LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

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Creato Mercoledì, 19 Dicembre 2012 02:13
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LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219   
 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. (12G0242) (GU n. 293 del 17-12-2012 )  
  note:
  Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2013  
testo in vigore dal: 1-1-2013
        
    
      
      
     
     
           
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
 
                Disposizioni in materia di filiazione
 
  1. L'articolo 74 del codice  civile  e'  sostituito  dal  seguente:
«Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra le persone che
discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui  la  filiazione
e' avvenuta all'interno del  matrimonio,  sia  nel  caso  in  cui  e'
avvenuta al di fuori di esso, sia  nel  caso  in  cui  il  figlio  e'
adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di  adozione  di
persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti».
  2. All'articolo 250 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il  figlio  nato
fuori del matrimonio puo'  essere  riconosciuto,  nei  modi  previsti
dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se  gia'  uniti  in
matrimonio  con  altra  persona  all'epoca   del   concepimento.   Il
riconoscimento   puo'   avvenire    tanto    congiuntamente    quanto
separatamente»;
      b) al secondo comma, le parole: «sedici anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quattordici anni»;
      c) al terzo comma, le parole:  «sedici  anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quattordici anni»;
      d) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso non
puo' essere  rifiutato  se  risponde  all'interesse  del  figlio.  Il
genitore  che  vuole  riconoscere  il  figlio,  qualora  il  consenso
dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che
fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro  genitore.  Se
non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il
giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se
viene  proposta  opposizione,  il  giudice,  assunta  ogni  opportuna
informazione,  dispone  l'audizione  del  figlio  minore  che   abbia
compiuto i dodici anni, o anche di  eta'  inferiore,  ove  capace  di
discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e  urgenti
al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione  non  sia
palesemente fondata. Con la sentenza che  tiene  luogo  del  consenso
mancante, il giudice assume i provvedimenti  opportuni  in  relazione
all'affidamento e al mantenimento del minore ai  sensi  dell'articolo
315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»;
      e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto
riguardo all'interesse del figlio».
  3. L'articolo 251 del codice civile  e'  sostituito  dal  seguente:
«Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). -  Il  figlio  nato  da
persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in  linea  retta
all'infinito o in linea collaterale  nel  secondo  grado,  ovvero  un
vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto  previa
autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio  e
alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
  Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato  dal
tribunale per i minorenni».
  4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile e' sostituito
dal seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore
da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».
  5. L'articolo 276 del codice civile  e'  sostituito  dal  seguente:
«Art. 276 (Legittimazione passiva). - La domanda per la dichiarazione
di paternita' o di  maternita'  naturale  deve  essere  proposta  nei
confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei
suoi eredi. In loro mancanza, la domanda  deve  essere  proposta  nei
confronti di un curatore nominato dal giudice  davanti  al  quale  il
giudizio deve essere promosso.
  Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse».
  6. La rubrica del titolo IX del libro primo del  codice  civile  e'
sostituita dalla seguente: «Della potesta' dei genitori e dei diritti
e doveri del figlio».
  7. L'articolo 315 del codice civile  e'  sostituito  dal  seguente:
«Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i  figli  hanno
lo stesso stato giuridico».
  8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma
7 del presente articolo,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  315-bis
(Diritti e doveri del figlio). -  Il  figlio  ha  diritto  di  essere
mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel
rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle
sue aspirazioni.
  Il figlio ha  diritto  di  crescere  in  famiglia  e  di  mantenere
rapporti significativi con i parenti.
  Il figlio minore che abbia compiuto gli anni  dodici,  e  anche  di
eta' inferiore ove capace di  discernimento,  ha  diritto  di  essere
ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
  Il figlio  deve  rispettare  i  genitori  e  deve  contribuire,  in
relazione alle proprie capacita', alle proprie sostanze e al  proprio
reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa».
  9. Nel  titolo  XIII  del  libro  primo  del  codice  civile,  dopo
l'articolo 448 e' aggiunto il seguente: «Art. 448-bis (Cessazione per
decadenza dell'avente diritto dalla potesta' sui figli). - Il figlio,
anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi  non  sono
tenuti all'adempimento  dell'obbligo  di  prestare  gli  alimenti  al
genitore nei confronti del quale e' stata  pronunciata  la  decadenza
dalla potesta' e, per i fatti che non integrano i casi di  indegnita'
di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».
  10. E' abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del  libro
primo del codice civile.
  11. Nel codice  civile,  le  parole:  «figli  legittimi»  e  «figli
naturali»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalla   seguente:
«figli».

