il    Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   con   proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorita'
strategiche, le modalita' e i termini per la  predisposizione  e  per
l'approvazione di appositi piani  triennali,  articolati  in  singole
annualita', di interventi di edilizia scolastica, nonche' i  relativi
finanziamenti.
  4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari
degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo  quanto
indicato nel decreto di cui al  comma  4-bis,  domanda  alle  regioni
territorialmente competenti.
  4-quater.  Ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  valutata  la
corrispondenza con le disposizioni indicate nel  decreto  di  cui  al
comma  4-bis  e  tenuto  conto  della   programmazione   dell'offerta
formativa,  approva  e  trasmette   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il proprio  piano,  formulato  sulla
base delle richieste pervenute. La  mancata  trasmissione  dei  piani
regionali nei termini  indicati  nel  decreto  medesimo  comporta  la
decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento.
  4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle  province
autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne da'
loro  comunicazione  ai  fini  della  relativa   pubblicazione,   nei
successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali.
  4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a  4-quinquies,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito nello  stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  il  Fondo  unico  per  l'edilizia  scolastica,   nel   quale
confluiscono tutte le  risorse  iscritte  nel  bilancio  dello  Stato
comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
  4-septies. Nell'assegnazione delle risorse  si  tiene  conto  della
capacita' di spesa dimostrata dagli  enti  locali  in  ragione  della
tempestivita',  dell'efficienza  e  dell'esaustivita'   dell'utilizzo
delle  risorse  loro  conferite   nell'annualita'   precedente,   con
l'attribuzione, a livello regionale,  di  una  quota  aggiuntiva  non
superiore al 20 per cento di quanto sarebbe  ordinariamente  spettato
in sede di riparto.
  4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti
locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad  includere
l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie.
  4-novies. All'articolo 15, comma 3, lettera c),  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « dell'intera dotazione libraria
» e' inserita la seguente: « necessaria ».
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta il testo dell'articolo15 del D.L. 25-6-2008,
          n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n.  147,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge:
              "Art. 15. Costo dei libri scolastici
              1.  A  partire  dall'anno  scolastico  2008-2009,   nel
          rispetto della normativa vigente e fatta salva  l'autonomia
          didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole  di
          ogni  ordine  e  grado,  tenuto  conto  dell'organizzazione
          didattica  esistente,  i  competenti   organi   individuano
          preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in
          parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai  testi
          disponibili  tramite  internet,  gratuitamente   o   dietro
          pagamento a  seconda  dei  casi  previsti  dalla  normativa
          vigente.
              2.  Al  fine  di  potenziare  la  disponibilita'  e  la
          fruibilita',  a  costi  contenuti  di  testi,  documenti  e
          strumenti didattici da parte delle scuole, degli  alunni  e
          delle  loro  famiglie,  nel  termine  di  un  triennio,   a
          decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di  testo
          per le scuole del primo ciclo dell'istruzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 19 febbraio 2004,  n.  59,  e  per  gli
          istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle
          versioni a stampa,  on  line  scaricabile  da  internet,  e
          mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico
          2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione
          digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista,
          costituita da: un testo in formato cartaceo e da  contenuti
          digitali  integrativi,  oppure  da  una   combinazione   di
          contenuti digitali e  digitali  integrativi  accessibili  o
          acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo  di
          cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni  a  partire
          progressivamente dalle classi prima e quarta  della  scuola
          primaria, dalla prima classe  della  scuola  secondaria  di
          primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola
          s econdaria di secondo grado.
              La  delibera  del   collegio   dei   docenti   relativa
          all'adozione della dotazione libraria e' soggetta,  per  le
          istituzioni  scolastiche  statali  e   limitatamente   alla
          verifica del rispetto del tetto di spesa di  cui  al  comma
          3-bis, al controllo contabile di cui  all'articolo  11  del
          decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123.  Sono  fatte
          salve le disposizioni relative  all'adozione  di  strumenti
          didattici per i soggetti diversamente abili.
              3. I libri di testo sviluppano i  contenuti  essenziali
          delle Indicazioni nazionali dei piani di studio  e  possono
          essere realizzati in sezioni tematiche,  corrispondenti  ad
          unita' di apprendimento, di costo contenuto e  suscettibili
          di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto  di
          natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
              a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella
          versione  cartacea,  anche  al  fine  di   assicurarne   il
          contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti  digitali
          integrativi della versione mista;
              b) le caratteristiche tecnologiche dei libri  di  testo
          nella versione digitale,  anche  al  fine  di  un'effettiva
          integrazione  tra  la  versione  digitale  e  i   contenuti
          digitali integrativi;
              c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e
          i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun
          anno della scuola secondaria di I e II grado, nel  rispetto
          dei  diritti  patrimoniali  dell'autore   e   dell'editore,
          tenendo  conto  della  riduzione  dei   costi   dell'intera
          dotazione libraria derivanti dal passaggio  al  digitale  e
          dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter.
              c-bis) i criteri  per  ottimizzare  l'integrazione  tra
          libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto  conto
          delle specifiche esigenze didattiche.
              3-bis. La scuola assicura  alle  famiglie  i  contenuti
          digitali di cui al comma 2, con oneri a loro  carico  entro
          lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.
              3-ter.  La  scuola  assicura  la   disponibilita'   dei
          supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti
          digitali di cui al comma 2, su richiesta delle  famiglie  e
          con oneri a carico delle stesse entro lo  specifico  limite
          definito con il decreto di cui al comma 3.
              4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione
          artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria
          autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi
          di cui ai commi 1, 2 e 3.".
Sezione IV

SANITA' DIGITALE



                               Art. 12
 
 
Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore
                              sanitario
 
  1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e
documenti digitali di tipo sanitario  e  sociosanitario  generati  da
eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
  2. Il FSE e' istituito  dalle  regioni  e  province  autonome,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati
personali, a fini di:
  a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
  b) studio e ricerca  scientifica  in  campo  medico,  biomedico  ed
epidemiologico;
  c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle  cure  e
valutazione dell'assistenza sanitaria.
  Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte  del  cittadino  ai
servizi sanitari on line secondo modalita' determinate nel decreto di
cui al comma 7.
  3. Il FSE e' alimentato in maniera  continuativa,  senza  ulteriori
oneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  che  prendono  in  cura
l'assistito  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  dei
servizi  socio-sanitari  regionali,   nonche',   su   richiesta   del
cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.
  3-bis. Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente sulla base  del
consenso libero e informato da parte dell'assistito,  il  quale  puo'
decidere se e quali dati relativi  alla  propria  salute  non  devono
essere inseriti nel fascicolo medesimo.
  4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono  perseguite
dai  soggetti  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   dei   servizi
socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.
  5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al
comma 1, per le finalita' di cui alla lettera a) del  comma  2,  puo'
essere realizzata soltanto con il consenso  dell'assistito  e  sempre
nel rispetto del segreto professionale, salvo  i  casi  di  emergenza
sanitaria  secondo  modalita'  individuate  a  riguardo.  Il  mancato
consenso non pregiudica il diritto all'erogazione  della  prestazione
sanitaria.
  6. Le finalita' di cui alle lettere  b)  e  c)  del  comma  2  sono
perseguite dalle regioni  e  dalle  province  autonome,  nonche'  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero  della
salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge,
senza l'utilizzo  dei  dati  identificativi  degli  assistiti  e  dei
documenti clinici presenti  nel  FSE,  secondo  livelli  di  accesso,
modalita' e  logiche  di  organizzazione  ed  elaborazione  dei  dati
definiti, con il decreto  di  cui  al  comma  7,  in  conformita'  ai
principi di  proporzionalita',  necessita'  e  indispensabilita'  nel
trattamento dei dati personali.
  6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel  FSE,  di
cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere  realizzata  soltanto
in forma protetta  e  riservata  secondo  modalita'  determinate  dal
decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni
software adottati devono assicurare piena  interoperabilita'  tra  le
soluzioni secondo modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma
7.
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,  comma  25-bis,
di cui al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  entro  90  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  della  salute  e  del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante  per
la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo  154,  comma
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti:  i
contenuti del FSE e i limiti  di  responsabilita'  e  i  compiti  dei
soggetti che  concorrono  alla  sua  implementazione,  i  sistemi  di
codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza  da  adottare
nel  trattamento  dei  dati  personali  nel  rispetto   dei   diritti
dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di accesso  al
FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione  e
le relative modalita' di attribuzione  di  un  codice  identificativo
univoco dell'assistito che  non  consenta  l'identificazione  diretta
dell'interessato, i criteri per l'interoperabilita' del FSE a livello
regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle  regole  tecniche
del sistema pubblico di connettivita'.
  8. Le disposizioni recate  dal  presente  articolo  non  comportano
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  e  le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita'  di  competenza
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  9.  La  cabina  di  regia  per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale
italiana, di cui  all'articolo  47,  comma  2,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, e' integrata per  gli
aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal
Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a titolo gratuito.
  10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalita', di tumori
e di altre patologie,  di  trattamenti  costituiti  da  trapianti  di
cellule e tessuti e trattamenti a  base  di  medicinali  per  terapie
avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di  impianti  protesici
sono  istituiti  ai   fini   di   prevenzione,   diagnosi,   cura   e
riabilitazione, programmazione  sanitaria,  verifica  della  qualita'
delle  cure,  valutazione  dell'assistenza  sanitaria  e  di  ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo  scopo
di garantire un  sistema  attivo  di  raccolta  sistematica  di  dati
anagrafici,   sanitari   ed   epidemiologici   per    registrare    e
caratterizzare tutti  i  casi  di  rischio  per  la  salute,  di  una
particolare malattia o di una condizione di salute rilevante  in  una
popolazione definita.
  11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10  sono
istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito  il  parere  del
Garante per a protezione dei dati personali. Gli elenchi dei  sistemi
di sorveglianza e dei registri di mortalita', di tumori  e  di  altre
patologie, di  trattamenti  costituiti  da  trapianti  di  cellule  e
tessuti e trattamenti a base di medicinali  per  terapie  avanzate  o
prodotti  di  ingegneria  tessutale  e  di  impianti  protesici  sono
aggiornati periodicamente con la  stessa  procedura.  L'attivita'  di
tenuta e aggiornamento dei registri  di  cui  al  presente  comma  e'
svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra  tra  le
attivita' istituzionali delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale.
  12. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono istituire con propria legge registri di  tumori  e  di  altre
patologie,  di  mortalita'  e  di  impianti  protesici  di  rilevanza
regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.
  13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma  25-bis,
di cui al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del  Ministro
della salute, acquisito il parere del Garante per la  protezione  dei
dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, sono individuati, in conformita' alle  disposizioni
di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso
ai registri di cui  al  presente  articolo,  e  i  dati  che  possono
conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
  14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono  in  ogni
caso  informarsi  ai   principi   di   pertinenza,   non   eccedenza,
indispensabilita' e necessita' di cui agli articoli 3, 11  e  22  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  15.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
articolo, le regioni e  province  autonome,  possono,  nel  principio
dell'ottimizzazione  e  razionalizzazione  delle  spesa  informatica,
anche mediante la definizione di appositi accordi di  collaborazione,
realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del
decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  delle  infrastrutture
tecnologiche per il FSE a tale fine gia' realizzate da altre  regioni
o dei servizi da queste erogate.
          Riferimenti normativi
 
              Si   riporta   l'articolo   15,   comma   25-bis    del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          pubblicato nella Gazz. Uff. del 6 luglio 2012, n. 156, S.O.
              "Art. 15. Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica
              25-bis.  Ai  fini  della  attivazione   dei   programmi
          nazionali di valutazione sull'applicazione delle  norme  di
          cui  al  presente  articolo,  il  Ministero  della   salute
          provvede alla modifica ed integrazione di tutti  i  sistemi
          informativi del Servizio sanitario nazionale, anche  quando
          gestiti da diverse amministrazioni  dello  Stato,  ed  alla
          interconnessione a livello  nazionale  di  tutti  i  flussi
          informativi  su  base  individuale.  Il   complesso   delle
          informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e'  reso
          disponibile per le attivita' di valutazione  esclusivamente
          in forma anonima ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011,  n.  118.  Il  Ministero  della
          salute si  avvale  dell'AGENAS  per  lo  svolgimento  delle
          funzioni  di  valutazione  degli  esiti  delle  prestazioni
          assistenziali   e   delle   procedure    medico-chirurgiche
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A  tal  fine,
          AGENAS accede, in tutte le fasi  della  loro  gestione,  ai
          sistemi informativi interconnessi  del  Servizio  sanitario
          nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.
              Si  riporta  l'articolo  154,  comma  4,  del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003 n. 196  (Codice  in  materia  di
          protezione dei dati personali) pubblicato nella Gazz.  Uff.
          del 29 luglio 2003, n. 174, S.O.:
              "Art. 154. Compiti
              (Omissis).
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice.
              (Omissis).".
              Si riporta l'articolo  17,  comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          pubblicata nella Gazz. Uff. del 12 settembre 1988, n.  214,
          S.O. :
              "Art. 17. Regolamenti.
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare:
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari (34);
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e)  lettera   abrogata   dall'art.   74   del   decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  dall'art.  72  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
              (Omissis).".
              Si riportano gli articoli 20,  22,  154,  3  e  11  del
          citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
              "Art. 20. Principi applicabili al trattamento  di  dati
          sensibili
              1. Il  trattamento  dei  dati  sensibili  da  parte  di
          soggetti pubblici e'  consentito  solo  se  autorizzato  da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i tipi di dati che possono essere trattati e di  operazioni
          eseguibili e le finalita' di rilevante  interesse  pubblico
          perseguite.
              2. Nei casi in cui una disposizione di legge  specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di  dati  sensibili  e   di   operazioni   eseguibili,   il
          trattamento e' consentito solo in riferimento  ai  tipi  di
          dati e di operazioni identificati e resi  pubblici  a  cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con  atto  di
          natura regolamentare  adottato  in  conformita'  al  parere
          espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154,  comma  1,
          lettera g), anche su schemi tipo.
              3. Se il trattamento non e' previsto  espressamente  da
          una disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici  possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle demandate ai  medesimi  soggetti  dalla  legge,  che
          perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e  per
          le  quali  e'  conseguentemente   autorizzato,   ai   sensi
          dell'articolo  26,  comma  2,  il  trattamento   dei   dati
          sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto
          pubblico  provvede  altresi'  a  identificare   e   rendere
          pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui  al
          comma 2.
              4. L'identificazione dei tipi di dati e  di  operazioni
          di  cui  ai  commi  2  e  3  e'  aggiornata   e   integrata
          periodicamente".
              "Art. 22. Principi applicabili al trattamento  di  dati
          sensibili e giudiziari
              1. I soggetti pubblici conformano  il  trattamento  dei
          dati sensibili  e  giudiziari  secondo  modalita'  volte  a
          prevenire   violazioni   dei   diritti,   delle    liberta'
          fondamentali e della dignita' dell'interessato.
              2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo  13  i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale  e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
              3. I soggetti pubblici possono  trattare  solo  i  dati
          sensibili  e   giudiziari   indispensabili   per   svolgere
          attivita' istituzionali che non possono  essere  adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa.
              4. I dati sensibili  e  giudiziari  sono  raccolti,  di
          regola, presso l'interessato.
              5. In applicazione dell'articolo 11, comma  1,  lettere
          c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
          l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei   dati   sensibili   e
          giudiziari, nonche' la loro  pertinenza,  completezza,  non
          eccedenza  e  indispensabilita'  rispetto  alle   finalita'
          perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai  dati
          che l'interessato fornisce di propria iniziativa.  Al  fine
          di assicurare che  i  dati  sensibili  e  giudiziari  siano
          indispensabili rispetto agli obblighi  e  ai  compiti  loro
          attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente  il
          rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche  a
          seguito  delle  verifiche,  risultano   eccedenti   o   non
          pertinenti  o  non  indispensabili   non   possono   essere
          utilizzati, salvo  che  per  l'eventuale  conservazione,  a
          norma di legge, dell'atto o del documento che li  contiene.
          Specifica  attenzione   e'   prestata   per   la   verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti a soggetti diversi da quelli  cui  si  riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
              6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio   di
          strumenti  elettronici,  sono  trattati  con  tecniche   di
          cifratura   o   mediante    l'utilizzazione    di    codici
          identificativi o di altre  soluzioni  che,  considerato  il
          numero  e  la  natura  dei  dati   trattati,   li   rendono
          temporaneamente inintelligibili anche a chi e'  autorizzato
          ad accedervi e permettono di identificare  gli  interessati
          solo in caso di necessita'.
              7. I dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la
          vita sessuale sono conservati separatamente da  altri  dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui al  comma  6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri o banche di  dati  senza  l'ausilio  di  strumenti
          elettronici.
              8. I dati idonei a rivelare  lo  stato  di  salute  non
          possono essere diffusi.
              9.   Rispetto   ai   dati   sensibili   e    giudiziari
          indispensabili ai sensi del comma 3,  i  soggetti  pubblici
          sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni  di
          trattamento  indispensabili  per  il  perseguimento   delle
          finalita' per le quali il trattamento e' consentito,  anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi.
              10. I dati sensibili e giudiziari  non  possono  essere
          trattati nell'ambito di  test  psico-attitudinali  volti  a
          definire il profilo o la personalita' dell'interessato.  Le
          operazioni di raffronto tra dati  sensibili  e  giudiziari,
          nonche' i trattamenti di dati  sensibili  e  giudiziari  ai
          sensi  dell'articolo  14,  sono  effettuati   solo   previa
          annotazione scritta dei motivi.
              11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di  cui
          al comma 10, se effettuati utilizzando banche  di  dati  di
          diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati  sensibili
          e giudiziari, sono ammessi solo  se  previsti  da  espressa
          disposizione di legge.
              12. Le disposizioni di cui al presente articolo  recano
          principi  applicabili,   in   conformita'   ai   rispettivi
          ordinamenti, ai trattamenti disciplinati  dalla  Presidenza
          della Repubblica, dalla Camera  dei  deputati,  dal  Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale."
              "Art. 154. Compiti
              1. Oltre a quanto previsto da specifiche  disposizioni,
          il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita'
          al presente codice, ha il compito di:
              a) controllare se i  trattamenti  sono  effettuati  nel
          rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla
          notificazione, anche in  caso  di  loro  cessazione  e  con
          riferimento alla conservazione dei dati di traffico;
              b) esaminare i reclami e le segnalazioni  e  provvedere
          sui  ricorsi   presentati   dagli   interessati   o   dalle
          associazioni che li rappresentano;
              c)  prescrivere  anche  d'ufficio   ai   titolari   del
          trattamento le misure necessarie o  opportune  al  fine  di
          rendere il trattamento conforme alle disposizioni  vigenti,
          ai sensi dell'articolo 143;
              d) vietare anche d'ufficio, in tutto  o  in  parte,  il
          trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne  il
          blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli  altri
          provvedimenti  previsti  dalla  disciplina  applicabile  al
          trattamento dei dati personali;
              e) promuovere la  sottoscrizione  di  codici  ai  sensi
          dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
              f) segnalare al Parlamento e al Governo  l'opportunita'
          di  interventi  normativi  richiesti  dalla  necessita'  di
          tutelare i diritti di cui all'articolo 2  anche  a  seguito
          dell'evoluzione del settore;
              g) esprimere pareri nei casi previsti;
              h)  curare  la  conoscenza  tra   il   pubblico   della
          disciplina rilevante in materia  di  trattamento  dei  dati
          personali e delle relative finalita', nonche' delle  misure
          di sicurezza dei dati;
              i)  denunciare  i  fatti   configurabili   come   reati
          perseguibili  d'ufficio,  dei  quali  viene  a   conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle funzioni;
              l) tenere il registro  dei  trattamenti  formato  sulla
          base delle notificazioni di cui all'articolo 37;
              m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita'
          svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che
          e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30  aprile
          dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
              2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la
          funzione  di  controllo  o   assistenza   in   materia   di
          trattamento  dei  dati  personali  prevista  da  leggi   di
          ratifica di  accordi  o  convenzioni  internazionali  o  da
          regolamenti comunitari e, in particolare:
              a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e  successive
          modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei  protocolli  e
          degli accordi di adesione all'accordo di  Schengen  e  alla
          relativa convenzione di applicazione;
              b) dalla legge 23  marzo  1998,  n.  93,  e  successive
          modificazioni, di ratifica ed esecuzione della  convenzione
          istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
              c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13
          marzo 1997, e  dalla  legge  30  luglio  1998,  n.  291,  e
          successive modificazioni, di ratifica ed  esecuzione  della
          convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
              d) dal regolamento (Ce)  n.  2725/2000  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2000, che istituisce  l'"Eurodac"  per  il
          confronto  delle  impronte  digitali   e   per   l'efficace
          applicazione della convenzione di Dublino;
              e) nel capitolo  IV  della  convenzione  n.  108  sulla
          protezione   delle   persone   rispetto   al    trattamento
          automatizzato di dati di carattere  personale,  adottata  a
          Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
          febbraio 1989, n. 98, quale  autorita'  designata  ai  fini
          della cooperazione tra  Stati  ai  sensi  dell'articolo  13
          della convenzione medesima.
              3.   Il   Garante   coopera   con    altre    autorita'
          amministrative   indipendenti   nello    svolgimento    dei
          rispettivi compiti. A tale  fine,  il  Garante  puo'  anche
          invitare rappresentanti di un'altra autorita' a partecipare
          alle proprie riunioni, o essere invitato alle  riunioni  di
          altra  autorita',  prendendo  parte  alla  discussione   di
          argomenti di comune interesse; puo'  richiedere,  altresi',
          la collaborazione di  personale  specializzato  addetto  ad
          altra autorita'.
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice.
              5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,
          il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine
          di quarantacinque giorni dal ricevimento  della  richiesta.
          Decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'   procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
          esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine
          di  cui  al  presente  comma,  tale  termine  puo'   essere
          interrotto per una sola volta e il parere deve essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate.
              6.  Copia  dei  provvedimenti   emessi   dall'autorita'
          giudiziaria in relazione a  quanto  previsto  dal  presente
          codice  o  in  materia  di  criminalita'   informatica   e'
          trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante"
              "Art. 3. Principio di necessita'  nel  trattamento  dei
          dati
              1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
          configurati riducendo al  minimo  l'utilizzazione  di  dati
          personali e di dati identificativi, in modo  da  escluderne
          il trattamento quando le finalita' perseguite  nei  singoli
          casi possono essere realizzate  mediante,  rispettivamente,
          dati anonimi  od  opportune  modalita'  che  permettano  di
          identificare l'interessato solo in caso di necessita'"
              "Art. 11. Modalita' del  trattamento  e  requisiti  dei
          dati
              1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
              a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
              b)  raccolti  e  registrati  per   scopi   determinati,
          espliciti e legittimi, ed utilizzati  in  altre  operazioni
          del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
              c) esatti e, se necessario, aggiornati;
              d) pertinenti, completi e non eccedenti  rispetto  alle
          finalita' per le  quali  sono  raccolti  o  successivamente
          trattati;
              e)   conservati   in    una    forma    che    consenta
          l'identificazione dell'interessato per un periodo di  tempo
          non superiore a quello necessario agli scopi  per  i  quali
          essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
              2.  I  dati  personali  trattati  in  violazione  della
          disciplina rilevante in materia  di  trattamento  dei  dati
          personali non possono essere utilizzati".
              Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale), e' pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
              Si riporta l'articolo 47, comma 2, del decreto-legge  9
          febbraio 2012 n. 5, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia
          di semplificazione e di sviluppo), pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. del 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.
              "Art. 47. Agenda digitale italiana
              (Omissis).
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
          e  la  semplificazione,  il  Ministro   per   la   coesione
          territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, e' istituita una cabina di regia per  l'attuazione
          dell'agenda digitale italiana, coordinando  gli  interventi
          pubblici volti alle medesime finalita' da parte di regioni,
          province autonome ed  enti  locali.  All'istituzione  della
          cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.
              (Omissis).".
                               Art. 13
 
 
           Prescrizione medica e cartella clinica digitale
 
  1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini  e  rafforzare  gli
interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario,
accelerando   la   sostituzione   delle   prescrizioni   mediche   di
farmaceutica  e  specialistica  a  carico  del   Servizio   sanitario
nazionale-SSN in formato cartaceo  con  le  prescrizioni  in  formato
elettronico, generate secondo le modalita'  di  cui  al  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze  in  data  2  novembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  264  del  12  novembre  2011,
concernente la de materializzazione della  ricetta  cartacea  di  cui
all'articolo 11, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente   decreto-legge,   provvedono   alla   graduale
sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con e equivalenti
in formato  elettronico,  in  percentuali  che,  in  ogni  caso,  non
dovranno risultare inferiori al 60 percento nel 2013, all'80 percento
nel 2014 e al 90 percento nel 2015.
  2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche  generate  in
formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale  nel
rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra  le
regioni, le Asl e le strutture convenzionate che erogano  prestazioni
sanitarie, fatto salvo l'obbligo di  compensazione  tra  regioni  del
rimborso  di  prescrizioni  farmaceutiche  relative  a  cittadini  di
regioni diverse da quelle di  residenza.  Con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  Stato
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definite
le modalita' di attuazione del presente comma.
  3. I medici  interessati  dalle  disposizioni  organizzative  delle
regioni e delle province autonome di cui al comma  1,  rilasciano  le
prescrizioni  di  farmaceutica  e  specialistica  esclusivamente   in
formato  elettronico.  L'inosservanza  di   tale   obbligo   comporta
l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma  4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3-bis. Al comma 4 dell'articolo 55-septies del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti i seguenti  periodi:  «Affinche'
si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere  sia
l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo  di  trasmissione,
sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.  Le  sanzioni  sono
applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita',  secondo
le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento
».
  4. Dal 1° gennaio 2014, il  sistema  per  la  tracciabilita'  delle
confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee e'
integrato, ai fini del rimborso delle quote  a  carico  del  SSN,  da
sistema basato su tecnologie digitali,  secondo  modalita'  stabilite
con provvedimento dirigenziale del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e rese  note  sul  sito
del sistema informativo del progetto « Tessera sanitaria  »,  di  cui
all'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di  tracciabilita'  del
farmaco del Ministero della salute. Resta fermo quanto  previsto  dal
comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
in ordine ai soggetti abilitati alla trasmissione dei dati.
  5. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo
il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti:
  « 1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013,  la  conservazione  delle
cartelle cliniche puo' essere  effettuata,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma  digitale,
nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  1-ter. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
alle strutture sanitarie private accreditate. ».
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta l'articolo 11,  comma  16,  del  decreto  31
          maggio 2010 n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita'  economica)
          pubblicato nella Gazz. Uff. del 31  maggio  2010,  n.  125,
          S.O.
              "Art. 11. Controllo della spesa sanitaria
              (Omissis).
              16. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di
          cui  all'articolo  50,  comma  5-bis,  ultimo  periodo  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al
          fine di accelerare il conseguimento dei risparmi  derivanti
          dall'adozione   delle   modalita'   telematiche   per    la
          trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo  50,
          commi 4, 5 e 5-bis, del citato  decreto-legge  n.  269  del
          2003, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  cura
          l'avvio   della   diffusione   della   suddetta   procedura
          telematica, adottando, in quanto compatibili, le  modalita'
          tecniche operative di cui all'allegato 1  del  decreto  del
          Ministro della salute  del  26  febbraio  2010,  pubblicato
          sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.  L'invio
          telematico  dei  predetti  dati  sostituisce  a  tutti  gli
          effetti la prescrizione medica in formato cartaceo".
              Si riporta l'articolo 55  -  septies  ,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff. del
          9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
              "Art. 55-septies. Controlli sulle assenze.
              (Omissis).
              4. L'inosservanza degli obblighi  di  trasmissione  per
          via  telematica  della  certificazione  medica  concernente
          assenze di lavoratori  per  malattia  di  cui  al  comma  2
          costituisce   illecito   disciplinare   e,   in   caso   di
          reiterazione, comporta l'applicazione  della  sanzione  del
          licenziamento   ovvero,   per   i   medici   in    rapporto
          convenzionale  con  le  aziende  sanitarie  locali,   della
          decadenza  dalla  convenzione,  in  modo  inderogabile  dai
          contratti o accordi collettivi .
              (Omissis).".
              Si riporta l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, pubblicato nella Gazz.  Uff.  del  2
          ottobre 2003, n. 229, S.O. :
              "Art. 50. Disposizioni in materia di monitoraggio della
          spesa nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza  delle
          prescrizioni sanitarie.
              1. Per potenziare il monitoraggio della spesa  pubblica
          nel  settore  sanitario   e   delle   iniziative   per   la
          realizzazione   di   misure   di    appropriatezza    delle
          prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la verifica  del
          budget di distretto,  di  farmacovigilanza  e  sorveglianza
          epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze,
          con decreto adottato di concerto  con  il  Ministero  della
          salute   e   con   la   Presidenza   del   Consiglio    dei
          Ministri-Dipartimento per l'innovazione  e  le  tecnologie,
          definisce i parametri  della  Tessera  sanitaria  (TS);  il
          Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione
          e la progressiva  consegna  della  TS,  a  partire  dal  1°
          gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'  titolari  di  codice
          fiscale  nonche'  ai  soggetti  che  fanno   richiesta   di
          attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali  lo  stesso
          e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il  codice
          fiscale del titolare, anche in codice a  barre  nonche'  in
          banda  magnetica,  quale  unico  requisito  necessario  per
          l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio  sanitario
          nazionale (SSN).
              1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura
          la generazione e la  consegna  della  tessera  sanitaria  a
          tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
          31 marzo 2006.
              2. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministero  della  salute,  entro  il  15
          dicembre  2003  approva  i  modelli  di  ricettari   medici
          standardizzati e di ricetta medica  a  lettura  ottica,  ne
          cura la successiva  stampa  e  distribuzione  alle  aziende
          sanitarie  locali,  alle   aziende   ospedaliere   e,   ove
          autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
          a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
          provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
          medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare
          prescrizioni, da tale momento responsabili  della  relativa
          custodia.  I  modelli  equivalgono  a   stampati   per   il
          fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
              3.  Il  modello  di  ricetta  e'  stampato   su   carta
          filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
          11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di  quanto  stabilito
          dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e  i  campi
          per  l'inserimento  dei  dati  prescritti   dalle   vigenti
          disposizioni in materia.  Il  vigente  codice  a  barre  e'
          sostituito da un  analogo  codice  che  esprime  il  numero
          progressivo regionale di  ciascuna  ricetta;  il  codice  a
          barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua  lettura
          ottica  non  comporti  la  procedura  di  separazione   del
          tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30
          giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in  ogni
          caso un campo nel quale, all'atto  della  compilazione,  e'
          riportato sempre il numero complessivo dei  farmaci  ovvero
          degli  accertamenti  specialistici  prescritti  ovvero  dei
          dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa. Nella compilazione  della  ricetta  e'  sempre
          riportato il solo codice fiscale dell'assistito,  in  luogo
          del codice sanitario.
              4. Le aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere
          e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di  ricovero
          e  cura  a   carattere   scientifico   ed   i   policlinici
          universitari consegnano i ricettari ai medici  del  SSN  di
          cui al  comma  2,  in  numero  definito,  secondo  le  loro
          necessita',  e  comunicano  immediatamente   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, in via telematica, il  nome,
          il cognome, il  codice  fiscale  dei  medici  ai  quali  e'
          effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio,  del
          laboratorio   ovvero   l'identificativo   della   struttura
          sanitaria nei quali gli stessi  operano,  nonche'  la  data
          della consegna  e  i  numeri  progressivi  regionali  delle
          ricette  consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale  del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le
          modalita' della trasmissione telematica.
              5. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura  il
          collegamento, mediante la propria  rete  telematica,  delle
          aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  degli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  dei
          policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
          pubbliche  e  private,   dei   presidi   di   specialistica
          ambulatoriale,  delle  strutture  per  l'erogazione   delle
          prestazioni  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa e degli altri presidi e  strutture  accreditati
          per  l'erogazione  dei   servizi   sanitari,   di   seguito
          denominati, ai fini del presente  articolo,  "strutture  di
          erogazione  di   servizi   sanitari".   Con   provvedimento
          dirigenziale del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
          parametri  tecnici  per  la  realizzazione   del   software
          certificato che deve essere installato dalle  strutture  di
          erogazione di servizi sanitari, in  aggiunta  ai  programmi
          informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per  la
          trasmissione dei dati  di  cui  ai  commi  6  e  7;  tra  i
          parametri tecnici rientra quello della frequenza  temporale
          di trasmissione dei dati predetti.
              5-bis. Per le finalita' di cui al comma  1,  a  partire
          dal 1° luglio 2007,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze rende  disponibile  il  collegamento  in  rete  dei
          medici del SSN di cui  al  comma  2,  in  conformita'  alle
          regole  tecniche  concernenti  il   Sistema   pubblico   di
          connettivita'  ed   avvalendosi,   ove   possibile,   delle
          infrastrutture regionali  esistenti,  per  la  trasmissione
          telematica   dei   dati   delle   ricette   al    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  delle  certificazioni  di
          malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo  1,
          comma 149, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro delegato per le riforme  e  le  innovazioni  nella
          pubblica amministrazione, da emanare, entro  il  30  aprile
          2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          della salute e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          previo parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti  i
          dati  di  cui  al  presente  comma  e   le   modalita'   di
          trasmissione.  Ai  fini  predetti,  il  parere  del  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          e' reso entro il 31 marzo 2007; in  mancanza,  il  predetto
          decreto puo'  essere  comunque  emanato.  Con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro  della  salute,  sono  emanate  le
          ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
              5-ter. Per la trasmissione telematica  dei  dati  delle
          ricette di cui al comma 5-bis, con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della salute, e' definito un contributo da  riconoscere  ai
          medici convenzionati con  il  SSN,  per  l'anno  2008,  nei
          limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
          utilizzando le risorse di cui al comma 12.
              6. Le  strutture  di  erogazione  di  servizi  sanitari
          effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
          di cui al comma 7, secondo quanto  stabilito  nel  predetto
          comma e in quelli successivi. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,
          stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale, le regioni e le date a partire  dalle  quali  le
          disposizioni del presente  comma  e  di  quelli  successivi
          hanno  progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto   e
          l'installazione del software di cui  al  comma  5,  secondo
          periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo  del
          medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari  ad  euro
          250, sotto forma di credito  d'imposta  fruibile  anche  in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  successivamente  alla
          data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze
          comunica, in via telematica alle farmacie  medesime  avviso
          di corretta  installazione  e  funzionamento  del  predetto
          software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
          del reddito imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi,
          nonche' del valore della produzione dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui  all'articolo  63  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  Al  relativo  onere,
          valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si  provvede
          nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.
              7. All'atto della utilizzazione di una  ricetta  medica
          recante  la  prescrizione   di   farmaci,   sono   rilevati
          otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
          regionale della ricetta, ai dati delle  singole  confezioni
          dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della  TS;
          sono comunque rilevati  i  dati  relativi  alla  esenzione.
          All'atto della utilizzazione di una ricetta medica  recante
          la prescrizione di prestazioni  specialistiche  ovvero  dei
          dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa, sono rilevati otticamente  i  codici  a  barre
          relativi al  numero  progressivo  regionale  della  ricetta
          nonche' il codice a barre della TS; sono comunque  rilevati
          i dati relativi alla esenzione nonche'  inseriti  i  codici
          del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero  i
          codici del nomenclatore  delle  prestazioni  di  assistenza
          protesica ovvero  i  codici  del  repertorio  dei  prodotti
          erogati nell'ambito dell'assistenza  integrativa.  In  ogni
          caso,  e'  previamente  verificata  la  corrispondenza  del
          codice  fiscale  del   titolare   della   TS   con   quello
          dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di  assenza
          del codice fiscale sulla  ricetta,  quest'ultima  non  puo'
          essere utilizzata, salvo che  il  costo  della  prestazione
          venga pagato per intero. In caso di  utilizzazione  di  una
          ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
          codice fiscale dell'assistito e'  rilevato  dalla  ricetta.
          Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
          attuativo  del  comma   5   del   presente   articolo,   e'
          riconosciuto per gli anni 2006 e 2007  un  contributo,  nei
          limiti di 10 milioni di  euro,  da  definire  con  apposita
          convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
          il Ministero della salute e le  associazioni  di  categoria
          interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro della salute,  sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definite le  modalita'  erogative.  Al  relativo  onere  si
          provvede utilizzando le risorse di  cui  al  comma  12.  Il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  puo'  prevedere
          periodi transitori, durante i quali, in caso  di  riscontro
          della  mancata  corrispondenza  del  codice   fiscale   del
          titolare della tessera sanitaria con quello  dell'assistito
          riportato sulla ricetta, tale difformita'  non  costituisce
          impedimento   per   l'erogazione   della   prestazione    e
          l'utilizzazione   della   relativa   ricetta   medica    ma
          costituisce anomalia da segnalare tra  i  dati  di  cui  al
          comma 8.
              8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono  trasmessi
          telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
          entro  il  giorno  10  del  mese  successivo  a  quello  di
          utilizzazione della ricetta medica, anche  per  il  tramite
          delle associazioni di categoria e di soggetti terzi  a  tal
          fine individuati dalle strutture di erogazione dei  servizi
          sanitari; il software di cui al comma 5  assicura  che  gli
          stessi dati vengano  rilasciati  ai  programmi  informatici
          ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione  di
          servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al  codice
          fiscale  dell'assistito,  per  le  farmacie,  pubbliche   e
          private e  per  le  strutture  di  erogazione  dei  servizi
          sanitari non autorizzate al trattamento del codice  fiscale
          dell'assistito. Il predetto software assicura altresi'  che
          in nessun  caso  il  codice  fiscale  dell'assistito  possa
          essere raccolto o conservato in ambiente residente,  presso
          le farmacie, pubbliche e private, dopo  la  conferma  della
          sua   ricezione   telematica   da   parte   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze.
              8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei  dati  nel
          termine di cui  al  comma  8  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
          quale la violazione si e' verificata.
              8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di  cui  al
          comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi  della  ricetta
          di cui al  decreto  attuativo  del  comma  5  del  presente
          articolo  e'  punita   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria di 2 euro per  ogni  ricetta  per  la  quale  la
          violazione si e' verificata.
              8-quater. L'accertamento della  violazione  di  cui  ai
          commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo  della  Guardia
          di finanza, che trasmette il relativo  rapporto,  ai  sensi
          dell'articolo 17, primo  comma,  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, alla direzione provinciale dei  servizi  vari
          competente per territorio, per i  conseguenti  adempimenti.
          Dell'avvenuta  apertura  del  procedimento  e   della   sua
          conclusione viene data  notizia,  a  cura  della  direzione
          provinciale dei servizi vari,  alla  competente  ragioneria
          provinciale dello Stato.
              8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le  quali
          non risulta associato  il  codice  fiscale  dell'assistito,
          rilevato secondo quanto  previsto  dal  presente  articolo,
          l'azienda sanitaria  locale  competente  non  procede  alla
          relativa liquidazione,  fermo  restando  che,  in  caso  di
          ricette redatte manualmente dal medico, il  farmacista  non
          e'  responsabile  della  mancata  rispondenza  del   codice
          fiscale rilevato rispetto a quello indicato  sulla  ricetta
          che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
              9.  Al  momento  della  ricezione  dei  dati  trasmessi
          telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8,  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con  modalita'
          esclusivamente  automatiche,  li   inserisce   in   archivi
          distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
          che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
          quello  relativo  al  codice  fiscale  dell'assistito.  Con
          provvedimento dirigenziale del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,
          adottato entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
          gli altri enti  pubblici  di  rilevanza  nazionale  che  li
          detengono, trasmettono al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze,  con  modalita'  telematica,  nei  trenta   giorni
          successivi   alla   data   di   emanazione   del   predetto
          provvedimento, per realizzare e diffondere  in  rete,  alle
          regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
          l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con  quello
          degli assistiti e per disporre  le  codifiche  relative  al
          prontuario  farmaceutico  nazionale   e   al   nomenclatore
          ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni  di
          assistenza protesica e al repertorio dei  prodotti  erogati
          nell'ambito dell'assistenza integrativa.
              10. Al Ministero dell'economia e delle finanze  non  e'
          consentito  trattare  i  dati  rilevati  dalla   TS   degli
          assistiti; allo stesso e'  consentito  trattare  gli  altri
          dati di cui al comma  7  per  fornire  periodicamente  alle
          regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
          dovuti alle strutture di erogazione  di  servizi  sanitari.
          Gli archivi  di  cui  al  comma  9  sono  resi  disponibili
          all'accesso esclusivo, anche  attraverso  interconnessione,
          alle aziende sanitarie locali di ciascuna  regione  per  la
          verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
          liquidazione definitiva delle  somme  spettanti,  ai  sensi
          delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
          servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
          delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,
          da emanare entro il 31 marzo 2007, sono  definiti  i  dati,
          relativi alla liquidazione periodica dei  rimborsi  erogati
          alle strutture di erogazione di servizi  sanitari,  che  le
          aziende sanitarie locali di  ogni  regione  trasmettono  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nonche'   le
          modalita' di trasmissione.  Con  protocollo  approvato  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal  Ministero
          della salute d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
          la protezione dei dati personali,  sono  stabiliti  i  dati
          contenuti negli archivi di  cui  al  comma  9  che  possono
          essere trasmessi al Ministero della salute e alle  regioni,
          nonche' le modalita' di tale trasmissione.
              10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente  articolo,
          i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
          rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa  o
          penale, solo previo riscontro del  documento  cartaceo  dal
          quale gli stessi sono tratti.
              11. L'adempimento regionale, di  cui  all'articolo  52,
          comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
          ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento  del
          SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
          dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
          Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
          le regioni e  le  province  autonome  dimostrino  di  avere
          realizzato direttamente nel proprio territorio  sistemi  di
          monitoraggio  delle   prescrizioni   mediche   nonche'   di
          trasmissione telematica al Ministero dell'economia e  delle
          finanze di copia dei dati dalle  stesse  acquisiti,  i  cui
          standard  tecnologici  e  di  efficienza  ed  effettivita',
          verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle
          finanze, risultino non inferiori  a  quelli  realizzati  in
          attuazione  del  presente  articolo.  Con  effetto  dal  1°
          gennaio 2004,  tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le
          regioni,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del
          finanziamento del SSN relativo agli anni 2004  e  2005,  e'
          ricompresa anche l'adozione di tutti  i  provvedimenti  che
          garantiscono la trasmissione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da parte  delle  singole  aziende  sanitarie
          locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
              12. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2003. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2003-2005,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2003,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              13.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          dell'interno e con il Ministro  della  salute,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite le modalita'  per  il  successivo  e  progressivo
          assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del  bilancio
          dello Stato, della TS nella carta di identita'  elettronica
          o nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52,
          comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
              13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
          anche alle farmacie pubbliche  con  le  modalita'  indicate
          dallo stesso comma. Al relativo  onere,  valutato  in  euro
          400.000,00 per l'anno  2005,  si  provvede  utilizzando  le
          risorse di cui al comma 12".
              Si  riporta  l'articolo  47-bis  del  decreto-legge   9
          febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella Gazz. Uff.
          del  9  febbraio  2012,  n.  33,   S.O,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 47-bis. Semplificazione  in  materia  di  sanita'
          digitale
              1.  Nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente,  nei  piani
          di sanita' nazionali e regionali si privilegia la  gestione
          elettronica delle pratiche cliniche, attraverso  l'utilizzo
          della cartella clinica elettronica, cosi' come i sistemi di
          prenotazione elettronica per l'accesso  alle  strutture  da
          parte dei cittadini con la finalita' di  ottenere  vantaggi
          in termini di  accessibilita'  e  contenimento  dei  costi,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
              1-bis.  A   decorrere   dal   1°   gennaio   2013,   la
          conservazione   delle   cartelle   cliniche   puo'   essere
          effettuata, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica,  anche  solo  in  forma  digitale,   nel
          rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo
          2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
          196.
              1-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano   anche   alle   strutture   sanitarie    private
          accreditate. ".
Sezione V

AZZERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE E MONETA ELETTRONICA



                               Art. 14
 
 
       Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
 
  1. Per il completamento del Piano nazionale banda  larga,  definito
dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  -  Dipartimento  per   le
comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato
n. SA.33807 (2011/N)] - Italia] per l'anno  2013  e'  autorizzata  la
spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato  di  previsione
del Ministero dello sviluppo  economico,  da  utilizzare  nelle  aree
dell'intero  territorio  nazionale,  tenendo  conto   delle   singole
specificita' territoriali  e  della  copertura  delle  aree  a  bassa
densita' abitativa, definite dal medesimo regime d'aiuto.
  2. All'articolo 87, comma 5,  del  decreto  legislativo  1o  agosto
2003, n. 259, le parole: « inizia nuovamente » sono sostituite con la
seguente: « riprende ».
  2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  con  regolamento  del
Ministro dello sviluppo  economico  sono  definite  le  misure  e  le
modalita' di intervento da  porre  a  carico  degli  operatori  delle
telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze  tra
i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz  e  gli
impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si
rendessero necessari  sugli  impianti  per  la  ricezione  televisiva
domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere
su  un  fondo  costituito  dagli  operatori  delle  telecomunicazioni
assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e  gestito  privatamente
dagli operatori  interessati,  in  conformita'  alle  previsioni  del
regolamento. I parametri per la costituzione  di  detto  fondo  e  la
relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi
di proporzionalita', trasparenza e non discriminazione. Il  Ministero
dello sviluppo economico  con  proprio  provvedimento  provvede  ogni
trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei  costi
di  intervento  effettivamente  sostenuti  dai  singoli  operatori  e
rendicontati.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
luglio 1998, n. 281,  sono  definite  le  specifiche  tecniche  delle
operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e  ultralarga
nell'intero   territorio   nazionale,   specificando    che    devono
prioritariamente essere utilizzati gli scavi gia' attualmente in  uso
per i sottoservizi. Tale decreto definisce la superficie  massima  di
manto  stradale  che  deve  essere  ripristinata  a  seguito  di  una
determinata opera di scavo, l'estensione  del  ripristino  del  manto
stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali  trincea
tradizionale,   minitrincea,   proporzionalmente   alla    superficie
interessata dalle opere  di  scavo,  le  condizioni  di  scavo  e  di
ripristino del manto stradale a seguito delle  operazioni  di  scavo,
proporzionalmente all'area d'azione.
  4. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo n.  259  del
2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo le parole: « Trascorso il termine di » la parola: « novanta
» e' sostituita dalla seguente « quarantacinque »;
  b) dopo le parole: « il termine e' ridotto a » la parola: «  trenta
» e' sostituita dalla seguente: « quindici »;
  c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  «  Nel  caso  di
apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di
cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti,  allacciamento  utenti
il termine e' ridotto a dieci giorni. ».
  5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2,  comma  15-bis  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3  dell'articolo  66  del
decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,
come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  del  16
settembre 1996, n. 610, e' aggiunto il seguente  periodo:  «  Per  le
tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondita' minima
puo' essere ridotta a condizione  che  sia  assicurata  la  sicurezza
della circolazione e garantita l'integrita' del  corpo  stradale  per
tutta la sua vita utile, in base a  valutazioni  della  tipologia  di
strada, di traffico e di pavimentazione ».
  6. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto  legislativo  1o  agosto
2003, n. 259,  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «  2-bis:  Per  le
condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui  al  comma
2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica,  il  nulla  osta  e'
sostituito da una attestazione di conformita' del gestore. ».
  7. All'articolo 91 del decreto legislativo 1o agosto 2003,  n.  259
(Codice  delle  comunicazioni  elettroniche),  dopo  il  comma  4  e'
inserito il seguente:
  « 4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase  di  sviluppo
della rete in fibra ottica puo', in ogni caso, accedere  a  tutte  le
parti comuni  degli  edifici  al  fine  di  installare,  collegare  e
manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o  simili
apparati privi di emissioni elettromagnetiche  a  radiofrequenza.  Il
diritto di accesso e'  consentito  anche  nel  caso  di  edifici  non
abitati e di  nuova  costruzione.  L'operatore  di  comunicazione  ha
l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di ripristinare a
proprie spese le parti comuni degli immobili  oggetto  di  intervento
nello stato precedente i  lavori  e  si  accolla  gli  oneri  per  la
riparazione di eventuali danni arrecati ».
  8. Ferme restando, per quanto non  espressamente  disciplinato  dal
presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute  nel  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  8  luglio  2003,
recante  fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei   valori   di
attenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  della
popolazione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici   ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del  28  agosto  2003,  si
prevede che:
  a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2  all'allegato  B
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la  protezione  da
possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le
esposizioni ai campi generati alle suddette  frequenze  nei  seguenti
casi:
  1) all'interno di edifici utilizzati come  ambienti  abitativi  con
permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;
  2) solo nel caso  di  utilizzazione  degli  edifici  come  ambienti
abitativi per permanenze non inferiori  a  quattro  ore  continuative
giornaliere, nelle pertinenze  esterne,  come  definite  nelle  Linee
Guida di cui alla successiva lettera d), quali  balconi,  terrazzi  e
cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i  lastrici
solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente  dalla
presenza  o  meno  di  balaustre  o  protezioni  anti-caduta   e   di
pavimentazione rifinita, di proprieta' comune dei condomini);
  b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra  100  kHz  e
300 GHz, non devono essere superati i limiti di  esposizione  di  cui
alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi  come  valori  efficaci.
Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano
di calpestio e mediati su  qualsiasi  intervallo  di  sei  minuti.  I
valori di cui alla lettera a),  invece,  devono  essere  rilevati  ad
un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio  e  sono  da  intendersi
come media dei valori nell'arco delle 24 ore;
  c) ai fini della progressiva minimizzazione  della  esposizione  ai
campi elettromagnetici, i valori di immissione dei  campi  elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese  tra  100
kHz  e  300  GHz,  calcolati  o  misurati   all'aperto   nelle   aree
intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella
tabella 3 dell'allegato B  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 8 luglio  2003,  detti  valori  devono  essere
determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono  da
intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;
  d) le tecniche di misurazione  e  di  rilevamento  dei  livelli  di
esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7  o
specifiche norme emanate  successivamente  dal  CEI.  Ai  fini  della
verifica mediante determinazione del mancato superamento  del  valore
di attenzione e dell'obiettivo  di  qualita'  si  potra'  anche  fare
riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle
24 ore, a metodologie di estrapolazione basate  sui  dati  tecnici  e
storici  dell'impianto.  Le  tecniche  di  calcolo  previsionale   da
adottare sono quelle indicate nella norma  CEI  211-10  o  specifiche
norme  emanate  successivamente  dal  CEI.  Ai  fini  della  verifica
attraverso  stima   previsionale   del   valore   di   attenzione   e
dell'obiettivo  di  qualita',  le  istanze   previste   dal   decreto
legislativo  n.  259  del  2003  saranno  basate  su  valori  mediati
nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza
massima al connettore d'antenna  con  appositi  fattori  che  tengano
conto della  variabilita'  temporale  dell'emissione  degli  impianti
nell'arco delle 24 ore. Questi fattori  di  riduzione  della  potenza
saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA  e
dalle ARPA/APPA secondo le modalita'  di  seguito  indicate.  Laddove
siano assenti pertinenze esterne degli edifici di  cui  alla  lettera
a), i calcoli previsionali dovranno tenere in  conto  dei  valori  di
assorbimento del campo  elettromagnetico  da  parte  delle  strutture
degli edifici cosi' come definiti nelle  suddette  Linee  Guida.  Gli
operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA  i  dati  di  potenza
degli impianti secondo le modalita' contenute  nelle  medesime  Linee
Guida. Tali  dati  dovranno  rappresentare  le  reali  condizioni  di
funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni  di  funzionamento
anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli
organi di controllo e di vigilanza  sanitaria  e  ambientale  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36.  L'ISPRA  e  le
ARPA/APPA  provvedono,  in  attuazione  del  presente  decreto,  alla
elaborazione di Linee  Guida  che  saranno  approvate  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con  apposito
decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. Tali Linee Guida potranno  essere  soggette  ad
aggiornamento  con  periodicita'  semestrale   su   indicazione   del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che
provvedera' alla relativa approvazione.
  9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di
esposizione e dei valori di  attenzione  stabiliti  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003,  recante
fissazione dei limiti di esposizione,  dei  valori  di  attenzione  e
degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati
da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e  al  mancato  rispetto
dei limiti e  dei  tempi  previsti  per  l'attuazione  dei  piani  di
risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.
  10. Le sanzioni amministrative relative al superamento  dei  limiti
di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  8  luglio  2003,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  29  agosto  2003,
recante  fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei   valori   di
attenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  della
popolazione dalle esposizioni ai campi  elettrici  e  magnetici  alla
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e  al  mancato
rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione  dei  piani
di  risanamento,  sono  irrogate   dalle   regioni   territorialmente
competenti.
  10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  « 2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli  utenti
che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo  traffico
telematico ovvero che utilizzano postazioni  pubbliche  non  vigilate
per  comunicazioni  telematiche  o  punti  di  accesso  ad   internet
utilizzando tecnologia  senza  fili  possono  essere  identificati  e
registrati  anche   in   via   indiretta,   attraverso   sistemi   di
riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative.  Con  decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello  sviluppo
economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o  per
l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi
previsti dal comma 2 ».
  10-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
  « 4. Al fine di agevolare la diffusione della banda  ultralarga  in
qualsiasi  tecnologia   e   di   ridurre   i   relativi   adempimenti
amministrativi, sono soggette ad autocertificazione  di  attivazione,
da inviare contestualmente  all'attuazione  dell'intervento  all'ente
locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni
e le modifiche,  ivi  comprese  le  modifiche  delle  caratteristiche
trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del  codice  di
cui al decreto legislativo 1o agosto 2003,  n.  259,  degli  impianti
radioelettrici per trasmissione  punto  punto  e  punto-multipunto  e
degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti  di  comunicazione
ad uso pubblico con potenza massima in singola  antenna  inferiore  o
uguale a 10 watt e  con  dimensione  della  superficie  radiante  non
superiore a 0,5 metri quadrati ».
          Riferimenti normativi
 
              Si  riporta  l'articolo  87,  comma  5,   del   decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259   (Codice   delle
          comunicazioni elettroniche), pubblicato  nella  Gazz.  Uff.
          del 15 settembre 2003, n. 214, S.O, come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art.  87.  Procedimenti  autorizzatori  relativi  alle
          infrastrutture di comunicazione  elettronica  per  impianti
          radioelettrici.
              (Omissis).
              5. Il responsabile del  procedimento  puo'  richiedere,
          per una sola volta, entro quindici  giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza,  il  rilascio  di  dichiarazioni  e
          l'integrazione della documentazione prodotta.  Il  termine,
          di cui  al  comma  9,  riprende  a  decorrere  dal  momento
          dell'avvenuta integrazione documentale".
              Si riporta l'articolo 88, comma 7, del  citato  decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato dalla presente
          legge:
              "Art. 88. Opere civili, scavi ed occupazione  di  suolo
          pubblico.
              (omissis)
              7. Trascorso il termine di quarantacinque giorni  dalla
          presentazione della domanda,  senza  che  l'Amministrazione
          abbia  concluso  il  procedimento  con   un   provvedimento
          espresso ovvero abbia  indetto  un'apposita  conferenza  di
          servizi, la medesima si intende in ogni caso  accolta.  Nel
          caso di attraversamenti di strade e comunque di  lavori  di
          scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il  termine
          e' ridotto a quindici giorni. Nel caso di  apertura  buche,
          apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di  cavi
          o tubi aerei  su  infrastrutture  esistenti,  allacciamento
          utenti il termine e' ridotto a dieci giorni.
              (Omissis).".
              Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo del  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato nella Gazz. Uff. del 30 agosto 1997, n.
          202:
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata.
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni.
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
              Si   riporta   l'articolo   2,   comma   15-bis,    del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), pubblicato  nella  Gazz.  Uff.
          del  25  giugno  2008,  n.  147,   S.O,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          pubblicata nella Gazz. Uff. del 21  agosto  2008,  n.  195,
          S.O. :
              "Art. 2. Banda larga
              (Omissis).
              15-bis. Per gli interventi di installazione di  reti  e
          impianti di comunicazione elettronica in fibra  ottica,  la
          profondita' minima dei lavori di scavo, anche in  deroga  a
          quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente,  puo'  essere
          ridotta,  salvo  che  l'ente  gestore   dell'infrastruttura
          civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta
          giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4.
              (Omissis).".
              Si riporta l'articolo 66,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495
          (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
          della strada), pubblicato nella Gazz. Uff. del 28  dicembre
          1992, n. 303, S.O., come modificato dalla presente legge:
              "Art.  66.  (Art.  25  Cod.  Str.)  Attraversamenti  in
          sotterraneo o con strutture sopraelevate.
              (Omissis).
              3.  La  profondita',  rispetto   al   piano   stradale,
          dell'estradosso    dei    manufatti    protettivi     degli
          attraversamenti  in  sotterraneo  deve  essere  previamente
          approvata dall'ente proprietario della strada in  relazione
          alla condizione morfologica dei terreni e delle  condizioni
          di traffico.  La  profondita'  minima  misurata  dal  piano
          viabile di rotolamento non puo' essere inferiore a 1 m. Per
          le tecniche di  scavo  a  limitato  impatto  ambientale  la
          profondita' minima puo' essere ridotta a condizione che sia
          assicurata la  sicurezza  della  circolazione  e  garantita
          l'integrita' del corpo  stradale  per  tutta  la  sua  vita
          utile, in base a valutazioni della tipologia di strada,  di
          traffico e di pavimentazione.".
              Si riporta l'articolo 95 del citato decreto legislativo
          1°agosto 2003,  n.  259,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              "Art. 95. Impianti e condutture di energia elettrica  -
          Interferenze.
              1. Nessuna conduttura di energia  elettrica,  anche  se
          subacquea,  a  qualunque   uso   destinata,   puo'   essere
          costruita, modificata o spostata  senza  che  sul  relativo
          progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta  del
          Ministero ai sensi delle  norme  che  regolano  la  materia
          della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.
              2. Il nulla osta  di  cui  al  comma  1  e'  rilasciato
          dall'ispettorato del Ministero, competente per  territorio,
          per le linee elettriche:
              a) di classe zero, di I classe e di II  classe  secondo
          le  definizioni  di  classe  adottate   nel   decreto   del
          Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
              b) qualunque ne sia la classe, quando esse non  abbiano
          interferenze con linee di comunicazione elettronica;
              c) qualunque ne sia la  classe,  nei  casi  di  urgenza
          previsti  dall'articolo   113   del   testo   unico   delle
          disposizioni  di  legge  sulle  acque  e   sugli   impianti
          elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
          1775.
              2-bis. Per le condutture aeree o sotterranee di energia
          elettrica di cui al comma 2, lett. a)  realizzate  in  cavi
          cordati ad elica,  il  nulla  osta  e'  sostituito  da  una
          attestazione di conformita' del gestore.
              3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti
          di  linee  che  abbiano  interferenze   con   impianti   di
          comunicazione  elettronica,   i   competenti   organi   del
          Ministero  ne  subordinano  il  consenso  a  condizioni  da
          precisare non oltre sei mesi dalla  data  di  presentazione
          dei progetti.
              4.  Per  l'esecuzione   di   qualsiasi   lavoro   sulle
          condutture subacquee di energia elettrica  e  sui  relativi
          atterraggi, e' necessario sempre il preventivo consenso del
          Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza  e  gli
          opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi.  Le
          relative  spese  sono   a   carico   dell'esercente   delle
          condutture.
              5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a  qualunque
          uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata
          senza che sul relativo progetto sia  stato  preventivamente
          ottenuto il nulla osta del Ministero.
              6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3,  4
          e 5  possono  essere  delegate  ad  organi  periferici  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  sentito  il
          Consiglio superiore delle comunicazioni.
              7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che  non
          presentano  interferenze  con  impianti  di   comunicazione
          elettronica, il relativo nulla osta e' rilasciato dal  capo
          dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
              8.  Nelle  interferenze  tra  cavi   di   comunicazione
          elettronica  sotterrati  e  cavi   di   energia   elettrica
          sotterrati devono essere osservate le  norme  generali  per
          gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano
          del Consiglio nazionale delle  ricerche.  Le  stesse  norme
          generali, in quanto applicabili,  devono  essere  osservate
          nelle interferenze tra cavi  di  comunicazione  elettronica
          sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
              9. Qualora, a causa di impianti di  energia  elettrica,
          anche se debitamente approvati dalle autorita'  competenti,
          si  abbia  un  turbamento  del  servizio  di  comunicazione
          elettronica, il Ministero  promuove,  sentite  le  predette
          autorita',  lo  spostamento   degli   impianti   od   altri
          provvedimenti idonei  ad  eliminare  i  disturbi,  a  norma
          dell'articolo 127 del testo  unico  delle  disposizioni  di
          legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
          regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative  spese
          sono a carico di chi le rende necessarie.".
              Si riporta l'articolo 91 del citato decreto legislativo
          1° agosto 2003, n.  259,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              "Art. 91. Limitazioni legali della proprieta'.
              1. Negli impianti di reti di comunicazione  elettronica
          di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili  o  cavi  senza
          appoggio possono  passare,  anche  senza  il  consenso  del
          proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche  o
          private, sia dinanzi a quei lati  di  edifici  ove  non  vi
          siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
              2. Il proprietario od il condominio  non  puo'  opporsi
          all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al  passaggio
          di   condutture,   fili   o   qualsiasi   altro   impianto,
          nell'immobile di sua proprieta' occorrente  per  soddisfare
          le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
              3. I fili, cavi ed  ogni  altra  installazione  debbono
          essere collocati in guisa da non  impedire  il  libero  uso
          della cosa secondo la sua destinazione.
              4. Il proprietario e' tenuto a sopportare il  passaggio
          nell'immobile   di    sua    proprieta'    del    personale
          dell'esercente il servizio che dimostri  la  necessita'  di
          accedervi per l'installazione, riparazione  e  manutenzione
          degli impianti di cui sopra.
              4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase  di
          sviluppo della rete in fibra ottica  puo',  in  ogni  caso,
          accedere a tutte le parti comuni degli edifici al  fine  di
          installare, collegare e manutenere gli  elementi  di  rete,
          cavi, fili, riparti,  linee  o  simili  apparati  privi  di
          emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di
          accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati
          e di nuova costruzione.  L'operatore  di  comunicazione  ha
          l'obbligo, d'intesa  con  le  proprieta'  condominiali,  di
          ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili
          oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e  si
          accolla gli oneri per la  riparazione  di  eventuali  danni
          arrecati.
              5.  Nei  casi  previsti  dal   presente   articolo   al
          proprietario non e' dovuta alcuna indennita'.
              6.  L'operatore  incaricato  del  servizio  puo'  agire
          direttamente  in  giudizio  per   far   cessare   eventuali
          impedimenti e turbative al passaggio ed alla  installazione
          delle infrastrutture".
              Si riporta l'articolo 14 della legge 22 febbraio  2001,
          n. 36 (Legge quadro sulla protezione  dalle  esposizioni  a
          campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)  pubblicata
          nella Gazz. Uff. del 7 marzo 2001, n. 55.
              "Art. 14. Controlli.
              1. Le amministrazioni provinciali e comunali,  al  fine
          di esercitare le  funzioni  di  controllo  e  di  vigilanza
          sanitaria e  ambientale  per  l'attuazione  della  presente
          legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali  per
          la protezione dell'ambiente,  di  cui  al  decreto-legge  4
          dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme  le  competenze
          in materia di vigilanza nei  luoghi  di  lavoro  attribuite
          dalle disposizioni vigenti.
              2. Nelle regioni in cui le  Agenzie  regionali  per  la
          protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai  fini
          di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  provinciali  e
          comunali si avvalgono  del  supporto  tecnico  dell'Agenzia
          nazionale per  la  protezione  dell'ambiente,  dei  presidi
          multizonali di prevenzione (PMP),  dell'Istituto  superiore
          per la prevenzione e la sicurezza  sul  lavoro  (ISPESL)  e
          degli   ispettori   territoriali   del   Ministero    delle
          comunicazioni, nel  rispetto  delle  specifiche  competenze
          attribuite dalle disposizioni vigenti.
              3. Il controllo  all'interno  degli  impianti  fissi  o
          mobili destinati alle attivita' istituzionali  delle  Forze
          armate, delle Forze di polizia e dei Vigili  del  fuoco  e'
          disciplinato dalla specifica normativa  di  settore.  Resta
          fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e
          di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23,  comma  4,  del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni.
              4.   Il    personale    incaricato    dei    controlli,
          nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di  controllo,
          puo' accedere agli  impianti  che  costituiscono  fonte  di
          emissioni elettromagnetiche e  richiedere,  in  conformita'
          alle disposizioni della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni,  i  dati,  le  informazioni  e  i
          documenti  necessari  per  l'espletamento   delle   proprie
          funzioni.  Tale  personale  e'  munito  di   documento   di
          riconoscimento dell'ente di appartenenza".
              Si riporta l'articolo 6, del  decreto-legge  27  luglio
          2005,  n.  144  (Misure  urgenti  per  il   contrasto   del
          terrorismo internazionale), pubblicato nella Gazz. Uff. del
          27  luglio  2005,  n.  173  e  convertito  in  legge,   con
          modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2005,   n.   155,
          pubblicata nella Gazz. Uff. del 1°  agosto  2005,  n.  177,
          come modificato dalla presente legge:
              "Art. 6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e
          telematico.
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino alla data di entrata in vigore  del
          provvedimento legislativo  di  attuazione  della  direttiva
          2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
          marzo 2006, e comunque non oltre il 31  dicembre  2008,  e'
          sospesa l'applicazione  delle  disposizioni  di  legge,  di
          regolamento o dell'autorita' amministrativa che prescrivono
          o  consentono  la  cancellazione  dei  dati  del   traffico
          telefonico  o  telematico,  anche   se   non   soggetti   a
          fatturazione, e gli stessi, esclusi  comunque  i  contenuti
          delle comunicazioni e limitatamente alle  informazioni  che
          consentono  la  tracciabilita'  degli   accessi,   nonche',
          qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati
          fino alla data  di  entrata  in  vigore  del  provvedimento
          legislativo di attuazione della  direttiva  2006/24/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15  marzo  2006,  e
          comunque non oltre il 31 dicembre 2008,  dai  fornitori  di
          una rete pubblica di comunicazioni  o  di  un  servizio  di
          comunicazione elettronica accessibile  al  pubblico,  fatte
          salve le disposizioni vigenti che prevedono un  periodo  di
          conservazione ulteriore. I  dati  del  traffico  conservati
          oltre i  limiti  previsti  dall'articolo  132  del  decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   possono   essere
          utilizzati esclusivamente per  le  finalita'  del  presente
          decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per  i  reati
          comunque perseguibili.
              2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1°
          agosto   2003,   n.   259,   le   parole:    «al    momento
          dell'attivazione  del  servizio»  sono   sostituite   dalle
          seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al  momento
          della consegna o  messa  a  disposizione  della  occorrente
          scheda elettronica (S.I.M.). Le predette  imprese  adottano
          tutte  le  necessarie  misure  affinche'  venga   garantita
          l'acquisizione  dei  dati  anagrafici   riportati   su   un
          documento di identita', nonche'  del  tipo,  del  numero  e
          della riproduzione del documento presentato dall'acquirente
          ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti».
              2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal  comma  2,
          gli  utenti  che  attivano  schede  elettroniche   (S.I.M.)
          abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano
          postazioni  pubbliche  non   vigilate   per   comunicazioni
          telematiche o punti  di  accesso  ad  internet  utilizzando
          tecnologia  senza  fili  possono  essere   identificati   e
          registrati anche in via indiretta,  attraverso  sistemi  di
          riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico, possono essere  previste
          misure di maggior dettaglio o per l'adozione  di  ulteriori
          procedure semplificate anche negli altri casi previsti  dal
          comma 2.
              3. All'articolo 132 del decreto legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a)  al  comma  1,  dopo   le   parole:   «al   traffico
          telefonico», sono inserite le seguenti: «,  inclusi  quelli
          concernenti le chiamate senza risposta,»;
              b) al comma 1, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: «,  mentre,  per  le  medesime  finalita',  i  dati
          relativi  al  traffico  telematico,  esclusi   comunque   i
          contenuti  delle   comunicazioni,   sono   conservati   dal
          fornitore per sei mesi»;
              c)  al  comma  2,  dopo   le   parole:   «al   traffico
          telefonico», sono inserite le seguenti: «,  inclusi  quelli
          concernenti le chiamate senza risposta,»;
              d)  al  comma  2,  dopo  le  parole:   «per   ulteriori
          ventiquattro mesi», sono inserite le  seguenti:  «e  quelli
          relativi  al  traffico  telematico,  esclusi   comunque   i
          contenuti  delle   comunicazioni,   sono   conservati   per
          ulteriori sei mesi»;
              e) al comma 3,  le  parole:  «giudice  su  istanza  del
          pubblico  ministero  o»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «pubblico ministero anche su istanza»;
              f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
              «4-bis. Nei casi  di  urgenza,  quando  vi  e'  fondato
          motivo di ritenere che dal  ritardo  possa  derivare  grave
          pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la
          acquisizione dei dati relativi al traffico  telefonico  con
          decreto  motivato  che  e'  comunicato  immediatamente,   e
          comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice  competente
          per il rilascio dell'autorizzazione in  via  ordinaria.  Il
          giudice, entro quarantotto ore  dal  provvedimento,  decide
          sulla convalida con decreto motivato.  Se  il  decreto  del
          pubblico  ministero  non   e'   convalidato   nel   termine
          stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati».
              4. ".
              Si riporta l'articolo 35, comma 4, del decreto-legge  6
          luglio  2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella  Gazz.  Uff.
          del 6 luglio 2011,  n.  155  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          pubblicata nella Gazz. Uff. del 16  luglio  2011,  n.  164,
          come sostituito dalla presente legge:
              "Art. 35. Disposizioni in materia di salvaguardia delle
          risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti  di
          telecomunicazioni  e  interventi  di  riduzione  del  costo
          dell'energia.
              (Omissis).
              4. Al fine  di  agevolare  la  diffusione  della  banda
          ultra-larga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi
          adempimenti    amministrativi,     sono     soggette     ad
          autocertificazione    di    attivazione,     da     inviare
          contestualmente  all'attuazione  dell'intervento   all'ente
          locale  e  agli  organismi  competenti  ad   effettuare   i
          controlli di cui all'articolo 14 della  legge  22  febbraio
          2001, n. 36, le istallazioni e le modifiche , ivi  comprese
          le  modifiche  delle  caratteristiche   trasmissive   degli
          impianti di cui all'articolo 87-bis del codice  di  cui  al
          decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259,  degli  impianti
          radioelettrici   per   la   trasmissione   punto-punto    e
          punto-multi  punto  e  degli  impianti  radioelettrici  per
          l'accesso a reti  di  comunicazione  ed  uso  pubblico  con
          potenza massima in singola antenna inferire o uguale  a  10
          watt  e  con  dimensione  della  superficie  radiante   non
          superiore a 0,5 metri quadrati.".
              Si riporta l'articolo 87 del citato decreto legislativo
          1° agosto 2003, n. 259:
              "87-bis.   Procedure   semplificate   per   determinate
          tipologie di impianti .
              1.  Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione   degli
          investimenti per il completamento della rete di banda larga
          mobile,  nel  caso  di  installazione   di   apparati   con
          tecnologia UMTS,  sue  evoluzioni  o  altre  tecnologie  su
          infrastrutture per impianti radioelettrici  preesistenti  o
          di  modifica  delle  caratteristiche   trasmissive,   fermo
          restando  il  rispetto  dei  limiti,  dei  valori  e  degli
          obiettivi di cui all'articolo 87 nonche' di quanto disposto
          al comma 3-bis del medesimo  articolo,  e'  sufficiente  la
          segnalazione certificata di inizio attivita',  conforme  ai
          modelli  predisposti  dagli  enti   locali   e,   ove   non
          predisposti, al  modello  B  di  cui  all'allegato  n.  13.
          Qualora  entro  trenta  giorni  dalla   presentazione   del
          progetto e della relativa domanda sia stato  comunicato  un
          provvedimento di diniego da parte  dell'ente  locale  o  un
          parere negativo da parte dell'organismo competente  di  cui
          all'articolo 14 della legge 22 febbraio  2001,  n.  36,  la
          denuncia e' priva di effetti.".
                               Art. 15
 
 
                        Pagamenti elettronici
 
  1. L'articolo 5 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
recante « Codice dell'amministrazione digitale », e'  sostituito  dal
seguente:
  «  Art.  5.   -   (Effettuazione   di   pagamenti   con   modalita'
informatiche). -
  1. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  e  i  gestori  di
pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal
1° giugno  2013  ad  accettare  i  pagamenti  ad  essi  spettanti,  a
qualsiasi  titolo  dovuti,   anche   con   l'uso   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:
  a) sono tenuti a pubblicare  nei  propri  siti  istituzionali  e  a
specificare  nelle  richieste  di  pagamento:  1)   i   codici   IBAN
identificativi del conto di pagamento,  ovvero  dell'imputazione  del
versamento in Tesoreria,  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze  9  ottobre  2006,  n.  293,
tramite i quali i soggetti versanti possono  effettuare  i  pagamenti
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli  identificativi  del
conto  corrente  postale  sul  quale  i  soggetti  versanti   possono
effettuare i pagamenti  mediante  bollettino  postale;  2)  i  codici
identificativi del pagamento da  indicare  obbligatoriamente  per  il
versamento;
  b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento,  individuati
mediante ricorso agli strumenti di acquisto e  negoziazione  messi  a
disposizione da Consip o dalle centrali di committenza  regionali  di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo  1,  comma  455,  della
legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  per  consentire  ai  privati  di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di  carte
di debito,  di  credito,  prepagate  ovvero  di  altri  strumenti  di
pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in
conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per
il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che  riceve
l'importo dell'operazione  di  pagamento,  effettua  il  riversamento
dell'importo  trasferito  al  tesoriere  dell'ente,  registrando   in
apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il
pagamento eseguito, i codici identificativi del  pagamento  medesimo,
nonche' i codici  IBAN  identificativi  dell'utenza  bancaria  ovvero
dell'imputazione  del  versamento  in  Tesoreria.  Le  modalita'   di
movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e  Poste  Italiane  S.p.A.
dei fondi connessi alle  operazioni  effettuate  sui  conti  correnti
postali intestati a pubbliche  amministrazioni  sono  regolate  dalla
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  Poste
Italiane S.p.A. stipulata ai sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge   1o   dicembre   1993,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   lettera   b),   le
amministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono  altresi'
avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di  cui  all'articolo
81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.
  3. Dalle previsioni di cui alla lettera  a)  del  comma  1  possono
essere escluse le operazioni di pagamento per le  quali  la  verifica
del buon fine dello stesso debba  essere  contestuale  all'erogazione
del servizio; in questi casi devono comunque essere rese  disponibili
modalita' di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
  3-bis. I micro-pagamenti dovuti a  titolo  di  corrispettivo  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  450,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  come  modificato  dall'articolo  7,
comma 2, del decreto-legge 7 maggio  2012,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i  contratti  di
acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici
di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati  nelle  forme  di
cui  all'articolo  11,  comma  13,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono
effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento  se  richiesto
dalle imprese fornitrici.
  3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  da
pubblicare entro il 1o marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti  in
relazione al volume complessivo del contratto e  sono  adeguate  alle
finalita' di cui al comma 3-bis le norme relative alle  procedure  di
pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al  citato  articolo
1, comma 450, della legge n. 296  del  2006.  Le  medesime  pubbliche
amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme  al  fine  di
consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al  comma
3-bis entro il 1° gennaio 2013.
  4. L'Agenzia per l'Italia  digitale,  sentita  la  Banca  d'Italia,
definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi  del
pagamento di cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b)  e  le  modalita'
attraverso le quali il prestatore dei servizi di  pagamento  mette  a
disposizione  dell'ente  le  informazioni   relative   al   pagamento
medesimo.
  5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. ».
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  della
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
delegato all'innovazione tecnologica da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale
di cui al decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  e'  disciplinata
l'estensione delle modalita' di pagamento anche attraverso tecnologie
mobili.
  3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di
pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativi
agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5,
lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo  le  modalita'
di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma  6
del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato,
incluse   le   articolazioni   periferiche,   si   avvalgono    delle
funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
  4. A decorrere dal 1°  gennaio  2014,  i  soggetti  che  effettuano
l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare  anche  pagamenti  effettuati
attraverso carte  di  debito.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
  5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le
modalita' e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di
attuazione della disposizione di  cui  al  comma  precedente.  Con  i
medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli  obblighi  a
ulteriori strumenti di pagamento  elettronici  anche  con  tecnologie
mobili.
  5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione  e
contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed  al  fine
di garantire omogeneita' di offerta ed elevati livelli di  sicurezza,
le amministrazioni pubbliche devono avvalersi  per  le  attivita'  di
incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo
81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle
piattaforme di incasso e  pagamento  dei  prestatori  di  servizi  di
pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma  3,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  La
valutazione della  conformita'  del  sistema  e  degli  strumenti  di
autenticazione utilizzati dal  titolare  delle  chiavi  di  firma  e'
effettuata dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale  in  conformita'  ad
apposite  linee  guida  da  questa  emanate,  acquisito   il   parere
obbligatorio  dell'Organismo  di   certificazione   della   sicurezza
informatica ».
  5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 e' aggiunto  il
seguente:
  « 4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale
che richieda un sovrapprezzo dei costi per il  completamento  di  una
transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi ».
Sezione VI

GIUSTIZIA DIGITALE



                               Art. 16
 
 
Biglietti di  cancelleria,  comunicazioni  e  notificazioni  per  via
                             telematica
 
  1. All'articolo 136, primo comma, del codice di  procedura  civile,
le parole: « in carta non bollata » sono soppresse.
  2. All'articolo 149-bis, secondo comma,  del  codice  di  procedura
civile, dopo le  parole:  «  pubblici  elenchi  »  sono  inserite  le
seguenti: « o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni ».
  3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione  del  codice
di procedura civile e  disposizioni  transitorie  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: « Quando  viene
redatto su supporto cartaceo »;
  b) al secondo comma le parole « Esse contengono »  sono  sostituite
dalle seguenti: « Il biglietto contiene »;
  c) al secondo comma le parole « ed  il  nome  delle  parti  »  sono
sostituite dalle  seguenti:  «  il  nome  delle  parti  ed  il  testo
integrale del provvedimento comunicato »;
  d) dopo il terzo comma e' aggiunto  il  seguente:  «  Quando  viene
trasmesso a mezzo  posta  elettronica  certificata  il  biglietto  di
cancelleria  e'  costituito  dal  messaggio  di   posta   elettronica
certificata, formato ed inviato nel rispetto della  normativa,  anche
regolamentare,  concernente  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei
documenti informatici. ».
  4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e  le  notificazioni  a
cura  della  cancelleria  sono  effettuate  esclusivamente  per   via
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata  risultante
da  pubblici  elenchi   o   comunque   accessibili   alle   pubbliche
amministrazioni,   secondo   la   normativa,   anche   regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti  informatici.  Allo  stesso  modo   si   procede   per   le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli  articoli
148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del  codice  di  procedura
penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma  automatica
dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
  5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili  e'
effettuata solo per estratto con contestuale  messa  a  disposizione,
sul  sito  internet   individuato   dall'amministrazione,   dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli  strumenti  di  cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  6. Le notificazioni e comunicazioni ai  soggetti  per  i  quali  la
legge  prevede  l'obbligo  di  munirsi  di  un  indirizzo  di   posta
elettronica certificata, che non  hanno  provveduto  ad  istituire  o
comunicare  il  predetto  indirizzo,  sono  eseguite   esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Le  stesse  modalita'  si  adottano
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta  elettronica
certificata per cause imputabili al destinatario.
  7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio  personalmente
la parte il  cui  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  non
risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare  l'indirizzo  di
posta  elettronica   certificata   al   quale   vuole   ricevere   le
comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale  caso
le  comunicazioni  e  notificazioni  a  cura  della  cancelleria,  si
effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e  8.  Tutte
le comunicazioni e le notificazioni  alle  pubbliche  amministrazioni
che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri  dipendenti
sono effettuate esclusivamente agli indirizzi  di  posta  elettronica
comunicati a norma del comma 12.
  8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa
non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si  applicano
l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice
di procedura civile e, nei  procedimenti  penali,  si  applicano  gli
articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.
  9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
  a) a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per  le  comunicazioni  e  le  notificazioni  a  cura  della
cancelleria di cui sono destinatari  i  difensori,  nei  procedimenti
civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla
predetta data sono gia' stati individuati  dai  decreti  ministeriali
previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133;
  b) a decorrere dal sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
le comunicazioni e le notificazioni di cui alla  lettera  a),  per  i
procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed  alle  corti  di
appello che alla data di entrata in vigore del presente  decreto  non
sono   stati   individuati   dai   decreti   ministeriali    previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  c) a decorrere dal trecentesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette  a
destinatari diversi dai difensori nei  procedimenti  civili  pendenti
dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
  d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo  a  quello  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei
decreti di cui al comma 10 per le  notificazioni  a  persona  diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma  2-bis,  149,  150  e
151, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  e  per  gli  uffici
giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.
  10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti
l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i
consigli dell'ordine degli avvocati interessati,  il  Ministro  della
giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei  servizi  di
comunicazione, individuando:
  a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali  e  dalle  corti  di
appello nei quali trovano applicazione le disposizioni  del  presente
articolo;
  b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano  per
le notificazioni  a  persona  diversa  dall'imputato  a  norma  degli
articoli148, comma 2-bis, 149, 150 e 151,  comma  2,  del  codice  di
procedura penale.
  11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sono abrogati.
  12. Al fine di favorire le comunicazioni e  notificazioni  per  via
telematica  alle  pubbliche   amministrazioni,   le   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  comunicano  al
Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta  elettronica
certificata conforme a quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni,
a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal
Ministero  della  giustizia  e'  consultabile   solo   dagli   uffici
giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.
  13. In caso di mancata comunicazione entro il  termine  di  cui  al
comma 12, si applicano i commi 6 e 8.
  14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma
1-bis e' aggiunto, in fine,  il  seguente:  «  1-ter.  L'importo  del
diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto  per  gli  atti
comunicati  o  notificati  in  cancelleria  nei  casi   in   cui   la
comunicazione o la notificazione  al  destinatario  non  si  e'  resa
possibile per causa a lui imputabile. ».
  15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware  e  software
presso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativi
servizi e per  gli  oneri  connessi  alla  formazione  del  personale
amministrativo e' autorizzata  la  spesa  di  euro  1.320.000,00  per
l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.
  16. Al relativo onere si provvede con quota  parte  delle  maggiori
entrate  derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  che
sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia.
  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          Riferimenti normativi
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  136  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 136. Comunicazioni
              Il cancelliere, con  biglietto  di  cancelleria  fa  le
          comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice
          al pubblico ministero,  alle  parti,  al  consulente,  agli
          altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e  da'  notizia
          di quei provvedimenti per i quali e' disposta  dalla  legge
          tale forma abbreviata di comunicazione.
              Il  biglietto  e'   consegnato   dal   cancelliere   al
          destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso  a
          mezzo posta elettronica  certificata,  nel  rispetto  della
          normativa,    anche    regolamentare,    concernente     la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici.
              Salvo che la legge disponga  diversamente,  se  non  e'
          possibile procedere ai sensi  del  comma  che  precede,  il
          biglietto viene trasmesso a mezzo  telefax,  o  e'  rimesso
          all'ufficiale giudiziario per la notifica".
              Si riporta  l'art.  149-bis  del  codice  di  procedura
          civile, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 149-bis. Notificazione a mezzo posta elettronica
              Se non  e'  fatto  espresso  divieto  dalla  legge,  la
          notificazione puo'  eseguirsi  a  mezzo  posta  elettronica
          certificata, anche previa estrazione di  copia  informatica
          del documento cartaceo.
              Se  procede  ai  sensi  del  primo  comma,  l'ufficiale
          giudiziario   trasmette   copia    informatica    dell'atto
          sottoscritta con  firma  digitale  all'indirizzo  di  posta
          elettronica  certificata  del  destinatario  risultante  da
          pubblici elenchi  o  comunque  accessibili  alle  pubbliche
          amministrazioni.
              La notifica si intende perfezionata nel momento in  cui
          il gestore rende disponibile il documento informatico nella
          casella di posta elettronica certificata del destinatario.
              L'ufficiale giudiziario  redige  la  relazione  di  cui
          all'articolo 148, primo  comma,  su  documento  informatico
          separato,  sottoscritto  con  firma  digitale  e  congiunto
          all'atto cui si riferisce mediante  strumenti  informatici,
          individuati  con  apposito  decreto  del  Ministero   della
          giustizia. La relazione contiene  le  informazioni  di  cui
          all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo  della
          consegna con l'indirizzo di  posta  elettronica  presso  il
          quale l'atto e' stato inviato.
              Al  documento  informatico  originale  o   alla   copia
          informatica del documento cartaceo sono  allegate,  con  le
          modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
          di consegna previste dalla normativa, anche  regolamentare,
          concernente la trasmissione e la  ricezione  dei  documenti
          informatici trasmessi in via telematica.
              Eseguita  la  notificazione,  l'ufficiale   giudiziario
          restituisce all'istante o al  richiedente,  anche  per  via
          telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di
          notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.".
              Si  riporta  l'articolo  45  delle  "Disposizioni   per
          l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile",   come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 45. Forma delle comunicazioni del cancelliere
              Quando viene redatto su supporto cartaceo il biglietto,
          col quale il cancelliere esegue le  comunicazioni  a  norma
          dell'articolo 136 del  codice,  si  compone  di  due  parti
          uguali  una  delle  quali   deve   essere   consegnata   al
          destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo
          d'ufficio.
              Il  biglietto  contiene  in  ogni  caso   l'indicazione
          dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa
          e' assegnata, dell'istruttore se e'  nominato,  del  numero
          del ruolo generale sotto il quale l'affare  e'  iscritto  e
          del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti ed il  testo
          integrale del provvedimento comunicato.
              Nella parte che viene inserita nel fascicolo  d'ufficio
          deve   essere   stesa   la   relazione   di   notificazione
          dell'ufficiale  giudiziario  o  scritta  la  ricevuta   del
          destinatario. Se  l'ufficiale  giudiziario  si  avvale  del
          servizio postale, il  cancelliere  conserva  nel  fascicolo
          d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata.
              Quando  viene  trasmesso  a  mezzo  posta   elettronica
          certificata il biglietto di cancelleria e'  costituito  dal
          messaggio di  posta  elettronica  certificata,  formato  ed
          inviato nel rispetto della normativa, anche  regolamentare,
          concernente la trasmissione e la  ricezione  dei  documenti
          informatici.".
              Si riportano gli articoli 148, comma 2.bis, 149, 150  e
          151, comma 2, del codice di procedura penale:
              "Art. 148. Organi e forme delle notificazioni.
              (Omissis).
              2-bis. L'autorita' giudiziaria  puo'  disporre  che  le
          notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti  con
          mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in
          calce ad esso di aver trasmesso il testo originale."
              "Art. 149. Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e
          del telegrafo.
              1. Nei casi di urgenza, il giudice puo' disporre, anche
          su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato
          siano avvisate o convocate a  mezzo  del  telefono  a  cura
          della cancelleria.
              2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono
          annotati  il  numero  telefonico  chiamato,  il  nome,   le
          funzioni o le mansioni svolte dalla persona che  riceve  la
          comunicazione, il suo  rapporto  con  il  destinatario,  il
          giorno e l'ora della telefonata.
              3. Alla comunicazione si procede  chiamando  il  numero
          telefonico corrispondente ai luoghi indicati  nell'articolo
          157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal
          destinatario  ovvero   da   persona   che   conviva   anche
          temporaneamente col medesimo.
              4.   La   comunicazione   telefonica   ha   valore   di
          notificazione con effetto dal momento in cui  e'  avvenuta,
          sempre che della stessa  sia  data  immediata  conferma  al
          destinatario mediante telegramma.
              5. Quando non e' possibile procedere nel modo  indicato
          nei commi precedenti, la  notificazione  e'  eseguita,  per
          estratto, mediante telegramma"
              "Art. 150. Forme particolari di notificazione  disposte
          dal giudice.
              1. Quando lo consigliano  circostanze  particolari,  il
          giudice puo' prescrivere, anche  di  ufficio,  con  decreto
          motivato in calce all'atto, che la notificazione a  persona
          diversa dall'imputato sia eseguita  mediante  l'impiego  di
          mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto.
              2. Nel decreto sono indicate  le  modalita'  necessarie
          per portare l'atto a conoscenza del destinatario"
              "Art.  151.  Notificazioni   richieste   dal   pubblico
          ministero.
              (Omissis).
              2. La consegna di copia  dell'atto  all'interessato  da
          parte della  segreteria  ha  valore  di  notificazione.  Il
          pubblico ufficiale addetto annota sull'originale  dell'atto
          la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.".
              Si riporta l'art. 64 del citato decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82:
              "Art. 64. Modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in
          rete dalle pubbliche amministrazioni.
              1.  La  carta  d'identita'  elettronica  e   la   carta
          nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso
          ai servizi erogati in rete dalle pubbliche  amministrazioni
          per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  consentire
          l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
          l'identificazione informatica anche con  strumenti  diversi
          dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
          dei   servizi,   purche'    tali    strumenti    consentano
          l'individuazione del soggetto  che  richiede  il  servizio.
          L'accesso  con  carta  d'identita'  elettronica   e   carta
          nazionale    dei    servizi    e'    comunque    consentito
          indipendentemente dalle modalita'  di  accesso  predisposte
          dalle singole amministrazioni.
              3. ".
              Si riportano le rubriche  degli  articoli  136,  137  e
          seguenti della Sezione  IV  (Delle  comunicazioni  e  delle
          notificazioni) del Capo I (Delle forme  degli  atti  e  dei
          provvedimenti), del Titolo IV (Degli atti processuali)  del
          Libro I ( Disposizioni generali) del  codice  di  procedura
          civile
              Art. 136. Comunicazioni
              Art. 137. Notificazioni
              Art. 138. Notificazione in mani proprie
              Art. 139. Notificazione nella residenza, nella dimora o
          nel domicilio
              Art. 140. Irreperibilita'  o  rifiuto  di  ricevere  la
          copia
              Art. 141. Notificazione presso il domiciliatario
              Art. 142. Notificazione a persona  non  residente,  ne'
          dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica
              Art. 143. Notificazione a persona di residenza,  dimora
          e domicilio sconosciuti
              Art.  144.  Notificazione  alle  amministrazioni  dello
          Stato
              Art.  144.  Notificazione  alle  amministrazioni  dello
          Stato
              Art. 145. Notificazione alle persone giuridiche
              Art. 146. Notificazione  a  militari  in  attivita'  di
          servizio
              Art. 147. Tempo delle notificazioni
              Art. 148. Relazione di notificazione
              Art. 149. Notificazione a mezzo del servizio postale
              Art. 149-bis. Notificazione a mezzo posta elettronica
              Art. 150. Notificazione per pubblici proclami
              Art. 151. Forme di notificazione ordinate dal giudice.
              Si riportano di seguito le rubriche degli articoli  148
          e seguenti della Parte prima, Libro  II  (Atti),  Titolo  V
          (Notificazioni), del codice di procedura penale:
              Art. 148. Organi e forme delle notificazioni.
              Art. 149. Notificazioni urgenti a mezzo del telefono  e
          del telegrafo.
              Art. 150. Forme particolari di  notificazione  disposte
          dal giudice.
              Art.  151.   Notificazioni   richieste   dal   pubblico
          ministero.
              Art. 152. Notificazioni richieste dalle parti private.
              Art. 153. Notificazioni  e  comunicazioni  al  pubblico
          ministero.
              Art. 154. Notificazioni alla persona offesa, alla parte
          civile, al responsabile civile e  al  civilmente  obbligato
          per la pena pecuniaria.
              Art.  155.  Notificazioni  per  pubblici  annunzi  alle
          persone offese.
              Art. 156. Notificazioni all'imputato detenuto.
              Art.  157.   Prima   notificazione   all'imputato   non
          detenuto.
              Art. 158. Prima notificazione all'imputato in  servizio
          militare.
              Art.  159.  Notificazioni  all'imputato  in   caso   di
          irreperibilita'.
              Art. 160. Efficacia del decreto di irreperibilita'.
              Art. 161. Domicilio dichiarato,  eletto  o  determinato
          per le notificazioni.
              Art. 162. Comunicazione del domicilio dichiarato o  del
          domicilio eletto.
              Art. 163. Formalita' per le notificazioni nel domicilio
          dichiarato o eletto.
              Art. 164. Durata del domicilio dichiarato o eletto.
              Art. 165. Notificazioni all'imputato latitante o evaso.
              Art.  166.  Notificazioni  all'imputato  interdetto   o
          infermo di mente.
              Art. 167. Notificazioni ad altri soggetti.
              Art. 168. Relazione di notificazione.
              Art. 169. Notificazioni all'imputato all'estero.
              Art. 170. Notificazioni col mezzo della posta.
              Art. 171. Nullita' delle notificazioni.
              Si riporta l'articolo 51, commi 1, 2, 3 e 4, del citato
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  abrogati  dalla
          presente legge:
              "Art.  51.  Comunicazioni  e  notificazioni   per   via
          telematica
              (In vigore dal 20 ottobre 2012)
              1. (abrogato).
              2. (abrogato).
              3 (abrogato).
              4. (abrogato).
              5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27  novembre
          1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          22  gennaio  1934,  n.  36,  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni:
              a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
              «Nell'albo   e'   indicato   l'indirizzo    elettronico
          attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai
          sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;
              b) il quarto  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «A
          decorrere dalla data fissata dal Ministro  della  giustizia
          con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi
          riveduti debbono essere comunicati per  via  telematica,  a
          cura del Consiglio,  al  Ministero  della  giustizia  nelle
          forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso  di
          strumenti informatici e telematici nel processo civile».
              Si  riporta  l'articolo  1,  comma   2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff. del
          9 maggio 2001, n. 106, S.O.
              "Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione.
                
