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Reato militare: disobbedienza - capo di imputazione artt. 169 e 173 c.p.m.p

Dettagli

 

REATO MILITARE
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-09-2012) 15-10-2012, n. 40303
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Con sentenza, deliberata il 14 giugno 2011 e depositata il 14 luglio 2011, la Corte militare di appello - per quanto qui rileva - in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero e in parziale riforma della sentenza di proscioglimento del Tribunale Militare di Roma, 19 novembre 2010, ha dichiarato il caporale dell'Esercito Italiano --- responsabile dei delitti - entrambi aggravati dal grado - di disobbedienza, à sensi dell'art. 173 c.p.m.p. (capo A della rubrica), e di distruzione di cosa mobile militare, à sensi dell'art. 169 c.p.m.p., (capo B, ibidem), commessi in (OMISSIS); e - concesse circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla ridetta aggravante del grado, nonchè riconosciuta la continuazione - ha irrogato la pena della reclusione militare in mesi quattro e giorni quindici (pena base per il reato sub B: mesi sei, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a mesi quattro e, infine, aumentata nella misura indicata per la continuazione); con condanna alle spese di entrambi i gradi del processo e con elargizione dei benefici della sospensione condizionale della esecuzione della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
I giudici di merito hanno accertato che l'imputato, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nelle imputazioni, aveva rifiutato di ottemperare all'ordine, impartitogli dal caporal maggiore (Lpd), di sottoscrivere (per ricevuta comunicazione) "la scheda valutativa .. sul rendimento in servizio" e, quindi, aveva distrutto "il documento cartaceo contenente" la succitata valutazione, mediante accartocciamento e lacerazione.
Premesso che il primo giudice aveva assolto l'appellato dal delitto di disobbedienza per carenza dell'elemento psicologico e, quanto al residuo reato, riconosciuta la attenuante del fatto di lieve entità, à sensi dell'art. 171 c.p.m.p., comma 1, n. 1, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del ... in quanto l'azione penale non doveva essere iniziata in ordine al delitto, come ritenuto, per mancanza della richiesta del comandante del corpo di appartenenza, la Corte Militare ha motivato: il giudicabile ha opposto "un netto rifiuto" all'ordine del superiore di sottoscrivere "per presa conoscenza e visione integrale" la scheda di valutazione e ha persistito nella inottemperanza pur dopo che - previa spiegazione che la sottoscrizione non comportava l'accettazione della valutazione (come peraltro indicato nel documento recante l'indicazione della possibilità di presentare ricorso gerarchico) - l'ordine era stato ribadito; rientra tra i doveri del militare quello "di prendere cognizione dei giudizi valutativi"; non occorre, peraltro, che l'ordine sia impartito con speciali "formule sacramentali"; la giustificazione addotta di aver tergiversato, al fine di disporre di "tempo per riflettere" e per consultare un avvocato, non vale come scriminante ed è smentita, in punto di fatto, dal successivo comportamento di distruzione del documento; in relazione al reato di disobbedienza è sufficiente il dolo generico; con riferimento al residuo delitto di distruzione, deve escludersi la ritenuta attenuante del fatto di lieve entità; non rileva al riguardo il valore commerciale del supporto cartaceo della scheda; conta, invece, la funzione del documento e il relativo valore nell'ordinamento giuridico; sicchè la distruzione della scheda non costituisce fatto di lieve entità.
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Pierluigi Chino, mediante atto del 12 dicembre 2011 col quale sviluppa due motivi, dichiarando anche promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridi-che di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 169, 171, 260 c.p.m.p., artt. 129 e 531 cod. proc. pen. (primo motivo) e in relazione all'art. 173 c.p.m.p., D.P.R. 8 agosto 2002, n. 313, art. 5, art. 692 del Codice dell'ordinamento militare, art. 43 cod. pen., artt. 530 e 533 cod. proc. pen. (secondo motivo), nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo).