      
    
    
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                      Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 250 del codice  civile,
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
                «Art. 250. Riconoscimento.
              Il  figlio  nato  fuori  del  matrimonio  puo'   essere
          riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dalla  madre
          e dal padre, anche se gia' uniti in  matrimonio  con  altra
          persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento  puo'
          avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
              Il  riconoscimento  del  figlio  che  ha   compiuto   i
          quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.
              Il riconoscimento del figlio  che  non  ha  compiuto  i
          quattordici  anni  non  puo'  avvenire  senza  il  consenso
          dell'altro  genitore   che   abbia   gia'   effettuato   il
          riconoscimento.
              Il consenso  non  puo'  essere  rifiutato  se  risponde
          all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere
          il figlio, qualora  il  consenso  dell'altro  genitore  sia
          rifiutato, ricorre al  giudice  competente,  che  fissa  un
          termine per la notifica del ricorso all'altro genitore.  Se
          non viene proposta opposizione entro  trenta  giorni  dalla
          notifica, il giudice decide con sentenza  che  tiene  luogo
          del consenso mancante; se viene  proposta  opposizione,  il
          giudice,  assunta  ogni  opportuna  informazione,   dispone
          l'audizione del figlio minore che abbia compiuto  i  dodici
          anni,  o  anche  di   eta'   inferiore,   ove   capace   di
          discernimento, e assume eventuali provvedimenti  provvisori
          e urgenti al fine di instaurare  la  relazione,  salvo  che
          l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la  sentenza
          che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume  i
          provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento  e  al
          mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315-bis e al suo
          cognome ai sensi dell'art. 262.
              Il riconoscimento non puo' essere  fatto  dai  genitori
          che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' , salvo
          che il giudice li  autorizzi,  valutate  le  circostanze  e
          avuto riguardo all'interesse del figlio.».
              Si riporta il testo dell'art. 258  del  codice  civile,
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
                «Art. 258. Effetti del riconoscimento.
              Il riconoscimento produce effetti riguardo al  genitore
          da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.
              L'atto di riconoscimento di uno solo dei  genitori  non
          puo' contenere  indicazioni  relative  all'altro  genitore.
          Queste indicazioni, qualora siano state fatte,  sono  senza
          effetto.
              Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello
          stato civile che le  riproduce  sui  registri  dello  stato
          civile sono puniti con l'ammenda da euro 20 a euro  82.  Le
          indicazioni stesse devono essere cancellate.».

                               Art. 2
 
 
Delega al Governo per la  revisione  delle  disposizioni  vigenti  in
                        materia di filiazione
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi di modifica delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
filiazione e  di  dichiarazione  dello  stato  di  adottabilita'  per
eliminare ogni discriminazione  tra  i  figli,  anche  adottivi,  nel
rispetto dell'articolo 30 della Costituzione,  osservando,  oltre  ai
principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice  civile,  come
rispettivamente  sostituito  e  introdotto  dall'articolo   1   della
presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  sostituzione,  in  tutta  la  legislazione   vigente,   dei
riferimenti  ai  «figli  legittimi»  e  ai   «figli   naturali»   con
riferimenti ai  «figli»,  salvo  l'utilizzo  delle  denominazioni  di
«figli nati nel matrimonio» o di «figli nati  fuori  del  matrimonio»
quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;
      b) modificazione del titolo VII  del  libro  primo  del  codice
civile, in particolare:
        1) sostituendo la rubrica del titolo  VII  con  la  seguente:
«Dello stato di figlio»;
        2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente:  «Della
presunzione di paternita'»;
        3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della  sezione  I
del capo I;
        4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in  un
nuovo capo  II,  avente  la  seguente  rubrica:  «Delle  prove  della
filiazione»;
        5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un
nuovo  capo  III,  avente  la  seguente  rubrica:   «Dell'azione   di
disconoscimento e delle azioni di contestazione e  di  reclamo  dello
stato di figlio»;
        6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1  della  sezione  I
del capo II in un nuovo capo IV, avente  la  seguente  rubrica:  «Del
riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;
        7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2  della  sezione  I
del capo II in un nuovo capo V, avente la  seguente  rubrica:  «Della
dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'»;
        8) abrogando  le  disposizioni  che  fanno  riferimento  alla
legittimazione;
      c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della
prova  della  filiazione  prevedendo  che  la  filiazione  fuori  del
matrimonio  puo'  essere  giudizialmente  accertata  con  ogni  mezzo
idoneo;
      d)  estensione  della  presunzione  di  paternita'  del  marito
rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il  matrimonio  e
ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternita', con
riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri  1),
2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali;
      e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei  figli
nati fuori del matrimonio con la previsione che:
        1)  la  disciplina  attinente  all'inserimento   del   figlio
riconosciuto  nella  famiglia  dell'uno  o  dell'altro  genitore  sia
adeguata  al  principio  dell'unificazione  dello  stato  di  figlio,
demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilita'
di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione;
        2) il principio dell'inammissibilita' del  riconoscimento  di
cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le  ipotesi
in cui il riconoscimento medesimo e' in contrasto  con  lo  stato  di
figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;
      f) modificazione degli articoli  244,  264  e  273  del  codice
civile prevedendo l'abbassamento dell'eta' del minore dal  sedicesimo
al quattordicesimo anno di eta';
      g)  modificazione  della   disciplina   dell'impugnazione   del
riconoscimento   con    la    limitazione    dell'imprescrittibilita'
dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine  di
decadenza  per  l'esercizio  dell'azione   da   parte   degli   altri
legittimati;
      h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e
i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel  matrimonio  e
dei figli  nati  fuori  del  matrimonio,  delineando  la  nozione  di
responsabilita'  genitoriale  quale  aspetto   dell'esercizio   della
potesta' genitoriale;
      i)  disciplina  delle  modalita'  di  esercizio   del   diritto
all'ascolto del minore che abbia adeguata capacita' di discernimento,
precisando  che,  ove   l'ascolto   sia   previsto   nell'ambito   di
procedimenti giurisdizionali, ad  esso  provvede  il  presidente  del
tribunale o il giudice delegato;
      l) adeguamento  della  disciplina  delle  successioni  e  delle
donazioni al principio di unicita' dello stato di figlio, prevedendo,
anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina  che  assicuri
la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche  per
gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto  nelle  more
del riconoscimento e conseguentemente l'estensione  delle  azioni  di
petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;
      m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli  33,
34, 35  e  39  della  legge  31  maggio  1995,  n.  218,  concernenti
l'individuazione, nell'ambito del sistema di  diritto  internazionale
privato, della legge applicabile,  anche  con  la  determinazione  di
eventuali  norme  di  applicazione  necessaria  in   attuazione   del
principio dell'unificazione dello stato di figlio;
      n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale
dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilita' delle capacita'
genitoriali in un tempo ragionevole  da  parte  dei  genitori,  fermo
restando che le condizioni di indigenza dei genitori o  del  genitore
esercente la potesta' genitoriale  non  possono  essere  di  ostacolo
all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
      o) previsione  della  segnalazione  ai  comuni,  da  parte  dei
tribunali per i minorenni, delle situazioni di  indigenza  di  nuclei
familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano
interventi di sostegno per consentire al  minore  di  essere  educato
nell'ambito della propria famiglia, nonche' previsione  di  controlli
che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni  segnalate
agli enti locali;
      p) previsione  della  legittimazione  degli  ascendenti  a  far
valere il diritto di mantenere rapporti significativi  con  i  nipoti
minori.
  2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono,
altresi', a effettuare,  apportando  le  occorrenti  modificazioni  e
integrazioni normative, il necessario coordinamento con le  norme  da
essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo  1942,  n.
318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al  citato  comma  1
del presente articolo.
  3. Il decreto o i decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  del
Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per
le pari opportunita' e del Ministro o Sottosegretario di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le  politiche  per
la famiglia.  Sugli  schemi  approvati  dal  Consiglio  dei  Ministri
esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro
due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i
decreti legislativi  sono  emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri.
Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di  cui
al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la  scadenza
del termine previsto dal  comma  1  o  successivamente,  quest'ultimo
termine e' prorogato di sei mesi.
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto
legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo  puo'  adottare
decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e
con la procedura prevista dal comma 3.