              (Omissis).
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI".
              Si riporta l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge  29
          dicembre 2009, n. 193 (Interventi  urgenti  in  materia  di
          funzionalita' del sistema  giudiziario),  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. del 30 dicembre 2009, n. 302,  S.O.,  convertito
          in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,
          n. 24, pubblicata nella Gazz. Uff. del 26 febbraio 2010, n.
          47.
              "Art. 4. Misure urgenti per la  digitalizzazione  della
          giustizia
              1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia,
          di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
          e  l'innovazione,   sentito   il   Centro   nazionale   per
          l'informatica nella pubblica amministrazione e  il  Garante
          per la protezione dei dati personali,  adottati,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          individuate le regole tecniche per l'adozione nel  processo
          civile   e   nel   processo   penale    delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei
          principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
          82, e successive modificazioni. Le vigenti regole  tecniche
          del processo civile  telematico  continuano  ad  applicarsi
          fino alla data di entrata in vigore dei decreti di  cui  ai
          commi 1 e 2.
              (Omissis).".
              Il decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio
          2005,  n.  68   (Regolamento   recante   disposizioni   per
          l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,  a  norma
          dell'articolo 27 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. del 28 aprile 2005, n. 97.
              Si riporta l'articolo 40  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica del 30 maggio 2002, n.  115  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di spese di giustizia - Testo A),  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. del 15 giugno 2002, n. 139, S.O.:
              "Art. 40 (L). Determinazione di nuovi supporti e  degli
          importi.
              1. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono disciplinati, anche  con  riferimento  a  nuovi  mezzi
          tecnologici,  il  diritto  di  copia  e   il   diritto   di
          certificato e ne sono individuati gli  importi  sulla  base
          dei costi del  servizio  e  dei  costi  per  l'incasso  dei
          diritti.
              1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo  del
          diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato
          in misura superiore di almeno il  cinquanta  per  cento  di
          quello  previsto  per  il  rilascio  di  copia  in  formato
          elettronico.
              1-ter. L'importo del diritto  di  copia,  aumentato  di
          dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati
          in cancelleria nei  casi  in  cui  la  comunicazione  o  la
          notificazione al destinatario non si e' resa possibile  per
          causa a lui imputabile.".
                               Art. 17
 
 
Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo  8  luglio
                            1999, n. 270
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente: « Il
decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del  tribunale
o  dal  giudice  relatore  se  vi  e'  delega  alla  trattazione  del
procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono
essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata del debitore risultante  dal  registro  delle
imprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   posta
elettronica certificata delle imprese e dei  professionisti.  L'esito
della  comunicazione  e'   trasmesso,   con   modalita'   automatica,
all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del   ricorrente.
Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile
o non ha esito positivo, la notifica,  a  cura  del  ricorrente,  del
ricorso e del decreto si esegue esclusivamente  di  persona  a  norma
dell'articolo 107, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede  risultante  dal
registro delle imprese.  Quando  la  notificazione  non  puo'  essere
compiuta con queste modalita', si esegue con  il  deposito  dell'atto
nella casa comunale della sede  che  risulta  iscritta  nel  registro
delle imprese e  si  perfeziona  nel  momento  del  deposito  stesso.
L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del
ricorso e tra la data della comunicazione o  notificazione  e  quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non  inferiore  a  quindici
giorni. »;
  b)  dopo  l'articolo  31  e'  inserito  il   seguente:   «   31-bis
(Comunicazioni del curatore). - Le comunicazioni ai  creditori  e  ai
titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato  pone
a  carico  del  curatore  sono  effettuate  all'indirizzo  di   posta
elettronica certificata da loro  indicato  nei  casi  previsti  dalla
legge. Quando e' omessa l'indicazione di  cui  al  comma  precedente,
nonche'  nei  casi  di  mancata  consegna  del  messaggio  di   posta
elettronica certificata per cause imputabili al  destinatario,  tutte
le comunicazioni sono eseguite esclusivamente  mediante  deposito  in
cancelleria. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni
dalla chiusura della stessa, il curatore e'  tenuto  a  conservare  i
messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti »;
  c) all'articolo 33, quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Nello stesso termine altra  copia  del  rapporto,  assieme
alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo  posta  elettronica
certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. »;
  d) all'articolo 92, il primo comma e' sostituito dal seguente: « Il
curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti  di
informazione, comunica senza indugio ai creditori e  ai  titolari  di
diritti reali o personali su beni mobili e immobili di  proprieta'  o
in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se  il
relativo  indirizzo  del  destinatario  risulta  dal  registro  delle
imprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   posta
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni
altro caso, a mezzo lettera raccomandata o  telefax  presso  la  sede
dell'impresa o la residenza del creditore:
  1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con  le
modalita' indicate nell'articolo seguente;
  2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e  quella  entro
cui vanno presentate le domande;
  3) ogni utile informazione per  agevolare  la  presentazione  della
domanda, con l'avvertimento delle  conseguenze  di  cui  all'articolo
31-bis, secondo comma, nonche' della sussistenza dell'onere  previsto
dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
  4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata. »;
  e) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) il primo comma e' sostituito dal seguente comma: « La domanda di
ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione
di beni mobili e immobili, si propone con ricorso  da  trasmettere  a
norma del comma seguente  almeno  trenta  giorni  prima  dell'udienza
fissata per l'esame dello stato passivo. »;
  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: « Il  ricorso  puo'
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato  ai
sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22,  comma  3,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e  successive  modificazioni,  e  nel
termine stabilito dal primo  comma,  e'  trasmesso  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata del curatore  indicato  nell'avviso  di
cui all'articolo 92, unitamente ai documenti  di  cui  al  successivo
sesto comma. »;
  3) al terzo comma, il numero 5) e' sostituito dal  seguente:  «  5)
l'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata,  al
quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui
variazioni e' onere comunicare al curatore. »;
  4) il quinto comma e' sostituito dal seguente comma: « Se e' omessa
l'indicazione di cui al terzo comma,  n.  5),  nonche'  nei  casi  di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica  certificata  per
cause  imputabili  al  destinatario  si  applica  l'articolo  31-bis,
secondo comma. »;
  f) all'articolo 95, il secondo comma e' sostituito dal seguente:  «
Il curatore deposita il progetto di  stato  passivo  corredato  dalle
relative domande nella  cancelleria  del  tribunale  almeno  quindici
giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato  passivo  e
nello stesso termine lo trasmette  ai  creditori  e  ai  titolari  di
diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda  di  ammissione
al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito
possono esaminare il  progetto  e  presentare  al  curatore,  con  le
modalita' indicate  dall'articolo  93,  secondo  comma,  osservazioni
scritte  e  documenti  integrativi  fino  a   cinque   giorni   prima
dell'udienza. »;
  g) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente:
  «  ART.  97   (Comunicazione   dell'esito   del   procedimento   di
accertamento del passivo). -  Il  curatore,  immediatamente  dopo  la
dichiarazione  di  esecutivita'   dello   stato   passivo,   ne   da'
comunicazione  trasmettendo  una  copia   a   tutti   i   ricorrenti,
informandoli del diritto di proporre opposizione in caso  di  mancato
accoglimento della domanda.»;
  h) all'articolo 101,  primo  comma,  le  parole:  «  depositate  in
cancelleria » sono sostituite dalle seguenti: « trasmesse al curatore
»;
  i) all'articolo 102, terzo comma, dopo le parole: « primo  comma  »
sono inserite le seguenti: « trasmettendone copia »;
  l) all'articolo 110, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «
Il giudice  ordina  il  deposito  del  progetto  di  ripartizione  in
cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli  per
i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo  98,  ne  sia
data  comunicazione  mediante  l'invio  di  copia   a   mezzo   posta
elettronica certificata. »;
  m) all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il
secondo comma e' sostituito dal seguente:  «  Il  giudice  ordina  il
deposito del conto in cancelleria e  fissa  l'udienza  che  non  puo'
essere  tenuta  prima  che  siano  decorsi  quindici   giorni   dalla
comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. »;
  2) il terzo comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «  Dell'avvenuto
deposito e della fissazione dell'udienza il  curatore  da'  immediata
comunicazione ai creditori ammessi al passivo,  a  coloro  che  hanno
proposto opposizione, ai creditori in prededuzione  non  soddisfatti,
con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto
ed  avvisandoli  che  possono  presentare  eventuali  osservazioni  o
contestazioni  fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  con   le
modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito,  se  non
e' possibile procedere alla comunicazione con  modalita'  telematica,
il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. »;
  n) all'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al primo comma sono aggiunti i seguenti  periodi:  «  Quando  il
ricorso e' proposto da un terzo, esso  deve  contenere  l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere  le
comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma. »;
  2) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «
Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato,
acquisito il parere favorevole del comitato dei  creditori,  valutata
la ritualita' della proposta, ordina che  la  stessa,  unitamente  al
parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata  a
cura  di  quest'ultimo  ai  creditori  a  mezzo   posta   elettronica
certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per  la
sua  valutazione  ed  informandoli  che  la  mancata  risposta  sara'
considerata come voto favorevole. »;
  o) all'articolo 129, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  « Se la proposta e' stata approvata, il  giudice  delegato  dispone
che  il  curatore  ne  dia  immediata  comunicazione  a  mezzo  posta
elettronica   certificata   al   proponente,    affinche'    richieda
l'omologazione  del  concordato  e  ai  creditori  dissenzienti.   Al
fallito,  se  non  e'  possibile  procedere  alla  comunicazione  con
modalita' telematica,  la  notizia  dell'approvazione  e'  comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con  decreto
da pubblicarsi  a  norma  dell'articolo  17,  fissa  un  termine  non
inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta  giorni  per  la
proposizione di eventuali opposizioni, anche da  parte  di  qualsiasi
altro interessato, e per  il  deposito  da  parte  del  comitato  dei
creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se  il
comitato dei creditori non provvede  nel  termine,  la  relazione  e'
redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.»;
  p) all'articolo 143, primo comma, e' aggiunto il seguente  periodo:
« Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal  curatore
ai creditori a mezzo posta elettronica certificata. »;
  q) all'articolo 171, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  « Il commissario giudiziale provvede a comunicare  ai  creditori  a
mezzo posta elettronica certificata, se  il  relativo  indirizzo  del
destinatario risulta dal registro delle  imprese  ovvero  dall'Indice
nazionale degli indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  delle
imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a  mezzo  lettera
raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del
creditore,  un  avviso  contenente  la  data  di   convocazione   dei
creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo
indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad  indicare  un
indirizzo di posta elettronica  certificata,  le  cui  variazioni  e'
onere comunicare al commissario. Nello  stesso  avviso  e'  contenuto
l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3).  Tutte  le
successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario
a  mezzo  posta  elettronica  certificata.  Quando,  nel  termine  di
quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso,  non  e'  comunicato
l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e  nei  casi
di mancata consegna del messaggio di  posta  elettronica  certificata
per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo
comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale. »;
  r) all'articolo 172, il primo comma e' sostituito dal  seguente:  «
Il commissario giudiziale  redige  l'inventario  del  patrimonio  del
debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del  dissesto,
sulla condotta del debitore, sulle proposte  di  concordato  e  sulle
garanzie offerte ai creditori, e la deposita  in  cancelleria  almeno
dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso  termine
la  comunica  a  mezzo  posta   elettronica   certificata   a   norma
dell'articolo 171, secondo comma. »;
  s) all'articolo 173, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « La comunicazione ai creditori e' eseguita dal  commissario
giudiziale  a  mezzo   posta   elettronica   certificata   ai   sensi
dell'articolo 171, secondo comma. »;
  t) all'articolo 182, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:
« Si applica l'articolo 33, quinto  comma,  primo,  secondo  e  terzo
periodo, sostituendo al curatore il  liquidatore,  che  provvede  con
periodicita' semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica  a  mezzo
di  posta  elettronica  certificata  altra  copia  del  rapporto   al
commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica  ai  creditori  a
norma dell'articolo 171, secondo comma »;
  u) all'articolo 205,  secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: « Nello stesso termine, copia  della  relazione  e'
trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto
dei depositi postali o bancari relativi al periodo.  Il  comitato  di
sorveglianza  o  ciascuno  dei  suoi  componenti  possono   formulare
osservazioni scritte.  Altra  copia  della  relazione  e'  trasmessa,
assieme alle eventuali osservazioni, per via  telematica  all'ufficio
del  registro  delle  imprese  ed  e'  trasmessa  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata ai creditori e ai  titolari  di  diritti  sui
beni. »;
  v) all'articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il
primo comma e' sostituito dal seguente: « Entro un mese dalla  nomina
il  commissario  comunica  a  ciascun  creditore,   a   mezzo   posta
elettronica certificata, se il relativo  indirizzo  del  destinatario
risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli
indirizzi di  posta  elettronica  certificata  delle  imprese  e  dei
professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata  o
telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore,  il
suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme  risultanti
a credito di ciascuno secondo le scritture contabili  e  i  documenti
dell'impresa. Contestualmente il commissario invita  i  creditori  ad
indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il  loro  indirizzo
di  posta   elettronica   certificata,   con   l'avvertimento   sulle
conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore
di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta  con
riserva delle eventuali contestazioni. »;
  2) il terzo comma e' sostituito  dal  seguente:  «  Entro  quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione i  creditori  e  le  altre
persone indicate  dal  comma  precedente  possono  far  pervenire  al
commissario  mediante   posta   elettronica   certificata   le   loro
osservazioni o istanze. »;
  3) dopo il  terzo  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «  Tutte  le
successive   comunicazioni   sono    effettuate    dal    commissario
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi  del
primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo  di  posta
elettronica certificata o di mancata comunicazione della  variazione,
ovvero  nei  casi  di  mancata  consegna  per  cause  imputabili   al
destinatario, esse si eseguono mediante deposito in  cancelleria.  Si
applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo  al  curatore  il
commissario liquidatore. »;
  z)  all'articolo  208,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   «   il
riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro  beni  »
sono aggiunte le seguenti:  «  ,  comunicando  l'indirizzo  di  posta
elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma »;
  aa) l'articolo 209, primo comma, e' sostituito dal seguente:
  « Salvo che le leggi  speciali  stabiliscano  un  maggior  termine,
entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il
commissario forma l'elenco dei crediti ammessi  o  respinti  e  delle
domande indicate  nel  secondo  comma  dell'articolo  207  accolte  o
respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha
la sede principale. Il commissario  trasmette  l'elenco  dei  crediti
ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non  sia  in  tutto  o  in
parte  ammessa  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  ai   sensi
dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco
diventa esecutivo. »;
  bb) all'articolo 213, secondo  comma,  le  parole:  «  nelle  forme
previste dall'articolo  26,  terzo  comma  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma »;
  cc) all'articolo 214, secondo  comma,  le  parole:  «  nelle  forme
previste dall'articolo  26,  terzo  comma  »  sono  sostituite  dalle
parole: « con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma ».
  2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) l'articolo 22, comma 1, e' sostituito  dal  seguente:  «  1.  Il
commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi  che  vantano
diritti  reali  mobiliari  sui  beni  in  possesso  dell'imprenditore
insolvente, a mezzo posta elettronica  certificata,  se  il  relativo
indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese  ovvero
dall'Indice  nazionale   degli   indirizzi   di   posta   elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,
a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa  o
la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli  a  tale
indirizzo le loro domande, nonche'  le  disposizioni  della  sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano  l'accertamento
del passivo. »;
  b) l'articolo 22, comma 2, e'  sostituito  dal  seguente:  «  2.  I
creditori e i terzi titolari di diritti sui  beni  sono  invitati  ad
indicare nella domanda l'indirizzo di posta  elettronica  certificata
ed  avvertiti  delle  conseguenze  di  cui  ai  periodi  seguenti   e
dell'onere di comunicarne al commissario ogni  variazione.  Tutte  le
successive   comunicazioni   sono    effettuate    dal    commissario
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore
o dal terzo  titolare  di  diritti  sui  beni.  In  caso  di  mancata
indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata  o  di
mancata comunicazione della variazione, ovvero nei  casi  di  mancata
consegna per cause  imputabili  al  destinatario,  esse  si  eseguono
mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo
comma, del regio decreto, 16  marzo  1942,  n.  267,  sostituendo  al
curatore il commissario giudiziale. »;
  c) l'articolo 28,  comma  5,  e'  sostituito  dal  seguente:  «  5.
L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facolta'  di
prendere visione della relazione e di estrarne copia.  La  stessa  e'
trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e  ai  terzi
titolari di diritti  sui  beni  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2,  entro  dieci
giorni dal deposito in cancelleria. »;
  d) all'articolo 59, comma 2, il secondo periodo e'  sostituito  dai
seguenti  periodi:  «  L'imprenditore   insolvente   e   ogni   altro
interessato possono prendere visione ed estrarre copia del  programma
depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di  parti
per ragioni di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci
giorni  dal  deposito  in  cancelleria   a   cura   del   commissario
straordinario  a  tutti  i  creditori  a  mezzo   posta   elettronica
certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2.
Si applica l'articolo 31-bis, terzo  comma,  del  regio  decreto,  16
marzo  1942,  n.  267,  sostituendo  al   curatore   il   commissario
straordinario. »;
  e) all'articolo 61, comma 4, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «  Il  commissario  straordinario  trasmette  una  copia  di
ciascuna relazione periodica e  della  relazione  finale  a  tutti  i
creditori  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo
indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro  dieci  giorni  dal
deposito in cancelleria. »;
  f) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al comma 2, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «  Il
commissario straordinario trasmette una  copia  del  bilancio  finale
della procedura e del conto della gestione  a  tutti  i  creditori  a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo  indicato  a  norma
dell'articolo 22,  comma  2,  entro  dieci  giorni  dal  deposito  in
cancelleria. »;
  2) al comma 3,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente
periodo:  «   Il   termine   decorre,   per   l'imprenditore,   dalla
comunicazione dell'avviso, per i creditori e i  titolari  di  diritti
sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a
norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato,  dalla
sua affissione. ».
  3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo  si
applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013.
  4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le  disposizioni  di  cui  ai
comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle
procedure di fallimento, di concordato  preventivo,  di  liquidazione
coatta amministrativa e di  amministrazione  straordinaria  pendenti,
rispetto alle quali, alla stessa data, non  e'  stata  effettuata  la
comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli  92,  171,  207
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e  dall'articolo  22  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
  5. Per le procedure in cui, alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sia  stata  effettuata  la
comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1  e
2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013.
Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore  e
il commissario straordinario entro il 30 giugno  2013  comunicano  ai
creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il  loro  indirizzo
di posta elettronica certificata e li invitano  a  comunicare,  entro
tre mesi, l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al  quale
ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli
di rendere nota ogni successiva variazione e che in  caso  di  omessa
indicazione le comunicazioni sono  eseguite  esclusivamente  mediante
deposito in cancelleria.
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 del Regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella
          Gazz. Uff. 6 aprile 1942,  n.  81,  S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  15.  (Procedimento  per  la   dichiarazione   di
          fallimento)
              Il procedimento per la dichiarazione di  fallimento  si
          svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale  con
          le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.
              Il tribunale convoca, con decreto apposto in  calce  al
          ricorso,  il  debitore  ed  i  creditori  istanti  per   il
          fallimento;  nel  procedimento   interviene   il   pubblico
          ministero che ha assunto l'iniziativa per la  dichiarazione
          di fallimento.
              Il  decreto  di  convocazione   e'   sottoscritto   dal
          presidente del tribunale o dal giudice relatore  se  vi  e'
          delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto
          comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati,  a
          cura della cancelleria, all'indirizzo di posta  elettronica
          certificata del  debitore  risultante  dal  registro  delle
          imprese ovvero dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di
          posta  elettronica  certificata   delle   imprese   e   dei
          professionisti. L'esito della comunicazione  e'  trasmesso,
          con   modalita'   automatica,   all'indirizzo   di    posta
          elettronica  certificata  del   ricorrente.   Quando,   per
          qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o
          non ha esito positivo, la notifica, a cura del  ricorrente,
          del ricorso e  del  decreto  si  esegue  esclusivamente  di
          persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.  1229,
          presso la  sede  risultante  dal  registro  delle  imprese.
          Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste
          modalita', si esegue con il deposito dell'atto  nella  casa
          comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle
          imprese e si perfeziona nel momento  del  deposito  stesso.
          L'udienza e' fissata non oltre  quarantacinque  giorni  dal
          deposito del ricorso e tra la data  della  comunicazione  o
          notificazione e quella dell'udienza  deve  intercorrere  un
          termine non inferiore a quindici giorni.
              Il decreto contiene l'indicazione che  il  procedimento
          e'  volto   all'accertamento   dei   presupposti   per   la
          dichiarazione  di  fallimento  e  fissa  un   termine   non
          inferiore  a  sette  giorni  prima  dell'udienza   per   la
          presentazione di memorie  e  il  deposito  di  documenti  e
          relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone  che
          l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi  tre
          esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica  e
          finanziaria   aggiornata;   puo'    richiedere    eventuali
          informazioni urgenti.
              I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere
          abbreviati  dal  presidente  del  tribunale,  con   decreto
          motivato, se ricorrono particolari ragioni di  urgenza.  In
          tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il
          ricorso e  il  decreto  di  fissazione  dell'udienza  siano
          portati a conoscenza delle parti  con  ogni  mezzo  idoneo,
          omessa   ogni   formalita'    non    indispensabile    alla
          conoscibilita' degli stessi.
              Il  tribunale  puo'  delegare   al   giudice   relatore
          l'audizione delle parti. In tal caso, il  giudice  delegato
          provvede  all'ammissione  ed  all'espletamento  dei   mezzi
          istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.
              Le parti possono nominare consulenti tecnici.
              Il tribunale, ad istanza  di  parte,  puo'  emettere  i
          provvedimenti  cautelari  o  conservativi  a   tutela   del
          patrimonio o dell'impresa oggetto  del  provvedimento,  che
          hanno efficacia limitata alla  durata  del  procedimento  e
          vengono confermati o revocati dalla sentenza  che  dichiara
          il fallimento, ovvero revocati con il decreto  che  rigetta
          l'istanza.
              Non si fa luogo alla  dichiarazione  di  fallimento  se
          l'ammontare dei debiti  scaduti  e  non  pagati  risultanti
          dagli    atti    dell'istruttoria    prefallimentare     e'
          complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale  importo
          e' periodicamente aggiornato con le  modalita'  di  cui  al
          terzo comma dell' articolo 1.".
              Si riporta l'articolo 33 del  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato
          preventivo,  dell'amministrazione   controllata   e   della
          liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella Gazz.
          Uff. del 6 aprile 1942, n. 81, S.O, come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art.   33.   Relazione   al   giudice    e    rapporti
          riepilogativi.
              Il   curatore,   ogni   sei   mesi   successivi    alla
          presentazione della relazione di cui al primo comma, redige
          altresi' un rapporto riepilogativo delle attivita'  svolte,
          con indicazione di tutte le informazioni raccolte  dopo  la
          prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.
          Copia del rapporto e' trasmessa al comitato dei  creditori,
          unitamente agli  estratti  conto  dei  depositi  postali  o
          bancari relativi al periodo. Il comitato  dei  creditori  o
          ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni
          scritte. Altra copia del  rapporto  e'  trasmessa,  assieme
          alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio
          del registro delle imprese, nei quindici giorni  successivi
          alla  scadenza  del   termine   per   il   deposito   delle
          osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello  stesso
          termine altra copia del rapporto,  assieme  alle  eventuali
          osservazioni,  e'  trasmessa  a  mezzo  posta   elettronica
          certificata ai creditori  e  ai  titolari  di  diritti  sui
          beni".
              Si riporta l'articolo 92 del citato  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 92. Avviso ai creditori ed agli altri interessati
              Il curatore, esaminate le  scritture  dell'imprenditore
          ed altre fonti di informazione, comunica senza  indugio  ai
          creditori e ai titolari di diritti  reali  o  personali  su
          beni mobili e immobili di  proprieta'  o  in  possesso  del
          fallito,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  se  il
          relativo indirizzo del destinatario  risulta  dal  registro
          delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli  indirizzi
          di  posta  elettronica  certificata  delle  imprese  e  dei
          professionisti e, in  ogni  altro  caso,  a  mezzo  lettera
          raccomandata o telefax presso la  sede  dell'impresa  o  la
          residenza del creditore:
              1) che possono  partecipare  al  concorso  trasmettendo
          domanda con le modalita' indicate nell'articolo seguente;
              2) la data fissata per l'esame dello  stato  passivo  e
          quella entro cui vanno presentate le domande;
              3)   ogni   utile   informazione   per   agevolare   la
          presentazione  della  domanda,  con  l'avvertimento   delle
          conseguenze di  cui  all'articolo  31-bis,  secondo  comma,
          nonche' della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo
          93, terzo comma, n. 5);
              4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.
              (Omissis).".
              Si riporta l'articolo 93 del citato  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 93. Domanda di ammissione al passivo
              La domanda di ammissione al passivo di un  credito,  di
          restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si
          propone con  ricorso  da  trasmettere  a  norma  del  comma
          seguente almeno trenta giorni  prima  dell'udienza  fissata
          per l'esame dello stato passivo.
              Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente
          dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma
          2, ovvero 22, comma 3,  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e  successive  modificazioni  e,  nel  termine
          stabilito dal primo comma, e'  trasmesso  all'indirizzo  di
          posta  elettronica  certificata   del   curatore   indicato
          nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti
          di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di
          credito  allegato  al  ricorso  e'  depositato  presso   la
          cancelleria del tribunale.
              Il ricorso contiene:
              1)  l'indicazione  della  procedura  cui   si   intende
          partecipare e le generalita' del creditore;
              2)  la  determinazione  della  somma  che  si   intende
          insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui
          si chiede la restituzione o la rivendicazione;
              3) la succinta esposizione dei fatti e  degli  elementi
          di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
              4) l'eventuale indicazione di un titolo di  prelazione,
          nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione  si
          esercita, se questa ha carattere speciale;
              5) l'indicazione dell'indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata,  al  quale  ricevere  tutte  le  comunicazioni
          relative  alla  procedura,  le  cui  variazioni  e'   onere
          comunicare al curatore.
              Il  ricorso   e'   inammissibile   se   e'   omesso   o
          assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai  nn.  1),
          2) o 3) del precedente comma. Se e' omesso o  assolutamente
          incerto il requisito  di  cui  al  n.  4),  il  credito  e'
          considerato chirografario.
              Se e' omessa l'indicazione di cui al  terzo  comma,  n.
          5), nonche' nei casi di mancata consegna del  messaggio  di
          posta  elettronica  certificata  per  cause  imputabili  al
          destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.
              Al ricorso sono allegati i documenti  dimostrativi  del
          diritto del creditore ovvero  del  diritto  del  terzo  che
          chiede la restituzione o rivendica il bene.
              Con la doanda  di  restituzione  o  rivendicazione,  il
          terzo puo' chiedere la sospensione della  liquidazione  dei
          beni oggetto della domanda.
              Il ricorso puo' essere  presentato  dal  rappresentante
          comune degli obbligazionisti ai sensi  dell'articolo  2418,
          secondo comma, del codice civile, anche per singoli  gruppi
          di creditori.
              Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che  il
          cancelliere  prenda  copia  dei  titoli  al   portatore   o
          all'ordine presentati e li  restituisca  con  l'annotazione
          dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo".
              Si riporta l'articolo 95 del citato  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 95.  Progetto  di  stato  passivo  e  udienza  di
          discussione
              Il curatore esamina le domande di cui all' articolo  93
          e predispone elenchi separati dei creditori e dei  titolari
          di diritti su beni mobili e immobili  di  proprieta'  o  in
          possesso del  fallito,  rassegnando  per  ciascuno  le  sue
          motivate conclusioni. Il curatore  puo'  eccepire  i  fatti
          estintivi, modificativi  o  impeditivi  del  diritto  fatto
          valere,  nonche'  l'inefficacia  del  titolo  su  cui  sono
          fondati il credito o la prelazione, anche se e'  prescritta
          la relativa azione.
              Il curatore  deposita  il  progetto  di  stato  passivo
          corredato dalle  relative  domande  nella  cancelleria  del
          tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata
          per l'esame dello stato passivo e nello stesso  termine  lo
          trasmette ai creditori e ai titolari di  diritti  sui  beni
          all'indirizzo  indicato  nella  domanda  di  ammissione  al
          passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed  il
          fallito possono  esaminare  il  progetto  e  presentare  al
          curatore,  con  le  modalita'  indicate  dall'articolo  93,
          secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi
          fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza.   All'udienza
          fissata  per  l'esame  dello  stato  passivo,  il   giudice
          delegato, anche in assenza delle parti, decide su  ciascuna
          domanda, nei limiti delle conclusioni  formulate  ed  avuto
          riguardo alle eccezioni del curatore, a  quelle  rilevabili
          d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il
          giudice delegato puo' procedere ad atti  di  istruzione  su
          richiesta delle parti, compatibilmente con le  esigenze  di
          speditezza del procedimento.
              Il fallito puo' chiedere di essere sentito.
              Delle operazioni si redige processo verbale.".
              Si riporta l'articolo 101 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 101. Domande tardive di crediti.
              Le domande di ammissione al passivo di un  credito,  di
          restituzione o rivendicazione di beni  mobili  e  immobili,
          trasmesse al curatore oltre il  termine  di  trenta  giorni
          prima dell'udienza fissata per la verifica  del  passivo  e
          non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di
          esecutivita' dello stato passivo sono considerate  tardive;
          in caso di particolare  complessita'  della  procedura,  il
          tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, puo'
          prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi".
              Si riporta l'articolo 102 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 102 Previsione di insufficiente realizzo
              Il tribunale, con decreto motivato da  adottarsi  prima
          dell'udienza per l'esame dello stato  passivo,  su  istanza
          del  curatore  depositata   almeno   venti   giorni   prima
          dell'udienza  stessa,  corredata  da  una  relazione  sulle
          prospettive della liquidazione, e dal parere  del  comitato
          dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi  luogo
          al procedimento di accertamento del  passivo  relativamente
          ai crediti concorsuali  se  risulta  che  non  puo'  essere
          acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che
          abbiano  chiesto  l'ammissione   al   passivo,   salva   la
          soddisfazione dei crediti prededucibili e  delle  spese  di
          procedura.
              Le disposizioni di cui al primo comma si applicano,  in
          quanto compatibili,  ove  la  condizione  di  insufficiente
          realizzo emerge successivamente alla verifica  dello  stato
          passivo.
              Il curatore comunica il decreto di cui al  primo  comma
          trasmettendone copia ai creditori  che  abbiano  presentato
          domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93
          e 101, i quali, nei  quindici  giorni  successivi,  possono
          presentare reclamo alla corte di appello, che provvede  con
          decreto in camera di consiglio, sentito il  reclamante,  il
          curatore, il comitato dei creditori ed il fallito".
              Si riporta l'articolo 110 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 110. Procedimento di ripartizione
              Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del
          decreto previsto dall'articolo 97  o  nel  diverso  termine
          stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle
          somme disponibili ed  un  progetto  di  ripartizione  delle
          medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel
          progetto sono collocati anche i crediti per i quali non  si
          applica il divieto di azioni esecutive e cautelari  di  cui
          all'articolo 51.
              Il  giudice  ordina  il  deposito   del   progetto   di
          ripartizione in  cancelleria,  disponendo  che  a  tutti  i
          creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno  dei
          giudizi di cui all'articolo 98, ne sia  data  comunicazione
          mediante  l'invio  di  copia  a  mezzo  posta   elettronica
          certificata.
              I creditori, entro il termine  perentorio  di  quindici
          giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  di  cui  al
          secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato
          contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 36.
              Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta
          del   curatore,   dichiara   esecutivo   il   progetto   di
          ripartizione. Se sono  proposti  reclami,  il  progetto  di
          ripartizione e'  dichiarato  esecutivo  con  accantonamento
          delle  somme   corrispondenti   ai   crediti   oggetto   di
          contestazione. Il  provvedimento  che  decide  sul  reclamo
          dispone   in   ordine   alla   destinazione   delle   somme
          accantonate".
              Si riporta l'articolo 116 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 116. Rendiconto del curatore
              Compiuta  la  liquidazione  dell'attivo  e  prima   del
          riparto finale, nonche' in ogni caso  in  cui  cessa  dalle
          funzioni,  il  curatore  presenta   al   giudice   delegato
          l'esposizione analitica delle operazioni contabili e  della
          attivita' di gestione della procedura.
              Il giudice ordina il deposito del conto in  cancelleria
          e fissa l'udienza che non  puo'  essere  tenuta  prima  che
          siano  decorsi  quindici  giorni  dalla  comunicazione  del
          rendiconto a tutti i creditori.
              Dell'avvenuto deposito e della fissazione  dell'udienza
          il  curatore  da'  immediata  comunicazione  ai   creditori
          ammessi  al  passivo,   a   coloro   che   hanno   proposto
          opposizione, ai creditori in prededuzione non  soddisfatti,
          con posta elettronica certificata, inviando loro copia  del
          rendiconto ed avvisandoli che possono presentare  eventuali
          osservazioni o contestazioni fino  a  cinque  giorni  prima
          dell'udienza con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  93,
          secondo comma. Al fallito, se non  e'  possibile  procedere
          alla comunicazione con modalita' telematica, il  rendiconto
          e la data dell'udienza  sono  comunicati  mediante  lettera
          raccomandata con avviso di ricevimento.
              Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su
          queste viene raggiunto un accordo, il  giudice  approva  il
          conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza  innanzi  al
          collegio che provvede in camera di consiglio".
              Si riporta l'articolo 125 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 125. (Esame della  proposta  e  comunicazione  ai
          creditori)
              La proposta di concordato e' presentata con ricorso  al
          giudice delegato, il quale chiede il parere  del  curatore,
          con specifico riferimento ai  presumibili  risultati  della
          liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso e'
          proposto da un terzo,  esso  deve  contenere  l'indicazione
          dell'indirizzo di posta elettronica  certificata  al  quale
          ricevere le comunicazioni. Si  applica  l'articolo  31-bis,
          secondo comma.
              Una volta espletato  tale  adempimento  preliminare  il
          giudice  delegato,  acquisito  il  parere  favorevole   del
          comitato  dei  creditori,  valutata  la  ritualita'   della
          proposta, ordina che la stessa, unitamente  al  parere  del
          comitato dei creditori e del curatore, venga  comunicata  a
          cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica
          certificata, specificando dove possono  essere  reperiti  i
          dati per la sua valutazione ed informandoli che la  mancata
          risposta  sara'  considerata  come  voto  favorevole.   Nel
          medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine
          non inferiore a venti giorni ne' superiore a trenta,  entro
          il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria
          del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In  caso
          di  presentazione  di  piu'  proposte  o  se  comunque   ne
          sopraggiunge una  nuova,  prima  che  il  giudice  delegato
          ordini la comunicazione, il comitato dei creditori  sceglie
          quella da sottoporre  all'approvazione  dei  creditori;  su
          richiesta del curatore, il giudice delegato  puo'  ordinare
          la comunicazione ai creditori di una o di  altre  proposte,
          tra quelle non scelte, ritenute parimenti  convenienti.  Si
          applica l'articolo 41, quarto comma.
              Qualora la proposta contenga  condizioni  differenziate
          per singole classi  di  creditori  essa,  prima  di  essere
          comunicata ai creditori,  deve  essere  sottoposta,  con  i
          pareri di cui al primo e secondo  comma,  al  giudizio  del
          tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri  di
          cui all'articolo  124,  secondo  comma,  lettere  a)  e  b)
          tenendo conto della relazione resa ai  sensi  dell'articolo
          124, terzo comma.
              Se  la  societa'  fallita  ha  emesso  obbligazioni   o
          strumenti finanziari oggetto della proposta di  concordato,
          la comunicazione e' inviata agli organi che hanno il potere
          di convocare le  rispettive  assemblee,  affinche'  possano
          esprimere il loro eventuale dissenso. Il  termine  previsto
          dal terzo comma e' prolungato per consentire l'espletamento
          delle predette assemblee".
              Si riporta l'articolo 129 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 129. Giudizio di omologazione
              Decorso il  termine  stabilito  per  le  votazioni,  il
          curatore presenta al giudice  delegato  una  relazione  sul
          loro esito.
              Se la proposta e' stata approvata, il giudice  delegato
          dispone che il curatore ne dia  immediata  comunicazione  a
          mezzo  posta   elettronica   certificata   al   proponente,
          affinche'  richieda  l'omologazione  del  concordato  e  ai
          creditori dissenzienti. Al fallito,  se  non  e'  possibile
          procedere alla comunicazione con modalita'  telematica,  la
          notizia dell'approvazione e'  comunicata  mediante  lettera
          raccomandata con avviso  di  ricevimento.  Con  decreto  da
          pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine  non
          inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni
          per la proposizione  di  eventuali  opposizioni,  anche  da
          parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito  da
          parte del comitato dei creditori di una relazione  motivata
          col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non
          provvede nel termine, la relazione e' redatta e  depositata
          dal curatore nei sette giorni successivi.
              L'opposizione  e  la  richiesta  di   omologazione   si
          propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.
              Se   nel   termine   fissato   non   vengono   proposte
          opposizioni, il tribunale, verificata la regolarita'  della
          procedura e l'esito della votazione, omologa il  concordato
          con decreto motivato non soggetto a gravame.
              Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume
          i mezzi istruttori richiesti  dalle  parti  o  disposti  di
          ufficio, anche delegando uno dei componenti  del  collegio.
          Nell'ipotesi di cui al  secondo  periodo  del  primo  comma
          dell'articolo 128, se  un  creditore  appartenente  ad  una
          classe dissenziente contesta la convenienza della proposta,
          il tribunale puo' omologare il concordato  qualora  ritenga
          che il credito possa risultare soddisfatto  dal  concordato
          in  misura  non   inferiore   rispetto   alle   alternative
          concretamente praticabili.
              Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a
          norma dell'articolo 17.".
              Si riporta l'articolo 143 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 143. Procedimento di esdebitazione
              Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento
          o  su  ricorso  del  debitore   presentato   entro   l'anno
          successivo, verificate le condizioni  di  cui  all'articolo
          142 e tenuto altresi' conto dei comportamenti collaborativi
          del medesimo,  sentito  il  curatore  ed  il  comitato  dei
          creditori, dichiara inesigibili nei confronti del  debitore
          gia'  dichiarato   fallito   i   debiti   concorsuali   non
          soddisfatti integralmente. Il  ricorso  e  il  decreto  del
          tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo
          posta elettronica certificata.
              Contro  il  decreto  che  provvede  sul   ricorso,   il
          debitore, i creditori  non  integralmente  soddisfatti,  il
          pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre
          reclamo a norma dell'articolo 26".
              Si riporta l'articolo 171 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 171. Convocazione dei creditori
              Il commissario giudiziale deve procedere alla  verifica
          dell'elenco dei creditori e  dei  debitori  con  la  scorta
          delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161,
          apportando le necessarie rettifiche.
              Il commissario  giudiziale  provvede  a  comunicare  ai
          creditori a mezzo  posta  elettronica  certificata,  se  il
          relativo indirizzo del destinatario  risulta  dal  registro
          delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli  indirizzi
          di  posta  elettronica  certificata  delle  imprese  e  dei
          professionisti e, in  ogni  altro  caso,  a  mezzo  lettera
          raccomandata o telefax presso la  sede  dell'impresa  o  la
          residenza del creditore, un avviso contenente  la  data  di
          convocazione dei creditori, la proposta  del  debitore,  il
          decreto  di  ammissione,  il   suo   indirizzo   di   posta
          elettronica certificata, l'invito ad indicare un  indirizzo
          di posta elettronica  certificata,  le  cui  variazioni  e'
          onere comunicare al commissario.  Nello  stesso  avviso  e'
          contenuto l'avvertimento  di  cui  all'articolo  92,  primo
          comma,  n.  3).  Tutte  le  successive   comunicazioni   ai
          creditori sono effettuate dal  commissario  a  mezzo  posta
          elettronica certificata. Quando, nel  termine  di  quindici
          giorni dalla comunicazione dell'avviso, non  e'  comunicato
          l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo  e
          nei  casi  di  mancata  consegna  del  messaggio  di  posta
          elettronica   certificata   per   cause    imputabili    al
          destinatario,  esse  si  eseguono  esclusivamente  mediante
          deposito in  cancelleria.  Si  applica  l'articolo  31-bis,
          terzo  comma,  sostituendo  al  curatore   il   commissario
          giudiziale.
              Quando la comunicazione prevista dal  comma  precedente
          e'  sommamente  difficile  per  il  rilevante  numero   dei
          creditori o per la difficolta' di identificarli  tutti,  il
          tribunale, sentito il  commissario  giudiziale,  puo'  dare
          l'autorizzazione prevista dall'art. 126.
              Se  vi  sono  obbligazionisti,  il   termine   previsto
          dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato.
              In  ogni  caso  l'avviso  di   convocazione   per   gli
          obbligazionisti  e'  comunicato  al   loro   rappresentante
          comune.
              Sono salve per  le  imprese  esercenti  il  credito  le
          disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.".
              Si riporta l'articolo 172 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 172. Operazioni e relazione del commissari
              Il  commissario  giudiziale  redige  l'inventario   del
          patrimonio del debitore e una  relazione  particolareggiata
          sulle cause del  dissesto,  sulla  condotta  del  debitore,
          sulle proposte di concordato e sulle  garanzie  offerte  ai
          creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni
          prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine  la
          comunica a mezzo  posta  elettronica  certificata  a  norma
          dell'articolo 171, secondo comma.
              Su richiesta del commissario il giudice  puo'  nominare
          uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.".
              Si riporta l'articolo 173 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 173.  (Revoca  dell'ammissione  al  concordato  e
          dichiarazione del fallimento nel corso della procedura)
              Il commissario giudiziale, se accerta che  il  debitore
          ha occultato o dissimulato parte  dell'attivo,  dolosamente
          omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita'
          insussistenti  o  commesso  altri  atti  di   frode,   deve
          riferirne  immediatamente  al  tribunale,  il  quale   apre
          d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione  al
          concordato, dandone comunicazione al pubblico  ministero  e
          ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal
          commissario   giudiziale   a   mezzo   posta    elettronica
          certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.
              All'esito del procedimento, che si svolge  nelle  forme
          di cui all'articolo 15, il tribunale provvede  con  decreto
          e, su istanza del creditore o  su  richiesta  del  pubblico
          ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e
          5, dichiara il  fallimento  del  debitore  con  contestuale
          sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.
              Le disposizioni di cui al secondo  comma  si  applicano
          anche se il debitore durante  la  procedura  di  concordato
          compie atti non autorizzati a  norma  dell'articolo  167  o
          comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori,  o  se
          in qualunque momento  risulta  che  mancano  le  condizioni
          prescritte per l'ammissibilita' del concordato".
              Si riporta l'articolo 182 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 182. Provvedimenti in caso di cessione di beni
              Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non
          dispone diversamente, il tribunale nomina  nel  decreto  di
          omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre  o
          cinque  creditori  per  assistere   alla   liquidazione   e
          determina le altre modalita' della liquidazione.
              Si applicano ai liquidatori gli articoli  28,  29,  37,
          38, 39 e 116 in quanto compatibili.
              Si applicano al comitato dei creditori gli articoli  40
          e 41 in quanto compatibili. Alla  sostituzione  dei  membri
          del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
              Le vendite di aziende e rami di aziende, beni  immobili
          e altri beni iscritti  in  pubblici  registri,  nonche'  le
          cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o
          rapporti giuridici  individuali  in  blocco  devono  essere
          autorizzate dal comitato dei creditori.
              Si applicano gli articoli da 105 a  108-ter  in  quanto
          compatibili.
              Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo,  secondo
          e terzo periodo, sostituendo al  curatore  il  liquidatore,
          che provvede  con  periodicita'  semestrale  dalla  nomina.
          Quest'ultimo  comunica  a  mezzo   di   posta   elettronica
          certificata  altra  copia  del  rapporto   al   commissario
          giudiziale, che a sua volta  lo  comunica  ai  creditori  a
          norma dell'articolo 171, secondo comma".
              Si riporta l'articolo 205 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 205. Relazione del commissario
              L'imprenditore o, se l'impresa e' una  societa'  o  una
          persona giuridica, gli  amministratori  devono  rendere  al
          commissario liquidatore il conto della gestione relativo al
          tempo posteriore all'ultimo bilancio.
              Il commissario e' dispensato dal  formare  il  bilancio
          annuale, ma deve presentare  alla  fine  di  ogni  semestre
          all'autorita' che vigila sulla liquidazione  una  relazione
          sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento
          della gestione accompagnata da un rapporto del comitato  di
          sorveglianza. Nello stesso termine, copia  della  relazione
          e' trasmessa al comitato di sorveglianza,  unitamente  agli
          estratti conto dei depositi postali o bancari  relativi  al
          periodo. Il comitato di sorveglianza o  ciascuno  dei  suoi
          componenti possono formulare  osservazioni  scritte.  Altra
          copia della relazione e' trasmessa, assieme alle  eventuali
          osservazioni, per via telematica all'ufficio  del  registro
          delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di posta  elettronica
          certificata ai creditori  e  ai  titolari  di  diritti  sui
          beni".
              Si riporta l'articolo 207 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 207. Comunicazione ai creditori e ai terzi
              Entro un mese dalla nomina il  commissario  comunica  a
          ciascun creditore, a mezzo posta  elettronica  certificata,
          se il  relativo  indirizzo  del  destinatario  risulta  dal
          registro delle imprese ovvero dall'Indice  nazionale  degli
          indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese  e
          dei professionisti e, in ogni altro caso, a  mezzo  lettera
          raccomandata o telefax presso la  sede  dell'impresa  o  la
          residenza  del  creditore,  il  suo  indirizzo   di   posta
          elettronica certificata e le somme risultanti a credito  di
          ciascuno secondo  le  scritture  contabili  e  i  documenti
          dell'impresa.  Contestualmente  il  commissario  invita   i
          creditori ad indicare, entro il termine  di  cui  al  terzo
          comma, il loro indirizzo di posta elettronica  certificata,
          con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma
          e relativo all'onere  del  creditore  di  comunicarne  ogni
          variazione. La comunicazione s'intende  fatta  con  riserva
          delle eventuali contestazioni.
              Analoga comunicazione e' fatta a coloro che possono far
          valere   domande   di   rivendicazione,   restituzione    e
          separazione su cose mobili possedute dall'impresa.
              Entro   quindici   giorni   dal    ricevimento    della
          comunicazione i creditori e le altre persone  indicate  dal
          comma  precedente  possono  far  pervenire  al  commissario
          mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni
          o istanze.
              Tutte le successive comunicazioni sono  effettuate  dal
          commissario all'indirizzo di posta elettronica  certificata
          indicato ai sensi del  primo  comma.  In  caso  di  mancata
          indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
          o di mancata comunicazione  della  variazione,  ovvero  nei
          casi  di  mancata  consegna   per   cause   imputabili   al
          destinatario,  esse  si  eseguono  mediante   deposito   in
          cancelleria. Si applica  l'articolo  31-bis,  terzo  comma,
          sostituendo al curatore il commissario liquidatore.".
              Si riporta l'articolo 208 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 208. Domande dei creditori e dei terzi
              I creditori e le altre persone  indicate  nell'articolo
          precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista
          dal   predetto   articolo   possono    chiedere    mediante
          raccomandata, entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione,
          il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione  dei
          loro beni, comunicando  l'indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma".
              Si riporta l'articolo 209 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 209. Formazione dello stato passivo
              Salvo che le leggi  speciali  stabiliscano  un  maggior
          termine, entro novanta giorni dalla data del  provvedimento
          di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei  crediti
          ammessi o respinti e delle  domande  indicate  nel  secondo
          comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e  lo  deposita
          nella cancelleria del  luogo  dove  l'impresa  ha  la  sede
          principale. Il commissario trasmette l'elenco  dei  crediti
          ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto
          o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai
          sensi dell'articolo 207,  quarto  comma.  Col  deposito  in
          cancelleria l'elenco diventa esecutivo.
              Le impugnazioni, le domande tardive  di  crediti  e  le
          domande di rivendica e di  restituzione  sono  disciplinate
          dagli articoli 98, 99, 101 e  103,  sostituiti  al  giudice
          delegato  il  giudice  istruttore   ed   al   curatore   il
          commissario liquidatore.
              Restano salve  le  disposizioni  delle  leggi  speciali
          relative all'accertamento dei  crediti  chirografari  nella
          liquidazione delle imprese che esercitano il credito.".
              Si riporta l'articolo 213 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 213. Chiusura della liquidazione
              Prima dell'ultimo riparto  ai  creditori,  il  bilancio
          finale della liquidazione con il conto della gestione e  il
          piano di riparto  tra  i  creditori,  accompagnati  da  una
          relazione  del  comitato  di  sorveglianza,  devono  essere
          sottoposti all'autorita', che vigila sulla liquidazione, la
          quale ne autorizza il deposito presso  la  cancelleria  del
          tribunale e liquida il compenso al commissario.
              Dell'avvenuto  deposito,   a   cura   del   commissario
          liquidatore, e' data comunicazione ai creditori ammessi  al
          passivo ed ai creditori prededucibili con le  modalita'  di
          cui all'articolo 207, quarto  comma,  ed  e'  data  notizia
          mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali
          designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.
              Gli interessati possono proporre le loro  contestazioni
          con ricorso al tribunale nel termine  perentorio  di  venti
          giorni,   decorrente   dalla   comunicazione   fatta    dal
          commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla
          inserzione  nella  Gazzetta  Ufficiale   per   ogni   altro
          interessato. Le contestazioni sono comunicate, a  cura  del
          cancelliere, all'autorita' che vigila  sulla  liquidazione,
          al commissario liquidatore e al comitato  di  sorveglianza,
          che nel termine di venti giorni  possono  presentare  nella
          cancelleria  del  tribunale  le   loro   osservazioni.   Il
          tribunale provvede con decreto in camera di  consiglio.  Si
          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
          dell'articolo 26.
              Decorso   il   termine   senza   che   siano   proposte
          contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano
          di  riparto  si  intendono  approvati,  e  il   commissario
          provvede alle  ripartizioni  finali  tra  i  creditori.  Si
          applicano le norme dell'articolo 117, e se del  caso  degli
          articoli 2495 e 2496 del codice civile".
              Si riporta l'articolo 214 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 214. Concordato
              L'autorita' che vigila sulla  liquidazione,  su  parere
          del  commissario  liquidatore,  sentito  il   comitato   di
          sorveglianza, puo' autorizzare l'impresa  in  liquidazione,
          uno o piu' creditori o un terzo a proporre al tribunale  un
          concordato,  a  norma  dell'articolo  124,   osservate   le
          disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di societa'.
              La  proposta  di   concordato   e'   depositata   nella
          cancelleria  del  tribunale  col  parere  del   commissario
          liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata  dal
          commissario a tutti i creditori ammessi al passivo  con  le
          modalita'  di  cui  all'articolo  207,  quarto   comma,   e
          pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta  Ufficiale  e
          deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
              I creditori e gli altri interessati possono  presentare
          nella  cancelleria  le   loro   opposizioni   nel   termine
          perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione
          fatta dal commissario per  i  creditori  e  dall'esecuzione
          delle formalita' pubblicitarie di cui al secondo comma  per
          ogni altro interessato.
              Il tribunale,  sentito  il  parere  dell'autorita'  che
          vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla
          proposta di concordato con decreto in camera di  consiglio.
          Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  degli
          articoli 129, 130 e 131.
              Gli effetti del concordato sono regolati  dall'articolo
          135.
              Il  commissario  liquidatore   con   l'assistenza   del
          comitato  di  sorveglianza   sorveglia   l'esecuzione   del
          concordato".
              Si riporta l'articolo  22  del  decreto  legislativo  8
          luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina  dell'amministrazione
          straordinaria delle grandi imprese in stato di  insolvenza,
          a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998,  n.  274),
          pubblicato nella Gazz. Uff. del 9 agosto 1999, n. 185, come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 22. Avviso ai creditori  per  l'accertamento  del
          passivo.
              1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai
          terzi che vantano  diritti  reali  mobiliari  sui  beni  in
          possesso  dell'imprenditore  insolvente,  a   mezzo   posta
          elettronica  certificata,  se  il  relativo  indirizzo  del
          destinatario risulta  dal  registro  delle  imprese  ovvero
          dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta  elettronica
          certificata delle imprese e dei professionisti e,  in  ogni
          altro caso, a mezzo lettera raccomandata o  telefax  presso
          la sede dell'impresa  o  la  residenza  del  creditore,  il
          proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata  e  il
          termine  entro  il  quale  devono  trasmettergli   a   tale
          indirizzo le loro domande, nonche'  le  disposizioni  della
          sentenza  dichiarativa  dello  stato  di   insolvenza   che
          riguardano l'accertamento del passivo.
              2. I creditori e i terzi titolari di diritti  sui  beni
          sono invitati ad  indicare  nella  domanda  l'indirizzo  di
          posta   elettronica   certificata   ed   avvertiti    delle
          conseguenze di cui ai  periodi  seguenti  e  dell'onere  di
          comunicarne  al  commissario  ogni  variazione.  Tutte   le
          successive comunicazioni sono  effettuate  dal  commissario
          all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal
          creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso
          di mancata indicazione dell'indirizzo di posta  elettronica
          certificata o di mancata  comunicazione  della  variazione,
          ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al
          destinatario,  esse  si  eseguono  mediante   deposito   in
          cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del
          regio decreto,  16  marzo  1942,  n.  267,  sostituendo  al
          curatore il commissario giudiziale".
              Si riporta l'articolo 28 del citato decreto legislativo
          8 luglio 1999 n. 270, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 28. Relazione del commissario giudiziale.
              1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello  stato
          di  insolvenza,  il  commissario-giudiziale   deposita   in
          cancelleria  una  relazione   contenente   la   descrizione
          particolareggiata delle cause dello stato di  insolvenza  e
          una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni
          previste dall'articolo  27  ai  fini  dell'ammissione  alla
          procedura di amministrazione straordinaria.
              2. Alla relazione sono allegati lo stato  analitico  ed
          estimativo  delle  attivita'  e  l'elenco  nominativo   dei
          creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e  delle
          cause di prelazione.
              3. Nel  medesimo  termine  indicato  nel  comma  1,  il
          commissario giudiziale trasmette copia della  relazione  al
          Ministero dell'industria,  depositando  in  cancelleria  la
          prova dell'avvenuta ricezione.
              4. Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione  e'
          affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere.
              5. L'imprenditore insolvente e ogni  altro  interessato
          hanno facolta' di prendere visione  della  relazione  e  di
          estrarne copia. La  stessa  e'  trasmessa  dal  commissario
          giudiziale a tutti i  creditori  e  ai  terzi  titolari  di
          diritti  sui  beni  all'indirizzo  di   posta   elettronica
          certificata indicato a norma  dell'articolo  22,  comma  2,
          entro dieci giorni dal deposito in cancelleria".
              Si riporta l'articolo 59 del citato decreto legislativo
          8 luglio 1999 n. 270, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 59.  Comunicazione  al  tribunale  del  programma
          autorizzato.
              1. Il commissario  straordinario  trasmette  entro  tre
          giorni  copia  del  programma  autorizzato  al   tribunale,
          segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche
          la  cui  divulgazione   prima   della   scadenza   potrebbe
          pregiudicarne l'attuazione.
              2.  Il  giudice  delegato  dispone   il   deposito   in
          cancelleria del programma, con esclusione  delle  parti  in
          relazione  alle  quali  siano   ravvisabili   esigenze   di
          riservatezza a norma del comma 1. L'imprenditore insolvente
          e  ogni  altro  interessato  possono  prendere  visione  ed
          estrarre  copia  del   programma   depositato,   che   reca
          l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni
          di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa  entro  dieci
          giorni dal deposito in cancelleria a cura  del  commissario
          straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica
          certificata all'indirizzo indicato  a  norma  dell'articolo
          22, comma 2. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  sostituendo  al
          curatore il commissario straordinario.
              Si riporta l'articolo 61 del citato decreto legislativo
          8 luglio 1999 n. 270, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 61. Esecuzione del programma.
              1.  Il  commissario  straordinario  compie   tutte   le
          attivita' dirette all'esecuzione del programma autorizzato,
          fermo quanto stabilito dall'articolo 42.
              2. Il commissario straordinario presenta ogni tre  mesi
          al Ministro  dell'industria  una  relazione  sull'andamento
          dell'esercizio  dell'impresa   e   sulla   esecuzione   del
          programma.
              3. Nei dieci giorni successivi al termine  di  scadenza
          del  programma,  il  commissario  presenta  una   relazione
          finale, con la  quale  illustra  analiticamente  gli  esiti
          della  sua  esecuzione,  specificando  se   gli   obiettivi
          indicati nell'articolo 27 siano stati o meno conseguiti.
              4. Le relazioni sono sottoposte al parere del  comitato
          di sorveglianza. Copia delle  medesime  e  del  parere  del
          comitato e' depositata entro  tre  giorni  dal  commissario
          presso  la  cancelleria  del   tribunale,   ove   qualunque
          interessato puo' prenderne visione ed  estrarne  copia.  Il
          commissario straordinario trasmette una copia  di  ciascuna
          relazione periodica e della  relazione  finale  a  tutti  i
          creditori   a   mezzo   posta    elettronica    certificata
          all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22,  comma  2,
          entro dieci giorni dal deposito in cancelleria".
              Si riporta l'articolo 75 del citato decreto legislativo
          8 luglio 1999 n. 270, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 75. Bilancio finale della procedura e  rendiconto
          del commissario straordinario.
              1. Prima della chiusura della procedura, il commissario
          straordinario  sottopone  al  Ministero  dell'industria  il
          bilancio  finale  della  procedura  con  il   conto   della
          gestione, accompagnati da una  relazione  del  comitato  di
          sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il deposito  presso
          la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato  di
          insolvenza e liquida il compenso al commissario.
              2. Un avviso dell'avvenuto  deposito  e',  a  cura  del
          cancelliere,  comunicato  all'imprenditore   insolvente   e
          affisso entro  tre  giorni.  Il  commissario  straordinario
          trasmette una copia del bilancio finale della  procedura  e
          del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo  posta
          elettronica  certificata  all'indirizzo  indicato  a  norma
          dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal  deposito
          in cancelleria.
              3.   Gli   interessati   possono   proporre   le   loro
          contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti
          giorni.  Il  termine  decorre,  per  l'imprenditore,  dalla
          comunicazione dell'avviso e, per  ogni  altro  interessato,
          dalla   sua   affissione.   Il   termine    decorre,    per
          l'imprenditore,  dalla  comunicazione  dell'avviso,  per  i
          creditori  e  i  titolari  di  diritti  sui   beni,   dalla
          comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma
          dell'articolo 22, comma 2 e, per  ogni  altro  interessato,
          dalla sua affissione.
              4. Decorso il termine indicato nel comma  3  senza  che
          siano proposte osservazioni, il bilancio e il  conto  della
          gestione si intendono approvati.".
                               Art. 18
 
Modificazioni alle legge  27  gennaio  2012,  n.  3,  e  all'articolo
  217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a)  la  rubrica  del  capo  II  e'  sostituita  dalla  seguente:  «
Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento  e  di
liquidazione del patrimonio »;
  b) dopo la rubrica del capo II e' inserita la seguente sezione:
  «  Sezione  prima  -  Procedure  di  composizione  della  crisi  da
sovraindebitamento) »;
  c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II e'  inserito  il
seguente: « § 1 Disposizioni generali »;
  d) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «  Finalita'   e
definizioni »;
  2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  le  parole:  «  alle  vigenti  procedure  concorsuali  »   sono
sostituite dalle seguenti:  «  a  procedure  concorsuali  diverse  da
quelle regolate dal presente capo »;
  b) le parole: « dal presente capo » sono sostituite dalle seguenti:
« dalla presente sezione »;
  c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  Con  le  medesime
finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato  sulle
previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto  di
cui all'articolo 8. »;
  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  « 2. Ai fini del presente capo, si intende:
  a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio
tra le obbligazioni assunte e il patrimonio  prontamente  liquidabile
per farvi fronte, che determina la rilevante difficolta' di adempiere
le  proprie  obbligazioni,  ovvero  la  definitiva   incapacita'   di
adempierle regolamente;
  b) per "consumatore": il debitore persona  fisica  che  ha  assunto
obbligazioni  esclusivamente   per   scopi   estranei   all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. »;
  e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Il debitore in stato
di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli
organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede
nel circondario del tribunale competente ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione
dei crediti sulla base  di  un  piano  che,  assicurato  il  regolare
pagamento  dei   titolari   di   crediti   impignorabili   ai   sensi
dell'articolo 545 del  codice  di  procedura  civile  e  delle  altre
disposizioni  contenute  in  leggi  speciali,  preveda   scadenze   e
modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi  in  classi,
indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti
e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei  beni.  E'  possibile
prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono
non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato  il
pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile,  in  ragione
della  collocazione   preferenziale   sul   ricavato   in   caso   di
liquidazione, avuto riguardo al valore  di  mercato  attribuibile  ai
beni o ai diritti sui quali insiste  la  causa  di  prelazione,  come
attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni  caso,
con riguardo  ai  tributi  costituenti  risorse  proprie  dell'Unione
europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute  operate  e
non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione  del
pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma  1,
il piano  puo'  anche  prevedere  l'affidamento  del  patrimonio  del
debitore ad  un  gestore  per  la  liquidazione,  la  custodia  e  la
distribuzione del  ricavato  ai  creditori,  da  individuarsi  in  un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo  28  del
regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.  Il  gestore  e'  nominato  dal
giudice »;
  2) dopo il comma 1 e' inserito  il  seguente:  «  1-bis.  Fermo  il
diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1,  il
consumatore  in  stato  di  sovraindebitamento  puo'  proporre,   con
l'ausilio  degli  organismi  di  composizione  della  crisi  di   cui
all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente  ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni  di
cui al comma 1. »;
  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. La proposta  non  e'
ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
  a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da  quelle  regolate
dal presente capo;
  b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di
cui al presente capo;
  c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti  di
cui agli articoli 14 e 14-bis;
  d) ha  fornito  documentazione  che  non  consente  di  ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. »;
  4) dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «  2-bis.  Ferma
l'applicazione del comma 2,  lettere  b),  c)  e  d),  l'imprenditore
agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un
accordo di composizione della crisi  secondo  le  disposizioni  della
presente sezione. »;
  f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «   Contenuto
dell'accordo o del piano del consumatore »;
  2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo la parola: « accordo » sono inserite le seguenti:  «  o  di
piano del consumatore »;
  b) la parola: « redditi » e' sostituita dalla seguente:  «  crediti
»;
  3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: «  i  beni  o  i  redditi  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « i beni e i redditi »;
  b) le parole: « del piano  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
dell'accordo o del piano del consumatore »;
  c) le parole: « l'attuabilita' dell'accordo » sono sostituite dalle
seguenti: « assicurarne l'attuabilita' »;
  4) il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: « 4. La proposta di
accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa  e  il  piano  del
consumatore  possono  prevedere  una  moratoria  fino  ad   un   anno
dall'omologazione  per  il  pagamento   dei   creditori   muniti   di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista  la  liquidazione
dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. »;
  g) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «  Deposito  della
proposta »;
  2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo la parola: « sede » e' inserita la seguente « principale »;
  b) sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «  Il  consumatore
deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la
residenza.  La  proposta,  contestualmente  al  deposito  presso   il
tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a
cura dell'organismo di composizione  della  crisi,  all'agente  della
riscossione e agli uffici fiscali,  anche  presso  gli  enti  locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente  e
contenere  la   ricostruzione   della   sua   posizione   fiscale   e
l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. »;
  3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) le parole: « Il debitore, unitamente  alla  proposta,  deposita»
sono sostituite dalle seguenti: «  Unitamente  alla  proposta  devono
essere depositati »;
  2) le parole: « dei beni » sono  sostituite  dalle  seguenti  «  di
tutti i beni del debitore »;
  4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
  « 3-bis.  Alla  proposta  di  piano  del  consumatore  e'  altresi'
allegata   una   relazione   particolareggiata   dell'organismo    di
composizione della crisi che deve contenere:
  a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e  della  diligenza
impiegata   dal   consumatore   nell'assumere   volontariamente    le
obbligazioni;
  b) l'esposizione delle ragioni  dell'incapacita'  del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte;
  c) il resoconto sulla solvibilita'  del  consumatore  negli  ultimi
cinque anni;
  d) l'indicazione della eventuale esistenza  di  atti  del  debitore
impugnati dai creditori;
  e)  il  giudizio   sulla   completezza   e   attendibilita'   della
documentazione depositata dal consumatore a corredo  della  proposta,
nonche'   sulla   probabile   convenienza    del    piano    rispetto
all'alternativa liquidatoria.
  3-ter.  Il  giudice  puo'  concedere  un  termine  perentorio   non
superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla  proposta
e produrre nuovi documenti.
  3-quater. Il deposito della proposta di  accordo  o  di  piano  del
consumatore sospende, ai soli effetti del concorso,  il  corso  degli
interessi convenzionali o legali, a meno  che  i  crediti  non  siano
garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio,  salvo  quanto  previsto
dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo,  del  codice
civile. »;
  h) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:  «  §  2  Accordo  di
composizione della crisi »;
  i) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo le parole: « i requisiti previsti dagli  articoli  7  »  e'
inserito il seguente: « , 8 »;
  b) dopo la parola: « comunicazione » sono inserite le seguenti:
  « , almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo  11,
comma 1, »;
  c) le parole « contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli
puo' adottare ai sensi del comma  3  del  presente  articolo  »  sono
soppresse;
  d) in fine e' aggiunto il seguente periodo: «  Tra  il  giorno  del
deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e  l'udienza  non
devono decorrere piu' di sessanta giorni. »;
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  « 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
  a) stabilisce idonea forma di  pubblicita'  della  proposta  e  del
decreto, oltre, nel  caso  in  cui  il  proponente  svolga  attivita'
d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
  b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi
di beni immobili o di beni mobili  registrati,  la  trascrizione  del
decreto, a cura dell'organismo di composizione  della  crisi,  presso
gli uffici competenti;
  c) dispone  che,  sino  al  momento  in  cui  il  provvedimento  di
omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',
essere  iniziate  o  proseguite  azioni  esecutive  individuali   ne'
disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di  prelazione
sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo,
da  parte  dei  creditori  aventi  titolo  o  causa   anteriore;   la
sospensione  non  opera  nei  confronti  dei  titolari   di   crediti
impignorabili. »;
  3) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «  3.  All'udienza  il
giudice, accertata la presenza di  iniziative  o  atti  in  frode  ai
creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1  e  ordina
la  cancellazione  della  trascrizione  dello  stesso,   nonche'   la
cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta. »;
  4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «  3-bis.  A  decorrere
dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino  alla  data  di
omologazione   dell'accordo   gli    atti    eccedenti    l'ordinaria
amministrazione compiuti  senza  l'autorizzazione  del  giudice  sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata
eseguita la pubblicita' del decreto. »;
  5) al comma 4 le parole: « dal comma  3  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « dal comma 2, lettera c) »;
  6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. Il decreto di cui al
comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. »;
  l) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole seguenti:
  « almeno dieci giorni prima dell'udienza di  cui  all'articolo  10,
comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato  consenso  alla
proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata »;
  2)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «  2.   Ai   fini
dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo
sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il  sessanta  per
cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o  ipoteca
dei  quali  la  proposta  prevede  l'integrale  pagamento  non   sono
computati ai fini del raggiungimento della maggioranza  e  non  hanno
diritto di esprimersi sulla proposta,  salvo  che  non  rinuncino  in
tutto o in parte al diritto  di  prelazione.  Non  hanno  diritto  di
esprimersi  sulla  proposta  e  non  sono  computati  ai   fini   del
raggiungimento della maggioranza il  coniuge  del  debitore,  i  suoi
parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari  o  aggiudicatari
dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. »;
  3) al comma 5 sono  apportate  le  seguenti  modificazioni:  a)  le
parole: « e' revocato di diritto » sono sostituite dalle seguenti:  «
cessa, di diritto, di produrre effetti »;
  b) dopo le  parole:  «  i  pagamenti  dovuti  »  sono  inserite  le
seguenti: « secondo il piano »;
  c)  le  parole:  «  Agenzie  fiscali  »  sono   sostituite   da   «
amministrazioni pubbliche »;
  d) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «  L'accordo  e'
altresi' revocato se risultano compiuti  durante  la  procedura  atti
diretti a frodare le  ragioni  dei  creditori.  Il  giudice  provvede
d'ufficio con decreto reclamabile, ai  sensi  dell'articolo  739  del
codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del  collegio  non
puo' far parte il giudice che lo ha pronunciato. ».
  m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti periodi:
« Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione
utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma  2,  quando,
risolta ogni altra contestazione,  ha  verificato  il  raggiungimento
della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneita'  del
piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili,
nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma  1,  terzo  periodo.
Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta  escluso  o
qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo,  il
giudice lo omologa se ritiene che il credito puo' essere  soddisfatto
dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore  all'alternativa
liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. »;
  2) il comma 3 e' sostituito dal  seguente  comma:  «  3.  L'accordo
omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al  momento
in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, comma
2. I creditori con causa o titolo posteriore  non  possono  procedere
esecutivamente sui beni oggetto del piano. »;
  3) dopo il  comma  3  e'  inserito  il  seguente  comma:  «  3-bis.
L'omologazione  deve  intervenire  nel  termine  di  sei  mesi  dalla
presentazione della proposta. »;
  4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. Gli effetti  di  cui
al comma 3 vengono meno in caso  di  risoluzione  dell'accordo  o  di
mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei  crediti  di
cui all'articolo  7,  comma  1,  terzo  periodo.  L'accertamento  del
mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale con ricorso
da decidere in camera di consiglio, ai sensi  degli  articoli  737  e
seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il
provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio  non
puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. »;
  5) al comma 5 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «  Gli
atti, i pagamenti  e  le  garanzie  posti  in  essere  in  esecuzione
dell'accordo omologato non sono soggetti  all'azione  revocatoria  di
cui all'articolo 67 del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267.  A
seguito  della  sentenza  che  dichiara  il  fallimento,  i   crediti
derivanti da finanziamenti effettuati in  esecuzione  o  in  funzione
dell'accordo omologato sono prededucibili a norma  dell'articolo  111
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 »;
  n) dopo l'articolo 12 e' inserito:
  « § 3 Piano del consumatore »
  «  ART.  12-bis  (Procedimento  di  omologazione  del   piano   del
consumatore).
  - 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli
articoli 7, 8 e  9  e  verificata  l'assenza  di  atti  in  frode  ai
creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo,  a
cura dell'organismo di composizione della  crisi,  la  comunicazione,
almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e  del
decreto. Tra il giorno  del  deposito  della  documentazione  di  cui
all'articolo 9 e l'udienza non  devono  decorrere  piu'  di  sessanta
giorni.
  2.  Quando,  nelle  more  della  convocazione  dei  creditori,   la
prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe
pregiudicare la fattibilita' del piano, il  giudice,  con  lo  stesso
decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in
cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.
  3. Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello  stesso
ad assicurare il pagamento dei  crediti  impignorabili,  nonche'  dei
crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni
altra contestazione  anche  in  ordine  all'effettivo  ammontare  dei
crediti, il giudice, quando esclude che  il  consumatore  ha  assunto
obbligazioni senza la ragionevole prospettiva  di  poterle  adempiere
ovvero che ha colposamente determinato il  sovraindebitamento,  anche
per mezzo di un ricorso al credito  non  proporzionato  alle  proprie
capacita' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il  relativo
provvedimento una  forma  idonea  di  pubblicita'.  Quando  il  piano
prevede la cessione o l'affidamento a terzi di  beni  immobili  o  di
beni mobili registrati, il decreto deve  essere  trascritto,  a  cura
dell'organismo  di  composizione  della  crisi.  Con  l'ordinanza  di
diniego  il  giudice  dichiara  l'inefficacia  del  provvedimento  di
sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
  4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato  contesta
la convenienza del piano, il giudice lo omologa  se  ritiene  che  il
credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in  misura
non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione
seconda del presente capo.
  5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.
  6. L'omologazione deve intervenire nel termine di  sei  mesi  dalla
presentazione della proposta.
  7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto
di pignoramento.
  ART. 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del  consumatore).
-
  1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con  causa  o
titolo anteriore non possono iniziare o proseguire  azioni  esecutive
individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono  essere
iniziate o proseguite azioni  cautelari  ne'  acquistati  diritti  di
prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la  proposta
di piano.
  2. Il  piano  omologato  e'  obbligatorio  per  tutti  i  creditori
anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita'  di  cui
all'articolo  12-bis,  comma  3.  I  creditori  con  causa  o  titolo
posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto  del
piano.
  3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei  creditori
nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore  e  obbligati
in via di regresso.
  4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in  caso  di  mancato
pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonche' dei  crediti
di cui all'articolo 7, comma 1,  terzo  periodo.  L'accertamento  del
mancato pagamento di tali  crediti  e'  chiesto  al  tribunale  e  si
applica l'articolo 12, comma 4. »;
  o) dopo l'articolo 12-ter e' inserito il seguente: « § 4 Esecuzione
e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e
del piano del consumatore »;
  p) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «   Esecuzione
dell'accordo o del piano del consumatore »;
  2) al comma 1  dopo  la  parola:  «  accordo  »  sono  inserite  le
seguenti: « o dal piano del consumatore, »;
  3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: « all'accordo o al  piano  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « all'accordo o al piano del consumatore »;
  b)  le  parole:  «  creditori  estranei  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « crediti impignorabili e dei crediti di  cui  all'articolo
7, comma 1, terzo periodo »;
  c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compresa  la
trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1  e  12-bis,
comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicita'. In  ogni
caso il giudice puo', con decreto motivato, sospendere  gli  atti  di
esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi
»;
  4) al comma 4 le parole: « dell'accordo e del piano  sono  nulli  »
sono  sostituite  dalle  parole:  «  dell'accordo  o  del  piano  del
consumatore  sono  inefficaci  rispetto  ai  creditori  anteriori  al
momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui agli  articoli
10, comma 2, e 12-bis, comma 3 »;
  5) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  « 4-bis. I crediti sorti in occasione o  in  funzione  di  uno  dei
procedimenti di  cui  alla  presente  sezione  sono  soddisfatti  con
preferenza rispetto agli altri, con  esclusione  di  quanto  ricavato
dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno  e  di  ipoteca  per  la
parte destinata ai creditori garantiti.
  4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore
diviene  impossibile  per  ragioni  non   imputabili   al   debitore,
quest'ultimo, con  l'ausilio  dell'organismo  di  composizione  della
crisi, puo' modificare la proposta e si applicano le disposizioni  di
cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione »;
  q) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « dolosamente »  sono
inserite le seguenti: « o con colpa grave »;
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. Il ricorso per
l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi  dalla  scoperta
e, in ogni caso, non  oltre  due  anni  dalla  scadenza  del  termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto. »;
  3) al comma 2 la parola: « regolarmente » e' soppressa;
  4) al comma 3 dopo le  parole:  «  a  pena  di  decadenza,  »  sono
inserite le seguenti parole: « entro sei mesi dalla  scoperta  e,  in
ogni caso, »;
  5) al comma 5, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «  Il
reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte  il
giudice che ha pronunciato il provvedimento. »;
  r) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo:
  « ART. 14-bis (Revoca e cessazione degli effetti  dell'omologazione
del piano del consumatore). - 1. La revoca e la cessazione di diritto
dell'efficacia dell'omologazione  del  piano  del  consumatore  hanno
luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
  2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore,  in  contraddittorio
con il debitore, dichiara cessati gli effetti  dell'omologazione  del
piano nelle seguenti ipotesi:
  a) quando e' stato  dolosamente  o  con  colpa  grave  aumentato  o
diminuito il  passivo,  ovvero  sottratta  o  dissimulata  una  parte
rilevante   dell'attivo   ovvero   dolosamente   simulate   attivita'
inesistenti;
  b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal  piano,
se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione  del
piano  diviene  impossibile  anche  per  ragioni  non  imputabili  al
debitore.
  3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2,  lettera  a),
e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in
ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato  per
l'ultimo adempimento previsto.
  4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2,  lettera  b),
e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in
ogni caso, entro un anno  dalla  scadenza  del  termine  fissato  per
l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
  5. La dichiarazione di cessazione degli  effetti  dell'omologazione
del piano non pregiudica i diritti  acquistati  dai  terzi  in  buona
fede.
  6. Si applica l'articolo 14, comma 5. »;
  s) dopo l'articolo 14-bis e' inserita la seguente sezione:
  « SEZIONE SECONDA
  LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
  ART. 14-ter (Liquidazione dei  beni).  -  1.  In  alternativa  alla
proposta per la composizione della crisi, il debitore,  in  stato  di
sovraindebitamento e per il quale  non  ricorrono  le  condizioni  di
inammissibilita' di cui all'articolo 7, comma 2,  lettere  a)  e  b),
puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.
  2. La domanda di liquidazione e' proposta al  tribunale  competente
ai sensi dell'articolo 9, comma 1,  e  deve  essere  corredata  dalla
documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
  3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di tutti i beni
del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno
degli  immobili  e  delle  cose   mobili,   nonche'   una   relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve
contenere:
  a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e  della  diligenza
impiegata dal debitore persona fisica  nell'assumere  volontariamente
le obbligazioni;
  b)  l'esposizione  delle  ragioni  dell'incapacita'  del   debitore
persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
  c) il resoconto sulla  solvibilita'  del  debitore  persona  fisica
negli ultimi cinque anni;
  d) l'indicazione della eventuale esistenza  di  atti  del  debitore
impugnati dai creditori;
  e)  il  giudizio   sulla   completezza   e   attendibilita'   della
documentazione depositata a corredo della domanda.
  4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni  dalla
richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da'  notizia  all'agente
della riscossione e  agli  uffici  fiscali,  anche  presso  gli  enti
locali,  competenti  sulla   base   dell'ultimo   domicilio   fiscale
dell'istante.
  5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione
prodotta non consente  di  ricostruire  compiutamente  la  situazione
economica e patrimoniale del debitore.
  6. Non sono compresi nella liquidazione:
  a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di
procedura civile;
  b) i crediti aventi carattere alimentare  e  di  mantenimento,  gli
stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua
attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo  e  della
sua famiglia indicati dal giudice;
  c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei  figli,  i
beni costituiti in fondo patrimoniale  e  i  frutti  di  essi,  salvo
quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
  d) le cose che non possono essere  pignorate  per  disposizione  di
legge.
  7.  Il  deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla
chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti
da ipoteca, da  pegno  o  privilegio,  salvo  quanto  previsto  dagli
articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
  ART. 14-quater (Conversione  della  procedura  di  composizione  in
liquidazione). - 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno  dei
creditori,  dispone,  col  decreto  avente  il   contenuto   di   cui
all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di
composizione della crisi di cui  alla  sezione  prima  in  quella  di
liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo
o  di  cessazione  degli  effetti  dell'omologazione  del  piano  del
consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2,  lettera  a).  La
conversione e' altresi' disposta nei casi di cui  agli  articoli  11,
comma 5, e 14-bis, comma 1, nonche' di risoluzione dell'accordo o  di
cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del  consumatore
ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b),  ove  determinati
da cause imputabili al debitore.
  ART. 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione). - 1. Il
giudice, se la domanda  soddisfa  i  requisiti  di  cui  all'articolo
14-ter, verificata l'assenza di atti  in  frode  ai  creditori  negli
ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.  Si
applica l'articolo 10, comma 6.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
  a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13,  comma  1,
nomina un  liquidatore,  da  individuarsi  in  un  professionista  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267;
  b) dispone  che,  sino  al  momento  in  cui  il  provvedimento  di
omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',
essere  iniziate  o  proseguite  azioni  cautelari  o  esecutive  ne'
acquistati  diritti  di  prelazione   sul   patrimonio   oggetto   di
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
  c) stabilisce idonea forma  di  pubblicita'  della  domanda  e  del
decreto, nonche', nel  caso  in  cui  il  debitore  svolga  attivita'
d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
  d) ordina, quando il patrimonio  comprende  beni  immobili  o  beni
mobili  registrati,  la  trascrizione  del  decreto,   a   cura   del
liquidatore;
  e) ordina la consegna o il rilascio  dei  beni  facenti  parte  del
patrimonio di liquidazione, salvo che non  ritenga,  in  presenza  di
gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad  utilizzare
alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e'  posto  in
esecuzione a cura del liquidatore;
  f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).
  3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto
di pignoramento.
  4. La procedura rimane aperta sino  alla  completa  esecuzione  del
programma  di  liquidazione  e,  in  ogni  caso,  ai  fini   di   cui
all'articolo
  14-undecies, per  i  quattro  anni  successivi  al  deposito  della
domanda.
  ART. 14-sexies (Inventario  ed  elenco  dei  creditori).  -  1.  Il
liquidatore, verificato l'elenco  dei  creditori  e  l'attendibilita'
della documentazione di cui  all'articolo  9,  commi  2  e  3,  forma
l'inventario dei beni da liquidare  e  comunica  ai  creditori  e  ai
titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e  immobiliari,  su
immobili o  cose  mobili  in  possesso  o  nella  disponibilita'  del
debitore:
  a)  che  possono  partecipare  alla  liquidazione,  depositando   o
trasmettendo, anche  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata  e
purche' vi sia prova della ricezione, la  domanda  di  partecipazione
che  abbia  il  contenuto  previsto  dall'articolo  14-septies,   con
l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla  lettera
e) del predetto articolo, le successive comunicazioni  sono  eseguite
esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
  b) la data entro cui vanno presentate le domande;
  c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori lo
stato passivo e ogni altra utile informazione.
  ART. 14-septies (Domanda di partecipazione alla liquidazione). - 1.
La domanda di partecipazione alla  liquidazione,  di  restituzione  o
rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso  che
contiene:
  a) l'indicazione delle generalita' del creditore;
  b) la determinazione della somma che si intende  far  valere  nella
liquidazione, ovvero la descrizione del bene  di  cui  si  chiede  la
restituzione o la rivendicazione;
  c) la succinta esposizione dei fatti e degli  elementi  di  diritto
che costituiscono la ragione della domanda;
  d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
  e) l'indicazione dell'indirizzo di posta  elettronica  certificata,
del numero di telefax o l'elezione di  domicilio  in  un  comune  del
circondario ove ha sede il tribunale competente.
  2. Al ricorso sono allegati i documenti  dimostrativi  dei  diritti
fatti valere.
  ART. 14-octies  (Formazione  del  passivo).  -  1.  Il  liquidatore
esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e,  predisposto  un
progetto di stato passivo, comprendente un  elenco  dei  titolari  di
diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o  in  possesso  del
debitore, lo comunica agli  interessati,  assegnando  un  termine  di
quindici giorni per le eventuali osservazioni da  comunicare  con  le
modalita' dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).
  2. In assenza di osservazioni,  il  liquidatore  approva  lo  stato
passivo dandone comunicazione alle parti.
  3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore  le  ritiene
fondate,  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla   ricezione
dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo  comunica
ai sensi del comma 1.
  4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi  del  comma
3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato,  il
quale provvede alla definitiva formazione  del  passivo.  Si  applica
l'articolo 10, comma 6.
  ART. 14-novies (Liquidazione). - 1. Il  liquidatore,  entro  trenta
giorni dalla formazione  dell'inventario,  elabora  un  programma  di
liquidazione, che comunica al debitore ed  ai  creditori  e  deposita
presso la cancelleria del giudice. Il programma  deve  assicurare  la
ragionevole durata della procedura.
  2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che  compongono  il
patrimonio  di  liquidazione.   Fanno   parte   del   patrimonio   di
liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i  frutti  prodotti
dai beni del debitore.  Il  liquidatore  cede  i  crediti,  anche  se
oggetto di contestazione, dei quali non e'  probabile  l'incasso  nei
quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite  e  gli
altri  atti  di  liquidazione  posti  in  essere  in  esecuzione  del
programma di liquidazione sono  effettuati  dal  liquidatore  tramite
procedure competitive anche avvalendosi  di  soggetti  specializzati,
sulla base di stime effettuate, salvo il  caso  di  beni  di  modesto
valore, da parte di  operatori  esperti,  assicurando,  con  adeguate
forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione  degli
interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita,  il
liquidatore informa  degli  esiti  delle  procedure  il  debitore,  i
creditori e il giudice.  In  ogni  caso,  quando  ricorrono  gravi  e
giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto  motivato
gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di
apertura della procedura  di  liquidazione  sono  pendenti  procedure
esecutive il liquidatore puo' subentrarvi.
  3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata  la  conformita'
degli atti dispositivi al programma  di  liquidazione,  autorizza  lo
svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione  del
pignoramento e delle iscrizioni relative ai  diritti  di  prelazione,
nonche' di ogni altro  vincolo,  ivi  compresa  la  trascrizione  del
decreto di  cui  all'articolo  14-quinquies,  comma  1,  dichiara  la
cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.
  4. I requisiti di  onorabilita'  e  professionalita'  dei  soggetti
specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo'
avvalersi ai sensi del comma 1, nonche'  i  mezzi  di  pubblicita'  e
trasparenza delle operazioni di  vendita  sono  quelli  previsti  dal
regolamento del Ministro della giustizia  di  cui  all'articolo  107,
settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  5. Accertata la completa esecuzione del programma  di  liquidazione
e, comunque, non prima del decorso del termine di  quattro  anni  dal
deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la  chiusura
della procedura.
  ART. 14-decies  (Azioni  del  liquidatore).  -  1.  Il  liquidatore
esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la
disponibilita' dei  beni  compresi  nel  patrimonio  da  liquidare  e
comunque   correlata   con   lo   svolgimento    dell'attivita'    di
amministrazione  di  cui  all'articolo   14-novies,   comma   2.   Il
liquidatore puo' altresi' esercitare le azioni volte al recupero  dei
crediti compresi nella liquidazione.
  ART. 14-undecies  (Beni  e  crediti  sopravvenuti).  -  1.  I  beni
sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di
liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono  oggetto  della
stessa,  dedotte  le  passivita'  incontrate  per  l'acquisto  e   la
conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente
il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.
  ART. 14-duodecies (Creditori posteriori).  -  1.  I  creditori  con
causa  o  titolo  posteriore   al   momento   dell'esecuzione   della
pubblicita' di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere  c)  e
d),  non  possono  procedere  esecutivamente  sui  beni  oggetto   di
liquidazione.
  2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione  o
di  uno  dei  procedimenti  di  cui  alla  precedente  sezione   sono
soddisfatti con preferenza rispetto agli  altri,  con  esclusione  di
quanto ricavato dalla liquidazione  dei  beni  oggetto  di  pegno  ed
ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
  ART. 14-terdecies (Esdebitazione). - 1. Il debitore persona  fisica
e' ammesso al beneficio della  liberazione  dei  debiti  residui  nei
confronti dei creditori concorsuali e non  soddisfatti  a  condizione
che:
  a) abbia  cooperato  al  regolare  ed  efficace  svolgimento  della
procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione  utili,
nonche' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a  ritardare  lo
svolgimento della procedura;
  c) non abbia beneficiato di altra  esdebitazione  negli  otto  anni
precedenti la domanda;
  d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dall'articolo 16;
  e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo  14-undecies,
un'attivita' produttiva di reddito  adeguata  rispetto  alle  proprie
competenze e alla situazione  di  mercato  o,  in  ogni  caso,  abbia
cercato un'occupazione e  non  abbia  rifiutato,  senza  giustificato
motivo, proposte di impiego;
  f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo
e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
  2. L'esdebitazione e' esclusa:
  a) quando il sovraindebitamento del debitore e'  imputabile  ad  un
ricorso  al  credito  colposo  e  sproporzionato  rispetto  alle  sue
capacita' patrimoniali;
  b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura  della
liquidazione o nel corso della stessa, ha posto  in  essere  atti  in
frode ai creditori, pagamenti o altri atti  dispositivi  del  proprio
patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di
favorire alcuni creditori a danno di altri.
  3. L'esdebitazione non opera:
  a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
  b) per i  debiti  da  risarcimento  dei  danni  da  fatto  illecito
extracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali  ed  amministrative
di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
  c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al  decreto
di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e  seconda  del
presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione  della
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
  4. Il  giudice,  con  decreto  adottato  su  ricorso  del  debitore
interessato, presentato entro l'anno successivo alla  chiusura  della
liquidazione, sentiti i creditori  non  integralmente  soddisfatti  e
verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara  inesigibili
nei  suoi  confronti  i  crediti  non  soddisfatti  integralmente.  I
creditori non integralmente soddisfatti possono proporre  reclamo  ai
sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di  fronte  al
tribunale e del collegio non fa parte il giudice  che  ha  emesso  il
decreto.
  5. Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento,
su istanza dei creditori, se risulta:
  a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2,  lettera
b);
  b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito
il passivo,  ovvero  sottratta  o  dissimulata  una  parte  rilevante
dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti.
  6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale  e
del collegio non puo' far parte il  giudice  che  ha  pronunciato  il
provvedimento. »;
  t) gli articoli da 15 a 20 sono sostituiti dalla seguente sezione:
  « SEZIONE TERZA
  DISPOSIZIONI COMUNI
  ART. 15 (Organismi di  composizione  della  crisi).  -  1.  Possono
costituire  organismi  per  la  composizione  delle  crisi  da  sovra
indebitamento enti pubblici dotati di  requisiti  di  indipendenza  e
professionalita' determinati con il regolamento di cui  al  comma  3.
Gli  organismi  di  conciliazione  costituiti  presso  le  camere  di
commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   ai    sensi
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  e  successive
modificazioni,  il   segretariato   sociale   costituito   ai   sensi
dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8  novembre  2000,
n. 328, gli ordini professionali degli avvocati,  dei  commercialisti
ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice
domanda, nel registro di cui al comma 2.
  2. Gli organismi di cui al comma 1 sono  iscritti  in  un  apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
  3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalita' di  iscrizione  nel
registro di cui al comma 2, sono stabiliti con  regolamento  adottato
dal Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle  finanze,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate  le  condizioni  per
l'iscrizione, la  formazione  dell'elenco  e  la  sua  revisione,  la
sospensione  e  la   cancellazione   degli   iscritti,   nonche'   la
determinazione dei compensi  e  dei  rimborsi  spese  spettanti  agli
organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
  4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi  indicati
al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica, e le attivita' degli stessi  devono  essere  svolte
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dalle  sezioni  prima  e  seconda  del  presente  capo,  assume  ogni
iniziativa   funzionale   alla   predisposizione   del    piano    di
ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.
  6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei  dati  contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita'  del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
  7. L'organismo esegue le pubblicita' ed effettua  le  comunicazioni
disposte dal giudice  nell'ambito  dei  procedimenti  previsti  dalle
sezioni prima e seconda del  presente  capo.  Le  comunicazioni  sono
effettuate a mezzo  posta  elettronica  certificata  se  il  relativo
indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese  ovvero
dall'Indice  nazionale   degli   indirizzi   di   posta   elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,
a mezzo telefax o lettera raccomandata.
  8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli  13,  comma
1, o  14-quinquies,  comma  2,  l'organismo  svolge  le  funzioni  di
liquidatore stabilite con le  disposizioni  del  presente  capo.  Ove
designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge  le  funzioni  di
gestore per la liquidazione.
  9.  I  compiti  e  le  funzioni  attribuiti   agli   organismi   di
composizione  della  crisi  possono  essere  svolti   anche   da   un
professionista o da una societa' tra professionisti in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
267, e successive modificazioni, ovvero da un  notaio,  nominati  dal
presidente  del  tribunale  o  dal  giudice  da  lui  delegato.  Fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3,  i  compensi
sono determinati  secondo  i  parametri  previsti  per  i  commissari
giudiziali nelle procedure  di  concordato  preventivo,  quanto  alle
attivita' di cui alla sezione  prima  del  presente  capo,  e  per  i
curatori fallimentari, quanto alle  attivita'  di  cui  alla  sezione
seconda del presente capo.  I  predetti  compensi  sono  ridotti  del
quaranta per cento.
  10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita'  previsti  dal
presente capo, il giudice e, previa autorizzazione  di  quest'ultimo,
gli organismi di composizione della crisi possono  accedere  ai  dati
contenuti nell'anagrafe  tributaria,  compresa  la  sezione  prevista
dall'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  nei  sistemi  di  informazioni
creditizie,  nelle  centrali  rischi  e  nelle  altre   banche   dati
pubbliche, ivi compreso l'archivio  centrale  informatizzato  di  cui
all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, nel rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e  di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti  privati
in tema di  crediti  al  consumo,  affidabilita'  e  puntualita'  nei
pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante  per  la  protezione
dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
  11. I dati  personali  acquisiti  a  norma  del  presente  articolo
possono essere trattati e conservati per i soli fini  e  tempi  della
procedura  e  devono  essere  distrutti  contestualmente   alla   sua
conclusione  o  cessazione.   Dell'avvenuta   distruzione   e'   data
comunicazione  al  titolare  dei  suddetti  dati,   tramite   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o  tramite  posta  elettronica
certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.
  ART. 16 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave
reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni  e  con  la
multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
  a) al fine di ottenere l'accesso  alla  procedura  di  composizione
della crisi di cui alla sezione prima del  presente  capo  aumenta  o
diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte  rilevante
dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti;
  b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni
prima  e  seconda   del   presente   capo,   produce   documentazione
contraffatta o alterata, ovvero  sottrae,  occulta  o  distrugge,  in
tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria  situazione
debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
  c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo
14-ter, comma 3;
  d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente
capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del  piano  del
consumatore;
  e) dopo il deposito della  proposta  di  accordo  o  di  piano  del
consumatore, e per tutta la durata della procedura,  aggrava  la  sua
posizione debitoria;
  f) intenzionalmente non rispetta i  contenuti  dell'accordo  o  del
piano del consumatore.
  2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero
il professionista di cui all'articolo 15, comma 9,  che  rende  false
attestazioni in ordine alla  veridicita'  dei  dati  contenuti  nella
proposta o nei documenti ad  essa  allegati,  alla  fattibilita'  del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero  nella  relazione  di
cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma  3,  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000  a
50.000 euro.
  3. La stessa pena di cui  al  comma  2  si  applica  al  componente
dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al  professionista
di cui all'articolo 15, comma  9,  che  cagiona  danno  ai  creditori
omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto  del  suo
ufficio. ».
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  del  presente  articolo  si
applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo
a quello della data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto.
  2-bis. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, le parole: « ovvero del piano di cui  all'articolo  67,
terzo comma, lettera d) » sono sostituite dalle  seguenti:  «  o  del
piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero  di  un
accordo di composizione della crisi omologato ai sensi  dell'articolo
12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ».
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta l'articolo 6 della citata legge  27  gennaio
          2012, n. 3, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 6. Finalita' e definizioni
              1.  Al  fine  di  porre  rimedio  alle  situazioni   di
          sovraindebitamento  non  soggette  ne'   assoggettabili   a
          procedure  concorsuali  diverse  da  quelle  regolate   dal
          presente capo, e'  consentito  al  debitore  concludere  un
          accordo con i  creditori  nell'ambito  della  procedura  di
          composizione  della  crisi  disciplinata   dalla   presente
          sezione. Con le medesime  finalita',  il  consumatore  puo'
          anche proporre un piano fondato  sulle  previsioni  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, ed  avente  il  contenuto  di  cui
          all'articolo 8.
              2. Ai fini del presente capo, si intende:
              a)   per   "sovraindebitamento":   la   situazione   di
          perdurante squilibrio tra  le  obbligazioni  assunte  e  il
          patrimonio prontamente liquidabile per  farvi  fronte,  che
          determina la rilevante difficolta' di adempiere le  proprie
          obbligazioni,   ovvero   la   definitiva   incapacita'   di
          adempierle regolarmente;
              b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha
          assunto  obbligazioni  esclusivamente  per  scopi  estranei
          all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente
          svolta".
              Si riporta l'articolo 7 della citata legge  27  gennaio
          2012, n. 3, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 7. Presupposti di ammissibilita'
              1. Il debitore  in  stato  di  sovraindebitamento  puo'
          proporre ai creditori, con  l'ausilio  degli  organismi  di
          composizione della crisi di cui all'articolo  15  con  sede
          nel  circondario  del   tribunale   competente   ai   sensi
          dell'articolo 9, comma 1, un  accordo  di  ristrutturazione
          dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di  un
          piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di
          crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice
          di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in
          leggi speciali, preveda scadenze e modalita'  di  pagamento
          dei creditori, anche se suddivisi  in  classi,  indichi  le
          eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei  debiti
          e le modalita' per l'eventuale liquidazione  dei  beni.  E'
          possibile prevedere che i  crediti  muniti  di  privilegio,
          pegno   o   ipoteca   possono   non   essere    soddisfatti
          integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento  in
          misura non inferiore  a  quella  realizzabile,  in  ragione
          della collocazione preferenziale sul ricavato  in  caso  di
          liquidazione,  avuto  riguardo   al   valore   di   mercato
          attribuibile ai beni o ai  diritti  sui  quali  insiste  la
          causa di prelazione,  come  attestato  dagli  organismi  di
          composizione della crisi. In ogni  caso,  con  riguardo  ai
          tributi costituenti risorse  proprie  dell'Unione  europea,
          all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate  e
          non versate, il  piano  puo'  prevedere  esclusivamente  la
          dilazione del pagamento.  Fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 13, comma 1, il piano  puo'  anche  prevedere
          l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per
          la  liquidazione,  la  custodia  e  la  distribuzione   del
          ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista
          in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e'  nominato  dal
          giudice.
              1-bis. Fermo il diritto di  proporre  ai  creditori  un
          accordo ai sensi del comma 1, il consumatore  in  stato  di
          sovraindebitamento  puo'  proporre,  con  l'ausilio   degli
          organismi di composizione della crisi di  cui  all'articolo
          15 con sede nel circondario  del  tribunale  competente  ai
          sensi dell'articolo 9, comma  1,  un  piano  contenente  le
          previsioni di cui al comma 1.
              2. La proposta non e' ammissibile quando  il  debitore,
          anche consumatore:
              a) e'  soggetto  a  procedure  concorsuali  diverse  da
          quelle regolate dal presente capo;
              b) ha fatto ricorso, nei  precedenti  cinque  anni,  ai
          procedimenti di cui al presente capo;
              c) ha subito, per  cause  a  lui  imputabili,  uno  dei
          provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
              d)  ha  fornito  documentazione  che  non  consente  di
          ricostruire compiutamente la  sua  situazione  economica  e
          patrimoniale.
              2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c)
          e    d),    l'imprenditore    agricolo    in    stato    di
          sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di
          composizione della  crisi  secondo  le  disposizioni  della
          presente sezione.".
              Si riporta l'articolo 8 della citata legge  27  gennaio
          2012, n. 3, come modificato dalla presente legge:
              "Art.  8.  Contenuto  dell'accordo  o  del  piano   del
          consumatore.
              1. La proposta di accordo o di  piano  del  consumatore
          prevede la ristrutturazione dei debiti e  la  soddisfazione
          dei crediti  attraverso  qualsiasi  forma,  anche  mediante
          cessione dei crediti futuri.
              2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore  non
          siano sufficienti a garantire la fattibilita'  dell'accordo
          o del  piano  del  consumatore,  la  proposta  deve  essere
          sottoscritta  da  uno  o  piu'  terzi  che  consentono   il
          conferimento,  anche  in  garanzia,  di  redditi   o   beni
          sufficienti per assicurarne l'attuabilita'.
              3. Nella proposta di accordo  sono  indicate  eventuali
          limitazioni all'accesso al mercato del credito al  consumo,
          all'utilizzo degli strumenti  di  pagamento  elettronico  a
          credito e alla  sottoscrizione  di  strumenti  creditizi  e
          finanziari.
              4.   La   proposta   di   accordo   con   continuazione
          dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono
          prevedere una moratoria fino ad un  anno  dall'omologazione
          per il pagamento dei creditori muniti di privilegio,  pegno
          o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei  beni
          o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione".
              Si riporta l'articolo 9 della citata legge  27  gennaio
          2012, n. 3, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 9. Deposito della proposta.
              1. La proposta  di  accordo  e'  depositata  presso  il
          tribunale del luogo di  residenza  o  sede  principale  del
          debitore. Il consumatore  deposita  la  proposta  di  piano
          presso il tribunale del  luogo  ove  ha  la  residenza.  La
          proposta, contestualmente al deposito presso il  tribunale,
          e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata,  a
          cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente
          della riscossione e agli uffici fiscali, anche  presso  gli
          enti locali, competenti sulla  base  dell'ultimo  domicilio
          fiscale del proponente e contenere la  ricostruzione  della
          sua  posizione  fiscale  e   l'indicazione   di   eventuali
          contenziosi pendenti.
              2. Unitamente alla proposta  devono  essere  depositati
          l'elenco di tutti  i  creditori,  con  l'indicazione  delle
          somme  dovute,  di  tutti  i  beni  del  debitore  e  degli
          eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque
          anni,  corredati  delle  dichiarazioni  dei  redditi  degli
          ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita'  del
          piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie  al
          sostentamento suo e della sua famiglia, previa  indicazione
          della  composizione  del  nucleo  familiare  corredata  del
          certificato dello stato di famiglia.
              3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa  deposita
          altresi' le scritture contabili degli ultimi tre  esercizi,
          unitamente a dichiarazione che ne  attesta  la  conformita'
          all'originale.
              3-bis.  Alla  proposta  di  piano  del  consumatore  e'
          altresi'   allegata   una    relazione    particolareggiata
          dell'organismo  di  composizione  della  crisi   che   deve
          contenere:
              a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della
          diligenza   impiegata   dal    consumatore    nell'assumere
          volontariamente le obbligazioni;
              b) l'esposizione  delle  ragioni  dell'incapacita'  del
          debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
              c) il  resoconto  sulla  solvibilita'  del  consumatore
          negli ultimi cinque anni;
              d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti  del
          debitore impugnati dai creditori;
              e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della
          documentazione depositata dal consumatore a  corredo  della
          proposta, nonche' sulla  probabile  convenienza  del  piano
          rispetto all'alternativa liquidatoria.
              3-ter. Il giudice puo' concedere un termine  perentorio
          non superiore a quindici giorni per apportare  integrazioni
          alla proposta e produrre nuovi documenti.
              3-quater. Il deposito della proposta di  accordo  o  di
          piano  del  consumatore  sospende,  ai  soli  effetti   del
          concorso, il corso degli interessi convenzionali o  legali,
          a meno che i crediti non siano  garantiti  da  ipoteca,  da
          pegno o privilegio, salvo quanto  previsto  dagli  articoli
          2749, 2788 e  2855,  commi  secondo  e  terzo,  del  codice
          civile. ".
              Si riporta l'articolo 10 della citata legge 27  gennaio
          2012, n. 3, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 10. Procedimento.
              1. Il giudice, se  la  proposta  soddisfa  i  requisiti
          previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente  con
          decreto  l'udienza,  disponendo  la  comunicazione,  almeno
          trenta giorni prima del termine  di  cui  all'articolo  11,
          comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale,
          anche per telegramma o per lettera raccomandata con  avviso
          di ricevimento  o  per  telefax  o  per  posta  elettronica
          certificata, della proposta e del decreto.  Tra  il  giorno
          del deposito della documentazione di cui all'articolo  9  e
          l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
              2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
              a)  stabilisce  idonea  forma  di   pubblicita'   della
          proposta  e  del  decreto,  oltre,  nel  caso  in  cui   il
          proponente svolga  attivita'  d'impresa,  la  pubblicazione
          degli stessi nel registro delle imprese;
              b)  ordina,  ove  il  piano  preveda  la   cessione   o
          l'affidamento a terzi di beni immobili  o  di  beni  mobili
          registrati,   la   trascrizione   del   decreto,   a   cura
          dell'organismo di  composizione  della  crisi,  presso  gli
          uffici competenti;
              c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento
          di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena
          di nullita', essere iniziate o proseguite azioni  esecutive
          individuali  ne'  disposti   sequestri   conservativi   ne'
          acquistati  diritti  di  prelazione  sul   patrimonio   del
          debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte
          dei  creditori  aventi  titolo  o   causa   anteriore;   la
          sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti
          impignorabili.
              3. All'udienza il giudice,  accertata  la  presenza  di
          iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la  revoca
          del decreto di cui al comma 1  e  ordina  la  cancellazione
          della trascrizione dello stesso, nonche' la  cessazione  di
          ogni altra forma di pubblicita' disposta.
              3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di  cui
          al comma 2 e sino alla data  di  omologazione  dell'accordo
          gli atti  eccedenti  l'ordinaria  amministrazione  compiuti
          senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto
          ai creditori anteriori al momento in cui e' stata  eseguita
          la pubblicita' del decreto.
              4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c),
          le prescrizioni rimangono sospese e  le  decadenze  non  si
          verificano.
              5. Il  decreto  di  cui  al  comma  1  deve  intendersi
          equiparato all'atto di pignoramento.
              6. Si applicano, in quanto  compatibili,  gli  articoli
          737 e seguenti del codice di procedura civile.  Il  reclamo
          si propone al tribunale e del collegio non puo'  far  parte
          il giudice che ha pronunciato il provvedimento.".
              Si riporta l'articolo 11 della citata legge 27  gennaio
          2012, n. 3, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 11. Raggiungimento dell'accordo
              1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma  o
          per lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  o  per
          telefax o per posta elettronica certificata,  all'organismo
          di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del
          proprio  consenso   alla   proposta,   come   eventualmente
          modificata almeno dieci giorni prima  dell'udienza  di  cui
          all'articolo 10, comma  1.  In  mancanza,  si  ritiene  che
          abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in  cui
          e' stata loro comunicata.
              2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e'
          necessario che l'accordo  sia  raggiunto  con  i  creditori
          rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.  I
          creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca  dei  quali
          la  proposta  prevede  l'integrale   pagamento   non   sono
          computati ai fini del raggiungimento  della  maggioranza  e
          non hanno diritto di esprimersi sulla proposta,  salvo  che
          non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.
          Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e  non  sono
          computati ai fini del raggiungimento della  maggioranza  il
          coniuge del debitore, i  suoi  parenti  e  affini  fino  al
          quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti
          da meno di un anno prima della proposta.
              3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei
          confronti  dei  coobbligati,  fideiussori  del  debitore  e
          obbligati in via di regresso.
              4.  L'accordo  non   determina   la   novazione   delle
          obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
              5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti  se
          il debitore non esegue integralmente, entro novanta  giorni
          dalle scadenze previste,  i  pagamenti  dovuti  secondo  il
          piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di
          forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo e'
          altresi'  revocato  se  risultano   compiuti   durante   la
          procedura atti diretti a frodare le ragioni dei  creditori.
          Il giudice provvede d'ufficio con decreto  reclamabile,  ai
          sensi dell'articolo 739 del  codice  di  procedura  civile,
          innanzi al tribunale e del collegio non puo' far  parte  il
          giudice che lo ha pronunciato".
              Si riporta il testo dell'articolo 12 della citata legge
          27 gennaio 2012, n. 3  ,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              "Art. 12. Omologazione dell'accordo
              (In vigore dal 19 dicembre 2012)
              1.  Se   l'accordo   e'   raggiunto,   l'organismo   di
          composizione della crisi trasmette a tutti i creditori  una
          relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento  della
          percentuale di cui all' articolo 11, comma 2, allegando  il
          testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni  successivi  al
          ricevimento della relazione, i creditori possono  sollevare
          le eventuali contestazioni. Decorso  tale  ultimo  termine,
          l'organismo  di  composizione  della  crisi  trasmette   al
          giudice la relazione, allegando le contestazioni  ricevute,
          nonche' un'attestazione definitiva sulla  fattibilita'  del
          piano.
              2.  Il  giudice  omologa   l'accordo   e   ne   dispone
          l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui
          all'articolo  10,  comma  2,  quando,  risolta  ogni  altra
          contestazione,  ha  verificato  il   raggiungimento   della
          percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e  l'idoneita'
          del piano ad assicurare il pagamento integrale dei  crediti
          impignorabili, nonche' dei crediti di cui  all'articolo  7,
          comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha
          aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato
          contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa
          se  ritiene  che  il  credito   puo'   essere   soddisfatto
          dall'esecuzione  dello  stesso  in  misura  non   inferiore
          all'alternativa  liquidatoria  disciplinata  dalla  sezione
          seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli  articoli
          737 e seguenti del codice di procedura civile. Il  reclamo,
          anche avverso il provvedimento di diniego,  si  propone  al
          tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice  che
          ha pronunciato il provvedimento.
              3. L'accordo omologato  e'  obbligatorio  per  tutti  i
          creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita  la
          pubblicita' di cui all'articolo 10, comma  2.  I  creditori
          con  causa  o  titolo  posteriore  non  possono   procedere
          esecutivamente sui beni oggetto del piano.
              3-bis. L'omologazione deve intervenire nel  termine  di
          sei mesi dalla presentazione della proposta.
              4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno  in  caso
          di risoluzione dell'accordo  o  di  mancato  pagamento  dei
          crediti  impignorabili,  nonche'   dei   crediti   di   cui
          all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento  del
          mancato pagamento di tali crediti e' chiesto  al  tribunale
          con ricorso da decidere in camera di  consiglio,  ai  sensi
          degli articoli 737  e  seguenti  del  codice  di  procedura
          civile. Il  reclamo,  anche  avverso  il  provvedimento  di
          diniego, si propone al tribunale e del  collegio  non  puo'
          far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
              5. La sentenza di fallimento pronunciata a  carico  del
          debitore risolve l'accordo. Gli  atti,  i  pagamenti  e  le
          garanzie  posti  in  essere  in   esecuzione   dell'accordo
          omologato non sono soggetti all'azione revocatoria  di  cui
          all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.  A
          seguito  della  sentenza  che  dichiara  il  fallimento,  i
          crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione
          o in funzione dell'accordo omologato sono  prededucibili  a
          norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267.
              Si riporta l'articolo 13 della citata legge 27  gennaio
          2012, n. 3, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 13.  Esecuzione  dell'accordo  o  del  piano  del
          consumatore.
              1. Se per la soddisfazione dei crediti sono  utilizzati
          beni  sottoposti  a   pignoramento   ovvero   se   previsto
          dall'accordo o dal piano del consumatore,  il  giudice,  su
          proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina
          un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi  e
          delle somme incassate. Si applica l'articolo 28  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267.
              2. L'organismo di composizione della crisi  risolve  le
          eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione  dell'accordo
          e vigila sull'esatto adempimento dello stesso,  comunicando
          ai   creditori   ogni   eventuale   irregolarita'.    Sulle
          contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti
          soggettivi  e  sulla  sostituzione  del   liquidatore   per
          giustificati  motivi  decide  il  giudice  investito  della
          procedura.
              3. Il giudice, sentito il liquidatore e  verificata  la
          conformita' dell'atto dispositivo all'accordo  o  al  piano
          del consumatore, anche con riferimento alla possibilita' di
          pagamento dei crediti impignorabili e dei  crediti  di  cui
          all'articolo  7,  comma  1,  terzo  periodo,  autorizza  lo
          svincolo  delle  somme  e  ordina  la  cancellazione  della
          trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai
          diritti di prelazione, nonche' di ogni altro  vincolo,  ivi
          compresa la trascrizione del decreto di cui  agli  articoli
          10, comma 1 e 12-bis, comma 3,  e  la  cessazione  di  ogni
          altra forma di pubblicita'. In ogni caso il  giudice  puo',
          con decreto motivato, sospendere  gli  atti  di  esecuzione
          dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.
              4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in
          essere  in  violazione  dell'accordo  o   del   piano   del
          consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori
          al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita'  di  cui
          agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.
              4-bis. I crediti sorti in occasione o  in  funzione  di
          uno dei procedimenti di  cui  alla  presente  sezione  sono
          soddisfatti  con  preferenza  rispetto  agli   altri,   con
          esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione  dei  beni
          oggetto di pegno ed  ipoteca  per  la  parte  destinata  ai
          creditori garantiti.
              4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del
          consumatore diviene impossibile per ragioni non  imputabili
          al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo  di
          composizione della crisi, puo' modificare la proposta e  si
          applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e  3  della
          presente sezione".
              Si riporta l'articolo 14 della citata legge 27  gennaio
          2012, n. 3, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 14. Impugnazione e risoluzione dell'accordo
              1. L'accordo puo' essere  annullato  dal  tribunale  su
          istanza  di  ogni  creditore,  in  contraddittorio  con  il
          debitore, quando e' stato dolosamente  o  con  colpa  grave
          aumentato  o  diminuito  il  passivo,  ovvero  sottratta  o
          dissimulata  una   parte   rilevante   dell'attivo   ovvero
          dolosamente simulate attivita' inesistenti. Non e'  ammessa
          alcuna altra azione di annullamento.
              1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi  nel
          termine di sei mesi dalla scoperta e,  in  ogni  caso,  non
          oltre due anni  dalla  scadenza  del  termine  fissato  per
          l'ultimo adempimento previsto.
              2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti
          dall'accordo,  se  le   garanzie   promesse   non   vengono
          costituite   o   se   l'esecuzione   dell'accordo   diviene
          impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun
          creditore puo' chiedere al tribunale la  risoluzione  dello
          stesso.
              3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di
          decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in  ogni  caso,
          entro un  anno  dalla  scadenza  del  termine  fissato  per
          l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
              4. L'annullamento e  la  risoluzione  dell'accordo  non
          pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
          5. Nei casi previsti dai commi 1  e  2,  si  applicano,  in
          quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del  codice
          di procedura civile. Il reclamo si propone al  tribunale  e
          del  collegio  non  puo'  far  parte  il  giudice  che   ha
          pronunciato il provvedimento".
Sezione VII

RICERCA, INNOVAZIONE E COMUNITA' INTELLIGENTI



                               Art. 19
 
 
  Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali
 
  1. All'articolo  20  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  «3-bis. L'Agenzia promuove altresi' la definizione e lo sviluppo di
grandi progetti strategici di ricerca  e  innovazione  connessi  alla
realizzazione dell'Agenda  digitale  italiana  e  in  conformita'  al
programma europeo  Horizon  2020,  con  l'obiettivo  di  favorire  lo
sviluppo delle comunita' intelligenti, la produzione di beni pubblici
rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, tenendo  conto
delle singole specificita' territoriali e della copertura delle  aree
a bassa densita' abitativa, e i relativi servizi,  la  valorizzazione
digitale  dei  beni  culturali  e  paesaggistici,  la  sostenibilita'
ambientale, i trasporti e la logistica, la  difesa  e  la  sicurezza,
nonche'  al  fine  di  mantenere  e  incrementare  la  presenza   sul
territorio  nazionale  di  significative  competenze  di  ricerca   e
innovazione industriale.».
  2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge
n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012, cosi' come introdotto dal comma 1, riguardano:
  a)  lo  sviluppo  di  una  nuova  tecnologia  e  l'integrazione  di
tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono
nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in
grado di qualificare un prodotto innovativo;
  b) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio
o di un prodotto  innovativo  in  grado  di  soddisfare  una  domanda
espressa da pubbliche amministrazioni;
  c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non  presenti
sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica;
  d) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio
o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacita'
competitiva delle piccole e medie imprese.
  d-bis) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi
e prodotti innovativi in grado di  rafforzare  l'utilizzazione  della
Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale.
  2-bis. Al comma 3 dell'articolo  22  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «  Le
risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con
atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in  vigore  della
presente  disposizione  sono  destinate   alle   finalita'   di   cui
all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa  Agenzia  per  l'attuazione
dei compiti ad essa assegnati».
  3. I temi di ricerca,  le  aree  tecnologiche  ed  i  requisiti  di
domanda  pubblica  da  collegare  e  promuovere  in  relazione   alla
realizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di  intesa
tra  il   Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
dell'istruzione, universita' e ricerca.
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a),  l'Agenzia  effettua
una chiamata alla manifestazione  d'interesse  da  parte  di  imprese
singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in  associazione
con organismi di ricerca, per la realizzazione  dei  grandi  progetti
strategici di  ricerca  e  sviluppo  nel  settore  ICT.  Le  proposte
presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in  due
fasi:
  a)  valutazione  tecnico-scientifica,  affidata   all'Agenzia,   di
ammissibilita' al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e
potenziale applicativo, eventualmente  condizionata  a  richieste  di
modifiche dei progetti presentati;
  b) definizione di una efficace soluzione di  copertura  finanziaria
dei  progetti  ammessi,  anche  sulla  base  dell'uso  combinato   di
contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o  altri  strumenti
di debito e garanzia. A tale specifico fine,  massimizzando  la  leva
finanziaria delle risorse  pubbliche  impegnate  nei  progetti  dalle
varie  amministrazioni,  puo'  essere  utilizzato  un  meccanismo  di
finanziamento    con    ripartizione    del    rischio     denominato
Risksharingfacility    per    l'innovazione    digitale-RSFID.    Per
l'implementazione della RSFID il Ministro dello  sviluppo  economico,
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  il
Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro  di
collaborazione con la Banca  europea  degli  investimenti,  la  Cassa
depositi e prestiti  o  altri  investitori  istituzionali.  L'accordo
quadro di  collaborazione  prevede  le  regole  di  governance  e  le
modalita' di funzionamento della RSFID e viene adottato  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  e  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.
  5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),   l'Agenzia,
attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni  e
altre  amministrazioni   pubbliche   competenti,   anche   ai   sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e
successive  modificazioni,  definisce  gli  ambiti   territoriali   e
l'oggetto dei possibili  progetti,  individua  le  risorse  pubbliche
eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo  sviluppo
dei   servizi   o   dei   prodotti   innovativi   mediante    appalti
precommerciali. I singoli appalti sono  aggiudicati  dall'Agenzia  ai
sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  quale   centrale   di
committenza della regione o della  diversa  amministrazione  pubblica
competente  alla  relativa  gestione.  Le  attivita'  connesse   alle
specifiche intese o accordi di programma stipulati con l'Agenzia  per
l'Italia  Digitale  sono  svolte  dalle   regioni   e   delle   altre
amministrazioni  pubbliche  competenti,  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  6. Nell'ipotesi di cui al comma  2,  lettere  c)  e  d-bis),  trova
applicazione il comma 9.
  6-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), una  percentuale
non inferiore al 25 per cento delle risorse annuali per  lo  sviluppo
dei grandi progetti strategici di cui al comma 3-bis dell'articolo 20
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  introdotto  dal
comma  1  del  presente  articolo,  a  disposizione  dell'Agenzia  e'
destinata a progetti di ricerca  che  coinvolgano  micro,  piccole  e
medie imprese, anche associate  tra  loro,  eventualmente  svolti  in
collaborazione con grandi imprese o organismi  di  ricerca,  con  gli
indirizzi tematici di cui al comma 2.
  7. Per le iniziative di cui al presente articolo, e' riservata  una
quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente
disponibili  del  Fondo  per  la   crescita   sostenibile,   di   cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
nonche' una quota non superiore a 100 milioni di euro  delle  risorse
effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 61 del predetto
decreto-legge n. 83 del 2012. L'utilizzo delle risorse  riservate  ai
sensi del presente comma e' effettuato nel rispetto  degli  equilibri
di finanza  pubblica  con  le  medesime  modalita'  di  utilizzo  dei
predetti fondi. Per la stessa  finalita'  possono  essere  utilizzate
anche  risorse  provenienti  dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi
strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione.
  8. Per le finalita' dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e),  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore  del  presente  decreto,  sono  adottate  linee  guida  per
promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi  e  degli
appalti precommerciali presso le amministrazioni  aggiudicatrici,  le
imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  9. L'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di  cui
al comma 2, lettere c) e d-bis),  e'  disciplinato  con  uno  o  piu'
decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  sulla  base  dei
seguenti criteri:
  a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale,  previa  intesa
tra  il   Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  pubblichi  con
cadenza almeno annuale una sollecitazione  a  manifestare  interesse,
rivolta alle  amministrazioni  pubbliche,  diretta  ad  acquisire  la
segnalazione  di  problemi  di  particolare   rilevanza   sociale   o
ambientale che non trovano una risposta  soddisfacente  in  prodotti,
servizi e tecnologie gia' esistenti sul mercato;
  b) definizione di misure premiali per incentivare  le  aggregazioni
di pubbliche amministrazioni  al  fine  di  raggiungere  un  adeguato
livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di  particolare
rilevanza;
  c) previsione che nelle manifestazioni di interesse  sia  contenuta
la disponibilita'  dei  soggetti  pubblici  ad  agire  come  contesto
operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate;
  d) valutazione da parte dell'Agenzia per  l'Italia  Digitale  delle
manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale,
accessibilita', innovativita', scalabilita' e successiva  attivazione
degli appalti  precommerciali  finalizzati  all'individuazione  della
migliore soluzione;
  e) previsione che i risultati della procedura precommerciale  siano
divulgati e resi disponibili a terzi.
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta l'articolo 20 del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n.  147,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge:
              "Art. 20. Funzioni
              1. L'Agenzia per l'Italia  Digitale  e'  preposta  alla
          realizzazione   degli   obiettivi   dell'Agenda    digitale
          italiana, in coerenza con  gli  indirizzi  elaborati  dalla
          Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con  modificazioni
          dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e con  l'Agenda  digitale
          europea.
              2. L'Agenzia svolge, altresi', fatte salve le  funzioni
          dell'INDIRE per quanto attiene il  supporto  allo  sviluppo
          dell'innovazione del piano di innovazione nelle istituzioni
          scolastiche, le funzioni di coordinamento, di  indirizzo  e
          regolazione affidate a DigitPA dalla normativa  vigente  e,
          in particolare, dall'articolo 3 del decreto legislativo  1°
          dicembre 2009, n.  177  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
          successivo  comma   4,   nonche'   le   funzioni   affidate
          all'Agenzia  per  la  diffusione   delle   tecnologie   per
          l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera
          d), della legge 23 dicembre 2005,  n.  266  e  le  funzioni
          svolte  dal  Dipartimento  per  la  digitalizzazione  della
          pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica  della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri.  L'Agenzia  svolge,
          altresi',  le  funzioni   dell'Istituto   superiore   delle
          comunicazioni  e  delle  tecnologie  dell'informazione   in
          materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente
          del Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, su proposta del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  e   la   semplificazione,   sono
          individuati i criteri per il trasferimento del personale in
          servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni  e
          delle   tecnologie   dell'informazione,   necessario   allo
          svolgimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il
          Ministero dello sviluppo economico provvede alla  riduzione
          delle strutture  e  delle  dotazioni  organiche  in  misura
          corrispondente alle funzioni e al personale  effettivamente
          trasferito all'Agenzia. L'Agenzia assicura il coordinamento
          informatico  dell'amministrazione  statale,   regionale   e
          locale, in attuazione  dell'articolo  117,  secondo  comma,
          lettera r), della Costituzione.
              3. In particolare l'Agenzia esercita  le  sue  funzioni
          nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di
          promuovere la  diffusione  delle  tecnologie  digitali  nel
          Paese e di razionalizzare la spesa  pubblica.  A  tal  fine
          l'Agenzia:
              a) contribuisce  alla  diffusione  dell'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e  della  comunicazione,  allo
          scopo di favorire l'innovazione e  la  crescita  economica,
          anche  mediante  lo  sviluppo   e   l'accelerazione   della
          diffusione delle reti di nuova generazione (NGN);
              b) detta indirizzi, regole tecniche e  linee  guida  in
          materia di  sicurezza  informatica  e  di  omogeneita'  dei
          linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di  tipo
          aperto,   in   modo   da   assicurare   anche   la    piena
          interoperabilita' e cooperazione applicativa tra i  sistemi
          informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i
          sistemi dell'Unione europea;
              c)  assicura  l'omogeneita',  mediante  il   necessario
          coordinamento tecnico,  dei  sistemi  informativi  pubblici
          destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle  imprese,
          garantendo livelli uniformi di qualita' e  fruibilita'  sul
          territorio  nazionale,  nonche'  la  piena  integrazione  a
          livello europeo;
              d) supporta e diffonde  le  iniziative  in  materia  di
          digitalizzazione    dei    flussi     documentali     delle
          amministrazioni, ivi compresa la fase  della  conservazione
          sostitutiva, accelerando i  processi  di  informatizzazione
          dei documenti amministrativi  e  promuovendo  la  rimozione
          degli ostacoli tecnici, operativi e  organizzativi  che  si
          frappongono   alla    realizzazione    dell'amministrazione
          digitale e alla piena ed effettiva attuazione  del  diritto
          all'uso delle  tecnologie,  previsto  dall'articolo  3  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni;
              e)  vigila  sulla  qualita'   dei   servizi   e   sulla
          razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche
          in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa;
              f)   promuove   e    diffonde    le    iniziative    di
          alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini,  nonche'
          di formazione e addestramento  professionale  destinate  ai
          pubblici dipendenti, anche mediante intese  con  la  Scuola
          superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e  il
          ricorso a  tecnologie  didattiche  innovative,  nell'ambito
          delle dotazioni  finanziarie  disponibili,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica;
              g)  effettua  il  monitoraggio,   anche   a   campione,
          dell'attuazione dei piani di Information and  Communication
          Technology (ICT) delle pubbliche  amministrazioni,  redatti
          in osservanza delle prescrizioni di cui  alla  lettera  b),
          sotto il profilo dell'efficacia,  economicita'  e  qualita'
          delle realizzazioni,  proponendo  agli  organi  di  governo
          degli enti e, ove necessario, al Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, le  conseguenti  misure  correttive,  nonche'
          segnalando alla Corte dei conti casi in  cui  si  profilino
          ipotesi di danno erariale;
              h) svolge attivita' di  progettazione  e  coordinamento
          delle iniziative  strategiche  e  di  preminente  interesse
          nazionale, anche a carattere intersettoriale, per  la  piu'
          efficace erogazione  di  servizi  in  rete  della  pubblica
          amministrazione a cittadini e imprese;
              i)  costituisce  autorita'  di  riferimento   nazionale
          nell'ambito dell'Unione europea e internazionale; partecipa
          all'attuazione di programmi europei al  fine  di  attrarre,
          reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate
          allo sviluppo della societa' dell'informazione;
              l) adotta indirizzi e formula pareri  facoltativi  alle
          amministrazioni sulla congruita' tecnica ed  economica  dei
          contratti  relativi  all'acquisizione  di  beni  e  servizi
          informatici  e  telematici,  anche  al  fine  della   piena
          integrazione dei sistemi informativi;
              m)  promuove,  anche   a   richiesta   di   una   delle
          amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi
          istituzionali  finalizzati  alla  creazione  di   strutture
          tecniche  condivise  per   aree   omogenee   o   per   aree
          geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi  e  al
          piu'  rapido  ed  effettivo  raggiungimento   della   piena
          integrazione  e  cooperazione  applicativa  tra  i  sistemi
          informativi  pubblici,  vigilando   sull'attuazione   delle
          intese o degli accordi medesimi.
              3-bis. L'Agenzia promuove altresi' la definizione e  lo
          sviluppo  di  grandi  progetti  strategici  di  ricerca   e
          innovazione   connessi   alla   realizzazione   dell'Agenda
          digitale italiana e in  conformita'  al  programma  europeo
          Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo  delle
          comunita' intelligenti,  la  produzione  di  beni  pubblici
          rilevanti, la rete a  banda  ultralarga,  fissa  e  mobile,
          tenendo conto delle  singole  specificita'  territoriali  e
          della copertura delle aree a bassa densita' abitativa, e  i
          relativi  servizi,  la  valorizzazione  digitale  dei  beni
          culturali e paesaggistici, la sostenibilita' ambientale,  i
          trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza, nonche'
          al  fine  di  mantenere  e  incrementare  la  presenza  sul
          territorio nazionale di significative competenze di ricerca
          e innovazione industriale.
              4. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  sono   affidate   alla
          societa'   CONSIP   Spa   le   attivita'    amministrative,
          contrattuali e strumentali gia' attribuite  a  DigitPA,  ai
          fini  della  realizzazione  e  gestione  dei  progetti   in
          materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3.
              5. L'Agenzia svolge le funzioni  assegnate  attenendosi
          al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione  della
          spesa  in  materia  informatica,  al   fine   di   ottenere
          significativi risparmi, comunque  garantendo,  a  decorrere
          dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12  milioni
          di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva affrontata
          dalle amministrazioni  pubbliche  nel  settore  informatico
          nell'anno 2012.".
              Si riporta l'articolo 22 del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n.  147,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge:
              "Art. 22. Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la
          diffusione delle tecnologie per l'innovazione;  successione
          dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane
          e strumentali
              1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  DigitPA  e  l'Agenzia  per  la  diffusione  delle
          tecnologie per l'innovazione sono soppressi.
              2. Al fine di garantire la continuita' delle  attivita'
          e dei rapporti facenti capo alle strutture  soppresse,  gli
          organi in carica alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto continuano  a  svolgere
          le rispettive  funzioni  fino  alla  nomina  del  direttore
          generale e deliberano altresi' i bilanci di chiusura  degli
          enti soppressi alla data di cessazione degli  enti  stessi,
          che sono  corredati  della  relazione  redatta  dall'organo
          interno  di  controllo  in  carica  alla  medesima  data  e
          trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle  finanze.
          Il  Direttore  generale  esercita  in  via  transitoria  le
          funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento  di
          cui all'articolo 20, comma 2, in  qualita'  di  commissario
          straordinario,  fino  alla  nomina   degli   altri   organi
          dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
              3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il
          personale   di   ruolo   delle   amministrazioni   di   cui
          all'articolo  20,  comma  2,  le  risorse   finanziarie   e
          strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo
          articolo  20,  comma  2,  compresi  i   connessi   rapporti
          giuridici attivi e passivi, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione, neppure giudiziale.  Le  risorse
          finanziarie trasferite all'Agenzia e non  ancora  impegnate
          con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata  in
          vigore della  presente  disposizione  sono  destinate  alle
          finalita' di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla  stessa
          Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati . E'
          fatto salvo il diritto  di  opzione  per  il  personale  in
          servizio a tempo indeterminato presso il  Dipartimento  per
          la  digitalizzazione  della  pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione tecnologica della  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri. Per i restanti rapporti di  lavoro  l'Agenzia
          subentra nella titolarita' del rapporto fino alla  naturale
          scadenza.
              4. Il personale attualmente in servizio in posizione di
          comando presso le amministrazioni di cui  all'articolo  20,
          comma 2,  puo'  optare  per  il  transito  alle  dipendenze
          dell'Agenzia. Il transito e' effettuato, previo interpello,
          con   valutazione    comparativa    della    qualificazione
          professionale posseduta  nonche'  dell'esperienza  maturata
          nel settore dell'innovazione  tecnologica,  dell'anzianita'
          di servizio nelle amministrazioni di cui  all'articolo  20,
          comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non
          transitato  all'Agenzia   ritorna   all'amministrazione   o
          all'ente di appartenenza.
              5.  Nelle  more  della  definizione  dei  comparti   di
          contrattazione, ai sensi dell'articolo  40,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, al  personale  dell'Agenzia  si  applica  il
          contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del
          comparto Ministeri.
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, o del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   con   il   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  da
          emanarsi  entro  quarantacinque  giorni  dalla  nomina  del
          Direttore generale dell'Agenzia, e' determinata l'effettiva
          dotazione delle risorse umane,  nel  limite  del  personale
          effettivamente trasferito ai sensi dei commi  3  e  4,  con
          corrispondente riduzione delle  dotazioni  organiche  delle
          amministrazioni di provenienza,  fissata  entro  il  limite
          massimo di 150 unita', nonche' la dotazione  delle  risorse
          finanziarie  e  strumentali  necessarie  al   funzionamento
          dell'Agenzia  stessa,  tenendo  conto  del   rapporto   tra
          personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in  un'ottica
          di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle  spese
          per il funzionamento e per le collaborazioni  esterne.  Con
          lo stesso decreto e' definita la tabella  di  equiparazione
          del  personale  trasferito  con  quello   appartenente   al
          comparto  Ministeri.  I  dipendenti  trasferiti  mantengono
          l'inquadramento previdenziale di  provenienza,  nonche'  il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso   in   cui   il
          trattamento risulti piu'  elevato  rispetto  a  quello  del
          comparto  Ministeri,  il  personale   percepisce   per   la
          differenza un  assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i
          successivi miglioramenti economici.
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  o  del  Ministro  delegato,  da  emanarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla nomina del  Direttore  generale
          dell'Agenzia, e non oltre la data di adozione  del  decreto
          di cui al  comma  6,  le  strutture  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione  del
          trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20,  comma
          2.
              8. All'attuazione degli articoli 19, 20,  21  e  22  si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica.
              9.  All'Agenzia  si  applicano  le   disposizioni   sul
          patrocinio   e   sull'assistenza   in   giudizio   di   cui
          all'articolo 1 del testo unico di cui al regio  decreto  30
          ottobre 1933, n. 1611.
              10.  Il   comma   1   dell'articolo   68   del   codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'  sostituito   dal
          seguente:
              «1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
          informatici o parti di essi a seguito  di  una  valutazione
          comparativa di tipo tecnico ed economico  tra  le  seguenti
          soluzioni disponibili sul mercato:
              a)  software  sviluppato  per  conto   della   pubblica
          amministrazione;
              b) riutilizzo di software o parti  di  esso  sviluppati
          per conto della pubblica amministrazione;
              c) software libero o a codice sorgente aperto;
              d) software combinazione delle precedenti soluzioni.
              Solo quando la valutazione comparativa di tipo  tecnico
          ed  economico  dimostri  l'impossibilita'  di  accedere   a
          soluzioni open source o gia' sviluppate  all'interno  della
          pubblica  amministrazione  ad  un  prezzo   inferiore,   e'
          consentita l'acquisizione di programmi informatici di  tipo
          proprietario  mediante  ricorso   a   licenza   d'uso.   La
          valutazione di cui al presente comma e' effettuata  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
          Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
          altresi' parere circa il loro rispetto» ".
              Si riporta l'articolo 34  del  decreto  legislativo  18
          agosto   2000,   n.   267   (Testo   unico   delle    leggi
          sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazz.
          Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
              "34. Accordi di programma
              1. Per la  definizione  e  l'attuazione  di  opere,  di
          interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
          la  loro  completa  realizzazione,  l'azione  integrata   e
          coordinata  di  comuni,   di   province   e   regioni,   di
          amministrazioni statali e di  altri  soggetti  pubblici,  o
          comunque  di  due  o  piu'  tra  i  soggetti  predetti,  il
          presidente della Regione o il presidente della provincia  o
          il  sindaco,  in  relazione  alla  competenza  primaria   o
          prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
          intervento,  promuove  la  conclusione  di  un  accordo  di
          programma, anche su richiesta di uno o  piu'  dei  soggetti
          interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
          per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
          ogni altro connesso adempimento.
              2. L'accordo puo' prevedere  altresi'  procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
              3.  Per  verificare  la  possibilita'   di   concordare
          l'accordo di programma, il presidente della  Regione  o  il
          presidente  della  provincia  o  il  sindaco  convoca   una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate.
              4. L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime  del
          presidente della Regione, del presidente  della  provincia,
          dei sindaci e delle altre amministrazioni  interessate,  e'
          approvato con atto formale del presidente della  Regione  o
          del  presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed   e'
          pubblicato  nel   bollettino   ufficiale   della   Regione.
          L'accordo, qualora  adottato  con  decreto  del  presidente
          della Regione, produce gli  effetti  della  intesa  di  cui
          all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
          24  luglio  1977,  n.  616,  determinando  le  eventuali  e
          conseguenti  variazioni  degli  strumenti   urbanistici   e
          sostituendo le concessioni  edilizie,  sempre  che  vi  sia
          l'assenso del comune interessato.
              5. Ove l'accordo comporti  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata dal consiglio comunale  entro  trenta  giorni  a
          pena di decadenza.
              6. Per l'approvazione di progetti  di  opere  pubbliche
          comprese nei programmi dell'amministrazione e per le  quali
          siano immediatamente utilizzabili i relativi  finanziamenti
          si procede a norma  dei  precedenti  commi.  L'approvazione
          dell'accordo di  programma  comporta  la  dichiarazione  di
          pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed   urgenza   delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
              7.  La  vigilanza   sull'esecuzione   dell'accordo   di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti da  un  collegio  presieduto  dal  presidente  della
          Regione o dal presidente della provincia o  dal  sindaco  e
          composto da rappresentanti degli enti  locali  interessati,
          nonche' dal commissario del Governo  nella  Regione  o  dal
          prefetto  nella  provincia   interessata   se   all'accordo
          partecipano  amministrazioni  statali   o   enti   pubblici
          nazionali.
              8. Allorche' l'intervento o il programma di  intervento
          comporti il concorso di due o  piu'  regioni  finitime,  la
          conclusione dell'accordo di  programma  e'  promossa  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui   spetta
          convocare la conferenza di cui al comma 3. Il  collegio  di
          vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          ed e' composto dai rappresentanti di tutte le  regioni  che
          hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
          commissario del Governo ed al prefetto.".
              Si riporta l'articolo 34  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
          a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  2
          maggio 2006, n. 100, S.O.:
              "Art. 34. Soggetti a  cui  possono  essere  affidati  i
          contratti pubblici.
              1.  Sono  ammessi  a  partecipare  alle  procedure   di
          affidamento dei contratti  pubblici  i  seguenti  soggetti,
          salvo i limiti espressamente indicati:
              a) gli imprenditori individuali,  anche  artigiani,  le
          societa' commerciali, le societa' cooperative;
              b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione  e
          lavoro costituiti a norma della legge 25  giugno  1909,  n.
          422, e del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni, e i consorzi tra imprese  artigiane  di  cui
          alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
              c) i consorzi stabili, costituiti  anche  in  forma  di
          societa' consortili ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del
          codice  civile,   tra   imprenditori   individuali,   anche
          artigiani, societa' commerciali,  societa'  cooperative  di
          produzione  e  lavoro,  secondo  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 36;
              d)  i   raggruppamenti   temporanei   di   concorrenti,
          costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c),  i
          quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano
          conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
          uno di  essi,  qualificato  mandatario,  il  quale  esprime
          l'offerta in nome e per conto proprio e  dei  mandanti;  si
          applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
              e)  i  consorzi  ordinari   di   concorrenti   di   cui
          all'articolo 2602  del  codice  civile,  costituiti  tra  i
          soggetti di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del  presente
          comma, anche in forma di societa'  ai  sensi  dell'articolo
          2615-ter del codice civile; si  applicano  al  riguardo  le
          disposizioni dell'articolo 37;
              f) i soggetti che abbiano  stipulato  il  contratto  di
          gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai  sensi  del
          decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
          riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
              f-bis) operatori economici, ai sensi  dell'articolo  3,
          comma 22,  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti
          conformemente  alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi
          Paesi .
              2.".
              Si riporta l'articolo 23 del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.:
              "Art. 23. Fondo per la crescita sostenibile
              1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire  la
          crescita sostenibile e la creazione  di  nuova  occupazione
          nel rispetto delle contestuali  esigenze  di  rigore  nella
          finanza pubblica e di equita'  sociale,  in  un  quadro  di
          sviluppo  di  nuova  imprenditorialita',  con   particolare
          riguardo al sostegno alla piccola  e  media  impresa  e  di
          progressivo riequilibrio socio-economico, di genere  e  fra
          le diverse aree territoriali del Paese.
              2. Il Fondo speciale rotativo di  cui  all'articolo  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
              Il Fondo  e'  destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
          priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei
          vincoli   derivanti    dall'appartenenza    all'ordinamento
          comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
          un  impatto  significativo  in   ambito   nazionale   sulla
          competitivita' dell'apparato  produttivo,  con  particolare
          riguardo alle seguenti finalita':
              a) la promozione di progetti  di  ricerca,  sviluppo  e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese;
              b) il  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  il
          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
          programma;
              c) la promozione della  presenza  internazionale  delle
          imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
          in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
              3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          2, con decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  123  ad  eccezione  del  credito  d'imposta.  Le
          predette misure sono attivate con  bandi  ovvero  direttive
          del Ministro dello sviluppo economico,  che  individuano  i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si applica quanto previsto dall'articolo  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n. 78, convertito con  modificazioni  con  legge  3  agosto
          2009, n. 102.
              3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del  Fondo  possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti.
              4. Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo.
              5.
              6. I finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi.
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo.
              8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
          nonche' le somme restituite o non erogate alle  imprese,  a
          seguito dei provvedimenti di revoca e  di  rideterminazione
          delle agevolazioni concesse  ai  sensi  delle  disposizioni
          abrogate  ai  sensi  del  precedente  comma,   cosi'   come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11.
              9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
          sensi  del  comma  7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera
          f) della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
              10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
              11. I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge.
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio."
              Si riporta l'articolo 47 del decreto-legge  9  febbraio
          2012, n. 5
              Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
          sviluppo. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio  2012,  n.
          33, S.O.
              Si riporta l'articolo 61 del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.:
              "Art.  61.  Fondo  per  gli  investimenti  in   ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST)
              1. Le tipologie di intervento di cui  all'articolo  60,
          comma 4, sono sostenute con le risorse a valere  sul  Fondo
          per gli investimenti in ricerca scientifica  e  tecnologica
          (FIRST) istituito dall'articolo 1, comma 870,  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. Tale fondo per  gli  investimenti
          in ricerca scientifica e  tecnologica  continua  a  operare
          anche   attraverso   l'esistente   contabilita'    speciale
          esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti  agevolati
          che prevedano rientri e per gli interventi, anche di natura
          non rotativa,  cofinanziati  dall'Unione  Europea  o  dalle
          regioni, ferma restando la gestione ordinaria  in  bilancio
          per gli altri interventi.
              2. A garanzia delle anticipazioni concesse a favore  di
          progetti di  ricerca  presentati  da  soggetti  privati  e'
          trattenuta e accantonata, per ogni  intervento,  una  quota
          del finanziamento nella misura massima  del  10  per  cento
          dello stesso e nel limite  complessivo  del  10  per  cento
          della dotazione annuale del Fondo cui al comma 1.".
              Si riporta  l'articolo  47,  comma  2-bis,  del  citato
          decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5  (Disposizioni  urgenti
          in materia di semplificazione e  di  sviluppo),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.:
              "Art. 47. Agenda digitale italiana
              2-bis.  La  cabina  di  regia  di  cui  al   comma   2,
          nell'attuare l'agenda digitale italiana  nel  quadro  delle
          indicazioni sancite dall'agenda digitale europea,  persegue
          i seguenti obiettivi:
              a) realizzazione delle  infrastrutture  tecnologiche  e
          immateriali  al  servizio  delle  «comunita'  intelligenti»
          (smart communities), finalizzate a soddisfare la  crescente
          domanda di servizi digitali in settori quali la  mobilita',
          il  risparmio  energetico,   il   sistema   educativo,   la
          sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;
              b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data)
          quale modello di valorizzazione del patrimonio  informativo
          pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
              c) potenziamento delle applicazioni di  amministrazione
          digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai
          cittadini e alle imprese, per  favorire  la  partecipazione
          attiva degli stessi alla vita  pubblica  e  per  realizzare
          un'amministrazione aperta e trasparente;
              d) promozione  della  diffusione  e  del  controllo  di
          architetture di  cloud  computing  per  le  attivita'  e  i
          servizi delle pubbliche amministrazioni;
              e) utilizzazione degli acquisti pubblici  innovativi  e
          degli appalti  pre-commerciali  al  fine  di  stimolare  la
          domanda di beni e servizi innovativi basati  su  tecnologie
          digitali;
              f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete
          internet in grandi spazi pubblici collettivi quali  scuole,
          universita', spazi urbani e locali pubblici in genere;
              g)  investimento  nelle  tecnologie  digitali  per   il
          sistema scolastico e  universitario,  al  fine  di  rendere
          l'offerta educativa e formativa coerente con i  cambiamenti
          in atto nella societa';
              h) consentire  l'utilizzo  dell'infrastruttura  di  cui
          all'articolo    81,     comma     2-bis,     del     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  anche  al  fine   di
          consentire la messa  a  disposizione  dei  cittadini  delle
          proprie posizioni debitorie nei confronti  dello  Stato  da
          parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni  di
          cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  82   del   2005,   e   successive
          modificazioni;
              i)  individuare  i  criteri,  i  tempi  e  le  relative
          modalita'  per  effettuare  i   pagamenti   con   modalita'
          informatiche nonche' le modalita' per il  riversamento,  la
          rendicontazione da parte  del  prestatore  dei  servizi  di
          pagamento e  l'interazione  tra  i  sistemi  e  i  soggetti
          coinvolti nel pagamento, anche individuando il  modello  di
          convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere
          per effettuare il pagamento.".
                               Art. 20
 
 
                       Comunita' intelligenti
 
  1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi,
coordina  il  processo  di  attuazione  e  predispone  gli  strumenti
tecnologici  ed  economici   per   il   progresso   delle   comunita'
intelligenti. A tal fine l'Agenzia, sentito il  comitato  tecnico  di
cui al comma 2:
  a)  predispone  annualmente  il  piano  nazionale  delle  comunita'
intelligenti-PNCI e  lo  trasmette  entro  il  mese  di  febbraio  al
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo;
  b) entro il mese di gennaio di ogni  anno  predispone  il  rapporto
annuale sull'attuazione del citato piano nazionale,  avvalendosi  del
sistema di monitoraggio di cui al comma 12;
  c) emana le linee guida recanti definizione  di  standard  tecnici,
compresa la determinazione delle ontologie dei  servizi  e  dei  dati
delle comunita' intelligenti,  e  procedurali  nonche'  di  strumenti
finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunita' intelligenti;
  d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale  delle  comunita'
intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo.
  2. E' istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il  Comitato
tecnico delle comunita' intelligenti, formato da undici componenti in
possesso di particolari competenze e  di  comprovata  esperienza  nel
settore delle comunita' intelligenti, nominati dal direttore generale
dell'Agenzia, di cui uno designato dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,  due  designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   uno   designato
dall'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani,  uno  dall'Unione
delle province d'Italia e altri sei  scelti  dallo  stesso  direttore
generale, di cui uno  proveniente  da  atenei  nazionali,  tre  dalle
associazioni di imprese o di cittadini maggiormente  rappresentative,
uno dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e uno  dall'Agenzia
stessa. Il comitato adotta il proprio regolamento  di  organizzazione
ed elegge il Presidente. Ai  componenti  del  comitato  non  spettano
compensi, gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti. I  suoi
componenti durano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.
  3.  Il  comitato  tecnico  delle  comunita'  intelligenti   propone
all'Agenzia il recepimento di standard tecnici  utili  allo  sviluppo
della piattaforma  nazionale  di  cui  al  comma  9,  collabora  alla
supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c),
e partecipa alla definizione dello Statuto previsto nel comma 4.
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti
l'Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' adottato  lo  Statuto  della  cittadinanza
intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri:
  a)  definizione  dei  principi  e  delle  condizioni,  compresi   i
parametri di accessibilita' e  inclusione  digitale  ai  sensi  delle
disposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politiche
delle comunita' intelligenti;
  b) elencazione dei protocolli d'intesa tra l'Agenzia e  le  singole
amministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi del
piano nazionale  delle  comunita'  intelligenti.  I  protocolli  sono
aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale.
  5.  L'Agenzia  e  le  singole  amministrazioni  locali  interessate
stabiliscono congiuntamente le modalita'  di  consultazione  pubblica
periodica  mirate   all'integrazione   dei   bisogni   emersi   dalla
cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di
cui ai commi precedenti.
  6. La sottoscrizione dello Statuto  e'  condizione  necessaria  per
ottenere la qualifica di comunita' intelligente.
  7. Il  rispetto  del  protocollo  d'intesa,  misurato  dall'Agenzia
avvalendosi del sistema di  monitoraggio  di  cui  al  comma  12,  e'
vincolante per l'accesso a fondi pubblici  per  la  realizzazione  di
progetti innovativi per le comunita' intelligenti.
  8. Al fine di assicurare  la  rapida  e  capillare  diffusione  sul
territorio  di  modelli   e   soluzioni   ad   alta   replicabilita',
l'integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative  dei
sistemi regionali e comunali  e  l'adattamento  ai  diversi  contesti
territoriali, l'agenzia opera in collaborazione con  le  regioni,  le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie  e  i  comuni
per la programmazione e l'attuazione delle iniziative del PNCI di cui
al comma 1, lettera a).
  9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale, sentito
il Comitato di cui al comma 2, istituisce, definendone  le  modalita'
per  la  gestione,   la   piattaforma   nazionale   delle   comunita'
intelligenti e le relative componenti, che includono:
  a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni;
  b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi;
  b-bis) il catalogo dei dati geografici, territoriali ed  ambientali
di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135;
  c) il sistema di monitoraggio.
  10. Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei  sistemi
e delle applicazioni l'Agenzia:
  a) promuove indirizzi operativi e strumenti  d'incentivazione  alla
pratica del riuso anche attraverso meccanismi di  aggregazione  della
domanda;
  b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi  standard
per l'indicizzazione e la condivisione  delle  applicazioni  presenti
nel catalogo;
  c) definisce standard tecnici aperti e regole di  interoperabilita'
delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli  appalti
pubblici concernenti beni  e  servizi  innovativi  per  le  comunita'
intelligenti.
  11. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi
informativi prodotti dalle comunita' intelligenti, l'Agenzia:
  a) cataloga i dati e  i  servizi  informativi  con  l'obiettivo  di
costituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e  faciliti  il
riutilizzo del patrimonio informativo pubblico;
  b) favorisce il processo di metadatazione attraverso l'elaborazione
delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla
condivisione e al  riutilizzo  efficace  del  patrimonio  informativo
pubblico;
  c) definisce standard tecnici per  l'esposizione  dei  dati  e  dei
servizi telematici;
  d)  promuove,  attraverso  iniziative  specifiche  quali  concorsi,
eventi  e   attivita'   formative,   l'utilizzo   innovativo   e   la
realizzazione  di  servizi  e  applicazioni  basati  sui  dati  delle
comunita' intelligenti.
  12. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio, e  per
valutare l'impatto delle misure indicate nel  piano  nazionale  delle
comunita' intelligenti, l'Agenzia, sentito il  comitato  tecnico,  di
concerto con ISTAT:
  a) definisce, sentita l'ANCI, un sistema di misurazione  basato  su
indicatori statistici  relativi  allo  stato  e  all'andamento  delle
condizioni  economiche,  sociali,  culturali   e   ambientali   delle
comunita' intelligenti e della qualita' di vita  dei  cittadini;  tra
tali indicatori sono inclusi: indicatori di contesto o di  risultato;
indicatori relativi alle applicazioni  tecnologiche  funzionali  alle
misure adottate delle comunita' intelligenti; indicatori di  spesa  o
investimento; i dati  dei  bilanci  delle  pubbliche  amministrazioni
oggetto della  misurazione,  da  acquisire  dalla  Banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche costituita ai sensi dell'articolo 13  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sulla  base  dello  schema   di
classificazione adottato nell'ambito della stessa,  individuando  uno
schema comune di riclassificazione  che  ne  faciliti  la  lettura  e
l'utilizzo  in  riferimento  al  sistema  di   indicatori   definito;
indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo dei
cittadini e  della  loro  soddisfazione  rispetto  ai  servizi  della
comunita' in cui risiedono;
  b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'ISTAT  e  degli
enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisce
il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati,
promuove  sistemi  e  applicazioni  di  visualizzazione  e   provvede
affinche' i dati raccolti all'interno  del  sistema  di  monitoraggio
delle  comunita'  intelligenti  siano  accessibili,  interrogabili  e
utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in coerenza con  la
definizione di « dati di tipo aperto »;
  c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma  1,  lettera  b),
l'analisi  delle  condizioni   economiche,   sociali,   culturali   e
ambientali delle comunita'  intelligenti,  con  particolare  riguardo
allo  stato  di  attuazione  e  all'effettivo   conseguimento   degli
obiettivi indicati nel piano nazionale delle comunita' intelligenti;
  d)  individua,  sentita  l'ANCI,  i  meccanismi  per   l'inclusione
progressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei  comuni  che  non
abbiano ancora adottato misure rientranti nel piano  nazionale  delle
comunita' intelligenti.
  13. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei  bandi
per progetti di promozione  delle  comunita'  intelligenti,  clausole
limitative dell'accesso ai relativi benefici per  le  amministrazioni
pubbliche che:
  a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui  al  comma  10  le
specifiche tecniche e le funzionalita' delle applicazioni sviluppate;
nel  caso  siano  nella  disponibilita'   del   codice   sorgente   e
l'applicazione  sia  rilasciata  con   una   licenza   aperta,   esse
condividono altresi' tutti i riferimenti necessari al riutilizzo;
  14. Ai fini della realizzazione di quanto previsto alle lettere  a)
e b) del comma 9, l'Agenzia per l'Italia digitale potra' riutilizzare
basi informative e servizi previsti per analoghe finalita',  compresi
quelli previsti nell'ambito del sistema pubblico di connettivita'  di
cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attivita' di  cui  al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente.
  16. L'inclusione intelligente consiste nella capacita', nelle forme
e nei limiti consentiti dalle  conoscenze  tecnologiche,  di  offrire
informazioni nonche' progettare ed  erogare  servizi  fruibili  senza
discriminazioni  dai  soggetti  appartenenti  a  categorie  deboli  o
svantaggiate e funzionali alla partecipazione  alle  attivita'  delle
comunita' intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al  comma
2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del  Ministro  delegato  all'innovazione
tecnologica.
  17. L'accessibilita' dei sistemi informatici di cui all'articolo  2
della legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  e  l'inclusione  intelligente
costituiscono principi fondanti del piano nazionale  delle  comunita'
intelligenti e dello statuto  delle  comunita'  intelligenti  nonche'
delle   attivita'   di   normazione,   di   pianificazione    e    di
regolamentazione delle comunita' intelligenti.
  18. Nelle procedure di appalto per l'acquisto  di  beni  e  per  la
fornitura  di  servizi  informatici  svolte   dalle   amministrazioni
pubbliche che aderiscono allo statuto delle  comunita'  intelligenti,
il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti  con  il
decreto di cui al comma 4 e'  fatto  oggetto  di  specifica  voce  di
valutazione   da   parte   della   stazione   appaltante   ai    fini
dell'attribuzione del punteggio dell'offerta  tecnica,  tenuto  conto
della destinazione del bene o del servizio.
  L'Agenzia per l'Italia digitale vigila, anche  su  segnalazione  di
eventuali interessati, sul rispetto del presente comma.
  19. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18:
  a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili;
  b) comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.
  20.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti dall'articolo 19 e dal presente  articolo,  all'incarico  di
Direttore generale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, non si applica l'articolo 19, comma 8, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  20-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera b), dopo le parole: «anche di  tipo  aperto,»  sono
inserite le seguenti: «anche sulla base degli studi e  delle  analisi
effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione,»;
  b) alla lettera f), le parole:  «  anche  mediante  intese  con  la
Scuola superiore della pubblica amministrazione e  il  Formez,»  sono
sostituite dalle seguenti: « anche  mediante  intese  con  la  Scuola
superiore della pubblica  amministrazione,  il  Formez  e  l'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,».
  20-ter. All'articolo 22, comma  3,  secondo  periodo,  del  decreto
legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « presso il Dipartimento
per   la   digitalizzazione   della   pubblica   amministrazione    e
l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
» sono aggiunte le seguenti:  «  e  per  il  personale  dell'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione».
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta l'articolo  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento   delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato nella Gazz. Uff.  30  agosto  1997,  n.
          202:
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata.
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni.
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              Si riporta l'articolo 23,  comma  12-quaterdecies,  del
          decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito   con
          modificazioni  dalla  legge   7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), pubblicato nella Gazz. Uff. 6  luglio  2012,  n.
          156, S.O.:
              "Art. 23. Altre disposizioni di  carattere  finanziario
          ed esigenze indifferibili
              (In vigore dal 15 agosto 2012)
              "12-quaterdecies.  Per  sostenere  lo  sviluppo   delle
          applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per
          sviluppare  le  tecnologie  dell'osservazione  della  terra
          anche a fini  di  tutela  ambientale,  di  mitigazione  dei
          rischi e per attivita' di ricerca scientifica, tutti i dati
          e le informazioni, acquisiti  dal  suolo,  da  aerei  e  da
          piattaforme satellitari nell'ambito di attivita' finanziate
          con risorse pubbliche, sono resi disponibili  per  tutti  i
          potenziali  utilizzatori  nazionali,  anche  privati,   nei
          limiti  imposti  da  ragioni  di  tutela  della   sicurezza
          nazionale. A tale fine, la catalogazione e la raccolta  dei
          dati geografici, territoriali  ed  ambientali  generati  da
          tutte le attivita' sostenute da risorse pubbliche e' curata
          da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali
          e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  Con
          decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di  una
          intesa tra Presidenza del Consiglio  -  Dipartimento  della
          protezione  civile,  Ministero  della   difesa,   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e regioni,  adottata  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono  definite  le  modalita'  per  la
          gestione    della    piattaforma    e    per     l'accesso,
          l'interoperativita'  e  la  condivisione,  anche  in  tempo
          reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati,  e
          gli obblighi di comunicazione  e  disponibilita'  dei  dati
          acquisiti da parte di tutti i soggetti  che  svolgono  tale
          attivita'  con  il  sostegno  pubblico,   anche   parziale.
          Dall'attuazione delle disposizioni del presente  comma  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.".
              Si riporta l'articolo 13 della legge 31 dicembre  2009,
          n.  196  (Legge  di  contabilita'  e   finanza   pubblica),
          pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
              "Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche
              ( In vigore dal 13 aprile 2011)
              1. Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'articolo 1,  comma  3,  e  per
          dare attuazione e stabilita'  al  federalismo  fiscale,  le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati.
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2,  comma
          6, della presente legge.
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici.
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista dall'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati.".
              Si riporta l'articolo  72  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82 (Codice  dell'amministrazione  digitale),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
              "Art. 72. Definizioni relative al sistema  pubblico  di
          connettivita'.
              1. Ai fini del presente decreto si intende per:
              a) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione,
          gestione  ed  evoluzione  di  reti  informatiche   per   la
          trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
              b)  «interoperabilita'  di  base»:  i  servizi  per  la
          realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti  per  lo
          scambio  di  documenti   informatici   fra   le   pubbliche
          amministrazioni e tra queste e i cittadini;
              c) «connettivita'»: l'insieme dei servizi di  trasporto
          di dati e di interoperabilita' di base;
              d) «interoperabilita'  evoluta»:  i  servizi  idonei  a
          favorire  la   circolazione,   lo   scambio   di   dati   e
          informazioni,   e    l'erogazione    fra    le    pubbliche
          amministrazioni e tra queste e i cittadini;
              e) «cooperazione applicativa»:  la  parte  del  sistema
          pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i
          sistemi informatici  delle  pubbliche  amministrazioni  per
          garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e
          dei procedimenti amministrativi.".
              Si riporta l'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004,  n.
          4  (Disposizioni  per  favorire  l'accesso   dei   soggetti
          disabili  agli  strumenti  informatici),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 17 gennaio 2004, n. 13:
              "Art. 2. Definizioni
              1. Ai fini della presente legge, si intende per:
              a)   «accessibilita'»:   la   capacita'   dei   sistemi
          informatici, nelle forme  e  nei  limiti  consentiti  dalle
          conoscenze  tecnologiche,  di  erogare  servizi  e  fornire
          informazioni  fruibili,  senza  discriminazioni,  anche  da
          parte di coloro che a causa di disabilita'  necessitano  di
          tecnologie assistive o configurazioni particolari;
              b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni
          tecniche, hardware e software, che permettono alla  persona
          disabile,  superando   o   riducendo   le   condizioni   di
          svantaggio, di accedere  alle  informazioni  e  ai  servizi
          erogati dai sistemi informatici.".
              Si riportano gli articoli 21, 55 e  19,  comma  8,  del
          decreto legislativo 30 marzo2001, n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz.  Uff.  9
          maggio 2001, n. 106, S.O.:
              "Art. 21. Responsabilita' dirigenziale.
              1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi  accertato
          attraverso le risultanze del sistema di valutazione di  cui
          al Titolo II del decreto legislativo  di  attuazione  della
          legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di  ottimizzazione
          della produttivita' del lavoro pubblico e di  efficienza  e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
              2.
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco."
              "Art.  55.  Responsabilita',  infrazioni  e   sanzioni,
          procedure conciliative.
              1. Le disposizioni del presente articolo  e  di  quelli
          seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono  norme
          imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli  1339
          e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai
          rapporti di lavoro di cui all'articolo  2,  comma  2,  alle
          dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2.
              2. Ferma la disciplina in  materia  di  responsabilita'
          civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti  di
          lavoro di cui al comma 1 si  applica  l'articolo  2106  del
          codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
          presente  Capo,  la  tipologia  delle  infrazioni  e  delle
          relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.  La
          pubblicazione sul sito  istituzionale  dell'amministrazione
          del  codice  disciplinare,  recante   l'indicazione   delle
          predette infrazioni e relative sanzioni, equivale  a  tutti
          gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede  di
          lavoro.
              3. La  contrattazione  collettiva  non  puo'  istituire
          procedure di impugnazione dei  provvedimenti  disciplinari.
          Resta  salva  la  facolta'  di  disciplinare   mediante   i
          contratti  collettivi  procedure   di   conciliazione   non
          obbligatoria, fuori dei casi per i  quali  e'  prevista  la
          sanzione disciplinare del licenziamento, da  instaurarsi  e
          concludersi entro un termine non superiore a trenta  giorni
          dalla  contestazione   dell'addebito   e   comunque   prima
          dell'irrogazione della sanzione. La sanzione  concordemente
          determinata all'esito di tali procedure non puo' essere  di
          specie diversa  da  quella  prevista,  dalla  legge  o  dal
          contratto collettivo, per  l'infrazione  per  la  quale  si
          procede e non e' soggetta ad impugnazione.  I  termini  del
          procedimento disciplinare restano  sospesi  dalla  data  di
          apertura  della  procedura  conciliativa  e  riprendono   a
          decorrere nel caso di conclusione con  esito  negativo.  Il
          contratto collettivo definisce  gli  atti  della  procedura
          conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
              4. Fermo  quanto  previsto  nell'articolo  21,  per  le
          infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente  ai  sensi
          degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies,  comma  3,  si
          applicano, ove non  diversamente  stabilito  dal  contratto
          collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del  predetto
          articolo  55-bis,  ma  le  determinazioni  conclusive   del
          procedimento  sono  adottate  dal  dirigente   generale   o
          titolare di incarico conferito ai sensi  dell'articolo  19,
          comma 3."
              "Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali.
              (Omissis).
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo.".
              Si riportano gli articoli 20 e 22  del  citato  decreto
          legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), pubblicato nella Gazz. Uff. 26  giugno
          2012, n. 147, S.O., come modificati dalla presente legge:
              "Art. 20. Funzioni
              (In vigore dal 20 ottobre 2012)
              (Omissis).
              3. In particolare l'Agenzia esercita  le  sue  funzioni
          nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di
          promuovere la  diffusione  delle  tecnologie  digitali  nel
          Paese e di razionalizzare la spesa  pubblica.  A  tal  fine
          l'Agenzia:
              a) contribuisce  alla  diffusione  dell'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e  della  comunicazione,  allo
          scopo di favorire l'innovazione e  la  crescita  economica,
          anche  mediante  lo  sviluppo   e   l'accelerazione   della
          diffusione delle reti di nuova generazione (NGN);
              b) detta indirizzi, regole tecniche e  linee  guida  in
          materia di  sicurezza  informatica  e  di  omogeneita'  dei
          linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di  tipo
          aperto, anche  sulla  base  degli  studi  e  delle  analisi
          effettuate  a  tale  scopo  dall'Istituto  superiore  delle
          comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in modo
          da  assicurare   anche   la   piena   interoperabilita'   e
          cooperazione applicativa tra i  sistemi  informatici  della
          pubblica  amministrazione  e  tra  questi   e   i   sistemi
          dell'Unione europea;
              c)  assicura  l'omogeneita',  mediante  il   necessario
          coordinamento tecnico,  dei  sistemi  informativi  pubblici
          destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle  imprese,
          garantendo livelli uniformi di qualita' e  fruibilita'  sul
          territorio  nazionale,  nonche'  la  piena  integrazione  a
          livello europeo;
              d) supporta e diffonde  le  iniziative  in  materia  di
          digitalizzazione    dei    flussi     documentali     delle
          amministrazioni, ivi compresa la fase  della  conservazione
          sostitutiva, accelerando i  processi  di  informatizzazione
          dei documenti amministrativi  e  promuovendo  la  rimozione
          degli ostacoli tecnici, operativi e  organizzativi  che  si
          frappongono   alla    realizzazione    dell'amministrazione
          digitale e alla piena ed effettiva attuazione  del  diritto
          all'uso delle  tecnologie,  previsto  dall'articolo  3  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni;
              e)  vigila  sulla  qualita'   dei   servizi   e   sulla
          razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche
          in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa;
              f)   promuove   e    diffonde    le    iniziative    di
          alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini,  nonche'
          di formazione e addestramento  professionale  destinate  ai
          pubblici dipendenti, anche mediante intese  con  la  Scuola
          superiore  della  pubblica  amministrazione,  il  Formez  e
          l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
          dell'informazione,  il  ricorso  a  tecnologie   didattiche
          innovative,   nell'ambito   delle   dotazioni   finanziarie
          disponibili, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica;
              g)  effettua  il  monitoraggio,   anche   a   campione,
          dell'attuazione dei piani di Information and  Communication
          Technology (ICT) delle pubbliche  amministrazioni,  redatti
          in osservanza delle prescrizioni di cui  alla  lettera  b),
          sotto il profilo dell'efficacia,  economicita'  e  qualita'
          delle realizzazioni,  proponendo  agli  organi  di  governo
          degli enti e, ove necessario, al Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, le  conseguenti  misure  correttive,  nonche'
          segnalando alla Corte dei conti casi in  cui  si  profilino
          ipotesi di danno erariale;
              h) svolge attivita' di  progettazione  e  coordinamento
          delle iniziative  strategiche  e  di  preminente  interesse
          nazionale, anche a carattere intersettoriale, per  la  piu'
          efficace erogazione  di  servizi  in  rete  della  pubblica
          amministrazione a cittadini e imprese;
              i)  costituisce  autorita'  di  riferimento   nazionale
          nell'ambito dell'Unione europea e internazionale; partecipa
          all'attuazione di programmi europei al  fine  di  attrarre,
          reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate
          allo sviluppo della societa' dell'informazione;
              l) adotta indirizzi e formula pareri  facoltativi  alle
          amministrazioni sulla congruita' tecnica ed  economica  dei
          contratti  relativi  all'acquisizione  di  beni  e  servizi
          informatici  e  telematici,  anche  al  fine  della   piena
          integrazione dei sistemi informativi;
              m)  promuove,  anche   a   richiesta   di   una   delle
          amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi
          istituzionali  finalizzati  alla  creazione  di   strutture
          tecniche  condivise  per   aree   omogenee   o   per   aree
          geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi  e  al
          piu'  rapido  ed  effettivo  raggiungimento   della   piena
          integrazione  e  cooperazione  applicativa  tra  i  sistemi
          informativi  pubblici,  vigilando   sull'attuazione   delle
          intese o degli accordi medesimi."
              "Art. 22. Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la
          diffusione delle tecnologie per l'innovazione;  successione
          dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane
          e strumentali.
              (Omissis).
              3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il
          personale   di   ruolo   delle   amministrazioni   di   cui
          all'articolo  20,  comma  2,  le  risorse   finanziarie   e
          strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo
          articolo  20,  comma  2,  compresi  i   connessi   rapporti
          giuridici attivi e passivi, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione,  neppure  giudiziale.  E'  fatto
          salvo il diritto di opzione per il personale in servizio  a
          tempo  indeterminato  presso   il   Dipartimento   per   la
          digitalizzazione   della   pubblica    amministrazione    e
          l'innovazione tecnologica della  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri e per  il  personale  dell'Istituto  superiore
          delle comunicazioni e delle  tecnologie  dell'informazione.
          Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra  nella
          titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza.
Sezione VIII

ASSICURAZIONI, MUTUALITA' E MERCATO FINANZIARIO



                               Art. 21
 
 
Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative
 
  1. L'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo (IVASS) cura  la  prevenzione  delle  frodi  nel
settore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste
di risarcimento e di  indennizzo  e  all'attivazione  di  sistemi  di
allerta preventiva contro i rischi di frode.
  2. Per favorire la prevenzione  e  il  contrasto  delle  frodi  nel
settore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  nonche'  al  fine   di
migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle
imprese di assicurazione e di  individuare  i  fenomeni  fraudolenti,
l'IVASS:
  a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio
informatico integrato di cui al comma 3, nonche' le informazioni e la
documentazione  ricevute  dalle  imprese  di  assicurazione  e  dagli
intermediari di assicurazione, al  fine  di  individuare  i  casi  di
sospetta frode e di stabilire un  meccanismo  di  allerta  preventiva
contro le frodi;
  b)  richiede  informazioni  e  documentazione   alle   imprese   di
assicurazione  e  agli  intermediari  di  assicurazione,  anche   con
riferimento  alle  iniziative  assunte  ai  fini  di  prevenzione   e
contrasto del fenomeno  delle  frodi  assicurative,  per  individuare
fenomeni fraudolenti  ed  acquisire  informazioni  sull'attivita'  di
contrasto attuate contro le frodi;
  c)  segnala  alle  imprese   di   assicurazione   e   all'Autorita'
giudiziaria preposta i profili  di  anomalia  riscontrati  a  seguito
dell'attivita' di analisi, di  elaborazione  dei  dati  di  cui  alla
lettera b) e correlazione dell'archivio informatico integrato di  cui
al comma  3,  invitandole  a  fornire  informazioni  in  ordine  alle
indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati  e  alle  querele
eventualmente presentate;
  d) fornisce collaborazione  alle  imprese  di  assicurazione,  alle
forze di polizia e all'autorita' giudiziaria ai  fini  dell'esercizio
dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;
  e)  promuove  ogni  altra  iniziativa,  nell'ambito  delle  proprie
competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore
assicurativo;
  f) elabora una relazione annuale sull'attivita' svolta,  formula  i
criteri e le modalita' di valutazione delle imprese di  assicurazione
in relazione all'attivita' di contrasto delle frodi e rende  pubblici
i risultati delle valutazioni effettuate  a  fini  di  prevenzione  e
contrasto delle frodi, e alle iniziative  assunte  a  riguardo  dalle
imprese  di  assicurazione  e  formula  proposte  di  modifica  della
disciplina  in  materia  di  prevenzione  delle  frodi  nel   settore
dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore.
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'IVASS si  avvale
di un archivio informatico integrato,  connesso  con  la  banca  dati
degli attestati di rischio  prevista  dall'articolo  134  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati
sinistri e banche dati anagrafe  testimoni  e  anagrafe  danneggiati,
istituite dall'articolo 135 del medesimo codice  delle  assicurazioni
private, con  l'archivio  nazionale  dei  veicoli  e  con  l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'articolo 226 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive   modificazioni,   con   il   Pubblico   registro
automobilistico istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio
decreto-legge 15 marzo  1927,  n.  436,  convertito  dalla  legge  19
febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della CONSAP per  la
gestione del fondo di garanzia per le vittime  della  strada  di  cui
all'articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  per
la  gestione  della  liquidazione  dei  danni  a  cura   dell'impresa
designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, con i dati a disposizione per i  sinistri  relativi  ai
veicoli  di  cui  all'articolo  125  gestiti  dall'Ufficio   centrale
italiano di cui all'articolo 126 del medesimo decreto legislativo  n.
209 del 2005 nonche' con ulteriori archivi e banche dati pubbliche  e
private,  individuate  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentiti i Ministeri competenti e l'IVASS. Con  il  medesimo  decreto,
sentito il Garante per la protezione  dei  dati,  sono  stabilite  le
modalita' di connessione delle banche dati di cui al presente  comma,
i  termini,  le  modalita'  e  le  condizioni  per  la   gestione   e
conservazione dell'archivio e per  l'accesso  al  medesimo  da  parte
delle pubbliche amministrazioni,  dell'autorita'  giudiziaria,  delle
forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi,
nonche' gli obblighi di consultazione dell'archivio  da  parte  delle
imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.
  4.  Le  imprese  di  assicurazione  garantiscono   all'IVASS,   per
l'alimentazione  dell'archivio  informatico  integrato,  secondo   le
modalita' e nei termini stabiliti dal decreto  di  cui  al  comma  3,
l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti  nelle
proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai  sensi
del comma 2, lettera b),  e  comunicano  all'archivio  nazionale  dei
veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada,  di  cui  al
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,  gli
estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilita'  civile
verso  i  terzi  prevista  dall'articolo   122   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005,
stipulati o rinnovati.
  5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4  avviene  secondo  le
modalita' di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
previsto dall'articolo 31, comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.
  6.   Nell'esercizio   delle   sue   funzioni   l'IVASS    evidenzia
dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e  le  anomalie
statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati  e
le comunica  alle  imprese  interessate  che,  con  cadenza  mensile,
comunicano le indagini avviate, i relativi  risultati  e  le  querele
eventualmente presentate. L'IVASS, in  caso  di  evidenza  di  reato,
comunica altresi' i dati all'Autorita' giudiziaria e  alle  forze  di
polizia.
  7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.
  7-bis. All'articolo 148 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, al comma 1, primo periodo, la parola: « due »  e'  sostituita
dalla seguente: «cinque».
          Riferimenti normativi
 
              Si riportano gli articoli 134 , 135, 283, 286, 125, 126
          e 122 del Decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          (Codice  delle  assicurazioni  private),  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.:
              "Art. 134. Attestazione sullo stato del rischio.
              1. L'ISVAP, con regolamento, determina  le  indicazioni
          relative all'attestazione sullo stato del rischio  che,  in
          occasione di ciascuna scadenza  annuale  dei  contratti  di
          assicurazione obbligatoria relativi ai  veicoli  a  motore,
          l'impresa deve  consegnare  al  contraente  o,  se  persona
          diversa,   al   proprietario   ovvero    all'usufruttuario,
          all'acquirente  con  patto  di  riservato  dominio   o   al
          locatario in caso di locazione finanziaria. Le  indicazioni
          contenute nell'attestazione sullo stato del rischio  devono
          comprendere la specificazione  della  tipologia  del  danno
          liquidato..
              1-bis. I soggetti di cui al comma 1  hanno  diritto  di
          esigere in qualunque momento, entro quindici  giorni  dalla
          richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio  relativo
          agli ultimi cinque  anni  del  contratto  di  assicurazione
          obbligatoria  relativo  ai  veicoli  a  motore  secondo  le
          modalita' stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al
          comma 1.
              1-ter. La consegna dell'attestazione  sullo  stato  del
          rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonche' ai sensi del
          regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, e' effettuata per
          via telematica, attraverso  l'utilizzo  delle  banche  dati
          elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo  o  di
          cui all'articolo 135 ).
              2. Il regolamento puo' prevedere  l'obbligo,  a  carico
          delle  imprese  di  assicurazione,  di  inserimento   delle
          informazioni riportate sull'attestato  di  rischio  in  una
          banca dati elettronica detenuta da  enti  pubblici  ovvero,
          qualora  gia'  esistente,  da  enti  privati,  al  fine  di
          consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti
          di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In  ogni
          caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente
          le informazioni sull'attestazione.
              3. La  classe  di  merito  indicata  sull'attestato  di
          rischio  si  riferisce  al  proprietario  del  veicolo.  Il
          regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore
          a  dodici  mesi,  ed  individua  i  termini  relativi  alla
          decorrenza ed alla durata del periodo di  osservazione.  In
          caso di cessazione del rischio  assicurato  o  in  caso  di
          sospensione  o  di  mancato  rinnovo   del   contratto   di
          assicurazione per mancato utilizzo  del  veicolo,  l'ultimo
          attestato di rischio conseguito conserva validita'  per  un
          periodo di cinque anni ).
              4. L'attestazione sullo  stato  del  rischio,  all'atto
          della stipulazione di un contratto per il medesimo  veicolo
          al   quale   si   riferisce   l'attestato,   e'   acquisita
          direttamente dall'impresa assicuratrice in  via  telematica
          attraverso le banche dati di cui al comma  2  del  presente
          articolo e di cui all'articolo 135..
              4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i  casi  di
          stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore
          veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla  persona
          fisica gia'  titolare  di  polizza  assicurativa  o  da  un
          componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare,
          non puo' assegnare al contratto una classe di  merito  piu'
          sfavorevole  rispetto  a  quella   risultante   dall'ultimo
          attestato  di   rischio   conseguito   sul   veicolo   gia'
          assicurato.
              4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un  sinistro,
          le imprese di assicurazione non  possono  applicare  alcuna
          variazione di classe di  merito  prima  di  aver  accertato
          l'effettiva  responsabilita'   del   contraente,   che   e'
          individuata  nel  responsabile  principale  del   sinistro,
          secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno  e
          fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
          non sia possibile accertare la responsabilita'  principale,
          ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio,  in  caso  di
          liquidazione parziale, la responsabilita'  si  computa  pro
          quota in relazione al numero dei conducenti  coinvolti,  ai
          fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu'
          sinistri.
              4-quater. E' fatto comunque  obbligo  alle  imprese  di
          assicurazione di comunicare tempestivamente  al  contraente
          le  variazioni  peggiorative  apportate  alla   classe   di
          merito."
              "Art. 135. Banca dati sinistri e banche  dati  anagrafe
          testimoni e anagrafe danneggiati
              1. Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e
          il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
          assicurazioni  obbligatorie  per   i   veicoli   a   motore
          immatricolati in Italia, sono istituite presso l'ISVAP  una
          banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche  dati
          denominate «anagrafe testimoni» e «anagrafe danneggiati».
              2.  Le  imprese  sono  tenute  a  comunicare   i   dati
          riguardanti i sinistri dei propri  assicurati,  secondo  le
          modalita' stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP.  I
          dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel
          territorio della Repubblica in regime di libera prestazione
          dei servizi o in  regime  di  stabilimento  sono  richiesti
          dall'ISVAP alle rispettive  autorita'  di  vigilanza  degli
          Stati membri interessati.
              3. Le procedure di organizzazione e  di  funzionamento,
          le modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati di
          cui al comma 1, da parte delle  pubbliche  amministrazioni,
          dell'autorita' giudiziaria, delle forze di  polizia,  delle
          imprese di assicurazione e di soggetti terzi,  nonche'  gli
          obblighi di consultazione delle banche dati da parte  delle
          imprese  di  assicurazione  in  fase  di  liquidazione  dei
          sinistri,  sono  stabiliti  dall'ISVAP,  con   regolamento,
          sentiti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   il
          Ministero dell'interno, e, per i profili  di  tutela  della
          riservatezza,  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati
          personali."
              "Art. 283. Sinistri verificatisi nel  territorio  della
          Repubblica.
              1. Il Fondo di garanzia per le  vittime  della  strada,
          costituito presso la CONSAP,  risarcisce  i  danni  causati
          dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per  i  quali
          vi e' obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
              a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante
          non identificato;
              b)  il  veicolo  o  natante  non  risulti  coperto   da
          assicurazione;
              c) il veicolo o natante risulti assicurato  presso  una
          impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime
          di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi,  e
          che  al  momento  del  sinistro  si  trovi  in   stato   di
          liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
              d) il veicolo  sia  posto  in  circolazione  contro  la
          volonta'     del     proprietario,      dell'usufruttuario,
          dell'acquirente  con  patto  di  riservato  dominio  o  del
          locatario in caso di locazione finanziaria;
              d-bis) il veicolo  sia  stato  spedito  nel  territorio
          della Repubblica italiana da uno Stato di cui  all'articolo
          1,  comma  1,  lettera  bbb),  e   nel   periodo   indicato
          all'articolo 1, comma 1, lettera fff),  numero  4-bis),  lo
          stesso risulti coinvolto in un  sinistro  e  sia  privo  di
          assicurazione;
              d-ter) il sinistro sia cagionato da un  veicolo  estero
          con targa non corrispondente o non piu' corrispondente allo
          stesso veicolo.
              2.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  il
          risarcimento e' dovuto solo per i danni  alla  persona.  In
          caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto
          anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore
          all'importo di  euro  500,  per  la  parte  eccedente  tale
          ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e
          d-ter) il risarcimento e' dovuto per i danni alla  persona,
          nonche' per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma  1,
          lettera c), il risarcimento e'  dovuto  per  i  danni  alla
          persona, nonche' per i danni alle cose. Nel caso di cui  al
          comma  1,  lettera   d),   il   risarcimento   e'   dovuto,
          limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che  sono
          trasportati contro la  propria  volonta'  ovvero  che  sono
          inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i  danni
          alla persona sia per i danni a cose ).
              3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il  danno
          e' risarcito nei limiti dei minimi  di  garanzia  previsti,
          per ogni persona  danneggiata  e  per  ogni  sinistro,  nel
          regolamento di  cui  all'articolo  128  relativamente  alle
          autovetture ad uso privato. La  percentuale  di  inabilita'
          permanente, la  qualifica  di  convivente  a  carico  e  la
          percentuale di  reddito  del  danneggiato  da  calcolare  a
          favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate
          in base alle norme del testo unico delle  disposizioni  per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali.
              4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b),  c),  d),
          d-bis) e d-ter), il  danno  e'  risarcito  nei  limiti  dei
          massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo  128
          per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il
          mezzo che ha causato il danno.
              5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada  e'
          surrogato,    per    l'importo    pagato,    nei    diritti
          dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa  posta  in
          liquidazione coatta, beneficiando dello stesso  trattamento
          previsto  per   i   crediti   di   assicurazione   indicati
          all'articolo  258,  comma  4,  lettera  a).  L'impresa   di
          assicurazione  che  ha  provveduto  alla  liquidazione  del
          danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto  di  regresso
          nei confronti del Fondo di garanzia per  le  vittime  della
          strada in  caso  di  liquidazione  coatta  dell'impresa  di
          assicurazione del veicolo responsabile."
              "Art. 286. Liquidazione dei danni a  cura  dell'impresa
          designata.
              1. La liquidazione dei danni  per  i  sinistri  di  cui
          all'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis) e
          d-ter),  e'  effettuata  a  cura  di  un'impresa  designata
          dall'ISVAP secondo quanto previsto nel regolamento adottato
          dal Ministro delle attivita' produttive. L'impresa provvede
          alla  liquidazione  dei  danni   anche   per   i   sinistri
          verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino
          alla data indicata  nel  provvedimento  che  designi  altra
          impresa ).
              2.  Le  somme  anticipate  dalle   imprese   designate,
          comprese le spese ed al netto  delle  somme  recuperate  ai
          sensi dell'articolo 292, sono  rimborsate  dalla  CONSAP  -
          Fondo di garanzia per le vittime della strada,  secondo  le
          convenzioni,  stipulate  fra  le  imprese  e  il  Fondo  di
          garanzia   per   le   vittime   della   strada,    soggette
          all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive su
          proposta dell'ISVAP.
              3.  Le   imprese   designate   sono   sottoposte,   per
          l'attivita' oggetto delle convenzioni, alle  direttive  per
          il regolare svolgimento delle  operazioni  di  liquidazione
          dei danni emanate  in  via  generale  o  particolare  dalla
          CONSAP."
              "Art. 125. Veicoli e natanti immatricolati o registrati
          in Stati esteri.
              1. Per i veicoli e i natanti  soggetti  all'obbligo  di
          assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri
          nonche' per i motori amovibili  di  cui  all'articolo  123,
          comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di  altro
          documento  equivalente  emesso  all'estero,  che  circolino
          temporaneamente nel territorio o nelle  acque  territoriali
          della Repubblica, deve essere assolto, per la durata  della
          permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.
              2.  Per  i  natanti  l'obbligo  di   assicurazione   si
          considera assolto:
              a) con la stipula  di  un  contratto  di  assicurazione
          secondo  quanto  previsto  con  regolamento  adottato   dal
          Ministro   delle   attivita'   produttive,   su    proposta
          dell'ISVAP, ovvero
              b) quando il conducente sia in possesso di  certificato
          internazionale   di   assicurazione   emesso   dall'Ufficio
          nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio
          centrale italiano.
              3.  Per  i  veicoli  a  motore  muniti  di   targa   di
          immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di
          assicurazione:
              a)  e'  assolto  mediante  contratto  di  assicurazione
          «frontiera», come  disciplinato  dal  regolamento  previsto
          all'articolo 126,  comma  2,  lettera  a),  concernente  la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  del
          veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
          membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti
          dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
              b)  si  considera  assolto  quando  l'Ufficio  centrale
          italiano si sia reso garante per il risarcimento dei  danni
          cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli
          e quando con atto dell'Unione  europea  sia  stato  rimosso
          l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione
          di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa  di
          immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
              c) si considera assolto, quando il  conducente  sia  in
          possesso di una carta verde emessa  dall'Ufficio  nazionale
          di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio  centrale
          italiano.
              4.  Per  i  veicoli  a  motore  muniti  di   targa   di
          immatricolazione rilasciata da  uno  Stato  membro  diverso
          dalla Repubblica italiana, l'obbligo  di  assicurazione  si
          considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia
          reso garante per il risarcimento dei danni cagionati  dalla
          circolazione in Italia di  detti  veicoli,  sulla  base  di
          accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali  di
          assicurazione e l'Unione europea  abbia  riconosciuto  tali
          accordi.
              5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  3,  lettera   c),
          l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione  dei
          danni, garantendone il pagamento agli aventi  diritto,  nei
          limiti dei massimali minimi di legge  o,  se  maggiori,  di
          quelli   eventualmente   previsti    dalla    polizza    di
          assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle
          ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di  cui
          al comma  4,  l'Ufficio  centrale  italiano  provvede  alla
          liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il
          pagamento agli aventi  diritto  nei  limiti  dei  massimali
          minimi di legge o, se  maggiori,  di  quelli  eventualmente
          previsti dalla polizza di assicurazione.
              5-bis. L'Ufficio  centrale  italiano,  entro  tre  mesi
          dalla ricezione della richiesta  di  risarcimento  comunica
          agli aventi diritto  un'offerta  di  risarcimento  motivata
          ovvero indica i motivi per i  quali  non  ritiene  di  fare
          offerta..
              6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4  si  applicano
          anche  ai  veicoli  a  motore  di  proprieta'   di   agenti
          diplomatici e consolari o di funzionari  internazionali,  o
          di  proprieta'  di  Stati  esteri   o   di   organizzazioni
          internazionali.
              7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al
          comma  4  non  si  applicano  per   l'assicurazione   della
          responsabilita'   civile   per   danni   cagionati    dalla
          circolazione dei veicoli aventi targa  di  immatricolazione
          rilasciata  da  uno  Stato   estero   e   individuati   nel
          regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal  Ministro
          delle attivita' produttive."
              "Art. 126. Ufficio centrale italiano.
              1.   L'Ufficio   centrale   italiano    e'    abilitato
          all'esercizio  delle  funzioni  di  Ufficio  nazionale   di
          assicurazione  e  allo  svolgimento  degli  altri   compiti
          stabiliti  dall'ordinamento  comunitario  e  dal   presente
          codice a  seguito  di  riconoscimento  del  Ministro  delle
          attivita'  produttive,  che  ne  approva  lo  statuto   con
          decreto.
              2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui
          all'articolo 125, svolge le seguenti attivita':
              a) stipula e  gestisce,  in  nome  e  per  conto  delle
          imprese aderenti,  l'assicurazione  frontiera  disciplinata
          nel  regolamento  adottato,  su  proposta  dell'ISVAP,  dal
          Ministro  delle  attivita'  produttive  e   provvede   alla
          liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
              b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b),
          comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo  125,
          ai  fini  del  risarcimento  dei  danni   cagionati   dalla
          circolazione in Italia dei veicoli a motore e  natanti,  la
          qualita'    di    domiciliatario    dell'assicurato,    del
          responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
              c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di
          cui al comma 2, lettera b),  al  comma  3  ed  al  comma  4
          dell'articolo 125,  in  nome  e  per  conto  delle  imprese
          aderenti, nelle azioni di risarcimento  che  i  danneggiati
          dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e  natanti
          immatricolati o registrati  all'estero  possono  esercitare
          direttamente nei suoi  confronti  secondo  quanto  previsto
          agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si  applicano  anche
          nei   confronti   dell'Ufficio   centrale    italiano    le
          disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa
          di assicurazione del  responsabile  civile  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 144.
              3. Ai fini della proposizione  dell'azione  diretta  di
          risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano i
          termini di cui all'articolo 163-bis, primo  comma,  e  318,
          secondo  comma,  del  codice  di  procedura   civile   sono
          aumentati  del  doppio,  risultando  percio'  stabiliti  in
          centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e
          in novanta giorni per il giudizio di fronte al  giudice  di
          pace. I termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma,
          del codice di procedura civile non possono essere  comunque
          inferiori a sessanta giorni.
              4. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato ad emettere
          le carte verdi richieste per la circolazione all'estero  di
          veicoli a motore immatricolati in  Italia,  garantendo  nei
          confronti   dei   corrispondenti   uffici   nazionali    di
          assicurazione le  obbligazioni  che  il  rilascio  di  tali
          certificati comporta.
              5. Per i rimborsi effettuati agli uffici  nazionali  di
          assicurazione esteri, che in base  agli  accordi  con  esso
          stipulati abbiano dovuto intervenire  per  risarcire  danni
          causati nel territorio del loro Stato da veicoli  a  motore
          immatricolati  in  Italia  non  coperti  da  assicurazione,
          l'Ufficio centrale  italiano  ha  diritto  di  rivalsa  nei
          confronti del proprietario o del conducente del veicolo per
          le somme pagate e le relative spese.
              6. In caso di incidente cagionato nel territorio  della
          Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti
          immatricolati o registrati all'estero,  l'Ufficio  centrale
          italiano puo' richiedere ai competenti organi di polizia le
          informazioni   acquisite   relativamente   alle   modalita'
          dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e
          alla  targa  di  immatricolazione  o  altro  analogo  segno
          distintivo."
              "Art. 122. Veicoli a motore
              (In vigore dal 1 gennaio 2006)
              1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i
          filoveicoli e i  rimorchi,  non  possono  essere  posti  in
          circolazione su strade di uso pubblico o su aree  a  queste
          equiparate se non siano coperti dall'assicurazione  per  la
          responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo
          2054 del codice civile e dall'articolo  91,  comma  2,  del
          codice della strada. Il regolamento, adottato dal  Ministro
          delle  attivita'  produttive,   su   proposta   dell'ISVAP,
          individua la tipologia di veicoli esclusi  dall'obbligo  di
          assicurazione  e  le  aree  equiparate  a  quelle  di   uso
          pubblico.
              2. L'assicurazione comprende la responsabilita'  per  i
          danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il
          titolo in base al quale e' effettuato il trasporto.
              3.  L'assicurazione  non  ha  effetto   nel   caso   di
          circolazione avvenuta contro la volonta' del  proprietario,
          dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di  riservato
          dominio o del locatario in caso di  locazione  finanziaria,
          fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma  1,  lettera
          d),  a  partire  dal  giorno   successivo   alla   denuncia
          presentata all'autorita' di pubblica sicurezza.  In  deroga
          all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice
          civile l'assicurato ha diritto al  rimborso  del  rateo  di
          premio, relativo al residuo periodo  di  assicurazione,  al
          netto  dell'imposta  pagata  e  del   contributo   previsto
          dall'articolo 334.
              4. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per i
          danni causati nel  territorio  degli  altri  Stati  membri,
          secondo le condizioni ed entro  i  limiti  stabiliti  dalle
          legislazioni  nazionali  di   ciascuno   di   tali   Stati,
          concernenti     l'assicurazione     obbligatoria      della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie  eventualmente
          previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato  in
          cui stazionano abitualmente. ".
              Si riporta il testo dell'art. 148, comma 1, del  citato
          decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato  dalla
          presente legge:
              "Art. 148. Procedura di risarcimento.
              1. Per i sinistri con soli danni a cose,  la  richiesta
          di risarcimento  deve  recare  l'indicazione  degli  aventi
          diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore
          in cui le cose danneggiate sono disponibili, per  non  meno
          di cinque giorni non festivi, per  l'ispezione  diretta  ad
          accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni  dalla
          ricezione   di   tale    documentazione,    l'impresa    di
          assicurazione formula al  danneggiato  congrua  e  motivata
          offerta    per    il    risarcimento,    ovvero    comunica
          specificatamente i motivi per i quali non ritiene  di  fare
          offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a  trenta
          quando il modulo di denuncia  sia  stato  sottoscritto  dai
          conducenti coinvolti  nel  sinistro.  Il  danneggiato  puo'
          procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo
          lo spirare del  termine  indicato  al  periodo  precedente,
          entro  il  quale  devono  essere  comunque  completate   le
          operazioni   di   accertamento   del   danno    da    parte
          dell'assicuratore,  ovvero  dopo  il  completamento   delle
          medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse
          prima della scadenza del predetto termine. Qualora le  cose
          danneggiate  non  siano  state  messe  a  disposizione  per
          l'ispezione nei termini  previsti  dal  presente  articolo,
          ovvero siano state riparate  prima  dell'ispezione  stessa,
          l'impresa, ai fini dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'
          le proprie valutazioni sull'entita' del danno  solo  previa
          presentazione  di  fattura  che  attesti   gli   interventi
          riparativi effettuati.  Resta  comunque  fermo  il  diritto
          dell'assicurato al risarcimento anche  qualora  ritenga  di
          non procedere alla riparazione.".
              Si riporta l'articolo 226 del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato
          nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.:
              "Art. 226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
          nazionale
              (In vigore dal 30 giugno 2003)
              1. Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e' istituito l'archivio nazionale  delle  strade,
          che comprende tutte le strade distinte per categorie,  come
          indicato nell'art. 2.
              2. Nell'archivio nazionale,  per  ogni  strada,  devono
          essere indicati  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico  della  strada,  al  traffico   veicolare,   agli
          incidenti e allo stato di percorribilita'  anche  da  parte
          dei veicoli classificati mezzi d'opera ai  sensi  dell'art.
          54, comma 1, lettera n), che eccedono  i  limiti  di  massa
          stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti  di  massa
          stabiliti nell'art. 10, comma 8.
              3. La raccolta dei dati  avviene  attraverso  gli  enti
          proprietari della strada, che  sono  tenuti  a  trasmettere
          all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
          stradale  tutti  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico   delle   singole   strade,   allo    stato    di
          percorribilita' da parte  dei  veicoli  classificati  mezzi
          d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
          i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare,  e
          attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri ,  che
          e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato  tutti  i
          dati relativi agli incidenti  registrati  nell'anagrafe  di
          cui al comma 10.
              4. In attesa della attivazione dell'archivio  nazionale
          delle  strade,  la  circolazione  dei  mezzi  d'opera   che
          eccedono i limiti di massa stabiliti  nell'art.  62  potra'
          avvenire solo sulle strade o tratti di strade non  comprese
          negli  elenchi   delle   strade   non   percorribili,   che
          annualmente sono pubblicati  a  cura  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  nella  Gazzetta  Ufficiale
          sulla   base   dei   dati    trasmessi    dalle    societa'
          concessionarie,   per   le   autostrade   in   concessione,
          dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
          regioni,  per  la  rimanente  viabilita'.  Il   regolamento
          determina i criteri e le modalita' per  la  formazione,  la
          trasmissione,  l'aggiornamento  e  la  pubblicazione  degli
          elenchi.
              5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri  e'
          istituito l'archivio nazionale  dei  veicoli  contenente  i
          dati relativi ai veicoli  di  cui  all'art.  47,  comma  1,
          lettere e), f), g), h), i), l), m) e n ).
              6. Nell'archivio  nazionale  per  ogni  veicolo  devono
          essere indicati i dati  relativi  alle  caratteristiche  di
          costruzione  e  di  identificazione,  all'emanazione  della
          carta di circolazione e del certificato  di  proprieta',  a
          tutte le  successive  vicende  tecniche  e  giuridiche  del
          veicolo,  agli  incidenti  in  cui  il  veicolo  sia  stato
          coinvolto.  Previa  apposita  istanza,   gli   uffici   del
          Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne
          abbia qualificato  interesse,  certificazione  relativa  ai
          dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori,  macchine
          agricole e macchine operatrici; i  relativi  costi  sono  a
          totale carico  del  richiedente  e  vengono  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
              7.  L'archivio  e'  completamente  informatizzato;   e'
          popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
          per i  trasporti  terrestri  ,  dal  P.R.A.,  dagli  organi
          addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di
          cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
          tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e  nei  tempi
          di cui al regolamento, al C.E.D.  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri .
              8.  Nel  regolamento  sono   specificate   le   sezioni
          componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
              9. Le modalita' di accesso all'archivio sono  stabilite
          nel regolamento.
              10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
          istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati  alla  guida
          ai fini della sicurezza stradale.
              11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
          ogni  conducente,  i  dati  relativi  al  procedimento   di
          rilascio della patente,  nonche'  a  tutti  i  procedimenti
          successivi,  come  quelli  di  rinnovo,  di  revisione,  di
          sospensione,  di  revoca,  nonche'  i  dati  relativi  alle
          violazioni previste dal presente codice  e  dalla  legge  6
          giugno 1974, n. 298  che  comportano  l'applicazione  delle
          sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse  alla  guida
          di un determinato veicolo, che comportano decurtazione  del
          punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli  incidenti  che
          si  siano  verificati  durante  la  circolazione  ed   alle
          sanzioni comminate.
              12.    L'anagrafe    nazionale     e'     completamente
          informatizzata;  e'  popolata  ed  aggiornata  con  i  dati
          raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri , dalle
          prefetture,  dagli  organi  addetti  all'espletamento   dei
          servizi di polizia  stradale  di  cui  all'art.  12,  dalle
          compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
          dati, con le modalita' e nei tempi di cui  al  regolamento,
          al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
              13. Nel regolamento  per  l'esecuzione  delle  presenti
          norme  saranno  altresi'  specificati   i   contenuti,   le
          modalita' di impianto, di tenuta e di  aggiornamento  degli
          archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.".
              Il regio decreto-legge 15 marzo1927, n. 436, convertito
          dalla legge  19  febbraio  1928,  n.  510  (Disciplina  dei
          contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione
          del  Pubblico  Registro  Automobilistico  presso  le   sedi
          dell'Automobile club d'Italia), e' stato  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 11 aprile 1927, n. 84.
              Si riporta l' articolo 31, comma 1, del decreto-  legge
          24  gennaio  2012,  n.  1,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dalla  legge   24   marzo   2012,   n.   27
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'), pubblicato nella Gazz.
          Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.:
              "Art.   31.   Contrasto   della   contraffazione    dei
          contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per  la
          responsabilita' civile verso i terzi per i danni  derivanti
          dalla circolazione dei veicoli a motore su strada
              (In vigore dal 25 marzo 2012)
              1.  Al  fine  di  contrastare  la  contraffazione   dei
          contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per  la
          responsabilita' civile verso i terzi  per  danni  derivanti
          dalla circolazione dei  veicoli  a  motore  su  strada,  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito
          l'ISVAP, con regolamento da emanare entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto-legge,  avvalendosi  anche  dell'Istituto
          poligrafico  e  zecca  dello  Stato  (IPZS)  definisce   le
          modalita'  per  la  progressiva   dematerializzazione   dei
          contrassegni, prevedendo la loro sostituzione  con  sistemi
          elettronici o telematici, anche in collegamento con  banche
          dati,  e  prevedendo  l'utilizzo,  ai  fini  dei   relativi
          controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di  controllo  e
          rilevamento a distanza delle  violazioni  delle  norme  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo
          definisce le caratteristiche e i requisiti di tali  sistemi
          e fissa il termine, non superiore a  due  anni  dalla  data
          della  sua  entrata  in  vigore,  per  la  conclusione  del
          relativo processo di de materializzazione.".
                               Art. 22
 
 
Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore  nel
                        mercato assicurativo
 
  1.  Al  fine  di  escludere  il  rinnovo   tacito   delle   polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  dopo
l'articolo 170 e' inserito il seguente:
  «Art. 170-bis. - (Durata del  contratto).  -  1.  Il  contratto  di
assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti  ha  durata
annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno  piu'  frazione,  si
risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo'  essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo  e  secondo
comma, del codice civile. L'impresa di  assicurazione  e'  tenuta  ad
avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso  di
almeno  trenta  giorni  e  a  mantenere  operante,   non   oltre   il
quindicesimo  giorno  successivo  alla  scadenza  del  contratto,  la
garanzia prestata  con  il  precedente  contratto  assicurativo  fino
all'effetto della nuova polizza».
  2. Per le clausole di tacito  rinnovo  eventualmente  previste  nei
contratti stipulati precedentemente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, le previsioni di cui al comma  3  dell'articolo
170-bis del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209  (Codice
delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio
2013.
  3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita'  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  con  clausola  di  tacito
rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole  di
tacito rinnovo  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  scadenza  del
termine  originariamente  pattuito  nelle   medesime   clausole   per
l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto.
  4.  Al  fine  di  favorire  una  scelta  contrattuale  maggiormente
consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS,  l'Associazione  nazionale
tra  le  imprese  assicuratrici-ANIA,  le   principali   associazioni
rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative, e' definito  il  «contratto
base» di  assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei  natanti,
contenente le clausole minime  necessarie  ai  fini  dell'adempimento
dell'obbligo di legge,  e  articolato  secondo  classi  di  merito  e
tipologie di assicurato, e sono altresi' definiti i casi di riduzione
del premio e di ampliamento della copertura applicabili  allo  stesso
«contratto base».
  5. Ciascuna  impresa  di  assicurazione  determina  liberamente  il
prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole  di
cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa  offerta  al
consumatore anche tramite il  proprio  sito  internet,  eventualmente
mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo,  ferma  restando
la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di  garanzia
aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.
  6.  L'offerta  di  cui  al  comma  5  deve  utilizzare  il  modello
elettronico  predisposto  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,
sentita l'IVASS, in modo che ciascun  consumatore  possa  ottenere  -
ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo -  un
unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni  indicate  e  le
ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.
  7. Le disposizioni di cui ai  commi  5  e  6  trovano  applicazione
decorsi 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  8. Al fine di favorire una  piu'  efficace  gestione  dei  rapporti
contrattuali assicurativi anche in via telematica,  entro  90  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'IVASS,
sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA  e
le  principali  associazioni   rappresentative   degli   intermediari
assicurativi,  stabilisce  con  apposito  regolamento  le   modalita'
secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei  requisiti
organizzativi di  cui  all'articolo  30  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami
vita e  danni  prevedono  nei  propri  siti  internet  apposite  aree
riservate  a  ciascun  contraente,  accedibili  mediante  sistemi  di
accesso controllato, tramite le quali  sia  possibile  consultare  le
coperture in essere,  le  condizioni  contrattuali  sottoscritte,  lo
stato dei pagamenti e le relative  scadenze,  e,  limitatamente  alle
polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.
  9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209,  e  anche  in  considerazione  della  crescente  diffusione  dei
rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro  90  giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'IVASS
definisce  con  apposito  regolamento,  che  dovra'   riunificare   e
armonizzare  la  disciplina  esistente  in  materia,   gli   standard
organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la  formazione
e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai
prodotti formativi,  ai  requisiti  dei  soggetti  formatori  e  alle
caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.
  9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la  concorrenza  a
favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo  12  del  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis  e'  inserito
il seguente:
  «1-ter.  Non  costituisce  esercizio  di   agenzia   in   attivita'
finanziaria la promozione e il  collocamento  di  contratti  relativi
alla concessione di finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  da  parte
degli agenti di  assicurazione  regolarmente  iscritti  nel  Registro
unico  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di   cui
all'articolo 109, comma 2, lettera  a),  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed  intermediari
finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale
degli agenti assicurativi mandatari, assicura il  rispetto  da  parte
loro della disciplina prevista ai sensi del  titolo  VI  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi
cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente  comma,
anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale».
  10. Al fine di favorire il superamento  dell'attuale  segmentazione
del mercato assicurativo ed  accrescere  il  grado  di  liberta'  dei
diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al  comma  2,
lettere a), b), d),  dell'articolo  109  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti  nell'elenco  annesso
al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma  2  del
regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme  di  collaborazione
reciproca nello svolgimento della propria  attivita'  anche  mediante
l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentita
sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del  registro  o
nell'elenco a questo annesso,  sia  tra  di  loro  reciprocamente,  a
condizione che al cliente sia  fornita,  con  le  modalita'  e  forme
previste nel Codice delle assicurazioni  private  e  sui  regolamenti
attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al  fatto
che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra
piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della
sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai  medesimi  nell'ambito
della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta
applicazione del  presente  articolo  e  puo'  adottare  disposizioni
attuative  anche  al  fine  di  garantire  adeguata  informativa   ai
consumatori.
  11.  Gli  intermediari  assicurativi  che  svolgono  attivita'   di
intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del  comma  10
rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal  cliente  a
cagione dello svolgimento di  tale  attivita',  salve  le  reciproche
rivalse nei loro rapporti interni.
  12. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le clausole fra  mandatario  e
impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni  del  comma  10
sono  nulle  per  violazione  di  norma  imperativa  di  legge  e  si
considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive
per l'applicazione della norma e per garantire  adeguata  informativa
ai consumatori.
  13. Anche al  fine  di  incentivare  lo  sviluppo  delle  forme  di
collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire  impulso  alla
concorrenza  attraverso  l'eliminazione  di  ostacoli  di   carattere
tecnologico, entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  l'IVASS,   sentite   l'ANIA   e   le   principali
associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi,  dovra'
definire standard tecnici uniformi ai  fini  di  una  piattaforma  di
interfaccia comune  per  la  gestione  e  conclusione  dei  contratti
assicurativi,   anche   con    riferimento    alle    attivita'    di
preventivazione, monitoraggio e valutazione.
  14. Al fine di superare possibili disparita' di trattamento  tra  i
consumatori  nel  settore  delle  polizza  vita,  il  secondo   comma
dell'articolo 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione  e  dal
contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in
cui si e' verificato  il  fatto  su  cui  il  diritto  si  fonda,  ad
esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si
prescrivono in dieci anni».
  15. Nell'ambito delle proprie funzioni  istituzionali  e  dotazioni
organizzative  e  finanziarie,  l'IVASS,  anche  mediante   internet,
garantisce  un'adeguata  informazione  ai  consumatori  sulle  misure
introdotte dal presente articolo  e  assicura  altresi',  all'interno
della relazione  di  cui  all'articolo  21,  comma  2,  un'esauriente
valutazione    del    loro    impatto     economico-finanziario     e
tecnologico-organizzativo.
  15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,   l'IVASS   provvede,
limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di  misure
di semplificazione delle procedure e degli  adempimenti  burocratici,
con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei
e della modulistica, nei rapporti  contrattuali  fra  le  imprese  di
assicurazione, gli intermediari e la clientela,  anche  favorendo  le
relazioni digitali, l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,
la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on-line.
  15-ter.  L'IVASS,  con  apposita  relazione  da   presentare   alle
competenti Commissioni parlamentari entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
successivamente con cadenza annuale entro il  30  maggio  di  ciascun
anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai  sensi  del
comma  15-bis  e  sui  risultati  conseguiti  in  relazione  a   tale
attivita'.
  15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi  a  mutui  e  ad
altri contratti di finanziamento, per i quali sia  stato  corrisposto
un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le
imprese, nel caso di estinzione anticipata  o  di  trasferimento  del
mutuo o del finanziamento, restituiscono  al  debitore/assicurato  la
parte di premio pagato relativo  al  periodo  residuo  rispetto  alla
scadenza originaria, calcolata per il premio puro in  funzione  degli
anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della  copertura
nonche' del capitale assicurato residuo.
  15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i  criteri  e
le modalita'  per  la  definizione  del  rimborso  di  cui  al  comma
15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese
amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto
e per il rimborso del  premio,  a  condizione  che  le  stesse  siano
indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo
di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere
tali   da   costituire    un    limite    alla    portabilita'    dei
mutui/finanziamenti  ovvero  un  onere  ingiustificato  in  caso   di
rimborso.
  15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater,  le
imprese,  su  richiesta  del   debitore/assicurato,   forniscono   la
copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a  favore  del
nuovo beneficiario designato.
  15-septies. Il presente articolo si applica a  tutti  i  contratti,
compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del  presente  decreto;  in  tal
caso le imprese aggiornano i  contratti  medesimi  sulla  base  della
disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies.
          Riferimenti normativi
 
              Si riportano gli articoli 30, 111 e 109, comma  2,  del
          citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209  (Codice
          delle assicurazioni private), pubblicato nella  Gazz.  Uff.
          13 ottobre 2005, n. 239, S.O.:
              "Art. 30. Requisiti organizzativi dell'impresa.
              1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio
          dei  rami  vita  o  dei  rami  danni  opera  con  un'idonea
          organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato
          sistema di controllo interno.
              2. Il sistema di controllo  interno  prevede  procedure
          atte a far si' che i sistemi  di  monitoraggio  dei  rischi
          siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale
          e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la
          coerenza dei sistemi posti in essere al fine di  consentire
          la quantificazione e il controllo dei rischi.
              3. L'impresa che esercita l'attivita' assicurativa  nel
          ramo assistenza soddisfa i  requisiti  di  professionalita'
          del personale e rispetta le caratteristiche tecniche  delle
          attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento."
              "Art. 111. Requisiti particolari per  l'iscrizione  dei
          produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari
              1. Il possesso dei requisiti  di  onorabilita'  di  cui
          all'articolo  110,  comma  1,  e'  richiesto  anche  per  i
          produttori diretti ed e' accertato dall'impresa  per  conto
          della quale i medesimi operano.
              2.  Le  imprese  per  conto  delle  quali  agiscono   i
          produttori diretti provvedono ad impartire  una  formazione
          adeguata  in   rapporto   ai   prodotti   intermediati   ed
          all'attivita' complessivamente svolta.
              3. Il possesso dei requisiti  di  onorabilita'  di  cui
          all'articolo  110,  comma  1,  e'  richiesto  anche  per  i
          soggetti  iscritti  nella  sezione  del  registro  di   cui
          all'articolo 109, comma 2,  lettera  e),  ed  e'  accertato
          dall'intermediario per conto del quale essi operano.
              4. I soggetti iscritti nella sezione  del  registro  di
          cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere
          cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita'
          ed  ai  prodotti  sui  quali  operano,  accertate  mediante
          attestato con esito  positivo  relativo  alla  frequenza  a
          corsi di formazione professionale a cura  delle  imprese  o
          dell'intermediario assicurativo.
              5.  Le  disposizioni  previste  nei  commi  3  e  4  si
          applicano altresi' ai  soggetti  addetti  all'attivita'  di
          intermediazione  svolta  nei  locali  dove  l'intermediario
          opera."
              "Art. 109. Registro degli intermediari  assicurativi  e
          riassicurativi
              2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
              a)  gli  agenti  di  assicurazione,  in   qualita'   di
          intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu'
          imprese di assicurazione o di riassicurazione;
              b) i mediatori di assicurazione o  di  riassicurazione,
          altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
          agiscono  su  incarico  del  cliente  e  senza  poteri   di
          rappresentanza   di   imprese   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione;
              c) i produttori diretti che, anche in  via  sussidiaria
          rispetto  all'attivita'   svolta   a   titolo   principale,
          esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami  vita  e
          nei rami infortuni e malattia per conto e  sotto  la  piena
          responsabilita'  di  un'impresa  di  assicurazione  e   che
          operano  senza  obblighi   di   orario   o   di   risultato
          esclusivamente per l'impresa medesima;
              d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14  del
          testo unico bancario, gli intermediari finanziari  inseriti
          nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  107  del  testo
          unico bancario, le societa'  di  intermediazione  mobiliare
          autorizzate ai  sensi  dell'articolo  19  del  testo  unico
          dell'intermediazione   finanziaria,   la   societa'   Poste
          Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata  ai
          sensi dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
              e) i  soggetti  addetti  all'intermediazione,  quali  i
          dipendenti, i  collaboratori,  i  produttori  e  gli  altri
          incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di  cui
          alle lettere a), b) e d) per l'attivita' di intermediazione
          svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.
              Non e' consentita  la  contemporanea  iscrizione  dello
          stesso intermediario in piu' sezioni del registro.".
              Si riporta l'articolo 1899 del  codice  civile,  primo,
          secondo e terzo comma:
              "Art. 1899. Durata dell'assicurazione.
              L'assicurazione ha effetto dalle ore  ventiquattro  del
          giorno   della   conclusione   del   contratto   alle   ore
          ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita  nel
          contratto stesso. L'assicuratore,  in  alternativa  ad  una
          copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di
          durata poliennale a fronte  di  una  riduzione  del  premio
          rispetto a quello previsto  per  la  stessa  copertura  dal
          contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i
          cinque anni, l'assicurato,  trascorso  il  quinquennio,  ha
          facolta'  di  recedere  dal  contratto  con  preavviso   di
          sessanta giorni e con effetto  dalla  fine  dell'annualita'
          nel corso della quale  la  facolta'  di  recesso  e'  stata
          esercitata.
              Il contratto puo' essere tacitamente  prorogato  una  o
          piu' volte, ma ciascuna proroga tacita non puo'  avere  una
          durata superiore a due anni.
              Le norme del presente articolo non  si  applicano  alle
          assicurazioni sulla vita.".
              Si riporta l'articolo 12  del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva  2008/48/CE
          relativa ai contratti di credito  ai  consumatori,  nonche'
          modifiche del titolo VI del testo unico bancario -  decreto
          legislativo n. 385 del 1993 - in merito alla disciplina dei
          soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti  in
          attivita'   finanziaria   e   dei   mediatori   creditizi),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O.,
          come modificato dalla presente legge:
              "Art.  12  Disposizioni  di  attuazione   dell'articolo
          128-quater  e  128-sexies  del   decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385
              (In vigore dal 19 dicembre 2012)
              1. Non costituisce esercizio di  agenzia  in  attivita'
          finanziaria, ne' di mediazione creditizia:
              a)  la  promozione  e  la  conclusione,  da  parte   di
          fornitori di beni e servizi, di contratti di  finanziamento
          unicamente per l'acquisto di propri beni  e  servizi  sulla
          base di apposite convenzioni stipulate con le banche e  gli
          intermediari  finanziari.  In  tali  contratti   non   sono
          ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
              b) la promozione e la conclusione, da parte di  banche,
          intermediari finanziari, imprese di investimento,  societa'
          di gestione del  risparmio,  SICAV,  imprese  assicurative,
          istituti di pagamento, istituti  di  moneta  elettronica  e
          Poste  italiane   S.p.A.   di   contratti   relativi   alla
          concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma  e  alla
          prestazione di servizi di pagamento; (29)
              c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria
          e dei Confidi,  di  convenzioni  con  banche,  intermediari
          finanziari  ed  altri   soggetti   operanti   nel   settore
          finanziario finalizzate a  favorire  l'accesso  al  credito
          delle imprese associate. Per la raccolta  di  richieste  di
          finanziamento effettuate sulla base di  dette  convenzioni,
          le associazioni possono avvalersi di soggetti  in  possesso
          dei requisiti di  cui  all'articolo  128-novies,  comma  1.
          Quanto previsto dalla  presente  lettera,  e'  esteso  alle
          societa' di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359
          del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per
          il perseguimento delle finalita' associative.
              1-bis.  Non  costituisce  esercizio   di   agenzia   in
          attivita' finanziaria la promozione e  il  collocamento  di
          contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla
          prestazione di servizi di pagamento da parte dei  promotori
          finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per
          conto  del  soggetto  abilitato  che  ha   conferito   loro
          l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto  abilitato
          cura l'aggiornamento  professionale  dei  propri  promotori
          finanziari,  assicura  il  rispetto  da  parte  loro  della
          disciplina prevista ai sensi  del  titolo  VI  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  risponde  per  i
          danni  da  essi  cagionati  nell'esercizio   dell'attivita'
          prevista  dal  presente  comma,  anche  se  conseguenti   a
          responsabilita' accertata in sede penale.
              1-ter.  Non  costituisce  esercizio   di   agenzia   in
          attivita' finanziaria la promozione e  il  collocamento  di
          contratti relativi alla concessione di finanziamenti  sotto
          qualsiasi forma da  parte  degli  agenti  di  assicurazione
          regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari
          assicurativi e  riassicurativi  di  cui  all'articolo  109,
          comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed  intermediari
          finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1°
          settembre  1993,  n.  385.  Il   soggetto   mandante   cura
          l'aggiornamento  professionale  degli  agenti  assicurativi
          mandatari,  assicura  il  rispetto  da  parte  loro   della
          disciplina prevista ai sensi  del  titolo  VI  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  risponde  per  i
          danni  da  essi  cagionati  nell'esercizio   dell'attivita'
          prevista  dal  presente  comma,  anche  se  conseguenti   a
          responsabilita' accertata in sede penale.
              2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso  di  fondi
          su incarico di soggetti  autorizzati  alla  prestazione  di
          servizi  di  pagamento  non  e'   necessaria   l'iscrizione
          nell'elenco  degli  agenti  in  attivita'  finanziaria,   a
          condizione che detta attivita' sia svolta sulla base di  un
          contratto di  esternalizzazione,  che  ne  predetermini  le
          modalita'  di  svolgimento,   abbia   carattere   meramente
          materiale e in  nessun  caso  sia  accompagnata  da  poteri
          dispositivi.
              2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita'  finanziaria
          comporta  gli  obblighi  di   contribuzione   previdenziale
          previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice
          civile.  L'Organismo  previsto  dall'articolo  128-undecies
          individua  forme  di  collaborazione  e   di   scambio   di
          informazioni con gli enti di previdenza.".
              Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
          unico delle leggi in materia  bancaria  e  creditizia),  e'
          stato pubblicato nella Gazz. Uff.  30  settembre  1993,  n.
          230, S.O. Il Titolo V riguarda le banche cooperative mentre
          il  Titolo  VI  concerne  norme  relative   a   particolari
          operazioni di credito.".
              Si riporta l'articolo 33,  comma  2  del  provvedimento
          ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 (Disciplina  dell'attivita'  di
          intermediazione assicurativa e  riassicurativa  di  cui  al
          titolo   IX   (intermediari   di   assicurazione    e    di
          riassicurazione) e  di  cui  all'articolo  183  (regole  di
          comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209 - Codice delle assicurazioni private.  (Regolamento  n.
          5)), pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2006,  n.  247,
          S.O.:
              "Art. 33. Elenco annesso al registro degli intermediari
          assicurativi e riassicurativi.
              1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale
          in un altro Stato membro intenda  svolgere  l'attivita'  di
          intermediazione nel territorio della Repubblica italiana in
          regime di stabilimento o  di  liberta'  di  prestazione  di
          servizi,  l'Autorita'  di  vigilanza  dello  Stato   membro
          d'origine  ne  da'  notifica  all'ISVAP.  L'ISVAP   informa
          tempestivamente l'Autorita' dello Stato membro  di  origine
          dell'avvenuta ricezione della notifica e comunica le  norme
          di interesse generale che gli intermediari devono osservare
          nell'esercizio  dell'attivita'   di   intermediazione   nel
          territorio della Repubblica.  Tali  norme  sono  pubblicate
          dall'ISVAP  sul  proprio  Bollettino  e  sul  proprio  sito
          internet.
              2. Decorsi  trenta  giorni  dal  ricevimento  da  parte
          dell'ISVAP  della  notifica  di  cui  al   comma   1,   gli
          intermediari interessati  sono  abilitati  ad  operare  nel
          territorio della Repubblica italiana e sono inseriti in  un
          apposito elenco annesso al registro, che riporta almeno  le
          seguenti informazioni:
              a) cognome e nome o ragione sociale;
              b) nazionalita';
              c) indirizzo di residenza o sede legale  oppure  numero
          di registrazione nello Stato membro d'origine;
              d) regime di attivita' svolta;
              e) in caso di attivita' in regime di stabilimento, sede
          secondaria  nel  territorio  della  Repubblica  italiana  e
          nominativo del responsabile;
              f) Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine;
              g) data di inizio dell'attivita' nel  territorio  della
          Repubblica italiana;
              h)   data   dell'eventuale   provvedimento,    adottato
          dall'ISVAP, di sospensione  o  di  divieto  di  svolgimento
          dell'attivita' sul territorio della Repubblica italiana;
              i)  indirizzo  del  sito  internet  dove  e'  possibile
          consultare il registro dello Stato membro d'origine in  cui
          sono contenuti i dati relativi all'intermediario.
              3.  Sulla  base  delle  comunicazioni  pervenute  dalle
          Autorita' di vigilanza competenti degli altri Stati membri,
          l'ISVAP  provvede  all'aggiornamento  dei  dati   contenuti
          nell'elenco di cui al comma  2,  eliminando  dall'elenco  i
          nominativi degli intermediari per  i  quali  sia  pervenuta
          comunicazione di cancellazione  dal  registro  dello  Stato
          membro d'origine.
              4. L'ISVAP  assicura  il  pubblico  accesso  all'elenco
          annesso al  registro,  garantendone  la  consultazione  sul
          proprio sito internet.".
              Si riporta l'articolo 2952 del codice civile:
              "Art. 2952. Prescrizione in materia di assicurazione.
              Il  diritto  al  pagamento  delle  rate  di  premio  si
          prescrive in un anno dalle singole scadenze
              Gli  altri   diritti   derivanti   dal   contratto   di
          assicurazione  e  dal  contratto  di   riassicurazione   si
          prescrivono  in  dieci  anni  dal  giorno  in  cui  si   e'
          verificato il fatto su cui il diritto si fonda .
              Nell'assicurazione  della  responsabilita'  civile,  il
          termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto  il
          risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di  questo
          l'azione.
              La comunicazione all'assicuratore della  richiesta  del
          terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende
          il  corso  della  prescrizione  finche'  il   credito   del
          danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il
          diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
              La  disposizione  del  comma  precedente   si   applica
          all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per  il
          pagamento dell'indennita'.".
                               Art. 23
 
 
       Misure per le societa' cooperative e di mutuo soccorso
 
  1. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile  1886,
n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso  il
registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabilite  con  un
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico.  Con  il  medesimo
decreto e' istituita un'apposita  sezione  dell'albo  delle  societa'
cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui
le societa' di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte.
  2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  sostituito
dal seguente:
  «Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica
nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita'  di
lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base  del
principio costituzionale di  sussidiarieta',  attraverso  l'esclusivo
svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una
o piu' delle seguenti attivita':
  a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei  casi
di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza
di inabilita' temporanea o permanente;
  b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie  sostenute  dai
soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
  c) erogazione di servizi di assistenza familiare  o  di  contributi
economici ai familiari dei soci deceduti;
  d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai
soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio  economico  a
seguito dell'improvvisa  perdita  di  fonti  reddituali  personali  e
familiari  e  in  assenza  di  provvidenze  pubbliche.  Le  attivita'
previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso
l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui  al
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni. ».
  3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  sostituito
dal seguente:
  «Le societa' possono  inoltre  promuovere  attivita'  di  carattere
educativo e culturale dirette a realizzare finalita'  di  prevenzione
sanitaria e di diffusione dei valori  mutualistici.  Le  societa'  di
mutuo soccorso non  possono  svolgere  attivita'  diverse  da  quelle
previste dalla presente legge,  ne'  possono  svolgere  attivita'  di
impresa.
  Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi  speciali,  compreso
quello relativo  alla  istituzione  e  gestione  dei  fondi  sanitari
integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1  sono
svolte  dalle  Societa'  nei  limiti  delle  proprie   disponibilita'
finanziarie e patrimoniali.».
  4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  aggiunto
il seguente comma:
  «Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le
persone fisiche. Inoltre, possono divenire  soci  altre  societa'  di
mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche  di  queste
siano beneficiari delle prestazioni rese dalla  Societa',  nonche'  i
Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo  2  in  rappresentanza
dei  lavoratori  iscritti.  E'  ammessa   la   categoria   dei   soci
sostenitori,  comunque  denominati,  i  quali  possono  essere  anche
persone giuridiche. Essi possono  designare  sino  ad  un  terzo  del
totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari».
  5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  aggiunto
il seguente comma:
  «In caso di liquidazione o di perdita della natura di  societa'  di
mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di  mutuo
soccorso ovvero ad uno dei Fondi  mutualistici  o  al  corrispondente
capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli  articoli  11  e  20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59.».
  6. La rubrica dell'articolo 18 del  decreto  legislativo  2  agosto
2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: « Vigilanza  sulle  banche
di credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso. ».
  7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220,
sono aggiunti i seguenti commi:
  «2-bis.  Le  societa'  di  mutuo  soccorso  sono  sottoposte   alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni
nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste  ultime
potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa'  di
mutuo soccorso  aderenti  ad  Associazioni  di  rappresentanza  delle
stesse sulla base di apposita convenzione.
  2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle  Societa',
i modelli di verbale di revisione e di ispezione  straordinaria  sono
approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
  2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso ha lo scopo
di accertare la conformita' dell'oggetto  sociale  alle  disposizioni
dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15  aprile  1886,  n.  3818,
nonche' la loro osservanza in fatto.
  2-quinquies.  In  caso  di  accertata  violazione  delle   suddette
disposizioni, gli  uffici  competenti  del  Ministero  dispongono  La
perdita  della  qualifica  di  societa'  di  mutuo  soccorso   e   la
cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo  delle  societa'
cooperative.».
  8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo  18  del  decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottato
entro 180 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
  9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220  si
interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi  e  loro
consorzi esplica effetti ed  e'  diretta  nei  soli  confronti  delle
pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a  beneficiare
delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura,  nonche'
per  l'adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  12  del
medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
  10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo.
  10-bis. Il fondo comune, unico ed  indivisibile,  disciplinato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  novembre  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2009,  puo'
essere  alimentato  anche  dalle  risorse  dell'ente  a  valere   sul
contributo  previsto  dal  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
rientra  tra  le  spese  di  cui  all'articolo  10,  comma  15,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  puo'  essere  destinato  anche
alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi  dedicati  ad
attivita' di  microcredito  e  microfinanza  in  campo  nazionale  ed
internazionale.
  11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
e successive modificazioni, le seguenti  parole:  «  essere  iscritte
nell'elenco previsto dall'articolo 106  del  decreto  legislativo  1o
settembre 1993, n. 385,» sono soppresse.
  12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
e successive modificazioni, dopo le parole: « le societa' finanziarie
possono  assumere  partecipazioni  temporanee  di   minoranza   nelle
cooperative » sono inserite le seguenti: « anche in piu' soluzioni, e
sottoscrivere,    anche    successivamente    all'assunzione    delle
partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del
codice civile».
          Riferimenti normativi
 
              Si riportano gli articoli 3 e 8 della legge  15  aprile
          1886, n. 3818 (Costituzione legale delle societa' di  mutuo
          soccorso), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile  1886,  n.
          100, come modificati dalla presente legge:
              "Art.   3.   La   costituzione   della    societa'    e
          l'approvazione dello  statuto  debbono  risultare  da  atto
          notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12  di  questa
          legge, sotto  l'osservanza  dell'art.  136  del  codice  di
          commercio.
              Lo statuto deve determinare espressamente:
              La sede della societa';
              I fini per i quali e' costituita;
              Le  condizioni  e  le  modalita'  di  ammissione  e  di
          eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono, e i
          diritti che acquistano;
              Le norme e le cautele per l'impiego e la  conservazione
          del patrimonio sociale;
              Le discipline alla cui osservanza  e'  condizionata  la
          validita' delle assemblee generali, delle elezioni e  delle
          deliberazioni;
              L'obbligo di redigere processo verbale delle  assemblee
          generali, delle adunanze degli uffici esecutivi e di quelle
          del comitato dei sindaci;
              La formazione degli uffici esecutivi e di  un  comitato
          di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;
              La costituzione della rappresentanza della societa', in
          giudizio e fuori;
              Le  particolari  cautele   con   cui   possono   essere
          deliberati lo scioglimento, la proroga della societa' e  le
          modificazioni dello statuto,  sempreche'  le  medesime  non
          siano contrarie alle disposizioni contenute negli  articoli
          precedenti.
              Possono divenire soci ordinari delle societa' di  mutuo
          soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci
          altre societa' di mutuo soccorso, a condizione che i membri
          persone  fisiche  di   queste   siano   beneficiari   delle
          prestazioni rese dalla Societa', nonche' i  Fondi  sanitari
          integrativi di cui all'articolo  2  in  rappresentanza  dei
          lavoratori iscritti.  E'  ammessa  la  categoria  dei  soci
          sostenitori, comunque denominati, i  quali  possono  essere
          anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un
          terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra  i
          soci ordinari."
              "Art. 8. I lasciti o  le  donazioni  che  una  societa'
          avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato  ed
          avente carattere di perpetuita',  saranno  tenuti  distinti
          dal patrimonio sociale, e  le  rendite  derivanti  da  essi
          dovranno essere erogate in conformita'  della  destinazione
          fissata dal testatore o dal donatore.
              Se la societa'  fosse  liquidata,  come  pure  se  essa
          perdesse  semplicemente  la  personalita'   giuridica,   si
          applicheranno a questi lasciti  e  a  queste  donazioni  le
          norme vigenti sulle opere pie.
              In caso di liquidazione o di perdita  della  natura  di
          societa' di mutuo soccorso, il patrimonio  e'  devoluto  ad
          altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad  uno  dei  Fondi
          mutualistici o  al  corrispondente  capitolo  del  bilancio
          dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge  31
          gennaio 1992, n. 59.".
              Si riporta l'articolo  18  del  decreto  legislativo  2
          agosto 2002 n. 220 (Norme  in  materia  di  riordino  della
          vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7,
          comma  1,  della  L.  3  aprile  2001,  n.  142,   recante:
          «Revisione della legislazione in materia  cooperativistica,
          con  particolare  riferimento  alla  posizione  del   socio
          lavoratore»), pubblicato nella Gazz. Uff. 8  ottobre  2002,
          n. 236, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 18. Vigilanza sulle banche di credito cooperativo
          e sulle societa' di mutuo soccorso
              1. Fatte salve le competenze  della  Banca  d'Italia  e
          tenuto conto  degli  ambiti  di  competenza  delle  diverse
          autorita' vigilanti, le banche di credito cooperativo, come
          definite  dall'articolo  33  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385, sono assoggettate  alla  disciplina
          dei   controlli   sugli   enti    cooperativi    attribuiti
          all'autorita' governativa, limitatamente al rispetto  delle
          disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3,  della  legge
          31 gennaio  1992,  n.  59,  e  delle  norme  riguardanti  i
          rapporti mutualistici  ed  il  funzionamento  degli  organi
          sociali.
              2. Per lo svolgimento della  revisione  cooperativa  di
          cui  all'articolo  4,   i   soggetti   competenti   possono
          avvalersi, sulla base di un'apposita  convenzione  e  senza
          oneri  per  la  finanza  pubblica,  della  Associazione  di
          categoria specializzata e sue  articolazioni  territoriali,
          che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali
          delle revisioni effettuate.
              2-bis. Le societa' di mutuo  soccorso  sono  sottoposte
          alla vigilanza del Ministero  dello  sviluppo  economico  e
          delle Associazioni nazionali di rappresentanza,  assistenza
          e tutela del movimento cooperativo ai  sensi  del  presente
          decreto legislativo. Queste  ultime  potranno  svolgere  le
          revisioni anche  nei  confronti  delle  societa'  di  mutuo
          soccorso aderenti ad Associazioni di  rappresentanza  delle
          stesse sulla base di apposita convenzione.
              2-ter.  In  relazione  alle  caratteristiche  peculiari
          delle Societa', i modelli di  verbale  di  revisione  e  di
          ispezione straordinaria  sono  approvati  con  decreto  del
          Ministero dello sviluppo economico.
              2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso
          ha  lo  scopo  di  accertare  la  conformita'  dell'oggetto
          sociale alle disposizioni dettate  dagli  articoli  1  e  2
          della legge 15  aprile  1886,  n.  3818,  nonche'  la  loro
          osservanza in fatto.
              2-quinquies. In  caso  di  accertata  violazione  delle
          suddette disposizioni, gli uffici competenti del  Ministero
          dispongono La perdita della qualifica di societa' di  mutuo
          soccorso e la cancellazione dal Registro  delle  Imprese  e
          dall'Albo delle societa' cooperative.".
              Si riportano gli l'articoli 4 e 12 del  citato  decreto
          legislativo n. 220 del 2002:
              "Art. 4. Oggetto della revisione cooperativa
              1. La revisione cooperativa e' finalizzata a:
              a)   fornire   agli   organi   di   direzione   e    di
          amministrazione degli  enti  suggerimenti  e  consigli  per
          migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna,
          al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla
          vita sociale;
              b)  accertare,  anche  attraverso  una  verifica  della
          gestione amministrativo-contabile, la  natura  mutualistica
          dell'ente, verificando l'effettivita' della  base  sociale,
          la partecipazione  dei  soci  alla  vita  sociale  ed  allo
          scambio  mutualistico  con  l'ente,  la  qualita'  di  tale
          partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente,  nei
          limiti  previsti   dalla   legislazione   vigente,   e   la
          legittimazione dell'ente a beneficiare  delle  agevolazioni
          fiscali, previdenziali e di altra natura.
              2. Il revisore accerta altresi'  la  consistenza  dello
          stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del  bilancio
          d'esercizio,   delle    relazioni    del    consiglio    di
          amministrazione e  del  collegio  sindacale,  nonche',  ove
          prevista, della certificazione di bilancio.
              3.  Il  revisore  verifica  l'eventuale  esistenza  del
          regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi
          dell'articolo 6 della  legge  3  aprile  2001,  n.  142,  e
          accerta  la  correttezza  e  la  conformita'  dei  rapporti
          instaurati con i soci lavoratori con  quanto  previsto  nel
          regolamento stesso."
              "Art. 12. Provvedimenti.
              1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse  in
          sede di vigilanza, valutate le circostanze del  caso,  puo'
          adottare, i seguenti provvedimenti:
              a)  cancellazione  dall'albo   nazionale   degli   enti
          cooperativi ovvero, nelle more  dell'adozione  del  decreto
          ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione
          dal registro prefettizio e dallo schedario  generale  della
          cooperazione;
              b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo  2543
          del codice civile;
              c)  scioglimento  per  atto  dell'autorita',  ai  sensi
          dell'articolo 2544 del codice civile;
              d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo
          2545 del codice civile;
              e)  liquidazione  coatta   amministrativa,   ai   sensi
          dell'articolo 2540 del codice civile.
              2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a),
          b),  c)  e  d)  del  comma  1  sono  adottati  sentita   la
          Commissione centrale per le cooperative.
              3.   Gli   enti   cooperativi   che   si    sottraggono
          all'attivita'  di  vigilanza  o  non  rispettano  finalita'
          mutualistiche  sono  cancellati,  sentita  la   Commissione
          centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti
          cooperativi  ovvero,  nelle  more  dell'istituzione   dello
          stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale
          della cooperazione.
              4. Agli enti cooperativi  che  commettono  reiterate  e
          gravi violazioni del  regolamento  di  cui  all'articolo  6
          della  legge  3  aprile  2001,  n.  142,  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile.
              5. Per i consorzi agrari, i  provvedimenti  di  cui  al
          comma 1 sono adottati di concerto con  il  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali.
              5-bis. Agli enti  cooperativi  che  senza  giustificato
          motivo non ottemperano, entro il termine prescritto,  anche
          parzialmente alla diffida impartita in sede  di  vigilanza,
          salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata  la
          sanzione della sospensione  semestrale  di  ogni  attivita'
          dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove  eventuali
          obbligazioni contrattuali.
              5-ter.  Agli  enti  cooperativi  che   si   sottraggono
          all'attivita' di  vigilanza  o  risultano  irreperibili  al
          momento delle verifiche  disposte  nei  loro  confronti  si
          applica la sanzione amministrativa da euro 50.000  ad  euro
          500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro  del
          comportamento elusivo da parte dell'autorita' di  vigilanza
          e per ciascuno dei successivi periodi fino alla  cessazione
          dell'irreperibilita'.  La  stessa  norma  si  applica  alle
          irregolarita' previste  dall'articolo  10  della  legge  23
          luglio 2009, n. 99, in sostituzione  della  sanzione  della
          sospensione semestrale di ogni attivita'.".
              Si riporta l'art. 17 della legge 27 febbraio  1985,  n.
          49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure
          urgenti  a  salvaguardia  dei  livelli   di   occupazione),
          pubblicata nella Gazz. Uff.  5  marzo  1985,  n.  55,  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 17.
              1. E' istituito  presso  la  Sezione  speciale  per  il
          credito alla cooperazione un fondo  per  gli  interventi  a
          salvaguardia dei livelli di occupazione.
              2.   Al   fine   di   salvaguardare   e    incrementare
          l'occupazione, mediante lo  sviluppo  di  piccole  e  medie
          imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
          piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
          nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
          di produzione e lavoro, il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato partecipa al capitale  sociale
          di   societa'   finanziarie    appositamente    costituite,
          utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo  di  cui
          al comma 1.
              3. L'entita' delle partecipazioni  e'  determinata  per
          una quota pari al 5 per cento in relazione al numero  delle
          societa'  finanziarie  aventi   i   requisiti   che   hanno
          presentato domanda di partecipazione e per una  quota  pari
          al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
          delle partecipazioni assunte nonche'  dei  finanziamenti  e
          delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12  della
          legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata
          in proporzione alla percentuale di utilizzazione  da  parte
          di ciascuna societa' finanziaria  delle  risorse  conferite
          dal Ministero di cui al comma 2  ai  sensi  della  predetta
          norma. Per l'attivita'  di  formazione  e  consulenza  alle
          cooperative  nonche'  di  promozione  della  normativa,  le
          societa'  finanziarie  ammesse  alla  partecipazione   sono
          autorizzate  ad  utilizzare  annualmente,  in  misura   non
          superiore  all'1  per  cento,  risorse   equivalenti   agli
          interventi previsti dall'articolo 12 della citata  legge  5
          marzo 2001, n.  57,  effettuati  nell'anno  precedente.  Ad
          integrazione del decreto previsto dal comma 6 del  presente
          articolo,  il  Ministero   stabilisce   le   modalita'   di
          attuazione del presente comma.
              4. Le societa' finanziarie  di  cui  al  comma  2,  che
          assumono la natura  di  investitori  istituzionali,  devono
          essere  ispirate  ai  principi   di   mutualita'   di   cui
          all'articolo  26   del   decreto   legislativo   del   Capo
          provvisorio dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e
          successive  modificazioni,  essere  costituite   in   forma
          cooperativa, essere in possesso dei requisiti,  individuati
          con il decreto di cui al comma 6,  di  professionalita'  ed
          onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono  funzioni
          amministrative, di  direzione  e  di  controllo  ed  essere
          partecipate da  almeno  cinquanta  cooperative  distribuite
          sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno  di
          dieci regioni.
              5. Con le risorse apportate ai sensi del  comma  2,  le
          societa'  finanziarie   possono   assumere   partecipazioni
          temporanee di minoranza nelle  cooperative  anche  in  piu'
          soluzioni,   e   sottoscrivere,    anche    successivamente
          all'assunzione   delle   partecipazioni,   gli    strumenti
          finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile,  con
          priorita' per quelle costituite da  lavoratori  provenienti
          da aziende in crisi,  nonche'  concedere  alle  cooperative
          stesse  finanziamenti   e   agevolazioni   finanziarie   in
          conformita' alla disciplina comunitaria in materia, per  la
          realizzazione  di  progetti   di   impresa.   Le   societa'
          finanziarie  possono,  altresi',  svolgere   attivita'   di
          servizi e di promozione ed  essere  destinatarie  di  fondi
          pubblici.
              6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   sono
          fissati i termini di  presentazione  delle  domande  ed  e'
          approvato il relativo schema, nonche' sono  individuate  le
          modalita' di riparto delle risorse sulla base  dei  criteri
          di  cui  al  comma  3,  le  condizioni  e  i  limiti  delle
          partecipazioni  al  fine,  in  particolare,  di   garantire
          l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.".
              Il decreto-legge 1 luglio 2009, n.  78,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.
          102, e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 1°  luglio  2009,
          n. 150.
              Il decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.
          111   (Disposizioni   urgenti   per   la    stabilizzazione
          finanziaria) e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 6  luglio
          2011, n. 155.
                               Art. 24
 
 
Disposizioni  attuative  del  regolamento  (UE)   n.   236/2012   del
        Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012
 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) nella parte I, dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente:
  «Art. 4-ter. (Individuazione delle autorita'  nazionali  competenti
ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite  allo
scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad  oggetto
la copertura del  rischio  di  inadempimento  dell'emittente  (credit
default swap). - 1. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  la
Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' nazionali competenti  ai
sensi del regolamento (UE) n. 236/2012  relativo  alle  vendite  allo
scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad  oggetto
la copertura del  rischio  di  inadempimento  dell'emittente  (credit
default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.
  2. La Consob e' l'autorita' competente per ricevere  le  notifiche,
attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri  previsti  dal
regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti  finanziari
diversi dai titoli del  debito  sovrano  e  credit  default  swap  su
emittenti sovrani.
  3. Salvo quanto previsto dal  comma  4,  la  Banca  d'Italia  e  la
Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le  autorita'
competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e  esercitare
le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con
riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap  su
emittenti sovrani.
  4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit  default  swap  su
emittenti  sovrani,  i  poteri  di   temporanea   sospensione   delle
restrizioni e i poteri  di  intervento  in  circostanze  eccezionali,
previsti dal regolamento di cui  al  comma  1,  sono  esercitati  dal
Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
d'Italia, sentita la Consob.
  5.  La  Consob  e'  l'autorita'  responsabile  per  coordinare   la
cooperazione  e  lo  scambio  di  informazioni  con  la   Commissione
dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorita' competenti  degli  altri
Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del  regolamento  di  cui  al
comma 1.
  6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma
3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca  d'Italia
e  la  Consob  stabiliscono  mediante  un  protocollo  di  intesa  le
modalita' della cooperazione e del reciproco scambio di  informazioni
rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni,  anche  con
riferimento  alle  irregolarita'  rilevate  e  alle  misure  adottate
nell'esercizio delle rispettive competenze nonche'  le  modalita'  di
ricezione delle predette notifiche,  tenuto  conto  dell'esigenza  di
ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.
  7. La Banca d'Italia e la  Consob  per  adempiere  alle  rispettive
competenze come  definite  dal  presente  articolo  e  assicurare  il
rispetto delle misure adottate ai sensi del  Regolamento  di  cui  al
comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono  dei  poteri  previsti
dall'articolo 187-octies.»;
  b) all'articolo 170-bis:
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Ostacolo  alle
funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;
  2) al comma 1 dopo le parole: «le funzioni di vigilanza  attribuite
» sono inserite le seguenti: « alla Banca d'Italia e»;
  c) all'articolo 187-quinquiesdecies:
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Tutela dell'attivita'
di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;
  2) al comma 1 dopo le parole: «chiunque non ottempera  nei  termini
alle richieste » sono inserite le parole « della Banca d'Italia e»;
  d) dopo l'articolo 193-bis e' inserito il seguente:
  «Art. 193-ter. (Sanzioni amministrative  pecuniarie  relative  alle
violazioni  delle  prescrizioni  di  cui  al  regolamento   (UE)   n.
236/2012). - 1. Chiunque non osservi le disposizioni  previste  dagli
articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18  e  19  del  regolamento  (UE)  n.
236/2012 e relative disposizioni attuative, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  venticinquemila  a
euro duemilionicinquecentomila.
  2. La stessa sanzione del comma 1 e' applicabile a chi:
  a) violi le disposizioni di cui agli  articoli  12,  13  e  14  del
Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative;
  b) violi  le  misure  adottate  dall'autorita'  competente  di  cui
all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23  del  medesimo
regolamento.
  3. Le sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  al  comma  2,
lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo  o  fino  al  maggiore
importo  di  dieci  volte  il  prodotto  o  il  profitto   conseguito
dall'illecito quando, per le qualita' personali  del  colpevole,  per
l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero
per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate  anche
se applicate nel massimo.
  4. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o  del
profitto  dell'illecito.  Qualora  non  sia  possibile  eseguire   la
confisca, la stessa puo' avere ad oggetto somme  di  denaro,  beni  o
altre utilita' di valore equivalente.
  5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24  novembre  1981,
n. 689. ».
  2. Salvo quanto previsto ai commi da 4 a 6,  dall'attuazione  delle
disposizioni contenute nel  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorita'
interessate provvedono agli adempimenti del presente articolo con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
  3. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e
all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale  per  la
ricostruzione e lo sviluppo.
  4. La sottoscrizione dell'aumento generale di capitale  autorizzata
dal presente  articolo  e'  pari  a  13.362  azioni  per  complessivi
1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare.
  5. La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata
dal  presente  articolo  e'  pari  a  5.215  azioni  per  complessivi
629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare.
  6. All'onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249  per
il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro  20.146.045
per il 2016, si provvede a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  con  le
medesime modalita' ivi indicate.
          Riferimenti normativi
 
              Il regolamento (CE) 14-3-2012 n. 236/2012,  Regolamento
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alle
          vendite allo scoperto e  a  taluni  aspetti  dei  contratti
          derivati aventi ad oggetto  la  copertura  del  rischio  di
          inadempimento dell'emittente (credit default  swap)  (Testo
          rilevante ai fini del SEE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea 24 marzo 2012, n. L 86.
              Si riporta l'articolo 170-bis del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,  n.  71,
          S.O., come modificato dalla presente legge:
              «Art. 170-bis  (Ostacolo  alle  funzioni  di  vigilanza
          della Banca d'Italia e della Consob)
              1. Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo  2638  del
          codice civile, chiunque ostacola le funzioni  di  vigilanza
          attribuite alla Banca d'Italia e alla CONSOB e' punito  con
          la reclusione da un mese a quattro anni e con la  multa  da
          euro diecimila ad euro duecentomila.».
              Si   riporta   l'articolo    187-quinquiesdecies    del
          suindicato decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  187-quinquiesdecies  (Tutela  dell'attivita'  di
          vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)
              1. Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo  2638  del
          codice civile, chiunque  non  ottempera  nei  termini  alle
          richieste  della  Banca  d'Italia  e  della  CONSOB  ovvero
          ritarda l'esercizio delle sue funzioni  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila ad
          euro un milione.»
              Si riporta l'articolo 7, comma 3, del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          del 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.:
              «Art. 7 Partecipazione italiana a banche e fondi
              (Omissis).
              3.  Per  finanziare  la  partecipazione  italiana  agli
          aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo,
          la somma  di  226  milioni  di  euro  delle  disponibilita'
          giacenti  sul  conto   corrente   di   Tesoreria   di   cui
          all'articolo 7, comma 2-bis del D.Lgs. 31  marzo  1998,  n.
          143, e successive  modifiche  e  integrazioni,  e'  versata
          all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni
          di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015,
          35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni  di  euro  nel
          2017, per essere riassegnata nella  pertinente  missione  e
          programma  dello  stato  di  previsione  della  spesa   del
          Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione
          degli effetti  finanziari  di  cui  al  presente  comma  si
          provvede mediante corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
          entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.»
Sezione IX

MISURE PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE START-UP INNOVATIVE



                               Art. 25
 
 
Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita',  definizione
                            e pubblicita'
 
  1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova  imprenditorialita'  e
l'occupazione, in particolare giovanile, con  riguardo  alle  imprese
start-up  innovative,  come  definite  al  successivo   comma   2   e
coerentemente con  quanto  individuato  nel  Programma  nazionale  di
riforma 2012, pubblicato in  allegato  al  Documento  di  economia  e
finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni  e  gli  orientamenti
formulati  dal  Consiglio  dei  Ministri  dell'Unione   europea.   Le
disposizioni  della  presente   sezione   intendono   contestualmente
contribuire allo sviluppo  di  nuova  cultura  imprenditoriale,  alla
creazione di un  contesto  maggiormente  favorevole  all'innovazione,
cosi' come a promuovere maggiore mobilita' sociale e ad  attrarre  in
Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.
  2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa,  di
seguito  «  start-up  innovativa  »,  e'  la  societa'  di  capitali,
costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una
Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le
cui azioni o quote rappresentative  del  capitale  sociale  non  sono
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
  a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione
e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza  delle  quote  o
azioni rappresentative del capitale sociale e  dei  diritti  di  voto
nell'assemblea ordinaria dei soci;
  b) e' costituita e  svolge  attivita'  d'impresa  da  non  piu'  di
quarantotto mesi;
  c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  d)  a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della   start-up
innovativa, il totale del valore della produzione annua,  cosi'  come
risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato  entro  sei  mesi  dalla
chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro;
  e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente,  lo  sviluppo,
la  produzione  e  la  commercializzazione  di  prodotti  o   servizi
innovativi ad alto valore tecnologico;
  g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
  1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per
cento del maggiore valore fra costo e valore totale della  produzione
della start-up innovativa. Dal computo per  le  spese  in  ricerca  e
sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di  beni
immobili. Ai fini di  questo  provvedimento,  in  aggiunta  a  quanto
previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra  le
spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo  sviluppo
precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo  del  business  plan,  le  spese  relative  ai  servizi   di
incubazione forniti da  incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le  spese  legali
per  la  registrazione  e  protezione  di  proprieta'  intellettuale,
termini e licenze d'uso.  Le  spese  risultano  dall'ultimo  bilancio
approvato e  sono  descritte  in  nota  integrativa.  In  assenza  di
bilancio nel primo anno di vita, la  loro  effettuazione  e'  assunta
tramite dichiarazione sottoscritta dal  legale  rappresentante  della
start-up innovativa;
  2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,  in
percentuale  uguale  o  superiore  al  terzo   della   forza   lavoro
complessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  di
ricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   presso
un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e
che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attivita'   di   ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia
o all'estero;
  3) sia  titolare  o  depositaria  o  licenziataria  di  almeno  una
privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione   industriale,
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una
nuova varieta' vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale  e
all'attivita' di impresa.
  3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti
previsti dal comma 2, sono considerate start-up  innovative  ai  fini
del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data  depositano
presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188
del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal  rappresentante
legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In
tal  caso,  la  disciplina  di  cui  alla  presente   sezione   trova
applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto,  se  la  start-up  innovativa  e'  stata
costituita entro i due anni precedenti, di  tre  anni,  se  e'  stata
costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni,  se  e'  stata
costituita entro i quattro anni precedenti.
  4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione  sociale
le start-up innovative di cui al comma 2  e  3  che  operano  in  via
esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1,  del  decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
  5.  Ai  fini  del  presente  decreto,  l'incubatore   di   start-up
innovative certificato, di seguito: « incubatore certificato » e' una
societa' di capitali,  costituita  anche  in  forma  cooperativa,  di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la  nascita  e
lo sviluppo di start-up innovative ed e'  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:
  a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad  accogliere
start-up innovative,  quali  spazi  riservati  per  poter  installare
attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
  b) dispone di attrezzature adeguate  all'attivita'  delle  start-up
innovative, quali sistemi di accesso in banda  ultralarga  alla  rete
internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
  c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta  competenza
in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura
tecnica e di consulenza manageriale permanente;
  d) ha regolari rapporti di collaborazione con  universita',  centri
di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari  che  svolgono
attivita' e progetti collegati a start-up innovative;
  e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a
start-up innovative, la cui sussistenza  e'  valutata  ai  sensi  del
comma 7.
  6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore  di  start-up  innovative,
mediante dichiarazione sottoscritta  dal  rappresentante  legale,  al
momento dell'iscrizione alla  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori
minimi che sono stabiliti con decreto del  Ministero  dello  sviluppo
economico da adottarsi entro 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5  e'
autocertificato  dall'incubatore  di  start-up  innovative,  mediante
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante  legale  presentata  al
registro delle imprese, sulla base di valori minimi  individuati  con
il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui  al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
  a)  numero  di  candidature  di  progetti   di   costituzione   e/o
incubazione di start-up innovative  ricevute  e  valutate  nel  corso
dell'anno;
  b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;
  c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
  d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
  e) percentuale di variazione del numero complessivo degli  occupati
rispetto all'anno, precedente;
  f) tasso di  crescita  media  del  valore  della  produzione  delle
start-up innovative incubate;
  g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi  a  disposizione
dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti  a  favore
delle start-up innovative incubate;
  h)  numero  di  brevetti  registrati  dalle   start-up   innovative
incubate,  tenendo  conto  del  relativo  settore   merceologico   di
appartenenza.
  8. Per le start-up innovative di cui ai commi  2  e  3  e  per  gli
incubatori certificati di cui al comma 5,  le  Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  istituiscono  una   apposita
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo  2188
del codice civile,  a  cui  la  start-up  innovativa  e  l'incubatore
certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione.
  9. Ai fini dell'iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro
delle imprese di cui al comma 8, la  sussistenza  dei  requisiti  per
l'identificazione  della  start-up   innovativa   e   dell'incubatore
certificato di cui rispettivamente  al  comma  2  e  al  comma  5  e'
attestata mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legale
rappresentante e  depositata  presso  l'ufficio  del  registro  delle
imprese.
  10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al  comma
8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali, delle  informazioni  relative,  per  la  start-up
innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio,  ai  rapporti  con  gli  altri
attori  della  filiera  quali  incubatori  o  investitori;  per   gli
incubatori  certificati:  all'anagrafica,  all'attivita'  svolta,  al
bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5.
  11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa,
e  13,  per  l'incubatore   certificato,   sono   rese   disponibili,
assicurando  la  massima  trasparenza  e  accessibilita',   per   via
telematica o su supporto informatico in formato  tabellare  gestibile
da  motori  di  ricerca,   con   possibilita'   di   elaborazione   e
ripubblicazione gratuita da  parte  di  soggetti  terzi.  Le  imprese
start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso
informatico alle suddette informazioni dalla home  page  del  proprio
sito Internet.
  12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione
speciale del registro delle imprese di cui  al  comma  8,  a  seguito
della  compilazione  e  presentazione  della   domanda   in   formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni:
  a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  c) oggetto sociale;
  d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita'  e
le spese in ricerca e sviluppo;
  e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding,
con autocertificazione di veridicita';
  f) elenco delle societa' partecipate;
  g)  indicazione  dei  titoli   di   studio   e   delle   esperienze
professionali dei soci e del  personale  che  lavora  nella  start-up
innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
  h)  indicazione  dell'esistenza  di  relazioni  professionali,   di
collaborazione o commerciali con incubatori certificati,  investitori
istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca;
  i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
  l) elenco dei diritti di  privativa  su  proprieta'  industriale  e
intellettuale.
  13.  L'incubatore  certificato  e'  automaticamente  iscritto  alla
sezione speciale del registro delle imprese di  cui  al  comma  8,  a
seguito della compilazione e presentazione della domanda  in  formato
elettronico, contenente le seguenti  informazioni  recanti  i  valori
degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7,  conseguiti  dall'incubatore
certificato alla data di iscrizione:
  a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  c) oggetto sociale;
  d) breve descrizione dell'attivita' svolta;
  e)  elenco  delle  strutture  e  attrezzature  disponibili  per  lo
svolgimento della propria attivita';
  f) indicazione delle esperienze  professionali  del  personale  che
amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali  dati
sensibili;
  g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con  universita'  e
centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
  h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita' di sostegno
a start-up innovative.
  14. Le informazioni  di  cui  ai  commi  12  e  13  debbono  essere
aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte  al
regime di pubblicita' di cui al comma 10.
  15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro
sei mesi dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio,  il  rappresentante
legale  della  start-up  innovativa  o  dell'incubatore   certificato
attesta  il  mantenimento  del  possesso   dei   requisiti   previsti
rispettivamente  dal  comma  2  e  dal  comma  5  e   deposita   tale
dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
  16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e
5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato  sono  cancellati
d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Ai fini di cui al  periodo  precedente,  alla
perdita  dei  requisiti  e'  equiparato  il  mancato  deposito  della
dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
  17. Le Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,
provvedono alle attivita' di cui  al  presente  articolo  nell'ambito
delle  dotazioni  finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente.
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta di seguito l'articolo  73  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986,  n.  917,
          "Approvazione del testo unico  delle  imposte  sui  redditi
          [Testo post riforma 2004], Pubblicato nella Gazz.  Uff.  31
          dicembre 1986, n. 302, S.O.:
              « Art. 73. Soggetti passivi (Testo post riforma 2004)
              1.  Sono  soggetti  all'imposta   sul   reddito   delle
          societa':
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
              b) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali;
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          i trust che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
          territorio dello Stato;
              d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato.
              2. Tra gli enti diversi dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
              3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Paesi diversi da quelli indicati  nel  decreto
          del Ministro delle finanze  4  settembre  1996,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19  settembre  1996,  e
          successive modificazioni, in cui almeno uno dei  disponenti
          ed almeno uno dei beneficiari del trust  siano  fiscalmente
          residenti  nel  territorio  dello  Stato.  Si  considerano,
          inoltre, residenti  nel  territorio  dello  Stato  i  trust
          istituiti in uno  Stato  diverso  da  quelli  indicati  nel
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
          quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto
          residente nel territorio dello Stato effettui in favore del
          trust  un'attribuzione  che  importi  il  trasferimento  di
          proprieta'  di  beni  immobili  o  la  costituzione  o   il
          trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari,  anche  per
          quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi.
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
          allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente  gli  scopi  primari  indicati  dalla   legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto.
              5. In mancanza dell'atto costitutivo  o  dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti
              5-bis. Salvo prova contraria,  si  considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
          codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, se, in alternativa:
              a) sono controllati,  anche  indirettamente,  ai  sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato;
              b)   sono   amministrati    da    un    consiglio    di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato.
              5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
              5-quater.  Salvo  prova   contraria,   si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          di  fondi  di  investimento  immobiliare  chiusi   di   cui
          all'articolo  37  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  siano  controllati
          direttamente o indirettamente, per il tramite  di  societa'
          fiduciarie o per interposta persona, da soggetti  residenti
          in  Italia.  Il   controllo   e'   individuato   ai   sensi
          dell'articolo 2359,  commi  primo  e  secondo,  del  codice
          civile, anche  per  partecipazioni  possedute  da  soggetti
          diversi dalle societa'.
              5-quinquies. I redditi degli organismi di  investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia,  diversi  dai
          fondi immobiliari, e di quelli  con  sede  in  Lussemburgo,
          gia'  autorizzati  al  collocamento  nel  territorio  dello
          Stato, di cui  all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30
          settembre 1983,  n.  512,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  25  novembre  1983,  n.  649,  e   successive
          modificazioni,  sono  esenti  dalle  imposte  sui   redditi
          purche' il fondo o il soggetto  incaricato  della  gestione
          sia  sottoposto  a  forme  di  vigilanza  prudenziale.   Le
          ritenute operate sui redditi  di  capitale  sono  a  titolo
          definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
          2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
          e  successive  modificazioni,  sugli  interessi  ed   altri
          proventi dei  conti  correnti  e  depositi  bancari,  e  le
          ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
          26  e  dall'articolo  26-quinquies  del  predetto   decreto
          nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,  n.
          77, e successive modificazioni. » .
              Si  riporta  di  seguito  l'articolo  2,  del   decreto
          legislativo  del  24  marzo  2006,  n.   155,   "Disciplina
          dell'impresa sociale", a norma della L. 13 giugno 2005,  n.
          118. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2006, n. 97:
              « Art. 2. Utilita' sociale.
              1. Si considerano beni e servizi  di  utilita'  sociale
          quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:
              a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8  novembre
          2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del
          sistema integrato di interventi e servizi sociali;
              b)  assistenza  sanitaria,   per   l'erogazione   delle
          prestazioni di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione
          dei  livelli  essenziali  di  assistenza»,   e   successive
          modificazioni, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
              c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri in data  14  febbraio
          2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia
          di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
              d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi  della
          legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al  Governo  per
          la definizione delle norme generali sull'istruzione  e  dei
          livelli  essenziali  delle  prestazioni   in   materia   di
          istruzione e formazione professionale;
              e) tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  ai  sensi
          della legge 15 dicembre 2004, n.  308,  recante  delega  al
          Governo per il riordino, il coordinamento e  l'integrazione
          della  legislazione  in  materia  ambientale  e  misure  di
          diretta  applicazione,  con  esclusione  delle   attivita',
          esercitate abitualmente,  di  raccolta  e  riciclaggio  dei
          rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
              f) valorizzazione del patrimonio  culturale,  ai  sensi
          del Codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
              g) turismo sociale, di cui all'articolo  7,  comma  10,
          della legge 29 marzo 2001, n. 135,  recante  riforma  della
          legislazione nazionale del turismo;
              h) formazione universitaria e post-universitaria;
              i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
              l)  formazione   extra-scolastica,   finalizzata   alla
          prevenzione della dispersione  scolastica  ed  al  successo
          scolastico e formativo;
              m) servizi strumentali alle imprese  sociali,  resi  da
          enti composti in misura superiore al settanta per cento  da
          organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.
              2. Indipendentemente dall'esercizio della attivita'  di
          impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la
          qualifica  di  impresa  sociale   le   organizzazioni   che
          esercitano attivita' di impresa, al  fine  dell'inserimento
          lavorativo di soggetti che siano:
              a) lavoratori svantaggiati ai  sensi  dell'articolo  2,
          primo paragrafo, lettera  f),  punti  i),  ix)  e  x),  del
          regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre
          2002, della  Commissione  relativo  all'applicazione  degli
          articoli 87 e 88 del trattato CE  agli  aiuti  di  Stato  a
          favore dell'occupazione;
              b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2,  primo
          paragrafo, lettera  g),  del  citato  regolamento  (CE)  n.
          2204/2002.
              3. Per attivita' principale ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, si intende quella per la quale i  relativi  ricavi
          sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi
          dell'organizzazione che  esercita  l'impresa  sociale.  Con
          decreto del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti
          i criteri quantitativi e temporali  per  il  computo  della
          percentuale del settanta per cento dei  ricavi  complessivi
          dell'impresa.
              4. I lavoratori di cui al  comma  2  devono  essere  in
          misura non inferiore al trenta  per  cento  dei  lavoratori
          impiegati a  qualunque  titolo  nell'impresa;  la  relativa
          situazione deve essere attestata ai sensi  della  normativa
          vigente.
              5. Per gli enti di cui  all'articolo  1,  comma  3,  le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  3  e   4   si   applicano
          limitatamente allo svolgimento delle attivita'  di  cui  al
          presente articolo. » .
              Si riporta di seguito  l'articolo  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 23  luglio  2004,  n.  247,
          Regolamento di semplificazione  del  procedimento  relativo
          alla cancellazione di imprese e societa' non piu' operative
          dal registro delle imprese. Pubblicato nella Gazz.  Uff.  4
          ottobre 2004, n. 233:
              « Art.3. Cancellazione della societa'  semplice,  della
          societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita
          semplice.
              1. Il procedimento per la cancellazione della  societa'
          semplice,  della  societa'  in  nome  collettivo  e   della
          societa'  in  accomandita  semplice   e'   avviato   quando
          l'ufficio del  registro  delle  imprese  rileva  una  delle
          seguenti circostanze:
              a) irreperibilita' presso la sede legale;
              b) mancato compimento di atti di gestione per tre  anni
          consecutivi;
              c) mancanza del codice fiscale;
              d) mancata ricostituzione della pluralita' dei soci nel
          termine di sei mesi;
              e) decorrenza del termine  di  durata,  in  assenza  di
          proroga tacita.
              2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva  una
          delle circostanze indicate al comma 1, anche a  seguito  di
          segnalazione da parte di altro pubblico ufficio,  avvia  il
          procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera
          raccomandata   con   avviso    di    ricevimento    inviata
          all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel  registro
          e   alla   residenza   anagrafica   di    ciascuno    degli
          amministratori  risultante  nel  registro,   a   comunicare
          l'avvenuto scioglimento  della  societa'  stessa  ovvero  a
          fornire  elementi  idonei  a  dimostrare   la   persistenza
          dell'attivita'   sociale   della    societa'.    L'ufficio,
          contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze
          di cui al comma 1.  Dell'avvio  del  procedimento  e'  data
          notizia  mediante  affissione  all'albo   camerale.   Nelle
          lettere  raccomandate  e   nell'avviso   affisso   all'albo
          camerale sono indicati gli effetti  ricollegati,  ai  sensi
          del comma 3, al mancato riscontro.
              3. Decorsi trenta giorni  dal  ricevimento  dell'ultima
          delle   lettere   raccomandate,   ovvero,   in   caso    di
          irreperibilita' presso ciascuno degli indirizzi di  cui  al
          comma 2, decorsi  quarantacinque  giorni  dalla  affissione
          della   notizia   nell'albo   camerale   senza   che    gli
          amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma
          2, il conservatore trasmette gli  atti  al  Presidente  del
          Tribunale il quale puo' nominare il liquidatore o,  qualora
          non lo ritenga necessario,  puo'  trasmettere  direttamente
          gli atti al  giudice  del  registro  per  l'adozione  delle
          iniziative necessarie a  disporre  la  cancellazione  della
          societa'.
              4. La trasmissione degli atti al giudice  del  registro
          e'  annotata  nel  registro  delle  imprese  a   cura   del
          conservatore,   con   l'indicazione    delle    circostanze
          accertate.
              5. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro  delle
          imprese valuta, in relazione all'importo e  alla  effettiva
          possibilita' di riscossione, se procedere alla  riscossione
          del diritto annuale, dei  diritti  di  segreteria  e  delle
          eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo  18  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere  dalla
          data  di  avvio  del  procedimento  di  cancellazione.   La
          determinazione  di  non  procedere  alla   riscossione   e'
          motivata  con  comunicazione  al  competente  collegio  dei
          revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della  legge  29
          dicembre 1993, n. 580. » .
                               Art. 26
 
 
  Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
 
  1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale  la  perdita
deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli  articoli
2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile,  e'
posticipato  al  secondo   esercizio   successivo.   Nelle   start-up
innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli  2447
o 2482-ter del codice  civile  l'assemblea  convocata  senza  indugio
dagli amministratori,  in  alternativa  all'immediata  riduzione  del
capitale e al contemporaneo aumento del  medesimo  a  una  cifra  non
inferiore  al  minimo  legale,  puo'  deliberare  di  rinviare   tali
decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura
di tale esercizio non opera la causa di scioglimento  della  societa'
per riduzione o perdita del capitale sociale  di  cui  agli  articoli
2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del  codice  civile.
Se entro l'esercizio successivo il capitale non  risulta  reintegrato
al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di
tale esercizio  deve  deliberare  ai  sensi  degli  articoli  2447  o
2482-ter del codice civile.
  2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma
di societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie di quote
fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti  dalla  legge,  puo'
liberamente determinare il contenuto delle varie categorie  anche  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo  e  terzo,
del codice civile.
  3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma  2,  anche  in
deroga all'articolo 2479,  quinto  comma,  del  codice  civile,  puo'
creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che
attribuiscono al socio diritti di voto in  misura  non  proporzionale
alla  partecipazione  da  questi  detenuta  ovvero  diritti  di  voto
limitati a particolari argomenti  o  subordinati  al  verificarsi  di
particolari condizioni non meramente potestative.
  4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non  si
applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30
della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e  all'articolo  2,  commi  da
36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del
codice civile, le quote  di  partecipazione  in  start-up  innovative
costituite in forma di societa' a  responsabilita'  limitata  possono
costituire oggetto di offerta al  pubblico  di  prodotti  finanziari,
anche attraverso i  portali  per  la  raccolta  di  capitali  di  cui
all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi
speciali.
  6. Nelle start-up innovative costituite  in  forma  di  societa'  a
responsabilita' limitata, il  divieto  di  operazioni  sulle  proprie
partecipazioni stabilito dall'articolo 2474  del  codice  civile  non
trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di
piani di incentivazione che  prevedano  l'assegnazione  di  quote  di
partecipazione a dipendenti, collaboratori o  componenti  dell'organo
amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
  7. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25,  comma
2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo'
altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte  dei  soci  o  di
terzi anche di opera o servizi, l'emissione di  strumenti  finanziari
forniti di diritti patrimoniali o anche  di  diritti  amministrativi,
escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479
e 2479-bis del codice civile.
  8. La start-up innovativa e l'incubatore  certificato  dal  momento
della loro iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal  pagamento
dell'imposta di bollo e dei diritti  di  segreteria  dovuti  per  gli
adempimenti relativi alle  iscrizioni  nel  registro  delle  imprese,
nonche' dal pagamento del diritto  annuale  dovuto  in  favore  delle
camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal  mantenimento  dei
requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica  di
start-up innovativa e di incubatore certificato e dura  comunque  non
oltre il quarto anno di iscrizione.
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta di seguito il comma 2 dell'articolo 2446 del
          codice civile:
              « Art. 2446. Riduzione del capitale per perdite.
              Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
          terzo in conseguenza di perdite , gli amministratori  o  il
          consiglio di gestione,  e  nel  caso  di  loro  inerzia  il
          collegio sindacale ovvero  il  consiglio  di  sorveglianza,
          devono  senza  indugio  convocare   l'assemblea   per   gli
          opportuni  provvedimenti  .   All'assemblea   deve   essere
          sottoposta  una  relazione  sulla  situazione  patrimoniale
          della societa', con le osservazioni del collegio  sindacale
          o  del  comitato  per  il  controllo  sulla  gestione.   La
          relazione e le osservazioni devono  restare  depositate  in
          copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che
          precedono l'assemblea, perche'  i  soci  possano  prenderne
          visione.  Nell'assemblea  gli  amministratori  devono  dare
          conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
          relazione.
              Se entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta
          diminuita, a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria  o  il
          consiglio di sorveglianza che approva il bilancio  di  tale
          esercizio deve ridurre il  capitale  in  proporzione  delle
          perdite accertate.  In  mancanza  gli  amministratori  e  i
          sindaci o il consiglio di sorveglianza devono  chiedere  al
          tribunale che venga disposta la riduzione del  capitale  in
          ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
          provvede,  sentito  il  pubblico  ministero,  con   decreto
          soggetto a reclamo, che deve essere iscritto  nel  registro
          delle imprese a cura degli amministratori.
              Nel caso in cui le azioni emesse dalla  societa'  siano
          senza valore nominale, lo statuto,  una  sua  modificazione
          ovvero  una  deliberazione  adottata  con  le   maggioranze
          previste per l'assemblea  straordinaria  possono  prevedere
          che la riduzione del capitale di cui  al  precedente  comma
          sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica
          in tal caso l'articolo 2436. » .
              Si  riporta  di  seguito  l'articolo  2447  del  codice
          civile:
              « Art.2447. Riduzione del capitale sociale al di  sotto
          del limite legale.
              Se, per la perdita di  oltre  un  terzo  del  capitale,
          questo  si  riduce  al   disotto   del   minimo   stabilito
          dall'articolo 2327, gli amministratori o  il  consiglio  di
          gestione e, in  caso  di  loro  inerzia,  il  consiglio  di
          sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
          deliberare la riduzione del capitale  ed  il  contemporaneo
          aumento del medesimo ad una cifra non  inferiore  al  detto
          minimo, o la trasformazione della societa' . » .
              Si riporta, di  seguito,  l'articolo  2468  del  codice
          civile:
              « Art.2468. Effetti della  pubblicazione  nel  registro
          delle imprese.
              Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o
          il deposito nel registro delle imprese sono  opponibili  ai
          terzi soltanto dopo  tale  pubblicazione,  a  meno  che  la
          societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.
              Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno
          dalla pubblicazione di cui al comma  precedente,  gli  atti
          non sono opponibili ai terzi che provino  di  essere  stati
          nella impossibilita' di averne conoscenza. » .
              Si riporta, di  seguito,  l'articolo  2474  del  codice
          civile:
              « Art.2474. Operazioni sulle proprie partecipazioni.
              In nessun caso la societa' puo' acquistare o  accettare
          in  garanzia  partecipazioni  proprie,   ovvero   accordare
          prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la  loro
          sottoscrizione. » .
              Si riporta,  di  seguito  l'articolo  2479  del  codice
          civile.
              "Art. 2479. Decisioni dei soci.
              I soci  decidono  sulle  materie  riservate  alla  loro
          competenza dall'atto costitutivo, nonche'  sugli  argomenti
          che  uno  o  piu'   amministratori   o   tanti   soci   che
          rappresentano  almeno  un  terzo   del   capitale   sociale
          sottopongono alla loro approvazione.
              In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
              1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli
          utili;
              2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo,  degli
          amministratori;
              3) la nomina nei casi previsti dall'articolo  2477  dei
          sindaci e del  presidente  del  collegio  sindacale  o  del
          soggetto incaricato di effettuare la revisione  legale  dei
          conti
              4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
              5) la decisione di compiere operazioni  che  comportano
          una   sostanziale   modificazione   dell'oggetto    sociale
          determinato   nell'atto   costitutivo   o   una   rilevante
          modificazione dei diritti dei soci.
              L'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni  dei
          soci siano adottate mediante consultazione scritta o  sulla
          base del consenso espresso per iscritto. In  tal  caso  dai
          documenti  sottoscritti  dai  soci  devono  risultare   con
          chiarezza  l'argomento  oggetto  della  decisione   ed   il
          consenso alla stessa.
              Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la  previsione
          di cui al terzo  comma  e  comunque  con  riferimento  alle
          materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo  comma  del
          presente articolo nonche'  nel  caso  previsto  dal  quarto
          comma dell'articolo 2482-bis oppure  quando  lo  richiedono
          uno  o  piu'  amministratori  o  un  numero  di  soci   che
          rappresentano almeno un  terzo  del  capitale  sociale,  le
          decisioni  dei  soci  debbono  essere   adottate   mediante
          deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.
              Ogni socio ha diritto  di  partecipare  alle  decisioni
          previste dal presente articolo  ed  il  suo  voto  vale  in
          misura proporzionale alla sua partecipazione .
              Salvo diversa disposizione  dell'atto  costitutivo,  le
          decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una
          maggioranza che rappresenti almeno la  meta'  del  capitale
          sociale.".
              Si riporta, di seguito, l'articolo 2479-bis, del codice
          civile.
              "Art. 2479-bis. Assemblea dei soci.
              L'atto costitutivo determina  i  modi  di  convocazione
          dell'assemblea dei soci, tali  comunque  da  assicurare  la
          tempestiva informazione sugli  argomenti  da  trattare.  In
          mancanza la convocazione  e'  effettuata  mediante  lettera
          raccomandata spedita  ai  soci  almeno  otto  giorni  prima
          dell'adunanza nel domicilio risultante dal  registro  delle
          imprese.
              Se l'atto  costitutivo  non  dispone  diversamente,  il
          socio puo' farsi rappresentare in assemblea e  la  relativa
          documentazione  e'  conservata  secondo  quanto  prescritto
          dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).
              Salvo  diversa   disposizione   dell'atto   costitutivo
          l'assemblea si  riunisce  presso  la  sede  sociale  ed  e'
          regolarmente costituita con la presenza di tanti  soci  che
          rappresentano  almeno  la  meta'  del  capitale  sociale  e
          delibera a maggioranza assoluta e, nei  casi  previsti  dai
          numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il
          voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la  meta'
          del capitale sociale.
              L'assemblea  e'  presieduta  dalla   persona   indicata
          nell'atto costitutivo o, in mancanza, da  quella  designata
          dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la
          regolarita' della costituzione, accerta  l'identita'  e  la
          legittimazione dei presenti, regola il suo  svolgimento  ed
          accerta i risultati delle votazioni; degli  esiti  di  tali
          accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
              In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando
          ad essa partecipa l'intero capitale  sociale  e  tutti  gli
          amministratori e sindaci sono presenti  o  informati  della
          riunione   e   nessuno   si   oppone    alla    trattazione
          dell'argomento.".
              Si riporta di seguito il comma 4 dell'articolo 2482-bis
          del codice civile,
              "Art. 2482-bis. Riduzione del capitale per perdite.
              Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
          terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori  devono
          senza  indugio  convocare  l'assemblea  dei  soci  per  gli
          opportuni provvedimenti.
              All'assemblea  deve  essere  sottoposta  una  relazione
          degli amministratori sulla  situazione  patrimoniale  della
          societa',   con   le   osservazioni   nei   casi   previsti
          dall'articolo 2477 del collegio sindacale  o  del  soggetto
          incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.  Se
          l'atto costitutivo non prevede  diversamente,  copia  della
          relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella
          sede   della   societa'   almeno    otto    giorni    prima
          dell'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione.
              Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei
          fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione
          prevista nel precedente comma.
              Se entro l'esercizio successivo la perdita non  risulta
          diminuita  a  meno  di  un  terzo,  deve  essere  convocata
          l'assemblea  per  l'approvazione  del  bilancio  e  per  la
          riduzione  del  capitale  in  proporzione   delle   perdite
          accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o  il
          soggetto incaricato di effettuare la revisione  legale  dei
          conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono  chiedere
          al tribunale che venga disposta la riduzione  del  capitale
          in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
              Il   tribunale,   anche   su   istanza   di   qualsiasi
          interessato, provvede con decreto soggetto a  reclamo,  che
          deve essere iscritto nel  registro  delle  imprese  a  cura
          degli amministratori.
              Si  applica,  in  quanto  compatibile,  l'ultimo  comma
          dell'articolo 2446.".
              Si riporta di seguito il comma 4 dell'articolo 2482-ter
          del codice civile,
              "Art. 2482-ter. Riduzione del capitale al  disotto  del
          minimo legale.
              Se, per la perdita di  oltre  un  terzo  del  capitale,
          questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero
          4) dell'articolo  2463,  gli  amministratori  devono  senza
          indugio convocare l'assemblea per deliberare  la  riduzione
          del capitale ed il contemporaneo aumento  del  medesimo  ad
          una cifra non inferiore al detto minimo.
              E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  deliberare   la
          trasformazione della societa'.".
              Si  riporta  di  seguito  il  primo  comma,  punto  4),
          dell'articolo 2484 del codice civile:
              "Art. 2484. Cause di scioglimento.
              Le societa' per azioni, in accomandita per azioni  e  a
          responsabilita' limitata si sciolgono:
              1) per il decorso del termine;
              2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o  per  la
          sopravvenuta  impossibilita'  di  conseguirlo,  salvo   che
          l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi
          le opportune modifiche statutarie;
              3) per  l'impossibilita'  di  funzionamento  o  per  la
          continuata inattivita' dell'assemblea [c.c. 2409];
              4) per la riduzione del capitale al disotto del  minimo
          legale, salvo quanto e'  disposto  dagli  articoli  2447  e
          2482-ter ;
              5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater  e
          2473;
              6) per deliberazione dell'assemblea ;
              7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo  o
          dallo statuto .
              La societa' inoltre si  scioglie  per  le  altre  cause
          previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
          seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
              Gli effetti dello scioglimento  si  determinano,  nelle
          ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5)  del  primo
          comma,  alla  data  dell'iscrizione  presso  l'ufficio  del
          registro delle imprese  della  dichiarazione  con  cui  gli
          amministratori  ne  accertano  la  causa  e,   nell'ipotesi
          prevista dal  numero  6)  del  medesimo  comma,  alla  data
          dell'iscrizione della relativa deliberazione.
              Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono  altre
          cause  di  scioglimento,   essi   devono   determinare   la
          competenza a deciderle od accertarle, e ad  effettuare  gli
          adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
              Si riporta, di seguito, l'articolo 30  della  legge  23
          dicembre 1994, n. 724 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 30  dicembre
          1994, n. 304, S.O.:
              "Art. 30. Societa' di comodo. Valutazione dei titoli.
              1. Agli effetti del presente articolo le  societa'  per
          azioni,  in  accomandita  per  azioni,  a   responsabilita'
          limitata, in nome collettivo  e  in  accomandita  semplice,
          nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non  residenti,
          con stabile organizzazione nel territorio dello  Stato,  si
          considerano non operativi se  l'ammontare  complessivo  dei
          ricavi, degli incrementi delle rimanenze  e  dei  proventi,
          esclusi   quelli   straordinari,   risultanti   dal   conto
          economico, ove prescritto, e' inferiore  alla  somma  degli
          importi che risultano applicando le  seguenti  percentuali:
          a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo
          85, comma 1, lettere c), d) ed e), del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  delle  quote  di
          partecipazione   nelle   societa'   commerciali   di    cui
          all'articolo  5  del  medesimo  testo  unico,  anche  se  i
          predetti    beni     e     partecipazioni     costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie,  aumentato  del  valore  dei
          crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
          costituite  da   beni   immobili   e   da   beni   indicati
          nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni, anche  in  locazione  finanziaria
          per gli immobili  classificati  nella  categoria  catastale
          A/10, la predetta percentuale e' ridotta al  5  per  cento;
          per gli  immobili  a  destinazione  abitativa  acquisiti  o
          rivalutati  nell'esercizio  e  nei   due   precedenti,   la
          percentuale e' ulteriormente ridotta al 4  per  cento;  per
          tutti  gli  immobili  situati  in  comuni  con  popolazione
          inferiore a 1.000 abitanti la  percentuale  e'  dell'1  per
          cento;  c)  il  15  per  cento  al   valore   delle   altre
          immobilizzazioni,  anche  in  locazione   finanziaria.   Le
          disposizioni del primo periodo  non  si  applicano:  1)  ai
          soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta,  e'
          fatto obbligo di costituirsi sotto  forma  di  societa'  di
          capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel  primo  periodo
          di imposta; 3) alle societa' in amministrazione controllata
          o straordinaria; 4) alle societa' ed enti  che  controllano
          societa' ed enti i cui titoli  sono  negoziati  in  mercati
          regolamentati  italiani  ed  esteri,  nonche'  alle  stesse
          societa'  ed  enti  quotati  ed  alle  societa'   da   essi
          controllate,  anche  indirettamente;   5)   alle   societa'
          esercenti pubblici servizi di trasporto; 6)  alle  societa'
          con un numero di soci  non  inferiore  a  50;  6-bis)  alle
          societa' che nei due esercizi  precedenti  hanno  avuto  un
          numero di  dipendenti  mai  inferiore  alle  dieci  unita';
          6-ter) alle societa' in stato di fallimento, assoggettate a
          procedure  di  liquidazione  giudiziaria,  di  liquidazione
          coatta  amministrativa   ed   in   concordato   preventivo;
          6-quater)  alle  societa'  che  presentano   un   ammontare
          complessivo del valore della produzione  (raggruppamento  A
          del conto economico) superiore al totale attivo dello stato
          patrimoniale; 6-quinquies)  alle  societa'  partecipate  da
          enti pubblici almeno nella misura  del  20  per  cento  del
          capitale sociale; 6-sexies)  alle  societa'  che  risultano
          congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
              2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e  i
          proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni
          vanno assunti in base alle risultanze medie  dell'esercizio
          e dei due precedenti. Per la determinazione del valore  dei
          beni si applica l'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i
          beni in locazione finanziaria si assume il costo  sostenuto
          dall'impresa   concedente,   ovvero,   in    mancanza    di
          documentazione, la somma dei  canoni  di  locazione  e  del
          prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
              3. Fermo l'ordinario potere di  accertamento,  ai  fini
          dell'imposta personale sul reddito per le  societa'  e  per
          gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume  che
          il  reddito  del  periodo  di  imposta  non  sia  inferiore
          all'ammontare   della   somma   degli   importi   derivanti
          dall'applicazione,   ai   valori   dei    beni    posseduti
          nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a)  l'1,50  per
          cento sul valore dei beni indicati  nella  lettera  a)  del
          comma  1;  b)  il  4,75  per   cento   sul   valore   delle
          immobilizzazioni costituite da  beni  immobili  e  da  beni
          indicati nell'articolo 8- bis, primo comma, lettera a), del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive  modificazioni,  anche   in   locazione
          finanziaria per  le  immobilizzazioni  costituite  da  beni
          immobili a destinazione abitativa  acquisiti  o  rivalutati
          nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale
          e' ridotta al 3 per cento; per  gli  immobili  classificati
          nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale  e'
          ulteriormente  ridotta  al  4  per  cento;  per  tutti  gli
          immobili situati in  comuni  con  popolazione  inferiore  a
          1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento c)  il
          12  per  cento   sul   valore   complessivo   delle   altre
          immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite
          di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in
          diminuzione della parte di reddito eccedente quello  minimo
          di cui al presente comma.
              3-bis. Fermo l'ordinario  potere  di  accertamento,  ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  per
          le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma
          1 si presume che il valore della produzione netta  non  sia
          inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del  comma
          3 aumentato delle retribuzioni sostenute per  il  personale
          dipendente,  dei  compensi   spettanti   ai   collaboratori
          coordinati e continuativi, di  quelli  per  prestazioni  di
          lavoro  autonomo  non  esercitate  abitualmente   e   degli
          interessi passivi.
              4.  Per  le  societa'  e  gli   enti   non   operativi,
          l'eccedenza  di  credito  risultante  dalla   dichiarazione
          presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non  e'
          ammessa  al  rimborso  ne'  puo'  costituire   oggetto   di
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 4- ter, del decreto-legge  14  marzo
          1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
          maggio 1988, n. 154. Qualora per  tre  periodi  di  imposta
          consecutivi la societa' o l'ente non operativo non effettui
          operazioni  rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto  non  inferiore  all'importo  che  risulta   dalla
          applicazione  delle  percentuali  di  cui   al   comma   1,
          l'eccedenza di credito non e' ulteriormente  riportabile  a
          scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi  di  imposta
          successivi.
              4-bis. In presenza di oggettive  situazioni  che  hanno
          reso  impossibile  il  conseguimento  dei   ricavi,   degli
          incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del  reddito
          determinati ai sensi  del  presente  articolo,  ovvero  non
          hanno consentito di effettuare le operazioni  rilevanti  ai
          fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la
          societa' interessata  puo'  richiedere  la  disapplicazione
          delle   relative   disposizioni   antielusive   ai    sensi
          dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
              4-ter. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  possono  essere   individuate   determinate
          situazioni oggettive, in presenza delle quali e' consentito
          disapplicare le disposizioni del presente  articolo,  senza
          dover  assolvere  all'onere  di  presentare  l'istanza   di
          interpello di cui al comma 4-bis.
              4-quater.  I  provvedimenti  del  direttore   regionale
          dell'Agenzia  delle  entrate,  adottati  a  seguito   delle
          istanze di disapplicazione presentate ai  sensi  del  comma
          4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in  plico
          raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo  fax
          o posta elettronica.
              5..
              6. ...
              7 ...
              8. .
              9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a
          decorrere dal periodo di imposta in corso  al  31  dicembre
          1994.
              10. (abrogato) » .
              Si riportano,  di  seguito,  i  commi  da  36-decies  a
          36-duodecies del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138
          (Ulteriori   misure   urgenti   per   la    stabilizzazione
          finanziaria e per lo sviluppo), pubblicato nella Gazz. Uff.
          13  agosto  2011,  n.  188,  convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
              « 36-decies. Pur non ricorrendo i  presupposti  di  cui
          all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,  n.
          724, le societa' e gli enti  ivi  indicati  che  presentano
          dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi  d'imposta
          consecutivi sono considerati non operativi a decorrere  dal
          successivo quarto periodo  d'imposta  ai  fini  e  per  gli
          effetti del citato articolo 30. Restano ferme le  cause  di
          non applicazione della disciplina in  materia  di  societa'
          non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n.
          724 del 1994.
              36-undecies.  Il  comma  36-decies  trova  applicazione
          anche qualora,  nell'arco  temporale  di  cui  al  medesimo
          comma, le  societa'  e  gli  enti  siano  per  due  periodi
          d'imposta in perdita fiscale ed in uno  abbiano  dichiarato
          un reddito inferiore  all'ammontare  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 30, comma 3, della citata legge  n.  724  del
          1994.
              36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies
          e  36-undecies  si  applicano  a  decorrere   dal   periodo
          d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
          imposta di prima applicazione si assume, quale imposta  del
          periodo  precedente,  quella  che  si  sarebbe  determinata
          applicando le disposizioni di  cui  ai  commi  36-decies  e
          36-undecies. » .
                               Art. 27
 
 
Remunerazione con strumenti finanziari della  start-up  innovativa  e
                     dell'incubatore certificato
 
  1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle
start-up  innovative  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  e  degli
incubatori certificati di cui all'articolo 25,  comma  5,  ai  propri
amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di  strumenti
finanziari  o  di  ogni  altro  diritto  o  incentivo   che   preveda
l'attribuzione di strumenti finanziari o  diritti  similari,  nonche'
dall'esercizio di diritti di opzione  attribuiti  per  l'acquisto  di
tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione  del  reddito
imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali,  sia  ai  fini
contributivi, a condizione che tali strumenti  finanziari  o  diritti
non siano riacquistati dalla start-up  innovativa  o  dall'incubatore
certificato, dalla societa' emittente o  da  qualsiasi  soggetto  che
direttamente controlla o e' controllato dalla start-up  innovativa  o
dall'incubatore  certificato,  ovvero  e'  controllato  dallo  stesso
soggetto  che  controlla  la  start-up  innovativa   o   l'incubatore
certificato. Qualora gli  strumenti  finanziari  o  i  diritti  siano
ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di  lavoro  che
non ha previamente concorso alla formazione  del  reddito  imponibile
dei suddetti  soggetti  e'  assoggettato  a  tassazione  nel  periodo
d'imposta in cui avviene la cessione.
  2. L'esenzione di cui al comma  1  si  applica  esclusivamente  con
riferimento all'attribuzione di azioni, quote,  strumenti  finanziari
partecipativi  o  diritti  emessi   dalla   start-up   innovativa   e
dall'incubatore  certificato  con  i  quali   i   soggetti   suddetti
intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi
da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o  da
un incubatore certificato.
  3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento
al reddito di lavoro  derivante  dagli  strumenti  finanziari  e  dai
diritti  attribuiti  e  assegnati  ovvero  ai  diritti   di   opzione
attribuiti e esercitati dopo la data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
  4. Le azioni, le quote e  gli  strumenti  finanziari  partecipativi
emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi  resi  in  favore  di
start-up innovative o di incubatori certificati,  ovvero  di  crediti
maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi  inclusi
quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono
alla formazione del reddito complessivo  del  soggetto  che  effettua
l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  al  momento  della  loro
emissione o al momento in cui e' operata la compensazione  che  tiene
luogo del pagamento.
  5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo  oneroso
degli  strumenti  finanziari  di  cui  al  presente   articolo   sono
assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta, di seguito, l'articolo 9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986,  n.  917,
          "Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.:
              "Art. 9. Determinazione dei  redditi  e  delle  perdite
          [Testo post riforma 2004]
              1. I redditi e le perdite che concorrono a  formare  il
          reddito  complessivo  sono  determinati  distintamente  per
          ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei  successivi
          capi, in base al risultato complessivo  netto  di  tutti  i
          cespiti che rientrano nella stessa categoria.
              2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite  i
          corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
          estera sono valutati secondo il cambio del  giorno  in  cui
          sono stati percepiti o sostenuti o del  giorno  antecedente
          piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
          cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
          valutati in base al valore normale dei beni e  dei  servizi
          da cui sono costituiti. In caso di conferimenti  o  apporti
          in societa' o in  altri  enti  si  considera  corrispettivo
          conseguito  il  valore  normale  dei  beni  e  dei  crediti
          conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono  negoziati
          in  mercati  regolamentati   italiani   o   esteri   e   il
          conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo
          non puo' essere inferiore al valore normale  determinato  a
          norma del successivo comma 4, lettera a).
              3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma
          4 per i beni  ivi  considerati,  si  intende  il  prezzo  o
          corrispettivo mediamente praticato per i beni e  i  servizi
          della stessa specie o similari,  in  condizioni  di  libera
          concorrenza e al medesimo  stadio  di  commercializzazione,
          nel tempo e nel luogo in cui i beni o  servizi  sono  stati
          acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
          piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale  si
          fa riferimento, in quanto  possibile,  ai  listini  o  alle
          tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i  servizi  e,
          in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle  camere  di
          commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
          sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a  disciplina
          dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
              4. Il valore normale e' determinato:
              a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati
          in mercati regolamentati italiani o esteri,  in  base  alla
          media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
              b) per le altre azioni, per le quote  di  societa'  non
          azionarie e per i  titoli  o  quote  di  partecipazione  al
          capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione  al
          valore del patrimonio netto della societa' o ente,  ovvero,
          per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
          complessivo dei conferimenti;
              c) per le obbligazioni e gli altri  titoli  diversi  da
          quelli indicati alle lettere a) e b),  comparativamente  al
          valore normale dei titoli aventi  analoghe  caratteristiche
          negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e,  in
          mancanza, in base ad altri elementi determinabili  in  modo
          obiettivo.
              5. Ai fini delle imposte sui  redditi  le  disposizioni
          relative alle cessioni a titolo oneroso valgono  anche  per
          gli atti a titolo  oneroso  che  importano  costituzione  o
          trasferimento  di  diritti  reali  di  godimento  e  per  i
          conferimenti in societa'.".
                               Art. 28
 
 
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up
                             innovative
 
  1. Le disposizioni del presente articolo trovano  applicazione  per
il periodo di 4 anni dalla  data  di  costituzione  di  una  start-up
innovativa di cui all'articolo  25,  comma  2,  ovvero  per  il  piu'
limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le
societa' gia' costituite.
  2.  Le  ragioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n.  368,  nonche'  le  ragioni  di  cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276,  si  intendono  sussistenti  qualora  il  contratto  a  tempo
determinato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up
innovativa per lo svolgimento di  attivita'  inerenti  o  strumentali
all'oggetto sociale della stessa.
  3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2  puo'  essere
stipulato per una durata  minima  di  sei  mesi  ed  una  massima  di
trentasei mesi,  ferma  restando  la  possibilita'  di  stipulare  un
contratto a termine di durata inferiore a sei mesi,  ai  sensi  della
normativa generale  vigente.  Entro  il  predetto  limite  di  durata
massima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono essere
stipulati, per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  al  comma  2,
senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5,  comma  3,  del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione
di continuita'. In deroga al predetto limite  di  durata  massima  di
trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato
tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento  delle  attivita'
di cui al comma  2  puo'  essere  stipulato  per  la  durata  residua
rispetto  al  periodo  di  cui  al  comma  1,  a  condizione  che  la
stipulazione avvenga  presso  la  Direzione  provinciale  del  lavoro
competente  per  territorio.  I  contratti  stipulati  ai  sensi  del
presente  comma  sono  in  ogni   caso   esenti   dalle   limitazioni
quantitative di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368.
  4. Qualora, per effetto  di  successione  di  contratti  a  termine
stipulati a norma del presente  articolo,  o  comunque  a  norma  del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni
di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro  e  lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i  trentasei  mesi,
comprensivi di proroghe o  rinnovi,  o  la  diversa  maggiore  durata
stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente  dagli  eventuali
periodi di interruzione tra un contratto e l'altro,  il  rapporto  di
lavoro si considera a tempo indeterminato.
  5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di  cui  al
presente articolo oltre  la  durata  massima  prevista  dal  medesimo
articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione
privi  dei  caratteri  della  prestazione  d'opera  o  professionale,
determinano la trasformazione degli stessi contratti in  un  rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
  6. Per quanto non diversamente disposto dai  precedenti  commi,  ai
contratti a tempo determinato disciplinati dal presente  articolo  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,
n. 368, e del capo I  del  titolo  III  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276.
  7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una  societa'  di  cui
all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una  parte  che  non  puo'
essere inferiore al minimo  tabellare  previsto,  per  il  rispettivo
livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e  da
una   parte   variabile,   consistente   in   trattamenti   collegati
all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa,  alla  produttivita'
del lavoratore o del  gruppo  di  lavoro,  o  ad  altri  obiettivi  o
parametri  di   rendimento   concordati   tra   le   parti,   incluse
l'assegnazione di opzioni per l'acquisto  di  quote  o  azioni  della
societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
  8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  possono
definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli  decentrati
con accordi interconfederali o  di  categoria  o  avvisi  comuni:  a)
criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al
comma  7  funzionali  alla  promozione  dell'avvio   delle   start-up
innovative, nonche' criteri per la definizione della parte  variabile
di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento  delle
regole di  gestione  del  rapporto  di  lavoro  alle  esigenze  delle
start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo  sviluppo  e
stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva.
  9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto  a  termine  ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una  societa'
che non risulti avere i  requisiti  di  start-up  innovativa  di  cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, il contratto si considera  stipulato  a
tempo indeterminato e trovano applicazione le  disposizioni  derogate
dal presente articolo.
  10. Gli  interventi  e  le  misure  di  cui  al  presente  articolo
costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per  gli  effetti  di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,
con  specifico  riferimento  alla  loro  effettiva  funzionalita'  di
promozione delle start-up innovative di cui al presente  decreto,  in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.
          Riferimenti normativi
 
              Si  riporta,  di  seguito,  l'articolo  1  del  decreto
          legislativo 6 settembre  2001,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
          a tempo determinato concluso dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal
          CES), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235:
              < < Art. 1. Apposizione del termine.
              01.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato   a   tempo
          indeterminato costituisce la forma comune  di  rapporto  di
          lavoro.
              1. E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla
          durata del contratto di  lavoro  subordinato  a  fronte  di
          ragioni di carattere tecnico, produttivo,  organizzativo  o
          sostitutivo, anche se riferibili alla  ordinaria  attivita'
          del datore di lavoro.
              1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e'  richiesto
          nell'ipotesi del primo rapporto  a  tempo  determinato,  di
          durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un  datore
          di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento
          di  qualunque  tipo  di  mansione,  sia  nella  forma   del
          contratto a  tempo  determinato,  sia  nel  caso  di  prima
          missione di un lavoratore nell'ambito di  un  contratto  di
          somministrazione a tempo determinato ai sensi del  comma  4
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n.   276.   I   contratti   collettivi   stipulati    dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale possono  prevedere,  in  via  diretta  a  livello
          interconfederale o di categoria ovvero in via  delegata  ai
          livelli decentrati, che in luogo  dell'ipotesi  di  cui  al
          precedente periodo il requisito di cui al comma 1  non  sia
          richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo  determinato
          o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione
          a tempo determinato  avvenga  nell'ambito  di  un  processo
          organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo
          5, comma 3, nel limite complessivo  del  6  per  cento  del
          totale  dei  lavoratori  occupati  nell'ambito  dell'unita'
          produttiva.
              2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
          risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
          quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1,  fatto
          salvo quanto previsto dal comma  1-bis  relativamente  alla
          non operativita' del requisito della sussistenza di ragioni
          di   carattere   tecnico,   organizzativo,   produttivo   o
          sostitutivo.
              3. Copia dell'atto scritto deve essere  consegnata  dal
          datore  di  lavoro  al  lavoratore  entro   cinque   giorni
          lavorativi dall'inizio della prestazione.
              4. La scrittura non e' tuttavia  necessaria  quando  la
          durata del rapporto di lavoro, puramente  occasionale,  non
          sia superiore a dodici giorni. > > .
              Si riportano di seguito gli articoli 5 e 10 del decreto
          legislativo 6 settembre  2001,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
          a tempo determinato concluso dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal
          CES), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235:
              < < Art. 5. Scadenza del termine e sanzioni Successione
          dei contratti.
              1. Se il rapporto di lavoro continua dopo  la  scadenza
          del  termine   inizialmente   fissato   o   successivamente
          prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro  e'
          tenuto a  corrispondere  al  lavoratore  una  maggiorazione
          della retribuzione per ogni  giorno  di  continuazione  del
          rapporto pari al venti per  cento  fino  al  decimo  giorno
          successivo,  al  quaranta  per  cento  per  ciascun  giorno
          ulteriore.
              2.  Se  il  rapporto  di  lavoro  continua   oltre   il
          trentesimo giorno in caso di contratto di durata  inferiore
          a sei mesi, nonche' decorso il periodo complessivo  di  cui
          al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno  negli
          altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato
          dalla scadenza dei predetti termini.
              2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2,  il  datore  di
          lavoro ha l'onere di comunicare  al  Centro  per  l'impiego
          territorialmente competente, entro la scadenza del  termine
          inizialmente fissato, che  il  rapporto  continuera'  oltre
          tale  termine,   indicando   altresi'   la   durata   della
          prosecuzione. Le modalita' di  comunicazione  sono  fissate
          con decreto di natura non regolamentare del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un  mese
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione.
              3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine,  ai
          sensi dell'articolo 1, entro un periodo di sessanta  giorni
          dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei
          mesi, ovvero novanta giorni dalla data di  scadenza  di  un
          contratto di durata  superiore  ai  sei  mesi,  il  secondo
          contratto si considera a tempo indeterminato.  I  contratti
          collettivi di cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,  possono
          prevedere, stabilendone le  condizioni,  la  riduzione  dei
          predetti periodi, rispettivamente, fino a  venti  giorni  e
          trenta giorni  nei  casi  in  cui  l'assunzione  a  termine
          avvenga   nell'ambito   di   un   processo    organizzativo
          determinato: dall'avvio di una nuova attivita'; dal  lancio
          di   un   prodotto   o   di   un    servizio    innovativo;
          dall'implementazione   di    un    rilevante    cambiamento
          tecnologico; dalla fase supplementare di  un  significativo
          progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga
          di una commessa consistente. In mancanza di  un  intervento
          della contrattazione collettiva, ai  sensi  del  precedente
          periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          decorsi dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione, sentite le organizzazioni  sindacali
          dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare
          le specifiche condizioni  in  cui,  ai  sensi  del  periodo
          precedente, operano le riduzioni ivi  previste.  I  termini
          ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le
          attivita' di cui al  comma  4-ter  e  in  ogni  altro  caso
          previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
          dalle  organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
          rappresentative sul piano nazionale.
              4. Quando si tratta  di  due  assunzioni  successive  a
          termine, intendendosi  per  tali  quelle  effettuate  senza
          alcuna soluzione di continuita', il rapporto di  lavoro  si
          considera a tempo indeterminato dalla data di  stipulazione
          del primo contratto.
              4-bis. Ferma restando la disciplina  della  successione
          di contratti di cui  ai  commi  precedenti  e  fatte  salve
          diverse disposizioni di contratti  collettivi  stipulati  a
          livello  nazionale,  territoriale  o   aziendale   con   le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto  di
          successione di contratti a termine per  lo  svolgimento  di
          mansioni equivalenti il rapporto di lavoro  fra  lo  stesso
          datore   di   lavoro   e   lo   stesso   lavoratore   abbia
          complessivamente superato i trentasei mesi  comprensivi  di
          proroghe  e  rinnovi,  indipendentemente  dai  periodi   di
          interruzione che intercorrono tra un contratto  e  l'altro,
          il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
          sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo  massimo
          di trentasei mesi si tiene altresi' conto  dei  periodi  di
          missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra
          i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo
          1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo  20  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni, inerente alla somministrazione di  lavoro  a
          tempo determinato. In deroga a quanto  disposto  dal  primo
          periodo  del  presente  comma,  un   ulteriore   successivo
          contratto a termine fra gli  stessi  soggetti  puo'  essere
          stipulato per una sola volta, a condizione che  la  stipula
          avvenga  presso  la  direzione   provinciale   del   lavoro
          competente  per  territorio  e  con  l'assistenza   di   un
          rappresentante  di  una  delle   organizzazioni   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          cui il lavoratore sia iscritto  o  conferisca  mandato.  Le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale stabiliscono con  avvisi  comuni  la  durata  del
          predetto ulteriore contratto. In caso di  mancato  rispetto
          della descritta procedura, nonche' nel caso di  superamento
          del termine stabilito  nel  medesimo  contratto,  il  nuovo
          contratto si considera a tempo indeterminato.
              4-ter. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4-bis  non
          trovano  applicazione   nei   confronti   delle   attivita'
          stagionali  definite  dal  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive  modifiche
          e integrazioni, nonche' di quelle che  saranno  individuate
          dagli avvisi comuni e dai  contratti  collettivi  nazionali
          stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei  datori
          di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
              4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di  uno  o
          piu' contratti a termine presso la  stessa  azienda,  abbia
          prestato attivita' lavorativa per un  periodo  superiore  a
          sei mesi ha diritto  di  precedenza,  fatte  salve  diverse
          disposizioni di contratti collettivi  stipulati  a  livello
          nazionale, territoriale o aziendale con  le  organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale,   nelle   assunzioni   a   tempo   indeterminato
          effettuate dal datore di lavoro entro i  successivi  dodici
          mesi  con  riferimento  alle  mansioni  gia'  espletate  in
          esecuzione dei rapporti a termine.
              4-quinquies. Il lavoratore assunto  a  termine  per  lo
          svolgimento  di  attivita'   stagionali   ha   diritto   di
          precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da  parte
          dello stesso datore di lavoro  per  le  medesime  attivita'
          stagionali.
              4-sexies. Il diritto di  precedenza  di  cui  ai  commi
          4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a  condizione
          che  il  lavoratore  manifesti  in  tal  senso  la  propria
          volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
          e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto  stesso  e
          si estingue entro un anno  dalla  data  di  cessazione  del
          rapporto di lavoro. > >
              < < Art.10. Esclusioni e discipline specifiche.
              1. Sono esclusi dal campo di applicazione del  presente
          decreto  legislativo  in  quanto   gia'   disciplinati   da
          specifiche normative:
              a) i contratti di lavoro temporaneo di cui  alla  legge
          24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
              b) i contratti di formazione e lavoro;
              c) i rapporti di apprendistato,  nonche'  le  tipologie
          contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso  il
          lavoro  che,  pur  caratterizzate  dall'apposizione  di  un
          termine, non costituiscono rapporti di lavoro;
              c-bis) i richiami in servizio del personale  volontario
          del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  che  ai  sensi
          dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo  8  marzo
          2006, n. 139, non costituiscono  rapporti  di  impiego  con
          l'Amministrazione.
              2. Sono esclusi dalla disciplina del  presente  decreto
          legislativo i rapporti di lavoro tra  i  datori  di  lavoro
          dell'agricoltura e gli operai  a  tempo  determinato  cosi'
          come  definiti  dall'articolo  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
              3. Nei settori del turismo e dei pubblici  esercizi  e'
          ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
          di speciali servizi di durata non superiore a  tre  giorni,
          determinata  dai  contratti  collettivi  stipulati  con   i
          sindacati locali o nazionali aderenti  alle  confederazioni
          maggiormente  rappresentative  sul  piano   nazionale.   La
          comunicazione dell'assunzione  deve  essere  effettuata  al
          centro  per   l'impiego   entro   il   giorno   antecedente
          l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti  sono
          esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente  decreto
          legislativo.
              4. In deroga a quanto previsto dall'articolo  5,  comma
          4-bis, e' consentita la stipulazione di contratti di lavoro
          a tempo determinato, purche'  di  durata  non  superiore  a
          cinque anni, con i  dirigenti,  i  quali  possono  comunque
          recedere da essi  trascorso  un  triennio  e  osservata  la
          disposizione dell'articolo 2118  del  codice  civile.  Tali
          rapporti  sono  esclusi  dal  campo  di  applicazione   del
          presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne  le
          previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
              4-bis. Stante quanto stabilito  dalle  disposizioni  di
          cui all' articolo 40, comma  1,  della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, all' articolo  4,
          comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  e  all'
          articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  sono  altresi'  esclusi   dall'applicazione   del
          presente decreto i contratti a tempo determinato  stipulati
          per il conferimento delle supplenze del  personale  docente
          ed ATA, considerata la necessita' di garantire la  costante
          erogazione del servizio scolastico ed  educativo  anche  in
          caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con
          rapporto  di  lavoro  a  tempo   indeterminato   ed   anche
          determinato. In ogni caso  non  si  applica  l'articolo  5,
          comma 4-bis, del presente decreto.
              4-ter.  Nel  rispetto  dei   vincoli   finanziari   che
          limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per
          il personale e il regime  delle  assunzioni,  sono  esclusi
          dall'applicazione del presente decreto i contratti a  tempo
          determinato del personale sanitario del  medesimo  Servizio
          sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti,  in
          considerazione della necessita' di  garantire  la  costante
          erogazione dei servizi sanitari e il rispetto  dei  livelli
          essenziali di assistenza. La proroga dei contratti  di  cui
          al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni
          caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis.
              5. Sono esclusi i rapporti instaurati  con  le  aziende
          che esercitano il commercio di  esportazione,  importazione
          ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
              6. Restano in vigore le discipline di cui  all'articolo
          8,  comma  2,  della  legge  23  luglio   1991,   n.   223,
          all'articolo 10  della  legge  8  marzo  2000,  n.  53,  ed
          all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
              7. La individuazione, anche in misura non uniforme,  di
          limiti  quantitativi  di  utilizzazione  dell'istituto  del
          contratto  a   tempo   determinato   stipulato   ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma  1,  e'  affidata   ai   contratti
          collettivi nazionali  di  lavoro  stipulati  dai  sindacati
          comparativamente piu' rappresentativi. Sono  in  ogni  caso
          esenti da limitazioni  quantitative  i  contratti  a  tempo
          determinato conclusi:
              a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi
          che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali  di
          lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree
          geografiche e/o comparti merceologici;
              b)  per  ragioni  di  carattere   sostitutivo,   o   di
          stagionalita', ivi  comprese  le  attivita'  gia'  previste
          nell'elenco  allegato  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  7  ottobre  1963,   n.   1525,   e   successive
          modificazioni;
              c) per specifici spettacoli ovvero specifici  programmi
          radiofonici o televisivi;
              d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni.
              8. 9. 10. (abrogati) > > .
              Si riporta,  di  seguito,  l'articolo  20  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276  (Attuazione  delle
          deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,  di
          cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30),  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O:
              < < Art. 20. Condizioni di liceita'.
              (In vigore dal 12 agosto 2012)
              1. Il contratto  di  somministrazione  di  lavoro  puo'
          essere concluso da ogni  soggetto,  di  seguito  denominato
          utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di  seguito
          denominato somministratore, a  cio'  autorizzato  ai  sensi
          delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
              2. Per tutta la  durata  della  missione  i  lavoratori
          svolgono la propria attivita' nell'interesse nonche'  sotto
          la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi
          in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro
          a tempo indeterminato essi  rimangono  a  disposizione  del
          somministratore per i periodi in cui non sono  in  missione
          presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o
          un giustificato motivo  di  risoluzione  del  contratto  di
          lavoro.
              3. Il contratto  di  somministrazione  di  lavoro  puo'
          essere concluso a  termine  o  a  tempo  indeterminato.  La
          somministrazione  di  lavoro  a  tempo   indeterminato   e'
          ammessa:
              a) per servizi di consulenza e assistenza  nel  settore
          informatico, compresa la progettazione  e  manutenzione  di
          reti  intranet   e   extranet,   siti   internet,   sistemi
          informatici, sviluppo di software applicativo,  caricamento
          dati;
              b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
              c) per servizi, da e per lo stabilimento, di  trasporto
          di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari  e
          merci;
              d) per  la  gestione  di  biblioteche,  parchi,  musei,
          archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;
              e) per attivita' di consulenza direzionale,  assistenza
          alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo
          organizzativo  e  cambiamento,  gestione   del   personale,
          ricerca e selezione del personale;
              f) per attivita'  di  marketing,  analisi  di  mercato,
          organizzazione della funzione commerciale;
              g) per la gestione di call-center, nonche' per  l'avvio
          di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo  1
          di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,  del
          21 giugno 1999, recante  disposizioni  generali  sui  Fondi
          strutturali;
              h)   per   costruzioni   edilizie   all'interno   degli
          stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti  e
          macchinari,  per  particolari  attivita'  produttive,   con
          specifico riferimento  all'edilizia  e  alla  cantieristica
          navale,  le  quali  richiedano  piu'  fasi  successive   di
          lavorazione,   l'impiego   di   manodopera   diversa    per
          specializzazione   da    quella    normalmente    impiegata
          nell'impresa;
              i) in tutti  gli  altri  casi  previsti  dai  contratti
          collettivi di lavoro nazionali,  territoriali  o  aziendali
          stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
          comparativamente piu' rappresentative;
              i-bis)  in  tutti  i  settori  produttivi,  pubblici  e
          privati, per l'esecuzione di servizi di cura  e  assistenza
          alla persona e di sostegno alla famiglia;
              i-ter) in  tutti  i  settori  produttivi,  in  caso  di
          utilizzo  da  parte  del  somministratore  di  uno  o  piu'
          lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
              4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'
          ammessa  a  fronte  di  ragioni   di   carattere   tecnico,
          produttivo,   organizzativo   o   sostitutivo,   anche   se
          riferibili all'ordinaria  attivita'  dell'utilizzatore.  E'
          fatta  salva  la  previsione  di   cui   al   comma   1-bis
          dell'articolo 1 del decreto legislativo 6  settembre  2001,
          n. 368. La individuazione, anche in misura non uniforme, di
          limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione
          a tempo determinato e'  affidata  ai  contratti  collettivi
          nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
          piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di  cui
          all'articolo 10 del decreto legislativo 6  settembre  2001,
          n. 368.
              5.  Il  contratto  di  somministrazione  di  lavoro  e'
          vietato:
              a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano  il
          diritto di sciopero;
              b) salva diversa disposizione degli accordi  sindacali,
          presso unita' produttive  nelle  quali  si  sia  proceduto,
          entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi  ai
          sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.
          223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle  stesse
          mansioni cui si riferisce il contratto di  somministrazione
          , a meno che tale contratto sia  stipulato  per  provvedere
          alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso
          ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della  legge  23  luglio
          1991,  n.  223,  ovvero  abbia  una  durata  iniziale   non
          superiore a tre  mesi.  Salva  diversa  disposizione  degli
          accordi sindacali, il divieto opera altresi' presso  unita'
          produttive nelle quali sia  operante  una  sospensione  dei
          rapporti  o  una  riduzione  dell'orario,  con  diritto  al
          trattamento  di  integrazione  salariale,  che  interessino
          lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
          contratto di somministrazione;
              c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
          valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modifiche.
              5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda
          l'utilizzo di lavoratori  assunti  dal  somministratore  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
          n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3  e  4
          del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con
          lavoratori in mobilita' ai  sensi  del  presente  comma  si
          applica il citato articolo 8, comma 2, della legge  n.  223
          del 1991.
              5-ter. Le disposizioni di cui al comma  4  non  operano
          qualora   il   contratto   di   somministrazione    preveda
          l'utilizzo:
              a) di soggetti disoccupati  percettori  dell'indennita'
          ordinaria di  disoccupazione  non  agricola  con  requisiti
          normali o ridotti, da almeno sei mesi;
              b) di soggetti comunque  percettori  di  ammortizzatori
          sociali,  anche  in  deroga,  da  almeno  sei  mesi.  Resta
          comunque  fermo  quanto  previsto   dei   commi   4   e   5
          dell'articolo 8 del decreto-legge 21  marzo  1988,  n.  86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,
          n. 160;
              c)  di  lavoratori  definiti  «svantaggiati»  o  «molto
          svantaggiati» ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2
          del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,  del  6
          agosto 2008. Con decreto di natura  non  regolamentare  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione, si provvede  all'individuazione  dei
          lavoratori di cui alle lettere a), b)  ed  e)  del  n.  18)
          dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.
              5-quater. Le disposizioni di cui al primo  periodo  del
          comma 4 non operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai
          contratti collettivi nazionali, territoriali  ed  aziendali
          stipulati dalle organizzazioni  sindacali  comparativamente
          piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
          > > .
              Si riportano, di seguito, i commi 2 e 3 dell'articolo 1
          della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in  materia
          di riforma del mercato del lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita), pubblicata nella Gazz. Uff. 3  luglio  2012,  n.
          153, S.O. :
              "Art. 1. Disposizioni generali, tipologie  contrattuali
          e disciplina in tema di flessibilita' in  uscita  e  tutele
          del lavoratore
              (In vigore dal 12 agosto 2012)
              (Omissis).
              2. Al fine di monitorare lo stato di  attuazione  degli
          interventi e delle misure di cui alla presente legge  e  di
          valutarne  gli  effetti  sull'efficienza  del  mercato  del
          lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini,  sulle  modalita'
          di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   in
          collaborazione con  le  altre  istituzioni  competenti,  un
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato  su
          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
          e  da  altri  soggetti  del  Sistema  statistico  nazionale
          (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le  parti  sociali
          attraverso   la   partecipazione    delle    organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
          di lavoro e dei lavoratori.
              3. Il sistema di cui al comma 2 assicura,  con  cadenza
          almeno annuale, rapporti sullo stato  di  attuazione  delle
          singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici
          e  macroeconomici,   nonche'   sul   grado   di   effettivo
          conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema
          assicura  altresi'  elementi   conoscitivi   sull'andamento
          dell'occupazione femminile, rilevando, in  particolare,  la
          corrispondenza dei  livelli  retributivi  al  principio  di
          parita' di trattamento.  Dagli  esiti  del  monitoraggio  e
          della valutazione di cui ai commi da 2  a  6  sono  desunti
          elementi  per  l'implementazione   ovvero   per   eventuali
          correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla
          presente legge, anche alla luce dell'evoluzione del  quadro
          macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche
          del mercato del lavoro  e,  piu'  in  generale,  di  quelle
          sociali. > > .
                               Art. 29
 
 
          Incentivi all'investimento in start-up innovative
 
  1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta  lorda  sul  reddito
delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della
somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una  o  piu'
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di  organismi
di   investimento   collettivo   del    risparmio    che    investano
prevalentemente in start-up innovative.
  2. Ai fini di  tale  verifica,  non  si  tiene  conto  delle  altre
detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.  L'ammontare,  in
tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento
puo' essere portato in  detrazione  dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche nei periodi d'imposta successivi,  ma  non  oltre  il
terzo.
  3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro  500.000  e
deve essere mantenuto per  almeno  due  anni;  l'eventuale  cessione,
anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine,
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per  il  contribuente
di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
  4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e  2015,  non  concorre  alla
formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul  reddito
delle societa', diversi da imprese start-up  innovative,  il  20  per
cento della somma investita  nel  capitale  sociale  di  una  o  piu'
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di  organismi
di  investimento  collettivo  del  risparmio  o  altre  societa'  che
investano prevalentemente in start-up innovative.
  5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non  puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e
deve essere mantenuto per  almeno  due  anni.  L'eventuale  cessione,
anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine,
comporta la decadenza dal  beneficio  ed  il  recupero  a  tassazione
dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
  6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio  o  altre
societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative
non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.
  7.  Per  le  start-up  a  vocazione  sociale  cosi'  come  definite
all'articolo  25,  comma  4  e  per  le  start-up  che  sviluppano  e
commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma
1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui
al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.
  8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  entro  60  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
individuate le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni  previste
dal presente articolo.
  9.  L'efficacia  della  disposizione  del  presente   articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea, richiesta a cura del  Ministero  dello  sviluppo
economico.
                               Art. 30
 
 
Raccolta di capitali di rischio  tramite  portali  on  line  e  altri
          interventi di sostegno per le start-up innovative
 
  1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:
  «5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up
innovative"  si  intende  una  piattaforma  online  che  abbia   come
finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta  di  capitale  di
rischio da parte delle start-up innovative, comprese  le  start-up  a
vocazione sociale.
  5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la societa' definita
dall'articolo 25, comma 2, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179.».
  2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo  III-ter  del  suddetto
decreto e' inserito il seguente:
  «Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta  di  capitali
per le start-up innovative.
  Art. 50-quinquies. (Gestione di portali per la raccolta di capitali
per start-up innovative). - 1. E' gestore di portali il soggetto  che
esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per  la
raccolta di capitali per le start-up innovative ed  e'  iscritto  nel
registro di cui al comma 2.
  2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta  di  capitali
per le start-up innovative e' riservata alle imprese di  investimento
e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche'
ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla  Consob,  a
condizione che questi ultimi trasmettano gli  ordini  riguardanti  la
sottoscrizione   e   la   compravendita   di   strumenti   finanziari
rappresentativi di capitale esclusivamente  a  banche  e  imprese  di
investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si  applicano
le disposizioni della parte II, titolo II, capo  II  e  dell'articolo
32.
  3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2  e'  subordinata  al
ricorrere dei seguenti requisiti:
  a) forma di societa' per azioni, di  societa'  in  accomandita  per
azioni,  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  o  di   societa'
cooperativa;
  b) sede legale e  amministrativa  o,  per  i  soggetti  comunitari,
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
  c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;
  d) possesso da parte di coloro che detengono  il  controllo  e  dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla Consob;
  e)  possesso  da  parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,   direzione   e   controllo,   di    requisiti    di
professionalita' stabiliti dalla Consob.
  4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2  non  possono
detenere somme di denaro o  strumenti  finanziari  di  pertinenza  di
terzi.
  5. La Consob determina, con regolamento, i  principi  e  i  criteri
relativi:
  a)  alla  formazione  del  registro  e  alle  relative   forme   di
pubblicita';
  b)  alle  eventuali  ulteriori  condizioni  per  l'iscrizione   nel
registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle
misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;
  c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita';
  d) alle  regole  di  condotta  che  i  gestori  di  portali  devono
rispettare nel rapporto con gli  investitori,  prevedendo  un  regime
semplificato per i clienti professionali.
  6. La Consob esercita la  vigilanza  sui  gestori  di  portali  per
verificare  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine  la
Consob puo' chiedere la comunicazione di  dati  e  di  notizie  e  la
trasmissione di atti e di documenti,  fissando  i  relativi  termini,
nonche' effettuare ispezioni.
  7. I gestori di portali che violano le norme del presente  articolo
o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti,
in base alla gravita' della violazione e tenuto conto  dell'eventuale
recidiva,  con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria   da   euro
cinquecento a euro  venticinquemila.  Per  i  soggetti  iscritti  nel
registro di  cui  al  comma  2,  puo'  altresi'  essere  disposta  la
sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione  dal  registro.  Si
applicano i commi  2  e  3  dell'articolo  196.  Resta  fermo  quanto
previsto dalle disposizioni  della  parte  II,  titolo  IV,  capo  I,
applicabili alle imprese di investimento, alle  banche,  alle  SGR  e
alle societa' di gestione armonizzate.».
  3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n.  58  del  24
febbraio 1998, e' inserito il seguente:
  «Art. 100-ter. (Offerte  attraverso  portali  per  la  raccolta  di
capitali). -  1.  Le  offerte  al  pubblico  condotte  esclusivamente
attraverso uno o piu' portali per la  raccolta  di  capitali  possono
avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di  strumenti  finanziari
emessi dalle start-up innovative  e  devono  avere  un  corrispettivo
totale  inferiore  a  quello  determinato  dalla  Consob   ai   sensi
dell'articolo 100, comma 1, lettera c).
  2. La Consob determina la disciplina applicabile  alle  offerte  di
cui al comma precedente, al fine di assicurare la  sottoscrizione  da
parte  di  investitori  professionali  o  particolari  categorie   di
investitori dalla stessa individuate di  una  quota  degli  strumenti
finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente
a clienti professionali, e di tutelare gli  investitori  diversi  dai
clienti professionali nel caso in  cui  i  soci  di  controllo  della
start-up  innovativa  cedano  le  proprie  partecipazioni   a   terzi
successivamente all'offerta.».
  4. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di  esercizio  dell'attivita'
di consulente finanziario  o  di  promotore  finanziario  in  assenza
dell'iscrizione negli albi di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli
18-bis e 31.» sono sostituite dalle seguenti: «  ovvero  in  caso  di
esercizio dell'attivita'  di  consulente  finanziario,  di  promotore
finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione  negli
albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31
e50-quinquies.».
  5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente  articolo
entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
  6. In favore delle start-up innovative,  di  cui  all'articolo  25,
comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25,  comma
5, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie
imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' concesso gratuitamente e secondo criteri  e
modalita'  semplificati  individuati  con  decreto  di   natura   non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Le modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo
devono complessivamente assicurare il  rispetto  degli  equilibri  di
finanza pubblica.
  7. Tra  le  imprese  italiane  destinatarie  dei  servizi  messi  a
disposizione  dall'ICE-Agenzia  per  la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui  all'articolo
14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, e dal Desk Italia di cui all'articolo 35 del  presente
decreto,  sono  incluse  anche  le   start-up   innovative   di   cui
all'articolo 25, comma 2. L'Agenzia  fornisce  ai  suddetti  soggetti
assistenza in materia normativa,  societaria,  fiscale,  immobiliare,
contrattualistica  e  creditizia.  L'Agenzia  provvede,  altresi',  a
individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali  dove
ospitare  gratuitamente  le  start-up   innovative,   tenendo   conto
dell'attinenza delle loro attivita' all'oggetto della manifestazione.
L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle  start-up
innovative con investitori potenziali per  le  fasi  di  early  stage
capital e di capitale di espansione.
  8.    L'ICE-Agenzia    per    la    promozione     all'estero     e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge  le  attivita'
indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste  a
legislazione vigente.
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta l'articolo  1  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 (Testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e  21  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52)
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo  1998,  n.  71,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge:
              « Art.1. Definizioni
              (In vigore dal 20 ottobre 2012)
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
              a) "legge fallimentare":  il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni;
              b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni;
              c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa;
              d)  "ISVAP":  l'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo;
              d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti:
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010;
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010;
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010;
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto  dall'articolo  54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010;
              e)  "societa'  di  intermediazione  mobiliare"   (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  107
          del  T.U.  bancario,  autorizzata  a  svolgere  servizi   o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in Italia;
              f) "impresa di  investimento  comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia;
              g)   "impresa   di   investimento    extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario;
              h) "imprese di investimento": le SIM e  le  imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie;
              i) "societa'  di  investimento  a  capitale  variabile"
          (SICAV): la societa' per azioni a  capitale  variabile  con
          sede legale e  direzione  generale  in  Italia  avente  per
          oggetto esclusivo l'investimento collettivo del  patrimonio
          raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
              j)  "fondo  comune  di  investimento":  il   patrimonio
          autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di  quote,
          tra una pluralita'  di  investitori  con  la  finalita'  di
          investire  lo  stesso  sulla  base  di  una  predeterminata
          politica di investimento; suddiviso in quote di  pertinenza
          di  una  pluralita'  di  partecipanti;  gestito  in  monte,
          nell'interesse  dei  partecipanti  e   in   autonomia   dai
          medesimi;
              k) "fondo aperto": il fondo comune  di  investimento  i
          cui partecipanti hanno diritto di  chiedere,  in  qualsiasi
          tempo,  il  rimborso  delle  quote  secondo  le   modalita'
          previste dalle regole di funzionamento del fondo;
              l) "fondo chiuso": il fondo comune di  investimento  in
          cui il diritto al rimborso delle quote  viene  riconosciuto
          ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
              m) "organismi di investimento collettivo del risparmio"
          (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;
              m-bis)  "OICR   armonizzati":   gli   OICR   rientranti
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2009/65/CE  e
          delle relative disposizioni di attuazione;
              m-ter) "OICR comunitari": gli OICR  costituiti  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia;
              m-quater) "OICR extracomunitari": gli  OICR  costituiti
          in uno Stato non appartenente all'UE;
              m-quinquies)  "OICR  feeder":  l'OICR  che  investe  le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'OICR
          master;
              m-sexies) "OICR master": l'OICR nel quale  uno  o  piu'
          OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
          attivita';
              n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che
          si realizza attraverso:
              1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi
          comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti  con
          i partecipanti;
              2) la gestione del patrimonio di  OICR,  di  propria  o
          altrui  istituzione,  mediante  l'investimento  avente   ad
          oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni  mobili
          o immobili;
              2-bis) la commercializzazione di quote o azioni di OICR
          propri;
              o) "societa'  di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del  risparmio;  o-bis)  "societa'  di  gestione
          armonizzata": la  societa'  con  sede  legale  e  direzione
          generale  in  uno   Stato   membro   diverso   dall'Italia,
          autorizzata  ai  sensi  della  direttiva  in   materia   di
          organismi  di  investimento  collettivo,  a   prestare   il
          servizio di gestione collettiva del risparmio;
              p) "societa' promotrice": la SGR che svolge l'attivita'
          indicata nella lettera n), numero 1);
              q) "gestore": la SGR che  svolge  l'attivita'  indicata
          nella lettera n), numero 2);
              q-bis)  "gestore  dell'OICR  master":  la  societa'  di
          gestione  che  svolge  l'attivita'  di  gestione  dell'OICR
          master o la SICAV master;
              q-ter)  "gestore  dell'OICR  feeder":  la  societa'  di
          gestione  che  svolge  l'attivita'  di  gestione  dell'OICR
          feeder o la SICAV feeder;
              q-quater) "depositario  dell'OICR  master  o  dell'OICR
          feeder": la banca depositaria dell'OICR master o  dell'OICR
          feeder o, se  l'OICR  master  o  l'OICR  feeder  sono  OICR
          comunitari o extracomunitari, il soggetto  autorizzato  nel
          Paese  di  origine  a  svolgere  i  compiti   della   banca
          depositaria;
              r)  "soggetti  abilitati":  le  SIM,  le   imprese   di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  SGR,   le
          societa' di gestione armonizzate con succursale in  Italia,
          le  SICAV  nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco previsto  dall'articolo  107  del  testo  unico
          bancario e le banche italiane, le  banche  comunitarie  con
          succursale  in  Italia  e   le   banche   extracomunitarie,
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento;
              r-bis) "Stato di origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale;
              r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE  in
          cui l'OICR e' stato costituito;
              s)  "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":   le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e
              B  della  tabella   allegata   al   presente   decreto,
          autorizzati nello Stato comunitario di origine;»;
              t) "offerta al pubblico di prodotti  finanziari":  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati;
              u) "prodotti finanziari": gli  strumenti  finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari;
              v) "offerta pubblica di acquisto o  di  scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari;
              w) "emittenti quotati": i soggetti  italiani  o  esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani;
              w-bis)  "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese   di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di  cui  all'articolo  13,
          comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252;
              w-ter) "mercato regolamentato":  sistema  multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente;
              w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
          membro d'origine":
              1) le emittenti azioni  ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati  italiani  o  di  altro  Stato  membro  della
          Comunita' europea, aventi sede in Italia;
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2),  aventi  sede  in  uno  Stato  non  appartenente   alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta;
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
          mobiliari sono ammessi  alle  negoziazioni  in  un  mercato
          regolamentato italiano,  che  hanno  scelto  l'Italia  come
          Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un  solo
          Stato membro come Stato membro d'origine. La  scelta  resta
          valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori
          mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'   ammessi   alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea.
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio:
              a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti  ad
          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e
          certificati di deposito azionario;
              b) obbligazioni e altri titoli di  debito,  compresi  i
          certificati di deposito relativi a tali titoli;
              c) qualsiasi altro  titolo  normalmente  negoziato  che
          permette di acquisire  o  di  vendere  i  valori  mobiliari
          indicati alle precedenti lettere;
              d) qualsiasi altro titolo che comporta  un  regolamento
          in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
          indicati alle precedenti lettere,  a  valute,  a  tassi  di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
              1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato   monetario"   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali.
              2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
              a) valori mobiliari;
              b) strumenti del mercato monetario;
              c) quote di un organismo di investimento collettivo del
          risparmio;
              d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a valori mobiliari, valute, tassi di  interesse  o
          rendimenti,  o  ad   altri   strumenti   derivati,   indici
          finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
          con  consegna  fisica  del  sottostante  o  attraverso   il
          pagamento di differenziali in contanti;
              e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a merci il cui regolamento avviene  attraverso  il
          pagamento di differenziali in contanti o puo'  avvenire  in
          tal modo a discrezione di una delle parti,  con  esclusione
          dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
          altro evento che determina la risoluzione del contratto;
              f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap"   e   altri   contratti
          derivati connessi a merci il cui regolamento puo'  avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione;
              g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a  termine
          ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci  il
          cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
          del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
          che   non   hanno   scopi   commerciali,   e   aventi    le
          caratteristiche di  altri  strumenti  finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono compensati  ed  eseguiti
          attraverso stanze di compensazione riconosciute o  se  sono
          soggetti a regolari richiami di margini;
              h) strumenti derivati per il trasferimento del  rischio
          di credito;
              i) contratti finanziari differenziali;
              j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine  sui
          tassi d'interesse e altri  contratti  derivati  connessi  a
          variabili  climatiche,  tariffe  di  trasporto,  quote   di
          emissione,  tassi  di  inflazione   o   altre   statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti o  puo'  avvenire
          in  tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,   con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi da quelli indicati alle lettere precedenti,  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un  mercato
          regolamentato   o   in   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, se sono  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o se sono  soggetti  a
          regolari richiami di margini.
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:
              a) gli altri contratti derivati  di  cui  al  comma  2,
          lettera g), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari  derivati,  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o soggetti a  regolari
          richiami di margine;
              b) gli altri contratti derivati  di  cui  al  comma  2,
          lettera j), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari derivati, negoziati su un mercato  regolamentato
          o in un sistema multilaterale di  negoziazione,  compensati
          ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
          o soggetti a regolari richiami di margine.
              3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
          strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),  e),
          f), g), h), i)  e  j),  nonche'  gli  strumenti  finanziari
          previsti dal comma 1-bis, lettera d).
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti  finanziari.
          Sono strumenti finanziari  ed,  in  particolare,  contratti
          finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
          di valuta, estranei a transazioni  commerciali  e  regolati
          per  differenza,  anche  mediante  operazioni  di   rinnovo
          automatico  (c.d.  "roll-over").  Sono  altresi'  strumenti
          finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
          sensi dell'articolo 18, comma 5.
              5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari:
              a) negoziazione per conto proprio;
              b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
              c) sottoscrizione e/o  collocamento  con  assunzione  a
          fermo ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei  confronti
          dell'emittente;
              c-bis)  collocamento  senza  assunzione  a  fermo   ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
              d) gestione di portafogli;
              e) ricezione e trasmissione di ordini;
              f) consulenza in materia di investimenti;
              g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
              5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita  diretta  e  in  relazione  a  ordini  dei
          clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
              5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
          soggetto che in modo organizzato, frequente  e  sistematico
          negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del  cliente
          al di fuori di un mercato regolamentato  o  di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione.
              5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
          si  propone  sui  mercati  regolamentati  e   sui   sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  su  base  continua,  come
          disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
          vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
              5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti.
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione).
              5-septies. Per "consulenza in materia di  investimenti"
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative  ad  un  determinato  strumento  finanziario.   La
          raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
          adatta per il cliente  o  e'  basata  sulla  considerazione
          delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione  non
          e' personalizzata se viene  diffusa  al  pubblico  mediante
          canali di distribuzione.
              5-octies. Per "gestione  di  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione"   si   intende   la   gestione   di   sistemi
          multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
          in base a regole non discrezionali, di  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
              5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali  per
          le start-up innovative» si intende una  piattaforma  online
          che abbia come finalita' esclusiva la  facilitazione  della
          raccolta di capitale di rischio  da  parte  delle  start-up
          innovative, comprese le start-up a vocazione sociale.
              5-decies.  Per  «start-up  innovativa»  si  intende  la
          societa'  definita   dall'articolo   25,   comma   2,   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
              6. Per "servizi accessori" si intendono:
              a)  la  custodia   e   amministrazione   di   strumenti
          finanziari e relativi servizi connessi; (26)
              b) la locazione di cassette di sicurezza;
              c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
          consentire loro  di  effettuare  un'operazione  relativa  a
          strumenti finanziari, nella quale  interviene  il  soggetto
          che concede il finanziamento;
              d) la consulenza alle imprese in materia  di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti  le
          concentrazioni e l'acquisto di imprese;
              e) i servizi connessi all'emissione o  al  collocamento
          di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
          costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
              f) la ricerca in  materia  di  investimenti,  l'analisi
          finanziaria  o  altre  forme  di  raccomandazione  generale
          riguardanti operazioni  relative  a  strumenti  finanziari;
          (27)
              g) l'intermediazione in scambi, quando  collegata  alla
          prestazione di servizi d'investimento;
              g-bis)  le  attivita'  e  i  servizi  individuati   con
          regolamento del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la Banca d'Italia e  la  Consob,  e  connessi  alla
          prestazione di servizi di investimento o  accessori  aventi
          ad oggetto strumenti derivati. (28)
              6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti   amministrativi   o   comunque   quelli   previsti
          dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti.
              6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti. »
              - si riporta l'articolo 190 del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 "Testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52".
          Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo  1998,  n.  71,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge:
              « Art. 190. Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
          tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e  della
          gestione accentrata di strumenti finanziari.
              (In vigore dal 20 ottobre 2012)
              1. I soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione
          o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati,
          i  quali  non  osservano  le  disposizioni  previste  dagli
          articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma  1;  9;  10;  12;  13,
          comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2;  27,
          commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi  1,
          2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6
          e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41,
          commi 2 e 3; 41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi
          7 e 8; 50; 50-bis,  commi  2,  4  e  5;  50-ter,  comma  4;
          50-quater, comma  4;  65;  79-bis;  187-nonies,  ovvero  le
          disposizioni generali o  particolari  emanate  dalla  Banca
          d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli,  sono
          puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La  stessa
          sanzione si applica nel caso  di  violazione  dell'articolo
          18, commi 1 e 2, e dell'articolo 33,  comma  1,  ovvero  in
          caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario,
          di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza
          dell'iscrizione  negli  albi  o  nel   registro   di   cui,
          rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 o 50-quinquies.
              2. La stessa sanzione si applica:
              a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
          o di direzione e ai dipendenti delle societa'  di  gestione
          del mercato, nel caso di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dal capo I del titolo  I  della  parte  III  e  di
          quelle emanate in base ad esse;
              b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
          o di direzione e ai dipendenti delle societa'  di  gestione
          accentrata, nel caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dal titolo II della parte III e di quelle  emanate
          in base ad esse;
              b-bis)   ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione o di direzione degli intermediari  indicati
          nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni
          di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d),  e)
          ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
              c) agli organizzatori e agli operatori dei  sistemi  di
          scambi di fondi interbancari, ai  soggetti  che  gestiscono
          sistemi   multilaterali    di    negoziazione    ed    agli
          internalizzatori  sistematici,  nel  caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
          I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
              d) ai soggetti che gestiscono  sistemi  indicati  negli
          articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono  funzioni  di
          amministrazione o  di  direzione  della  societa'  indicata
          nell'articolo 69, comma 1, nel caso di  inosservanza  delle
          disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70- bis  e
          77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
              d-bis)   ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino  le
          disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2,  e
          quelle emanate in base ad esse;
              d-ter) agli operatori  ammessi  alle  negoziazioni  nei
          mercati  regolamentati  in  caso  di   inosservanza   delle
          disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3.
              d-quater)  ai  membri  dell'organismo  dei   consulenti
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate  in  base
          ad esso;
              d-quinquies) ai  membri  dell'organismo  dei  promotori
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'articolo 31 e di quelle emanate  in  base  ad
          esso;
              d-sexies)  ai  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione  degli  emittenti   azioni   in   caso   di
          inosservanza di quanto previsto dall'articolo  83-undecies,
          comma 1
              3. Le sanzioni previste dai commi 1 e  2  si  applicano
          anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo  nelle
          societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
          le disposizioni indicate nei medesimi commi o  non  abbiano
          vigilato,  in  conformita'  dei  doveri  inerenti  al  loro
          ufficio, affinche' le disposizioni stesse  non  fossero  da
          altri violate. La stessa sanzione si applica  nel  caso  di
          violazione delle  disposizioni  previste  dall'articolo  8,
          commi da 2 a 6.
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni
          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma
          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a
          cinquecentomila euro.
              4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente articolo non si applica l'articolo 16 della  legge
          24 novembre 1981, n. 689. » .
              Si riporta l'articolo 2,  comma  100,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 28  dicembre
          1996, n. 303, S.O. :
              « 100. Nell'ambito delle risorse di cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
              a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per il finanziamento di un  fondo  di  garanzia  costituito
          presso  il  Mediocredito  Centrale  Spa   allo   scopo   di
          assicurare una parziale assicurazione ai  crediti  concessi
          dagli istituti di credito a favore delle  piccole  e  medie
          imprese;
              b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
          per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
          presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964,  n.
          1068  .  Nell'ambito  delle  risorse  che   si   renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. »
              Si riporta l'articolo 14 del  decreto  legge  6  luglio
          2011, n. 98 (Disposizioni urgenti  per  la  stabilizzazione
          finanziaria), pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n.
          155:
              « Art. 14. Soppressione, incorporazione e  riordino  di
          enti ed organismi pubblici
              (In vigore dal 20 ottobre 2012)
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  nel   rispetto   di   quanto   previsto
          dall'articolo 8, comma  15,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi
          pensione  (COVIP)  e'   attribuito   il   controllo   sugli
          investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione
          del patrimonio degli enti di  diritto  privato  di  cui  al
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene  esercitato
          anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo  la
          produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  COVIP,  sono
          stabilite le  modalita'  con  cui  la  COVIP  riferisce  ai
          Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo  di  cui
          al comma 1 ai fini dell'esercizio delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del
          1994 ed ai fini dell'assunzione dei  provvedimenti  di  cui
          all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e  6,  del  predetto  decreto
          legislativo.
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze, di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
          materia di investimento  delle  risorse  finanziarie  degli
          enti previdenziali, dei conflitti di interessi e  di  banca
          depositaria, tenendo anche conto dei principi di  cui  agli
          articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252,  e  relativa  normativa  di  attuazione  e  di  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo
          30 giugno 1994, n. 509.
              4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con  il
          presente decreto sono  esercitati  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.  Ai  fini  dell'assolvimento  dei  propri  compiti
          istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di
          personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
          amministrazioni  mediante  collocamento  in  posizione   di
          comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
          ordinamenti, con  contestuale  indisponibilita'  dei  posti
          nell'amministrazione di provenienza.
              5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma  763,  della
          legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  le  parole:  "Nucleo  di
          valutazione  della  spesa  previdenziale"  sono  sostituite
          dalle  seguenti:  "Commissione  di  vigilanza   sui   fondi
          pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP
          delle competenze di cui al citato articolo  1,  comma  763,
          della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo  di
          valutazione della spesa previdenziale.  In  relazione  agli
          enti di diritto privato di cui al  decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509 e al decreto  legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103,  il  predetto  Nucleo  svolge  esclusivamente
          compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa
          previdenziale, avvalendosi dei dati  messi  a  disposizione
          dalle  amministrazioni  vigilanti   e   dagli   organi   di
          controllo.
              6. Nell'ambito  di  quanto  previsto  dall'articolo  3,
          commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
          al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni
          attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis
          del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  1993,  n.  202,  e
          ritenute di preminente interesse  generale,  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto  e'  costituita  la  societa'   a   responsabilita'
          limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
          capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
          stabilito in  sede  di  costituzione  in  euro  15.000.  Il
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   assume   la
          titolarita' della relativa  partecipazione,  che  non  puo'
          formare  oggetto  di  diritti  a  favore  di  terzi,  e  il
          Ministero per i beni e le attivita'  culturali  esercita  i
          diritti del socio, sentito  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, per quanto riguarda i profili  patrimoniali,
          finanziari e statutari.
              7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote
          di capitale per la costituzione della Societa'  di  cui  al
          comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno  2011,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  come
          determinata dalla tabella C della legge 13  dicembre  2010,
          n. 220.
              8. Con decreto  non  avente  natura  regolamentare  del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro i trenta giorni successivi  alla  costituzione  della
          societa' di cui al comma 6,  sono  individuate  le  risorse
          umane,  strumentali  e   patrimoniali   appartenenti   alla
          societa' di cui all'articolo  5-bis  del  decreto-legge  23
          aprile 1993, n. 118, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno  1993,  n.  202,  da  trasferire  a  titolo
          gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'».
              9. Il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali
          emana, annualmente, un atto di  indirizzo  contenente,  con
          riferimento  a  tre   esercizi   sociali,   gli   obiettivi
          strategici  della  societa'  di  cui  al  comma  6.  L'atto
          d'indirizzo  riguarda  attivita'  e  servizi  di  interesse
          generale, fra le quali sono ricomprese:
              a)  le   attivita'   di   conservazione,   restauro   e
          valorizzazione  del  patrimonio  filmico,   fotografico   e
          documentaristico trasferito  alla  societa'  ai  sensi  del
          comma 8;
              b)  la  distribuzione  di  opere  prime  e  seconde   e
          cortometraggi sostenute dal  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali ai sensi  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la
          produzione  documentaristica  basata  prevalentemente   sul
          patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto  di  indirizzo
          non  possono  essere  ricomprese  attivita'  di  produzione
          cinematografica ovvero di distribuzione di  opere  filmiche
          diverse da quelle indicate nel punto b)  e  possono  essere
          ricomprese   attivita'   strumentali,   di   supporto,    e
          complementari   ai   compiti    espletati    nel    settore
          cinematografico dalle competenti  strutture  del  Ministero
          per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con  particolare
          riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,
          alla gestione, per conto dello Stato, dei  diritti  filmici
          da  quest'ultimo  detenuti  a  qualunque  titolo,   nonche'
          l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo  e
          della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12,
          comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e
          successive modificazioni.
              10. La societa' di cui al comma 6 presenta al  Ministro
          per i  beni  e  le  attivita'  culturali  una  proposta  di
          programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
          nell'atto  di  indirizzo.  Il   programma   annuale   delle
          attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse
          finanziarie necessarie per il  suo  svolgimento  e  per  il
          funzionamento della  societa',  inclusa  la  copertura  dei
          costi per il personale.
              11. Dalla data di adozione del decreto di cui al  comma
          8, la societa' di cui all'articolo 5-bis del  decreto-legge
          23 aprile 1993,  n.  118,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  giugno  1993,  n.  202,   e'   posta   in
          liquidazione ed e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a.
          o a Societa' da essa interamente  controllata,  sulla  base
          del rendiconto finale delle attivita'  e  della  situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere, entro 30 giorni dalla messa in  liquidazione,  da
          parte degli amministratori e del collegio sindacale gia' in
          carica presso la societa' posta in liquidazione.
              12. Entro i successivi trenta giorni si  provvede  alla
          nomina di un collegio di tre periti  designati,  uno  dalla
          societa' trasferitaria, uno dal Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali e uno  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  con  funzioni  di  presidente  al  fine  di
          effettuare, entro 90 giorni dalla data  di  consegna  della
          predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di
          tale situazione e sulla base della stessa, una  valutazione
          estimativa  dell'esito  finale  della  liquidazione   della
          societa' trasferita.
              L'ammontare del compenso  del  collegio  di  periti  e'
          determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e  delle
          Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto  di
          tutti i costi e gli oneri  necessari  per  la  liquidazione
          della  societa'  trasferita,   ivi   compresi   quelli   di
          funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento della societa',  che  e'
          corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i
          beni  e  le   attivita'   culturali.   Al   termine   della
          liquidazione della societa'  trasferita,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Tale eventuale  maggiore  importo  e'
          attribuito  alla  societa'  trasferitaria  in  ragione  del
          migliore risultato conseguito nella  liquidazione.  Qualora
          il valore stimato dell'esito finale della liquidazione  sia
          negativo, il  collegio  dei  periti  determina  annualmente
          l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le
          attivita'  culturali  alla   societa'   trasferitaria   per
          garantire l'intera copertura dei costi  di  gestione  della
          societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali fara' fronte con  le  risorse
          destinate  al  settore  cinematografico   nell'ambito   del
          riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
          30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.
              13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere  previsto
          il trasferimento al Ministero per i  beni  e  le  attivita'
          culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa'  di
          cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
          118, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  giugno
          1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le  date
          di effettivo esercizio delle  funzioni  trasferite  e  sono
          individuate le risorse umane e strumentali, nonche'  quelle
          finanziarie  a  legislazione  vigente  da   attribuire   al
          Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  mediante
          corrispondente riduzione  del  trasferimento  a  favore  di
          Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle  funzioni
          previsto  dal  secondo  periodo,  i  dipendenti   a   tempo
          indeterminato,   non   aventi    qualifica    dirigenziale,
          attualmente in servizio presso la societa' di cui al  terzo
          periodo del presente comma, che non siano  trasferiti  alla
          societa' di cui al comma 6, ai  sensi  del  comma  8,  sono
          inquadrati  nei  ruoli  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali  sulla  base  di  apposita  tabella  di
          corrispondenza approvata nel medesimo  decreto  di  cui  al
          presente comma e previo espletamento di apposita  procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita'; il  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali provvede  conseguentemente  a
          rideterminare le  proprie  dotazioni  organiche  in  misura
          corrispondente al personale  effettivamente  trasferito;  i
          dipendenti inquadrati mantengono il  trattamento  economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento;
          nel caso in  cui  tale  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello previsto per il personale del  Ministero,
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti.
              14. Tutte le  operazioni  compiute  in  attuazione  dei
          commi dal 6 al 13 del  presente  articolo  sono  esenti  da
          qualunque imposta diretta o  indiretta,  tassa,  obbligo  e
          onere tributario comunque inteso o denominato.
              15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010,  n.  122,  si  interpreta  nel  senso  che  le
          amministrazioni  di  destinazione  subentrano  direttamente
          nella titolarita' di tutti i rapporti  giuridici  attivi  e
          passivi degli enti soppressi, senza  che  tali  enti  siano
          previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
              16. Il corrispettivo previsto  dall'articolo  6,  comma
          16, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e'
          versato entro il 15 dicembre  2011;  al  citato  comma  16,
          settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze» fino alla fine del  periodo,
          sono   sostituite   dalle    seguenti:    «dal    Ministero
          dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni  di
          presidente, d'intesa dalla  societa'  trasferitaria  ed  il
          predetto Ministero dell'economia e delle finanze».
              17. L'Istituto nazionale per il commercio estero  (ICE)
          e' soppresso a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto.
              18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
          e   l'internazionalizzazione   delle   imprese    italiane,
          denominata «ICE - Agenzia per la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane»,   ente
          dotato  di  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,
          sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
          dello sviluppo economico, che li esercita, per  le  materie
          di rispettiva competenza, d'intesa con il  Ministero  degli
          affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e  delle
          finanze.
              18-bis. I poteri di indirizzo in materia di  promozione
          e  internazionalizzazione  delle  imprese   italiane   sono
          esercitati dal Ministro  dello  sviluppo  economico  e  dal
          Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
          strategico     in     materia     di      promozione      e
          internazionalizzazione  delle  imprese,  anche  per  quanto
          riguarda la programmazione delle risorse,  comprese  quelle
          di cui al comma 19, sono assunte da una  cabina  di  regia,
          costituita senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, copresieduta dal  Ministro  degli  affari
          esteri, dal Ministro dello sviluppo  economico  e,  per  le
          materie di propria competenza, dal Ministro con  delega  al
          turismo e  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, o da persona dallo stesso designata, dal  Ministro
          delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,  dal  presidente   della
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e  dai
          presidenti,  rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          della Confederazione generale dell'industria  italiana,  di
          R.E.TE.  Imprese  Italia,  di  Alleanza  delle  Cooperative
          italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
              19. Le  funzioni  attribuite  all'ICE  dalla  normativa
          vigente e le inerenti risorse di personale,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, sono trasferiti, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione, anche giudiziale,  al  Ministero
          dello sviluppo economico, il quale  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  e'
          conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
          risorse  gia'  destinate  all'ICE  per   il   finanziamento
          dell'attivita' di promozione e  di  sviluppo  degli  scambi
          commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella  C
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
          apposito  Fondo  per   la   promozione   degli   scambi   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
              20.   L'Agenzia   opera   al   fine    di    sviluppare
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
          commercializzazione dei beni e  dei  servizi  italiani  nei
          mercati internazionali,  e  di  promuovere  l'immagine  del
          prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le  attivita'
          utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in
          particolare, offre servizi di  informazione,  assistenza  e
          consulenza alle imprese italiane che operano nel  commercio
          internazionale  e  promuove  la  cooperazione  nei  settori
          industriale,    agricolo    e    agro-alimentare,     della
          distribuzione e del terziario, al fine di  incrementare  la
          presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
          Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia  opera
          in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  le  organizzazioni
          imprenditoriali e gli altri  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati.  Con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico sono  indicate  le  modalita'  applicative  e  la
          struttura amministrativa responsabile per  assicurare  alle
          singole  imprese  italiane  ed  estere  l'assistenza  e  il
          raccordo con i  soggetti  pubblici  e  le  possibilita'  di
          accesso  alle   agevolazioni   disponibili   per   favorire
          l'operativita' delle stesse imprese  nei  settori  e  nelle
          aree di interesse all'estero.
              21. Sono organi dell'Agenzia il  presidente,  nominato,
          al proprio interno, dal consiglio  di  amministrazione,  il
          consiglio di amministrazione, costituito da cinque  membri,
          di cui uno con funzioni di presidente, e  il  collegio  dei
          revisori   dei   conti.   I   membri   del   consiglio   di
          amministrazione sono nominati con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico. Uno dei cinque membri e' designato dal  Ministro
          degli  affari   esteri.   I   membri   del   consiglio   di
          amministrazione  sono  scelti   tra   persone   dotate   di
          indiscusse moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta
          professionalita' e competenza nel  settore.  La  carica  di
          componente   del   consiglio    di    amministrazione    e'
          incompatibile con incarichi politici elettivi. Le  funzioni
          di controllo di regolarita' amministrativo-contabile  e  di
          verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
          affidate al collegio dei revisori, composto di  tre  membri
          ed un  membro  supplente,  designati  dai  Ministeri  dello
          sviluppo economico, degli affari esteri e  dell'economia  e
          delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza
          del  collegio  spetta  al  rappresentante   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. I membri  del  consiglio  di
          amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro  anni
          e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia  si
          applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123.  E'
          esclusa l'applicabilita' della disciplina  della  revisione
          legale di cui al decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
          39.
              22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
          coordinamento e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia,
          secondo le modalita' ed i limiti  previsti  dallo  statuto.
          Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al  consiglio
          di amministrazione, da'  attuazione  ai  programmi  e  alle
          deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed
          alle disposizioni  operative  del  presidente,  assicurando
          altresi'      gli      adempimenti       di       carattere
          tecnico-amministrativo,     relativi     alle     attivita'
          dell'Agenzia  ed  al  perseguimento  delle  sue   finalita'
          istituzionali. Il direttore generale  e'  nominato  per  un
          periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
          direttore generale non si applica il comma 8  dell'articolo
          19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
              23. I compensi spettanti ai  membri  del  consiglio  di
          amministrazione sono determinati con decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di
          contenimento della spesa  pubblica  e,  comunque,  entro  i
          limiti di quanto previsto per enti di similari  dimensioni.
          Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
          coperti nell'ambito delle risorse di cui ai  commi  26-bis,
          primo  periodo,  26-ter  e  26-quater.  Se  dipendenti   di
          amministrazioni  pubbliche,  ai  membri  del  consiglio  di
          amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo  1  del
          presente decreto.
              24.  Il  consiglio  di   amministrazione   dell'Agenzia
          delibera lo statuto, il regolamento di  organizzazione,  di
          contabilita', la  dotazione  organica  del  personale,  nel
          limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
          trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
          formulare i propri rilievi  entro  novanta  giorni  per  lo
          statuto ed entro sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i
          restanti atti. Il piano annuale di  attivita'  e'  definito
          tenuto conto  delle  proposte  provenienti,  attraverso  il
          Ministero  degli  affari   esteri,   dalle   rappresentanze
          diplomatiche e consolari.
              25.  L'Agenzia  opera  all'estero   nell'ambito   delle
          Rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  con   modalita'
          stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia,
          il Ministero degli  affari  esteri  e  il  Ministero  dello
          sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero  -
          e' individuato, sentito il Ministero degli  Affari  Esteri,
          nel limite di un contingente massimo  definito  nell'ambito
          della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
          accreditato, previo nulla osta del Ministero  degli  affari
          esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  in  conformita'  alle  convenzioni  di  Vienna   sulle
          relazioni diplomatiche e consolari e  tenendo  conto  delle
          consuetudini esistenti  nei  Paesi  di  accreditamento.  Il
          funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso
          le autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il  restante
          personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
          tecnico-amministrativo.    Il    personale     dell'Agenzia
          all'estero opera nel quadro delle  funzioni  di  direzione,
          vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in  linea  con
          le  strategie  di  internazionalizzazione   delle   imprese
          definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto
          con il Ministero degli affari esteri.
              26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui
          al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia  un  contingente
          massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente
          a  tempo   indeterminato   del   soppresso   istituto,   da
          individuarsi sulla base di una valutazione comparativa  per
          titoli. Il personale locale, impiegato  presso  gli  uffici
          all'estero del soppresso istituto con rapporti  di  lavoro,
          anche   a   tempo   indeterminato,   disciplinati   secondo
          l'ordinamento   dello   Stato   estero,    e'    attribuito
          all'Agenzia. I contratti di  lavoro  del  personale  locale
          sono  controfirmati  dal  titolare   della   Rappresentanza
          diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di  vigilanza  e
          direzione, al fine dell'impiego del personale in  questione
          nell'ambito della Rappresentanza stessa.
              26-bis.  Con  uno  o  piu'  decreti   di   natura   non
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il
          Ministro  degli  affari  esteri  per  le  materie  di   sua
          competenza, si provvede, nel rispetto  di  quanto  previsto
          dal comma 26  e  dalla  lettera  b)  del  comma  26-sexies,
          all'individuazione  delle   risorse   umane,   strumentali,
          finanziarie,  nonche'  dei  rapporti  giuridici  attivi   e
          passivi facenti capo al soppresso istituto,  da  trasferire
          all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con  i
          medesimi decreti si provvede a rideterminare  le  dotazioni
          organiche del Ministero dello sviluppo economico in  misura
          corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
          indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio.
              26-ter. A decorrere dall'anno 2012,  la  dotazione  del
          Fondo  di  cui  al  comma  19  e'  determinata   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  ed  e'  destinata  all'erogazione
          all'Agenzia di un contributo annuale per  il  finanziamento
          delle   attivita'   di   promozione   all'estero    e    di
          internazionalizzazione delle imprese italiane. A  decorrere
          dall'anno  2012  e'  altresi'  iscritto  nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   un
          apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di
          funzionamento, la cui dotazione  e'  determinata  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196 e di  un  apposito  capitolo  per  il
          finanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della
          medesima   Agenzia.   Il   contributo   erogato   per    il
          finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
          internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  non  puo'
          essere utilizzato a copertura  delle  spese  fisse  per  il
          personale dipendente.
              26-quater. Le  entrate  dell'Agenzia  sono  costituite,
          oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
              a)  eventuali  assegnazioni  per  la  realizzazione  di
          progetti   finanziati    parzialmente    o    integralmente
          dall'Unione europea;
              b) corrispettivi per servizi  prestati  agli  operatori
          pubblici  o  privati  e  compartecipazioni  di  terzi  alle
          iniziative promozionali;
              c) utili  delle  societa'  eventualmente  costituite  o
          partecipate;
              d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
              26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese  di
          funzionamento e  alle  spese  relative  alle  attivita'  di
          promozione  all'estero   e   internazionalizzazione   delle
          imprese italiane nei limiti delle  risorse  finanziarie  di
          cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
              26-sexies. Sulla base delle linee guida e di  indirizzo
          strategico determinate dalla cabina  di  regia  di  cui  al
          comma  18-bis,  adottate  dal  Ministero   dello   sviluppo
          economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
          quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, l'Agenzia provvede entro  sette  mesi  dalla
          costituzione a:
              a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25
          mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e  Milano.
          Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  l'Agenzia,   le
          regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura   possono   definire   opportune   intese   per
          individuare   la   destinazione   delle   risorse    umane,
          strumentali e finanziarie assegnate alle  sedi  periferiche
          soppresse;
              b) una rideterminazione delle modalita' di  svolgimento
          delle  attivita'  di  promozione  fieristica,  al  fine  di
          conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per  cento
          della spesa  media  annua  per  tali  attivita'  registrata
          nell'ultimo triennio;
              c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui
          settori strategici e sull'assistenza alle piccole  e  medie
          imprese.
              26-septies. I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del
          soppresso istituto, fatto  salvo  quanto  previsto  per  il
          personale di cui al comma 26 e dalla lettera a)  del  comma
          26-sexies, sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello
          sviluppo economico,  sulla  base  di  apposite  tabelle  di
          corrispondenza  approvate  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione, su proposta del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  assicurando   l'invarianza   della   spesa
          complessiva. L'eventuale trasferimento di  dipendenti  alle
          Regioni o alle Camere di commercio, industria,  artigianato
          e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di  cui
          al comma 26-sexies , lettera  a)  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.
              26-octies. I dipendenti trasferiti al  Ministero  dello
          sviluppo  economico  e  all'Agenzia  di  cui  al  comma  18
          mantengono  l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza
          nonche' il trattamento economico fondamentale e  accessorio
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
          dai contratti collettivi nazionali di lavoro del  personale
          dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e'  attribuito  per
          la differenza un assegno ad personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.
              26-novies.   L'Agenzia   si   avvale   del   patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43  del
          regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
              26-decies.  Il  controllo  sulla  gestione  finanziaria
          dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai  sensi
          della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di  cui
          all'articolo 12 della legge stessa.
              27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.
              28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del
          settore ippico, di riduzione della spesa di  funzionamento,
          di incremento  dell'efficienza  e  di  miglioramento  della
          qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la  trasparenza
          e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara
          del  settore,  ai  sensi  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto  legge  31
          maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122,  l'UNIRE  e'  trasformato  in
          Agenzia per lo sviluppo del settore ippico -  ASSI  con  il
          compito  di  promuovere  l'incremento  e  il  miglioramento
          qualitativo e quantitativo delle razze  equine,  gestire  i
          libri   genealogici,   revisionare    i    meccanismi    di
          programmazione delle  corse,  delle  manifestazioni  e  dei
          piani e programmi allevatoriali,  affidare,  ai  sensi  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio  di
          diffusione attraverso le reti nazionali  ed  interregionali
          delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture
          degli  ippodromi  e  degli  impianti  di  allevamento,   di
          allenamento   e   di   addestramento,   secondo   parametri
          internazionalmente  riconosciuti.  L'ASSI  subentra   nella
          titolarita'  dei  rapporti  giuridici  attivi   e   passivi
          dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
          e'  esercitato  dal  Ministro  delle  politiche   agricole,
          alimentari e forestali. L'incarico di  direttore  generale,
          nonche' quello di componente del comitato direttivo  e  del
          collegio dei revisori dell'Agenzia  ha  la  durata  di  tre
          anni.
              29. Il personale  dell'UNIRE  con  rapporto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio
          rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva
          di tale  personale  costituisce  il  limite  massimo  della
          dotazione  organica   dell'Agenzia.   Nei   confronti   del
          personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
          prevista dai contratti collettivi  nazionali  del  comparto
          degli enti pubblici non  economici  e  dell'Area  VI  della
          dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le  risorse
          finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato  per
          l'UNIRE. » .
                               Art. 31
 
 
Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa,
          decadenza dei requisiti e attivita' di controllo
 
  1. La start-up innovativa non e' soggetta a  procedure  concorsuali
diverse da quelle previste dal capo II della legge 27  gennaio  2012,
n. 3.
  2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro  delle  imprese
del decreto di apertura della liquidazione della start-up  innovativa
adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della  legge  27  gennaio
2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa  iscritti
nel medesimo  registro  e'  consentito  esclusivamente  all'autorita'
giudiziaria e alle autorita' di vigilanza. La disposizione di cui  al
primo periodo si applica anche ai dati  dei  titolari  di  cariche  o
qualifiche nella societa' che rivestono la qualita' di socio.
  3. La disposizione di cui  al  comma  2  si  applica  anche  a  chi
organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di  cui  al
predetto comma.
  4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti  previsti
dall'articolo 25, comma 2, prima  della  scadenza  dei  quattro  anni
dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal  comma
3 dell'articolo 25 se  applicabile,  secondo  quanto  risultante  dal
periodico aggiornamento della sezione del registro delle  imprese  di
cui all'articolo 25, comma 8, e  in  ogni  caso,  una  volta  decorsi
quattro anni dalla data di costituzione, cessa  l'applicazione  della
disciplina prevista nella presente sezione, incluse  le  disposizioni
di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia  dei  contratti  a
tempo determinato  stipulati  dalla  start-up  innovativa  sino  alla
scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa  costituita
in  forma  di  societa'  a  responsabilita'  limitata,  le   clausole
eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2,  3
e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente  alle  quote
di partecipazione  gia'  sottoscritte  e  agli  strumenti  finanziari
partecipativi gia' emessi.
  5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni
e sul rispetto della disciplina di  cui  alla  presente  sezione,  il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo speciale
spesa pubblica e  repressione  frodi  comunitarie  della  Guardia  di
finanza,  secondo  le  modalita'  previste   dall'articolo   25   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
          Riferimenti normativi
 
              Si  riporta  di  seguito  l'articolo14-quinquies  della
          legge 27 gennaio 2012, n. 3  (Disposizioni  in  materia  di
          usura e di estorsione, nonche' di composizione delle  crisi
          da sovra indebitamento), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  30
          gennaio 2012, n. 24:
              «  Art.  14-quinquies.  Decreto   di   apertura   della
          liquidazione
              (In vigore dal 20 ottobre 2012)
              1. Il giudice, se la domanda soddisfa  i  requisiti  di
          cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza  di  atti  in
          frode ai  creditori  negli  ultimi  cinque  anni,  dichiara
          aperta la procedura di liquidazione. Si applica  l'articolo
          10, comma 6.
              2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
              a) ove non sia stato nominato  ai  sensi  dell'articolo
          13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi  in  un
          professionista   in   possesso   dei   requisiti   di   cui
          all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
              b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento
          di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena
          di nullita', essere iniziate o proseguite azioni  cautelari
          o  esecutive  ne'  acquistati  diritti  di  prelazione  sul
          patrimonio oggetto di liquidazione da parte  dei  creditori
          aventi titolo o causa anteriore;
              c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della domanda
          e del decreto, nonche', nel caso in cui il debitore  svolga
          attivita'  d'impresa,  l'annotazione  nel  registro   delle
          imprese;
              d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili
          o beni mobili registrati, la trascrizione  del  decreto,  a
          cura del liquidatore;
              e) ordina la consegna o il rilascio  dei  beni  facenti
          parte  del  patrimonio  di  liquidazione,  salvo  che   non
          ritenga, in presenza di  gravi  e  specifiche  ragioni,  di
          autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni  di  essi.  Il
          provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione
          a cura del liquidatore;
              f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma  5,
          lettera b).
              3. Il  decreto  di  cui  al  comma  2  deve  intendersi
          equiparato all'atto di pignoramento.
              4.  La  procedura  rimane  aperta  sino  alla  completa
          esecuzione del programma di liquidazione e, in  ogni  caso,
          ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni
          successivi al deposito della domanda. »
              Si riporta di seguito l'articolo 25  del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la  crescita  del
          Paese), pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147,
          S.O., convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge
          7agosto 2012, n. 134:
              « Art. 25. Monitoraggio, controlli, attivita' ispettiva
              In vigore dal 12 agosto 2012
              1. Allo scopo di vigilare sul corretto  utilizzo  delle
          agevolazioni di cui al presente decreto-legge, il Ministero
          dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo Speciale
          Spesa  Pubblica  e  Repressione  Frodi  Comunitarie   della
          Guardia di Finanza, il quale  svolge,  anche  d'iniziativa,
          analisi,   ispezioni   e   controlli   sui   programmi   di
          investimento ammessi alle  agevolazioni.  A  tal  fine,  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sottoscrive  un
          protocollo d'intesa con  il  Comandante  della  Guardia  di
          Finanza.
              Per l'esecuzione delle attivita' di  cui  al  comma  1,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del  decreto
          legislativo 19 marzo  2001,  n.  68,  gli  appartenenti  al
          Nucleo  Speciale  Spesa  Pubblica   e   Repressione   Frodi
          Comunitarie:
              a) si avvalgono  anche  dei  poteri  e  delle  facolta'
          previsti dall'articolo 8, comma 4,  lettere  a)  e  b)  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
              b) possono accedere, anche  per  via  telematica,  alle
          informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero
          dello  sviluppo  economico,  agli  Enti  previdenziali   ed
          assistenziali, nonche', in esenzione da tributi e oneri, ai
          soggetti pubblici o privati che, su mandato  del  Ministero
          dello sviluppo economico, svolgono attivita' istruttorie  e
          di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti  pubblici  e
          privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione
          in loro  possesso  connessa  alla  gestione  delle  risorse
          finanziarie pubbliche.
              2. All'attuazione  del  comma  1  si  provvede  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.
              3. Gli oneri  relativi  alle  attivita'  ispettive  sui
          programmi di investimento oggetto di agevolazioni  concesse
          dal Ministero dello  sviluppo  economico,  anche  ai  sensi
          delle disposizioni abrogate di cui all'articolo  23,  comma
          7, sono posti a carico del Fondo, di cui  all'articolo  23,
          comma 2, entro il limite di 400.000 euro per anno.
              4. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di cui
          all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.  266
          anche   tramite   analisi   strutturate   e    continuative
          sull'efficacia degli interventi agevolativi,  il  Ministero
          dello sviluppo economico determina, per ciascun intervento,
          gli impatti attesi tramite la formulazione di indicatori  e
          valori-obiettivo. Di tale determinazione e'  data  adeguata
          pubblicita'  sul  sito  istituzionale  dell'Amministrazione
          anteriormente al termine iniziale  di  presentazione  delle
          domande  di  agevolazione  cui  i   predetti   impatti   si
          riferiscono.
              5. I soggetti beneficiari degli interventi  di  cui  al
          presente decreto-legge si impegnano a fornire al  Ministero
          dello  sviluppo  economico  e  ai  soggetti  dallo   stesso
          incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti
          informatici, ogni informazione utile  al  monitoraggio  dei
          programmi  agevolati.  I  contenuti  e  le   modalita'   di
          trasmissione delle predette informazioni sono  individuati,
          tenuto conto delle caratteristiche e finalita' dei  singoli
          interventi agevolativi cui i programmi si riferiscono,  con
          circolari  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico.  Con
          decreto del medesimo Ministero di concerto con il Ministero
          dell'Economia e delle Finanze sono individuati i  contenuti
          minimi delle predette  informazioni  alla  luce  di  quanto
          stabilito ed adottato per il sistema  di  monitoraggio  del
          Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 ed ai fini di  quanto
          previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  La  non  corretta  alimentazione   del   sistema   di
          monitoraggio  da  parte  dei  soggetti  beneficiari   degli
          interventi   comporta   per   l'impresa   inadempiente   la
          sospensione dell'erogazione dei benefici fino al ripristino
          delle condizioni di  corretta  alimentazione  del  predetto
          sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento,
          la revoca del beneficio concesso.
              6.  Per  consentire   un'adeguata   trasparenza   degli
          interventi  agevolativi  disposti  ai  sensi  del  presente
          decreto-legge,  il  Ministero  dello   sviluppo   economico
          pubblica sul  proprio  sito  istituzionale  l'elenco  delle
          iniziative oggetto di finanziamento a valere sul  fondo  di
          cui all'articolo 23, comma 2. » .
                               Art. 32
 
 
         Pubblicita' e valutazione dell'impatto delle misure
 
  1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza  pubblica,  in
particolare presso i giovani delle scuole superiori,  degli  istituti
tecnici   superiori   e   delle   universita',   sulle   opportunita'
imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie  oggetto  della
presente sezione,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  un  concorso  per  sviluppare  una  campagna   di
sensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti  dal
presente  comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui
alla presente sezione volte a favorire la nascita e  lo  sviluppo  di
start-up  innovative  e  di  valutarne  l'impatto   sulla   crescita,
l'occupazione e l'innovazione, e' istituito presso il Ministero dello
sviluppo  economico  un  sistema   permanente   di   monitoraggio   e
valutazione, che si  avvale  anche  dei  dati  forniti  dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT)  e  da  altri  soggetti  del  Sistema
statistico nazionale (Sistan).
  3. Il sistema di cui  al  comma  2  assicura,  con  cadenza  almeno
annuale, rapporti sullo stato di  attuazione  delle  singole  misure,
sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche'
sul  grado  di  effettivo  conseguimento  delle  finalita'   di   cui
all'articolo 25, comma  1.  Dagli  esiti  del  monitoraggio  e  della
valutazione di cui al presente articolo  sono  desunti  elementi  per
eventuali   correzioni   delle   misure   introdotte   dal   presente
decreto-legge.
  4. Allo scopo  di  assicurare  il  monitoraggio  e  la  valutazione
indipendenti dello stato di  attuazione  delle  misure  di  cui  alla
presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati  informatizzate
e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente.
  5. Sono stanziate risorse pari a 150 mila euro per  ciascuno  degli
anni 2013, 2014 e 2015,  destinate  all'ISTAT,  per  provvedere  alla
raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere
una  valutazione  dell'impatto,  in   particolare   sulla   crescita,
sull'occupazione, e  sull'innovazione  delle  misure  previste  nella
presente sezione, coerentemente  con  quanto  indicato  nel  presente
articolo.
  6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilita' dei  dati
di cui al presente articolo, assicurandone la massima  trasparenza  e
accessibilita',  e  quindi  la   possibilita'   di   elaborazione   e
ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.
  7. Avvalendosi anche  del  sistema  permanente  di  monitoraggio  e
valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico
presenta alle Camere entro il primo marzo di ogni anno una  relazione
sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella presente
sezione,  indicando  in  particolare  l'impatto  sulla   crescita   e
l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per
il sistema economico nazionale  in  relazione  agli  oneri  derivanti
dalle stesse disposizioni,  anche  ai  fini  di  eventuali  modifiche
normative. La prima relazione successiva all'entrata  in  vigore  del
presente decreto e' presentata entro il 1° marzo 2014.
Sezione X

ULTERIORE MISURE PER LA CRESCITA DEL PAESE



                               Art. 33
 
 
Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
 
  1. In via sperimentale, per  favorire  la  realizzazione  di  nuove
opere infrastrutturali di importo superiore a  500  milioni  di  euro
mediante    l'utilizzazione    dei    contratti    di    partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 3,  comma  15-ter,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui  progettazione  definitiva
sia approvata entro il 31 dicembre 2015  e  per  le  quali  non  sono
previsti contributi pubblici a fondo  perduto  ed  e'  accertata,  in
esito alla procedura di cui al comma 2,  la  non  sostenibilita'  del
piano economico finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare del
contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le  societa'
di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto  legislativo
n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP
generate in relazione alla  costruzione  e  gestione  dell'opera.  Il
credito di imposta e' stabilito per  ciascun  progetto  nella  misura
necessaria al  raggiungimento  dell'equilibrio  del  piano  economico
finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per  cento  del
costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo
ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di  imposta  e'
posto a  base  di  gara  per  l'individuazione  dell'affidatario  del
contratto  di  partenariato  pubblico   privato   e   successivamente
riportato nel contratto.
  2.  La  non  sostenibilita'  del  piano  economico  finanziario   e
l'entita' del credito di imposta entro il limite di cui al  comma  1,
al  fine  di  conseguire  l'equilibrio  del  piano   medesimo   anche
attraverso il mercato, e' verificata dal Cipe con  propria  delibera,
previo parere del Nars che allo scopo e' integrato con due  ulteriori
componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottata  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con la medesima delibera sono individuati i criteri  e  le  modalita'
per  l'accertamento,  determinazione  e  monitoraggio   del   credito
d'imposta, nonche' per la rideterminazione della misura  in  caso  di
miglioramento  dei  parametri  posti  a  base  del  piano   economico
finanziario.
  2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 1,  dopo  le  parole:  «puo'  avere  ad  oggetto»  sono
inserite le seguenti: «il credito di imposta di cui all'articolo  33,
comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  chiesto  a
rimborso e»;
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. L'attestazione del credito di imposta di  cui  all'articolo
33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  chiesto  a
rimborso deve essere  rilasciata  dall'Agenzia  delle  entrate  entro
quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio
equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1».
  2-ter. Per la realizzazione  di  nuove  opere  infrastrutturali  di
importo superiore a 500 milioni di euro previste in piani o programmi
di amministrazioni pubbliche, da realizzare mediante  l'utilizzazione
dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per  le
quali e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non
sostenibilita' del piano economico-finanziario,  e'  riconosciuta  al
soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi
comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo
decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare  la  sostenibilita'
economica   dell'operazione   di   partenariato   pubblico   privato,
l'esenzione dal pagamento del  canone  di  concessione  nella  misura
necessaria    al    raggiungimento    dell'equilibrio    del    piano
economico-finanziario. Con la medesima delibera di  cui  al  comma  2
sono individuati i criteri e  le  modalita'  per  l'accertamento,  la
determinazione e  il  monitoraggio  dell'esenzione,  nonche'  per  la
rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei  parametri
posti a base del piano economicofinanziario. La  presente  misura  e'
riconosciuta in conformita' alla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato.
  2-quater. La misura di cui  al  comma  2-ter  e'  utilizzata  anche
cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente  articolo  al
fine di assicurare la  sostenibilita'  economica  dell'operazione  di
partenariato pubblico privato. Nel complesso  le  misure  di  cui  ai
commi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50  per
cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo
pubblico a fondo perduto.
  3. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'alinea  del  comma  1,  le  parole:  «previste  in  piani  o
programmi  di  amministrazioni  pubbliche»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni  pubbliche
previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il  soggetto
interessato,» sono inserite le  seguenti:  «ivi  inclusi  i  soggetti
concessionari,»;
  b) al comma 2 sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le
misure di cui al comma 1  possono  essere  utilizzate  anche  per  le
infrastrutture di interesse strategico gia' affidate o  in  corso  di
affidamento con contratti di partenariato  pubblico  privato  di  cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare  l'equilibrio
del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo
parere del Nars  che  allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori
componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottata  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
determina l'importo del contributo pubblico a fondo  perduto,  quello
necessario per il riequilibrio del  piano  economico  finanziario  ai
sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a
legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al
comma 1 da riconoscere a  compensazione  della  quota  di  contributo
mancante, nonche' i criteri e le modalita'  per  la  rideterminazione
della  misura  delle  agevolazioni  in  caso  di  miglioramento   dei
parametri posti a base del piano economico finanziario.».
  3-bis. All'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, dopo le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3 si applicano  anche  alle  societa'»  sono  inserite  le  seguenti:
«operanti nella gestione dei servizi di cui  all'articolo  3-bis  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa'».
  3-ter.  All'articolo  163,  comma  2,  lettera  f),   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «. Per gli interventi ferroviari di cui all'articolo
1  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  in  cui  il  soggetto
aggiudicatore  sia  diverso  da  RFI  S.p.A.,  ma   da   quest'ultima
direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua  in
RFI S.p.A. il destinatario dei fondi  da  assegnare  ai  sensi  della
presente lettera».
  4. I canoni di cui all'articolo  1,  comma  1020,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  derivanti  dalla
realizzazione        del        completamento         dell'autostrada
Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia,  sono  trasferiti
alla  regione  Toscana,  per  i  primi   dieci   anni   di   gestione
dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque
per  cento.  Il  trasferimento  avviene  a  titolo  di  concorso   al
finanziamento da  parte  della  regione  di  misure  di  agevolazione
tariffaria  in  favore  dei  residenti  nei  comuni   dei   territori
interessati.
  4-bis. Al comma 4 dell'articolo  157  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «rete di trasmissione  nazionale
di energia elettrica,» sono  inserite  le  seguenti:  «alle  societa'
titolari  delle  autorizzazioni  per  la  realizzazione  di  reti  di
comunicazione elettronica di cui al  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze individuali  per
l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  19
settembre 1997, n. 318, come modificato dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,».
  4-ter.  Fermo  restando  il   limite   massimo   alle   spese   per
l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n.  49,  quale  garanzia  del  pagamento  delle  rate  di
ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti  le  universita'   possono
rilasciare agli istituti  finanziatori  delegazione  di  pagamento  a
valere su tutte le entrate, proprie e da  trasferimenti,  ovvero  sui
corrispondenti proventi risultanti dal  conto  economico.  L'atto  di
delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al  tesoriere  da
parte delle universita' e costituisce titolo esecutivo. Le  somme  di
competenza delle universita' destinate al  pagamento  delle  rate  in
scadenza dei  mutui  e  dei  prestiti  non  possono  essere  comprese
nell'ambito  di  procedure  cautelari,  di   esecuzione   forzata   e
concorsuali, anche straordinarie, e non  possono  essere  oggetto  di
compensazione, a pena di  nullita'  rilevabile  anche  d'ufficio  dal
giudice.
  5. Al fine di assicurare la realizzazione,  in  uno  o  piu'  degli
Stati le cui acque territoriali confinano  con  gli  spazi  marittimi
internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del
Ministro  della  difesa  di  cui  all'articolo  5,   comma   1,   del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  di  apprestamenti  e  dispositivi
info-operativi e di sicurezza idonei a garantire  il  supporto  e  la
protezione   del   personale   impiegato   anche   nelle    attivita'
internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una  maggior
tutela  della  liberta'  di  navigazione  del  naviglio   commerciale
nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo
5, e' autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012  e
di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020.
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni
di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni  dal
2013 al 2020, si provvede:
  a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012  mediante  utilizzo
delle somme  relative  ai  rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di  prestazioni  rese  dalle
Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali  di
pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il
finanziamento   della   partecipazione   italiana    alle    missioni
internazionali di pace previsto dall'articolo 1,  comma  1240,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine  le  predette  somme  sono
riassegnate al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero della difesa;
  b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013  al  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
al comma 11 la parola: «affida» e' sostituita dalle  seguenti:  «puo'
affidare».
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7-bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituita la Commissione
per la pianificazione ed il coordinamento della  fase  esecutiva  del
programma di interventi per il  completamento  della  rete  nazionale
standard  Te.T.Ra.  necessaria  per  le  comunicazioni  sicure  della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della  guardia
di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo  forestale  dello
Stato, cui e' affidato il compito di formulare  pareri  sullo  schema
del programma, sul suo coordinamento  e  integrazione  interforze  e,
nella fase di attuazione  del  programma,  su  ciascuna  fornitura  o
progetto. La Commissione e' presieduta  dal  direttore  centrale  dei
servizi  tecnico-logistici  e   della   gestione   patrimoniale   del
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal  direttore
dell'ufficio  per  il  coordinamento  e  la  pianificazione,  di  cui
all'articolo  6  della  legge  1°  aprile  1981,  n.   121;   da   un
rappresentante della Polizia  di  Stato;  da  un  rappresentante  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante  del
Comando generale della Guardia di finanza; da un  rappresentante  del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante
del Corpo forestale dello Stato; da  un  dirigente  della  Ragioneria
generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da  un
funzionario designato dal Capo della  polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono
corrisposti compensi. La Commissione, senza che cio'  comporti  oneri
per la finanza pubblica, puo' decidere di chiedere  specifici  pareri
anche  ad  estranei  all'Amministrazione  dello  Stato,  che  abbiano
particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti
all'attuazione del programma di cui al presente comma sono  stipulati
dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione di cui al
presente comma.
          Riferimenti normativi
 
              Il testo dell' articolo 3, comma  15-ter,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e'  il
          seguente:
              « 15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti  di
          partenariato pubblico privato» sono  contratti  aventi  per
          oggetto una o piu' prestazioni quali la  progettazione,  la
          costruzione, la gestione  o  la  manutenzione  di  un'opera
          pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di  un
          servizio, compreso in ogni caso il finanziamento  totale  o
          parziale a carico di privati, anche in  forme  diverse,  di
          tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
          prescrizioni  e   degli   indirizzi   comunitari   vigenti.
          Rientrano, a titolo esemplificativo,  tra  i  contratti  di
          partenariato pubblico privato la concessione di lavori,  la
          concessione  di  servizi,  la  locazione  finanziaria,   il
          contratto  di  disponibilita',  l'affidamento   di   lavori
          mediante finanza di progetto, le  societa'  miste.  Possono
          rientrare  altresi'  tra  le  operazioni  di   partenariato
          pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il
          corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in  tutto
          o in parte  posticipato  e  collegato  alla  disponibilita'
          dell'opera per il committente o  per  utenti  terzi.  Fatti
          salvi gli obblighi di comunicazione previsti  dall'articolo
          44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n.  31,  alle  operazioni  di  partenariato  pubblico
          privato si applicano i contenuti delle decisioni  Eurostat.
          » .
              Il  testo  dell'  articolo  156  del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006 e' il seguente:
              « Art. 156. Societa' di progetto
              1.  Il  bando  di  gara  per   l'affidamento   di   una
          concessione  per  la  realizzazione  e/o  gestione  di  una
          infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica  utilita'
          deve prevedere che l'aggiudicatario ha  la  facolta',  dopo
          l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in
          forma di societa' per azioni o a responsabilita'  limitata,
          anche consortile.  Il  bando  di  gara  indica  l'ammontare
          minimo del capitale sociale  della  societa'.  In  caso  di
          concorrente costituito da piu'  soggetti,  nell'offerta  e'
          indicata la quota di partecipazione al capitale sociale  di
          ciascun soggetto. Le  predette  disposizioni  si  applicano
          anche alla gara di cui all'articolo 153. La societa'  cosi'
          costituita  diventa  la  concessionaria   subentrando   nel
          rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita'
          di  approvazione  o  autorizzazione.  Tale   subentro   non
          costituisce cessione di contratto. Il bando di  gara  puo',
          altresi', prevedere che la costituzione della societa'  sia
          un obbligo dell'aggiudicatario.
              2. I lavori da eseguire e  i  servizi  da  prestare  da
          parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si  intendono
          realizzati e prestati  in  proprio  anche  nel  caso  siano
          affidati direttamente dalle  suddette  societa'  ai  propri
          soci, sempre che  essi  siano  in  possesso  dei  requisiti
          stabiliti dalle vigenti norme legislative e  regolamentari.
          Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari  e
          contrattuali che  prevedano  obblighi  di  affidamento  dei
          lavori o dei servizi a soggetti terzi.
              3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che  non
          costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto
          diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
          l'aggiudicatario in tutti i rapporti con  l'amministrazione
          concedente. Nel caso di versamento di un  prezzo  in  corso
          d'opera da parte della  pubblica  amministrazione,  i  soci
          della societa' restano  solidalmente  responsabili  con  la
          societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per
          l'eventuale   rimborso   del   contributo   percepito.   In
          alternativa, la societa'  di  progetto  puo'  fornire  alla
          pubblica amministrazione garanzie bancarie  e  assicurative
          per la restituzione delle somme versate a titolo di  prezzo
          in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
          garanzie cessano alla data di emissione del certificato  di
          collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
          le modalita' per l'eventuale  cessione  delle  quote  della
          societa' di progetto, fermo restando che i soci  che  hanno
          concorso a formare i requisiti per la  qualificazione  sono
          tenuti a partecipare  alla  societa'  e  a  garantire,  nei
          limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
          concessionario sino alla data di emissione del  certificato
          di collaudo dell'opera.  L'ingresso  nel  capitale  sociale
          della  societa'  di  progetto   e   lo   smobilizzo   delle
          partecipazioni da  parte  di  banche  e  altri  investitori
          istituzionali  che  non  abbiano  concorso  a   formare   i
          requisiti per la qualificazione possono  tuttavia  avvenire
          in qualsiasi momento. » .
              Si riporta il testo dell' articolo 10 del decreto-legge
          30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni  urgenti   per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 novembre 2003, n. 326, come  modificato  dalla  presente
          legge:
              « Art. 10. Attestazione dei crediti tributari
              1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del
          conto fiscale, l'Agenzia delle entrate  e'  autorizzata  ad
          attestare la certezza e la liquidita' del credito,  nonche'
          la   data   indicativa   di   erogazione   del    rimborso.
          L'attestazione,  che  non  e'  utilizzabile  ai  fini   del
          processo di esecuzione e del procedimento  di  ingiunzione,
          puo'  avere  ad  oggetto  il  credito  di  imposta  di  cui
          all'articolo 33, comma  1,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n.  179,  chiesto  a  rimborso  e  anche  importi  da
          rimborsare secondo modalita' diverse da quelle previste dal
          titolo II del regolamento adottato  con  D.M.  28  dicembre
          1993, n. 567 del Ministro delle finanze, di concerto con il
          Ministro del tesoro
              1-bis. L'attestazione del credito  di  imposta  di  cui
          all'articolo 33, comma  1,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, chiesto a  rimborso  deve  essere  rilasciata
          dall'Agenzia delle  entrate  entro  quaranta  giorni  dalla
          richiesta del contribuente. Il mancato rilascio equivale ad
          attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1.".
              Si riporta il testo dell'articolo  18  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di
          stabilita' 2012), come modificato dalla presente legge:
              "Art.  18.  Finanziamento  di  infrastrutture  mediante
          defiscalizzazione
              1. Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di  nuove
          infrastrutture,   incluse   in   piani   o   programmi   di
          amministrazioni pubbliche previsti a legislazione  vigente,
          da  realizzare  con  contratti  di  partenariato   pubblico
          privato di cui all'articolo 3, comma  15-ter,  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  riducendo  ovvero
          azzerando il contributo pubblico a fondo perduto,  in  modo
          da assicurare la sostenibilita'  economica  dell'operazione
          di  partenariato  pubblico  privato  tenuto   conto   delle
          condizioni di mercato,  possono  essere  previste,  per  le
          societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo  156
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni, nonche', a  seconda  delle
          diverse   tipologie   di   contratto,   per   il   soggetto
          interessato,  ivi  inclusi  i  soggetti  concessionari,  le
          seguenti misure:
              a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante  il
          periodo di concessione possono essere compensate totalmente
          o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
              b)  il  versamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, puo' essere assolto  mediante  compensazione
          con il predetto contributo pubblico a  fondo  perduto,  nel
          rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del  28
          novembre  2006,  relativa  all'IVA   e   delle   pertinenti
          disposizioni in materia di  risorse  proprie  del  bilancio
          dell'Unione europea,  nonche',  limitatamente  alle  grandi
          infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15
          anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul
          valore aggiunto relativa alle  operazioni  di  importazione
          riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;
              c)  l'ammontare  del  canone  di  concessione  previsto
          dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
          prevista dall'articolo 19, comma 9-bis,  del  decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  e  successive  modificazioni,
          possono  essere   riconosciuti   al   concessionario   come
          contributo in conto esercizio.
              2. L'importo del contributo pubblico  a  fondo  perduto
          nonche' le modalita' e i termini delle misure  previste  al
          comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono  posti  a
          base di gara per  l'individuazione  del  concessionario,  e
          successivamente riportate nel contratto di  concessione  da
          approvare con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze. La misura massima del  contributo  pubblico,
          ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo'  eccedere
          il 50 per cento del costo dell'investimento e  deve  essere
          in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in
          materia. Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          utilizzate  anche  per  le  infrastrutture   di   interesse
          strategico gia' affidate o  in  corso  di  affidamento  con
          contratti  di  partenariato   pubblico   privato   di   cui
          all'articolo 3, comma 15-ter, del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, nel caso  in  cui  risulti  necessario
          ripristinare l'equilibrio del piano economico  finanziario.
          Il CIPE con propria delibera, previo parere  del  Nars  che
          allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori  componenti
          designati  rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  adottata  su  proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  determina  l'importo  del
          contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario  per
          il riequilibrio del piano economico  finanziario  ai  sensi
          del   periodo   precedente,   l'ammontare   delle   risorse
          disponibili   a    legislazione    vigente    utilizzabili,
          l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a
          compensazione della quota di contributo mancante, nonche' i
          criteri e le modalita' per la rideterminazione della misura
          delle agevolazioni in caso di miglioramento  dei  parametri
          posti a base del piano economico finanziario.
              2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1,
          lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per  cento,  e'
          determinato    per    ciascun     anno     di     esercizio
          dell'infrastruttura:
              a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture,  in
          misura  pari  all'ammontare  delle   riscossioni   dell'IVA
          registrato nel medesimo anno;
              b)  in  relazione  a  progetti  di  ampliamento  ovvero
          potenziamento di infrastrutture esistenti, in  misura  pari
          alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni  dell'IVA
          registrato nel medesimo anno e la media  delle  riscossioni
          conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata
          in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.
              2-ter. Gli incrementi di gettito di  cui  al  comma  1,
          lettera b), registrati nei vari  porti,  per  poter  essere
          accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto,
          tenendo conto anche dell'andamento del gettito  dell'intero
          sistema portuale, secondo le  modalita'  di  cui  al  comma
          2-quater.
              2-quater.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti,  sono  stabilite  le
          modalita'  di  accertamento,   calcolo   e   determinazione
          dell'incremento di  gettito  di  cui  al  comma  2-bis,  di
          corresponsione  della  quota  di  incremento  del  predetto
          gettito alla  societa'  di  progetto,  nonche'  ogni  altra
          disposizione  attuativa  della  disposizione  di   cui   al
          predetto comma 2-bis.
              2-quinquies.  Restano  salve  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, commi 990 e 991, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, con riguardo agli interventi  di  finanza  di
          progetto gia' individuati ed in parte finanziati  ai  sensi
          del citato comma 991.
              3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2  e'
          subordinata  all'emanazione  del  decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze previsto  dall'articolo  104,
          comma 4, del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni.
              4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano
          economico-finanziario si procede alla verifica del  calcolo
          del  costo  medio  ponderato  del  capitale  investito   ed
          eventualmente del premio di rischio indicati nel  contratto
          di concessione vigente, nonche' alla rideterminazione delle
          misure  previste  al  comma  1  sulla   base   dei   valori
          consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla
          luce  delle  stime  di  traffico  registrate  nel  medesimo
          periodo. »
              Si riporta il testo dell' articolo 157,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 157. Emissione di obbligazioni  e  di  titoli  di
          debito da parte delle societa' di progetto.
              (Omissis).
              4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  si
          applicano anche alle societa' operanti nella  gestione  dei
          servizi di cui  all'articolo  3-bis  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n.  148,  alle  societa'  titolari
          delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture  di
          trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio  di  cui
          agli articoli 9 e 11  del  decreto  legislativo  23  maggio
          2000, n. 164, alle societa' titolari  delle  autorizzazioni
          alla costruzione di infrastrutture facenti parte del  Piano
          di  sviluppo   della   rete   di   trasmissione   nazionale
          dell'energia elettrica, nonche'  a  quelle  titolari  delle
          autorizzazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le  finalita'  relative
          al presente comma, il decreto di cui al comma 3 e' adottato
          di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. » .
              Si riporta l' articolo 163, comma 2,  lettera  f),  del
          citato decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.    163.    Attivita'    del    Ministero    delle
          infrastrutture.
              (Omissis).
              f) assegna ai  soggetti  aggiudicatori,  a  carico  dei
          fondi, le risorse finanziarie integrative  necessarie  alle
          attivita' progettuali; propone, d'intesa con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, al  CIPE  l'assegnazione  ai
          soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi,  delle  risorse
          finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
          infrastrutture,   previa    approvazione    del    progetto
          preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per  le
          infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici  di
          competenza del Ministero  delle  attivita'  produttive,  le
          attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
          il Ministero delle attivita' produttive. Per gli interventi
          ferroviari di cui all'articolo 1 della  legge  21  dicembre
          2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia  diverso
          da  RFI  S.p.A.,  ma   da   quest'ultima   direttamente   o
          indirettamente partecipato, il Ministero individua  in  RFI
          S.p.A. il destinatario dei  fondi  da  assegnare  ai  sensi
          della presente lettera ».
              L'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296 (Legge finanziaria 2007) e' il seguente:
              « 1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la  misura  del
          canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento  dei
          proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
          Il  42  per  cento  del  predetto  canone  e'   corrisposto
          direttamente ad ANAS Spa  che  provvede  a  darne  distinta
          evidenza nel piano economico-finanziario di  cui  al  comma
          1018 e che lo destina prioritariamente alle  sue  attivita'
          di vigilanza e controllo sui  predetti  concessionari  fino
          alla  concorrenza  dei  relativi  costi,  ivi  compresa  la
          corresponsione di contributi alle  concessionarie,  secondo
          direttive  impartite  dal  Ministro  delle  infrastrutture,
          volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza
          ed efficacia. Il Ministero delle  infrastrutture  provvede,
          nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti   di   bilancio,
          all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo  e
          vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi  di  ANAS  Spa,
          nonche' dei concessionari  autostradali,  anche  attraverso
          misure   organizzative   analoghe   a    quelle    previste
          dall'articolo  163,  comma  3,  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea  del
          medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: «,  ove  non
          vi  siano  specifiche   professionalita'   interne,»   sono
          soppresse. Le convenzioni  accessive  alle  concessioni  in
          essere  tra  ANAS  Spa  ed  i   suoi   concessionari   sono
          corrispondentemente  modificate  al  fine   di   assicurare
          l'attuazione delle disposizioni del presente comma. » .
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  157  del  d.lgs.  n.
          163/2006, come modificato dalla presente legge:
              « Art. 157. Emissione di obbligazioni e  di  titoli  di
          debito da parte delle societa' di progetto.
              1. Al fine di realizzare una singola  infrastruttura  o
          un nuovo servizio di  pubblica  utilita',  le  societa'  di
          progetto  di  cui  all'articolo  156  nonche'  le  societa'
          titolari di un contratto di partenariato  pubblico  privato
          ai sensi dell'articolo 3, comma  15-ter,  possono  emettere
          obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai  limiti
          di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purche'
          destinati alla sottoscrizione da  parte  degli  investitori
          qualificati come  definiti  ai  sensi  del  regolamento  di
          attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
          detti obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non
          possono  essere  trasferiti  a  soggetti  che   non   siano
          investitori qualificati come sopra definiti.  In  relazione
          ai titoli emessi ai sensi  del  presente  articolo  non  si
          applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice
          civile.
              2. I titoli e la  relativa  documentazione  di  offerta
          devono riportare chiaramente ed  evidenziare  distintamente
          un  avvertimento  circa  l'elevato   profilo   di   rischio
          associato all'operazione.
              3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio
          della   gestione   dell'infrastruttura   da    parte    del
          concessionario,  possono  essere  garantiti   dal   sistema
          finanziario, da fondazioni e da fondi privati,  secondo  le
          modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti.
              4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  si
          applicano anche alle societa' titolari delle autorizzazioni
          alla costruzione di infrastrutture di trasporto  di  gas  e
          delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11
          del decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  alle
          societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione  di
          infrastrutture facenti parte del Piano  di  sviluppo  della
          rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle
          societa' titolari delle autorizzazioni per la realizzazione
          di reti di comunicazione  elettronica  di  cui  al  decreto
          legislativo  1o  agosto  2003,  n.  259,  e  alle  societa'
          titolari delle licenze individuali per l'installazione e la
          fornitura di reti di  telecomunicazioni  pubbliche  di  cui
          all'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
          19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211, nonche'
          a quelle titolari delle autorizzazioni di cui  all'articolo
          46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222.
          Per le finalita' relative al presente comma, il decreto  di
          cui al comma 3 e' adottato  di  concerto  con  il  Ministro
          dello sviluppo economico. » .
              Si riporta il testo degli articoli 6 e  7  del  decreto
          legislativo  29  marzo  2012,  n.  49  (Disciplina  per  la
          programmazione, il  monitoraggio  e  la  valutazione  delle
          politiche di bilancio e di reclutamento  degli  atenei,  in
          attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma  1,
          della  legge  30  dicembre  2010,   n.   240   e   per   il
          raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  comma   1,
          lettere b) e c), secondo i principi normativi e  i  criteri
          direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d),  e)  ed
          f) e al comma 5.):
              "Art. 6. Limite massimo alle spese per l'indebitamento
              1. Le universita' statali  possono  contrarre  mutui  e
          altre forme di indebitamento esclusivamente per le spese di
          investimento, come  definite  dall'articolo  3,  comma  18,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
              2. Le operazioni di copertura finanziaria corrente  che
          non  comportano  acquisizione  di  risorse  aggiuntive,  ma
          consentono di superare, entro il limite  massimo  stabilito
          dalla  normativa  vigente,  una   momentanea   carenza   di
          liquidita' e di effettuare delle spese per le quali e' gia'
          prevista idonea copertura di bilancio non sono  considerate
          ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al  comma  3  ma
          sono comunicate al Ministero,  illustrandone  le  effettive
          ragioni  di  necessita',  entro  15   giorni   dalla   loro
          effettuazione.
              3.  L'indicatore  di  indebitamento  degli  atenei   e'
          calcolato rapportando l'onere complessivo  di  ammortamento
          annuo,  al  netto  dei  relativi  contributi  statali   per
          investimento  ed  edilizia,  alla   somma   algebrica   dei
          contributi statali per  il  funzionamento  e  delle  tasse,
          soprattasse  e   contributi   universitari   nell'anno   di
          riferimento, al netto delle spese complessive di personale,
          come definite all'articolo 5, comma 2, e  delle  spese  per
          fitti passivi.
              4. Ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al  comma
          3 si intende:
              a) per onere complessivo di ammortamento annuo, l'onere
          annuo per capitale e interessi dei mutui e di  altre  forme
          di indebitamento a carico del bilancio dell'ateneo;
              b) per contributi statali per investimento ed edilizia,
          il valore delle assegnazioni  dello  Stato  per  l'edilizia
          universitaria e per investimento nell'anno di riferimento;
              c) per spese  per  fitti  passivi,  l'onere  annuo  per
          contratti passivi per locazione di immobili  a  carico  del
          bilancio dell'ateneo.
              5. Le  altre  definizioni  necessarie  per  il  calcolo
          dell'indicatore    di    indebitamento    sono    contenute
          all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5.
              6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma  3
          e' pari al 15 per cento.
              7.  Il  Ministero  procede   annualmente   al   calcolo
          dell'indicatore di indebitamento con  riferimento  ai  dati
          relativi all'esercizio finanziario precedente e,  entro  il
          mese di marzo di ogni anno,  ne  comunica  gli  esiti  alle
          universita' ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
              8.  Nello  svolgimento  delle  proprie   funzioni,   il
          collegio  dei  revisori  dei  conti  vigila  sul   puntuale
          rispetto della disposizione di cui al comma 6."
              "Art. 7. Rispetto dei limiti per le spese di  personale
          e per le spese per indebitamento
              1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di  cui
          agli  articoli  5  e  6   nonche'   la   sostenibilita'   e
          l'equilibrio  economico-finanziario  e  patrimoniale  delle
          universita',  fatto  salvo  quanto  previsto  dal   decreto
          legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e  ferme  restando  le
          disposizioni limitative in materia di  assunzioni  a  tempo
          indeterminato  e  a  tempo   determinato   previste   dalla
          legislazione   vigente,   che   definiscono    i    livelli
          occupazionali massimi su scala  nazionale,  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   e   comunque
          limitatamente all'anno 2012, si prevede che:
              a) gli atenei che al 31 dicembre  dell'anno  precedente
          riportano  un  valore  dell'indicatore   delle   spese   di
          personale   pari   o   superiore   all'80   per   cento   e
          dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore  al
          10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale
          a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo  determinato
          con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua
          non superiore  al  10  per  cento  di  quella  relativa  al
          corrispondente personale  cessato  dal  servizio  nell'anno
          precedente;
              b) gli atenei che al 31 dicembre  dell'anno  precedente
          riportano  un  valore  dell'indicatore   delle   spese   di
          personale   pari   o   superiore   all'80   per   cento   e
          dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore
          al  10  per  cento,  possono  procedere  all'assunzione  di
          personale a tempo indeterminato e di  ricercatori  a  tempo
          determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una
          spesa annua  non  superiore  al  20  per  cento  di  quella
          relativa al corrispondente personale cessato  dal  servizio
          nell'anno precedente;
              c) gli atenei che al 31 dicembre  dell'anno  precedente
          riportano  un  valore  dell'indicatore   delle   spese   di
          personale inferiore all'80  per  cento,  possono  procedere
          all'assunzione di personale  a  tempo  indeterminato  e  di
          ricercatori a tempo determinato  con  oneri  a  carico  del
          proprio bilancio per una spesa annua non  superiore  al  20
          per cento di quella relativa  al  corrispondente  personale
          cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un
          importo pari al 15 per cento  del  margine  ricompreso  tra
          l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo  5,  comma
          1,  al  netto  delle  spese  per  fitti  passivi   di   cui
          all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese
          di personale e degli oneri di ammortamento annuo  a  carico
          del bilancio di ateneo  complessivamente  sostenuti  al  31
          dicembre dell'anno precedente e comunque nel  rispetto  dei
          limiti di spesa di  cui  all'articolo  66,  comma  13,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni;
              d) gli atenei con un valore dell'indicatore  per  spese
          di indebitamento pari o  superiore  al  15  per  cento  non
          possono  contrarre   nuovi   mutui   e   altre   forme   di
          indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;
              e) gli atenei con un valore dell'indicatore  per  spese
          di indebitamento superiore al 10 per cento o con un  valore
          dell'indicatore delle spese di personale  superiore  all'80
          per   cento   possono   contrarre   ulteriori   forme    di
          indebitamento    a    carico    del    proprio     bilancio
          subordinatamente  all'approvazione   del   bilancio   unico
          d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di
          sostenibilita'  finanziaria   redatto   secondo   modalita'
          definite con decreto del  Ministero  e  inviato,  entro  15
          giorni  dalla  delibera,  al  Ministero  e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'approvazione.
              2. Sono in ogni caso consentite:
              a) le assunzioni di personale riservate alle  categorie
          protette  e  quelle  relative   a   personale   docente   e
          ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
          previsto dall'articolo 5, comma 5;
              b) la contrazione di forme di indebitamento  con  oneri
          integralmente a carico di finanziamenti esterni.
              3. Il piano di cui al comma 1, lettera e),  predisposto
          dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e  dalla
          relazione del collegio dei revisori dei conti, e' approvato
          dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del
          piano  l'ateneo  tiene  conto  anche  della  situazione  di
          indebitamento degli enti e delle societa' partecipate.
              4. Il Ministero procede alla verifica del valore  degli
          indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed  e)
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto,  nonche'  alla  successiva  verifica  del
          rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a),
          b), c), d) ed e) comunicando gli esiti alle  universita'  e
          al Ministero dell'economia e delle finanze.
              5. Le procedure e le assunzioni ovvero  la  contrazione
          di spese per indebitamento disposte in difformita' a quanto
          previsto al comma 1:
              a) determinano responsabilita' per danno  erariale  nei
          confronti dei componenti degli organi  dell'ateneo  che  le
          hanno disposte;
              b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO
          da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo  a  quelle
          in cui si verificano.
              6. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  sono
          ridefinite  per  gli  anni  successivi  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          la semplificazione, da emanare entro il  mese  di  dicembre
          antecedente al  successivo  triennio  di  programmazione  e
          avente validita' triennale.
              L'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  12  luglio
          2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          agosto 2011, n. 130 (Proroga delle missioni  internazionali
          delle  forze  armate  e  di  polizia  e  disposizioni   per
          l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)  e  1973  (2011)
          adottate dal Consiglio di Sicurezza  delle  Nazioni  Unite,
          nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e  a
          sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.  Misure
          urgenti antipirateria), reca:
              "Art. 5. Ulteriori misure di contrasto alla pirateria
              1.  Il  Ministero  della  difesa,   nell'ambito   delle
          attivita' internazionali di  contrasto  alla  pirateria  al
          fine di garantire la liberta' di navigazione  del  naviglio
          commerciale  nazionale,  puo'  stipulare  con   l'armatoria
          privata italiana e con altri soggetti dotati  di  specifico
          potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni
          per la protezione delle navi battenti bandiera italiana  in
          transito negli spazi marittimi internazionali a rischio  di
          pirateria  individuati  con  decreto  del  Ministro   della
          difesa, sentiti  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
          dei   rapporti   periodici   dell'International    Maritime
          Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta  e  con
          oneri a  carico  degli  armatori,  di  Nuclei  militari  di
          protezione (NMP) della Marina, che puo' avvalersi anche  di
          personale  delle  altre  Forze  armate,  e   del   relativo
          armamento previsto per l'espletamento del servizio.".
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1240,  della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
              « 1240. E' autorizzata, per ciascuno degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze. »
              L' articolo 55, comma 5, del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 (Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e'  il
          seguente:
              « Art. 55. Disposizioni finanziarie
              (Omissis).
              5.  Ai  fini  della  proroga   nell'anno   2010   della
          partecipazione italiana a missioni internazionali il  Fondo
          di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296 e' integrato di 320 milioni di euro per l'anno
          2010 nonche' di 4,3 milioni  di  euro  annui  per  ciascuno
          degli anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni  di  euro  per
          l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro annui  per  ciascuno
          degli anni dal 2016 al 2020. »
              Si riporta l'articolo 27, comma 11 del decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 27. Dismissioni immobili
              (Omissis).
              11.  Il  Ministero  della  giustizia  puo'  affidare  a
          societa' partecipata al 100% dal Ministero dell'economia  e
          delle finanze, in qualita' di centrale di  committenza,  ai
          sensi dell' articolo 33 del codice dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  il   compito   di
          provvedere alla  stima  dei  costi,  alla  selezione  delle
          proposte per la realizzazione  delle  nuove  infrastrutture
          penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al  comma  9,
          con preferenza per le  proposte  conformi  alla  disciplina
          urbanistico - edilizia vigente.".
              L'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121  (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),
          e' il seguente:
              "Art. 6. Coordinamento e direzione unitaria delle forze
          di polizia.
              Il  dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  ai  fini
          dell'attuazione  delle  direttive  impartite  dal  Ministro
          dell'interno   nell'esercizio   delle    attribuzioni    di
          coordinamento e di direzione unitaria in materia di  ordine
          e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
              a)  classificazione,  analisi   e   valutazione   delle
          informazioni e dei dati che  devono  essere  forniti  anche
          dalle forze di polizia in materia  di  tutela  dell'ordine,
          della sicurezza pubblica e  di  prevenzione  e  repressione
          della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
          delle suddette forze di polizia;
              b) ricerca scientifica e  tecnologica,  documentazione,
          studio e statistica;
              c)  elaborazione  della  pianificazione  generale   dei
          servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
              d)  pianificazione  generale  e   coordinamento   delle
          pianificazioni   operative   dei   servizi   logistici    e
          amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
              e)  pianificazione  generale  e   coordinamento   delle
          pianificazioni operative della dislocazione delle forze  di
          polizia e dei relativi servizi tecnici;
              f)  pianificazione  generale  e   coordinamento   delle
          pianificazioni finanziarie relative alle singole  forze  di
          polizia;
              g) mantenimento e sviluppo delle relazioni  comunitarie
          e internazionali.
              Per   l'espletamento   delle   funzioni   predette   e'
          assegnato,     secondo      criteri      di      competenza
          tecnico-professionale,  personale  appartenente  ai   ruoli
          della Polizia di  Stato  e  ai  ruoli  dell'Amministrazione
          civile  dell'interno,  secondo  contingenti   fissati   con
          decreto del Ministro dell'interno, nonche' personale  delle
          altre forze di polizia e delle altre amministrazioni  dello
          Stato, secondo  contingenti  determinati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro e con i Ministri interessati.
              Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e
          tecnici  possono  essere  conferiti  incarichi   anche   ad
          estranei alla pubblica amministrazione.
              Gli incarichi sono conferiti a  tempo  determinato  con
          decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio  di
          amministrazione e non possono superare l'anno  finanziario;
          possono  essere  rinnovati  per  non  piu'  di  due  volte.
          Complessivamente  non   possono   affidarsi   allo   stesso
          incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni  o
          servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari,
          quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque
          escluso il cumulo degli incarichi nello  stesso  esercizio,
          anche  se  da  assolversi  per  conto  di   amministrazioni
          diverse.
              Per l'osservanza dei predetti limiti  l'incaricando  e'
          tenuto a  dichiarare  per  iscritto,  sotto  sua  personale
          responsabilita' che nei suoi confronti non  ricorre  alcuna
          delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
          Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato  ad
          apposito nulla osta dell'amministrazione  di  appartenenza,
          ove trattisi di pubblico dipendente.
              Il compenso e' stabilito, in  relazione  all'importanza
          ed alla durata  dell'incarico,  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.".
                               Art. 34
 
 
Misure urgenti per le attivita' produttive,  le  infrastrutture  e  i
 trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni
 
  1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, le parole: «entro il  31  dicembre  2012»
sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il  31  dicembre  2013».  La
scadenza  del  servizio  per  la  sicurezza  del  sistema   elettrico
nazionale  nelle  isole  maggiori   di   cui   all'articolo   1   del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' prorogata al 31  dicembre  2015.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede  ad  aggiornare
le  condizioni  del  servizio  per  il  nuovo  triennio,  secondo  le
procedure, i principi e i criteri di cui all'articolo  1  del  citato
decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto  della  disponibilita'  del
servizio   anche   tramite   procedure   concorrenziali   organizzate
mensilmente.
  2. Le somme ancora da  restituire  alla  Cassa  conguaglio  per  il
settore elettrico in attuazione  della  decisione  della  Commissione
europea 2010/460/CE del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato
C38/A/04 e C36/B/06 e della decisione 2011/746/UE della  Commissione,
del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C38/B/04 e C13/06,
sono versate dalla stessa Cassa conguaglio all'entrata  del  bilancio
dello Stato entro tre mesi dal  ricevimento  da  parte  dei  soggetti
obbligati, per  essere  riassegnate,  nel  medesimo  importo,  ad  un
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dello sviluppo economico e destinate  ad  interventi  del  Governo  a
favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle regioni ove hanno sede
le attivita' produttive oggetto della restituzione.
  3.  All'articolo  3  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 8, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
nonche' agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata  del
finanziamento degli stessi fondi»;
  b) il comma 19-bis e' sostituito dal seguente:
  «19-bis.  Il  compendio  costituente  l'Arsenale  di  Venezia,  con
esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i
suoi   specifici   compiti   istituzionali,    in    ragione    delle
caratteristiche  storiche  e  ambientali,  e'  trasferito  a   titolo
gratuito in proprieta', nello stato di fatto e di diritto in  cui  si
trova, al comune di Venezia, che ne  assicura  l'inalienabilita',  la
valorizzazione, il recupero e la  riqualificazione.  A  tal  fine  il
comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le  porzioni  dell'Arsenale
utilizzate per  la  realizzazione  del  centro  operativo  e  servizi
accessori del Sistema MOSE, al  fine  di  completare  gli  interventi
previsti dal piano attuativo per l'insediamento  delle  attivita'  di
realizzazione, gestione e manutenzione  del  Sistema  MOSE  sull'area
nord  dell'Arsenale  di  Venezia  ed   assicurare   la   gestione   e
manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e  per  tutto
il  periodo  di  vita  utile  del  Sistema  MOSE.  Resta   salva   la
possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con  le  esigenze
di gestione e  manutenzione  del  Sistema  MOSE  e  d'intesa  con  il
Ministero delle infrastrutture e trasporti - Magistrato alle acque di
Venezia,  di  destinare,  a  titolo   oneroso,   ad   attivita'   non
esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione  del  Sistema
MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette  porzioni.
Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del  compendio,  anche  a
titolo di canoni di concessione richiesti  a  operatori  economici  o
istituzionali,  versati  direttamente  al  comune  di  Venezia,  sono
esclusivamente  impiegate  per  il  recupero,  la  salvaguardia,   la
gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b)  l'uso  gratuito,  per
gli utilizzi  posti  in  essere  dalla  fondazione  "La  Biennale  di
Venezia", in virtu' della natura e delle funzioni assolte  dall'ente,
dal CNR e comunque da  tutti  i  soggetti  pubblici  ivi  attualmente
allocati  che  espletano  funzioni   istituzionali.   L'Arsenale   e'
sottoposto agli strumenti  urbanistici  previsti  per  la  citta'  di
Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il  Ministero  della
difesa e con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna  di
quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del  trasferimento,
la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune  di
Venezia, in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate
erariali conseguente al trasferimento, essendo  il  restante  30  per
cento vincolato alla destinazione per le opere di  valorizzazione  da
parte del comune di Venezia».
  4. All'articolo 183, comma 4, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: «nei modi e termini di  cui  all'articolo  6
della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nel termine di trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della
documentazione da parte del soggetto aggiudicatore  o  dell'autorita'
proponente».
  5. Ai fini della ripresa  produttiva  e  occupazionale  delle  aree
interessate, il Commissario delegato di  cui  all'articolo  2,  comma
3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue  le  sue
attivita' fino al completamento degli interventi ivi previsti.
  6. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole: «del Ministro» sono sostituite dalle  seguenti:  «del
Ministero».
  7. Al fine  di  garantire  il  rispetto,  da  parte  di  tutti  gli
operatori  del  sistema  dell'aviazione  civile,  degli  standard  di
sicurezza stabiliti dalla normativa  internazionale  ed  europea,  in
attesa  dell'emanazione  dei  provvedimenti  di  autorizzazione   per
l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC)
e' autorizzato ad assumere,  in  via  transitoria,  non  oltre  venti
piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile  di
anno in anno sino ad un massimo di tre anni.
  8. L'ENAC provvede  a  determinare  il  contingente  dei  posti  da
destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi  di
cui i piloti da assumere devono essere in possesso.
  9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi  7  e  8  e'
corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale
in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il  personale
non dirigente dello stesso ENAC.
  10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione  dei  commi
da 7 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse
proprie. Alla compensazione dei  conseguenti  effetti  finanziari  in
termini di indebitamento netto, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo  di  cui  all'articolo  6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  11. Per far  fronte  ai  pagamenti  per  lavori  e  forniture  gia'
eseguiti, ANAS S.p.A.  puo'  utilizzare,  in  via  transitoria  e  di
anticipazione, le disponibilita' finanziarie giacenti  sul  conto  di
tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Societa' (ex Fondo  centrale
di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  nel  limite  di  400  milioni  di  euro,  con
l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo
delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato  a  fronte  di
crediti gia' maturati.
  12.  Nelle  more  del  completamento  dell'iter   delle   procedure
contabili relative alle  spese  di  investimento  sostenute  da  ANAS
S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma  per  gli  anni  2007,
2008  e  2009,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a corrispondere alla stessa Societa'  le  somme  all'uopo
conservate nel conto dei residui, per  l'anno  2012,  del  pertinente
capitolo del bilancio di previsione dello Stato.
  13. Per garantire le  procedure  centralizzate  di  conferma  della
validita' della patente di guida di cui all'articolo 126 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' autorizzata la spesa  di  euro
4.000.000 per l'anno 2012, alla quale si provvede  mediante  parziale
utilizzo  della  quota   delle   entrate   riassegnabili   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30  dicembre
2004, n. 311.
  14.  Al  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate  le
seguenti modifiche:
  a) all'articolo 32, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati  ai  sensi  dei
commi 2, 3 e 4 iscritte in  conto  residui  dovranno  essere  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul  Fondo  di
cui al comma 6.»;
  b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.
  15. Al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sono apportate
le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 2, il comma 8 e' abrogato;
  b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Ciascuna di tali opere e' corredata  del  relativo
codice unico di progetto previsto dall'articolo  11  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3, e l'elenco e'  trasmesso  a  cura  del  Ministero
competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche  istituita
dall'articolo  13   della   legge   31   dicembre   2009,   n.   196,
contestualmente alla trasmissione del Documento  al  CIPE,  ai  sensi
dell'articolo 2, commi 5 e 6».
  16. Gli accordi di cui all'articolo 1,  comma  5,  della  legge  23
agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi  stabiliti  con  decreto
del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza  unificata,  da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto.
  17. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  2010,  n.
41, sono apportate le seguenti modifiche:
  a)  le  parole:  «con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  25  giugno   1999,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151  del  30  giugno
1999,» sono sostituite dalle seguenti:  «ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,»;
  b) sono soppresse le seguenti parole: «e per le quali  non  sia  ad
oggi accertabile il titolo di autorizzazione».
  18. Le concessioni di  stoccaggio  di  gas  naturale  rilasciate  a
partire dalla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non
piu' di una volta e per dieci anni.  Per  le  concessioni  rilasciate
prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n.  164
del 2000  si  intendono  confermati  sia  l'originaria  scadenza  sia
l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004,
n. 239.
  19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo
sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di  cui  al  decreto
legislativo 1º giugno  2011,  n.  93,  gli  impianti  attualmente  in
funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991,  n.  9,
continuano ad essere eserciti fino al completamento  delle  procedure
autorizzative in corso previste  sulla  base  dell'originario  titolo
abilitativo,  la  cui   scadenza   deve   intendersi   a   tal   fine
automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.
  20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica,  al  fine
di assicurare il rispetto della disciplina europea,  la  parita'  tra
gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire  adeguata
informazione alla collettivita'  di  riferimento,  l'affidamento  del
servizio e' effettuato sulla base di apposita  relazione,  pubblicata
sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni  e
della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per
la forma  di  affidamento  prescelta  e  che  definisce  i  contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio  universale,
indicando le compensazioni economiche se previste.
  21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto non conformi ai requisiti previsti  dalla  normativa
europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre  2013
pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20.
Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di  scadenza  gli
enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel  contratto
di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di
scadenza dell'affidamento.  Il  mancato  adempimento  degli  obblighi
previsti nel presente comma determina la cessazione  dell'affidamento
alla data del 31 dicembre 2013.
  22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003
a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate  in  borsa  a  tale
data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359  del
codice civile,  cessano  alla  scadenza  prevista  nel  contratto  di
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti
che non prevedono una data di scadenza cessano,  improrogabilmente  e
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31
dicembre 2020.
  23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  «1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al  settore
dei  rifiuti  urbani,  di  scelta  della  forma   di   gestione,   di
determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza,  di
affidamento della  gestione  e  relativo  controllo  sono  esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o  bacini  territoriali
ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del  comma  1  del
presente articolo».
  24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
la lettera b) e' abrogata.
  25.  I  commi  da  20  a  22  non  si  applicano  al  servizio   di
distribuzione di gas naturale,  di  cui  al  decreto  legislativo  23
maggio  2000,  n.  164,  al  servizio  di  distribuzione  di  energia
elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla
legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' alla  gestione  delle  farmacie
comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n.  475.  Restano  inoltre
ferme le disposizioni di cui all'articolo  37  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134.
  26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure
di affidamento in concessione del servizio di  illuminazione  votiva,
all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31  dicembre
1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio  1984,
al numero 18) sono soppresse le  seguenti  parole:  «e  illuminazioni
votive». Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di
illuminazione votiva, applicano le disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del  2006,  e  in  particolare  l'articolo  30  e,
qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.
  27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,
le parole: «e a condizione che il valore economico del servizio o dei
beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a
200.000 euro annui» sono soppresse.
  28. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,
dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
  «3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis,  che  per  il
migliore sfruttamento ai  fini  sperimentali  del  fluido  geotermico
necessitano di una maggiore potenza nominale installata  al  fine  di
mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5  MW
e'  determinato  in  funzione  dell'energia   immessa   nel   sistema
elettrico».
  29. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Il soggetto competente,  al  fine  della  redazione  del  piano
economico- finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera  d),
predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo  tariffario
di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione  all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas».
  30. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012,  n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  28,
le parole: «A decorrere dal 31 dicembre 2013,» sono sostituite  dalle
seguenti: «A decorrere dal sessantesimo  giorno  dall'emanazione  dei
decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2».
  31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a
rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e  a  ristabilire
le condizioni minime di agibilita' e fruibilita' del porto-canale  di
Pescara, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il
Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' individuato  quale  amministrazione
competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attivita'
di dragaggio,  rimozione,  trattamento  e  relativo  conferimento  in
discarica di sedimenti.
  32. Per il pagamento degli indennizzi agli  operatori  della  pesca
del porto-canale di Pescara, e' stanziata, per l'anno 2013, la  somma
di 3.000.000 di euro in favore della regione.
  33. Per il compimento delle attivita' di cui ai commi 31  e  32  e'
stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si
provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo  10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
  34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei  biglietti  d'ingresso
al sistema museale sito nell'isola di  Caprera  dedicato  a  Giuseppe
Garibaldi, comprendente il  Museo  del  compendio  garibaldino  e  il
memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonche' quelli derivanti
dalla vendita dei biglietti degli ascensori  esterni  panoramici  del
Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno  2013
sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali, al fine di assicurare la gestione,  manutenzione
e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di
detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari  1.770.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi  dell'articolo
38. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  con
propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  35. A partire dai bandi e dagli avvisi  pubblicati  successivamente
al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui  al  secondo
periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5
dell'articolo 122 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,
sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
  36. Le somme versate  entro  il  9  ottobre  2012  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato   ai   sensi   delle   disposizioni   indicate
nell'allegato 1, che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  non  sono  state   riassegnate   alle   pertinenti   unita'
previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
  37. Il recupero al bilancio dello Stato  di  cui  all'articolo  13,
comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo
onere  si  provvede  mediante  utilizzo  delle   risorse   recuperate
dall'attuazione del comma  36.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  38. Ai fini  della  corretta  applicazione  delle  disposizioni  in
materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le  societa'
partecipate dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  si  intendono  per
societa' quotate le societa' emittenti strumenti  finanziari  quotati
in mercati regolamentati.
  39. All'articolo 21  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  il
comma 6 e' abrogato.
  40. Al fine di innalzare i livelli di sicurezza  dei  motociclisti,
e'   obbligatoria   l'offerta   su   tutti   i   veicoli   di   nuova
immatricolazione a due o tre ruote e di cilindrata pari o superiore a
125 centimetri  cubi,  tra  le  dotazioni  opzionali  a  disposizione
dell'acquirente, di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS),
atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata.
  41. La lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 5  della  legge  24
aprile 2001, n. 170, e' sostituita dalla seguente:
  «d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta
e defalcare il valore  del  materiale  fornito  in  conto  vendita  e
restituito,  nel  rispetto  del  periodo  di  permanenza  in  vendita
stabilito   dall'editore,   a    compensazione    delle    successive
anticipazioni al distributore».
  42. All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n.  82,
dopo le parole: «A tutti gli utilizzatori dei prodotti  annotati  nei
registri di cui ai commi 1  e  2,  ad  eccezione»  sono  inserite  le
seguenti: «dei commercianti al dettaglio».
  43. All'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  14
agosto 1996, n. 472, dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Le eccezioni  di  cui  al  comma  1  si  rendono  applicabili
esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio».
  44. All'articolo 16, comma 5-bis,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, dopo le parole: «ne' obbligo  di  scarico  del  mezzo  di
trasporto» sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  «L'introduzione  si
intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza
che  sia  necessaria  la  preventiva  introduzione  della  merce  nel
deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio  e  di
custodia, e la condizione posta agli articoli  1766  e  seguenti  del
codice  civile   che   disciplinano   il   contratto   di   deposito.
All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione  in
consumo nel territorio dello Stato, qualora  risultino  correttamente
poste in essere le norme dettate  al  comma  6  del  citato  articolo
50-bis del decreto-legge  n.  331  del  1993,  l'imposta  sul  valore
aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta».
  45. Al fine di rendere la  struttura  amministrativo-contabile  del
Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera  maggiormente
funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi  dalla  entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Detto provvedimento sostituisce il  regolamento  per  i
servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, approvato
con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391.
  46. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia  costiera  per  l'implementazione  dei
servizi d'istituto sono versati in entrata al  bilancio  dello  Stato
per essere interamente riassegnati al fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 1331, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  47. Le somme  disponibili  previste  dall'articolo  41,  comma  16-
sexiesdecies.1,  del  decreto-legge  30  dicembre   2008,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
sono  finalizzate  allo  svolgimento  di  iniziative  di   promozione
turistica  dell'Italia  a  cura  del  Dipartimento  per  gli   affari
regionali, il turismo e lo sport.
  48. All'articolo 111 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di  garantire
adeguati  livelli  di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro   e   nella
circolazione  stradale,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre  il
28 febbraio 2013, dispone la revisione  obbligatoria  delle  macchine
agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo  110,  al
fine di accertarne  lo  stato  di  efficienza  e  la  permanenza  dei
requisiti minimi di idoneita' per la  sicurezza  della  circolazione.
Con il medesimo decreto e' disposta, a far data dal 1° gennaio  2014,
la revisione obbligatoria delle  macchine  agricole  in  circolazione
soggette  ad  immatricolazione  in  ragione  del  relativo  stato  di
vetusta' e con precedenza per quelle  immatricolate  antecedentemente
al 1° gennaio 2009, e sono  stabiliti,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  i  criteri,  le  modalita'  ed  i
contenuti  della  formazione  professionale  per   il   conseguimento
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in  attuazione  di
quanto disposto dall'articolo 73 del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81».
  49. All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo,  e'  inserito  il
seguente: «Restano altresi' esclusi  dalla  disciplina  del  presente
comma gli istituti penitenziari»;
  b) al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente:  «Sono  altresi'  fatte  salve  le  risorse  attribuite  al
Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di  edilizia
penitenziaria»;
  c) al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: «il Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti» sono  inserite  le  seguenti:  «e  il
Ministero della giustizia».
  50. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 5, comma 1, lettera c),  la  parola:  «quattro»  e'
sostituita dalla seguente: «sette»;
  b) all'articolo 5,  comma  1,  lettera  d),  la  parola:  «tre»  e'
sostituita dalla seguente: «sei»;
  c) all'articolo 5,  comma  1,  lettera  e),  la  parola:  «sei»  e'
sostituita dalla seguente: «nove» e  le  parole:  «anche  se  cessati
dall'esercizio» sono soppresse;
  d) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
I componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al  comma
1, possono anche essere in pensione da non piu' di cinque anni»;
  e) all'articolo 5, il comma 4 e' abrogato;
  f) all'articolo 11,  comma  5,  le  parole:  «Il  giudizio  di  non
idoneita' e' motivato» sono sostituite dalle seguenti:  «Il  giudizio
di  non  idoneita'  e'  sinteticamente  motivato   con   formulazioni
standard, predisposte dalla commissione quando  definisce  i  criteri
che regolano la valutazione degli elaborati».
  51. Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c),  d)  e  f),
non si applicano ai concorsi gia' banditi alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
  52. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.  128,  sono  apportate  le
seguenti modifiche:
  «ART. 285 - (Caratteristiche tecniche) - Punto 32  -  Gli  impianti
termici civili che,  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono stati autorizzati ai  sensi  del  titolo  I  della
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che,  a
partire da tale data,  ricadono  nel  successivo  titolo  II,  devono
essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre
2017 purche'  sui  singoli  terminali,  siano  e  vengano  dotati  di
elementi utili al risparmio energetico, quali  valvole  termostatiche
e/o ripartitori di calore. Il titolare  dell'autorizzazione  produce,
quali atti autonomi, le  dichiarazioni  previste  dall'articolo  284,
comma 1, della stessa parte  quinta  nei  novanta  giorni  successivi
all'adeguamento  ed  effettua  le  comunicazioni  previste  da   tale
articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione  e'
equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle  sanzioni
previste dall'articolo 288».
  53. L'articolo  5,  comma  9,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
  «9. Gli impianti termici siti  negli  edifici  costituiti  da  piu'
unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini,  canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei  prodotti  di  combustione,  con
sbocco sopra il  tetto  dell'edificio  alla  quota  prescritta  dalla
regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo
seguente.  Qualora  si  installino  generatori  di  calore  a  gas  a
condensazione  che,  per  valori  di  prestazione  energetica  e   di
emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad
alta  efficienza  energetica,  piu'  efficiente  e  meno  inquinante,
prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI  EN  297  e/o
UNI EN 483 e/o UNI EN  15502,  il  posizionamento  dei  terminali  di
tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e
successive integrazioni».
  54. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
  a) all'articolo 1,  comma  21,  lettera  b),  capoverso  3-bis,  la
parola: «fax» e' soppressa;
  b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «fino al raggiungimento
dei requisiti minimi per il pensionamento» sono aggiunte le seguenti:
«La stessa prestazione  puo'  essere  oggetto  di  accordi  sindacali
nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24  della  legge  23  luglio
1991,  n.  223,  ovvero  nell'ambito  di  processi  di  riduzione  di
personale dirigente conclusi  con  accordo  firmato  da  associazione
sindacale  stipulante  il  contratto  collettivo  di   lavoro   della
categoria»;
  c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  7  trovano
applicazione anche nel caso in cui  le  prestazioni  spetterebbero  a
carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
  7-ter. Nel caso degli  accordi  il  datore  di  lavoro  procede  al
recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4,  della
legge n. 223  del  1991,  relativamente  ai  lavoratori  interessati,
mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS  e  non  trova
comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della  presente  legge.
Resta inoltre ferma la possibilita' di  effettuare  nuove  assunzioni
anche presso le unita' produttive interessate  dai  licenziamenti  in
deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge n. 223 del 1991».
  55. All'articolo 1, comma 430, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, dopo le parole: «con popolazione residente superiore  ai  10.000
abitanti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' le imprese che pur in
assenza  dei  requisiti  sopra  indicati,   indipendentemente   dalla
superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo  societario
ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile  che  opera  con  piu'
punti di vendita sul territorio nazionale e che  realizza  un  volume
d'affari annuo aggregato superiore a  10  milioni  di  euro.  Per  le
aziende della grande distribuzione commerciale come  sopra  definite,
la trasmissione telematica dei corrispettivi  per  ciascun  punto  di
vendita  sostituisce  gli  obblighi  di  certificazione  fiscale  dei
corrispettivi stessi».
  56. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  «Le  suddette
permute sono attuate, in deroga alla legge 24 aprile  1941,  n.  392,
anche per la realizzazione di nuovi  edifici  giudiziari  delle  sedi
centrali  di  corte  d'appello  in  cui  sia  prevista  la  razionale
concentrazione di  tutti  gli  uffici  ordinari  e  minorili  nonche'
l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1
della legge 14 settembre 2011, n. 148».
  57. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto  la  CONSOB,  nell'ambito
dell'autonomia del proprio  ordinamento  ed  al  fine  di  assicurare
efficaci e continuativi livelli  di  vigilanza  per  l'attuazione  di
quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela  degli
investitori, nonche' per la salvaguardia della  trasparenza  e  della
correttezza  del  sistema  finanziario,  provvede   alle   occorrenti
iniziative attuative, anche adottando misure  di  contenimento  della
spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni  in  materia
di finanza pubblica, purche'  sia  assicurato  il  conseguimento  dei
medesimi risparmi previsti  a  legislazione  vigente,  e  avvalendosi
delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-undecies,  fino  ad  un
terzo  della  misura  massima  ivi  prevista,   e   4-terdecies   del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il collegio dei revisori dei conti
verifica preventivamente  che  le  misure  previste  siano  idonee  a
garantire comunque i medesimi effetti  di  contenimento  della  spesa
stabiliti a legislazione vigente  ed  attesta  il  rispetto  di  tale
adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in  ogni  caso
precluso l'utilizzo degli  stanziamenti  preordinati  alle  spese  in
conto capitale per finanziare spese di parte corrente.
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta il testo dell'articolo  11,  comma  14,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14   maggio   2005,   n.   80
          (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  azione  per
          lo  sviluppo  economico,   sociale   e   territoriale),   e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge:
              "Art.   11.   (Sostegno   e   garanzia   dell'attivita'
          produttiva).
              (Omissis).
              14. Fermo restando  quanto  disposto  dall'articolo  8,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
          gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56  del
          9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna  una  concessione
          integrata per la gestione  della  miniera  di  carbone  del
          Sulcis e la produzione di energia elettrica con la  cattura
          e  lo  stoccaggio  dell'anidride  carbonica  prodotta.   Al
          concessionario  e'  assicurato  l'acquisto  da  parte   del
          Gestore  della  rete  di  trasmissione   nazionale   S.p.a.
          dell'energia elettrica prodotta  ai  prezzi  e  secondo  le
          modalita' previste dal citato decreto del Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la
          disponibilita' delle aree e delle infrastrutture necessarie
          e assegna la concessione mediante procedure di  gara  entro
          il 31 dicembre 2013. Il Comitato di coordinamento istituito
          ai sensi dell'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e
          monitoraggio, fino all'entrata in  esercizio  dell'impianto
          di  produzione   di   energia   elettrica   oggetto   della
          concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per
          la valutazione delle offerte previo esame  dell'adeguatezza
          della struttura economica e finanziaria  del  progetto,  ai
          fini dell'assegnazione della concessione sono:
              a)   massimizzazione    del    rendimento    energetico
          complessivo degli impianti;
              b)  minimizzazione  delle  emissioni  con  utilizzo  di
          tecnologia idonea al contenimento  delle  polveri  e  degli
          inquinanti  gassosi,  in  forma  di  gassificazione,  ciclo
          supercritico o altro equivalente;
              c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;
              d) definizione di un piano industriale quinquennale per
          lo  sfruttamento  della  miniera  e  la   realizzazione   e
          l'esercizio  della  centrale  di  produzione   dell'energia
          elettrica;
              e) presentazione di un programma di  attivita'  per  la
          cattura ed  il  sequestro  dell'anidride  carbonica  emessa
          dall'impianto.
              (Omissis).".
              Si riporta il testo dell'articolo 1  del  decreto-legge
          25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 marzo 2010, n. 41 (Misure urgenti per garantire la
          sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica  nelle
          isole maggiori):
              "Art. 1 (Garanzia di sicurezza  del  sistema  elettrico
          nazionale nelle isole maggiori)
              1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e  2012,  un
          nuovo servizio per la sicurezza,  esclusivamente  reso  sul
          territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la
          massima disponibilita',  affidabilita'  e  continuita',  la
          possibilita' di ridurre la domanda elettrica  nelle  citate
          isole, in  ottemperanza  alle  istruzioni  impartite  dalla
          societa' Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione
          del sistema elettrico nazionale.
              2. L'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  con
          propri provvedimenti, sentito il Ministero  dello  sviluppo
          economico che agisce in forza  delle  attribuzioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  16  marzo
          1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al
          comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
              a) i soggetti che prestano il servizio sono  i  clienti
          finali, con potenza disponibile alla  riduzione  istantanea
          non inferiore ad una soglia standard per  sito  di  consumo
          che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico
          con parametri minimi  di  disponibilita',  affidabilita'  e
          continuita'  comunicati  da  Terna;  tali   soggetti   sono
          selezionati tramite procedura concorrenziale;
              b) i clienti finali selezionati  non  possono  recedere
          dall'obbligo di fornire il servizio  per  l'intero  periodo
          triennale,   pena   la   corresponsione   di   una   penale
          proporzionata  alla   durata   del   periodo   di   mancato
          adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga
          nei primi 15 mesi di prestazione del  servizio  e  comunque
          non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui  alla
          lettera c);
              c) il prezzo del nuovo servizio  non  e'  superiore  al
          doppio del prezzo di cui alla deliberazione della  medesima
          Autorita' 15 dicembre 2006,  n.  289/06,  previsto  per  il
          servizio di interrompibilita' istantanea;
              d) le quantita'  massime  richieste  tramite  procedura
          concorrenziale  sono  rispettivamente  pari  a  500  MW  in
          Sicilia e 500 MW in Sardegna .
              3. In ogni sito di  consumo,  il  servizio  di  cui  al
          presente articolo puo' essere prestato unicamente per quote
          di potenza non impegnate:
              a) in qualsiasi altro servizio  remunerato  volto  alla
          sicurezza del sistema elettrico;
              b) in ogni altra prestazione che ne  possa  impedire  o
          limitare il pieno adempimento.
              3-bis. I soggetti che prestano il servizio  di  cui  al
          presente articolo non possono altresi'  avvalersi,  per  le
          medesime quote di potenza, delle misure di cui all'articolo
          32,  comma  6,  della  legge  23  luglio   2009,   n.   99,
          limitatamente al periodo in cui  gli  stessi  si  avvalgono
          delle  misure  previste  dal  presente  articolo  e   ferma
          restando  la   titolarita',   ai   sensi   della   medesima
          disposizione,  delle  eventuali  assegnazioni  ottenute   o
          successivamente incrementate, anche ai sensi  dell'articolo
          2, del presente decreto.".
              La Decisione della Commissione europea 19 novembre 2009
          n. 2010/460/CE (Decisione della Commissione  relativa  agli
          aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06  (ex  NN
          38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a  favore  di  Alcoa
          Trasformazioni (notificata con il numero C(2009) 8112)  (Il
          testo in lingua italiana e' il solo  facente  fede)  (Testo
          rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata sulla G.U.U.E. n.
          L 227, del 28 agosto 2010.
              La Decisione della Commissione europea 23 febbraio 2011
          n. 2011/746/UE (Decisione della Commissione  relativa  agli
          aiuti di Stato C 38/B/04 (ex NN 58/04)  e  C  13/06  (ex  N
          587/05)  cui  l'Italia  ha  dato  esecuzione  a  favore  di
          Portovesme Srl, ILA SpA,  Eurallumina  SpA  e  Syndial  SpA
          (notificata con il numero C(2011) 956) (Il testo in  lingua
          italiana e' il solo facente fede) (Testo rilevante ai  fini
          del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E.  n.  L  309,  del  24
          novembre 2011.
              Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 8 e  19-bis,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), come modificato dalla presente legge:
              "Art. 3 (Razionalizzazione del  patrimonio  pubblico  e
          riduzione dei costi per locazioni passive)
              (Omissis).
              8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai
          fondi comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai
          sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,
          n. 351,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          novembre 2001, n. 410, nonche' agli aventi causa  da  detti
          fondi per il  limite  di  durata  del  finanziamento  degli
          stessi fondi.
              (Omissis).
              19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia,
          con esclusione  delle  porzioni  utilizzate  dal  Ministero
          della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in
          ragione delle caratteristiche  storiche  e  ambientali,  e'
          trasferito a titolo gratuito in proprieta', nello stato  di
          fatto e di diritto in cui si trova, al comune  di  Venezia,
          che ne assicura l'inalienabilita',  la  valorizzazione,  il
          recupero e  la  riqualificazione.  A  tal  fine  il  comune
          garantisce:   a)   l'uso   gratuito,   per   le    porzioni
          dell'Arsenale utilizzate per la  realizzazione  del  centro
          operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine  di
          completare gli interventi previsti dal piano attuativo  per
          l'insediamento delle attivita' di realizzazione, gestione e
          manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord  dell'Arsenale
          di  Venezia  ed  assicurare  la  gestione  e   manutenzione
          dell'opera, una volta entrata in esercizio e per  tutto  il
          periodo di vita utile del  Sistema  MOSE.  Resta  salva  la
          possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con  le
          esigenze di gestione e  manutenzione  del  Sistema  MOSE  e
          d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e  trasporti
          - Magistrato alle acque di Venezia, di destinare, a  titolo
          oneroso, ad attivita' non esclusivamente  finalizzate  alla
          gestione e manutenzione  del  Sistema  MOSE,  fabbricati  o
          parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le  somme
          ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio,  anche  a
          titolo di  canoni  di  concessione  richiesti  a  operatori
          economici o istituzionali, versati direttamente  al  comune
          di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il  recupero,
          la  salvaguardia,   la   gestione   e   la   valorizzazione
          dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in
          essere dalla fondazione "La Biennale di Venezia", in virtu'
          della natura e delle funzioni assolte dall'ente, dal CNR  e
          comunque da  tutti  i  soggetti  pubblici  ivi  attualmente
          allocati che espletano funzioni  istituzionali.  L'Arsenale
          e' sottoposto agli strumenti urbanistici  previsti  per  la
          citta' di Venezia e alle disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del  demanio,
          d'intesa con il Ministero della difesa e con  il  Ministero
          delle infrastrutture e  dei  trasporti  -  Magistrato  alle
          acque di Venezia,  procede,  entro  il  termine  di  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione,  alla  perimetrazione  e  delimitazione   del
          compendio e alla consegna di quanto trasferito  al  comune.
          Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          definita, a decorrere  dalla  data  del  trasferimento,  la
          riduzione delle risorse a  qualsiasi  titolo  spettanti  al
          comune di Venezia, in misura pari al  70  per  cento  della
          riduzione   delle   entrate   erariali    conseguente    al
          trasferimento, essendo il restante 30 per  cento  vincolato
          alla destinazione per le opere di valorizzazione  da  parte
          del comune di Venezia.".
              Si riporta il testo dell'articolo  183,  comma  4,  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),
          come modificato dalla presente legge:
              "Art. 183. Procedure.(art. 18, D.Lgs. n. 190/2002; art.
          2, D.Lgs. n. 189/2005)
              (Omissis).
              4.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  tiene  conto,  ai  fini  delle  valutazioni  di
          propria competenza, delle eventuali  osservazioni  ad  esso
          rimesse dai soggetti pubblici e  dai  privati  interessati,
          nel termine di trenta giorni dalla  data  di  presentazione
          della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore  o
          dell'autorita' proponente.
              (Omissis).".
              Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  3-octies,
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
          di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie):
              "Art. 2. (Proroghe onerose di termini)
              (Omissis).
              3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica
          e occupazionale delle zone  colpite  dagli  eventi  sismici
          nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009,  di  cui  al
          capo  III  del  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77, il Commissario delegato  di  cui  all'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 4  ottobre  2007,  n.
          3614, provvede, entro il 30  giugno  2011,  ad  avviare  la
          bonifica del  sito  d'interesse  nazionale  di  «Bussi  sul
          Tirino», come individuato e  perimetrato  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          172 del 24 luglio  2008.  Le  opere  e  gli  interventi  di
          bonifica   e   messa   in   sicurezza    dovranno    essere
          prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse  e
          siti    limitrofi,    al    fine    di    consentirne    la
          reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione
          del presente comma, nel limite di 15 milioni  di  euro  per
          l'anno 2011, 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2012  e  15
          milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle
          risorse di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto-legge
          28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77.
              (Omissis).".
              Si riporta il testo dell'articolo  32,  comma  17,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria),
          come modificato dalla presente legge:
              "Art. 32 (Disposizioni in materia  di  finanziamento  e
          potenziamento delle infrastrutture)
              (Omissis)
              17. Con riferimento alle opere  di  preparazione  e  di
          realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  22  ottobre
          2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui  all'articolo
          41-septies  della  legge   17   agosto   1942,   n.   1150,
          all'articolo 4, D.M.  1°  aprile  1968,  n.  1404,  nonche'
          all'articolo 28  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,
          possono  essere  ridotte   per   determinati   tratti   ove
          particolari circostanze lo richiedano, su  richiesta  degli
          interessati, e sentita la societa' ANAS  Spa,  con  decreto
          del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  nel
          quale, in  esito  ad  apposita  valutazione  tecnica,  sono
          individuati specificamente i  tratti  stradali  oggetto  di
          deroga e, in relazione  ad  essi,  le  distanze  minime  da
          osservare.
              (Omissis).".
              Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali).
              "Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali)
              (Omissis).
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.".
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1025,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007)):
              "Art. 1.
              (Omissis).
              1025. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e
          ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6  della  legge
          28 marzo 1968,  n.  382,  e  successive  modificazioni,  e'
          soppresso.  ANAS   Spa   subentra   nella   mera   gestione
          dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e  nei
          residui   impegni   nei   confronti    dei    concessionari
          autostradali,  nonche'  nei  rapporti  con   il   personale
          dipendente. Il subentro  non  e'  soggetto  ad  imposizioni
          tributarie. Le disponibilita' nette presenti nel patrimonio
          del Fondo alla data  della  sua  soppressione  e  derivanti
          altresi' dalla riscossione dei crediti  nei  confronti  dei
          concessionari autostradali  sono  impiegate  da  ANAS  Spa,
          secondo  le  direttive   impartite   dal   Ministro   delle
          infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, ad integrazione delle risorse gia' stanziate
          a  tale  scopo,  per  gli   interventi   di   completamento
          dell'autostrada  Salerno-Reggio  Calabria  attuativi  delle
          deliberazioni   adottate   dal   CIPE,   ai   sensi   della
          legislazione vigente,  compatibilmente  con  gli  obiettivi
          programmati    di    finanza    pubblica.    Le    predette
          disponibilita', alle quali si applicano le disposizioni  di
          cui al comma 1026 nonche'  quelle  di  cui  all'articolo  9
          della predetta legge n. 382 del 1968, sono  evidenziate  in
          apposita posta di bilancio di ANAS Spa;  del  loro  impiego
          viene reso altresi' conto, in  modo  analitico,  nel  piano
          economico-finanziario di cui al comma 1018.
              (Omissis).".
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  126  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada):
              "Art. 126. (Durata e  conferma  della  validita'  della
          patente di guida)
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la
          durata  della  validita'  delle  patenti  di  guida  e  dei
          certificati   di   abilitazione   professionale   di    cui
          all'articolo  116,  commi  8  e  10,  e'   regolata   dalle
          disposizioni  del  presente  articolo.  La  conferma  della
          validita' delle patenti  di  guida  e  dei  certificati  di
          abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8
          e 10, e' subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e
          psichici di idoneita' alla guida.
              2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1,  A2,  A,
          B1, B e BE  sono  valide  per  dieci  anni;  qualora  siano
          rilasciate o confermate a chi ha superato il  cinquantesimo
          anno di eta' sono valide  per  cinque  anni  ed  a  chi  ha
          superato il settantesimo anno di eta' sono valide  per  tre
          anni.
              3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE,
          sono  valide  per  cinque  anni  fino  al  compimento   del
          sessantacinquesimo anno di eta' e,  oltre  tale  limite  di
          eta', per  due  anni,  previo  accertamento  dei  requisiti
          fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo
          quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a),  al
          compimento del sessantacinquesimo anno di eta', le  patenti
          di categoria C e CE abilitano  alla  guida  di  veicoli  di
          massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
              4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e  DE
          sono valide per cinque anni e per tre anni  a  partire  dal
          settantesimo anno di  eta'.  Fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al  compimento  del
          sessantesimo anno di eta', le patenti di guida di categoria
          D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano  alla  guida
          solo di veicoli per i quali e' richiesto rispettivamente il
          possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta  salva
          la  possibilita'  per  il   titolare   di   richiedere   la
          riclassificazione della patente D1 o D, ovvero,  D1E  o  DE
          rispettivamente in patente di categoria B o BE.
              5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a  mutilati
          e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1,  B  e
          BE sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate  o
          confermate a chi ha superato il settantesimo anno  di  eta'
          sono valide per tre anni. Alle patenti  di  guida  speciali
          delle categorie C1,  C1E,  C,  CE,  D1,  D1E,  D  e  DE  si
          applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
              6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2,
          3, 4 e 5, al  compimento  dell'ottantesimo  anno  di  eta',
          rinnovano la validita' della  patente  posseduta  ogni  due
          anni.
              7. L'accertamento dei requisiti fisici e  psichici  per
          il rinnovo di validita'  dei  certificati  di  abilitazione
          professionale di tipo KA e KB  e'  effettuato  ogni  cinque
          anni e comunque in occasione del rinnovo di validita' della
          patente di guida.
              8.  La  validita'  della  patente  e'  confermata   dal
          competente  ufficio  centrale  del   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, che  trasmette  per  posta  al  titolare  della
          patente di guida un duplicato della patente  medesima,  con
          l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine  i
          sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a
          trasmettere al suddetto  ufficio  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, nel termine di cinque giorni  decorrente  dalla
          data di effettuazione della visita medica, i  dati  e  ogni
          altro documento utile ai fini dell'emissione del  duplicato
          della  patente  di  cui  al  primo  periodo.   Analogamente
          procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma  4.
          Non  possono  essere  sottoposti  alla  visita   medica   i
          conducenti che  non  dimostrano,  previa  esibizione  delle
          ricevute,  di  avere  effettuato  i  versamenti  in   conto
          corrente postale degli importi dovuti per  la  conferma  di
          validita' della patente di guida.  Il  personale  sanitario
          che  effettua  la  visita   e'   responsabile   in   solido
          dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver
          ricevuto il duplicato,  deve  provvedere  alla  distruzione
          della patente scaduta di validita'.
              9. Per i titolari  di  patente  italiana,  residenti  o
          dimoranti in un altro Stato per un periodo  di  almeno  sei
          mesi, la validita' della patente  e'  altresi'  confermata,
          tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e
          4, dalle autorita' diplomatico-consolari italiane  presenti
          negli Stati medesimi, che rilasciano,  previo  accertamento
          dei  requisiti  fisici  e  psichici  da  parte  di   medici
          fiduciari delle ambasciate o dei  consolati  italiani,  una
          specifica attestazione che per  il  periodo  di  permanenza
          all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei
          requisiti di idoneita' psichica e  fisica.  Riacquisita  la
          residenza o la dimora  in  Italia,  il  cittadino,  che  ha
          provveduto secondo quanto previsto nel periodo  precedente,
          dovra' confermare la patente ai sensi del comma 8.
              10.  L'autorita'  sanitaria,   nel   caso   che   dagli
          accertamenti di cui al comma 8 rilevi che  siano  venute  a
          mancare le condizioni per la conferma della validita' della
          patente, comunica al  competente  ufficio  della  Direzione
          generale per  la  motorizzazione  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici   l'esito   dell'accertamento   stesso   per   i
          provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
              11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione
          professionale di cui all'articolo 116, commi 8,  10,  11  e
          12,  scaduti  di  validita'  e'  soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624
          euro. Alla violazione consegue la  sanzione  amministrativa
          accessoria del ritiro della  patente,  del  certificato  di
          abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di
          qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I,
          sezione II, del titolo VI.
              12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo
          periodo, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 116,
          commi 15 e 17. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque
          viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.".
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  238,  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005):
              "Art. 1.
              (Omissis)
              238. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro  il  31  gennaio  2005,  e'
          stabilito un incremento delle tariffe  applicabili  per  le
          operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo
          18 della legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,  in  modo  da
          assicurare, su base  annua,  maggiori  entrate  pari  a  24
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
          predette maggiori entrate, pari  ad  euro  20  milioni  per
          l'anno 2005, e ad euro 12  milioni  a  decorrere  dall'anno
          2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
          oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e  5,  del  decreto
          legislativo 20 agosto 2002, n. 190.  La  riassegnazione  di
          cui al precedente periodo e'  limitata,  per  l'anno  2013,
          all'importo di euro 8.620.000.
              (Omissis)".
              Si riporta il testo dell'articolo 32 del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti  per  la
          stabilizzazione   finanziaria),   come   modificato   dalla
          presente legge:
              "Art. 32 (Disposizioni in materia  di  finanziamento  e
          potenziamento delle infrastrutture)
              1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  il  "Fondo
          infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere  di
          interesse strategico" con una dotazione di 930 milioni  per
          l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono  assegnate  dal
          CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere
          ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo  2,  commi
          232, 233 e 234, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
          nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.
              2. Sono revocati i  finanziamenti  assegnati  dal  CIPE
          entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle  opere
          ricomprese nel Programma delle  infrastrutture  strategiche
          di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per  le  quali,
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non
          sia stato emanato  il  decreto  interministeriale  previsto
          dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del  2006  e
          non sia stato pubblicato il  relativo  bando  di  gara.  Il
          presente comma non si  applica  a  finanziamenti  approvati
          mediante decreto interministeriale ai  sensi  dell'articolo
          3, comma  2,  del  decreto-legge  22  marzo  2004,  n.  72,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2004,
          n. 128.
              3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
          CIPE  per  la  realizzazione  delle  opere  ricomprese  nel
          Programma delle infrastrutture  strategiche,  di  cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
          autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei
          limiti di impegno  e  dei  contributi  pluriennali  con  il
          decreto interministeriale previsto dall'articolo  1,  comma
          512, della legge n. 296 del 2006, alla data di  entrata  in
          vigore   del   presente   decreto   non   abbiano   assunto
          obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
          la gara per  l'aggiudicazione  del  relativo  contratto  di
          mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante  erogazione
          diretta, non abbiano chiesto il  pagamento  delle  relative
          quote annuali  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e non sia stato pubblicato il relativo  bando  di
          gara.
              4. Sono  revocati  i  finanziamenti  assegnati  per  la
          progettazione delle opere ricomprese  nel  Programma  delle
          infrastrutture strategiche di cui alla  legge  21  dicembre
          2001, n. 443 per i quali, alla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto  legge,  non  sia  stato  emanato  il
          decreto interministeriale previsto dall'articolo  1,  comma
          512, della legge n. 296 del 2006,  ovvero  i  cui  soggetti
          beneficiari, autorizzati alla data  del  31  dicembre  2008
          all'utilizzo  dei  limiti  di  impegno  e  dei   contributi
          pluriennali  con  il  decreto  interministeriale   previsto
          dall'articolo 1, comma 512, della legge n.  296  del  2006,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  non
          abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non
          abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione  del  relativo
          contratto  di  mutuo  ovvero,  in  caso  di  loro  utilizzo
          mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento
          delle   relative   quote   annuali   al   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti.
              5.  Con  decreti,  di  natura  non  regolamentare,  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi  2,
          3 e 4.
              6. Le  quote  annuali  dei  limiti  di  impegno  e  dei
          contributi revocati e iscritte in  bilancio  ai  sensi  dei
          commi  2,  3  e  4,  affluiscono  al  Fondo   appositamente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.
              6-bis. Le somme relative ai finanziamenti  revocati  ai
          sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno
          essere versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate, compatibilmente con  gli  equilibri  di
          finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6.
              7. Il Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,   stabilisce,   fatta   eccezione   per   i
          finanziamenti  delle  opere  gia'  deliberati   dal   detto
          Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,   la   destinazione   delle   risorse   che
          affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione
          del programma delle infrastrutture strategiche di cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443.
              8. Per il potenziamento e il funzionamento del  sistema
          informativo  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di  euro
          16.700.000,00.
              9.  Per  la  prosecuzione  del   servizio   intermodale
          dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del
          Frejus per l'anno 2011 e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          6.300.000,00.
              10. Per le finalita' dei commi 8, e 9,  le  risorse  di
          cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23  ottobre
          2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2008, n.  201,  iscritte,  in  conto  residui  sul
          capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  resesi  disponibili  per
          pagamenti non  piu'  dovuti,  sono  mantenute  in  bilancio
          nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di  euro,
          per essere versate al bilancio dello Stato.
              11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini
          di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente
          utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011,  in  termini
          di sola cassa, del fondo di cui all'articolo  6,  comma  2,
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
              12. All'articolo 1, comma 10-ter del  decreto-legge  23
          ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 2008, n. 201, e' aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  "La  condizione  prevista  dal  periodo
          precedente deve  intendersi  non  realizzata  nel  caso  di
          contribuzione obbligatoria  prevista  per  legge  a  carico
          degli iscritti delle associazioni o fondazioni.".
              13.  Al  fine  di  monitorare  l'utilizzo   dei   fondi
          strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          svolge,  con  cadenza  almeno  semestrale,   una   apposita
          sessione  per   la   coesione   territoriale   alla   quale
          partecipano le parti sociali.
              14. Per le finalita' di cui al comma  13,  la  sessione
          per la  coesione  territoriale  monitora  la  realizzazione
          degli  interventi  strategici  nonche'  propone   ulteriori
          procedure  e  modalita'  necessarie   per   assicurare   la
          qualita', la rapidita'  e  l'efficacia  della  spesa;  alla
          sessione per la coesione territoriale  i  presidenti  delle
          regioni del Sud  presentano  una  relazione  sui  risultati
          conseguiti con particolare riferimento  a  quanto  previsto
          dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo
          6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
              15. Lo svolgimento dei lavori  della  sessione  per  la
          coesione territoriale e' disciplinato  con  delibera  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di
          supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo  e
          la coesione economica.
              16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino  al  tre  per
          cento, delle risorse del  Fondo  di  cui  al  comma  1,  e'
          assegnata compatibilmente  con  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela  e
          gli interventi a favore dei beni e le attivita'  culturali.
          L'assegnazione della predetta quota e' disposta  dal  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali
          presenta al CIPE  una  relazione  annuale  sullo  stato  di
          attuazione  degli  interventi  finanziati  a  valere  sulle
          risorse gia'  destinate  per  le  suddette  finalita'.  Per
          l'anno  2011  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289. Dall'anno 2012 fino all'anno 2016 il 3 per cento degli
          stanziamenti  previsti  per  le  infrastrutture,   di   cui
          all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289, e' definito  esclusivamente  nei  termini  di  cui  al
          presente comma.
              17. Con riferimento alle opere  di  preparazione  e  di
          realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  22  ottobre
          2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui  all'articolo
          41-septies  della  legge   17   agosto   1942,   n.   1150,
          all'articolo 4, D.M.  1°  aprile  1968,  n.  1404,  nonche'
          all'articolo 28  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,
          possono  essere  ridotte   per   determinati   tratti   ove
          particolari circostanze lo richiedano, su  richiesta  degli
          interessati, e sentita la societa' ANAS  Spa,  con  decreto
          del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nel
          quale, in  esito  ad  apposita  valutazione  tecnica,  sono
          individuati specificamente i  tratti  stradali  oggetto  di
          deroga e, in relazione  ad  essi,  le  distanze  minime  da
          osservare.
              18. Al fine di assicurare la  tempestiva  realizzazione
          dell'EXPO Milano 2015, nonche' di  garantire  l'adempimento
          delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della
          Repubblica italiana nei confronti del Bureau  International
          des Expositions, si  applicano  alle  opere  individuate  e
          definite essenziali in base al decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  in  data  22  ottobre   2008,   e
          successive modificazioni, le  disposizioni  processuali  di
          cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
          n. 104.".
              Si riporta il testo dell'articolo 36 del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti  per  la
          stabilizzazione   finanziaria),   come   modificato   dalla
          presente legge:
              "Art.  36.  (Disposizioni  in   materia   di   riordino
          dell'ANAS S.p.A.)
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  e'  istituita,  ai
          sensi dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  presso   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  con  sede
          in  Roma,  l'Agenzia  per  le  infrastrutture  stradali   e
          autostradali. Il potere di indirizzo,  di  vigilanza  e  di
          controllo sull'Agenzia e'  esercitato  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
          cui al comma 2, il potere di indirizzo e  di  controllo  e'
          esercitato, quanto ai profili finanziari, di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze.  L'incarico  di
          direttore  generale,  nonche'  quello  di  componente   del
          comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
          ha la durata di tre anni.
              2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a.,  svolge
          i seguenti compiti e attivita' ferme restando le competenze
          e  le  procedure  previste  a  legislazione   vigente   per
          l'approvazione di contratti di programma  nonche'  di  atti
          convenzionali  e  di  regolazione  tariffaria  nel  settore
          autostradale e nei limiti delle  risorse  disponibili  agli
          specifici scopi:
              a) proposta  di  programmazione  della  costruzione  di
          nuove  strade   statali,   della   costruzione   di   nuove
          autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad
          Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti  negativi
          sulla  finanza  pubblica,  nonche',  subordinatamente  alla
          medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa'
          della concessione di gestione di autostrade per le quali la
          concessione sia in scadenza ovvero revocata;
              b) quale amministrazione concedente:
              1) selezione dei concessionari autostradali e  relativa
          aggiudicazione;
              2)   vigilanza   e    controllo    sui    concessionari
          autostradali,  inclusa  la  vigilanza  sull'esecuzione  dei
          lavori di costruzione delle opere date in concessione e  il
          controllo della gestione delle autostrade il cui  esercizio
          e' dato in concessione;
              3) in alternativa  a  quanto  previsto  al  numero  1),
          affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di  cui
          alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate,
          per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per
          la  costruzione  e  gestione  di  nuove   autostrade,   con
          convenzione  da  approvarsi  con   decreto   del   Ministro
          dell'infrastruttura e dei  trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze;
              4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni,
          delle societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a.,
          Autostrade  del  Molise  s.p.a.,  Concessioni  Autostradali
          Lombarde  s.p.a.  e  Concessioni  Autostradali   Piemontesi
          s.p.a.,  relativamente  alle  infrastrutture  autostradali,
          assentite o  da  assentire  in  concessione,  di  rilevanza
          regionale;
              c)  approvazione  dei  progetti  relativi   ai   lavori
          inerenti la rete autostradale di interesse  nazionale,  che
          equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai
          fini  dell'applicazione   delle   leggi   in   materia   di
          espropriazione per pubblica utilita';
              d)   proposta   di   programmazione   del   progressivo
          miglioramento ed adeguamento  della  rete  delle  strade  e
          delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
              e) proposta in ordine  alla  regolazione  e  variazioni
          tariffarie  per  le  concessioni  autostradali  secondo   i
          criteri  e  le  metodologie  stabiliti   dalla   competente
          Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata  la  loro
          successiva approvazione;
              f)   vigilanza   sull'attuazione,    da    parte    dei
          concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la
          tutela del  patrimonio  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali,  nonche'  la   tutela   del   traffico   e   della
          segnaletica;  vigilanza   sull'adozione,   da   parte   dei
          concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
          della sicurezza del traffico  sulle  strade  ed  autostrade
          medesime;
              g) effettuazione e partecipazione a studi,  ricerche  e
          sperimentazioni  in  materia  di  viabilita',  traffico   e
          circolazione;
              h)  effettuazione,  a  pagamento,   di   consulenze   e
          progettazioni per conto di altre  amministrazioni  od  enti
          italiani e stranieri.
              3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  Anas   s.p.a.
          provvede,  nel  limite  delle  risorse  disponibili  e  nel
          rispetto   degli    obiettivi    di    finanza    pubblica,
          esclusivamente a:
              a) costruire e gestire le strade,  ivi  incluse  quelle
          sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali,  anche  per
          effetto di  subentro  ai  sensi  del  precedente  comma  2,
          lettere a) e b) incassandone tutte le entrate  relative  al
          loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria;
              b)   realizzare   il   progressivo   miglioramento   ed
          adeguamento della rete  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali e della relativa segnaletica;
              c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione,
          il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili
          destinati al  servizio  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali;
              d) espletare, mediante il proprio personale, i  compiti
          di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,
          nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2,  comma
          1, lettere f), g), h) ed i),  del  decreto  legislativo  26
          febbraio 1994, n. 143;
              d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti
          la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non
          sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a
          dichiarazione di  pubblica  utilita'  ed  urgenza  ai  fini
          dell'applicazione delle leggi in materia di  espropriazione
          per pubblica utilita'.
              4. Entro la  data  del  30  settembre  2012,  l'Agenzia
          subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
          convenzioni in essere alla stessa data. A  decorrere  dalla
          medesima data  in  tutti  gli  atti  convenzionali  con  le
          societa' regionali, nonche' con i concessionari di  cui  al
          comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad  Anas  s.p.a.,
          quale ente concedente, deve intendersi sostituito,  ovunque
          ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
              5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui  al
          comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita
          in   materia    all'Ispettorato    di    vigilanza    sulle
          concessionarie autostradali  e  ad  altri  uffici  di  Anas
          s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello  Stato,  i
          quali sono conseguentemente soppressi a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2012.  Il  personale  degli  uffici  soppressi  con
          rapporto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  in
          servizio alla  data  del  31  maggio  2012,  e'  trasferito
          all'Agenzia,  per  formarne  il  relativo  ruolo  organico.
          All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie
          previste per detto personale a legislazione  vigente  nello
          stato di previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture,
          nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della
          legge  n.  296  del  2006,   gia'   finalizzate,   in   via
          prioritaria,   alla    vigilanza    sulle    concessionarie
          autostradali nei limiti delle esigenze di  copertura  delle
          spese   di   funzionamento   dell'Agenzia.   Al   personale
          trasferito  si  applica   la   disciplina   dei   contratti
          collettivi  nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e
          dell'Area  I  della  dirigenza.  Il  personale   trasferito
          mantiene   il   trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto   al   momento   del   trasferimento,   nonche'
          l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il  predetto
          trattamento  economico  risulti  piu'  elevato  rispetto  a
          quello previsto e' attribuito per la differenza un  assegno
          ad personam riassorbibile con  i  successivi  miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ed  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
          procede alla individuazione delle unita'  di  personale  da
          trasferire all'Agenzia e  alla  riduzione  delle  dotazioni
          organiche   e   delle   strutture   delle   amministrazioni
          interessate  al  trasferimento  delle  funzioni  in  misura
          corrispondente al personale effettivamente trasferito.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato all'Agenzia.
              6.  Entro  il  31  dicembre  2011  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a.  predispongono
          lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio
          2012, l'Agenzia di cui al  comma  1  sottoscrive  con  Anas
          s.p.a. in funzione  delle  modificazioni  conseguenti  alle
          disposizioni di cui ai commi da 1 a 5,  da  approvarsi  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
              7. (abrogato).
              7-bis. (abrogato).
              8. Entro quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, in deroga  a  quanto  previsto
          dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in
          materia  contenute  nel  codice  civile,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si  provvede
          alla nomina  di  un  amministratore  unico  della  suddetta
          societa', al quale sono conferiti i  piu'  ampi  poteri  di
          amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
          le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
          umane,  finanziarie  e  strumentali  di  Anas  s.p.a.   che
          confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
          di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di  Anas
          S.p.A. in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto decade con effetto dalla data di  adozione
          del citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. La revoca disposta ai  sensi  del  presente  comma
          integra gli estremi della giusta causa di cui  all'articolo
          2383, terzo  comma,  del  codice  civile  e  non  comporta,
          pertanto,   il   diritto   dei   componenti   revocati   al
          risarcimento di cui alla medesima disposizione.
              9.  L'amministratore  unico  provvede   altresi'   alla
          riorganizzazione  delle  residue  risorse  di  Anas  s.p.a.
          nonche'  alla  predisposizione  del  nuovo  statuto   della
          societa' che, entro il 1° gennaio 2012,  e'  approvato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del  decreto  di
          approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea  di
          Anas  s.p.a.  per  la  ricostituzione  del   consiglio   di
          amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede  i
          requisiti  necessari  per  stabilire  forme  di   controllo
          analogo del Ministero dell'economia e delle finanze  e  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   sulla
          societa', al fine di assicurare la funzione  di  organo  in
          house dell'amministrazione.
              10. L'articolo 1, comma 1023, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e' abrogato.
              10-bis.  Il  comma  12  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e'  sostituito  dal
          seguente:
              «12. Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni  indicate
          nelle autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con
          il soggetto pubblicizzato».".
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo  29   dicembre   2011,   n.   228   (Attuazione
          dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c)  e  d)  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  valutazione
          degli  investimenti  relativi  ad  opere  pubbliche),  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 2 (Documento pluriennale di pianificazione)
              1.  Al   fine   di   migliorare   la   qualita'   della
          programmazione e ottimizzare il riparto  delle  risorse  di
          bilancio, ogni Ministero, nel rispetto delle  procedure  di
          valutazione d'impatto ambientale previste  dalla  normativa
          comunitaria,  predispone  un   Documento   pluriennale   di
          pianificazione, di seguito "Documento", che include e rende
          coerenti tutti i piani e  i  programmi  d'investimento  per
          opere pubbliche di  propria  competenza,  ivi  compreso  il
          "Programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni.
              2. Il Documento, redatto con cadenza triennale  secondo
          lo schema-tipo e in conformita' alle linee guida di cui  al
          successivo articolo 8, si compone di tre sezioni: la  Prima
          Sezione  contiene  l'analisi   ex   ante   dei   fabbisogni
          infrastrutturali;   la   Seconda   Sezione   illustra    la
          metodologia e le risultanze della procedura di  valutazione
          e di selezione delle opere da  realizzare  e  individua  le
          priorita' di  intervento;  la  Terza  Sezione  definisce  i
          criteri  per  le  valutazioni  ex  post  degli   interventi
          individuati e sintetizza gli  esiti  delle  valutazioni  ex
          post gia' effettuate.
              3. Il Documento e' redatto anche in  linea  con  quanto
          previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere g) ed i), della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.
              4. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i  contenuti
          del Documento nei contratti di programma che stipulano  con
          le aziende vigilate. Le attivita' di vigilanza si intendono
          estese  agli  obblighi  in  capo  alle   aziende   vigilate
          derivanti dall'adozione del Documento.
              5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio
          di riferimento,  il  Documento  e'  trasmesso  al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  e
          viene iscritto all'ordine del  giorno  della  prima  seduta
          utile   del   Comitato,   previa    positiva    conclusione
          dell'istruttoria  da  parte   del   Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di  cui  viene
          data comunicazione all'amministrazione proponente.  Qualora
          la relativa deliberazione non intervenga entro  la  seconda
          seduta  utile   del   CIPE   dalla   positiva   conclusione
          dell'istruttoria, i Ministri competenti possono  provvedere
          all'approvazione   del   Documento,   recependo   eventuali
          osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato.
              6. Entro il 31  dicembre  di  ogni  anno,  i  Ministeri
          trasmettono al CIPE, per  la  relativa  presa  d'atto,  una
          relazione sullo stato di  attuazione  del  Documento  nella
          quale e' dato conto di eventuali aggiornamenti e  modifiche
          in coerenza  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente, congruamente motivati.
              7. Per  le  opere  relative  alla  realizzazione  delle
          infrastrutture strategiche e degli insediamenti  produttivi
          di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni, il Documento  e'  costituito  dal
          programma di cui all'articolo 1, comma 1,  della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443,  e  all'articolo  161,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  integrato  ai  sensi
          degli articoli 3, 4, 5, 6 e  7  del  presente  decreto.  Il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  predispone
          altresi' un ulteriore Documento relativamente a  tutti  gli
          altri piani e programmi di propria competenza,  secondo  le
          procedure previste dal presente decreto.
              8. (abrogato).".
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  comma  2,  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.  228  (Attuazione
          dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c)  e  d)  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  valutazione
          degli  investimenti  relativi  ad  opere  pubbliche),  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 5. (Selezione delle opere)
              (Omissis).
              2.  A  tal  fine,  la  Seconda  Sezione  del  Documento
          contiene:
              a) i criteri e la metodologia valutativa  di  confronto
          utilizzati  per  selezionare  e  includere  le  opere   nel
          Documento, in ragione  degli  esiti  delle  valutazioni  ex
          ante;
              b)  la  sintesi  dei  singoli  studi  di   fattibilita'
          elaborati;
              c) l'elencazione delle opere da realizzare nei  diversi
          settori   di   competenza   di   ciascun   Ministero,   con
          l'indicazione sia dell'ordine di priorita'  e  dei  criteri
          utilizzati per definire  tale  ordine,  sia  dei  risultati
          attesi e dei relativi  indicatori  di  realizzazione  e  di
          impatto,  anche  evidenziando  gli  eventuali  pareri   dei
          valutatori   che   si   discostino   dalle   scelte   delle
          amministrazioni. Ciascuna di tali opere  e'  corredata  del
          relativo codice unico di progetto previsto dall'articolo 11
          della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e l'elenco e'  trasmesso
          a cura del  Ministero  competente  alla  banca  dati  delle
          amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13  della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  contestualmente  alla
          trasmissione del Documento al CIPE, ai sensi  dell'articolo
          2, commi 5 e 6;
              d)  la  localizzazione,  le  problematiche  di   ordine
          ambientale,   paesaggistico   ed   urbanistico-territoriale
          relative alla realizzazione di ciascuna opera;
              e) la previsione dei tempi  di  attuazione,  anche  per
          fasi, delle singole opere;
              f) la stima dei costi delle singole opere, la  relativa
          articolazione  temporale,  le  risorse   disponibili,   con
          l'indicazione   delle   specifiche   fonti   di   copertura
          finanziaria, e il fabbisogno finanziario residuo articolato
          in termini temporali sulla base degli andamenti di cassa;
              g) l'indicazione degli atti normativi, amministrativi e
          di diritto privato in forza dei quali ciascuna opera  sara'
          realizzata;
              h) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno.
              (Omissis).".
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  5,  della
          legge  23  agosto  2004,  n.  239  (Riordino  del   settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle disposizioni vigenti in materia di energia):
              "Art. 1.
              (Omissis).
              5.  Le  regioni  e  gli  enti  locali  territorialmente
          interessati dalla localizzazione  di  nuove  infrastrutture
          energetiche ovvero dal potenziamento  o  trasformazione  di
          infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi
          con  i  soggetti  proponenti  che  individuino  misure   di
          compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti  con  gli
          obiettivi generali di politica energetica nazionale,  fatto
          salvo  quanto  previsto  dall'articolo   12   del   decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
              (Omissis).".
              Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma  1,  del
          decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo  2010,  n.  41  (Misure
          urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di
          energia elettrica nelle isole  maggiori),  come  modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  2-bis.   (Autorizzazione   di   opere   comprese
          nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale)
              1. Al  fine  di  garantire  la  sicurezza  del  sistema
          energetico e la continuita' del servizio di trasmissione di
          energia elettrica, quale attivita' di preminente  interesse
          statale,  sono  autorizzate  in  via  definitiva  le  opere
          facenti  parte  della  rete   elettrica   di   trasmissione
          nazionale, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma
          7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che  siano
          gia' in esercizio alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto." .
              Il  decreto  legislativo  23  maggio   2000,   n.   164
          (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  del  gas   naturale,   a   norma
          dell'articolo 41 della L.  17  maggio  1999,  n.  144),  e'
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142  del  20  giugno
          2000.
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  61,  della
          legge  23  agosto  2004,  n.  239  (Riordino  del   settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle disposizioni vigenti in materia di energia):
              "Art. 1.
              (Omissis).
              61. I titolari di  concessioni  di  stoccaggio  di  gas
          naturale in sotterraneo possono usufruire di  non  piu'  di
          due proroghe di dieci  anni,  qualora  abbiano  eseguito  i
          programmi di stoccaggio e adempiuto a  tutti  gli  obblighi
          derivanti dalle concessioni medesime.
              (Omissis).".
              Il  decreto  legislativo  1º   giugno   2011,   n.   93
          (Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2008/92/CE relative a norme comuni per il  mercato  interno
          dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
          finale industriale di gas e di energia  elettrica,  nonche'
          abrogazione delle direttive 2003/54/CE  e  2003/55/CE),  e'
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148  del  28  giugno
          2011, S.O..
              Si riporta il testo dell'articolo 46 del  decreto-legge
          1o ottobre 2007, n.  159,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in
          materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e  l'equita'
          sociale):
              "Art  46.   (Procedure   di   autorizzazione   per   la
          costruzione e l'esercizio di terminali di  rigassificazione
          di gas naturale liquefatto)
              1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione  e
          all'esercizio  di  terminali  di  rigassificazione  di  gas
          naturale  liquefatto  e  delle   opere   connesse,   ovvero
          all'aumento della capacita' dei terminali  esistenti,  sono
          rilasciati a seguito di procedimento unico ai  sensi  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
          d'intesa con la regione interessata, previa valutazione  di
          impatto ambientale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. Il procedimento di  autorizzazione  si
          conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla  data
          di presentazione della relativa istanza.  L'autorizzazione,
          ai sensi dell'articolo  14-ter,  comma  9,  della  legge  7
          agosto  1990,   n.   241,   e   successive   modificazioni,
          sostituisce ogni  autorizzazione,  concessione  o  atto  di
          assenso comunque denominato, ivi  compresi  la  concessione
          demaniale e  il  permesso  di  costruire,  fatti  salvi  la
          successiva  adozione  e  l'aggiornamento   delle   relative
          condizioni economiche  e  tecnico-operative  da  parte  dei
          competenti organi del Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti.
              2. L'autorizzazione di  cui  al  comma  1  sostituisce,
          anche ai fini  urbanistici  ed  edilizi,  fatti  salvi  gli
          adempimenti previsti dalle norme di sicurezza,  ogni  altra
          autorizzazione, concessione, approvazione, parere  e  nulla
          osta comunque denominati  necessari  alla  realizzazione  e
          all'esercizio dei  terminali  di  rigassificazione  di  gas
          naturale liquefatto e delle opere  connesse  o  all'aumento
          della capacita' dei terminali esistenti.  L'intesa  con  la
          regione costituisce variazione degli strumenti  urbanistici
          vigenti  o  degli  strumenti   di   pianificazione   e   di
          coordinamento  comunque  denominati  o  sopraordinati  alla
          strumentazione vigente in ambito comunale. Per il  rilascio
          della  autorizzazione,  ai  fini   della   verifica   della
          conformita' urbanistica dell'opera,  e'  fatto  obbligo  di
          richiedere il parere motivato degli  enti  locali  nel  cui
          territorio ricadono le opere da realizzare.
              3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
          ubicati in area  portuale  o  in  area  terrestre  ad  essa
          contigua  e  la  loro  realizzazione   comporti   modifiche
          sostanziali del piano regolatore portuale, il  procedimento
          unico di  cui  al  comma  1  considera  contestualmente  il
          progetto di variante del piano  regolatore  portuale  e  il
          progetto di terminale di  rigassificazione  e  il  relativo
          complessivo provvedimento e' reso  anche  in  mancanza  del
          parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di  cui
          all'articolo 5, comma 3, della legge 28  gennaio  1994,  n.
          84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al  comma  1
          e' rilasciata di  concerto  anche  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   e   costituisce   anche
          approvazione   della   variante   del   piano    regolatore
          portuale.".
              Si riporta il testo degli articoli 6 e 9 della legge  9
          gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo  Piano
          energetico  nazionale:  aspetti   istituzionali,   centrali
          idroelettriche ed elettrodotti,  idrocarburi  e  geotermia,
          autoproduzione e disposizioni fiscali):
              "Art. 6. (Conferimento del  permesso  di  ricerca,  sue
          dimensioni e durata)
              1. Il permesso di ricerca e' accordato con decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          sentiti il  Comitato  tecnico  per  gli  idrocarburi  e  la
          geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento o
          di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le
          rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e  con
          il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle
          prescrizioni   concernenti    l'attivita'    da    svolgere
          nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale  e
          della piattaforma continentale.
              2. L'area del permesso di ricerca deve essere  tale  da
          consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e
          non puo' comunque superare l'estensione di  750  chilometri
          quadrati; nell'area del permesso  possono  essere  comprese
          zone adiacenti di terraferma e mare.
              3.  Il  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, qualora valuti che l'area  richiesta  non
          abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale  in
          relazione  alle  finalita'  ottimali  della   ricerca,   ha
          facolta' di non accordare il permesso  di  ricerca  fino  a
          quando non  si  renda  possibile  l'accorpamento  dell'area
          stessa con aree finitime.
              4. La durata del permesso e' di sei anni.
              5. Il titolare del permesso ha diritto a due successive
          proroghe  di  tre  anni  ciascuna,  se  ha  adempiuto  agli
          obblighi derivanti dal permesso stesso.
              6. Al  titolare  del  permesso  puo'  essere  accordata
          un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva  del
          permesso, siano ancora in corso lavori  di  perforazione  o
          prove  di  produzione  per  motivi  non  imputabili  a  sua
          inerzia, negligenza o imperizia. La  proroga  e'  accordata
          per il tempo  necessario  al  completamento  dei  lavori  e
          comunque per un periodo non superiore ad un  anno.  Con  il
          decreto di proroga e'  approvato  il  programma  tecnico  e
          finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo  di
          lavori.
              7. I  titolari  di  permesso  di  ricerca  cessato  per
          scadenza, rinuncia o decadenza non  possono  richiedere  un
          nuovo permesso sulla stessa area o  su  parte  di  essa,  o
          subentrarvi acquisendone quote, se non  dopo  quattro  anni
          dalla cessazione del permesso precedente; tali disposizioni
          non si applicano nel caso i titolari abbiano  ottenuto  una
          concessione  di  coltivazione  nell'ambito   del   permesso
          precedente o se abbiano  perforato  un  pozzo  nel  secondo
          periodo di  proroga  previsto  nel  relativo  programma  di
          lavoro.
              8. Il termine per l'inizio  dei  lavori  da  parte  del
          titolare del permesso, da stabilire  nel  permesso  stesso,
          non puo' essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione
          del conferimento del permesso per le indagini geologiche  e
          geofisiche e a sessanta  mesi  dalla  stessa  data  per  le
          perforazioni.
              9.  Il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato puo' prorogare i termini di cui  al  comma
          8, su tempestiva istanza  del  titolare  del  permesso  che
          provi di non poter rispettare i termini stessi per cause di
          forza maggiore, per il  tempo  strettamente  necessario  al
          superamento delle cause e comunque non superiore a sei mesi
          per l'inizio delle prospezioni e a due  anni  per  l'inizio
          della  perforazione,  che  dovra'  in  ogni  caso  iniziare
          effettivamente entro la prima vigenza del permesso.
              10. Qualora  nel  corso  del  permesso  di  ricerca  le
          amministrazioni  competenti  impongano  al   titolare   del
          permesso  particolari   adempimenti   o   limitazioni   che
          comportino la sospensione  dell'attivita'  di  ricerca,  il
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          puo' disporre con decreto, su istanza del titolare  stesso,
          che il decorso temporale del permesso,  ai  soli  fini  del
          computo della durata dello stesso,  resti  sospeso  per  il
          tempo  strettamente   necessario   per   ottemperare   agli
          adempimenti  stessi.  Correlativamente,   per   lo   stesso
          periodo, sara' sospeso il relativo canone.
              11.  Ove   sussistano   gravi   motivi   attinenti   al
          pregiudizio di situazioni di particolare valore  ambientale
          o archeologico-monumentale, il  permesso  di  ricerca  puo'
          essere   revocato,   anche   su   istanza   di    pubbliche
          amministrazioni o di associazioni  di  cittadini  ai  sensi
          dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
              12. Le norme di cui ai commi 5, 6, 7,  8,  9  e  10  si
          applicano anche ai permessi di ricerca in corso  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge.
              13. Sono sospesi  i  permessi  di  ricerca  nelle  zone
          dichiarate parco nazionale o riserva marina."
              "Art. 9.  (Concessione  di  coltivazione.  Disposizioni
          generali)
              1. Al  titolare  del  permesso  che,  in  seguito  alla
          perforazione  di  uno  o  piu'   pozzi,   abbia   rinvenuto
          idrocarburi liquidi o gassosi e' accordata  la  concessione
          di coltivazione se la capacita' produttiva dei pozzi e  gli
          altri elementi  di  valutazione  geo-mineraria  disponibili
          giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del
          giacimento scoperto.
              2. Alle concessioni di coltivazione si applica il comma
          11 dell'articolo 6.
              3.  L'area  della  concessione  deve  essere  tale   da
          consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.
              4. Su richiesta dei titolari dei permessi, puo'  essere
          accordata un'unica concessione di coltivazione  su  un'area
          ricadente su due o piu'  permessi  adiacenti,  quando  cio'
          corrisponda  alle  esigenze  di  razionale   sviluppo   del
          giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la  concessione
          puo' estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario.
              5. All'istanza di concessione deve essere  allegato  il
          programma di sviluppo del giacimento.
              6. Le disposizioni di cui all'articolo 18  della  legge
          21 luglio 1967, n. 613 , in materia  di  contitolarita'  si
          estendono  alle  concessioni  di  coltivazione,  in  quanto
          applicabili.
              7. Le disposizioni dei commi terzo,  quarto,  quinto  e
          sesto dell'articolo 27 della legge 21 luglio 1967, n. 613 ,
          si  applicano  anche  alle  concessioni   di   coltivazione
          accordate in terraferma.
              8.  Al  fine  di   completare   lo   sfruttamento   del
          giacimento, decorsi i sette anni dal rilascio della proroga
          decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre
          alla proroga  prevista  dall'articolo  29  della  legge  21
          luglio 1967, n. 613 , una o piu' proroghe, di  cinque  anni
          ciascuna se ha eseguito i programmi di  coltivazione  e  di
          ricerca e se ha adempiuto a tutti  gli  obblighi  derivanti
          dalla concessione o dalle proroghe.
              9. (SOSTITUISCE CON TRE COMMI IL TERZO COMMA  DELL'ART.
          55, L. 21 LUGLIO 1967, N. 613).
              10. Nei casi di  contitolarita'  della  concessione  di
          coltivazione si applica l'articolo 12 della legge 30 luglio
          1990, n. 221.
              11. Ove ricada nei territori di rispettiva  competenza,
          la concessione di coltivazione e' accordata  dal  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  d'intesa
          con le regioni a statuto speciale o le province autonome di
          Trento e Bolzano interessate." .
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2359  del  codice
          civile:
              "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.
              Sono considerate societa' controllate:
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria;
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.".
              Si riporta l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto
          2011,   n.   138   (Ulteriori   misure   urgenti   per   la
          stabilizzazione  finanziaria  e  per  lo   sviluppo)   come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  3-bis.  Ambiti   territoriali   e   criteri   di
          organizzazione  dello  svolgimento  dei  servizi   pubblici
          locali
              1. A  tutela  della  concorrenza  e  dell'ambiente,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          organizzano lo svolgimento dei servizi  pubblici  locali  a
          rete di rilevanza economica definendo  il  perimetro  degli
          ambiti o bacini territoriali ottimali e  omogenei  tali  da
          consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
          massimizzare  l'efficienza  del  servizio  e  istituendo  o
          designando gli enti  di  governo  degli  stessi,  entro  il
          termine del 30 giugno 2012. La dimensione  degli  ambiti  o
          bacini territoriali  ottimali  di  norma  deve  essere  non
          inferiore almeno a quella del  territorio  provinciale.  Le
          regioni possono individuare specifici  bacini  territoriali
          di dimensione diversa da quella provinciale,  motivando  la
          scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
          socio-economica e in base a principi  di  proporzionalita',
          adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
          servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro  il
          31 maggio 2012  previa  lettera  di  adesione  dei  sindaci
          interessati o delibera di un  organismo  associato  e  gia'
          costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui
          al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Fermo
          restando il termine di cui al primo  periodo  del  presente
          comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in
          ordine  ai  tempi  previsti  per  la  riorganizzazione  del
          servizio in ambiti,  e'  fatta  salva  l'organizzazione  di
          servizi pubblici locali  di  settore  in  ambiti  o  bacini
          territoriali  ottimali  gia'  prevista  in  attuazione   di
          specifiche  direttive  europee  nonche'  ai   sensi   delle
          discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni
          regionali che  abbiano  gia'  avviato  la  costituzione  di
          ambiti o bacini territoriali in coerenza con le  previsioni
          indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine
          indicato, il Consiglio dei Ministri, a  tutela  dell'unita'
          giuridica ed economica, esercita i  poteri  sostitutivi  di
          cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.  131,  per
          organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici  locali  in
          ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei,  comunque
          tali da consentire economie di scala e di  differenziazione
          idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
              1-bis.  Le  funzioni  di  organizzazione  dei   servizi
          pubblici locali a rete  di  rilevanza  economica,  compresi
          quelli appartenenti  al  settore  dei  rifiuti  urbani,  di
          scelta della forma di  gestione,  di  determinazione  delle
          tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
          della  gestione  e  relativo  controllo   sono   esercitate
          unicamente dagli enti di  governo  degli  ambiti  o  bacini
          territoriali ottimali e omogenei istituiti o  designati  ai
          sensi del comma 1 del presente articolo.
              2.  In  sede  di  affidamento  del  servizio   mediante
          procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti  di
          tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
          dell'offerta.
              3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di
          affidamento dei servizi a evidenza  pubblica  da  parte  di
          regioni, province e comuni o degli enti di  governo  locali
          dell'ambito  o   del   bacino   costituisce   elemento   di
          valutazione  della  virtuosita'  degli  stessi   ai   sensi
          dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri, nell'ambito dei compiti di  tutela  e  promozione
          della  concorrenza  nelle  regioni  e  negli  enti  locali,
          comunica, entro il termine perentorio  del  31  gennaio  di
          ciascun anno, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          gli  enti  che  hanno  provveduto  all'applicazione   delle
          procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di
          mancata comunicazione entro il termine di  cui  al  periodo
          precedente,  si  prescinde   dal   predetto   elemento   di
          valutazione della virtuosita'.
              4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi  ai
          servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati
          con fondi  europei,  i  finanziamenti  a  qualsiasi  titolo
          concessi a valere su risorse  pubbliche  statali  ai  sensi
          dell'articolo 119, quinto comma,  della  Costituzione  sono
          prioritariamente attribuiti  agli  enti  di  governo  degli
          ambiti  o  dei  bacini  territoriali  ottimali  ovvero   ai
          relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura
          ad evidenza pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di
          regolazione  competente   abbia   verificato   l'efficienza
          gestionale e la qualita' del servizio reso sulla  base  dei
          parametri stabiliti dall'Autorita' stessa.
              5. Le societa' affidatarie in house  sono  assoggettate
          al  patto  di  stabilita'  interno  secondo  le   modalita'
          definite dal decreto  ministeriale  previsto  dall'articolo
          18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o  l'ente
          di  governo  locale  dell'ambito  o   del   bacino   vigila
          sull'osservanza da parte delle societa' di cui  al  periodo
          precedente dei vincoli derivanti dal  patto  di  stabilita'
          interno.
              6.  Le  societa'  affidatarie  in  house  sono   tenute
          all'acquisto di beni e servizi secondo le  disposizioni  di
          cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni. Le  medesime  societa'  adottano,
          con  propri  provvedimenti,  criteri  e  modalita'  per  il
          reclutamento del personale  e  per  il  conferimento  degli
          incarichi nel rispetto dei  principi  di  cui  al  comma  3
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, nonche' delle disposizioni che stabiliscono  a  carico
          degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni  di
          personale, contenimento degli oneri  contrattuali  e  delle
          altre voci di natura retributiva o indennitarie  e  per  le
          consulenze anche degli amministratori.".
              Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 1,  lettera
          b), del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 53.  Modificazioni  al  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011,  n.
          148
              1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito
          nella legge 14 settembre 2011, n. 148,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni:
              a) all'articolo 3-bis, comma  1,  primo  periodo,  sono
          apportate le seguenti modificazioni:
              1) dopo le parole «di rilevanza economica»,  la  parola
          «in» e' sostituita dalle seguenti: «definendo il  perimetro
          degli»;
              2)  dopo  le  parole  «massimizzare  l'efficienza   del
          servizio», sono  inserite  le  seguenti:  «e  istituendo  o
          designando gli enti di governo degli stessi»;
              3) al quarto periodo, dopo le parole:  «Fermo  restando
          il termine di cui al primo periodo del presente comma» sono
          inserite  le  seguenti:  «che  opera  anche  in  deroga   a
          disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti  per  la
          riorganizzazione del servizio in ambiti»; (135)
              4) al quarto periodo, le  parole:  «di  dimensione  non
          inferiore a quelle» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
          coerenza con le previsioni»;
              b) (abrogata).".
              Il testo del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
          (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  del  gas   naturale,   a   norma
          dell'articolo 41 della  L.  17  maggio  1999,  n.  144)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
              Il testo del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79
          (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni
          per il mercato interno dell'energia elettrica)e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
              Il testo della legge 23 agosto 2004, n.  239  (Riordino
          del settore energetico, nonche' delega al  Governo  per  il
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  settembre  2004,
          n. 215.
              Il testo della legge  2  aprile  1968,  n.  475  (Norme
          concernenti il servizio farmaceutico) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1968, n. 107.
              Si riporta il testo dell'articolo 37 del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, Pubblicato nella Gazz. Uff. 26
          giugno 2012, n. 147, S.O.:
              "Art. 37. (Disciplina delle gare per  la  distribuzione
          di gas naturale e nel settore idroelettrico)
              1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  sono
          apportate le seguenti modificazioni:
              a) l'articolo 14, comma 5, e' sostituito dal seguente:
              «Alle gare di  cui  al  comma  1  sono  ammesse,  senza
          limitazioni  territoriali,  societa'   per   azioni   o   a
          responsabilita' limitata, anche a partecipazione  pubblica,
          e societa' cooperative a  responsabilita'  limitata,  sulla
          base  di   requisiti   oggettivi,   proporzionati   e   non
          discriminatori, con  la  sola  esclusione  delle  societa',
          delle loro controllate, controllanti e controllate  da  una
          medesima controllante, che, in  Italia  e  in  altri  Paesi
          dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione
          europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di  legge,
          di atto amministrativo o per  contratto,  servizi  pubblici
          locali in virtu' di affidamento diretto o di una  procedura
          non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre  i
          gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui
          al primo periodo non si applica alle  societa'  quotate  in
          mercati   regolamentati   e   alle   societa'   da   queste
          direttamente  o   indirettamente   controllate   ai   sensi
          dell'articolo 2359 del  codice  civile,  nonche'  al  socio
          selezionato  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  12,   del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito  nella
          legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e  alle  societa'  a
          partecipazione mista, pubblica  e  privata,  costituite  ai
          sensi del medesimo comma»;
              b) il primo periodo dell'articolo  15,  comma  10,  del
          decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  e'  sostituito
          dai seguenti:
              «I  soggetti  titolari  degli   affidamenti   o   delle
          concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono
          partecipare  alle  prime  gare  per  ambiti   territoriali,
          indette a norma dell'articolo 14, comma  1,  successive  al
          periodo transitorio, su tutto  il  territorio  nazionale  e
          senza limitazioni, anche se, in Italia o  all'estero,  tali
          soggetti o le loro controllate, controllanti o  controllate
          da una medesima controllante  gestiscono  servizi  pubblici
          locali, anche diversi dalla distribuzione di gas  naturale,
          in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non  ad
          evidenza pubblica. Per le prime gare di cui  sopra  non  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 4,  comma  33,  del
          decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  e
          successive modifiche e integrazioni.».
              2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo
          46-bis  del  decreto-legge  1°  ottobre   2007,   n.   159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas  naturale,
          e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai sensi  del
          medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le
          gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas in
          conformita'  con  l'articolo  24,  comma  4,  del   decreto
          legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
              3. In sede di affidamento del servizio di distribuzione
          del gas naturale, al fine di  garantire  la  sicurezza  del
          servizio, sono fatti  salvi  gli  obblighi  in  materia  di
          tutela dell'occupazione stabiliti dai provvedimenti emanati
          ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo
          23 maggio 2000, n. 164, che, a causa  dell'obbligatorieta',
          non costituiscono elemento di valutazione dell'offerta.
              4. All'articolo 12 del  decreto  legislativo  16  marzo
          1999, n. 79, e successive modificazioni, sono apportate  le
          seguenti modificazioni:
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
              «1. Le regioni e  le  province  autonome,  cinque  anni
          prima  dello  scadere  di   una   concessione   di   grande
          derivazione d'acqua per uso idroelettrico  e  nei  casi  di
          decadenza,  rinuncia  e  revoca,  fermo   restando   quanto
          previsto dal comma  4,  ove  non  ritengano  sussistere  un
          prevalente interesse  pubblico  ad  un  diverso  uso  delle
          acque, incompatibile con il mantenimento  dell'uso  a  fine
          idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica,  nel
          rispetto   della   normativa   vigente   e   dei   principi
          fondamentali  di  tutela  della  concorrenza,  liberta'  di
          stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di
          conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso
          della concessione per un periodo di durata  da  venti  anni
          fino ad un massimo di trenta anni,  rapportato  all'entita'
          degli  investimenti  ritenuti  necessari,  avendo  riguardo
          all'offerta di miglioramento e risanamento  ambientale  del
          bacino  idrografico   di   pertinenza,   alle   misure   di
          compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del
          piano di interventi per assicurare la  conservazione  della
          capacita' utile di invaso e,  prevalentemente,  all'offerta
          economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa  idrica
          e  all'aumento  dell'energia  prodotta  o   della   potenza
          installata. Per le concessioni gia' scadute  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione e per  quelle
          in scadenza successivamente a tale  data  ed  entro  il  31
          dicembre 2017, per le quali non e' tecnicamente applicabile
          il periodo di cinque anni  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, le regioni e le province autonome  indicono
          la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore  del
          decreto di cui al comma 2 e la  nuova  concessione  decorre
          dal  termine  del  quinto  anno  successivo  alla  scadenza
          originaria e comunque non oltre il 31  dicembre  2017.  Nel
          bando  di  gara  sono  specificate  altresi'  le  eventuali
          condizioni  di  esercizio  della  derivazione  al  fine  di
          assicurare il necessario coordinamento con gli usi  primari
          riconosciuti dalla legge, in coerenza con  quanto  previsto
          dalla pianificazione idrica. La gara e' indetta  anche  per
          l'attribuzione  di  una   nuova   concessione   di   grande
          derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le  medesime
          modalita' e durata»;
              b) al  comma  2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri  e
          i parametri per definire la  durata  della  concessione  in
          rapporto  all'entita'  degli  investimenti,  nonche',   con
          parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  i
          parametri  tecnico-economici  per  la  determinazione   del
          corrispettivo e dell'importo  spettanti  al  concessionario
          uscente, ed  e'  determinata  la  percentuale  dell'offerta
          economica di  cui  al  comma  1,  presentata  dal  soggetto
          risultato aggiudicatario, da destinare alla  riduzione  dei
          costi dell'energia elettrica a beneficio della  generalita'
          dei clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo
          decreto».
              5.  Fermo  restando  quanto  previsto  per  i  casi  di
          decadenza, rinuncia  o  termine  dell'utenza  idroelettrica
          dall'articolo 25, primo comma, del testo unico  di  cui  al
          regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando  di  gara
          per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione
          ad uso idroelettrico prevede, per garantire la  continuita'
          gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente  al
          nuovo concessionario della titolarita' del  ramo  d'azienda
          relativo all'esercizio della  concessione,  comprensivo  di
          tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.
              6. Al concessionario uscente  spetta  un  corrispettivo
          per il trasferimento del ramo d'azienda,  predeterminato  e
          concordato tra questo e l'amministrazione concedente  prima
          della fase di offerta e reso noto nel bando  di  gara.  Con
          riferimento ai beni materiali compresi nel  ramo  d'azienda
          relativo all'esercizio della concessione diversi da  quelli
          di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui
          al  regio  decreto  11   dicembre   1933,   n.   1775,   il
          corrispettivo e'  determinato  sulla  base  del  valore  di
          mercato,  inteso  come  valore  di  ricostruzione  a  nuovo
          diminuito  nella   misura   dell'ordinario   degrado.   Con
          riferimento ai beni di cui al  citato  articolo  25,  primo
          comma, e' inoltre dovuto un importo determinato sulla  base
          del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto
          dei  contributi  pubblici  in  conto  capitale,   anch'essi
          rivalutati,   ricevuti   dal    concessionario    per    la
          realizzazione  di  tali  opere,  diminuito   nella   misura
          dell'ordinario degrado. In  caso  di  mancato  accordo,  si
          provvede attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti
          terzi, di cui  due  indicati  rispettivamente  da  ciascuna
          delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo
          dal  presidente  del  Tribunale   delle   acque   pubbliche
          territorialmente  competente,  i  quali   operano   secondo
          sperimentate  metodologie  e  rendono  la  pronuncia  entro
          novanta giorni dalla nomina.
              7. Al fine di  assicurare  un'omogenea  disciplina  sul
          territorio  nazionale  delle   attivita'   di   generazione
          idroelettrica e parita' di trattamento  tra  gli  operatori
          economici,  con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, previa intesa in sede di  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti  i  criteri
          generali  per  la  determinazione,  secondo   principi   di
          economicita' e ragionevolezza, da parte delle  regioni,  di
          valori  massimi  dei  canoni  delle  concessioni   ad   uso
          idroelettrico.  Con  lo  stesso  decreto  sono  fissate  le
          modalita'  tramite  le  quali  le  regioni  e  le  province
          autonome possono destinare una percentuale  di  valore  non
          inferiore  al  20  per  cento  del  canone  di  concessione
          pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica  a
          beneficio dei clienti finali, con riferimento ai  punti  di
          fornitura localizzati  nel  territorio  della  provincia  o
          dell'unione dei  comuni  o  dei  bacini  imbriferi  montani
          insistenti nel medesimo territorio interessato dalle  opere
          afferenti alle concessioni di cui al presente comma.
              8. Sono abrogati i commi  489  e  490  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266.".
              Si riporta il testo dell'articolo unico del decreto del
          Ministro dell'interno 31 dicembre  1983,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  16  del  17  gennaio  1984,   come
          modificato dalla presente legge:
              "Ai  sensi  e  per  gli   effetti   dell'art.   6   del
          decreto-legge 28 febbraio  1983,  n.  55,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge  26  aprile  1983,  n.  131,  le
          categorie dei servizi pubblici a domanda  individuale  sono
          le seguenti:
              1) alberghi, esclusi  i  dormitori  pubblici;  case  di
          riposo e di ricovero;
              2) alberghi diurni e bagni pubblici;
              3) asili nido;
              4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
              5)  colonie  e   soggiorni   stagionali,   stabilimenti
          termali;
              6) corsi extra scolastici di  insegnamento  di  arti  e
          sport  e  altre  discipline,  fatta  eccezione  per  quelli
          espressamente previsti dalla legge;
              7) giardini zoologici e botanici;
              8) impianti sportivi:  piscine,  campi  da  tennis,  di
          pattinaggio, impianti di risalita e simili;
              9) mattatoi pubblici;
              10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
              11) mercati e fiere attrezzati;
              12) parcheggi custoditi e parchimetri;
              13) pesa pubblica;
              14) servizi turistici diversi:  stabilimenti  balneari,
          approdi turistici e simili;
              15) spurgo di pozzi neri;
              16) teatri,  musei,  pinacoteche,  gallerie,  mostre  e
          spettacoli;
              17) trasporti di carni macellate;
              18) trasporti funebri, pompe funebri;
              19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente
          a  riunioni  non  istituzionali:  auditorium,  palazzi  dei
          congressi e simili.".
              Il testo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
          (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE9 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          2006, n. 100, S.O.
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
              "Art. 30. (Concessione di servizi) -  1.  Salvo  quanto
          disposto nel presente articolo, le disposizioni del  codice
          non si applicano alle concessioni di servizi.
              2. Nella concessione di servizi la controprestazione  a
          favore del concessionario consiste unicamente  nel  diritto
          di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente  il
          servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara
          anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di
          praticare nei confronti degli  utenti  prezzi  inferiori  a
          quelli corrispondenti alla somma del costo del  servizio  e
          dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero   qualora   sia
          necessario assicurare al  concessionario  il  perseguimento
          dell'equilibrio economico - finanziario degli  investimenti
          e della connessa gestione in relazione  alla  qualita'  del
          servizio da prestare.
              3. La  scelta  del  concessionario  deve  avvenire  nel
          rispetto  dei  principi  desumibili  dal  Trattato  e   dei
          principi generali relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in
          particolare,  dei   principi   di   trasparenza,   adeguata
          pubblicita', non discriminazione, parita'  di  trattamento,
          mutuo   riconoscimento,   proporzionalita',   previa   gara
          informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se
          sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
          all'oggetto della concessione, e con predeterminazione  dei
          criteri selettivi.
              4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono
          forme piu' ampie di tutela della concorrenza.
              5.  Restano  ferme,  purche'   conformi   ai   principi
          dell'ordinamento comunitario le discipline  specifiche  che
          prevedono, in luogo delle concessione di servizi  a  terzi,
          l'affidamento di servizi a soggetti che sono a  loro  volta
          amministrazioni aggiudicatrici.
              6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede  ad  un
          soggetto  che  non  e'  un'amministrazione   aggiudicatrice
          diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attivita'  di
          servizio pubblico, l'atto di concessione prevede  che,  per
          gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito  di
          tale attivita', detto soggetto rispetti il principio di non
          discriminazione in base alla nazionalita'.
              7. Si applicano le  disposizioni  della  parte  IV.  Si
          applica, inoltre, in  quanto  compatibile  l'articolo  143,
          comma 7.".
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  125  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
              "Art. 125. (Lavori, servizi e  forniture  in  economia)
          -1. Le acquisizioni in economia di beni,  servizi,  lavori,
          possono essere effettuate:
              a) mediante amministrazione diretta.
              b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
              2.  Per  ogni  acquisizione  in  economia  le  stazioni
          appaltanti   operano   attraverso   un   responsabile   del
          procedimento ai sensi dell'articolo 10.
              3. Nell'amministrazione diretta  le  acquisizioni  sono
          effettuate con materiali e  mezzi  propri  o  appositamente
          acquistati o  noleggiati  e  con  personale  proprio  delle
          stazioni   appaltanti,   o   eventualmente   assunto    per
          l'occasione,  sotto  la  direzione  del  responsabile   del
          procedimento
              4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata  in
          cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
              5. I lavori in economia sono ammessi  per  importi  non
          superiori a 200.000. I lavori  assunti  in  amministrazione
          diretta  non  possono  comportare  una  spesa   complessiva
          superiore a 50.000 euro.
              6. I lavori eseguibili in economia sono individuati  da
          ciascuna stazione appaltante,  con  riguardo  alle  proprie
          specifiche  competenze   e   nell'ambito   delle   seguenti
          categorie generali:
              a) manutenzione o  riparazione  di  opere  od  impianti
          quando l'esigenza e' rapportata ad eventi  imprevedibili  e
          non sia possibile realizzarle con le forme e  le  procedure
          previste agli articoli 55, 121, 122;
              b) manutenzione di opere o di impianti;
              c)  interventi  non   programmabili   in   materia   di
          sicurezza;
              d)  lavori  che  non  possono  essere  differiti,  dopo
          l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
              e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
              f) completamento di opere o impianti  a  seguito  della
          risoluzione  del  contratto  o  in  danno  dell'appaltatore
          inadempiente,  quando  vi  e'  necessita'  e   urgenza   di
          completare i lavori.
              7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori  in
          economia   possono   essere   anticipati   dalla   stazione
          appaltante  con  mandati  intestati  al  responsabile   del
          procedimento,  con  obbligo  di   rendiconto   finale.   Il
          programma annuale dei lavori e' corredato  dell'elenco  dei
          lavori da eseguire in economia per  i  quali  e'  possibile
          formulare una previsione, ancorche' sommaria.
              8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e
          fino  a  200.000  euro,  l'affidamento   mediante   cottimo
          fiduciario   avviene   nel   rispetto   dei   principi   di
          trasparenza,  rotazione,  parita'  di  trattamento,  previa
          consultazione di  almeno  cinque  operatori  economici,  se
          sussistono in  tale  numero  soggetti  idonei,  individuati
          sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
          operatori economici predisposti dalla stazione  appaltante.
          Per lavori di importo  inferiore  a  quarantamila  euro  e'
          consentito l'affidamento diretto da parte del  responsabile
          del procedimento.
              9. Le forniture e i servizi in  economia  sono  ammessi
          per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a),
          e per importi inferiori a  211.000  euro  per  le  stazioni
          appaltanti di cui all'articolo 28,  comma  1,  lettera  b).
          Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle
          soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso  meccanismo
          di adeguamento previsto dall'articolo 248.
              10. L'acquisizione in economia di  beni  e  servizi  e'
          ammessa in relazione all'oggetto e  ai  limiti  di  importo
          delle singole voci di  spesa,  preventivamente  individuate
          con provvedimento  di  ciascuna  stazione  appaltante,  con
          riguardo  alle  proprie  specifiche  esigenze.  Il  ricorso
          all'acquisizione in economia e' altresi'  consentito  nelle
          seguenti ipotesi:
              a) risoluzione di un precedente rapporto  contrattuale,
          o in danno del contraente  inadempiente,  quando  cio'  sia
          ritenuto  necessario  o  conveniente  per   conseguire   la
          prestazione nel termine previsto dal contratto;
              b)  necessita'  di  completare  le  prestazioni  di  un
          contratto in corso, ivi non previste, se non sia  possibile
          imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
              c) prestazioni  periodiche  di  servizi,  forniture,  a
          seguito della scadenza dei relativi contratti,  nelle  more
          dello svolgimento delle ordinarie procedure di  scelta  del
          contraente, nella misura strettamente necessaria;
              d)  urgenza,  determinata  da   eventi   oggettivamente
          imprevedibili,  al  fine  di  scongiurare   situazioni   di
          pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
          salute  pubblica,  ovvero  per   il   patrimonio   storico,
          artistico, culturale.
              11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore
          a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al  comma  9,
          l'affidamento  mediante  cottimo  fiduciario  avviene   nel
          rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di
          trattamento,  previa   consultazione   di   almeno   cinque
          operatori economici, se sussistono in tale numero  soggetti
          idonei, individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato
          ovvero tramite elenchi di operatori  economici  predisposti
          dalla  stazione  appaltante.  Per   servizi   o   forniture
          inferiori a quarantamila euro, e' consentito  l'affidamento
          diretto da parte del responsabile del procedimento.
              12. L'affidatario  di  lavori,  servizi,  forniture  in
          economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita'
          morale, capacita' tecnico - professionale  ed  economico  -
          finanziaria prescritta  per  prestazioni  di  pari  importo
          affidate  con  le  procedure  ordinarie   di   scelta   del
          contraente. Agli  elenchi  di  operatori  economici  tenuti
          dalle  stazioni  appaltanti  possono  essere   iscritti   i
          soggetti che ne facciano richiesta, che siano  in  possesso
          dei requisiti di cui al  periodo  precedente.  Gli  elenchi
          sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
              13. Nessuna prestazione di beni, servizi,  lavori,  ivi
          comprese le prestazioni di manutenzione,  periodica  o  non
          periodica, che non ricade nell'ambito di  applicazione  del
          presente articolo, puo' essere artificiosamente  frazionata
          allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni
          in economia.
              14. I procedimenti di acquisizione  di  prestazioni  in
          economia  sono  disciplinati,  nel  rispetto  del  presente
          articolo, nonche' dei principi  in  tema  di  procedure  di
          affidamento e di esecuzione del  contratto  desumibili  dal
          presente codice, dal regolamento.".
              Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  comma  8,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              "8. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  l'affidamento
          diretto puo' avvenire solo a favore di societa' a  capitale
          interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti  richiesti
          dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria  per  la
          gestione in house. Sono  fatti  salvi  gli  affidamenti  in
          essere fino alla scadenza naturale e comunque  fino  al  31
          dicembre 2014. Sono altresi' fatte salve le acquisizioni in
          via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia
          pari  o  inferiore  a  200.000   euro   in   favore   delle
          associazioni di promozione sociale  di  cui  alla  legge  7
          dicembre 2000, n. 383, degli enti di  volontariato  di  cui
          alla legge 11  agosto  1991,  n.  266,  delle  associazioni
          sportive dilettantistiche  di  cui  all'articolo  90  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289,  delle  organizzazioni  non
          governative di cui alla legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  e
          delle cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre
          1991, n. 381.".
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 11 febbraio  2010,  n.  22,  (Riassetto
          della normativa in materia di ricerca e coltivazione  delle
          risorse geotermiche, a norma dell'articolo  27,  comma  28,
          della legge 23 luglio 2009, n. 99.), come modificato  dalla
          presente legge.
              "Art.1.  (Ambito  di   applicazione   della   legge   e
          competenze)
              1. La ricerca e  la  coltivazione  a  scopi  energetici
          delle risorse geotermiche effettuate nel  territorio  dello
          Stato,  nel   mare   territoriale   e   nella   piattaforma
          continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio
          1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse  e  di
          pubblica utilita' e  sottoposte  a  regimi  abilitativi  ai
          sensi del presente decreto.
              2. Ai sensi e per  gli  effetti  del  presente  decreto
          legislativo, valgono le seguenti definizioni:
              a) sono risorse geotermiche  ad  alta  entalpia  quelle
          caratterizzate  da  una  temperatura  del  fluido  reperito
          superiore a 150 °C;
              b) sono risorse geotermiche  a  media  entalpia  quelle
          caratterizzate  da  una  temperatura  del  fluido  reperito
          compresa tra 90 °C e 150 °C;
              c) sono risorse geotermiche  a  bassa  entalpia  quelle
          caratterizzate  da  una  temperatura  del  fluido  reperito
          inferiore a 90 °C.
              3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad
          alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per  la
          realizzazione   di   un   progetto   geotermico,   riferito
          all'insieme  degli  impianti  nell'ambito  del  titolo   di
          legittimazione, tale da assicurare  una  potenza  erogabile
          complessiva di  almeno  20  MW  termici,  alla  temperatura
          convenzionale dei  reflui  di  15  gradi  centigradi;  sono
          inoltre  di  interesse  nazionale  le  risorse  geotermiche
          economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine.
              3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e  lo  sviluppo
          di nuove  centrali  geotermoelettriche  a  ridotto  impatto
          ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29
          dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale
          i fluidi geotermici a media ed  alta  entalpia  finalizzati
          alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale,  di
          impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle
          stesse formazioni di provenienza, e comunque con  emissioni
          nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW
          per  ciascuna  centrale,   per   un   impegno   complessivo
          autorizzabile non superiore ai 50 MW; per  ogni  proponente
          non possono in ogni caso essere  autorizzati  piu'  di  tre
          impianti, ciascuno di potenza nominale non  superiore  a  5
          MW.
              3-bis.1 Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che
          per il  migliore  sfruttamento  ai  fini  sperimentali  del
          fluido  geotermico  necessitano  di  una  maggiore  potenza
          nominale  installata  al  fine  di  mantenere   il   fluido
          geotermico allo  stato  liquido,  il  limite  di  5  MW  e'
          determinato in funzione dell'energia  immessa  nel  sistema
          elettrico.
              4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 3-bis  e  5,
          sono di interesse locale le risorse geotermiche a  media  e
          bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la
          realizzazione   di   un   progetto   geotermico,   riferito
          all'insieme  degli  impianti  nell'ambito  del  titolo   di
          legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal
          solo fluido geotermico alla temperatura  convenzionale  dei
          reflui di 15 gradi centigradi.
              5.  Sono  piccole  utilizzazioni  locali   le   risorse
          geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo  10.
          Le stesse non sono soggette alla  disciplina  mineraria  di
          cui  al  regio  decreto  29  luglio  1927,   n.   1443,   e
          all'articolo 826 del codice civile.
              6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di
          quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29  luglio
          1927, n. 1443, e dall'articolo 826 del codice  civile  sono
          risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse
          nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato  mentre
          quelle di interesse locale  sono  patrimonio  indisponibile
          regionale.
              7.   Le   autorita'   competenti   per   le    funzioni
          amministrative,  ai  fini  del  rilascio  del  permesso  di
          ricerca e delle concessioni di  coltivazione,  comprese  le
          funzioni di  vigilanza  sull'applicazione  delle  norme  di
          polizia  mineraria,  riguardanti  le  risorse   geotermiche
          d'interesse nazionale e locale sono le regioni  o  enti  da
          esse delegati, nel  cui  territorio  sono  rinvenute  o  il
          Ministero dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, che si avvale, per l'istruttoria e per  il  controllo
          sull'esercizio delle  attivita',  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico  della  finanza  pubblica,  della  Direzione
          generale per le risorse minerarie ed energetiche -  Ufficio
          nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo
          40  della  legge  11  gennaio  1957,  n.  6,  e  successive
          modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte  le  parole
          «e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di
          risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella
          piattaforma continentale italiana.
              8.   E'   esclusa   dall'applicazione   del    presente
          provvedimento la disciplina della  ricerca  e  coltivazione
          delle acque termali, intendendosi come  tali  le  acque  da
          utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi  dell'articolo  2
          della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
              9. Nel caso che  insieme  al  fluido  geotermico  siano
          presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le
          disposizioni del presente provvedimento  non  si  applicano
          qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da
          detto fluido risulti  inferiore  a  quello  delle  sostanze
          minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di
          cui al regio decreto 29  luglio  1927,  n.  1443  e  quelle
          relative alla legislazione regionale di settore.
              10. L'iniezione di acque e  la  reiniezione  di  fluidi
          geotermici  nelle  stesse  formazioni  di  provenienza,   o
          comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o
          industriale,  anche  in  area  marina,   sono   autorizzate
          dall'autorita' competente.".
              Si riporta il testo dell'articolo  154,  comma  4,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), come modificato dalla presente legge:
              "Art. 154. Tariffa del servizio idrico integrato.
              1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio
          idrico integrato ed  e'  determinata  tenendo  conto  della
          qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, delle
          opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi
          di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree
          di salvaguardia, nonche' di una quota parte  dei  costi  di
          funzionamento dell'Autorita'  d'ambito,  in  modo  che  sia
          assicurata la copertura integrale dei costi di investimento
          e di esercizio secondo il principio del recupero dei  costi
          e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte  le  quote
          della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di
          corrispettivo .
              2.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio, su proposta dell'Autorita' di  vigilanza  sulle
          risorse  idriche  e  sui  rifiuti,   tenuto   conto   della
          necessita' di recuperare i costi ambientali  anche  secondo
          il principio "chi inquina paga", definisce con  decreto  le
          componenti di costo per  la  determinazione  della  tariffa
          relativa ai servizi idrici per i vari  settori  di  impiego
          dell'acqua.
              3. Al fine di  assicurare  un'omogenea  disciplina  sul
          territorio   nazionale,   con    decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti
          i criteri generali per la determinazione,  da  parte  delle
          regioni, dei canoni di concessione per  l'utenza  di  acqua
          pubblica, tenendo conto dei costi ambientali  e  dei  costi
          della risorsa e prevedendo altresi'  riduzioni  del  canone
          nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso  delle
          acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo
          produttivo  o  di  una  parte  dello  stesso   o,   ancora,
          restituisca  le  acque   di   scarico   con   le   medesime
          caratteristiche   qualitative    di    quelle    prelevate.
          L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
              4. Il soggetto competente, al fine della redazione  del
          piano economico-finanziario di cui all'articolo 149,  comma
          1,   lettera   d),   predispone   la   tariffa   di   base,
          nell'osservanza del metodo tariffario di  cui  all'articolo
          10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011,
          n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          2011,  n.  106,   e   la   trasmette   per   l'approvazione
          all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
              5. La tariffa e' applicata dai  soggetti  gestori,  nel
          rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
              6. Nella modulazione  della  tariffa  sono  assicurate,
          anche mediante compensazioni per  altri  tipi  di  consumi,
          agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonche' per i
          consumi  di  determinate  categorie,   secondo   prefissati
          scaglioni di reddito.  Per  conseguire  obiettivi  di  equa
          redistribuzione dei costi  sono  ammesse  maggiorazioni  di
          tariffa per  le  residenze  secondarie,  per  gli  impianti
          ricettivi stagionali, nonche' per le  aziende  artigianali,
          commerciali e industriali.
              7. L'eventuale modulazione della tariffa tra  i  comuni
          tiene conto degli investimenti  pro  capite  per  residente
          effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai  fini
          dell'organizzazione del servizio idrico integrato .".
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  4,  del
          decreto-legge  25  gennaio  2012,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo  2012,  n.  28  (Misure
          straordinarie  e  urgenti  in  materia  ambientale),   come
          modificato dalla presente legge.
              "Art. 2. Disposizioni in materia di commercializzazione
          di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente
              1. Il termine previsto  dall'articolo  1,  comma  1130,
          della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  come  modificato
          dall'articolo 23, comma  21-novies,  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto  2009,  n.  102,  ai  fini  del  divieto  di
          commercializzazione  di  sacchi  per  l'asporto  merci,  e'
          prorogato fino all'adozione del decreto di cui al  comma  2
          limitatamente alla commercializzazione dei  sacchi  monouso
          per l'asporto merci realizzati con polimeri  conformi  alla
          norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni
          rilasciate   da   organismi    accreditati,    di    quelli
          riutilizzabili realizzati con altri  polimeri  che  abbiano
          maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore
          superiore a 200 micron se destinati  all'uso  alimentare  e
          100  micron  se  destinati  ad   altri   usi,   di   quelli
          riutilizzabili realizzati con altri  polimeri  che  abbiano
          maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore
          superiore ai 100 micron se destinati all'uso  alimentare  e
          60 micron se destinati agli altri usi.
              2. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  1,  con
          decreto di natura non regolamentare adottato  dai  Ministri
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni
          parlamentari, notificato  secondo  il  diritto  dell'Unione
          europea,  da  adottare  entro  il  31  dicembre  2012,  nel
          rispetto della gerarchia delle azioni da  adottare  per  il
          trattamento dei rifiuti,  prevista  dall'articolo  179  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  possono  essere
          individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche
          ai fini della loro  commercializzazione,  anche  prevedendo
          forme di  promozione  della  riconversione  degli  impianti
          esistenti,  nonche',  in  ogni  caso,   le   modalita'   di
          informazione ai consumatori, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica.
              3. Per favorire il riutilizzo  del  materiale  plastico
          proveniente  dalle   raccolte   differenziate,   i   sacchi
          realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata
          UNI EN  13432:2002  devono  contenere  una  percentuale  di
          plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del  30  per
          cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale  di  cui
          al periodo precedente puo' essere annualmente  elevata  con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, sentiti il Consorzio  nazionale  per
          la raccolta, il riciclaggio e il recupero  dei  rifiuti  di
          imballaggi in plastica -  COREPLA  e  le  associazioni  dei
          produttori.
              4. A decorrere dal sessantesimo giorno  dall'emanazione
          dei decreti di natura non regolamentare di cui al  comma  2
          la commercializzazione dei sacchi  non  conformi  a  quanto
          prescritto dal presente articolo e' punita con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al  quadruplo  del
          massimo se la violazione  del  divieto  riguarda  quantita'
          ingenti di sacchi per  l'asporto  oppure  un  valore  della
          merce  superiore  al  20  per  cento  del   fatturato   del
          trasgressore. Le sanzioni sono  applicate  ai  sensi  della
          legge 24 novembre  1981,  n.  689.  Fermo  restando  quanto
          previsto  in  ordine  ai  poteri  di   accertamento   degli
          ufficiali   e   degli   agenti   di   polizia   giudiziaria
          dall'articolo   13   della   legge   n.   689   del   1981,
          all'accertamento delle violazioni provvedono,  d'ufficio  o
          su denunzia,  gli  organi  di  polizia  amministrativa.  Il
          rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n.  689  del
          1981 e' presentato alla  camera  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura della provincia  nella  quale  e'
          stata accertata la violazione.".
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
              Si riporta il testo  dell'articolo  66,  comma  7,  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
              "7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale
          relativa   ai   contratti   pubblici,   sul   «profilo   di
          committente» della stazione appaltante, e,  non  oltre  due
          giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del  Ministero
          delle infrastrutture di cui al  decreto  del  Ministro  dei
          lavori  pubblici  6  aprile  2001,  n.  20,  e   sul   sito
          informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione  degli
          estremi di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale.  Gli
          avvisi e i bandi  sono  altresi'  pubblicati,  dopo  dodici
          giorni dalla trasmissione  alla  Commissione,  ovvero  dopo
          cinque giorni da detta trasmissione in  caso  di  procedure
          urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per  estratto  su
          almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
          e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo  ove
          si eseguono i contratti. La  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata  entro
          il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
          della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio   inserzioni
          dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.".
              Si riporta il testo dell'articolo  13,  comma  17,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.:
              "17.  Il  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro.".
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata nella Gazz. Uff.
          31 dicembre 2009, n. 303, S.O:
              "2. Ai fini della applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni.".
              Si riporta il testo  dell'articolo  21,  comma  6,  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  abrogato
          dalla presente legge.
              "6.  Al   fine   di   facilitare   ed   accelerare   la
          realizzazione delle infrastrutture  di  rete  di  interesse
          nazionale,  su   richiesta   motivata   dei   concessionari
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  istruisce  la
          domanda ricevuta circa l'individuazione dei  singoli  asset
          regolati, definendo la relativa remunerazione entro novanta
          giorni dal ricevimento della stessa richiesta.".
              Si riporta il testo  dell'articolo  5  della  legge  24
          aprile 2001, n. 170, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 5. (Modalita' di vendita)
              1. La vendita della stampa quotidiana  e  periodica  e'
          effettuata nel rispetto delle seguenti modalita':
              a) il prezzo  di  vendita  della  stampa  quotidiana  e
          periodica  stabilito  dal  produttore   non   puo'   subire
          variazioni in relazione ai punti di  vendita,  esclusivi  e
          non esclusivi, che effettuano la rivendita;
              b) le condizioni economiche e le modalita'  commerciali
          di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni  forma
          di compenso  riconosciuta  ai  rivenditori,  devono  essere
          identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e
          non esclusivi, che effettuano la vendita;
              c) i punti  di  vendita,  esclusivi  e  non  esclusivi,
          devono prevedere  un  adeguato  spazio  espositivo  per  le
          testate poste in vendita;
              d) e' comunque vietata  l'esposizione  al  pubblico  di
          giornali, riviste e materiale pornografico;
              d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria
          sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
              d-ter) gli edicolanti possono  praticare  sconti  sulla
          merce venduta e defalcare il valore del  materiale  fornito
          in  conto  vendita  e  restituito  a  compensazione   delle
          successive anticipazioni al distributore;
              d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per  gli
          edicolanti  a  garanzia  del  pluralismo  informativo,   la
          ingiustificata  mancata  fornitura,  ovvero  la   fornitura
          ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda
          da parte del distributore  costituiscono  casi  di  pratica
          commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle  vigenti
          disposizioni in materia;
              d-quinquies) le clausole contrattuali fra  distributori
          ed edicolanti, contrarie  alle  disposizioni  del  presente
          articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa  di
          legge e non viziano il contratto cui accedono.".
              Si riporta il testo dell'articolo 28,  comma  3,  della
          legge 20  febbraio  2006,  n.  82,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art. 28. (Registri per i produttori,  gli  importatori
          ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio).
              1. I produttori, gli  importatori  ed  i  grossisti  di
          saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di  glucosio  e  di
          isoglucosio, anche in soluzione, devono  tenere  aggiornato
          un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di
          bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima
          dell'uso  dal  comune  competente  in  base  al  luogo   di
          detenzione,  e  annotarvi  tutte  le  introduzioni   e   le
          estrazioni all'atto in cui si verificano.
              2. I grossisti che effettuano vendita al minuto  devono
          annotare sul registro di carico e scarico ogni  operazione,
          precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente.
              3. A tutti gli utilizzatori dei prodotti  annotati  nei
          registri  di  cui  ai  commi  1  e  2,  ad  eccezione   dei
          commercianti al dettaglio, di quelli che  somministrano  al
          pubblico o che producono alimenti in laboratori  annessi  a
          esercizi di vendita o di somministrazione, compresi  quelli
          artigiani, e di quelli in possesso di un registro di carico
          e scarico delle  materie  prime,  vidimato  dal  competente
          ufficio periferico  dell'Ispettorato  centrale  repressione
          frodi,  o  dell'apposito  registro  vidimato   dall'ufficio
          dell'Agenzia delle dogane  competente  per  territorio,  e'
          fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con
          le stesse modalita' previste dal comma  1  e  di  annotarvi
          giornalmente per prodotti  omogenei  i  quantitativi  delle
          sostanze zuccherine impiegate.
              4. I registri istituiti  ai  sensi  dei  commi  1  e  3
          possono essere tenuti anche tramite  supporto  informatico,
          secondo le modalita' stabilite con  decreto  del  Ministero
          delle politiche agricole e forestali, da emanare entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          e devono essere conservati per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
              5. Per  coloro  che  tengono  la  propria  contabilita'
          avvalendosi di sistemi informatizzati, ai sensi  del  comma
          4, le iscrizioni nei registri di carico e  scarico  possono
          essere completate settimanalmente.".
              Si riporta il testo dell'articolo  1  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14  agosto1996,  n.  472,  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 1. 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore
          del presente regolamento cessano di avere efficacia,  fatta
          eccezione per quanto riguarda la circolazione dei  tabacchi
          e dei fiammiferi, nonche' dei prodotti sottoposti al regime
          delle accise,  ad  imposte  di  consumo  od  al  regime  di
          vigilanza fiscale di cui agli articoli  21,  27  e  62  del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, approvato con decreto  legislativo
          26  ottobre  1995,  n.  504,  le  disposizioni  riguardanti
          l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei
          beni viaggianti contenute nel decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
              1-bis. Le eccezioni  di  cui  al  comma  1  si  rendono
          applicabili esclusivamente nella fase di  prima  immissione
          in commercio.
              2. Restano ferme le disposizioni sul controllo dei beni
          durante il trasporto ai fini dell'acquisizione  di  dati  e
          notizie utili all'accertamento della corretta  applicazione
          delle norme fiscali.
              3. Il documento previsto dall'art.  21,  quarto  comma,
          secondo  periodo,  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene  l'indicazione
          della data, delle generalita' del cedente, del  cessionario
          e  dell'eventuale  incaricato  del  trasporto,  nonche'  la
          descrizione della natura, della qualita' e della  quantita'
          dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 39, terzo  comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. Lo stesso documento e' idoneo a  superare  le
          presunzioni stabilite dall'art. 53 del citato decreto.
              4. Il decreto del Ministro  delle  finanze  18  gennaio
          1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23
          gennaio 1996, e' abrogato.".
              Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 5-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 16. (Riduzione dei costi amministrativi a  carico
          delle imprese)
              1. All'articolo 21 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) alla fine  del  comma  9  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «La mancata  comunicazione  del  parere  da  parte
          dell'Agenzia  delle  entrate  entro  120  giorni   e   dopo
          ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
          contribuente equivale a silenzio assenso.»;
              b) il comma 10 e' soppresso.
              2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
              3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
          i commi da 30 a 32 sono abrogati.
              4. All'articolo 1, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
              5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 1, lettera a), le parole «un  ottavo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
              b) al comma 1, lettera b), le parole «un  quinto»  sono
          sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
              c) al comma 1, lettera  c),  le  parole:  «un  ottavo»,
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un
          dodicesimo».
              5-bis. La lettera h) del comma 4  dell'articolo  50-bis
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si
          interpreta nel senso che  le  prestazioni  di  servizi  ivi
          indicate,  relative  a  beni  consegnati  al   depositario,
          costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
          senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di  scarico  dal
          mezzo di trasporto. L'introduzione  si  intende  realizzata
          anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che  sia
          necessaria  la  preventiva  introduzione  della  merce  nel
          deposito.  Si  devono  ritenere  assolte  le  funzioni   di
          stoccaggio e  di  custodia,  e  la  condizione  posta  agli
          articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano
          il contratto di deposito. All'estrazione  della  merce  dal
          deposito  IVA  per  la  sua  immissione  in   consumo   nel
          territorio dello  Stato,  qualora  risultino  correttamente
          poste in essere le norme dettate  al  comma  6  del  citato
          articolo  50-bis  del  decreto  legge  n.  331  del   1993,
          l'imposta   sul   valore   aggiunto   si   deve    ritenere
          definitivamente assolta".
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1331,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella Gazz. Uff.
          27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
              "1331. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  dei
          trasporti e' istituito un Fondo di parte corrente, con  una
          dotazione di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2007,  da
          ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle
          capitanerie di porto - Guardia costiera,  con  decreti  del
          Ministro dei trasporti, da comunicare, anche  con  evidenze
          informatiche, al Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          tramite l'ufficio centrale del bilancio".
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   41,   comma
          16-sexiesdecies.1, del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.
          207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2009, n. 14, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre  2008,
          n. 304:
              "16-sexiesdecies.1.   Al    fine    di    ridurre    la
          concorrenzialita' delle  rivendite  di  benzina  e  gasolio
          utilizzati come carburante per autotrazione  situate  nella
          Repubblica di San Marino e  nel  rispetto  della  normativa
          comunitaria vigente e' istituito, in favore  delle  regioni
          confinanti con la stessa,  un  fondo  per  l'erogazione  di
          contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo
          della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il
          fondo e' istituito nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  con  una  dotazione  di  2
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le
          modalita' di erogazione e i  criteri  di  ripartizione  del
          predetto fondo sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per
          i   rapporti   con   le   regioni.   All'onere    derivante
          dall'attuazione del presente comma, pari  a  2  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 39-ter,  comma  2,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  L'efficacia
          delle disposizioni di cui al presente comma e'  subordinata
          all'autorizzazione del  Consiglio  dell'Unione  europea  ai
          sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.".
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  111  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art.  111  (Revisione  delle  macchine   agricole   in
          circolazione)
              "1. Al fine di garantire adeguati livelli di  sicurezza
          nei luoghi di lavoro  e  nella  circolazione  stradale,  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il  28
          febbraio 2013,  dispone  la  revisione  obbligatoria  delle
          macchine agricole  soggette  ad  immatricolazione  a  norma
          dell'articolo 110,  al  fine  di  accertarne  lo  stato  di
          efficienza  e  la  permanenza  dei  requisiti   minimi   di
          idoneita' per  la  sicurezza  della  circolazione.  Con  il
          medesimo decreto e` disposta, a far  data  dal  1º  gennaio
          2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole  in
          circolazione soggette ad immatricolazione  in  ragione  del
          relativo stato di vetusta'  e  con  precedenza  per  quelle
          immatricolate antecedentemente al 1º gennaio 2009,  e  sono
          stabiliti, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' ed i contenuti
          della  formazione  professionale   per   il   conseguimento
          dell'abilitazione  all'uso  delle  macchine  agricole,   in
          attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
              2.  Gli  uffici  competenti  del  Dipartimento  per   i
          trasporti   terrestri,   qualora   sorgano   dubbi    sulla
          persistenza dei  requisiti  di  cui  al  comma  1,  possono
          ordinare in  qualsiasi  momento  la  revisione  di  singole
          macchine agricole.
              3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi
          e le modalita' delle revisioni di cui al presente articolo,
          nonche', ove ricorrano, i criteri  per  l'accertamento  dei
          requisiti minimi d'idoneita' cui  devono  corrispondere  le
          macchine agricole in  circolazione  e  del  loro  stato  di
          efficienza.
              4. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
          con decreto  emesso  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          politiche  agricole  e  forestali,   puo'   modificare   la
          normativa prevista dal presente  articolo  in  relazione  a
          quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunita'
          economica europea.
              5  Alle  macchine  agricole,  di  cui  al  comma  1  si
          applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7.
              6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
          che non e' stata presentata alla revisione e' soggetto alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          80 ad euro 318. Da tale  violazione  discende  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di
          circolazione  o  del  certificato  di  idoneita'   tecnica,
          secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  15  luglio  2011,  n.  111,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art. 12. (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
          di immobili pubblici)
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  le  operazioni  di
          acquisto e vendita di immobili,  effettuate  sia  in  forma
          diretta  sia  indiretta,  da  parte  delle  amministrazioni
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  con  l'esclusione
          degli enti territoriali, degli enti previdenziali  e  degli
          enti  del  servizio  sanitario   nazionale,   nonche'   del
          Ministero degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni
          immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Per  gli  enti
          previdenziali  pubblici  e   privati   restano   ferme   le
          disposizioni  di  cui  al  comma  15  dell'articolo  8  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
              a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
          di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti,  relative   agli   interventi   manutentivi,   a
          carattere  ordinario  e  straordinario,  effettuati   sugli
          immobili di proprieta' dello Stato, in  uso  per  finalita'
          istituzionali  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  incluse  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e le  Agenzie,  anche
          fiscali, fatte salve  le  specifiche  previsioni  di  legge
          riguardanti il Ministero della difesa, il  Ministero  degli
          affari esteri e il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti con riferimento a quanto previsto dagli  articoli
          41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
          successive modificazioni, e dagli articoli 127  e  128  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni. Restano altresi'  esclusi  dalla  disciplina
          del   presente    comma    gli    istituti    penitenziari.
          Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite  al
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  gli
          interventi relativi agli edifici pubblici  statali  e  agli
          immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
          nei limiti delle  predette  risorse,  dal  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  l'Agenzia  del
          demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
          Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
          edilizia penitenziaria.
              b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio  le
          decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
          manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
          di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
          Amministrazioni di cui alla lettera a);
              c) restano ferme le decisioni di  spesa  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   relative   agli
          interventi manutentivi effettuati su beni  immobili  ovvero
          infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere  a)  e
          b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle  lettere  a)  e
          b);
              d)  gli  interventi  di  piccola  manutenzione  nonche'
          quelli atti ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni
          di cui al Decreto Legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  sono
          curati  direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici
          degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti  gli
          interventi  sono   comunicati   all'Agenzia   del   demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a),  b)
          e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al  fine
          di verificare le previsioni contrattuali in materia
              3. Le Amministrazioni di cui  al  comma  2  comunicano,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012,  la
          previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
          straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
          proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
          manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
          immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
          qualsiasi titolo.
              4.  Anche  sulla  base   delle   previsioni   triennali
          presentate  e  delle  verifiche   effettuate,   sentiti   i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del  demanio
          assume le  decisioni  di  spesa  sulla  base  di  un  piano
          generale di interventi per il triennio  successivo,  volto,
          ove  possibile,  al  recupero  degli  spazi  interni  degli
          immobili di proprieta' dello Stato al fine  di  ridurre  le
          locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
          demanio  puo'  stipulare  accordi   quadro   con   societa'
          specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
          funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
          di cui al comma 2, realizzano i  progetti  di  recupero,  a
          valere sulle risorse di cui al comma 6.
              5. L'Agenzia del Demanio, al  fine  di  realizzare  gli
          interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e  b),
          stipula accordi quadro,  riferiti  ad  ambiti  territoriali
          predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
          individuati mediante procedure ad evidenza  pubblica  anche
          avvalendosi di societa'  a  totale  o  prevalente  capitale
          pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione  degli
          interventi manutentivi mediante tali operatori  e'  curata,
          previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
          strutture  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione
          della   capacita'   operativa   delle   stesse   strutture,
          dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli interventi
          gestiti dalle strutture del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti sono sottoposti al controllo  degli  uffici
          appartenenti al sistema delle ragionerie  del  Dipartimento
          della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita'
          previste dal decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123.
          Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia  del
          Demanio sono  controllati  secondo  le  modalita'  previste
          dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
          i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
          per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
          legge riguardanti il Ministero della difesa e il  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta  stipula
          delle convenzioni o degli accordi quadro e' data  immediata
          notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
          di assicurare il rispetto  degli  impegni  assunti  con  le
          convenzioni di cui al presente comma,  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   assicura   un'adeguata
          organizzazione  delle  proprie  strutture  periferiche,  in
          particolare individuando all'interno dei provveditorati  un
          apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle  attivita'
          affidate dall'Agenzia del  Demanio  e  di  quelle  previste
          dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato  di
          idonee professionalita'.
              6. Gli stanziamenti per gli  interventi  manutentivi  a
          disposizione delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, in due appositi fondi, rispettivamente per  le  spese
          di parte corrente e di conto capitale per  le  manutenzioni
          ordinaria  e  straordinaria,  istituiti  nello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, impiegati dall'Agenzia  del  demanio.  Le  risorse
          necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
          corrispondenti riduzioni  degli  stanziamenti  di  ciascuna
          Amministrazione, sulla base  delle  comunicazioni  di'  cui
          all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. Restano  fermi  i  limiti  stabiliti
          dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
          2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio  2010,  n.  122.  Le  risorse  di  cui  al   periodo
          precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
          che possono essere  assegnate  in  corso  d'anno  ai  sensi
          dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
              7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni
          quadro di cui al comma 5 e, comunque,  per  i  lavori  gia'
          appaltati alla data della stipula  degli  accordi  o  delle
          convenzioni quadro, gli interventi  manutentivi  continuano
          ad essere gestiti dalle Amministrazioni  interessate  fermi
          restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
          comunicazione,   limitatamente   ai    nuovi    interventi,
          all'Agenzia del demanio che  ne  assicurera'  la  copertura
          finanziaria a  valere  sui  fondi  di  cui  al  comma  6  a
          condizione  che  gli  stessi  siano  ricompresi  nel  piano
          generale degli  interventi.  Successivamente  alla  stipula
          dell'accordo o della  convenzione  quadro,  e'  nullo  ogni
          nuovo contratto di manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione  per
          quelli  stipulati  dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei
          Ministri e  dichiarati  indispensabili  per  la  protezione
          degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.   Salvo   quanto
          previsto  in  relazione  all'obbligo  di  avvalersi   degli
          accordi quadro di cui al comma  5.  Restano  esclusi  dalla
          disciplina del presente comma i beni  immobili  riguardanti
          il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali, il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti  e  il   Ministero   della   giustizia   con
          riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche'  i  beni
          immobili all'estero riguardanti il Ministero  degli  affari
          esteri, salva la  preventiva  comunicazione  dei  piani  di
          interventi all'Agenzia del demanio, al fine del  necessario
          coordinamento con le attivita' poste  in  essere  ai  sensi
          comma 1 e con i  piani  di  razionalizzazione  degli  spazi
          elaborati  dall'Agenzia  stessa  previsti  all'articolo  2,
          comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
              (Omissis)".
              Si riporta il testo degli articoli 5 e 11  del  decreto
          legislativo 24 aprile  2006,  n.  166,  (recante  Norme  in
          materia  di  concorso   notarile,   pratica   e   tirocinio
          professionale, nonche' in materia di coadiutori notarili in
          attuazione dell'articolo 7, comma 1, della L.  28  novembre
          2005, n. 246), come modificati dalla presente legge.
              "Art. 5. (Composizione della commissione esaminatrice).
              1. La commissione esaminatrice del concorso per  notaio
          di cui all'articolo 1, primo comma, della  legge  6  agosto
          1926, n. 1365,  da  nominarsi  almeno  dieci  giorni  prima
          dell'inizio della prova  con  decreto  del  Ministro  della
          giustizia, e' unica ed e' composta da:
              a) un magistrato di  cassazione  dichiarato  idoneo  ad
          essere ulteriormente valutato ai  fini  della  nomina  alle
          funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimita',
          che la presiede;
              b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di
          magistrato  dichiarato  idoneo  ad   essere   ulteriormente
          valutato ai fini della nomina a  magistrato  di  cassazione
          con funzioni di vice presidente;
              c) sette magistrati  con  qualifica  di  magistrato  di
          appello;
              d) sei professori universitari, ordinari  o  associati,
          che insegnino materie giuridiche;
              e)  nove  notai,  che  abbiano  almeno  dieci  anni  di
          anzianita' nella professione.
              1-bis.  I  componenti  della  commissione,  aventi   le
          qualifiche di cui al  comma  1,  possono  anche  essere  in
          pensione da non piu' di cinque anni.
              2.  I  notai  sono  scelti  tra   diciotto   nominativi
          indicati, per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del
          notariato.
              3. I commissari che hanno partecipato, anche in  parte,
          alla procedura concorsuale,  non  possono  essere  nominati
          nella commissione dei due concorsi successivi.
              4. (abrogato).
              5.  La  commissione  opera  con  tre   sottocommissioni
          composte di cinque membri, presiedute  rispettivamente  dal
          presidente, dal vicepresidente e da uno dei  magistrati  di
          cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente.
              6.  I  magistrati  e  i   docenti   universitari   sono
          esonerati, in tutto o in parte, dal  rispettivo  carico  di
          lavoro, dall'inizio della prova di preselezione  fino  alla
          formazione della graduatoria del concorso  da  parte  della
          commissione.  L'esonero  dei  magistrati  e'  disposto  dal
          Consiglio  Superiore  della  Magistratura.  L'esonero   dei
          docenti  universitari  e'  disposto   dall'universita'   di
          appartenenza."
              "Art. 11. (Correzione delle prove scritte).
              1. La sottocommissione di cui all'articolo 10  procede,
          collegialmente e nella medesima seduta,  alla  lettura  dei
          temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio
          complessivo di idoneita' per l'ammissione alla prova orale.
              2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura
          dei  tre  elaborati,   la   sottocommissione   delibera   a
          maggioranza se il candidato merita l'idoneita'.
              3. Il giudizio di idoneita' comporta l'attribuzione del
          voto minimo di trentacinque  punti  a  ciascuna  delle  tre
          prove scritte.
              4. In caso di idoneita', la  sottocommissione  assegna,
          in base  ai  voti  di  ciascun  commissario,  il  punteggio
          complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino  ad
          un  massimo  di  punti  cinquanta.  A  tale  fine,  ciascun
          commissario dispone di un voto da zero a tre punti.
              5. Il  giudizio  di  non  idoneita'  e`  sinteticamente
          motivato  con  formulazioni  standard,  predisposte   dalla
          commissione quando definisce  i  criteri  che  regolano  la
          valutazione degli elaborati. Nel giudizio di  idoneita'  il
          punteggio vale motivazione.
              6. Il segretario annota la votazione complessiva  o  la
          motivazione, facendola risultare dal processo verbale,  per
          ciascun elaborato.
              7. Nel caso in  cui  dalla  lettura  del  primo  o  del
          secondo elaborato emergono nullita' o gravi  insufficienze,
          secondo i criteri  definiti  dalla  commissione,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non
          idoneo il candidato  senza  procedere  alla  lettura  degli
          elaborati successivi.".
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  285  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 29  giugno  2010,  n.  128,  contenente
          norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14
          aprile 2006, n. 88, S.O,  come  modificato  dalla  presente
          legge.
              "Art. 285. Caratteristiche tecniche.
              1. Gli impianti termici civili che, prima  dell'entrata
          in  vigore  della   presente   disposizione,   sono   stati
          autorizzati ai sensi del titolo I della  parte  quinta  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire
          da tale data, ricadono nel  successivo  titolo  II,  devono
          essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1°
          settembre 2017  purche'  sui  singoli  terminali,  siano  e
          vengano dotati di elementi utili al  risparmio  energetico,
          quali valvole termostatiche e/o ripartitori di  calore.  Il
          titolare dell'autorizzazione produce, quali atti  autonomi,
          le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della
          stessa  parte  quinta   nei   novanta   giorni   successivi
          all'adeguamento ed effettua le  comunicazioni  previste  da
          tale  articolo  nei  tempi  ivi  stabiliti.   Il   titolare
          dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai  fini
          dell'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'articolo
          288.".
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  comma  9,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
          412, come modificato della presente legge:
              "9. Gli impianti termici siti negli edifici  costituiti
          da piu'  unita'  immobiliari  devono  essere  collegati  ad
          appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei
          prodotti  di  combustione,  con  sbocco  sopra   il   tetto
          dell'edificio alla quota prescritta dalla  regolamentazione
          tecnica vigente, fatto salvo quanto  previsto  dal  periodo
          seguente. Qualora si installino generatori di calore a  gas
          a condensazione che, per valori di prestazione energetica e
          di emissioni nei prodotti della  combustione,  appartengano
          alla classe ad alta efficienza energetica, piu'  efficiente
          e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma  tecnica
          di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502,  il
          posizionamento  dei  terminali  di  tiraggio   avviene   in
          conformita'  alla  vigente  norma  tecnica   UNI   7129   e
          successive integrazioni."
              Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 della legge 28
          giugno 2012, n. 92, come modificati dalla presente legge:
              "Art. 1. (Disposizioni generali, tipologie contrattuali
          e disciplina in tema di flessibilita' in  uscita  e  tutele
          del lavoratore)
              (Omissis).
              21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) all'articolo 34:
              1) al comma 1, le parole: «ai sensi  dell'articolo  37»
          sono soppresse;
              2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
              «2. Il contratto di lavoro intermittente puo'  in  ogni
          caso   essere   concluso   con   soggetti   con   piu'   di
          cinquantacinque anni di eta' e con  soggetti  con  meno  di
          ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso  che
          le prestazioni contrattuali devono essere svolte  entro  il
          venticinquesimo anno di eta'»;
              b) all'articolo 35 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          comma:
              «3-bis. Prima dell'inizio della prestazione  lavorativa
          o di un  ciclo  integrato  di  prestazioni  di  durata  non
          superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto  a
          comunicarne  la  durata  con  modalita'  semplificate  alla
          Direzione   territoriale   del   lavoro   competente    per
          territorio, mediante sms, o posta elettronica. Con  decreto
          di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,  possono
          essere individuate modalita' applicative della disposizione
          di cui al precedente periodo, nonche'  ulteriori  modalita'
          di  comunicazione  in   funzione   dello   sviluppo   delle
          tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui  al
          presente comma si applica  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 400 ad euro 2.400 in relazione  a  ciascun  lavoratore
          per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la
          procedura di diffida di cui  all'articolo  13  del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124»;
              (Omissis)."
              "Art. 4. (Ulteriori disposizioni in materia di  mercato
          del lavoro)
              1. Nei casi di  eccedenza  di  personale,  accordi  tra
          datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici
          dipendenti  e  le  organizzazioni  sindacali   maggiormente
          rappresentative a livello aziendale possono prevedere  che,
          al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani,
          il  datore  di  lavoro  si  impegni  a   corrispondere   ai
          lavoratori una prestazione di importo pari  al  trattamento
          di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed
          a  corrispondere  all'INPS   la   contribuzione   fino   al
          raggiungimento dei requisiti minimi per  il  pensionamento.
          La  stessa  prestazione  puo'  essere  oggetto  di  accordi
          sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della
          legge  23  luglio  1991,  n.  223,  ovvero  nell'ambito  di
          processi di riduzione di personale dirigente  conclusi  con
          accordo firmato da  associazione  sindacale  stipulante  il
          contratto collettivo di lavoro della categoria.
              2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
          1  debbono  raggiungere   i   requisiti   minimi   per   il
          pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro  anni
          successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
              3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di  cui  al
          comma 1, il datore di lavoro interessato presenta  apposita
          domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione  di  una
          fideiussione bancaria  a  garanzia  della  solvibilita'  in
          relazione agli obblighi.
              4. L'accordo di cui  al  comma  1  diviene  efficace  a
          seguito della validazione da parte dell'INPS, che  effettua
          l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo
          al lavoratore ed al datore di lavoro.
              5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di  cui  al
          comma  1  il  datore  di  lavoro  e'  obbligato  a  versare
          mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e  per
          la contribuzione figurativa. In ogni caso, in  assenza  del
          versamento mensile di cui  al  presente  comma,  l'INPS  e'
          tenuto a non erogare le prestazioni.
              6. In caso  di  mancato  versamento  l'INPS  procede  a
          notificare un  avviso  di  pagamento;  decorsi  centottanta
          giorni dalla notifica  senza  l'avvenuto  pagamento  l'INPS
          procede alla escussione della fideiussione.
              7. Il pagamento  della  prestazione  avviene  da  parte
          dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento  delle
          pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito
          della relativa contribuzione figurativa.
              7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano
          applicazione  anche  nel  caso  in   cui   le   prestazioni
          spetterebbero    a    carico    di    forme     sostitutive
          dell'assicurazione generale obbligatoria.
              7-ter. Nel caso  degli  accordi  il  datore  di  lavoro
          procede  al  recupero   delle   somme   pagate   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 4, della  legge  n.  223  del  1991,
          relativamente   ai   lavoratori    interessati,    mediante
          conguaglio con i contributi dovuti  all'INPS  e  non  trova
          comunque  applicazione  l'articolo  2,  comma   31,   della
          presente legge. Resta  inoltre  ferma  la  possibilita'  di
          effettuare  nuove  assunzioni  anche   presso   le   unita'
          produttive  interessate  dai  licenziamenti  in  deroga  al
          diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
          legge n. 223 del 1991.
              (Omissis).".
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 429  e  430,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla
          presente legge:
              "Art. 1.(Omissis).
              429. Le imprese che operano nel  settore  della  grande
          distribuzione    possono    trasmettere     telematicamente
          all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun  punto
          vendita,   l'ammontare   complessivo   dei    corrispettivi
          giornalieri delle cessioni di beni e delle  prestazioni  di
          servizi di  cui  agli  articoli  2  e  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni.
              430. Ai fini del  comma  429  sono  imprese  di  grande
          distribuzione commerciale, ai sensi dell'articolo 4,  comma
          1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 114, le aziende distributive che  operano  con  esercizi
          commerciali definiti media e grande  struttura  di  vendita
          aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei
          comuni  con  popolazione  residente  inferiore   a   10.000
          abitanti, o superficie superiore a  250  metri  quadri  nei
          comuni  con  popolazione  residente  superiore  ai   10.000
          abitanti,  nonche'  le  imprese  che  pur  in  assenza  dei
          requisiti   sopra   indicati,    indipendentemente    dalla
          superficie dei punti di vendita, fanno parte di  un  gruppo
          societario ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile
          che  opera  con  piu'  punti  di  vendita  sul   territorio
          nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregato
          superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande
          distribuzione   commerciale   come   sopra   definite,   la
          trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto
          di  vendita  sostituisce  gli  obblighi  di  certificazione
          fiscale dei corrispettivi stessi.
              (Omissis).".
              Si riporta il testo dell'articolo 6  del  decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  come  modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 6. (Liberalizzazione in materia  di  segnalazione
          certificata di inizio attivita', denuncia  e  dichiarazione
          di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni)
              1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241  sono
          apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del  comma
          3» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  di  cui  al  comma
          6-bis»;
              b) al comma 6-bis, secondo  periodo,  dopo  le  parole:
          «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma
          4 e»;
              c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
              «6-ter.   La   segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita',  la  denuncia  e  la  dichiarazione  di   inizio
          attivita'   non    costituiscono    provvedimenti    taciti
          direttamente   impugnabili.   Gli    interessati    possono
          sollecitare   l'esercizio   delle    verifiche    spettanti
          all'amministrazione  e,  in  caso  di   inerzia,   esperire
          esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e  3
          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
              2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio
          per consentire la progressiva entrata in  operativita'  del
          Sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI),  nonche'  l'efficacia  del  funzionamento   delle
          tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e
          della tutela del  territorio  e  del  mare,  attraverso  il
          concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto e sino al 15 dicembre  2011,  la  verifica  tecnica
          delle  componenti  software  e  hardware,  anche  ai   fini
          dell'eventuale implementazione di  tecnologie  di  utilizzo
          piu'  semplice  rispetto  a  quelle  attualmente  previste,
          organizzando, in  collaborazione  con  le  associazioni  di
          categoria    maggiormente    rappresentative,    test    di
          funzionamento   con   l'obiettivo    della    piu'    ampia
          partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto
          previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera  f-octies),  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  per  i
          soggetti di cui all'articolo 1, comma 5,  del  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          124 del 30 maggio 2011,  per  gli  altri  soggetti  di  cui
          all'articolo  1   del   predetto   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  26
          maggio 2011, il termine  di  entrata  in  operativita'  del
          SISTRI e' il 30 giugno 2012. Dall'attuazione della presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  sentite  le
          categorie interessate, entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono individuate specifiche tipologie di  rifiuti,
          alle   quali,   in   considerazione   della   quantita'   e
          dell'assenza di specifiche  caratteristiche  di  criticita'
          ambientale,  sono  applicate,  ai  fini  del   SISTRI,   le
          procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
              3-bis.  Gli  operatori  che  producono   esclusivamente
          rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di  sistemi
          di  gestione  regolati  per  legge  possono   delegare   la
          realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI  ai
          consorzi di recupero, secondo le  modalita'  gia'  previste
          per le associazioni di categoria.
              4.
              5. All'articolo 81  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
              «2-bis. Al fine di dare attuazione  a  quanto  disposto
          dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione,  attraverso
          il  Sistema  pubblico  di  connettivita',  una  piattaforma
          tecnologica per  l'interconnessione  e  l'interoperabilita'
          tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di  servizi
          di pagamento abilitati, al fine di  assicurare,  attraverso
          strumenti   condivisi    di    riconoscimento    unificati,
          l'autenticazione    certa    dei    soggetti    interessati
          all'operazione  in  tutta  la  gestione  del  processo   di
          pagamento.».
              6. Le  pubbliche  amministrazioni  possono  utilizzare,
          entro il  31  dicembre  2013,  la  infrastruttura  prevista
          dall'articolo 81, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  7
          marzo  2005,  n.  82,  anche  al  fine  di  consentire   la
          realizzazione e la messa  a  disposizione  della  posizione
          debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.
              6-bis.   Al   fine    di    semplificare    l'attivita'
          amministrativa  e  di  evitare  l'insorgere  di   ulteriore
          contenzioso,  nei  confronti   dei   soggetti   che   hanno
          beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo  1,  commi
          331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  in
          assenza della condizione reddituale  stabilita  dal  citato
          comma 333, non si applicano le conseguenti sanzioni  penali
          e   amministrative   se   essi   restituiscono   le   somme
          indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.   I   procedimenti   penali   ed    amministrativi
          eventualmente avviati sono sospesi sino alla  scadenza  del
          predetto termine e si estinguono  a  seguito  dell'avvenuta
          restituzione.
              6-ter. Per  una  efficace  e  immediata  attuazione  di
          quanto previsto in tema di  razionalizzazione  della  spesa
          delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'articolo 12
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in  aree  a
          piu'  elevato  disagio  occupazionale  e   produttivo,   ad
          operazioni di permuta, senza oneri a  carico  del  bilancio
          dello  Stato,  di  beni  appartenenti   allo   Stato,   con
          esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli  enti
          pubblici territoriali ai sensi del decreto  legislativo  28
          maggio  2010,  n.  85,  fermo  restando   quanto   previsto
          dall'articolo 2, comma 196-bis,  della  legge  23  dicembre
          2009, n. 191, con immobili adeguati all'uso governativo, al
          fine di rilasciare immobili di terzi  attualmente  condotti
          in locazione passiva dalla pubblica amministrazione  ovvero
          appartenenti  al  demanio  e  al  patrimonio  dello   Stato
          ritenuti  inadeguati.  Le   amministrazioni   dello   Stato
          comunicano all'Agenzia del demanio  l'ammontare  dei  fondi
          statali gia'  stanziati  e  non  impegnati  al  fine  della
          realizzazione   di   nuovi   immobili   per   valutare   la
          possibilita' di recupero di spesa per effetto di operazioni
          di permuta, ovvero gli immobili di nuova  realizzazione  da
          destinare ad uso  governativo.  Nel  caso  di  permuta  con
          immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con
          significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche
          immobili gia' in uso governativo, che  verrebbero  pertanto
          utilizzati in regime di  locazione  fino  alla  percentuale
          massima del 75 per cento della permuta mentre  il  restante
          25  per  cento  dovra'  interessare  immobili  dello  Stato
          dismessi e disponibili. Le suddette permute  sono  attuate,
          in deroga alla legge 24 aprile 1941, n. 392, anche  per  la
          realizzazione  di  nuovi  edifici  giudiziari  delle   sedi
          centrali  di  corte  d'appello  in  cui  sia  prevista   la
          razionale concentrazione di tutti  gli  uffici  ordinari  e
          minorili  nonche'  l'accorpamento  delle   soppresse   sedi
          periferiche di cui all'articolo 1 della legge 14  settembre
          2011, n. 148".
              Si riporta il testo dell'articolo 2, commi  4-undecies,
          4-duodecies e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo  2005,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
          2005, n. 80:
              "Art. 2. Disposizioni in materia fallimentare, civile e
          processuale   civile   nonche'   in   materia   di   libere
          professioni, di cartolarizzazione dei  crediti  e  relative
          alla CONSOB
              (Omissis).
              "4-undecies. La CONSOB e' autorizzata ad assumere entro
          diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto, per ragioni di urgenza
          derivanti da indifferibili esigenze di  servizio,  mediante
          nomina  per  chiamata  diretta  e  con  contratto  a  tempo
          determinato, non piu' di quindici persone che, per i titoli
          professionali o di  servizio  posseduti,  risultino  idonee
          all'immediato  svolgimento  dei  compiti  di  istituto.  La
          ripartizione del personale cosi' assunto e'  stabilita  con
          deliberazione adottata  dalla  CONSOB  con  la  maggioranza
          prevista dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8
          aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7  giugno  1974,
          n. 216, e successive modificazioni.
              4-duodecies. Al fine  di  assicurare  un  efficiente  e
          stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i
          dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato,  che
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto  siano  in  servizio,  possono  essere
          inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente  a  quella
          presa  a  riferimento  nel  contratto,  mediante   apposito
          esame-colloquio, tenuto da una Commissione  presieduta  dal
          Presidente o da un Commissario della CONSOB e  composta  da
          due  docenti  universitari  o  esperti  nelle  materie   di
          competenza istituzionale della CONSOB. L'esame-colloquio e'
          svolto nei sei mesi precedenti la  scadenza  dei  contratti
          dei dipendenti interessati.
              4-terdecies.    Gli    oneri    finanziari    derivanti
          dall'applicazione dei commi 4-undecies e  4-duodecies  sono
          coperti secondo i criteri e le procedure e con  le  risorse
          previste dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
          1994, n. 724. ".
                               Art. 35
 
