Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con il Parere 22 ottobre 2012, n. 5888 sottolinea che tale divieto vale anche per il centro abitato con popolazione inferiore a 10mila abitanti in quanto i tratti interessati non possono classificarsi come "strada extraurbana secondaria" a causa della presenza di intersezioni a raso e di accessi privati.
Pertanto in base all'articolo 4, comma 1 del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121. ed in considerazione della risposta dei Dicastero competente dopo i segnali di inizio del centro urbano non è possibile istallare i dispositivi di rilevamento automatico della velocità.
Per consultare la nota del Ministero clicca qui