      
    
    
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                      Note all'art. 2:
              - Si riporta il testo dell'art. 30 della Costituzione:
                «Art. 30.
              E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire  ed
          educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
              Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede
          a che siano assolti i loro compiti.
              La legge assicura ai figli nati  fuori  dal  matrimonio
          ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i  diritti
          dei membri della famiglia legittima.
              La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
          paternita'.».
              Si riporta il testo dell'art. 235, primo comma,  numeri
          1), 2) e 3), del codice civile:
                «Art. 235. Disconoscimento di paternita'.
              L'azione  per  il  disconoscimento  di  paternita'  del
          figlio concepito durante il matrimonio e'  consentita  solo
          nei casi seguenti:
                1) se i  coniugi  non  hanno  coabitato  nel  periodo
          compreso fra il trecentesimo ed il  centottantesimo  giorno
          prima della nascita;
                2) se durante il tempo predetto il marito era affetto
          da impotenza, anche se soltanto di generare;
                3)  se  nel  detto  periodo  la  moglie  ha  commesso
          adulterio  o  ha  tenuto  celata  al  marito   la   propria
          gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il  marito
          e' ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche
          genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili  con  quelle
          del  presunto  padre,  o  ogni  altro  fatto  tendente   ad
          escludere la paternita'.
                2. - 3. (Omissis).».
              - Si riporta il testo dell'art. 253 del codice civile:
                «Art. 253. Inammissibilita' del riconoscimento.
              In  nessun  caso  e'  ammesso  un   riconoscimento   in
          contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in
          cui la persona si trova.».
              Si riporta il testo degli articoli 244, 264 e  273  del
          codice civile:
                «Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento.
              L'azione di disconoscimento della paternita'  da  parte
          della madre deve essere proposta nel termine  di  sei  mesi
          dalla nascita del figlio.»
                «Art. 264. Impugnazione da parte del riconosciuto.
              Colui che e' stato riconosciuto non  puo',  durante  la
          minore eta' o lo stato  d'interdizione  per  infermita'  di
          mente, impugnare il riconoscimento.
              Tuttavia il giudice, con  provvedimento  in  camera  di
          consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore  o
          dell'altro genitore che abbia validamente  riconosciuto  il
          figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo
          anno di eta', puo' dare l'autorizzazione per  impugnare  il
          riconoscimento, nominando un curatore speciale.»
                «Art.  273.  Azione  nell'interesse  del   minore   o
          dell'interdetto.
              L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata
          la  paternita'  o  la  maternita'  naturale   puo'   essere
          promossa,  nell'interesse  del  minore,  dal  genitore  che
          esercita la potesta' prevista dall'art. 316 o  dal  tutore.
          Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice,
          il quale puo' anche nominare un curatore speciale.
              Occorre il consenso del figlio  per  promuovere  o  per
          proseguire l'azione se egli ha compiuto  l'eta'  di  sedici
          anni.
              Per l'interdetto  l'azione  puo'  essere  promossa  dal