 
       Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri
 
  1. In attuazione dell'articolo 117, secondo  comma,  lettera  a)  e
lettera q),  della  Costituzione,  ed  al  fine  di  incrementare  la
capacita' del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dello sviluppo economico, e'  istituito  il  Desk  Italia  -
Sportello attrazione investimenti esteri, con  funzioni  di  soggetto
pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli  investitori
esteri  che  manifestino  un  interesse   reale   e   concreto   alla
realizzazione in Italia di investimenti di  natura  non  strettamente
finanziaria  e  di  rilevante  impatto  economico   e   significativo
interesse per il Paese.
  2. Il  Desk  Italia  -  Sportello  attrazione  investimenti  esteri
costituisce il punto  di  riferimento  per  l'investitore  estero  in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti  il  relativo
progetto di investimento,  fungendo  da  raccordo  fra  le  attivita'
svolte  dall'ICE  -  Agenzia   per   la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane   e   dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- Invitalia; a tal fine convoca apposite conferenze di servizi di cui
agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
anche ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  134,   e   propone   la   sostituzione   di   procedimenti
amministrativi con accordi integrativi  o  sostitutivi  dei  relativi
provvedimenti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,
n. 241.
  3. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri  opera
presso il Ministero dello sviluppo  economico,  in  raccordo  con  il
Ministero degli affari esteri, avvalendosi  del  relativo  personale,
concordando  con  Agenzia  ICE  e   con   l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -  Invitalia,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, modalita' e  procedure
attraverso le quali realizzare gli indirizzi elaborati  dalla  cabina
di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo  14,  comma
18-bis, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.  Le  modalita'  e
procedure concordate sono comunicate alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, al fine di consentire di individuare le necessarie  forme
di coinvolgimento degli uffici  regionali.  La  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14, comma  19,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' attuata con  il
regolamento  di  cui  all'articolo  2,  commi  10   e   10-ter,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  4. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le  regioni  provvedono  ad  individuare  l'ufficio
interno al quale attribuire le  funzioni  di  raccordo  con  il  Desk
Italia  -  Sportello  attrazione  investimenti  esteri,  al  fine  di
agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento
estere localizzate in ambito regionale e con potere,  all'occorrenza,
di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli  investimenti
esteri di esclusivo interesse regionale.  Agli  adempimenti  previsti
dal presente comma si provvede con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. All'ufficio di cui al comma 4 sono  adibiti  prioritariamente  i
dipendenti a  tempo  indeterminato  del  soppresso  Istituto  per  il
commercio estero,  dei  quali  sia  avvenuto  il  trasferimento  alle
regioni in conformita' con le  intese  di  cui  al  comma  26-sexies,
lettera a), dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai
sensi del comma 26-septies del medesimo articolo 14, la previsione di
cui al primo periodo opera  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.
  6. Il  Desk  Italia  -  Sportello  attrazione  investimenti  esteri
formula  annualmente  proposte  di   semplificazione   normativa   ed
amministrativa sul tema dell'attrazione  degli  investimenti  esteri,
garantendo in ogni caso che gli indirizzi  per  l'operativita'  dello
stesso Sportello non vengano  modificati  per  un  periodo  di  tempo
necessario ad  assicurare  la  realizzazione  degli  investimenti  in
Italia da parte degli investitori esteri.
  7. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo  periodo,  le
parole: «struttura  dell'Agenzia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed  i  limiti  previsti
dallo statuto»; al secondo periodo, le parole: «Formula  proposte  al
consiglio  di  amministrazione»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«Formula, d'intesa  con  il  presidente,  proposte  al  consiglio  di
amministrazione»; le parole: «, da' attuazione ai  programmi  e  alle
deliberazioni da questo  approvati  e  assicura  gli  adempimenti  di
carattere tecnico-amministrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «,
da' attuazione  ai  programmi  e  alle  deliberazioni  approvate  dal
consiglio di  amministrazione  ed  alle  disposizioni  operative  del
presidente,  assicurando  altresi'  gli  adempimenti   di   carattere
tecnico-amministrativo».
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  a)  e
          lettera q), della Costituzione:
              "Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea;
              (Omissis).
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale;".
              Si riportano gli articoli da 14 a 14 - quinquies  della
          Legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazz. Uff. 18
          agosto 1990, n. 192:
              "Art. 14. Conferenza di servizi
              1.  Qualora   sia   opportuno   effettuare   un   esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          puo' indire una conferenza di servizi.
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale.
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto.
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni."
              "Art. 14-bis. Conferenza di servizi preliminare
              1. La conferenza di servizi puo' essere  convocata  per
          progetti di  particolare  complessita'  e  di  insediamenti
          produttivi  di  beni  e  servizi,  su  motivata   richiesta
          dell'interessato, documentata, in assenza  di  un  progetto
          preliminare, da uno studio  di  fattibilita',  prima  della
          presentazione di una istanza o di un  progetto  definitivi,
          al  fine  di  verificare  quali  siano  le  condizioni  per
          ottenere, alla loro  presentazione,  i  necessari  atti  di
          consenso. In tale caso la  conferenza  si  pronuncia  entro
          trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
          sono a carico del richiedente.
              1-bis. In relazione alle procedure di cui  all'articolo
          153 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  la
          conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza  si
          esprime sulla base dello  studio  di  fattibilita'  per  le
          procedure che prevedono che lo stesso sia posto a  base  di
          gara ovvero sulla base  del  progetto  preliminare  per  le
          procedure che prevedono che lo stesso sia posto a  base  di
          gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza  possono
          essere  motivatamente  modificate  o  integrate   solo   in
          presenza  di  significativi  elementi  emersi  nelle   fasi
          successive del procedimento.
              2. Nelle procedure di realizzazione di opere  pubbliche
          e di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi  si
          esprime sul progetto preliminare al fine di indicare  quali
          siano le condizioni per ottenere, sul progetto  definitivo,
          le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,  le
          licenze, i nullaosta e gli  assensi,  comunque  denominati,
          richiesti  dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,   le
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', si pronunciano, per  quanto  riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali prescelte. Qualora  non  emergano,  sulla  base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi della realizzazione del  progetto,  le  suddette
          amministrazioni indicano, entro quarantacinque  giorni,  le
          condizioni e gli elementi necessari per ottenere,  in  sede
          di presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti  di
          consenso.
              3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza  di
          servizi si esprime entro trenta  giorni  dalla  conclusione
          della fase preliminare di definizione dei  contenuti  dello
          studio d'impatto ambientale,  secondo  quanto  previsto  in
          materia di VIA. Ove tale conclusione non  intervenga  entro
          novanta giorni dalla  richiesta  di  cui  al  comma  1,  la
          conferenza  di  servizi  si  esprime   comunque   entro   i
          successivi trenta giorni. Nell'ambito di  tale  conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per la elaborazione del progetto e dello studio di  impatto
          ambientale. In tale fase, che costituisce parte  integrante
          della procedura di VIA, la suddetta  autorita'  esamina  le
          principali alternative,  compresa  l'alternativa  zero,  e,
          sulla  base  della  documentazione  disponibile,   verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche con  riferimento  alla  localizzazione  prevista  dal
          progetto e, qualora tali elementi  non  sussistano,  indica
          nell'ambito della conferenza di servizi le  condizioni  per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso.
              3-bis. Il  dissenso  espresso  in  sede  di  conferenza
          preliminare da una  amministrazione  preposta  alla  tutela
          ambientale,  paesaggistico-territoriale,   del   patrimonio
          storico-artistico,   della   salute   o   della    pubblica
          incolumita', con riferimento alle opere interregionali,  e'
          sottoposto alla disciplina di cui  all'articolo  14-quater,
          comma 3".
              4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza  di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono  essere
          motivatamente modificate o integrate solo  in  presenza  di
          significativi elementi emersi  nelle  fasi  successive  del
          procedimento,  anche  a  seguito  delle  osservazioni   dei
          privati sul progetto definitivo.
              5. Nel caso di cui al comma 2,  il  responsabile  unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di  servizi  sul  progetto  preliminare,   e   convoca   la
          conferenza tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo  giorno
          successivi  alla  trasmissione.  In  caso  di   affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
          servizi sulla base del solo progetto  preliminare,  secondo
          quanto previsto dalla legge 11 febbraio  1994,  n.  109,  e
          successive modificazioni."
              "Art. 14-ter. Lavori della conferenza di servizi
              01. La prima riunione della conferenza  di  servizi  e'
          convocata  entro  quindici  giorni  ovvero,  in   caso   di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione.
              1. La conferenza di servizi  assume  le  determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
              2.  La  convocazione   della   prima   riunione   della
          conferenza di servizi deve pervenire  alle  amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque  giorni,  le   amministrazioni   convocate   possono
          richiedere,   qualora   impossibilitate   a    partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni  successivi  alla  prima.  La
          nuova data della  riunione  puo'  essere  fissata  entro  i
          quindici giorni successivi nel caso la  richiesta  provenga
          da  un'autorita'  preposta  alla  tutela   del   patrimonio
          culturale. I responsabili  degli  sportelli  unici  per  le
          attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o  i
          Comuni, o  altre  autorita'  competenti  concordano  con  i
          Sopraintendenti territorialmente competenti il  calendario,
          almeno trimestrale,  delle  riunioni  delle  conferenze  di
          servizi  che  coinvolgano  atti  di  assenso  o  consultivi
          comunque denominati di competenza del Ministero per i  beni
          e le attivita' culturali.
              2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli  articoli
          14  e  14-bis  sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il
          progetto dedotto  in  conferenza,  alla  quale  gli  stessi
          partecipano senza diritto di voto.
              2-ter.  Alla  conferenza  possono  partecipare,   senza
          diritto di voto, i concessionari e i  gestori  di  pubblici
          servizi, nel caso in cui il procedimento  amministrativo  o
          il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
          ovvero  abbia  effetto  diretto  o  indiretto  sulla   loro
          attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
          e con congruo anticipo,  comunicazione  della  convocazione
          della  conferenza  dei  servizi.  Alla  conferenza  possono
          partecipare   inoltre,   senza   diritto   di   voto,    le
          amministrazioni  preposte  alla  gestione  delle  eventuali
          misure pubbliche di agevolazione.
              3. Nella prima riunione della conferenza di servizi,  o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione dell'istanza  o  del  progetto  definitivo  ai
          sensi  dell'articolo  14-bis,  le  amministrazioni  che  vi
          partecipano determinano il  termine  per  l'adozione  della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal  comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente provvede ai  sensi  dei  commi  6-bis  e  9  del
          presente articolo.
              3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
          autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
          in via definitiva, in sede di conferenza  di  servizi,  ove
          convocata,  in  ordine  a  tutti  i  provvedimenti  di  sua
          competenza ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42.
              4. Fermo restando quanto disposto dal comma  4-bis  nei
          casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di  servizi
          si esprime dopo aver acquisito la valutazione  medesima  ed
          il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un  massimo
          di novanta giorni, fino  all'acquisizione  della  pronuncia
          sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA  non  interviene
          nel  termine   previsto   per   l'adozione   del   relativo
          provvedimento, l'amministrazione competente si  esprime  in
          sede di conferenza di servizi, la  quale  si  conclude  nei
          trenta giorni successivi al termine predetto.  Tuttavia,  a
          richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti  alla
          conferenza di servizi, il termine di trenta giorni  di  cui
          al precedente periodo e' prorogato di altri  trenta  giorni
          nel caso che si appalesi la necessita'  di  approfondimenti
          istruttori.  Per  assicurare   il   rispetto   dei   tempi,
          l'amministrazione competente al rilascio dei  provvedimenti
          in materia ambientale puo'  far  eseguire  anche  da  altri
          organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
          di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,  ovvero
          da    istituti    universitari    tutte    le     attivita'
          tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In  tal  caso  gli
          oneri economici diretti o indiretti sono posti a  esclusivo
          carico del soggetto committente  il  progetto,  secondo  le
          tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              5. Nei procedimenti relativamente  ai  quali  sia  gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater,  nonche'  quelle
          di cui agli articoli  16,  comma  3,  e  17,  comma  2,  si
          applicano alle sole amministrazioni  preposte  alla  tutela
          della salute pubblica, del patrimonio  storico-artistico  e
          della pubblica incolumita'.
              6.  Ogni  amministrazione  convocata   partecipa   alla
          conferenza di servizi attraverso  un  unico  rappresentante
          legittimato, dall'organo competente, ad esprimere  in  modo
          vincolante la volonta'  dell'amministrazione  su  tutte  le
          decisioni di competenza della stessa.
              6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso  scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi   3   e   4,
          l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,  puo'
          adire direttamente  il  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi
          dell'articolo 26,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi,  valutate  le
          specifiche risultanze  della  conferenza  e  tenendo  conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,  adotta
          la determinazione motivata di conclusione del  procedimento
          che sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato    di    competenza    delle     amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate   a   partecipare   ma
          risultate assenti, alla  predetta  conferenza.  La  mancata
          partecipazione  alla  conferenza  di  servizi   ovvero   la
          ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
          di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
          responsabilita'    dirigenziale    o     disciplinare     e
          amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  della
          retribuzione di  risultato.  Resta  salvo  il  diritto  del
          privato di dimostrare  il  danno  derivante  dalla  mancata
          osservanza del termine di conclusione del  procedimento  ai
          sensi degli articoli 2 e 2-bis.
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione, ivi  comprese  quelle  preposte  alla
          tutela della salute  e  della  pubblica  incolumita',  alla
          tutela   paessaggistico-territoriale    e    alla    tutela
          ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA,  VAS
          e AIA, il cui rappresentante, all'esito  dei  lavori  della
          conferenza, non abbia espresso definitivamente la  volonta'
          dell'amministrazione rappresentata.
              8. In sede di  conferenza  di  servizi  possono  essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai progettisti chiarimenti o ulteriore  documentazione.  Se
          questi ultimi non sono  forniti  in  detta  sede,  entro  i
          successivi  trenta  giorni,  si   procede   all'esame   del
          provvedimento.
              9.
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte a VIA e'  pubblicato,  a  cura  del  proponente,
          unitamente all'estratto della predetta VIA, nella  Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.  Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i   termini   per   eventuali    impugnazioni    in    sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati."
              "Art. 14-quater. Effetti del  dissenso  espresso  nella
          conferenza di servizi
              1. Il dissenso  di  uno  o  piu'  rappresentanti  delle
          amministrazioni vi comprese  quelle  preposte  alla  tutela
          ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
          del  decreto   legislativo   3   aprile   2006,   n.   152,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica   incolumita',   regolarmente    convocate    alla
          conferenza di servizi, a  pena  di  inammissibilita',  deve
          essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
          congruamente  motivato,  non  puo'  riferirsi  a  questioni
          connesse che non  costituiscono  oggetto  della  conferenza
          medesima e deve  recare  le  specifiche  indicazioni  delle
          modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
              2.
              3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
          comma,  della  Costituzione,  e  delle  infrastrutture   ed
          insediamenti  produttivi   strategici   e   di   preminente
          interesse nazionale, di  cui  alla  parte  seconda,  titolo
          terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
          localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga
          espresso motivato dissenso da parte  di  un'amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', la questione,  in  attuazione  e  nel
          rispetto  del   principio   di   leale   collaborazione   e
          dell'articolo   120   della   Costituzione,   e'    rimessa
          dall'amministrazione  procedente  alla  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, che  si  pronuncia  entro  sessanta
          giorni, previa intesa con la Regione  o  le  Regioni  e  le
          Province autonome interessate,  in  caso  di  dissenso  tra
          un'amministrazione statale  e  una  regionale  o  tra  piu'
          amministrazioni regionali,  ovvero  previa  intesa  con  la
          Regione e gli enti locali interessati, in caso di  dissenso
          tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale
          o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta  entro
          trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei  Ministri
          puo' essere comunque adottata. Se il motivato  dissenso  e'
          espresso da una regione o da una provincia autonoma in  una
          delle  materie  di  propria   competenza,   ai   fini   del
          raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla  data
          di rimessione della questione alla delibera  del  Consiglio
          dei Ministri, viene indetta una riunione  dalla  Presidenza
          del Consiglio dei  Ministri  con  la  partecipazione  della
          regione o della provincia autonoma,  degli  enti  locali  e
          delle  amministrazioni  interessate,  attraverso  un  unico
          rappresentante  legittimato,  dall'organo  competente,   ad
          esprimere    in     modo     vincolante     la     volonta'
          dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
          riunione i partecipanti  debbono  formulare  le  specifiche
          indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
          condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
          Se l'intesa non  e'  raggiunta  nel  termine  di  ulteriori
          trenta  giorni,  e'  indetta  una  seconda  riunione  dalla
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  con  le  medesime
          modalita'  della  prima,  per  concordare   interventi   di
          mediazione,  valutando  anche  le   soluzioni   progettuali
          alternative a  quella  originaria.  Ove  non  sia  comunque
          raggiunta l'intesa,  in  un  ulteriore  termine  di  trenta
          giorni, le trattative,  con  le  medesime  modalita'  delle
          precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque  a
          individuare  i  punti  di  dissenso.  Se  all'esito   delle
          predette  trattative  l'intesa   non   e'   raggiunta,   la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata  con  la  partecipazione  dei  Presidenti
          delle regioni o delle province autonome interessate.
              3-bis.
              3-ter.
              3-quater.
              3-quinquies.  Restano  ferme  le  attribuzioni   e   le
          prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
              4.
              5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a  VIA  e
          in  caso  di  provvedimento  negativo  trova   applicazione
          l'articolo 5, comma  2,  lettera  c-bis),  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma  2,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303."
              "Art. 14-quinquies. Conferenza di servizi in materia di
          finanza di progetto
              1. Nelle ipotesi di conferenza di  servizi  finalizzata
          all'approvazione del progetto definitivo in relazione  alla
          quale  trovino  applicazione  le  procedure  di  cui   agli
          articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
          anche i soggetti aggiudicatari di  concessione  individuati
          all'esito della procedura  di  cui  all'articolo  37-quater
          della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
          di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.".
              Si riporta l'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22
          giugno 2012, n. 83 (Misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          2012, n. 134, pubblicato nella Gazz. Uff. 26  giugno  2012,
          n. 147, S.O.:
              "Art. 27.  Riordino  della  disciplina  in  materia  di
          riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree  di
          crisi industriale complessa
              4. Le conferenze di servizi strumentali  all'attuazione
          del Progetto sono  indette  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
          7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa  in
          materia di interventi di bonifica e risanamento  ambientale
          dei siti contaminati.".
              Si riporta l'articolo 15 della citata legge n. 241  del
          1990:
              "Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni.
              1.  Anche  al   di   fuori   delle   ipotesi   previste
          dall'articolo  14,  le  amministrazioni  pubbliche  possono
          sempre concludere tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo
          svolgimento in collaborazione  di  attivita'  di  interesse
          comune.
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3.
              2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, pena la nullita' degli stessi.".
              Si riporta l'articolo 14, commi 18-bis e 19, del citato
          decreto-legge n. 98 del 2011:
              "Art. 14. Soppressione, incorporazione  e  riordino  di
          enti ed organismi pubblici
              (Omissis).
              18-bis. I poteri di indirizzo in materia di  promozione
          e  internazionalizzazione  delle  imprese   italiane   sono
          esercitati dal Ministro  dello  sviluppo  economico  e  dal
          Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
          strategico     in     materia     di      promozione      e
          internazionalizzazione  delle  imprese,  anche  per  quanto
          riguarda la programmazione delle risorse,  comprese  quelle
          di cui al comma 19, sono assunte da una  cabina  di  regia,
          costituita senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, copresieduta dal  Ministro  degli  affari
          esteri, dal Ministro dello sviluppo  economico  e,  per  le
          materie di propria competenza, dal Ministro con  delega  al
          turismo e  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, o da persona dallo stesso designata, dal  Ministro
          delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,  dal  presidente   della
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e  dai
          presidenti,  rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          della Confederazione generale dell'industria  italiana,  di
          R.E.TE.  Imprese  Italia,  di  Alleanza  delle  Cooperative
          italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
              19. Le  funzioni  attribuite  all'ICE  dalla  normativa
          vigente e le inerenti risorse di personale,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, sono trasferiti, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione, anche giudiziale,  al  Ministero
          dello sviluppo economico, il quale  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  e'
          conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
          risorse  gia'  destinate  all'ICE  per   il   finanziamento
          dell'attivita' di promozione e  di  sviluppo  degli  scambi
          commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella  C
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
          apposito  Fondo  per   la   promozione   degli   scambi   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire  nello
          stato  di   previsione   del   Ministero   dello   sviluppo
          economico.".
              Si  riporta  l'articolo  2,  commi  10  e  10-ter,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n.  156,
          S.O.:
              "Art. 2.  Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni
              (Omissis).
              10. Entro sei mesi dall'adozione dei  provvedimenti  di
          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte:
              a) alla concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
              b) alla  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo;
              c) alla rideterminazione della rete periferica su  base
          regionale o interregionale;
              d) all'unificazione, anche in  sede  periferica,  delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
              e)   alla   conclusione   di   appositi   accordi   tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane;
              f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
          all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165."
              "10-ter. Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino   previsto   dal   comma   10   e    dall'articolo
          23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
          31 dicembre  2012,  i  regolamenti  di  organizzazione  dei
          Ministeri sono adottati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze.  I  decreti  previsti  dal
          presente comma sono soggetti  al  controllo  preventivo  di
          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'articolo
          3, commi da 1 a 3, della legge  14  gennaio  1994,  n.  20.
          Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio
          di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
          dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per   il
          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione
          vigente.".
              Si riporta l'articolo 14, commi 26-sexies, lettera  a),
          e 26-septies del citato decreto-legge n. 98 del 2011:
              "Art. 14. Soppressione, incorporazione  e  riordino  di
          enti ed organismi pubblici
              (Omissis).
              26-sexies. Sulla base delle linee guida e di  indirizzo
          strategico determinate dalla cabina  di  regia  di  cui  al
          comma  18-bis,  adottate  dal  Ministero   dello   sviluppo
          economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
          quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, l'Agenzia provvede entro  sette  mesi  dalla
          costituzione a:
              a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25
          mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e  Milano.
          Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  l'Agenzia,   le
          regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura   possono   definire   opportune   intese   per
          individuare   la   destinazione   delle   risorse    umane,
          strumentali e finanziarie assegnate alle  sedi  periferiche
          soppresse;
              (Omissis).
              26-septies. I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del
          soppresso istituto, fatto  salvo  quanto  previsto  per  il
          personale di cui al comma 26 e dalla lettera a)  del  comma
          26-sexies, sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello
          sviluppo economico,  sulla  base  di  apposite  tabelle  di
          corrispondenza  approvate  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione, su proposta del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  assicurando   l'invarianza   della   spesa
          complessiva. L'eventuale trasferimento di  dipendenti  alle
          Regioni o alle Camere di commercio, industria,  artigianato
          e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di  cui
          al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri
          per la finanza pubblica.".
              Si  riporta  l'articolo  14,  comma  22,   del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge:
              "Art. 14. Soppressione, incorporazione  e  riordino  di
          enti ed organismi pubblici
              (Omissis).
              22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
          coordinamento e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia,
          secondo le modalita' ed i limiti  previsti  dallo  statuto.
          Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al  consiglio
          di amministrazione, da'  attuazione  ai  programmi  e  alle
          deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed
          alle disposizioni  operative  del  presidente,  assicurando
          altresi'      gli      adempimenti       di       carattere
          tecnico-amministrativo,     relativi     alle     attivita'
          dell'Agenzia  ed  al  perseguimento  delle  sue   finalita'
          istituzionali. Il direttore generale  e'  nominato  per  un
          periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
          direttore generale non si applica il comma 8  dell'articolo
          19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
                               Art. 36
 
 
Misure in materia di  confidi,  strumenti  di  finanziamento  e  reti
                              d'impresa
 
  1. I confidi sottoposti entro  il  31  dicembre  2013  a  vigilanza
diretta da parte della  Banca  d'Italia  possono  imputare  al  fondo
consortile, al capitale sociale, ad apposita  riserva  o  accantonare
per la copertura dei rischi i  fondi  rischi  e  gli  altri  fondi  o
riserve  patrimoniali  o  finanziamenti  per  la  concessione   delle
garanzie costituiti da contributi dello Stato,  delle  regioni  e  di
altri enti pubblici esistenti alla data  del  31  dicembre  2012.  Le
risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini  di
vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli  di  destinazione  nel
caso siano destinati ad  incrementare  il  patrimonio.  Le  eventuali
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni  o  quote  proprie
dei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto  patrimoniale   o
amministrativo, ne' sono computate nel capitale sociale o  nel  fondo
consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote  richieste  per   la
costituzione e  per  le  deliberazioni  dell'assemblea.  La  relativa
delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria.
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova  applicazione  anche  ai
confidi che operano a seguito di operazioni di fusione  realizzate  a
partire dal 1° gennaio 2007,  ovvero  che  realizzino,  entro  il  31
dicembre  2013,  operazioni  di  fusione.  In  quest'ultimo  caso  la
delibera assembleare richiamata al  terzo  periodo  del  primo  comma
potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014.
  2-bis. E' istituito presso l'Ismea un Fondo mutualistico  nazionale
per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole.  Il  Fondo
e' costituito dai  contributi  volontari  degli  agricoltori  e  puo'
beneficiare di  contributi  pubblici  compatibili  con  la  normativa
europea in materia di aiuti di Stato.
  2-ter. Il contratto di rete di  cui  al  successivo  comma  5  puo'
prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali
tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualita'  tra  gli
stessi, per il quale si applicano le medesime regole  e  agevolazioni
previste  per  il  fondo  patrimoniale  di   cui   al   comma   4-ter
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33.  Il  suddetto
fondo di mutualita' partecipa al Fondo mutualistico nazionale per  la
stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di  cui  al  comma
2-bis.
  3. All'articolo 32 del decreto-legge del 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  «8. Le disposizioni dell'articolo 3,  comma  115,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, non si  applicano  alle  cambiali  finanziarie
nonche' alle obbligazioni e titoli similari emessi  da  societa'  non
emittenti strumenti finanziari rappresentativi del  capitale  quotati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione,
diverse dalle banche  e  dalle  micro-imprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  a
condizione che  tali  cambiali  finanziarie,  obbligazioni  e  titoli
similari  siano  negoziati  in  mercati   regolamentati   o   sistemi
multilaterali di negoziazione di Paesi  della  Unione  europea  o  di
Paesi aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  inclusi
nella  lista  di  cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai   sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie,  obbligazioni
e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano  detenuti
da investitori qualificati ai sensi  dell'articolo  100  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano,  direttamente
o indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie  o  per
interposta  persona,  piu'  del  2  per  cento  del  capitale  o  del
patrimonio della societa'  emittente  e  sempreche'  il  beneficiario
effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori
che  consentono  un   adeguato   scambio   di   informazioni.   Dette
disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali  finanziarie,
alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;
  b) il comma 9 e' sostituito  dal  seguente:  «Nell'articolo  1  del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 e'  sostituito
dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, non  si  applica  sugli  interessi  ed  altri
proventi delle obbligazioni  e  titoli  similari,  e  delle  cambiali
finanziarie, emesse da banche, da  societa'  per  azioni  con  azioni
negoziate  in  mercati  regolamentati  o  sistemi  multilaterali   di
negoziazione degli Stati membri dell'Unione  europea  e  degli  Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo  inclusi  nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai  sensi  dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  da  enti
pubblici economici trasformati in  societa'  per  azioni  in  base  a
disposizione di legge, nonche'  sugli  interessi  ed  altri  proventi
delle obbligazioni e titoli similari, e  delle  cambiali  finanziarie
negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi  multilaterali
di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime."»;
  c) il comma 16 e' abrogato;
  d) il comma 19 e' sostituito dal seguente: «19. Le obbligazioni e i
titoli similari emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati  regolamentati  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche  e  dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE  della
Commissione,  del  6  maggio  2003,  possono  prevedere  clausole  di
partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche'  con
scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.»;
  e) al comma 21, il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
  «Tale somma e' proporzionale al rapporto  tra  il  valore  nominale
delle obbligazioni partecipative e la  somma  del  capitale  sociale,
aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle  predette
obbligazioni.»;
  f) il comma 24 e' sostituito dal seguente: «Qualora l'emissione con
clausole partecipative contempli anche la clausola di  subordinazione
e comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale se  non  nei
limiti  dei  dividendi  sull'utile  dell'esercizio,   la   componente
variabile  del  corrispettivo  costituisce   oggetto   di   specifico
accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della
societa' emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione
delle imposte sui redditi, e' computata in  diminuzione  del  reddito
dell'esercizio di competenza, a condizione che il  corrispettivo  non
sia costituito esclusivamente da tale componente variabile.  Ad  ogni
effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati  da
detta somma.»;
  g)  dopo  il  comma  24  e'  inserito  il  seguente:  «24-bis.   La
disposizione di cui al  comma  24  si  applica  solamente  ai  titoli
sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8».
  3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni ordinarie
delle azioni  privilegiate  in  circolazione,  la  Cassa  depositi  e
prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaio  2013,  il
rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti modalita':
  a) determinazione del valore di CDP (i) alla data di trasformazione
di CDP in societa' per azioni e (ii) al 31 dicembre 2012  sulla  base
di perizie giurate di stima che tengano  conto,  tra  l'altro,  della
presenza della garanzia dello  Stato  sulla  raccolta  del  risparmio
postale;
  b) determinazione del rapporto tra il valore nominale delle  azioni
privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in
societa' per azioni determinato ai sensi della lettera a);
  c) determinazione del valore riconosciuto alle azioni  privilegiate
ai  fini  della  conversione,  quale   quota,   corrispondente   alla
percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31  dicembre
2012 determinato ai sensi della lettera a).
  3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate
in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla  pari,  i
titolari delle azioni privilegiate hanno la facolta'  di  beneficiare
di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una  somma,
a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore
di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata.
  3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che entro i  termini
di cui al comma  3-sexies  non  esercitano  il  diritto  di  recesso,
versano al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  a  titolo  di
compensazione, un  importo  forfetario  pari  al  50  per  cento  dei
maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per
le quali avviene la conversione,  dalla  data  di  trasformazione  in
societa' per azioni, rispetto a quelli che  sarebbero  spettati  alle
medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente  alla
percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis.
  3-quinquies.  L'importo  di  cui  al  comma  3-quater  puo'  essere
versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro  il
1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate  uguali
alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione
dei relativi interessi legali.
  3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre
dal  15  febbraio  2013  e  termina  il  15  marzo  2013.  Le  azioni
privilegiate sono automaticamente convertite in  azioni  ordinarie  a
far data dal 1° aprile 2013.
  3-septies. Le condizioni economiche per la conversione  di  cui  ai
commi  precedenti  sono  riconosciute  al  fine  di  consolidare   la
permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente,
in  caso  di  recesso,  quanto  alla  determinazione  del  valore  di
liquidazione delle  azioni  privilegiate,  si  applicano  le  vigenti
disposizioni dello statuto della CDP.
  3-octies. A decorrere dal 1°  aprile  2013  e  fino  alla  data  di
approvazione da parte  dell'assemblea  degli  azionisti  di  CDP  del
bilancio d'esercizio al  31  dicembre  2012,  a  ciascuna  fondazione
bancaria azionista di CDP e' concessa la facolta' di  acquistare  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a  vendere,
un numero di azioni ordinarie di CDP non  superiore  alla  differenza
tra il numero di azioni privilegiate gia' detenuto  e  il  numero  di
azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione.  Tale  facolta'
di acquisto e' trasferibile  a  titolo  gratuito  tra  le  fondazioni
bancarie azioniste di CDP.
  3-novies. La facolta' di acquisto di cui al  comma  3-octies  viene
esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al  31  dicembre
2012 di cui al  comma  3-bis,  lettera  a),  che  e'  corrisposto  al
Ministero dell'economia e delle finanze,  quanto  ad  una  quota  non
inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013,  e,  quanto  alla
residua quota, in quattro rate uguali alla data  del  1°  luglio  dei
quattro anni successivi,  con  applicazione  dei  relativi  interessi
legali.
  3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 3-quinquies  e
3-novies e' accordata dal Ministero,  a  richiesta,  a  fronte  della
costituzione in pegno di azioni ordinarie  a  favore  del  Ministero,
fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da
costituire in pegno e' determinato sulla base  degli  importi  dovuti
per i pagamenti  dilazionati  comprensivi  degli  interessi,  tenendo
conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al  valore  di
CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il diritto
di voto e il diritto agli utili spettano alla  fondazione  concedente
il pegno. In caso di inadempimento  delle  obbligazioni  assunte,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   acquisisce   a   titolo
definitivo  le  azioni   corrispondenti   all'importo   del   mancato
pagamento.
  4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «Il  contratto
di rete che prevede l'organo comune e il fondo  patrimoniale  non  e'
dotato di soggettivita' giuridica,  salva  la  facolta'  di  acquisto
della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»;
  b) il numero 1) e' soppresso;
  c) alla lettera e), il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:
«L'organo comune agisce in rappresentanza  della  rete,  quando  essa
acquista soggettivita' giuridica e, in assenza  della  soggettivita',
degli imprenditori,  anche  individuali,  partecipanti  al  contratto
salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure  di
programmazione negoziata  con  le  pubbliche  amministrazioni,  nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del  sistema  imprenditoriale  nei
processi  di  internazionalizzazione  e   di   innovazione   previsti
dall'ordinamento,   nonche'   all'utilizzazione   di   strumenti   di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o  di  cui  sia
adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;».
  4-bis.  All'articolo  3,  comma  4-quater,  del  decreto-legge   10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: «con l'iscrizione  nel
registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica» sono
sostituite dalle seguenti: «con l'iscrizione nella sezione  ordinaria
del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'  stabilita  la
sua sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare  la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato  per  atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82».
  5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma  4-quater
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,  e  successive
modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo puo'  essere
sottoscritto  dalle  parti   con   l'assistenza   di   una   o   piu'
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a
livello  nazionale,  che  hanno  partecipato  alla  redazione  finale
dell'accordo.
  5-bis.  Al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono
apportare le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 34, comma 1, dopo la  lettera  e)  e'  inserita  la
seguente:  «e-bis)  le  aggregazioni  tra  le  imprese  aderenti   al
contratto  di  rete  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33;  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 37»;
  b) all'articolo 37, dopo il  comma  15  e'  inserito  il  seguente:
«15-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   trovano
applicazione,  in  quanto  compatibili,  alla   partecipazione   alle
procedure di affidamento delle aggregazioni tra le  imprese  aderenti
al contratto di rete,  di  cui  all'articolo  34,  comma  1,  lettera
e-bis)».
  5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3o,  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «negli atti del notaro rogante»
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «ovvero  sia  iscritto  nel
registro delle imprese».
  6. All'articolo 1, comma 2, della legge 24  aprile  1990,  n.  100,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  «b-bis)  a  partecipare,
con quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche  con
sede   in    Italia,    specializzate    nella    valorizzazione    e
commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.»;
  6-bis.  I  contratti  conclusi  fra   imprenditori   agricoli   non
costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27.
  7. «Il punto 2, lettera m)  dell'allegato  IV  alla  Parte  II  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' modificato come segue:
  m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con  potenza
nominale di concessione superiore a 100 kW e,  per  i  soli  impianti
idroelettrici che rientrano nella casistica di cui  all'articolo  166
del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b,  lettera  i),  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio  2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  159
del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;».
  7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
  a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4) sono inseriti i
seguenti:
  «4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di  energia  elettrica,
facenti parte della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,  con
tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato  di  lunghezza
superiore a 10 Km ed  elettrodotti  in  cavo  interrato  in  corrente
alternata, con tracciato di  lunghezza  superiore  a  40  chilometri,
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
  4-ter) Elettrodotti aerei  esterni  per  il  trasporto  di  energia
elettrica,  facenti  parte  della  rete  elettrica  di   trasmissione
nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato
di lunghezza superiore a  3  Km,  qualora  disposto  all'esito  della
verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20»;
  b) all'allegato III della  parte  II,  alla  lettera  z),  dopo  le
parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, non facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,»;
  c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera z), dopo  le
parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, non facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,»;
  d) al comma 8 dell'articolo 6, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Le medesime riduzioni si  applicano  anche  per  le  soglie
dimensionali dei progetti di cui  all'allegato  II,  punti  4-bis)  e
4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica
di trasmissione nazionale».
  7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le regioni e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   in   conformita'   all'Accordo
concernente  l'applicazione  della  direttiva  del  Consiglio   delle
Comunita' europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre  1991  relativa  alla
protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai   nitrati
provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone
vulnerabili da nitrati di origine  agricola,  anche  sulla  base  dei
criteri contenuti nel medesimo  Accordo.  Qualora  le  regioni  e  le
province autonome, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  non   abbiano
provveduto ai sensi del precedente periodo, il  Governo  esercita  il
potere sostitutivo secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
  7-quater. Nelle more della attuazione del comma 7-ter,  e  comunque
per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  nelle  zone
vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste  per  le
zone non vulnerabili.
  7-quinquies. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953,  n.  959,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere  dall'esercizio
2012, nel caso di cui al  primo  comma,  il  sovracanone  e'  versato
direttamente ai comuni».
  8. «All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e' aggiunto infine il  seguente  periodo:  «Non  costituiscono
distrazione dall'esercizio  esclusivo  delle  attivita'  agricole  la
locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati  ad  uso  abitativo,
nonche' di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle  attivita'
agricole di cui all'articolo  2135  del  c.c.,  sempreche'  i  ricavi
derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali  rispetto  a
quelli derivanti dall'esercizio dell'attivita'  agricola  esercitata.
Il requisito della  marginalita'  si  considera  soddisfatto  qualora
l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non
superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi  complessivi.  Resta
fermo l'assoggettamento di tali ricavi  a  tassazione  in  base  alle
regole del testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»
  8-bis. Al fine di rendere piu' efficienti le attivita' di controllo
relative alla rintracciabilita' dei prodotti agricoli e alimentari ai
sensi  dell'articolo  18  del  regolamento  (CE)  n.   178/2002   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  28  gennaio  2002,  sulla
sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui  all'articolo  34,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,   sono   tenuti   alla
comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto di  cui  all'articolo  21  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  9. Il comitato tecnico previsto dall'articolo  16,  secondo  comma,
della legge 17 febbraio 1982, n.  46,  e'  soppresso  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero  dello  sviluppo
economico concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui  alla
precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati  dal  Gestore
relativi   alla   validita'   tecnologica    e    alla    valutazione
economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente.
  10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, e' abrogato.
  10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50, della legge  15
dicembre 2004, n. 308, gia' destinate alle esigenze di  funzionamento
del soppresso ICRAM, possono  essere  utilizzate,  nei  limiti  delle
risorse disponibili e senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, anche per le spese di  funzionamento  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
  10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge  24  dicembre
2003, n. 350, la parola: «puo'» e'  sostituita  dalle  seguenti:  «e'
autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative  e
consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del
credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e
a».
  10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera  c),  capoverso  1-bis,
del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse  le
seguenti parole: «, purche' i finanziamenti o i servizi di  pagamento
siano volti a consentire agli investitori  di  effettuare  operazioni
relative a strumenti finanziari».
  10-quinquies.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  4  del
decreto-  legge  3   novembre   2008,   n.   171,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  dicembre  2008,  n.  205,  le  risorse
assegnate alle societa' cooperative esercenti attivita'  di  garanzia
collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative  di  intervento
strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999  permangono  nel
patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione  esclusiva
ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi  del
Programma nazionale triennale della pesca,  di  cui  all'articolo  2,
comma  5-decies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  10-sexies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, dopo le  parole:  «a  piccole  e  medie  imprese»  sono
inserite le seguenti: «nonche' alle grandi imprese  limitatamente  ai
soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi  e
prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8,
comma 5, lettera  b),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».
  10-septies. Gli interventi di cui all'articolo  39,  comma  4,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  sono  effettuati  nell'ambito
della disponibilita' di cui all'articolo 39, comma  1,  dello  stesso
decreto.
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta l'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge
          10 febbraio 2009, n.  5  (Misure  urgenti  a  sostegno  dei
          settori  industriali  in  crisi,  nonche'  disposizioni  in
          materia di produzione lattiera e rateizzazione  del  debito
          nel    settore    lattiero-caseario),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, pubblicato
          nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 34:
              "Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese
              (Omissis).
              4-ter. Con  il  contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di  singole  parti  o  fasi  dello  stesso.  Il
          contratto di rete che prevede l'organo comune  e  il  fondo
          patrimoniale non  e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica,
          salva la facolta' di acquisto della  stessa  ai  sensi  del
          comma  4-quater  ultima  parte.  Se  il  contratto  prevede
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  e  di  un
          organo comune  destinato  a  svolgere  un'attivita',  anche
          commerciale, con i terzi:
              1)
              2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
          compatibili, le disposizioni di cui agli  articoli  2614  e
          2615, secondo comma, del codice civile; in ogni  caso,  per
          le obbligazioni contratte dall'organo comune  in  relazione
          al programma di rete, i terzi possono  far  valere  i  loro
          diritti esclusivamente sul fondo comune;
              3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
          l'organo  comune  redige   una   situazione   patrimoniale,
          osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative
          al bilancio di esercizio della societa' per  azioni,  e  la
          deposita presso l'ufficio del registro  delle  imprese  del
          luogo ove ha sede;
              si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis,
          terzo comma, del codice civile. Ai fini  degli  adempimenti
          pubblicitari di cui al comma 4-quater,  il  contratto  deve
          essere redatto per atto pubblico o  per  scrittura  privata
          autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente  a  norma
          degli articoli 24  o  25  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,   da   ciascun   imprenditore    o    legale
          rappresentante  delle  imprese   aderenti,   trasmesso   ai
          competenti uffici del registro delle imprese attraverso  il
          modello standard tipizzato con decreto del  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
          deve indicare:
              a) il nome, la ditta, la  ragione  o  la  denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del  contratto  o  per  adesione  successiva,  nonche'   la
          denominazione e la sede della rete,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  ai  sensi
          della lettera c);
              b)  l'indicazione   degli   obiettivi   strategici   di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate con  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
              c) la definizione di un programma di rete, che contenga
          l'enunciazione dei diritti  e  degli  obblighi  assunti  da
          ciascun partecipante; le modalita' di  realizzazione  dello
          scopo comune e, qualora sia prevista  l'istituzione  di  un
          fondo  patrimoniale  comune,  la  misura  e  i  criteri  di
          valutazione dei conferimenti  iniziali  e  degli  eventuali
          contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
          versare al fondo, nonche' le regole di gestione  del  fondo
          medesimo; se consentito  dal  programma,  l'esecuzione  del
          conferimento puo' avvenire anche  mediante  apporto  di  un
          patrimonio destinato,  costituito  ai  sensi  dell'articolo
          2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
              d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
          altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative  di
          recesso anticipato e  le  condizioni  per  l'esercizio  del
          relativo   diritto,   ferma   restando   in    ogni    caso
          l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
          scioglimento totale o parziale dei contratti  plurilaterali
          con comunione di scopo;
              e) se il contratto ne prevede l'istituzione,  il  nome,
          la  ditta,  la  ragione  o  la  denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale  soggetto,  nonche'  le  regole  relative  alla  sua
          eventuale sostituzione durante la  vigenza  del  contratto.
          L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
          essa acquista soggettivita' giuridica e, in  assenza  della
          soggettivita',  degli  imprenditori,   anche   individuali,
          partecipanti  al  contratto  salvo  che  sia   diversamente
          disposto nello stesso, nelle  procedure  di  programmazione
          negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
          inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
          e  in   quelle   inerenti   allo   sviluppo   del   sistema
          imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
          innovazione     previsti     dall'ordinamento,      nonche'
          all'utilizzazione di strumenti di promozione e  tutela  dei
          prodotti e marchi di qualita' o di  cui  sia  adeguatamente
          garantita la genuinita' della provenienza;
              f) le  regole  per  l'assunzione  delle  decisioni  dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo.".
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  32  del   citato
          decreto-legge  n.  83  del  2012,  come  modificato   dalla
          presente legge:
              "Art. 32. Strumenti di finanziamento per le imprese
              1.
              2.
              3.
              4.
              5. All'articolo 1, comma  1,  della  legge  13  gennaio
          1994, n.  43,  le  parole:  «ed  aventi  una  scadenza  non
          inferiore a tre mesi e non superiore a  dodici  mesi  dalla
          data di emissione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ed
          aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore
          a trentasei mesi dalla data di emissione».
              5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della  legge  13
          gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:
              «2-bis. Le cambiali finanziarie possono  essere  emesse
          da societa' di capitali nonche' da societa'  cooperative  e
          mutue  assicuratrici   diverse   dalle   banche   e   dalle
          micro-imprese,   come   definite   dalla    raccomandazione
          2003/361/CE  della  Commissione,  del  6  maggio  2003.  Le
          societa' e gli enti non aventi titoli  rappresentativi  del
          capitale  negoziati  in   mercati   regolamentati   o   non
          regolamentati   possono   emettere   cambiali   finanziarie
          subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
              a) l'emissione deve essere assistita,  in  qualita'  di
          sponsor, da una banca o da un'impresa di  investimento,  da
          una societa'  di  gestione  del  risparmio  (SGR),  da  una
          societa'  di  gestione  armonizzata,  da  una  societa'  di
          investimento a  capitale  variabile  (SICAV),  purche'  con
          succursale costituita nel territorio della Repubblica,  che
          assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
          e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
              b) lo sponsor mantiene nel  proprio  portafoglio,  fino
          alla naturale scadenza, una quota  dei  titoli  emessi  non
          inferiore:
              1) al 5 per cento del valore di emissione  dei  titoli,
          per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
              2) al 3 per cento del valore di  emissione  dei  titoli
          eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro,  in
          aggiunta  alla  quota  risultante  dall'applicazione  della
          percentuale di cui al numero 1);
              3) al 2 per cento del valore di  emissione  dei  titoli
          eccedente 10  milioni  di  euro,  in  aggiunta  alla  quota
          risultante dall'applicazione delle percentuali  di  cui  ai
          numeri 1) e 2);
              c) l'ultimo bilancio  deve  essere  certificato  da  un
          revisore contabile o da una societa' di revisione  iscritta
          nel registro dei revisori contabili;
              d) le  cambiali  finanziarie  devono  essere  emesse  e
          girate   esclusivamente   in    favore    di    investitori
          professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
          soci  della  societa'  emittente;  il  collocamento  presso
          investitori professionali in rapporto di controllo  con  il
          soggetto che assume il ruolo  di  sponsor  e'  disciplinato
          dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
              2-ter.  Lo  sponsor   deve   segnalare,   per   ciascun
          emittente,  se  l'ammontare  di  cambiali  finanziarie   in
          circolazione e' superiore al totale  dell'attivo  corrente,
          come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per  attivo
          corrente si intende l'importo delle attivita'  in  bilancio
          con scadenza entro l'anno dalla  data  di  riferimento  del
          bilancio stesso. Nel caso in  cui  l'emittente  sia  tenuto
          alla redazione del bilancio consolidato o  sia  controllato
          da una societa' o da un ente a  cio'  tenuto,  puo'  essere
          considerato  l'ammontare  rilevabile  dall'ultimo  bilancio
          consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al
          momento   dell'emissione,   distinguendo   almeno    cinque
          categorie di qualita'  creditizia  dell'emittente,  ottima,
          buona, soddisfacente, scarsa  e  negativa,  da  mettere  in
          relazione, per le operazioni garantite, con  i  livelli  di
          garanzia  elevata,  normale  o  bassa.  Lo  sponsor   rende
          pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.
              2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma  2-bis,
          lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse
          dalle medie e dalle piccole imprese,  come  definite  dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.
              2-quinquies. Si puo' derogare al requisito  di  cui  al
          comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita,
          in misura non inferiore al  25  per  cento  del  valore  di
          emissione,  da  garanzie  prestate  da  una  banca   o   da
          un'impresa di  investimento,  ovvero  da  un  consorzio  di
          garanzia collettiva dei fidi  per  le  cambiali  emesse  da
          societa' aderenti al consorzio.
              2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di
          entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis,
          lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto,  di
          certificazione  del  bilancio,  qualora   l'emissione   sia
          assistita, in misura non inferiore  al  50  per  cento  del
          valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
          una banca o da un'impresa di  investimento,  ovvero  da  un
          consorzio di garanzia collettiva dei fidi per  le  cambiali
          emesse da societa' aderenti al consorzio. In  tal  caso  la
          cambiale  non  puo'  avere  durata  superiore  al  predetto
          periodo di diciotto mesi».
              6.
              7. Dopo l'articolo 1 della legge 13  gennaio  1994,  n.
          43, come modificato dal presente articolo, e'  inserito  il
          seguente:
              «Art.  1-bis.-  1.  Fermo  restando   quanto   previsto
          dall'articolo  83-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni, le cambiali  finanziarie  possono
          essere emesse anche in forma dematerializzata; a  tal  fine
          l'emittente  si  avvale  esclusivamente  di  una   societa'
          autorizzata  alla  prestazione  del  servizio  di  gestione
          accentrata di strumenti finanziari.
              2. Per l'emissione di  cambiali  finanziarie  in  forma
          dematerializzata,  l'emittente  invia  una  richiesta  alla
          societa' di gestione accentrata  di  strumenti  finanziari,
          contenente  la  promessa  incondizionata  di  pagare   alla
          scadenza  le  somme  dovute  ai  titolari  delle   cambiali
          finanziarie che risultano dalle scritture  contabili  degli
          intermediari depositari.
              3. Nella richiesta di cui  al  comma  2  sono  altresi'
          specificati:
              a) l'ammontare totale dell'emissione;
              b) l'importo di ciascuna cambiale;
              c) il numero delle cambiali;
              d) l'importo  dei  proventi,  totale  e  suddiviso  per
          singola cambiale;
              e) la data di emissione;
              f) gli elementi specificati  nell'articolo  100,  primo
          comma, numeri da 3) a 7), del  regio  decreto  14  dicembre
          1933, n. 1669;
              g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con
          l'indicazione  dell'identita'  del  garante  e  l'ammontare
          della garanzia;
              h)  l'ammontare  del  capitale   sociale   versato   ed
          esistente alla data dell'emissione;
              i)   la   denominazione,   l'oggetto    e    la    sede
          dell'emittente;
              l)  l'ufficio  del  registro  delle  imprese  al  quale
          l'emittente e' iscritto.
              4.  Si  applicano,  ove  compatibili,  le  disposizioni
          contenute nel capo II del titolo II  della  parte  III  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, e successive modificazioni.
              5. Le cambiali emesse ai sensi  del  presente  articolo
          sono esenti dall'imposta di bollo di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  ferma
          restando comunque l'esecutivita' del titolo».
              8. Le disposizioni dell'articolo 3,  comma  115,  della
          legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  non  si  applicano  alle
          cambiali finanziarie nonche'  alle  obbligazioni  e  titoli
          similari  emessi  da  societa'  non   emittenti   strumenti
          finanziari rappresentativi del capitale quotati in  mercati
          regolamentati o in sistemi multilaterali  di  negoziazione,
          diverse dalle banche e dalle  microimprese,  come  definite
          dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del  6
          maggio 2003, a condizione che  tali  cambiali  finanziarie,
          obbligazioni e titoli similari siano negoziati  in  mercati
          regolamentati o sistemi multilaterali  di  negoziazione  di
          Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti  all'Accordo
          sullo spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi  dell'articolo
          168-bis del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n.  917,  ovvero,  nel  caso  in  cui  tali  cambiali
          finanziarie,  obbligazioni  e  titoli  similari  non  siano
          quotati, a condizione che  siano  detenuti  da  investitori
          qualificati  ai  sensi  dell'articolo   100   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  che  non  detengano,
          direttamente o indirettamente,  anche  per  il  tramite  di
          societa' fiduciarie o per interposta persona,  piu'  del  2
          per cento del capitale  o  del  patrimonio  della  societa'
          emittente  e  sempreche'  il  beneficiario  effettivo   dei
          proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che
          consentono  un  adeguato  scambio  di  informazioni.  Dette
          disposizioni si applicano  con  riferimento  alle  cambiali
          finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli similari  emessi
          a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
          18 ottobre 2012, n. 179.
              9. Nell'articolo 1 del decreto  legislativo  1°  aprile
          1996, n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
              «1. La ritenuta del 20 per cento  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo  26  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica  sugli
          interessi ed altri proventi  delle  obbligazioni  e  titoli
          similari, e delle cambiali finanziarie, emesse  da  banche,
          da societa' per azioni  con  azioni  negoziate  in  mercati
          regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
          Stati membri dell'Unione europea  e  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917,  e  da  enti  pubblici  economici
          trasformati in societa' per azioni in base  a  disposizione
          di legge, nonche' sugli interessi ed altri  proventi  delle
          obbligazioni  e   titoli   similari,   e   delle   cambiali
          finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati  o
          sistemi multilaterali di negoziazione  emessi  da  societa'
          diverse dalle prime.».
              10. Per i titoli emessi dalle  societa'  diverse  dalle
          banche e dalle societa'  con  azioni  quotate  nei  mercati
          regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
          Stati membri dell'Unione europea  e  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 9
          si applica con riferimento ai  titoli  emessi  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
              11.
              12.
              13. Le spese di emissione delle  cambiali  finanziarie,
          delle  obbligazioni  e   dei   titoli   similari   di   cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile  1996,  n.
          239, primo comma, sono  deducibili  nell'esercizio  in  cui
          sono   sostenute   indipendentemente   dal   criterio    di
          imputazione a bilancio.
              14.
              15. Lo sponsor assiste la societa' nella  procedura  di
          emissione dei titoli supportando l'emittente nella fase  di
          emissione e  di  collocamento.  Egli  assume  altresi'  con
          l'emittente impegni volti ad assicurare la  liquidabilita',
          almeno a  intervalli  predefiniti,  dei  titoli  fino  alla
          scadenza.
              Il   collocamento   dei   titoli   presso   investitori
          qualificati in rapporto di controllo con  il  soggetto  che
          assume il ruolo di  sponsor  e'  disciplinato  dalle  norme
          vigenti in materia di conflitti di interesse.
              16. (abrogato).
              17.
              18.
              19.Le  obbligazioni  e  i  titoli  similari  emessi  da
          societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi
          del capitale quotati in mercati regolamentati o in  sistemi
          multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
          micro-imprese,   come   definite   dalla    raccomandazione
          2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  possono
          prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e
          di subordinazione, purche' con scadenza iniziale  uguale  o
          superiore a trentasei mesi.
              20. La clausola di subordinazione definisce  i  termini
          di postergazione del portatore del titolo ai diritti  degli
          altri  creditori  della  societa'  e   ad   eccezione   dei
          sottoscrittori del solo  capitale  sociale.  Alle  societa'
          emittenti titoli subordinati si applicano le norme  di  cui
          all'articolo 2435 del codice civile.
              Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano  tra
          le emissioni  obbligazionarie  e  ne  rispettano  i  limiti
          massimi fissati dalla legge.
              21. La clausola di partecipazione regola la  parte  del
          corrispettivo   spettante   al   portatore    del    titolo
          obbligazionario,  commisurandola  al  risultato   economico
          dell'impresa emittente. Il tasso di interesse  riconosciuto
          al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non
          puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro
          tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi
          si obbliga a versare annualmente al soggetto  finanziatore,
          entro trenta giorni  dall'approvazione  del  bilancio,  una
          somma commisurata al  risultato  economico  dell'esercizio,
          nella percentuale indicata all'atto  dell'emissione  (parte
          variabile del corrispettivo). Tale somma  e'  proporzionale
          al rapporto  tra  il  valore  nominale  delle  obbligazioni
          partecipative e la somma del  capitale  sociale,  aumentato
          della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti
          dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle
          predette obbligazioni.
              22. Le regole di  calcolo  della  parte  variabile  del
          corrispettivo sono  fissate  all'atto  dell'emissione,  non
          possono   essere   modificate   per   tutta    la    durata
          dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non
          possono discendere, in tutto o in parte,  da  deliberazioni
          societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.
              23.  La  variabilita'  del  corrispettivo  riguarda  la
          remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto
          di rimborso in linea capitale dell'emissione.
              24.  Qualora  l'emissione  con  clausole  partecipative
          contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il
          vincolo di non ridurre  il  capitale  sociale  se  non  nei
          limiti  dei   dividendi   sull'utile   dell'esercizio,   la
          componente variabile del corrispettivo costituisce  oggetto
          di  specifico  accantonamento  per  onere  nel  conto   dei
          profitti  e  delle  perdite   della   societa'   emittente,
          rappresenta un costo e,  ai  fini  dell'applicazione  delle
          imposte  sui  redditi,  e'  computata  in  diminuzione  del
          reddito dell'esercizio di competenza, a condizione  che  il
          corrispettivo non sia  costituito  esclusivamente  da  tale
          componente variabile. Ad ogni effetto di legge,  gli  utili
          netti annuali si considerano depurati da detta somma.
              24-bis. La disposizione di cui al comma 24  si  applica
          solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati
          nel comma 8.
              25.  La  parte  variabile  del  corrispettivo  non   e'
          soggetta alla legge 7 marzo 1996, n. 108.
              26. All'articolo 2412  del  codice  civile,  il  quinto
          comma e' sostituito dal seguente
              «I  commi  primo  e  secondo  non  si  applicano   alle
          emissioni di obbligazioni destinate ad  essere  quotate  in
          mercati  regolamentati  o  in  sistemi   multilaterali   di
          negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di
          acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.».".
              Si riporta l'articolo 3, commi 4-ter  e  4-quater,  del
          decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5  (Misure  urgenti  a
          sostegno  dei  settori  industriali   in   crisi,   nonche'
          disposizioni  in   materia   di   produzione   lattiera   e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 34,
          come modificato dalla presente legge:
              "Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese
              (Omissis).
              4-ter. Con  il  contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di  singole  parti  o  fasi  dello  stesso.  Il
          contratto di rete che prevede l'organo comune  e  il  fondo
          patrimoniale non  e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica,
          salva la facolta' di acquisto della  stessa  ai  sensi  del
          comma  4-quater  ultima  parte.  Se  il  contratto  prevede
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  e  di  un
          organo comune  destinato  a  svolgere  un'attivita',  anche
          commerciale, con i terzi:
              1)
              2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
          compatibili, le disposizioni di cui agli  articoli  2614  e
          2615, secondo comma, del codice civile; in ogni  caso,  per
          le obbligazioni contratte dall'organo comune  in  relazione
          al programma di rete, i terzi possono  far  valere  i  loro
          diritti esclusivamente sul fondo comune;
              3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
          l'organo  comune  redige   una   situazione   patrimoniale,
          osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative
          al bilancio di esercizio della societa' per  azioni,  e  la
          deposita presso l'ufficio del registro  delle  imprese  del
          luogo ove ha sede;
              si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis,
          terzo comma, del codice civile. Ai fini  degli  adempimenti
          pubblicitari di cui al comma 4-quater,  il  contratto  deve
          essere redatto per atto pubblico o  per  scrittura  privata
          autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente  a  norma
          degli articoli 24  o  25  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,   da   ciascun   imprenditore    o    legale
          rappresentante  delle  imprese   aderenti,   trasmesso   ai
          competenti uffici del registro delle imprese attraverso  il
          modello standard tipizzato con decreto del  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
          deve indicare:
              a) il nome, la ditta, la  ragione  o  la  denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del  contratto  o  per  adesione  successiva,  nonche'   la
          denominazione e la sede della rete,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  ai  sensi
          della lettera c);
              b)  l'indicazione   degli   obiettivi   strategici   di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate con  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
              c) la definizione di un programma di rete, che contenga
          l'enunciazione dei diritti  e  degli  obblighi  assunti  da
          ciascun partecipante; le modalita' di  realizzazione  dello
          scopo comune e, qualora sia prevista  l'istituzione  di  un
          fondo  patrimoniale  comune,  la  misura  e  i  criteri  di
          valutazione dei conferimenti  iniziali  e  degli  eventuali
          contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
          versare al fondo, nonche' le regole di gestione  del  fondo
          medesimo; se consentito  dal  programma,  l'esecuzione  del
          conferimento puo' avvenire anche  mediante  apporto  di  un
          patrimonio destinato,  costituito  ai  sensi  dell'articolo
          2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
              d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
          altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative  di
          recesso anticipato e  le  condizioni  per  l'esercizio  del
          relativo   diritto,   ferma   restando   in    ogni    caso
          l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
          scioglimento totale o parziale dei contratti  plurilaterali
          con comunione di scopo;
              e) se il contratto ne prevede l'istituzione,  il  nome,
          la  ditta,  la  ragione  o  la  denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale  soggetto,  nonche'  le  regole  relative  alla  sua
          eventuale sostituzione durante la  vigenza  del  contratto.
          L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
          essa acquista soggettivita' giuridica e, in  assenza  della
          soggettivita',  degli  imprenditori,   anche   individuali,
          partecipanti  al  contratto  salvo  che  sia   diversamente
          disposto nello stesso, nelle  procedure  di  programmazione
          negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
          inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
          e  in   quelle   inerenti   allo   sviluppo   del   sistema
          imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
          innovazione     previsti     dall'ordinamento,      nonche'
          all'utilizzazione di strumenti di promozione e  tutela  dei
          prodotti e marchi di qualita' o di  cui  sia  adeguatamente
          garantita la genuinita' della provenienza;
              f) le  regole  per  l'assunzione  delle  decisioni  dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo.
              4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e)
          del comma 4-ter per le procedure attinenti  alle  pubbliche
          amministrazioni sono  adottate  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dello sviluppo economico
              4-ter.2. Nelle forme  previste  dal  comma  4-ter.1  si
          procede  alla  ricognizione   di   interventi   agevolativi
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni   applicabili   alle
          imprese aderenti al contratto di  rete,  interessate  dalle
          procedure di  cui  al  comma  4-ter,  lettera  e),  secondo
          periodo. Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
          procedure di rispettivo interesse.
              4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
          nella sezione del registro  delle  imprese  presso  cui  e'
          iscritto ciascun partecipante e l'efficacia  del  contratto
          inizia a decorrere da quando  e'  stata  eseguita  l'ultima
          delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
          sono  stati  sottoscrittori  originari.  Le  modifiche   al
          contratto  di  rete,  sono   redatte   e   depositate   per
          l'iscrizione,  a  cura  dell'impresa   indicata   nell'atto
          modificativo, presso la sezione del registro delle  imprese
          presso cui e' iscritta la  stessa  impresa.  L'ufficio  del
          registro delle imprese provvede  alla  comunicazione  della
          avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
          tutti gli altri uffici del registro  delle  imprese  presso
          cui sono iscritte le altre partecipanti, che  provvederanno
          alle relative annotazioni d'ufficio della modifica;  se  e'
          prevista la costituzione del fondo  comune,  la  rete  puo'
          iscriversi  nella  sezione  ordinaria  del  registro  delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua  sede;
          con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sua  sede
          la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
          soggettivita' giuridica il contratto deve essere  stipulato
          per atto pubblico  o  per  scrittura  privata  autenticata,
          ovvero per atto firmato digitalmente a norma  dell'articolo
          25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".
              Si riportano gli articoli 34, comma 1, lettera e) e  37
          del citato  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  come
          modificati dalla presente legge:
              "Art. 34. Soggetti a  cui  possono  essere  affidati  i
          contratti pubblici
              1.  Sono  ammessi  a  partecipare  alle  procedure   di
          affidamento dei contratti  pubblici  i  seguenti  soggetti,
          salvo i limiti espressamente indicati:
              a) gli imprenditori individuali,  anche  artigiani,  le
          societa' commerciali, le societa' cooperative;
              b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione  e
          lavoro costituiti a norma della legge 25  giugno  1909,  n.
          422, e del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni, e i consorzi tra imprese  artigiane  di  cui
          alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
              c) i consorzi stabili, costituiti  anche  in  forma  di
          societa' consortili ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del
          codice  civile,   tra   imprenditori   individuali,   anche
          artigiani, societa' commerciali,  societa'  cooperative  di
          produzione  e  lavoro,  secondo  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 36;
              d)  i   raggruppamenti   temporanei   di   concorrenti,
          costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c),  i
          quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano
          conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
          uno di  essi,  qualificato  mandatario,  il  quale  esprime
          l'offerta in nome e per conto proprio e  dei  mandanti;  si
          applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
              e)  i  consorzi  ordinari   di   concorrenti   di   cui
          all'articolo 2602  del  codice  civile,  costituiti  tra  i
          soggetti di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del  presente
          comma, anche in forma di societa'  ai  sensi  dell'articolo
          2615-ter del codice civile; si  applicano  al  riguardo  le
          disposizioni dell'articolo 37;
              e-bis) le  aggregazioni  tra  le  imprese  aderenti  al
          contratto di rete ai sensi dell'articolo  3,  comma  4-ter,
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33;  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 37;
              f) i soggetti che abbiano  stipulato  il  contratto  di
          gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai  sensi  del
          decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
          riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
              f-bis) operatori economici, ai sensi  dell'articolo  3,
          comma 22,  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti
          conformemente  alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi
          Paesi."
              "Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
          di concorrenti
              1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di
          tipo verticale  si  intende  una  riunione  di  concorrenti
          nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della
          categoria prevalente; per lavori scorporabili si  intendono
          lavori non appartenenti alla categoria prevalente  e  cosi'
          definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;
          per raggruppamento  di  tipo  orizzontale  si  intende  una
          riunione di concorrenti finalizzata a realizzare  i  lavori
          della stessa categoria.
              2. Nel caso di forniture o servizi, per  raggruppamento
          di  tipo  verticale  si  intende   un   raggruppamento   di
          concorrenti in cui il mandatario esegua le  prestazioni  di
          servizi o di forniture indicati come  principali  anche  in
          termini  economici,  i  mandanti   quelle   indicate   come
          secondarie; per raggruppamento orizzontale  quello  in  cui
          gli  operatori  economici  eseguono  il  medesimo  tipo  di
          prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel  bando  di
          gara la prestazione principale e quelle secondarie.
              3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e  i
          consorzi  ordinari  di  concorrenti  sono  ammessi  se  gli
          imprenditori  partecipanti  al  raggruppamento  ovvero  gli
          imprenditori consorziati abbiano i requisiti  indicati  nel
          regolamento.
              4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta  devono
          essere specificate le parti del servizio o della  fornitura
          che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori   economici
          riuniti o consorziati.
              5.  L'offerta  dei  concorrenti   raggruppati   o   dei
          consorziati determina la loro responsabilita' solidale  nei
          confronti della stazione appaltante, nonche' nei  confronti
          del subappaltatore e dei fornitori. Per  gli  assuntori  di
          lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per
          gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita'
          e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di  rispettiva
          competenza, ferma restando la responsabilita' solidale  del
          mandatario.
              6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti  temporanei
          di tipo verticale  i  requisiti  di  cui  all'articolo  40,
          sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti  dal
          mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
          relativo importo; per i lavori scorporati ciascun  mandante
          deve possedere i requisiti  previsti  per  l'importo  della
          categoria dei lavori che intende assumere  e  nella  misura
          indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
          alla categoria prevalente ovvero alle categorie  scorporate
          possono essere assunti anche  da  imprenditori  riuniti  in
          raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
              7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare  alla
          gara in piu' di un raggruppamento  temporaneo  o  consorzio
          ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare  alla  gara
          anche in forma individuale qualora abbia  partecipato  alla
          gara medesima in raggruppamento o  consorzio  ordinario  di
          concorrenti. I consorzi di cui all'articolo  34,  comma  1,
          lettera b), sono tenuti ad indicare, in  sede  di  offerta,
          per quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a  questi
          ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi  altra
          forma, alla medesima  gara;  in  caso  di  violazione  sono
          esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;  in
          caso di inosservanza di tale divieto si applica  l'articolo
          353 del codice penale.
              8. E' consentita la presentazione di offerte  da  parte
          dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed
          e), anche se non ancora costituiti. In tal  caso  l'offerta
          deve essere sottoscritta da tutti gli  operatori  economici
          che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i  consorzi
          ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in  caso
          di  aggiudicazione  della  gara,   gli   stessi   operatori
          conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
          ad  uno  di  essi,  da  indicare  in  sede  di  offerta   e
          qualificata  come  mandatario,  il  quale   stipulera'   il
          contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
              9. E' vietata l'associazione in  partecipazione.  Salvo
          quanto disposto ai commi 18  e  19,  e'  vietata  qualsiasi
          modificazione   alla   composizione   dei    raggruppamenti
          temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti  rispetto
          a quella risultante  dall'impegno  presentato  in  sede  di
          offerta.
              10. L'inosservanza dei divieti  di  cui  al  precedente
          comma  comporta  l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  la
          nullita'   del   contratto,   nonche'   l'esclusione    dei
          concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
          di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
          affidamento relative al medesimo appalto.
              11.   Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
          concessione  di   lavori   rientrino,   oltre   ai   lavori
          prevalenti, opere per le  quali  sono  necessari  lavori  o
          componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
          complessita' tecnica, quali  strutture,  impianti  e  opere
          speciali, e qualora una o piu'  di  tali  opere  superi  in
          valore  il  quindici  per  cento  dell'importo  totale  dei
          lavori, se i soggetti affidatari  non  siano  in  grado  di
          realizzare le predette componenti,  possono  utilizzare  il
          subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2,
          terzo periodo;  il  regolamento  definisce  l'elenco  delle
          opere di cui al presente  comma,  nonche'  i  requisiti  di
          specializzazione richiesti  per  la  loro  esecuzione,  che
          possono   essere   periodicamente   revisionati   con    il
          regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
          senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso  di  subappalto
          la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
          al subappaltatore dell'importo delle  prestazioni  eseguite
          dallo stesso, nei limiti del contratto  di  subappalto;  si
          applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.
              12. In caso di procedure ristrette o negoziate,  ovvero
          di  dialogo  competitivo,  l'operatore  economico  invitato
          individualmente, o  il  candidato  ammesso  individualmente
          nella procedura di dialogo competitivo, ha la  facolta'  di
          presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
          di operatori riuniti.
              13. Nel  caso  di  lavori,  i  concorrenti  riuniti  in
          raggruppamento temporaneo devono  eseguire  le  prestazioni
          nella   percentuale   corrispondente    alla    quota    di
          partecipazione al raggruppamento.
              14.  Ai  fini  della  costituzione  del  raggruppamento
          temporaneo, gli operatori economici devono  conferire,  con
          un   unico   atto,   mandato   collettivo   speciale    con
          rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
              15. Il mandato  deve  risultare  da  scrittura  privata
          autenticata. La relativa procura  e'  conferita  al  legale
          rappresentante  dell'operatore  economico  mandatario.   Il
          mandato e' gratuito e irrevocabile  e  la  sua  revoca  per
          giusta causa non ha effetto nei  confronti  della  stazione
          appaltante.
              15-bis. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo
          trovano   applicazione,   in   quanto   compatibili,   alla
          partecipazione  alle   procedure   di   affidamento   delle
          aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di  rete,
          di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis).
              16. Al mandatario spetta la  rappresentanza  esclusiva,
          anche  processuale,  dei  mandanti  nei   confronti   della
          stazione appaltante per tutte le operazioni e gli  atti  di
          qualsiasi natura dipendenti  dall'appalto,  anche  dopo  il
          collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di  ogni
          rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
          direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
              17. Il rapporto di mandato non  determina  di  per  se'
          organizzazione o  associazione  degli  operatori  economici
          riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia  ai
          fini della gestione,  degli  adempimenti  fiscali  e  degli
          oneri sociali.
              18.  In  caso  di  fallimento  del  mandatario  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo  ovvero  nei   casi   previsti   dalla   normativa
          antimafia,  la  stazione  appaltante  puo'  proseguire   il
          rapporto di appalto con altro operatore economico  che  sia
          costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
          purche' abbia i requisiti  di  qualificazione  adeguati  ai
          lavori o  servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire;  non
          sussistendo tali condizioni  la  stazione  appaltante  puo'
          recedere dall'appalto.
              19. In caso di fallimento di uno dei  mandanti  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo  ovvero  nei   casi   previsti   dalla   normativa
          antimafia, il mandatario, ove non indichi  altro  operatore
          economico subentrante che sia in  possesso  dei  prescritti
          requisiti  di  idoneita',  e'   tenuto   alla   esecuzione,
          direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
          abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori  o
          servizi o forniture ancora da eseguire.".
              Si riporta l'articolo 51, secondo comma, della legge 16
          febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento  del  notariato  e  degli
          archivi notarili), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  7  marzo
          1913, n. 55, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 51.
              (Omissis).
              L'atto deve contenere:
              1° l'indicazione in lettere per disteso  dell'anno  del
          mese, del  giorno,  del  Comune  e  del  luogo  in  cui  e'
          ricevuto;
              2° il nome, il cognome e l'indicazione della  residenza
          del notaro, e del Collegio notarile presso cui e iscritto;
              3° il nome, il cognome,  la  paternita',  il  luogo  di
          nascita, il domicilio  o  la  residenza  delle  parti,  dei
          testimoni e dei fidefacenti.
              Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per
          mezzo  di  rappresentante,  le  precedenti  indicazioni  si
          osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche  rispetto
          al loro rappresentante. La procura  deve  rimanere  ammessa
          all'atto medesimo o in originale o in  copia,  a  meno  che
          l'originale o la copia non si trovi negli atti  del  notaro
          rogante ovvero sia iscritto nel registro delle imprese;
              4°  la  dichiarazione  della  certezza   dell'identita'
          personale delle parti o la dichiarazione  dell'accertamento
          fattone per mezzo dei fidefacienti;
              5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere
          per disteso, delle date,  delle  somme  e  della  quantita'
          delle cose che formano oggetto dell'atto;
              6° la  designazione  precisa  delle  cose  che  formano
          oggetto dell'atto, in modo da  non  potersi  scambiare  con
          altre.
              Quando l'atto riguarda beni  immobili,  questi  saranno
          designati, per  quanto  sia  possibile,  con  l'indicazione
          della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri
          catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro
          confini in modo da accertare la  identita'  degli  immobili
          stessi;
              7° l'indicazione  dei  titoli  e  delle  scritture  che
          s'inseriscono nell'atto;
              8° la menzione  che  dell'atto,  delle  scritture,  dei
          titoli  inserti  nel  medesimo,  fu  data  dal  notaro,  o,
          presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle
          parti,  in  presenza  dei  testimoni,   se   questi   siano
          intervenuti.".
              Si riporta l'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile
          1990, n. 100 (Norme sulla promozione della partecipazione a
          societa' ed imprese  miste  all'estero),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 3 maggio 1990, n.  101,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art. 1.
              (Omissis).
              2. La SIMEST S.p.a.,  anche  avvalendosi,  in  base  ad
          apposita convenzione, dei  servizi  dell'Istituto  centrale
          per il credito a  medio  termine  (Mediocredito  centrale),
          provvede  in  particolare,  sulla  base  di  programmi  che
          evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
              a) a promuovere la costituzione di societa'  all'estero
          da parte di societa' ed imprese, anche cooperative, e  loro
          consorzi  e  associazioni,  cui  possono  partecipare  enti
          pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;
              b) a partecipare, con quote di  minoranza,  nel  limite
          indicato all'articolo 3, comma 1,  a  societa'  ed  imprese
          all'estero, anche gia' costituite;
              b-bis) a partecipare, con quote di minoranza nei limiti
          di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14  marzo
          2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche con  sede
          in   Italia,   specializzate   nella    valorizzazione    e
          commercializzazione all'estero dei prodotti italiani;
              c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in  azioni
          e acquistare certificati di  sottoscrizione  e  diritti  di
          opzione di quote o azioni delle societa' ed imprese di  cui
          alle lettere a) e b), con il limite previsto  alla  lettera
          b);
              d) a partecipare ad associazioni temporanee di  imprese
          e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed  imprese
          all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
              e) ad effettuare, a favore delle  societa'  ed  imprese
          partecipate, ogni altra operazione di  assistenza  tecnica,
          amministrativa, organizzativa e finanziaria;
              f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e  studi
          di  fattibilita',  anche  mediante  apposite   convenzioni,
          preordinate  alla  costituzione  di  societa'  ed   imprese
          all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per  il
          commercio estero (ICE);
              g) a  rilasciare  garanzia  in  favore  di  aziende  ed
          istituti di credito italiani o esteri per  finanziamenti  a
          soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle
          societa' ed imprese, nel rispetto del limite  di  cui  alla
          lettera b);
              h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi
          e societa' consortili, fra  piccole  e  medie  imprese  che
          abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore
          di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi  o  di
          altre  agevolazioni  del  Ministero   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato;
              h-bis)  a  concedere  finanziamenti,  di   durata   non
          superiore a otto anni, alle imprese o  societa'  estere  di
          cui alla lettera b), in misura  non  eccedente  il  25  per
          cento  dell'impegno  finanziario  previsto  dal   programma
          economico dell'impresa o societa' estera;  tale  limite  e'
          aumentato al 50 per cento per le piccole e  medie  imprese,
          come definite ai sensi  della  raccomandazione  2003/361/CE
          della Commissione, del 6 maggio  2003.  I  limiti  riferiti
          alla  durata  del  finanziamento,  al  destinatario   dello
          stesso,  nonche'   all'impegno   previsto   dal   programma
          economico dell'impresa o societa' estera, non si  applicano
          alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca
          europea per la ricostruzione e lo  sviluppo  (BERS),  dalla
          Banca   europea   per   gli   investimenti   (BEI),   dalla
          International  Financial  Corporation  (IFC)  o  da   altre
          organizzazioni finanziarie internazionali di cui  lo  Stato
          italiano e' membro;
              h-ter) a partecipare a societa' italiane o  estere  che
          abbiano finalita' strumentali  correlate  al  perseguimento
          degli  obiettivi  di  promozione  e   di   sviluppo   delle
          iniziative  di  imprese  italiane  di  investimento  e   di
          collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali
          societa'  finanziarie,   assicurative,   di   leasing,   di
          factoring e di general trading;
              h-quater) a costituire uno o  piu'  patrimoni  ciascuno
          dei quali destinato  in  via  esclusiva  ad  uno  specifico
          affare;
              h-quinquies) in base ad  apposite  convenzioni  con  il
          Ministero delle attivita' produttive, a gestire i fondi  di
          cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo  31
          marzo 1998,  n.  143,  nonche'  i  fondi  rotativi  di  cui
          all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge  21  marzo
          2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi  dell'articolo  46
          della legge 12 dicembre 2002, n. 273.".
              Si riporta l'articolo 62 del citato decreto-legge n.  1
          del 2012:
              "Art. 62. Disciplina  delle  relazioni  commerciali  in
          materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
              1. I contratti che hanno ad  oggetto  la  cessione  dei
          prodotti agricoli e  alimentari,  ad  eccezione  di  quelli
          conclusi  con  il  consumatore   finale,   sono   stipulati
          obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le
          quantita' e le caratteristiche  del  prodotto  venduto,  il
          prezzo,  le  modalita'  di  consegna  e  di  pagamento.   I
          contratti   devono   essere   informati   a   principi   di
          trasparenza,  correttezza,  proporzionalita'  e   reciproca
          corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni
          forniti.
              2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici,
          ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto  la  cessione
          dei beni di cui al comma 1, e' vietato:
              a) imporre direttamente o indirettamente condizioni  di
          acquisto,  di  vendita  o  altre  condizioni   contrattuali
          ingiustificatamente     gravose,     nonche'     condizioni
          extracontrattuali e retroattive;
              b)  applicare  condizioni  oggettivamente  diverse  per
          prestazioni equivalenti;
              c)  subordinare  la   conclusione,   l'esecuzione   dei
          contratti e la continuita'  e  regolarita'  delle  medesime
          relazioni commerciali alla  esecuzione  di  prestazioni  da
          parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi
          commerciali, non abbiano alcuna connessione  con  l'oggetto
          degli uni e delle altre;
              d) conseguire  indebite  prestazioni  unilaterali,  non
          giustificate dalla natura o dal contenuto  delle  relazioni
          commerciali;
              e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale  sleale
          che risulti tale anche tenendo conto  del  complesso  delle
          relazioni commerciali che caratterizzano le  condizioni  di
          approvvigionamento.
              3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento  del
          corrispettivo  deve  essere   effettuato   per   le   merci
          deteriorabili entro il termine legale di  trenta  giorni  e
          per tutte le altre  merci  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni. In entrambi i casi il termine  decorre  dall'ultimo
          giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi
          decorrono  automaticamente  dal  giorno   successivo   alla
          scadenza del  termine.  In  questi  casi  il  saggio  degli
          interessi e' maggiorato di ulteriori due punti  percentuali
          ed e' inderogabile.
              4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono
          i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
              a)   prodotti    agricoli,    ittici    e    alimentari
          preconfezionati che riportano una data  di  scadenza  o  un
          termine minimo di conservazione non  superiore  a  sessanta
          giorni;
              b)  prodotti  agricoli,  ittici  e  alimentari   sfusi,
          comprese erbe  e  piante  aromatiche,  anche  se  posti  in
          involucro  protettivo  o  refrigerati,  non  sottoposti   a
          trattamenti atti a prolungare la durabilita'  degli  stessi
          per un periodo superiore a sessanta giorni;
              c) prodotti a base di carne che presentino le  seguenti
          caratteristiche fisico-chimiche:
              aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
              oppure
              aW superiore a 0,91
              oppure
              pH uguale o superiore a 4,5;
              d) tutti i tipi di latte.
              5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
          ad eccezione del consumatore finale, che contravviene  agli
          obblighi di cui al comma  1  e'  sottoposto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro  20.000,00.
          L'entita' della sanzione e' determinata facendo riferimento
          al valore dei beni oggetto di cessione.
              6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
          ad eccezione del consumatore finale, che contravviene  agli
          obblighi di cui al  comma  2  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a  euro  3.000,00.
          La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento
          al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato  i
          divieti di cui al comma 2.
              7. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  mancato
          rispetto, da parte del debitore, dei termini  di  pagamento
          stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500 euro  a  euro  500.000.  L'entita'  della
          sanzione  viene  determinata  in  ragione   del   fatturato
          dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
              8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato
          e'  incaricata  della  vigilanza  sull'applicazione   delle
          presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni  ivi
          previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.  A
          tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo
          della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in
          ordine ai poteri di accertamento degli  ufficiali  e  degli
          agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13   della
          predetta legge 24 novembre 1981, n.  689.  All'accertamento
          delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2  e
          3 del presente articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su
          segnalazione  di   qualunque   soggetto   interessato.   Le
          attivita' di cui al  presente  comma  sono  svolte  con  le
          risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a
          legislazione vigente.
              9.  Gli  introiti  derivanti   dall'irrogazione   delle
          sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti
          con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          iscritti nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  al  Fondo  derivante  dalle  sanzioni
          amministrative irrogate dall'Autorita' Garante  Concorrenza
          e Mercato da destinare  a  vantaggio  dei  consumatori  per
          finanziare iniziative di informazione in materia alimentare
          a vantaggio dei consumatori e per finanziare  attivita'  di
          ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito
          dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche'
          nello stato di previsione del Ministero  per  le  Politiche
          agricole, alimentari e forestali per  il  finanziamento  di
          iniziative in materia agroalimentare.
              10. Sono fatte salve  le  azioni  in  giudizio  per  il
          risarcimento del danno  derivante  dalle  violazioni  della
          presente   disposizione,   anche   ove    promosse    dalle
          associazioni dei  consumatori  aderenti  al  CNCU  e  delle
          categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio  Nazionale
          dell'Economia e del Lavoro  o  comunque  rappresentative  a
          livello nazionale. Le  stesse  associazioni  sono  altresi'
          legittimate ad agire, a tutela degli interessi  collettivi,
          richiedendo l'inibitoria  ai  comportamenti  in  violazione
          della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis
          e seguenti del codice di procedura civile.
              11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto
          legislativo 9  ottobre  2002,  n.  231  e  il  decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive del 13 maggio 2003.
              11-bis. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo
          hanno  efficacia  decorsi  sette   mesi   dalla   data   di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'  applicative  delle
          disposizioni del presente articolo.".
              Si riporta il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla
          Parte II del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152
          (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazz.  Uff.
          14 aprile 2006, n. 88, S.O., come modificato dalla presente
          legge:
              "2. Industria energetica ed estrattiva
              a)  impianti  termici  per  la  produzione  di  energia
          elettrica,  vapore  e  acqua  calda  con  potenza   termica
          complessiva superiore a 50 MW;
              b) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze
          minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2,  del  regio
          decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi  comprese  le  risorse
          geotermiche, incluse le relative attivita' minerarie;
              c) impianti industriali non termici per  la  produzione
          di energia, vapore ed acqua calda con  potenza  complessiva
          superiore a 1 MW;
              d) impianti  industriali  per  il  trasporto  del  gas,
          vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con  una
          lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
              e) impianti industriali per la  produzione  di  energia
          mediante lo sfruttamento del vento con potenza  complessiva
          superiore a 1 MW;
              f) installazioni di oleodotti e gasdotti  e  condutture
          per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello  stoccaggio
          geologico superiori a 20 km;
              g)  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi  liquidi  e
          gassosi in terraferma;
              h) estrazione di sostanze minerali di  miniera  di  cui
          all'art. 2, comma 2 del regio decreto 29  luglio  1927,  n.
          1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
              i)  agglomerazione  industriale  di  carbon  fossile  e
          lignite;
              l) impianti di superficie dell'industria di  estrazione
          di carbon fossile,  di  petrolio,  di  gas  naturale  e  di
          minerali metallici nonche' di scisti bituminose;
              m) impianti per la produzione di energia  idroelettrica
          con potenza nominale di concessione superiore a 100  kW  e,
          per i  soli  impianti  idroelettrici  che  rientrano  nella
          casistica di cui all'articolo 166 del presente  decreto  ed
          all'articolo 4, punto 3.b,  lettera  i),  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico in data  6  luglio  2012,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  159  del  2012,  con  potenza  nominale   di
          concessione superiore a 250 kW;
              n)  impianti  di  gassificazione  e  liquefazione   del
          carbone;
              n-bis)  Impianti  per  la  cattura  di  flussi  di  CO2
          provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II
          e  III  al  presente  decreto  ai  fini  dello   stoccaggio
          geologico a norma del decreto  legislativo  di  recepimento
          della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di   stoccaggio
          geologico di biossido di carbonio.".
              Si riportano il punto 4, dell'allegato II  della  parte
          II, la lettera z) dell'allegato  III  della  parte  II,  il
          punto 7,  lettera  z)  dell'allegato  IV  della  parte  II,
          l'articolo 6, comma 8, del citato  decreto  legislativo  n.
          152 del 2006, come modificati dalla presente legge:
              "4)  Elettrodotti  aerei  con  tensione   nominale   di
          esercizio superiore a 150 kV e con tracciato  di  lunghezza
          superiore a 15 km ed  elettrodotti  in  cavo  interrato  in
          corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore  a
          40 chilometri.
              4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto  di  energia
          elettrica,  facenti   parte   della   rete   elettrica   di
          trasmissione nazionale, con tensione nominale  superiore  a
          100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a  10  Km  ed
          elettrodotti in cavo interrato in corrente  alternata,  con
          tracciato di lunghezza superiore a 40  chilometri,  facenti
          parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
              4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il  trasporto  di
          energia elettrica, facenti parte della  rete  elettrica  di
          trasmissione nazionale, con tensione nominale  superiore  a
          100 kV e con tracciato  di  lunghezza  superiore  a  3  Km,
          qualora    disposto    all'esito    della    verifica    di
          assoggettabilita' di cui all'articolo 20."
              "z) Elettrodotti aerei  per  il  trasporto  di  energia
          elettrica,  non  facenti  parte  della  rete  elettrica  di
          trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100
          kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km."
              "Punto  7  -  z)  elettrodotti  aerei  esterni  per  il
          trasporto di energia elettrica,  non  facenti  parte  della
          rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,  con  tensione
          nominale superiore a 100 kV e con  tracciato  di  lunghezza
          superiore a 3 km."
              "Art. 6. Oggetto della disciplina
              (Omissis).
              8. Per i progetti  di  cui  agli  allegati  III  e  IV,
          ricadenti all'interno di aree naturali protette, le  soglie
          dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta  per
          cento. Le medesime riduzioni  si  applicano  anche  per  le
          soglie dimensionali dei progetti di  cui  all'allegato  II,
          punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli  elettrodotti  facenti
          parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.".
              Si riporta l'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.
          131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento  della
          Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.), pubblicata
          nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132 :
              "Art.   8.   Attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento.
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito.
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame.
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite.
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112 .".
              Si riporta l'articolo 2 della legge 27  dicembre  1953,
          n. 959 (Norme modificatrici  del  T.U.  delle  leggi  sulle
          acque e sugli impianti elettrici), pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 31  dicembre  1953,  n.  299,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art.  2.  Qualora  non  si  raggiunga  la  maggioranza
          prevista dal secondo comma dell'art. 1 per la  costituzione
          del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve  essere
          pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua  per
          forza motrice  ai  sensi  del  precedente  articolo,  sara'
          versato su di  apposito  conto  corrente  fruttifero  della
          Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori  pubblici,
          il quale provvedera' con decreto  alla  ripartizione  della
          somma tra i vari Comuni interessati,  in  base  ai  criteri
          stabiliti nell'articolo stesso. A decorrere  dall'esercizio
          2012, nel caso di cui al primo  comma,  il  sovracanone  e'
          versato direttamente ai comuni.".
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99  (Disposizioni  in
          materia di soggetti e  attivita',  integrita'  aziendale  e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettere  d),  f),  g),  l),  ee),
          della L. 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazz.  Uff.
          22 aprile 2004,  n.  94,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              "Art. 2. Societa' agricole
              1. La ragione sociale o la denominazione sociale  delle
          societa'  che  hanno  quale  oggetto  sociale   l'esercizio
          esclusivo delle attivita' di cui  all'  articolo  2135  del
          codice civile  deve  contenere  l'indicazione  di  societa'
          agricola.  Non  costituiscono  distrazione   dall'esercizio
          esclusivo  delle  attivita'  agricole  la   locazione,   il
          comodato  e  l'affitto  di  fabbricati  ad  uso  abitativo,
          nonche' di terreni e di fabbricati ad uso strumentale  alle
          attivita' agricole  di  cui  all'articolo  2135  del  c.c.,
          sempreche'   i   ricavi   derivanti   dalla   locazione   o
          dall'affitto siano marginali rispetto  a  quelli  derivanti
          dall'esercizio  dell'attivita'  agricola   esercitata.   Il
          requisito  della  marginalita'  si  considera   soddisfatto
          qualora l'ammontare dei ricavi relativi  alle  locazioni  e
          affitto dei beni non superi il 10 per cento  dell'ammontare
          dei ricavi complessivi. Resta  fermo  l'assoggettamento  di
          tali ricavi a tassazione in  base  alle  regole  del  testo
          unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
              Si riporta il testo dell'articolo 34, sesto comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto), pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n.
          292, S.O.:
              "Art. 34. Regime speciale per i produttori agricoli
              (Omissis).
              6.  I  produttori   agricoli   che   nell'anno   solare
          precedente  hanno  realizzato  o,  in  caso  di  inizio  di
          attivita', prevedono di realizzare un volume  d'affari  non
          superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi  da
          cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati  dal
          versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali
          e  contabili,  compresa  la  dichiarazione  annuale,  fermo
          restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le
          bollette doganali a norma dell' articolo 39. I cessionari e
          i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i  servizi
          nell'esercizio dell'impresa, devono emettere  fattura,  con
          le modalita'  e  nei  termini  di  cui  all'  articolo  21,
          indicandovi la relativa imposta, determinata applicando  le
          aliquote corrispondenti alle percentuali di  compensazione,
          consegnarne copia  al  produttore  agricolo  e  registrarla
          separatamente a norma dell' articolo  25.  Le  disposizioni
          del presente comma cessano comunque di avere applicazione a
          partire dall'anno solare successivo  a  quello  in  cui  e'
          stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non
          sia superato il limite di un terzo delle cessioni di  altri
          beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
          delle  disposizioni  del  presente  comma.  In  tale  caso,
          l'opzione o  la  revoca  si  esercitano  con  le  modalita'
          stabilite dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,  e  successive
          modificazioni.".
              Si riporta l'articolo 21 del citato decreto-legge n. 78
          del 2010:
              "Art. 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia  delle
          Entrate
              1. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          Entrate sono  individuate  modalita'  e  termini,  tali  da
          limitare al massimo l'aggravio per i  contribuenti  per  la
          comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
          dell'imposta   sul   valore    aggiunto.    L'obbligo    di
          comunicazione   delle   operazioni   rilevanti   ai    fini
          dell'imposta sul valore aggiunto per le quali  e'  previsto
          l'obbligo di emissione della  fattura  e'  assolto  con  la
          trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo
          di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per  le
          sole operazioni per le quali non e' previsto  l'obbligo  di
          emissione della fattura la  comunicazione  telematica  deve
          essere effettuata qualora le  operazioni  stesse  siano  di
          importo  non   inferiore   ad   euro   3.600,   comprensivo
          dell'imposta sul valore aggiunto.  Per  i  soggetti  tenuti
          alle comunicazioni di cui all'articolo  11,  comma  2,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le
          comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse
          o ricevute per operazioni diverse  da  quelle  inerenti  ai
          rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo  7,
          commi quinto e sesto,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle
          comunicazioni, ovvero per la loro  effettuazione  con  dati
          incompleti o non veritieri si applica la  sanzione  di  cui
          all'articolo 11 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 471.
              1-bis. Al fine  di  semplificare  gli  adempimenti  dei
          contribuenti, l'obbligo di comunicazione  delle  operazioni
          di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti
          non  soggetti  passivi  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi
          avvenga mediante carte di credito, di  debito  o  prepagate
          emesse da  operatori  finanziari  soggetti  all'obbligo  di
          comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605.
              1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di
          comunicazione previsto dall'articolo  7,  sesto  comma  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  605  che  emettono  carte  di  credito,  di  debito   o
          prepagate,  comunicano   all'Agenzia   delle   entrate   le
          operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il
          pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte  di
          credito, di  debito  o  prepagate  emesse  dagli  operatori
          finanziari stessi, secondo modalita'  e  termini  stabiliti
          con  provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   delle
          entrate.".
              Si riportano gli articoli 16, comma 2, e 14 della legge
          17  febbraio  1982,  n.  46  (Interventi  per   i   settori
          dell'economia di  rilevanza  nazionale),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 27 febbraio 1982, n. 57:
              "Art. 16.
              Gli interventi del Fondo di cui al precedente  articolo
          14  sono  deliberati  dal  Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato, previo parere di un  comitato
          tecnico. Il CIPI definisce l'entita', le  condizioni  e  le
          modalita' dell'intervento e stabilisce  eventuali  clausole
          particolari da inserire  nel  contratto  di  cui  al  comma
          successivo.  Il  presente  articolo   e'   stato   abrogato
          dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con  la
          decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma."
              "Art.  14.  Presso  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  e'  istituito   il   «Fondo
          speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il  Fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
          imprese  destinati  ad  introdurre  rilevanti   avanzamenti
          tecnologici  finalizzati  a  nuovi  prodotti   o   processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni  di
          contenuto  stilistico  e  qualitativo  del  prodotto.  Tali
          programmi  riguardano  le   attivita'   di   progettazione,
          sperimentazione,  sviluppo,  preindustrializzazione   e   i
          processi   realizzativi   di    campionatura    innovativa,
          unitariamente considerati.
              Il Ministro delle  attivita'  produttive  provvede  con
          proprio  decreto,  adottato  previo  parere  delle  regioni
          interessate, a stabilire annualmente la  percentuale  delle
          risorse  riservata  in  via  prioritaria  ai  programmi  di
          sviluppo precompetitivo presentati dalle  piccole  e  medie
          imprese. Tale quota non puo' essere  inferiore  al  25  per
          cento delle riserve annuali disponibili.".
              Si riporta l'articolo 23 del citato decreto-legge n. 83
          del 2012, n. 83, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 23. Fondo per la crescita sostenibile
              1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire  la
          crescita sostenibile e la creazione  di  nuova  occupazione
          nel rispetto delle contestuali  esigenze  di  rigore  nella
          finanza pubblica e di equita'  sociale,  in  un  quadro  di
          sviluppo  di  nuova  imprenditorialita',  con   particolare
          riguardo al sostegno alla piccola  e  media  impresa  e  di
          progressivo riequilibrio socio-economico, di genere  e  fra
          le diverse aree territoriali del Paese.
              2. Il Fondo speciale rotativo di  cui  all'articolo  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
              Il Fondo  e'  destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
          priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei
          vincoli   derivanti    dall'appartenenza    all'ordinamento
          comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
          un  impatto  significativo  in   ambito   nazionale   sulla
          competitivita' dell'apparato  produttivo,  con  particolare
          riguardo alle seguenti finalita':
              a) la promozione di progetti  di  ricerca,  sviluppo  e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese;
              b) il  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  il
          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
          programma;
              c) la promozione della  presenza  internazionale  delle
          imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
          in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
              3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          2, con decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  123  ad  eccezione  del  credito  d'imposta.  Le
          predette misure sono attivate con  bandi  ovvero  direttive
          del Ministro dello sviluppo economico,  che  individuano  i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si applica quanto previsto dall'articolo  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n. 78, convertito con  modificazioni  con  legge  3  agosto
          2009, n. 102.
              3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del  Fondo  possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti.
              4. Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo.
              5. (abrogato).
              6. I finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi.
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo.
              8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
          nonche' le somme restituite o non erogate alle  imprese,  a
          seguito dei provvedimenti di revoca e  di  rideterminazione
          delle agevolazioni concesse  ai  sensi  delle  disposizioni
          abrogate  ai  sensi  del  precedente  comma,   cosi'   come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11.
              9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
          sensi  del  comma  7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera
          f) della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
              10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
              11. I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge.
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.".
              Si riporta l'articolo  1,  comma  50,  della  legge  15
          dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per  il  riordino,
          il coordinamento e  l'integrazione  della  legislazione  in
          materia  ambientale  e  misure  di  diretta  applicazione),
          pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302, S.O.:
              "Art. 1.
              (Omissis).
              50.  Al  fine  di  adeguare  le   strutture   operative
          dell'Istituto  centrale  per  la  ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esigenze di  una
          maggiore presenza sul territorio anche a  supporto  tecnico
          degli enti  locali  nel  coordinamento  delle  attivita'  a
          livello locale nelle  aree  marine  protette,  negli  scavi
          portuali e nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi
          decentrate ovvero  di  laboratori  locali  di  ricerca,  e'
          autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000
          euro annui.".
              Si riporta  l'articolo  4,  comma  45  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato),  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 27  dicembre  2003,  n.  299,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 4.
              (Omissis).
              45. Per le finalita' di cui all'articolo  6,  comma  5,
          del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA e'
          autorizzato, anche  attraverso  la  costituzione  di  forme
          associative e  consortili  con  banche  ed  altri  soggetti
          autorizzati    all'esercizio    del    credito     agrario,
          all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a:
              a)  prestare  garanzie  finanziarie  per  emissioni  di
          obbligazioni sia a breve che a  medio  e  a  lungo  termine
          effettuate da piccole e medie imprese operanti nel  settore
          agricolo e agroalimentare;
              b) provvedere all'acquisto di  crediti  bancari  sia  a
          breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole
          e  medie  imprese   operanti   nel   settore   agricolo   e
          agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;
              c) effettuare anticipazioni dei crediti  vantati  dagli
          agricoltori  nei  confronti  dei   soggetti   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  1663/95  del  7  luglio  1995  della
          Commissione.".
              Si riporta l'articolo  7  del  decreto  legislativo  19
          settembre 2012, n. 169 (Ulteriori modifiche ed integrazioni
          al decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.  141,  recante
          attuazione  della   direttiva   2008/48/CE,   relativa   ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina
          dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti
          in  attivita'  finanziaria  e  dei  mediatori   creditizi),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2012,  n.  230,  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  7.  Modifiche  all'articolo   12   del   decreto
          legislativo 13 agosto 2010, n. 141
              1. All'articolo 12 del decreto  legislativo  13  agosto
          2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a)  al  comma  1,  alla  lettera  b)  dopo  le  parole:
          «istituti di  pagamento»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
          istituti di moneta elettronica»;
              b) al comma 1, lettera c), dopo  l'ultimo  periodo,  e'
          aggiunto  il  seguente:  «Quanto  previsto  dalla  presente
          lettera, e' esteso alle societa' di servizi controllate  ai
          sensi dell'articolo  2359  del  codice  civile,  costituite
          dalle  associazioni  stesse  per  il  perseguimento   delle
          finalita' associative»;
              c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
              «1-bis.  Non  costituisce  esercizio  di   agenzia   in
          attivita' finanziaria la promozione e  il  collocamento  di
          contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla
          prestazione di servizi di pagamento da parte dei  promotori
          finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per
          conto  del  soggetto  abilitato  che  ha   conferito   loro
          l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto  abilitato
          cura l'aggiornamento  professionale  dei  propri  promotori
          finanziari,  assicura  il  rispetto  da  parte  loro  della
          disciplina prevista ai sensi  del  titolo  VI  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  risponde  per  i
          danni  da  essi  cagionati  nell'esercizio   dell'attivita'
          prevista  dal  presente  comma,  anche  se  conseguenti   a
          responsabilita' accertata in sede penale.»;
              d) al comma 2 le parole: «istituti di  pagamento  o  di
          istituti  di  moneta  elettronica»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «soggetti autorizzati alla prestazione di servizi
          di pagamento» e le parole: «, non determini l'insorgere  di
          rapporti di debito o di credito» sono soppresse;
              e) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
              «2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria
          comporta  gli  obblighi  di   contribuzione   previdenziale
          previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice
          civile.  L'Organismo  previsto  dall'articolo  128-undecies
          individua  forme  di  collaborazione  e   di   scambio   di
          informazioni con gli enti di previdenza.».".
              Si riporta l'articolo 4 del  decreto-legge  3  novembre
          2008, n. 171, (Misure urgenti per il  rilancio  competitivo
          del settore agroalimentare), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 30 dicembre  2008,  n.  205,  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 4 novembre 2008, n. 258:
              "Art. 4. Programma SFOP
              1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli  interventi
          cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca  e
          dell'acquacoltura,  per  il   periodo   di   programmazione
          1994/1999, pari a 50,6 milioni di  euro  per  l'anno  2008,
          fanno carico alle disponibilita' del Fondo di rotazione  di
          cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.".
              Si  riporta   l'articolo   2,   comma   5-decies,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative  e  di   interventi
          urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese  e
          alle famiglie), convertito con modificazioni,  dalla  legge
          26 febbraio 2011, n. 10, pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  29
          dicembre 2010, n. 303:
              "Art. 2. Proroghe onerose di termini
              (Omissis).
              5-decies.  Il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, sentita la  Commissione  consultiva
          centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma
          nazionale triennale  della  pesca,  di  seguito  denominato
          «Programma  nazionale»,  contenente   gli   interventi   di
          esclusiva  competenza  nazionale  indirizzati  alla  tutela
          dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita'
          delle  imprese  di  pesca  nazionali,  nel  rispetto  dell'
          articolo 117 della  Costituzione  ed  in  coerenza  con  la
          normativa comunitaria.".
              Si  riporta  l'articolo  39,  comma   4,   del   citato
          decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art. 39. Misure per le micro, piccole e medie imprese
              1. In materia di  fondo  di  garanzia  a  favore  delle
          piccole  e  medie  imprese,  la  garanzia  diretta   e   la
          controgaranzia  possono  essere  concesse  a  valere  sulle
          disponibilita' del Fondo di garanzia a favore delle piccole
          e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  fino  all'80  per   cento
          dell'ammontare delle operazioni  finanziarie  a  favore  di
          piccole e medie imprese e  consorzi  ubicati  in  tutto  il
          territorio  nazionale,  purche'   rientranti   nei   limiti
          previsti dalla vigente  normativa  comunitaria.  La  misura
          della   copertura   degli   interventi   di   garanzia    e
          controgaranzia, nonche' la misura della  copertura  massima
          delle perdite e' regolata in relazione  alle  tipologie  di
          operazioni finanziarie, categorie di  imprese  beneficiarie
          finali,  settori   economici   di   appartenenza   e   aree
          geografiche,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare,
          adottato dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa
          con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
              2. Nel rispetto degli equilibri  di  finanza  pubblica,
          per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento  del
          Fondo di cui al  comma  1,  la  misura  dell'accantonamento
          minimo, a titolo di coefficiente di  rischio,  puo'  essere
          definita con decreto di natura non  regolamentare  adottato
          dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa  con  il
          Ministro dell'Economia e delle Finanze.
              3. L'importo massimo garantito per singola impresa  dal
          Fondo  di  cui  al  comma  1  e'  elevato  a  2  milioni  e
          cinquecentomila  euro  per  le  tipologie   di   operazioni
          finanziarie, le categorie di imprese  beneficiarie  finali,
          le aree geografiche e i settori economici  di  appartenenza
          individuati  con  decreto  di  natura   non   regolamentare
          adottato dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa
          con il Ministro dell'Economia e delle  Finanze.  Una  quota
          non  inferiore  [all'80]  per  cento  delle  disponibilita'
          finanziarie  del  Fondo  e'  riservata  ad  interventi  non
          superiori  a  [cinquecentomila]  euro   d'importo   massimo
          garantito per singola impresa.
              4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo'  essere
          concessa, a titolo oneroso, su portafogli di  finanziamenti
          erogati a piccole  e  medie  imprese  nonche'  alle  grandi
          imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con  la
          partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto
          previsto e nei limiti  di  cui  all'articolo  8,  comma  5,
          lettera b),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n.  106  da  banche  e  intermediari  finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale di cui all'articolo  106  del  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare
          adottato dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa
          con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,   sono
          definite  le  tipologie  di  operazioni   ammissibili,   le
          modalita' di concessione, i criteri  di  selezione  nonche'
          l'ammontare massimo delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo da destinare alla  copertura  del  rischio  derivante
          dalla concessione di detta garanzia.
              5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
          Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
          dell'Economia e delle Finanze, puo'  essere  modificata  la
          misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute
          dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione
          alle diverse tipologie di intervento del Fondo  di  cui  al
          comma 1.
              6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
          Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
          dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalita' e
          le  condizioni  per  l'eventuale  cessione  a  terzi  e  la
          controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo  di
          cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo
          Fondo.
              7. In materia di patrimonializzazione dei  Confidi,  al
          capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi
          29 e 32 dell'articolo 13 del D.L.  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n.  326
          possono partecipare, anche in deroga alle  disposizioni  di
          legge che prevedono divieti  o  limiti  di  partecipazione,
          imprese  non  finanziarie  di  grandi  dimensioni  ed  enti
          pubblici e privati, purche'  le  piccole  e  medie  imprese
          socie dispongano almeno  della  meta'  piu'  uno  dei  voti
          esercitabili nell'assemblea  e  la  nomina  dei  componenti
          degli organi che  esercitano  funzioni  di  gestione  e  di
          supervisione strategica sia riservata  all'assemblea.  Tale
          disposizione si applica anche  ai  confidi  costituiti  tra
          liberi  professionisti  ai  sensi  del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni.
              7-bis.  Nel  rispetto  degli   equilibri   di   finanza
          pubblica, una quota delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo di garanzia a favore delle piccole e  medie  imprese,
          di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662, e'  riservata  ad  interventi  di
          garanzia in favore del microcredito di  cui  all'  articolo
          111 del testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla
          microimprenditorialita'.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare,  adottato  dal   Ministro   dello   sviluppo
          economico, sentito l'Ente nazionale  per  il  microcredito,
          sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare
          al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le
          modalita' di concessione, i criteri  di  selezione  nonche'
          l'ammontare massimo delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo da destinare alla  copertura  del  rischio  derivante
          dalla  concessione  della  garanzia  di  cui  al   presente
          periodo.  L'Ente  nazionale  per  il  microcredito  stipula
          convenzioni con enti pubblici, enti privati e  istituzioni,
          nazionali ed europee, per l'incremento  delle  risorse  del
          Fondo dedicate al microcredito per le  microimprese  o  per
          l'istituzione  di  fondi  di  riserva  separati  presso  il
          medesimo Fondo.".
                               Art. 37
 
 
Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese  delle  Zone
             Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza
 
  1.  La  riprogrammazione  dei  programmi  cofinanziati  dai   Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonche' la
destinazione  di  risorse  proprie  regionali  possono  prevedere  il
finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere  da
a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di  micro
e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro  la  data
fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone  Urbane  individuate
dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in  quelle
valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa  allegata  e
nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1,
comma 342, della medesima legge n. 296 del  2006  da  definire  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili
all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del  regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio  2006,  e  successive
modificazioni.
  1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo  1,
comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree  industriali
ricadenti nelle regioni di cui  all'obiettivo  «Convergenza»  per  le
quali  e'  stata  gia'  avviata  una   procedura   di   riconversione
industriale, purche' siano state precedentemente  utilizzate  per  la
produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di  addetti,
precedenti  all'avvio  delle  procedure  per  la  cassa  integrazione
guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'.
  1-ter.  La  dotazione  del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
  2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si
applicano i parametri dimensionali previsti dalla  vigente  normativa
comunitaria.
  3. Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo,  l'esenzione  di  cui
all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296  del  2006,
deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria».
  4. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nel  limite
massimo delle risorse come individuate  ai  sensi  del  comma  1.  Le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata
delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.
  4-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano  altresi'
sperimentalmente ai comuni della provincia di  Carbonia  -  Iglesias,
nell'ambito dei programmi di sviluppo  e  degli  interventi  compresi
nell'accordo di programma «Piano Sulcis». La  relativa  copertura  e'
disposta a valere sulle somme destinate alla  attuazione  del  «Piano
Sulcis» dalla delibera CIPE  n.  93/2012  del  3  agosto  2012,  come
integrate dal presente decreto. Con decreto  adottato  ai  sensi  del
comma 4, si  provvede  all'attuazione  del  presente  comma  ed  alla
individuazione   delle   risorse   effettivamente   disponibili   che
rappresentano il tetto di spesa.
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta l'articolo 1, commi 340, 341 e 342  ,  della
          legge  27  dicembre  2006  n.  296  (Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
          pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
              "1.
              (Omissis).
              340. Al fine di contrastare i  fenomeni  di  esclusione
          sociale  negli  spazi  urbani  e  favorire   l'integrazione
          sociale  e  culturale   delle   popolazioni   abitanti   in
          circoscrizioni o quartieri delle citta'  caratterizzati  da
          degrado urbano e sociale, sono istituite, con le  modalita'
          di cui al comma 342, zone franche urbane con un  numero  di
          abitanti non superiore a 30.000. Per le finalita' di cui al
          periodo precedente, e' istituito nello stato di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico  un  apposito  Fondo
          con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni  2008  e  2009,  che  provvede  al  finanziamento   di
          programmi di intervento, ai sensi del comma 342.  L'importo
          di cui al periodo precedente costituisce tetto  massimo  di
          spesa.
              341. Le piccole e microimprese, come individuate  dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1°  gennaio
          2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova  attivita'  economica
          nelle zone franche urbane individuate secondo le  modalita'
          di  cui  al  comma  342,  possono  fruire  delle   seguenti
          agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui  al
          comma 340 a tal fine vincolante:
              a) esenzione dalle imposte  sui  redditi  per  i  primi
          cinque  periodi  di  imposta.  Per  i  periodi  di  imposta
          successivi, l'esenzione e' limitata, per i primi cinque  al
          60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e  per
          l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione  di  cui  alla
          presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo  di
          euro 100.000 del reddito  derivante  dall'attivita'  svolta
          nella zona  franca  urbana,  maggiorato,  a  decorrere  dal
          periodo di imposta in  corso  al  1°  gennaio  2009  e  per
          ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000,
          ragguagliato ad  anno,  per  ogni  nuovo  assunto  a  tempo
          indeterminato, residente all'interno del sistema locale  di
          lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
              b) esenzione  dall'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive, per i primi cinque periodi di imposta,  fino  a
          concorrenza  di  euro  300.000,  per  ciascun  periodo   di
          imposta, del valore della produzione netta;
              c) esenzione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  a
          decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per  i  soli
          immobili  siti  nelle  zone  franche  urbane  dalle  stesse
          imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove
          attivita' economiche.
              d)  esonero  dal  versamento   dei   contributi   sulle
          retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque  anni
          di attivita', nei limiti di un  massimale  di  retribuzione
          definito con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, solo  in  caso  di  contratti  a  tempo
          indeterminato,  o  a  tempo  determinato  di   durata   non
          inferiore a dodici mesi, e a condizione che  almeno  il  30
          per cento degli occupati  risieda  nel  sistema  locale  di
          lavoro in cui ricade la zona franca urbana.  Per  gli  anni
          successivi l'esonero e' limitato per i primi cinque  al  60
          per cento, per il sesto e settimo al 40  per  cento  e  per
          l'ottavo e nono al 20 per  cento.  L'esonero  di  cui  alla
          presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai
          titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo  che   svolgono
          l'attivita' all'interno della zona franca urbana.
              342.   Il    Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
          solidarieta' sociale, provvede alla definizione dei criteri
          per l'allocazione delle risorse e per la  individuazione  e
          la selezione delle  zone  franche  urbane,  sulla  base  di
          parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni  di
          degrado di cui al comma 340. Provvede  successivamente,  su
          proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,   alla
          perimetrazione delle singole zone franche  urbane  ed  alla
          concessione del finanziamento in favore  dei  programmi  di
          intervento  di  cui  al  comma   340.   L'efficacia   delle
          disposizioni dei commi da 341  a  342  e'  subordinata,  ai
          sensi  dell'articolo  88,   paragrafo   3,   del   Trattato
          istitutivo  della  Comunita'  europea,   all'autorizzazione
          della Commissione europea.".
              La  delibera  CIPE  n.  14/2009  dell'8   maggio   2009
          (Selezione e perimetrazione delle  zone  franche  urbane  e
          ripartizione delle risorse (articolo 1, legge n. 296/2006 e
          articolo 2, legge n. 244/2007). (Deliberazione n.  14/2009)
          e' pubblicata nella Gazz. Uff. 11 luglio 2009, n. 159.
              Si riporta l'articolo 5 del Regolamento (CE)  11-7-2006
          n. 1083/2006  recante  Regolamento  del  consiglio  recante
          disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo   di   sviluppo
          regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di
          coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999
              pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210:
              "Art. 5. Convergenza
              1. Le regioni ammissibili al  finanziamento  dei  Fondi
          strutturali nell'ambito dell'obiettivo  «Convergenza»  sono
          quelle corrispondenti al livello  2  della  classificazione
          comune delle unita'  territoriali  per  la  statistica  (di
          seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE)
          n. 1059/2003  il  cui  prodotto  interno  lordo  (PIL)  pro
          capite,  misurato  in  parita'  di  potere  di  acquisto  e
          calcolato sulla base dei dati  comunitari  per  il  periodo
          2000-2002, e' inferiore al 75% del PIL medio dell'UE  a  25
          per lo stesso periodo di riferimento.
              2. Gli Stati membri ammissibili  al  finanziamento  del
          Fondo di coesione sono  quelli  il  cui  reddito  nazionale
          lordo (RNL) pro capite, misurato in parita'  di  potere  di
          acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per  il
          periodo 2001-2003,  e'  inferiore  al  90%  dell'RNL  medio
          dell'UE a 25 e che hanno un programma per conformarsi  alle
          condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104
          del trattato.
              3. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente
          regolamento, la Commissione adotta l'elenco  delle  regioni
          che soddisfano i criteri di cui  al  paragrafo  1  e  degli
          Stati membri che soddisfano i criteri di cui  al  paragrafo
          2. L'elenco e' valido dal 1° gennaio 2007  al  31  dicembre
          2013.
              L'ammissibilita'  degli  Stati  membri  al   Fondo   di
          coesione sara' riesaminata nel 2010 sulla scorta  dei  dati
          comunitari dell'RNL relativo all'UE a 25.".
              Si riporta l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
          novembre 2004, n.  282  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazz. Uff.
          29 novembre 2004, n. 280:
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi
              1.  Al  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti ulteriori modifiche:
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          «terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»;
              c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina.
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato.
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto.
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
              La delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 93/2012, recante
          " Fondo per lo sviluppo e la coesione  regione  Sardegna  -
          Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e  2007-2013
          e modifica delibera n. 62/2011. (Delibera n.  93/2012)"  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 21 novembre 2012, n. 272.
                               Art. 38
 
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica
un  insieme  di  locali  ed  infrastrutture  a  partire  dalle  quali
un'impresa  esercita  in  modo  stabile,  abituale   e   continuativo
un'attivita'  di   trasporto   aereo,   avvalendosi   di   lavoratori
subordinati che hanno in  tale  base  il  loro  centro  di  attivita'
professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio  e  vi
ritornano dopo lo svolgimento della  propria  attivita'.  Un  vettore
aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata  da  uno  Stato
membro  dell'Unione  europea  diverso  dall'Italia   e'   considerato
stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile  o
continuativo o abituale un'attivita' di trasporto aereo a partire  da
una base quale definita al periodo precedente. In deroga all'articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica  a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo  le  parole:
«Non sono invece considerate attivita' commerciali:» sono inserite le
seguenti: «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle
province,  dai  comuni  e  dagli  altri  enti  di  diritto   pubblico
nell'ambito di attivita' di pubblica autorita';»;
  b) all'articolo 10,  primo  comma,  il  n.  5)  e'  sostituito  dal
seguente:
  «5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati  per
conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di  legge,
da aziende ed istituti di credito;».
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli  1,
2, comma 6, 14, comma 1,  26,  27,  29,  32  e  34,  comma  20,  pari
complessivamente a 334,52 milioni di euro  per  l'anno  2013,  246,72
milioni di euro per l'anno 2014, 217,82 milioni di  euro  per  l'anno
2015, 217,67 milioni di euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 296,72  milioni  di  euro
per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  227,67
milioni di euro per l'anno 2016, ai fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
  a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 50,8 milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2014, con le  maggiori  entrate  derivanti
dal comma 1 del presente articolo;
  b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con  le
maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo;
  c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017,  con  le  maggiori
entrate derivanti dall'articolo 29;
  d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92  milioni
di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e
29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,  mediante  utilizzo
delle  risorse  del  fondo  di  cui  all'articolo  32   del   decreto
legislativo del 3 marzo 2011, n.  28,  giacenti  sul  conto  corrente
bancario  intestato  allo  stesso  Fondo.  A  tale  fine,  la   Cassa
conguaglio per il settore elettrico, con cadenza  trimestrale,  versa
all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto
corrente fino al raggiungimento  degli  importi  annuali  di  cui  al
periodo precedente.
  4. Le rimanenti risorse  del  fondo  di  cui  all'articolo  32  del
decreto legislativo del 3 marzo 2011,  n.  28,  al  netto  di  quanto
complessivamente necessario per assicurare il versamento  all'entrata
previsto dal comma 3, lettera d), possono essere  destinate,  solo  a
partire dall'anno 2017, alle attivita' di cui ai numeri ii e iv della
lettera b) del  comma  1,  dell'articolo  32,  del  predetto  decreto
legislativo n. 28 del 2011, con le modalita' ivi indicate.
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
          Riferimenti normativi
 
              Si riporta l'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.
          212 (Disposizioni in materia di  statuto  dei  diritti  del
          contribuente), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio  2000,
          n. 177:
              "Art. 3. Efficacia temporale delle norme tributarie
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono .
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".
              Si riportano gli articoli 4, quinto  comma,  10,  primo
          comma, del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
          n. 233 del 1972, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 4. Esercizio di imprese
              Per esercizio di imprese  si  intende  l'esercizio  per
          professione  abituale,  ancorche'  non   esclusiva,   delle
          attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli  2135
          e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma
          di impresa, nonche' l'esercizio di  attivita',  organizzate
          in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che
          non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.
              Si considerano in ogni caso  effettuate  nell'esercizio
          di imprese:
              1) le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          fatte dalle societa' in nome collettivo  e  in  accomandita
          semplice, dalle societa' per azioni e  in  accomandita  per
          azioni, dalle societa' a  responsabilita'  limitata,  dalle
          societa'  cooperative,  di   mutua   assicurazione   e   di
          armamento, dalle societa' estere di cui all'art.  2507  del
          Codice civile e dalle societa' di fatto;
              2) le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          fatte  da  altri  enti  pubblici  e  privati,  compresi   i
          consorzi, le  associazioni  o  altre  organizzazioni  senza
          personalita' giuridica e le societa' semplici, che  abbiano
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali o agricole.
              Si considerano effettuate in ogni  caso  nell'esercizio
          di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa'  e
          dagli  enti  ivi  indicati  ai  propri  soci,  associati  o
          partecipanti.
              Per gli enti indicati al n. 2) del secondo  comma,  che
          non abbiano per oggetto esclusivo o principale  l'esercizio
          di  attivita'  commerciali  o  agricole,   si   considerano
          effettuate nell'esercizio di imprese soltanto  le  cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di
          attivita' commerciali  o  agricole.  Si  considerano  fatte
          nell'esercizio di attivita' commerciali anche  le  cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi ai  soci,  associati  o
          partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici,  o
          di contributi supplementari determinati in  funzione  delle
          maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad
          esclusione  di  quelle  effettuate  in   conformita'   alle
          finalita'   istituzionali   da   associazioni    politiche,
          sindacali  e  di   categoria,   religiose,   assistenziali,
          culturali,  sportive  dilettantistiche  ,   di   promozione
          sociale e di  formazione  extra-scolastica  della  persona,
          anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la
          medesima attivita' e che per legge, regolamento  o  statuto
          fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale,
          nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
          tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
              Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono
          considerate in ogni caso commerciali, ancorche'  esercitate
          da enti pubblici, le seguenti attivita':
              a) cessioni di beni  nuovi  prodotti  per  la  vendita,
          escluse  le  pubblicazioni  delle  associazioni  politiche,
          sindacali  e  di   categoria,   religiose,   assistenziali,
          culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
          e  di  formazione  extra-scolastica  della  persona  cedute
          prevalentemente ai propri associati;
              b)  erogazione  di  acqua  e  servizi  di  fognatura  e
          depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
              c)  gestione  di  fiere  ed  esposizioni  a   carattere
          commerciale;
              d) gestione di spacci aziendali, gestione  di  mense  e
          somministrazione di pasti;
              e) trasporto e deposito di merci;
              f) trasporto di persone;
              g) organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni  turistici;
          prestazioni alberghiere o di alloggio;
              h) servizi portuali e aeroportuali;
              i) pubblicita' commerciale;
              l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
              Non sono invece considerate attivita' commerciali:
              le operazioni effettuate dallo  Stato,  dalle  regioni,
          dalle province, dai comuni e dagli altri  enti  di  diritto
          pubblico nell'ambito di attivita' di pubblica autorita';
              le operazioni relative all'oro e  alle  valute  estere,
          compresi i depositi anche  in  conto  corrente,  effettuate
          dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;
              la gestione, da parte delle Amministrazioni militari  o
          dei corpi di  polizia,  di  mense  e  spacci  riservati  al
          proprio  personale  ed  a  quello  dei  Ministeri  da   cui
          dipendono, ammesso ad  usufruirne  per  particolari  motivi
          inerenti al servizio;
              la prestazione alle imprese  consorziate  o  socie,  da
          parte di consorzi o cooperative, di garanzie  mutualistiche
          e di  servizi  concernenti  il  controllo  qualitativo  dei
          prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita';
              le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          effettuate in occasione di manifestazioni  propagandistiche
          dai  partiti   politici   rappresentati   nelle   assemblee
          nazionali e regionali;
              le cessioni di beni e prestazioni di servizi  poste  in
          essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato  della
          Repubblica,  dalla  Camera  dei  deputati  e  dalla   Corte
          costituzionale, nel perseguimento delle  proprie  finalita'
          istituzionali;  le  prestazioni   sanitarie   soggette   al
          pagamento di quote di partecipazione alla  spesa  sanitaria
          erogate dalle  unita'  sanitarie  locali  e  dalle  aziende
          ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.
              Non sono considerate, inoltre,  attivita'  commerciali,
          anche in deroga al secondo comma:
              a) il possesso e  la  gestione  di  unita'  immobiliari
          classificate o classificabili nella categoria catastale A e
          le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate
          o classificabili nella categoria catastale A10,  di  unita'
          da diporto, di aeromobili da turismo o di  qualsiasi  altro
          mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi  o
          ricreativi,  compresi  quelli  destinati  all'ormeggio,  al
          ricovero e al servizio di unita' da diporto,  da  parte  di
          societa'  o  enti,  qualora  la  partecipazione   ad   essi
          consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo  inferiore
          al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei
          beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale  godimento
          sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle
          suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione  ad
          associazioni, enti o altre organizzazioni;
              b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre
          attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di
          obbligazioni     o     titoli     similari,     costituenti
          immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi
          o altri  frutti,  senza  strutture  dirette  ad  esercitare
          attivita' finanziaria, ovvero attivita'  di  indirizzo,  di
          coordinamento  o  altri  interventi  nella  gestione  delle
          societa' partecipate .
              Per le associazioni di  promozione  sociale  ricomprese
          tra gli enti di cui all'articolo 3, comma  6,  lettera  e),
          della legge 25  agosto  1991,  n.  287,  le  cui  finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno,  non  si  considera  commerciale,  anche   se
          effettuata verso pagamento di corrispettivi  specifici,  la
          somministrazione di alimenti e bevande  effettuata,  presso
          le sedi in cui viene svolta l'attivita'  istituzionale,  da
          bar ed esercizi similari,  sempreche'  tale  attivita'  sia
          strettamente  complementare  a  quelle  svolte  in  diretta
          attuazione degli scopi istituzionali e sia  effettuata  nei
          confronti  degli  stessi  soggetti  indicati  nel   secondo
          periodo del quarto comma.
              Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  quarto,   secondo
          periodo,  e  sesto  si  applicano  a  condizione   che   le
          associazioni  interessate  si  conformino   alle   seguenti
          clausole, da  inserire  nei  relativi  atti  costitutivi  o
          statuti redatti nella  forma  dell'atto  pubblico  o  della
          scrittura privata autenticata o registrata:
              a) divieto di  distribuire  anche  in  modo  indiretto,
          utili  o  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale durante la vita dell'associazione,  salvo  che  la
          destinazione o la distribuzione  non  siano  imposte  dalla
          legge;
              b) obbligo di devolvere  il  patrimonio  dell'ente,  in
          caso di suo scioglimento  per  qualunque  causa,  ad  altra
          associazione con finalita' analoghe o ai fini  di  pubblica
          utilita',  sentito  l'organismo   di   controllo   di   cui
          all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
              c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
          modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del
          rapporto   medesimo,    escludendo    espressamente    ogni
          limitazione   in   funzione   della   temporaneita'   della
          partecipazione alla vita associativa e prevedendo  per  gli
          associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
          per l'approvazione e le modificazioni dello statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione;
              d) obbligo di redigere e di  approvare  annualmente  un
          rendiconto economico e finanziario secondo le  disposizioni
          statutarie;
              e) eleggibilita' libera  degli  organi  amministrativi,
          principio  del  voto  singolo  di  cui  all'articolo  2532,
          secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea
          dei soci, associati o partecipanti  e  i  criteri  di  loro
          ammissione  ed  esclusione,  criteri  e  idonee  forme   di
          pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle  relative
          deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
          per  corrispondenza  per  le  associazioni  il   cui   atto
          costitutivo, anteriore al 1°  gennaio  1997,  preveda  tale
          modalita' di  voto  ai  sensi  dell'articolo  2532,  ultimo
          comma, del codice civile e  sempreche'  le  stesse  abbiano
          rilevanza  a   livello   nazionale   e   siano   prive   di
          organizzazione a livello locale ;
              f)  intrasmissibilita'   della   quota   o   contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa.
              Le disposizioni di  cui  alle  lettere  c)  ed  e)  del
          settimo comma non si applicano alle associazioni  religiose
          riconosciute dalle confessioni con le  quali  lo  Stato  ha
          stipulato   patti,   accordi   o   intese,   nonche'   alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria.
              Le disposizioni sulla perdita della qualifica  di  ente
          non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  si
          applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.".
              "Art. 10. Operazioni esenti dall'imposta
              Sono esenti dall'imposta:
              1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione
          e la negoziazione di crediti, la gestione degli  stessi  da
          parte dei concedenti  e  le  operazioni  di  finanziamento;
          l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
          di fideiussioni e  di  altre  garanzie  e  la  gestione  di
          garanzie di crediti da parte dei concedenti;  le  dilazioni
          di pagamento,  le  operazioni,  compresa  la  negoziazione,
          relative a depositi di fondi,  conti  correnti,  pagamenti,
          giroconti,  crediti  e   ad   assegni   o   altri   effetti
          commerciali, ad  eccezione  del  recupero  di  crediti;  la
          gestione  di  fondi  comuni  di  investimento  e  di  fondi
          pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.
          124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e  il
          servizio bancoposta;
              2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
          di vitalizio;
              3) le operazioni relative a valute estere aventi  corso
          legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
          e le monete da  collezione  e  comprese  le  operazioni  di
          copertura dei rischi di cambio ;
              4) le operazioni, relative ad  azioni,  obbligazioni  o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali, eccettuate la  custodia  e  l'amministrazione  dei
          titoli;  le  operazioni,  incluse  le  negoziazioni  e   le
          opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
          a valori mobiliari e a  strumenti  finanziari  diversi  dai
          titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
          valori mobiliari e a strumenti  finanziari  i  contratti  a
          termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari  e  le
          relative opzioni, comunque regolati; i contratti a  termine
          su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
          scambio di somme di  denaro  o  di  valute  determinate  in
          funzione di tassi di interesse, di tassi  di  cambio  o  di
          indici  finanziari,  e  relative  opzioni;  le  opzioni  su
          valute, su tassi  di  interesse  o  su  indici  finanziari,
          comunque regolate ;
              5) le operazioni  relative  ai  versamenti  di  imposte
          effettuati  per  conto  dei  contribuenti,   a   norma   di
          specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
          credito;
              6) le  operazioni  relative  all'esercizio  del  lotto,
          delle lotterie nazionali, dei  giochi  di  abilita'  e  dei
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
          indicati nel decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,
          ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelle  relative  all'esercizio  dei
          totalizzatori e  delle  scommesse  di  cui  al  regolamento
          approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e  per
          le foreste 16  novembre  1955,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 26 novembre  1955,  e  alla  legge  24
          marzo  1942,  n.  315,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  operazioni  relative  alla   raccolta   delle
          giocate;
              7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
          in  occasione  di  gare,   corse,   giuochi,   concorsi   e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate;
              8) le  locazioni  e  gli  affitti,  relative  cessioni,
          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di
          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,
          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la
          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le
          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse le locazioni, per le quali  nel  relativo  atto  il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione, di  fabbricati  abitativi  effettuate  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  di
          fabbricati abitativi  destinati  ad  alloggi  sociali  come
          definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
          concerto con il Ministro  della  solidarieta'  sociale,  il
          Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
          le politiche giovanili  e  le  attivita'  sportive  del  22
          aprile 2008, e di fabbricati strumentali che  per  le  loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa
          utilizzazione senza radicali trasformazioni;
              8-bis) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato diversi da  quelli  di  cui  al  numero  8-ter),
          escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici  degli
          stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
          imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
          comma  1,  lettere  c),  d)  ed   f),   del   Testo   Unico
          dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla
          data di ultimazione della  costruzione  o  dell'intervento,
          ovvero  quelle  effettuate  dalle  stesse   imprese   anche
          successivamente nel  caso  in  cui  nel  relativo  atto  il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione,  e  le  cessioni  di  fabbricati  di  civile
          abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008, per le quali  nel  relativo  atto  il  cedente  abbia
          espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
              8-ter) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni, escluse  quelle  effettuate  dalle  imprese
          costruttrici degli stessi o  dalle  imprese  che  vi  hanno
          eseguito,   anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  entro
          cinque anni dalla data di ultimazione della  costruzione  o
          dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione;
              9)   le   prestazioni   di   mandato,   mediazione    e
          intermediazione relative alle operazioni di cui ai  nn.  da
          1) a 7) nonche'  quelle  relative  all'oro  e  alle  valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai  sensi
          dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
              10).
              11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
          rappresentato da certificati in oro,  anche  non  allocato,
          oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di  quelle
          poste  in  essere  dai  soggetti  che  producono   oro   da
          investimento o che trasformano oro in oro  da  investimento
          ovvero commerciano oro da  investimento,  i  quali  abbiano
          optato, con le modalita' ed i termini previsti dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,
          anche in relazione a ciascuna cessione, per  l'applicazione
          dell'imposta;  le  operazioni  previste  dall'articolo  81,
          comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
          le intermediazioni relative alle precedenti operazioni.  Se
          il  cedente  ha  optato  per  l'applicazione  dell'imposta,
          analoga opzione puo'  essere  esercitata  per  le  relative
          prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento  si
          intende:
              a) l'oro in forma di  lingotti  o  placchette  di  peso
          accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad  1
          grammo, di  purezza  pari  o  superiore  a  995  millesimi,
          rappresentato o meno da titoli;
              b) le monete d'oro di purezza pari o  superiore  a  900
          millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno  o  hanno  avuto
          corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
          prezzo che non supera  dell'80  per  cento  il  valore  sul
          mercato  libero  dell'oro  in   esse   contenuto,   incluse
          nell'elenco predisposto dalla Commissione  delle  Comunita'
          europee (144)  ed  annualmente  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee  (144),  serie  C,  sulla
          base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  le
          monete aventi le medesime  caratteristiche,  anche  se  non
          comprese nel suddetto elenco;
              12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art.  2  fatte  ad
          enti  pubblici,  associazioni  riconosciute  o   fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS;
              13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art.  2  a  favore
          delle  popolazioni  colpite   da   calamita'   naturali   o
          catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8  dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
              14)  prestazioni  di  trasporto   urbano   di   persone
          effettuate mediante veicoli da  piazza  o  altri  mezzi  di
          trasporto  abilitati  ad  eseguire  servizi  di   trasporto
          marittimo, lacuale, fluviale  e  lagunare.  Si  considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra  comuni  non  distanti   tra   loro   oltre   cinquanta
          chilometri;
              15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti  con
          veicoli  all'uopo  equipaggiati,  effettuate   da   imprese
          autorizzate e da ONLUS;
              16) le prestazioni  del  servizio  postale  universale,
          nonche' le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  a
          queste accessorie, effettuate  dai  soggetti  obbligati  ad
          assicurarne l'esecuzione;
              17).
              18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  rese  alla  persona  nell'esercizio   delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'articolo 99 del testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato con regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  e
          successive modificazioni, ovvero  individuate  con  decreto
          del Ministro della sanita', di  concerto  con  il  Ministro
          delle finanze;
              19) le prestazioni di ricovero  e  cura  rese  da  enti
          ospedalieri o da cliniche e  case  di  cura  convenzionate,
          nonche' da societa'  di  mutuo  soccorso  con  personalita'
          giuridica  e  da  ONLUS  compresa  la  somministrazione  di
          medicinali,  presidi   sanitari   e   vitto,   nonche'   le
          prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
              20) le  prestazioni  educative  dell'infanzia  e  della
          gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per  la
          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e
          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  ONLUS,
          comprese le prestazioni relative all'alloggio, al  vitto  e
          alla fornitura di libri e  materiali  didattici,  ancorche'
          fornite  da  istituzioni,  collegi  o   pensioni   annessi,
          dipendenti o funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni
          relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
          insegnanti a titolo personale;
              21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
          asili, case di riposo per anziani e simili,  delle  colonie
          marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli  per
          la gioventu' di cui alla  legge  21  marzo  1958,  n.  326,
          comprese  le  somministrazioni  di   vitto,   indumenti   e
          medicinali, le prestazioni curative e le altre  prestazioni
          accessorie;
              22)   le   prestazioni   proprie   delle   biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi,  parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili;
              23) le  prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  a
          favore del personale dipendente;
              24) le cessioni di organi, sangue e latte  umani  e  di
          plasma sanguigno;
              25).
              26).
              27)  le  prestazioni  proprie  dei  servizi  di   pompe
          funebri;
              27-bis).
              27-ter) le prestazioni socio-sanitarie,  di  assistenza
          domiciliare o ambulatoriale,  in  comunita'  e  simili,  in
          favore   degli    anziani    ed    inabili    adulti,    di
          tossicodipendenti e di malati di AIDS,  degli  handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento e di devianza, di  persone  migranti,  senza
          fissa dimora, richiedenti asilo, di  persone  detenute,  di
          donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
          da organismi di diritto pubblico, da istituzioni  sanitarie
          riconosciute  che  erogano  assistenza  pubblica,  previste
          all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o  da
          enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS;
              27-quater) le prestazioni delle compagnie  barracellari
          di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.
              27-quinquies) le cessioni che hanno  per  oggetto  beni
          acquistati o importati senza  il  diritto  alla  detrazione
          totale della relativa imposta ai sensi degli  articoli  19,
          19-bis1 e 19-bis2.
              27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate  dalle
          imprese di pesca marittima, dei prodotti della  pesca  allo
          stato naturale o dopo operazioni di conservazione  ai  fini
          della   commercializzazione,   ma   prima   di    qualsiasi
          consegna.".
              Si riporta l'articolo  32  del  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28 (Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE
          sulla   promozione   dell'uso   dell'energia    da    fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.:
              "Art.  32.   Interventi   a   favore   dello   sviluppo
          tecnologico e industriale
              1. Al fine di corrispondere all'esigenza  di  garantire
          uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al
          raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo   3
          attraverso la promozione congiunta di domanda e offerta  di
          tecnologie  per  l'efficienza   energetica   e   le   fonti
          rinnovabili, entro 180 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo, il Ministro  dello
          sviluppo economico  con  propri  decreti  individua,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,
          interventi  e  misure  per  lo   sviluppo   tecnologico   e
          industriale in materia di fonti rinnovabili  ed  efficienza
          energetica sulla base dei seguenti criteri:
              a) gli interventi e le misure sono  coordinate  con  le
          disposizioni  di  cui  al  presente  Titolo  al   fine   di
          contribuire, in un'ottica  di  sistema,  al  raggiungimento
          degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3;
              b)  gli  interventi  e  le  misure   prevedono,   anche
          attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno:
              i. ai progetti di sviluppo sperimentale e  tecnologico,
          con particolare riguardo  alle  infrastrutture  della  rete
          elettrica, ai sistemi di accumulo, alla  gassificazione  ed
          alla pirogassificazione di biomasse,  ai  biocarburanti  di
          seconda generazione, nonche'  di  nuova  generazione,  alle
          tecnologie innovative di conversione  dell'energia  solare,
          con  particolare  riferimento  al  fotovoltaico   ad   alta
          concentrazione;
              ii.  ai  progetti  di  innovazione   dei   processi   e
          dell'organizzazione nei servizi energetici;
              iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei  poli
          di innovazione finalizzati alla realizzazione dei  progetti
          di cui al punto 1);
              iv. ai fondi per la progettualita' degli interventi  di
          installazione  delle  fonti  rinnovabili  e  del  risparmio
          energetico a favore di enti pubblici.
              2. Per il finanziamento delle attivita' di cui al comma
          1 e' istituito un fondo presso la Cassa conguaglio  per  il
          settore elettrico  alimentato  dal  gettito  delle  tariffe
          elettriche   e   del   gas   naturale   in   misura   pari,
          rispettivamente, a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm3.
              3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          stabilisce le modalita' con le quali le risorse di  cui  al
          comma 2 trovano copertura a valere sulle  componenti  delle
          tariffe   elettriche   e   del   gas,   dando   annualmente
          comunicazione al Ministero dello sviluppo  economico  delle
          relative disponibilita'.".
                               Art. 39
 
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

                                                           Allegato I
 
                                (previsto dall'articolo 34, comma 36)
    Articolo 1, comma 851, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(brevetti).
    Articolo 148, comma 1, della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388
(sanzioni Antitrust).
    Articolo 10, comma 1, lettera  c),  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  settembre  1994,   n.   634   (diritti   della
motorizzazione civile).
 

   

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