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Truffa militare pluriaggravata e continuata - Diserzione

Dettagli

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REATO MILITARE
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-09-2012) 15-10-2012, n. 40307
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 14 gennaio 2011 il Tribunale militare di (Lpd) condannava alla pena di anni uno e giorni quindici di reclusione militare (Lpd), caporal maggiore in servizio presso il reparto comando (Lpd) di (Lpd) ed imputato di diserzione aggravata (art. 148 e art. 47 c.p.m.p., n. 2) nonchè di truffa militare pluriaggravata e continuata (art. 81 c.p., art. 234, comma 1 e 2, art. 47 c.p.m.p., n. 2).
Esponeva il tribunale a sostegno della decisione che il pronto soccorso dell'ospedale veronese di (Lpd) (Lpd), a carico dell'imputato, in data 22 agosto 2008, aveva diagnosticato una punta di ernia inguinale. A partire da questa data il prevenuto non era più rientrato in reparto fino al 4 dicembre 2008, giustificando con certificazioni mediche la sua assenza, certificazioni ritenute idonee dai giudicanti soltanto fino al 3 ottobre 2008, giacchè quelle seguenti risultavano rilasciate successivamente ai periodi comporto indicati ed in un caso motivata (la certificazione) con gli esiti di intervento per ernia inguinale, intervento in realtà mai eseguito (certificato del 4 novembre 2008 con prescrizione di 14 giorni di riposo medico con decorrenza 25.10.2008).
2. In seguito al gravame proposto dall'imputato la Corte militare di appello, in data 4 ottobre 2011, confermava la condanna per il reato di diserzione e riformava quella per il delitto di truffa militare riqualificando la condotta contestata quale tentativo. Attesi i motivi di doglianza e per quanto di interesse nel presente giudizio di legittimità, il giudice di appello confutava la tesi difensiva che, nella fattispecie, non poteva ipotizzarsi il reato di diserzione (e la connessa truffa militare) dappoichè sempre presente l'imputato, ancorchè in riposo medico, nell'alloggio collocato presso il reparto. Per effetto della parziale riforma della decisione di prime cure la Corte territoriale riduceva la pena inflitta a mesi sette e giorni quindici di reclusione militare, peraltro confermando il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo che a tanto ostavano i precedenti disciplinari e, soprattutto, quelli penali.
3. Ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, personalmente, sviluppando tre motivi di impugnazione.
3.1 Col primo di essi denuncia il ricorrente violazione dell'art. 148 c.p.m.p. dappoichè non configurabile nella fattispecie il reato di diserzione, sul rilievo che esso ricorrente, sin dall'inizio del periodo di convalescenza, sarebbe stato presente nel reparto e, comunque, a disposizione del (Lpd), dappoichè alloggiato in un appartamento collocato presso il reparto, in quanto tale non riferibile alla nozione di alloggio privato.
Osserva altresì sul punto la difesa istante che la data del 4 ottobre 2008 è stata indicata dai giudicanti come momento iniziale della condotta delittuosa apoditticamente e senza motivato ancoraggio a dati fattuali certi, soprattutto in presenza di valutazioni cliniche provenienti da organi sanitari super partes (il pronto soccorso dell'Ospedale civile Maggiore di (Lpd) e la Commissione medica ospedaliera di Padova).
3.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia il ricorrente violazione dell'art. 234 c.p.m.p., sul rilievo che il reato di truffa non può configurarsi nel caso di specie, sia perchè strettamente collegato a quello di diserzione, del quale si sarebbe dimostrata l'insussistenza, sia perchè in ogni caso non provato il dolo della condotta, dappoichè in costanza di uno stato sanitario invalidante certificato dall'inizio alla fine del periodo con valutazioni di organismi sanitari pubblici, deve ritenersi non ricorrente il menzionato requisito della figura delittuosa contestata.