          tutore previa autorizzazione del giudice.».
              - Si riporta il testo dell'art. 533 del codice civile:
                «Art. 533. Nozione.
              L'erede  puo'  chiedere  il  riconoscimento  della  sua
          qualita' ereditaria contro chiunque possiede tutti o  parte
          dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno,
          allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
              L'azione  e'  imprescrittibile,   salvi   gli   effetti
          dell'usucapione rispetto ai singoli beni.».
              - Si riporta il testo degli articoli 33, 34,  35  e  39
          della legge 31 maggio 1995, n.  218  (Riforma  del  sistema
          italiano di diritto internazionale privato):
                «Art. 33. Filiazione.
              1. Lo  stato  di  figlio  e'  determinato  dalla  legge
          nazionale del figlio al momento della nascita.
              2. E' legittimo il figlio considerato tale dalla  legge
          dello Stato di cui uno dei genitori e' cittadino al momento
          della nascita del figlio.
              3. La legge  nazionale  del  figlio  al  momento  della
          nascita   regola    i    presupposti    e    gli    effetti
          dell'accertamento e  della  contestazione  dello  stato  di
          figlio. Lo stato di figlio  legittimo,  acquisito  in  base
          alla legge nazionale di uno dei genitori, non  puo'  essere
          contestato che alla stregua di tale legge.»
                «Art. 34. Legittimazione.
              1. La  legittimazione  per  susseguente  matrimonio  e'
          regolata dalla legge nazionale del figlio  nel  momento  in
          cui essa  avviene  o  dalla  legge  nazionale  di  uno  dei
          genitori nel medesimo momento.
              2. Negli altri  casi,  la  legittimazione  e'  regolata
          dalla legge dello Stato di cui  e'  cittadino,  al  momento
          della domanda, il genitore  nei  cui  confronti  il  figlio
          viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere
          effetto dopo la morte del genitore legittimante,  si  tiene
          conto della sua cittadinanza al momento della morte.»
                «Art. 35.Riconoscimento di figlio naturale.
              1. Le  condizioni  per  il  riconoscimento  del  figlio
          naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio  al
          momento della nascita o, se piu'  favorevole,  dalla  legge
          nazionale  del  soggetto  che  fa  il  riconoscimento,  nel
          momento in cui questo avviene.
              2. La capacita' del genitore di fare il  riconoscimento
          e' regolata dalla sua legge nazionale.
              3. La forma del riconoscimento e' regolata dalla  legge
          dello Stato in cui  esso  e'  fatto  o  da  quella  che  ne
          disciplina la sostanza.»
                «Art. 39. apporto fra adottato e famiglia adottiva.
              1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e
          l'adottante o gli adottanti ed i  parenti  di  questi  sono
          regolati  dal  diritto  nazionale  dell'adottante  o  degli
          adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato
          nel quale gli adottanti sono entrambi residenti  ovvero  da
          quello dello Stato nel quale la loro vita  matrimoniale  e'
          prevalentemente localizzata.».
              La legge 4 maggio  1983,  n.  184  reca:  «Diritto  del
          minore ad una famiglia.».
              Il  regio  decreto  30  marzo  1942,   n.   318   reca:
          «Disposizioni  per  l'attuazione  del   codice   civile   e
          disposizioni transitorie.».

                               Art. 3
 
 
Modifica dell'articolo 38 delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti  dei  figli  agli
                     alimenti e al mantenimento
 
  1. L'articolo 38 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30  marzo
1942, n. 318, e'  sostituito  dal  seguente:  «Art.  38.  -  Sono  di
competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti  contemplati
dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371,  ultimo  comma,
del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo  333  resta
esclusa la competenza del tribunale per i minorenni  nell'ipotesi  in
cui sia in corso, tra le stesse  parti,  giudizio  di  separazione  o
divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;  in
tale ipotesi per tutta la durata del processo  la  competenza,  anche
per i provvedimenti contemplati  dalle  disposizioni  richiamate  nel
primo periodo, spetta al giudice ordinario.
  Sono emessi dal tribunale ordinario  i  provvedimenti  relativi  ai
minori per i quali non e' espressamente stabilita  la  competenza  di
una diversa autorita' giudiziaria. Nei  procedimenti  in  materia  di
affidamento e di mantenimento dei  minori  si  applicano,  in  quanto
compatibili, gli articoli 737 e  seguenti  del  codice  di  procedura
civile.
  Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale
competente provvede in ogni caso in camera di consiglio,  sentito  il
pubblico ministero, e  i  provvedimenti  emessi  sono  immediatamente
esecutivi, salvo che il  giudice  disponga  diversamente.  Quando  il
provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo  si
propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».
  2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia
di alimenti e mantenimento della  prole,  puo'  imporre  al  genitore
obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il
pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti.
Per assicurare che siano conservate  o  soddisfatte  le  ragioni  del
creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al  periodo
precedente,  il  giudice  puo'  disporre  il   sequestro   dei   beni
dell'obbligato  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8,  settimo
comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Il giudice puo' ordinare
ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro
all'obbligato, di versare le somme dovute  direttamente  agli  aventi
diritto, secondo quanto previsto dall'articolo  8,  secondo  comma  e
seguenti, della legge 1º  dicembre  1970,  n.  898.  I  provvedimenti
definitivi  costituiscono  titolo   per   l'iscrizione   dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

      
    
    
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                      Note all'art. 3:
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge  1°
          dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di  scioglimento
          del matrimonio):
                «Art. 8.
              (In vigore dal 12 marzo 1987)
              1. Il Tribunale che  pronuncia  lo  scioglimento  o  la
          cessazione degli effetti civili del matrimonio puo' imporre
          all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale
          se  esiste   il   pericolo   che   egli   possa   sottrarsi
          all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.
              2. La  sentenza  costituisce  titolo  per  l'iscrizione
          dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del  codice
          civile.
              3. Il coniuge cui spetta  la  corresponsione  periodica
          dell'assegno,  dopo  la  costituzione  in  mora   a   mezzo
          raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   del   coniuge
          obbligato e inadempiente per un periodo  di  almeno  trenta
          giorni,  puo'  notificare  il  provvedimento  in   cui   e'
          stabilita  la  misura  dell'assegno  ai  terzi   tenuti   a
          corrispondere periodicamente somme  di  denaro  al  coniuge
          obbligato con l'invito a versargli  direttamente  le  somme
          dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.
              4.  Ove  il  terzo  cui   sia   stato   notificato   il
          provvedimento non adempia, il coniuge creditore  ha  azione
          diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle
          somme dovutegli quale  assegno  di  mantenimento  ai  sensi
          degli articoli 5 e 6 .
              5.  Qualora  il  credito  del  coniuge  obbligato   nei
          confronti dei suddetti terzi sia stato  gia'  pignorato  al
          momento  della  notificazione,  all'assegnazione   e   alla
          ripartizione delle somme  fra  il  coniuge  cui  spetta  la
          corresponsione   periodica   dell'assegno,   il   creditore
          procedente  e  i  creditori  intervenuti   nell'esecuzione,
          provvede il giudice dell'esecuzione.
              6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art.  1  del
          testo  unico  delle  leggi  concernenti  il  sequestro,  il
          pignoramento  e  la  cessione  degli  stipendi,  salari   e
          pensioni dei dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
          gennaio 1950, n. 180, nonche'  gli  altri  enti  datori  di
          lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui  e'
          stabilita  la  misura  dell'assegno  e  l'invito  a  pagare
          direttamente  al  coniuge  cui  spetta  la   corresponsione
          periodica, non possono  versare  a  quest'ultimo  oltre  la
          meta' delle somme dovute al coniuge obbligato,  comprensive
          anche degli assegni e degli emolumenti accessori.
              7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le
          ragioni  del  creditore  in  ordine  all'adempimento  degli
          obblighi  di  cui  agli  articoli  5  e  6,  su   richiesta
          dell'avente diritto, il giudice puo' disporre il  sequestro
          dei beni del coniuge obbligato a  somministrare  l'assegno.
          Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione
          dell'assegno di cui al precedente  comma  sono  soggette  a
          sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della  meta'
          per il soddisfacimento dell'assegno periodico di  cui  agli
          articoli 5 e 6.».
              Art. 4
 
 
                      Disposizioni transitorie
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si  applicano  ai  giudizi
instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
  2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli
di genitori  non  coniugati  pendenti  davanti  al  tribunale  per  i
minorenni alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli  737  e  seguenti  del
codice di procedura  civile  e  il  comma  2  dell'articolo  3  della
presente legge.

      
    
    
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                      Note all'art. 4:
              - Si riporta il  testo  dell'art.  737  del  codice  di
          procedura civile:
                «Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento.
              I provvedimenti,  che  debbono  essere  pronunciati  in
          camera di consiglio, si chiedono  con  ricorso  al  giudice
          competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che  la
          legge disponga altrimenti.».

                                       Art. 5
 
 
    Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile
 
  1. Con regolamento emanato, su proposta  delle  amministrazioni  di
cui al comma  3  dell'articolo  2  della  presente  legge,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto  o  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  citato
articolo 2 della presente  legge,  sono  apportate  le  necessarie  e
conseguenti  modifiche  alla  disciplina  dettata   in   materia   di
ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
  2. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Nome). - 1. Il nome imposto al bambino  deve  corrispondere
al sesso e puo' essere costituito da un solo nome  o  da  piu'  nomi,
anche separati, non superiori a tre.
  2. Nel caso siano imposti due o  piu'  nomi  separati  da  virgola,
negli estratti e  nei  certificati  rilasciati  dall'ufficiale  dello
stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato  solo
il primo dei nomi».

      
    
    
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                      Note all'art. 5:
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri):
                «Art. 17.Regolamenti.
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
                e).
                (Omissis).».
              Il decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre
          2000, n. 396 reca:  «Regolamento  per  la  revisione  e  la
          semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a
          norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15  maggio  1997,  n.
          127».

            Art. 6
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  alla  presente  legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 10 dicembre 2012
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

 
                         LAVORI PREPARATORI
 
Camera dei deputati (atto n. 2519):
    Presentato dall'On. Alessandra Mussolini ed altri  il  17  giugno
2009.
    Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente,  il
15 luglio 2009 con parere della commissione I.
    Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il
28 gennaio 2010; il 4, 9, 11, 16 e 23 febbraio  2010;  il  10  giugno
2010; il 2 e 8 febbraio 2011; il 3 e 8 marzo 2011; il 18 maggio 2011;
il 15, 21, 22 e 23 giugno 2011.
    Esaminato in Aula il 28 e 29  giugno  2011  e  approvato,  il  30
giugno 2011, in un testo unificato con gli atti  n.  3184  (On.  Rosy
Bindi ed  altri),  n.  3247  (On.  Federico  Palomba  e  On.  Antonio
Borghesi), n. 3516 (On. Cinzia Capano e On. Donatella  Ferranti),  n.
3915 Governo (On. Silvio Berlusconi), n. 4007 (On. Paola  Binetti  ed
altri), n. 4054 (On. Siegfried Brugger e On. Karl Zeller).
Senato della Repubblica (atto n. 2805):
    Assegnato alla 2ª commissione  (Giustizia),  in  sede  referente,
il 5 luglio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
    Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 13, 14 e 21
marzo 2012; il 3 e 16 maggio 2012.
    Esaminato  in  aula l'8  e  15  maggio  2012  e  approvato,   con
modificazioni, il 16 maggio 2012.
Camera dei deputati (atti nn. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B):
    Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente,  il
23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII.
    Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il  20  giugno
2012; l'11 e 25 luglio 2012; il 3 e 10 ottobre 2012; il  22  novembre
2012.
    Esaminato in Aula il 26 novembre 2012 e approvato il 27  novembre
2012.