La collaborazione del medico competente con il datore di lavoro: sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi e gli altri compiti previsti dal D.Lgs. 81/08.

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Categoria: Il parere dell'esperto
Creato Venerdì, 11 Gennaio 2013 00:10
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Il legislatore ha inteso, emanando il D.Lgs. n. 81/2008, rafforzare la tutela della salute dei lavoratori (definita all'articolo 2 lettera o, conformemente a quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della sanità individuando la salute come uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità“) ampliando gli obblighi di sorveglianza sanitaria e rafforzando la funzione del medico competente come collaboratore qualificato per tutti i numerosi compiti che richiede una efficace tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori durante il lavoro.
 
1. Il Medico Competente
Il medico competente (art. 2 c. 1 lett. h D.Lgs. n. 81/2008) viene definito come: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
 
[In relazione all’obbligo del Medico competente di collaborare alla valutazione dei rischi, anche in caso di modalità semplificate di valutazione dei rischi previste dall'art. 29, comma 5, si veda
L’articolo di PuntoSicuro del 02 marzo 2012 “ Medico competente: l’obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi” di Anna Guardavilla, ndr.]
 
Il legislatore, richiedendo che la figura del medico competente sia individuata sulla base di specifici titoli e requisiti e che lo stesso abbia anche una comprovata esperienza professionale, ha inteso evidentemente individuare la figura di un medico di qualificata professionalità, in grado di diventare il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (così Cass. Pen., sez. III, 2.07.2008, u.p. 21.05.2008, n. 26539, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza, 2008, 162 e 233).
Compito del medico competente, in altri termini, non è soltanto quello di procedere alle visite obbligatorie nell'interesse del lavoratore, ma anche quello di essere il consulente del datore di lavoro in materia sanitaria, di esserne l'alter ego in questa materia, con funzioni, quindi, di consiglio e stimolo, con un importante ruolo attivo nell'identificazione dei rimedi (Cass. Pen., sez. IV, 6.02.2001, n. 5037).
 
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell’attività da parte del medico competente, il D.Lgs. n. 81/2008 (art. 39 c. 4) prevede che “il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia, a prescindere che si tratti o meno di suo dipendente”: il medico competente può essere anche un privato, ma deve essere comunque in posizione di autonomia rispetto al datore di lavoro (Cass. Penale, sez. IV, 6.02.2001,n. 5037, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza, 2008, 234).
 
Inoltre (art. 39 c. 6, D.Lgs. n. 81/2008) “nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”: l'individuazione in tali casi è obbligatoria, e nel caso in cui sia omessa l'individuazione del medico coordinatore il datore di lavoro verrà sanzionato con l'arresto o l'ammenda per violazione dell'art. 18 comma 1 lett. a che prevede la nomina di un medico competente. L'eccezione prevista dall'art. 39 comma 6 opera solo se si rispetta l'obbligo ivi tassativamente previsto di nominare il medico competente coordinatore che incarna l'unicità della funzione medica.
 
Si tenga presente, infine, che in base all’art. 50 c. 1 lett. c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente”.
2. Compiti del Medico Competente
Tra i molti compiti (il cui corretto adempimento, come gli altri obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 va debitamente verbalizzato e registrato per rendere efficace l’attuazione dei modelli organizzativi e gestionali di cui all’art. 30 c. 2 dello stesso decreto) che ne caratterizzano la funzione sempre più cruciale in materia di salute ma anche di sicurezza vanno citati i seguenti:
 
- art. 18 c. 1 lett. d) (“obblighi del datore di lavoro e del dirigente”): “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”:
 
- art. 18 c. 1 lett. g) (“obblighi del datore di lavoro e del dirigente”): “richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”;
 
- art. 18 c. 2: “Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
 
- art. 25 c. 1 lett. a) (“obblighi del medico competente”): “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale”
 
- art. 28 c. 2 (“oggetto della valutazione dei rischi”): “lett. f) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio”;
 
- art. 29 c. 1 (“modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”): “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”.
 
Per quanto riguarda l’attività di sorveglianza sanitaria, il D.Lgs. n. 81/2008 ribadisce, ampliandone il contenuto rispetto al D.Lgs. n. 626/94, che [(art. 25 c. 1 lett. b)] il medico competente“programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati” [“il modello astratto di responsabile della direzione sanitaria si sintonizza con la ricerca scientifica, anche mondiale, del settore, oltre che con la ricerca della comunità scientifica della realtà produttiva italiana” (ancora: Cass. Pen., sez. IV, 6.02.2001, u.p. 30 marzo 2000, n. 5037, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza, 2008, 163).] e, più avanti (art. 39 c. 1), che “l’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoroe del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)”.
 
In sostanza se da un lato il datore di lavoro ha l'obbligo di esigere l'osservanza da parte del medico competente dei suoi obblighi (Cass. Pen., 30 marzo 2005, in ISL, 2005, 405), dall'altro dall'attività del medico competente scaturiscono obblighi anche per gli altri soggetti come i lavoratori e, soprattutto, il datore di lavoro (cfr. Cass. Pen. 16.12.2004, in DPL, 2005, p. 117, per un caso di responsabilità di un Sindaco che non aveva messo a disposizione dei lavoratori i vaccini prescritti dal medico competente).
 
3. La sorveglianza sanitaria
Una disciplina assai più dettagliata di quella contenuta nell’abrogato art. 16 del D.Lgs. 626/94 è poi stata introdotta in relazione alle visite effettuate dal medico (con indicazione dei relativi possibili esiti), ai giudizi di in/idoneità alla mansione ed ai provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica.
 
Ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/2008,
“1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, [l'inciso “dalle direttive europee nonché” è stato abrogato dal D.Lgs. n. 106/2009] dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.
 
In tal senso “la sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.
 
Qualora venga espresso un giudizio di inidoneità temporanea il medico non può limitarsi ad indicazioni generiche, ma deve obbligatoriamente indicare i limiti temporali di validità.
 
Il comma 6-bis dell'articolo 41 prevede che “nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro”.
Il medico competente deve perciò sempre esprimere, come anzidetto, il proprio giudizio sulla idoneità e in forma scritta, consegnando copia del giudizio stesso al lavoratore e al datore di lavoro.
Gli esiti della visita medica devono sempre essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1, lett. c).
L'idoneità è sempre riferita alla mansione specifica.
 
L’art. 41, comma 9, prevede che contro i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
 
Secondo la Cassazione “il lavoratore, licenziato dal datore di lavoro a seguito dell'accertamento di inidoneità da parte del medico, può in ogni caso impugnare il licenziamento contestando l'accertamento ed al giudice del lavoro è rimesso il sindacato sulla correttezza del giudizio espresso, anche disponendo consulenza tecnica d'ufficio (nella specie il tribunale ha anche affermato che non è conforme a buona fede e correttezza il comportamento del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore immediatamente dopo l'accertamento di inidoneità senza attendere che trascorresse il termine per impugnare il giudizio dinanzi all'organo di vigilanza)” (Corte appello Bari, 15.07.2003, in Gius. 2004, 268).
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano