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Militari Arma dei Carabinieri - Trasferimento per incompatibilità ambientale

Dettagli

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FORZE ARMATE   -   IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, Sent., 16-03-2010, n. 202
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il militare ricorrente impugna il trasferimento per incompatibilità ambientale dalla Stazione Carabinieri di (Lpd) a quella di (Lpd) Terme, disposto dalle Gerarchie al fine di far fronte ad una situazione di tensione e di scarsa sintonia fra il militare medesimo e la locale collettività; quanto sopra, con specifico riguardo ad atteggiamenti non consoni del ricorrente, il quale -nel gestire di fatto l'azienda agricola intestata alla moglie si sarebbe posto in modo autoritario nei rapporti con i soggetti che svolgono in loco tale attività, visti quali veri e propri "concorrenti", ai quali poter incutere timore nella sua (contemporanea) qualità di militare dell'Arma. Per ovviare a tale situazione è stato per l'appunto disposto trasferimento in una sede distante più di un'ora dalla quella di provenienza (con contestuale revoca di autorizzazione ad alloggiare nel comune di (Lpd)), al fine di evitare che il ricorrente potesse continuare a frequentare l'ambiente lavorativo della consorte; quanto sopra, anche in virtù di quanto previsto dalla circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 24.9.90, che vieta comunque ai militari di alloggiare in luoghi rispetto ai quali la destinazione di servizio rimane raggiungibile per un tempo superiore all'ora.
Le doglianze sono sostanzialmente mirate ad evidenziare il preteso eccesso di potere in cui sarebbe incorso il Comando dell'Arma nel decidere un trasferimento affittivo (per la distanza dal luogo di residenza della famiglia) dai connotati sanzionatori senza alcun previo accertamento disciplinare e più in radice senza neanche aver dato avviso di avvio del relativo procedimento ex art. 7 legge 241/90.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, mentre all'udienza del 24.2.10 la causa è stata riservata a sentenza.
Il ricorso è infondato
Come affermato da concorde giurisprudenza, il trasferimento per incompatibilità ambientale di un pubblico dipendente non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al dipendente medesimo, essendo sufficiente a tal fine l'oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell'Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall'altro, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede (tra le tante, C.S. Sez. IV, 30 giugno 2003 n. 3909 e 3 ottobre 1994 n. 760; T.A.R. Trentino Alto AdigeTrento, 28 novembre 2005 n. 374; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 12 novembre 2003 n. 2709).Tale principio, assume inoltre particolare consistenza quando venga riferito al trasferimento del personale militare, dove si configurano in capo alle rispettive Amministrazioni più ampi e penetranti poteri discrezionali in funzione di tutela di particolari e preminenti interessi pubblici volti ad assicurare la convivenza civile, interessi ai quali restano subordinate le esigenze particolari dei dipendenti, con correlativo rafforzamento dell'esigenza di tutela del prestigio dell'Autorità, in relazione a peculiari compiti ad essi propri, anche in presenza di semplici situazioni di sospetto, o comunque di ombre atte ad offuscare l'immagine offerta all'esterno dell'Autorità medesima per la sua preposizione (come nella specie) alla tutela della sicurezza pubblica (C.S., Sez. IV, 15 giugno 2004, 3926, 30 giugno 2003 n. 3909 e 13 marzo 1989 n. 155; T.A.R. LazioRoma, Sez. I, 11 gennaio 2006 n. 249; T.A.R. Valle d'Aosta, 22 giugno 2006 n. 125).Inoltre, è stato affermato in giurisprudenza che le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità del personale di cui sopra sono sindacabili dal giudice amministrativo solo "ab externo", sotto cioè il profilo della logicità e completezza della motivazione quale si evince dal complesso dell'attività procedimentale posta in essere, rimanendo esclusa ogni indagine di merito sulla valutazione dell'Amministrazione (C.S., Sez. IV, 28 maggio 2003 n. 2970).
Sulla base di tali principi rimane agevole al collegio osservare come la misura impugnata rappresenti una risposta proporzionata ad un disagio ambientale (atteggiamenti arroganti ed autoritari del militare, proprio nei delicati contesti in cui egli supportava l'attività agricola della moglie) idoneo a generare ironie ed illazioni del tutto negative per l'immagine dell'Arma e per la fiducia verso la Stessa dei cittadini. Anche la distanza della nuova destinazione -senza inutili eccedenzeappare razionalmente deliberata al fine (non punitivo) di impedire al militare un ritorno assiduo sul luogo di provenienza, evitando così ogni possibile replica delle situazioni interferenziali alle quali si è inteso porre rimedio.
Trattasi pertanto di provvedimento privo di evidenti vizi logici in contesti caratterizzati da ampia discrezionalità dell'Autorità procedente, non ulteriormente sindacabile nella presente sede.
Infine, anche la doglianza sul mancato avviso del procedimento rimane priva di pregio, e ciò in relazione all'evidenziato contesto fattuale, ove l'urgenza di eliminare il pregiudizio recato in zona all'immagine ed all'efficienza del delicato servizio di ordine pubblico, ha legittimamente consentito all'amministrazione di derogare alla garanzia partecipativa prevista dall'at. 7 legge 241/90.
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
Maria Abbruzzese, Consigliere

   

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