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Forze Armate:..beneficio delle abbreviazioni temporali di cui al R.D.L. n. 1971 del 1919, art. 20, dall'1.1.1987 oltre interessi legali..

Dettagli

 

FORZE ARMATE   -   IMPIEGO PUBBLICO
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 23-07-2012, n. 12850
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con sentenza del 2.11 - 4.12.2009 la Corte d'Appello di Lecce ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento in favore degli appellanti (Lpd), (Lpd) e (Lpd) del beneficio delle abbreviazioni temporali di cui al R.D.L. n. 1971 del 1919, art. 20, dall'1.1.1987 oltre interessi legali;
avverso tale sentenza il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, deducendo l'errata interpretazione della normativa di riferimento;
gli intimati (Lpd), (Lpd) e (Lpd) hanno resistito con controricorso;
a seguito di relazione e previo deposito di memoria dei controricorrenti, la causa stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
2. l'eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dai controricorrenti sul rilievo che la notificazione era stata effettuata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce quale procuratrice domiciliataria del Ministero ricorrente anzichè dall'Avvocatura Generale dello Stato, procuratrice ope legis, è manifestamente infondata, posto che non si verte in tema di inesistenza della notifica, stante l'evidente collegamento esistente tra l'Ufficio Distrettuale dell'Avvocatura di Stato che ha curato la notifica e l'Avvocatura Generale dello Stato, che, come si legge in calce al ricorso, aveva teletrasmesso l'atto; nè, peraltro, ricorrono gli estremi di cui all'art. 160 c.p.c.; fermo restando, comunque, che l'atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato, come comprova l'avvenuta proposizione del controricorso;
nè può ritenersi la genericità della doglianza svolta, stante la diffusa enunciazione delle ragioni di critica avverso la decisione impugnata contenuta nel ricorso;
3. la questione all'esame è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr, Cass., SU, n. 26642/2009) con l'affermazione del seguente principio: "il beneficio delle abbreviazioni temporali previste dal R.D. 23 ottobre 1919, n. 1971, art. 20, in favore degli ex sottufficiali transitati dal servizio militare a quello civile presso l'amministrazione dello Stato, configurandosi come un beneficio economico necessariamente collegato al sistema della progressione automatica per classi e scatti di anzianità, deve ritenersi abolito per effetto della entrata in vigore della nuova disciplina della progressione economica dei dipendenti pubblici, prevista dai D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, e D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 che, recependo gli accordi contrattuali previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983, n. 93), hanno configurato un nuovo sistema di progressione economica (per cui lo stipendio è determinato mediante la somma dell'ammontare annuo lordo contrattualmente stabilito per ciascuna qualifica funzionale e dell'importo della retribuzione individuale di anzianità, nella quale confluiscono gli assegni per scatti e classi di ogni dipendente sino alla data del 31 dicembre 1986), mantenendo provvisoriamente gli incrementi derivanti dalle predette abbreviazioni, per il biennio 1987/1988, sino alla definizione della regolamentazione contrattuali";
l'intervenuta abrogazione tacita della precedente normativa per incompatibilità con la successiva non è evidentemente smentita dalla successivamente disposta abrogazione espressa ad opera del D.L. n. 200 del 2008, convertito in L. n. 9 del 2009, che riveste quindi valenza essenzialmente formale;
nè rileva che gli odierni controricorrenti siano transitati nel servizio civile prima del 1987, poichè "...nessun diritto intangibile potrebbe comunque configurarsi anche nell'ipotesi di un pregiudizio economico conseguente alla successione di diverse discipline del rapporto di impiego, essendo comunque consentito che l'introduzione di una nuova regolamentazione del rapporto, che superi quella precedente con efficacia non retroattiva, incida in maniera sfavorevole sul trattamento economico dei lavoratori" (cfr, Cass., SU, n. 26642/2009 cit., in motivazione);
deve tuttavia riconoscersi il diritto in questione per il biennio 1987/1988, stante il mantenimento provvisorio delle abbreviazioni contemplato dal D.P.R. n. 266 del 1987, art. 47, inserito dal D.P.R. n. 494 del 1987, art. 13, (cfr, ancora, Cass., SU, n. 26642/2009 cit.);
4. in definitiva il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione nei termini anzidetto con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta;
non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la controversia può essere decisa nel merito, con la condanna del Ministero ricorrente al pagamento del beneficio di che trattasi limitatamente al biennio 1987/1988, oltre agli interessi legali;
la solo parziale fondatezza della domanda consiglia la compensazione delle spese afferenti all'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, del beneficio delle abbreviazioni temporali di cui al R.D.L. n. 1971 del 1919, art. 20, limitatamente al biennio 1987/1988, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo; dichiara compensate le spese di lite afferenti all'intero processo.

   

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