3.3 Col terzo motivo di ricorso lamenta infine il ricorrente violazione dell'art. 62 bis c.p. con l'argomento che la corte territoriale ha richiamato precedenti penali consolidatisi dopo la sentenza di prime cure, momento in cui il prevenuto era incensurato.
Non avrebbero valutato inoltre, i giudicanti di merito, lo stato di servizio dell'imputato, già impegnato in missioni all'estero e destinatario di elogi ed encomi.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'imputato ha provato la sussistenza della malattia giustificativa delle sue assenze dall'agosto al dicembre del 2008 con una serie continuata di certificazioni mediche, la prima e l'ultima delle quali provenienti da strutture pubbliche, e tale circostanza, pacifica in atti, esclude di per sè la sussistenza del reato perchè insussistente un requisito costitutivo di esso e cioè l'assenza non giustificata dal servizio.
La corte di merito ha però motivato il giudizio di colpevolezza assumendo la non credibilità e comunque l'inidoneità giustificativa delle dedotte certificazioni sanitarie a far tempo dal 3 ottobre 2008, dappoichè da quella data le certificazioni sanitarie sono state presentate sempre dopo i periodi di infermità in esse indicati ed in una occasione (certificato del 4.11.2008 con prescrizione di giorni 14 di riposo) addirittura richiamando gli esiti di un intervento per ernia inguinale mai eseguito.
Osserva la Corte che trattasi di motivazione in parte apparente ed in parte in violazione di legge.
Quanto al primo profilo non può non rilevarsi che il tempo di presentazione della certificazione medica non priva la stessa della sua validità scientifica ed attestativa, di guisa che la indicazione della data del 3 ottobre 2008 da parte dei giudicanti quale dies a quo della condotta delittuosa si appalesa apodittica ed immotivata, soprattutto se posta in relazione alla certificazione sanitaria del 15 dicembre 2008 del C.M.O. di Padova (l'ultima presentata) con diagnosi di "piccola punta d'ernia a sx" non invalidante ma da tenere sotto controllo.
Quanto al secondo profilo e segnatamente alla valutazione probatoria della certificazione relativa all'inesistente intervento chirurgico per ernia inguinale (programmato ma non eseguito), la Corte richiama i precedenti giurisprudenziali con cui sono stati esaminati i rapporti tra il reato di simulazione di infermità e quello di diserzione, rilevando che quest'ultimo non è configurarle in presenza di un provvedimento dell'autorità militare di dispensa dal servizio, anche quando esso sia viziato dal reato di simulazione (Cass., Sez. 11^, 6 marzo 2001, Ambrosio, rv. 218915). La soluzione deve essere condivisa, in quanto trova base giustificativa nella struttura del reato di diserzione. Invero, premesso che, conformemente alla previsione dell'art. 148 c.p.m.p., n. 1, all'imputato è stato contestato la condotta di non aver fatto rientro al corpo rimanendo assente senza giustificato motivo, giustificazione come appena detto viceversa documentalmente provata, l'espediente della simulazione di un intervento chirurgico in realtà mai eseguito, non consente di ritenere venuta meno la giustificazione dell'assenza stessa.
Tali linee interpretative sono state confermate in recenti decisioni di questa Sezione, nelle quali è stato osservato che la conclusione rappresenta puntuale applicazione del principio di tassatività della legge penale - diretto corollario del principio di legalità sancito dall'art. 25 Cost., comma 2 e dall'art. 2 c.p., comma 1 - che vieta all'interprete di ampliare la portata della norma incriminatrice rispetto all'ambito rigorosamente determinato dalla previsione normativa della condotta punita con sanzione penale (Cass., sez. 1^, 14.7.2008, n. 29105; idem 2.5.2006, n. 18450).
2. Dai precedenti rilievi si evince che, in accoglimento del ricorso, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste, rilevando che l'annullamento, pur riguardando soltanto uno dei reati contestati, travolge l'intera decisione pronunciata, rimanendo assorbiti gli ulteriori rilievi difensivi dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

   

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