2.1 - Il primo motivo concerne il delitto di distruzione di cosa mobile militare.
Il difensore oppone che l'art. 171 c.p.m.p., comma 1, n. 2, configura la attenuante del fatto di lieve entità esclusivamente in funzione della "particolare tenuità del danno" e, con corredo di pertinente produzione, aggiunge che, peraltro, nella specie il documento distrutto è stato "prontamente" ricostruito, senza alcuna negativa "incidenza sulla regolare formazione del procedimento amministrativo".
2.2 - Il secondo motivo investe il capo della sentenza relativo al delitto di disobbedienza.
Il difensore nega che il ricorrente fosse obbligato a sottoscrivere la scheda di valutazione e, criticando l'arresto in termini di questa Corte suprema di cassazione, citato dal giudice a quo (sentenza n. 19423/2008), obietta: a differenza del D.P.R. 16 giugno 1965, n. 1431, art. 19 il D.P.R. 8 agosto 2002, n. 313, art. 5 (art. 692 del Codice dell'ordinamento militare), pur prevedendo la firma dell'interessato sulla scheda di valutazione, non contempla "espressamente l'obbligo di apporre la sottoscrizione"; il regime della notificazione della scheda di valutazione rende irrilevante il ritiro del documento e la sottoscrizione del destinatario, essendo sufficiente la attestazione dell'agente notificatore.
Il difensore aggiunge, quindi, che la Corte Militare è incorsa in contraddizione, per un verso reputando che la sottoscrizione del destinatario "nulla aggiungesse alla piena validità della scheda9'' e, per altro verso, affermando che il ricorrente fosse tenuto ad apporre la sottoscrizione.
Contesta, infine, il ricorrente la sussistenza dell'elemento psicologico del reato (esclusa dal Tribunale Militare) e, in proposito deduce: la trascrizione della testimonianza del teste L. (riportata per brani nel corpo del ricorso e allegata integralmente in copia a corredo della impugnazione) esclude che si sia trattato "di un ordine impartito in modo formale e, soprattutto, chiaro e, come tale, percepibile dal militare subordinato"; la decisione è "fuorviata dalla non corretta lettura della succitata deposizione"; la Corte Militare è incorsa nella inosservanza dell'art. 533 cod. proc. pen., in quanto "la evidente carenza del dolo .. imponeva la pronuncia di una sentenza di assoluzione", 3. - La Corte rileva in limine di ufficio, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. pen., comma 1, in relazione all'art. 609 cod. proc. pen., comma 2, il difetto di giurisdizione del giudice militare a favore di quello ordinario, previa riqualificazione della condotta di cui al capo B, ai sensi dell'art. 81, comma 2, e art. 490 cod. pen., risultando integrato - ferma la contestata continuazione col delitto di disobbedienza - il delitto di distruzione di atto vero.
In ordine alla questione della relativa definizione giuridica il Presidente di questa Corte ha assicurato il contraddittorio, mediante segnalazione della questione de qua, in esito alla relazione della causa e prima della discussione finale (v. Cass., Sez. 6^, 12 novembre 2008, n. 45807, Drassich, massima n. 241754).
Orbene, la cosa materiale distrutta, oggetto della condotta delittuosa, costituiva (come espressamente enunciato nel capo di impugnazione) il supporto cartaceo recante la redazione del provvedimento della Amministrazione Militare di valutazione del servizio del graduato, sicchè la azione di costui ha comportato la distruzione dell'atto pubblico.
Tale reato attrae nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 13 cod. proc. pen., comma 2, il meno grave delitto militare di disobbedienza, connesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 81 cod. pen., comma 2, (v.
Cass. Sez. 1^, n. 50012 del 01/12/2009 - dep. 30/12/2009, Confi, comp. in proc. Mollicone, Rv. 245981 e Sez. 1^, n. 130 del 12/01/1995 - dep. 22/03/1995, P.G. mil. in proc. De Tommaso ed altro, Rv.
200476).
Conseguono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado e, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. pen., comma 2, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata e quella del Tribunale militare di Roma, 19 novembre 2010.
Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

   

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