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Imposta municipale propria (IMU). Problematiche relative al D.M. 19 novembre 2012, n. 200. Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.

Dettagli

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Ministero dell'economia e delle finanze
Ris. 3-12-2012 n. 1/DF
Imposta municipale propria (IMU). Problematiche relative al D.M. 19 novembre 2012, n. 200.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.
Ris. 3 dicembre 2012, n. 1/DF (1).
Imposta municipale propria (IMU). Problematiche relative al D.M. 19 novembre 2012, n. 200.
(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.
 
Sono state sollevate alcune problematiche in materia di imposta municipale propria (IMU), concernenti la prima applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 19 novembre 2012, n. 200, emanato ai sensi dell'art. 91-bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, concernente il regolamento con il quale sono stabilite "le modalità e le procedure relative alla... dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali".
 
1. Applicabilità agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dell'art. 7 del D.M. 19 novembre 2012, n. 200.
È stato chiesto se debbano ritenersi applicabili agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti le disposizioni di cui agli artt. 3 e 7 del D.M. n. 200 del 2012 che prescrivono, rispettivamente, l'indicazione nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente non commerciale dei requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali, enucleati nello stesso art. 3, nonché la predisposizione o l'adeguamento, entro il 31 dicembre 2012, dello statuto dell'ente non commerciale a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. n. 200 del 2012.
Al riguardo, si richiama quanto affermato nella Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E al punto 1.11, laddove viene precisato che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono applicabili le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private.
Si deve, comunque, far presente che nella citata circolare è evidenziato anche che "Non può dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private. Tali enti devono, tuttavia, comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le clausole art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997".
Pertanto, seppure agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non possono essere richiesti né la predisposizione né l’adeguamento dello statuto, si ritiene che questi ultimi debbano, comunque, conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.M. n. 200 del 2012, nelle stesse forme previste nel citato punto 1.11 della Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E, vale a dire con scrittura privata registrata.
Tale documento, peraltro, rientra tra quelli che detti enti debbono tenere a disposizione dei comuni, ai fini dell'attività di accertamento e controllo, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del D.M. n. 200 del 2012.
 
2. Decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.
Il D.M. n. 200 del 2012 interviene, come stabilito dal comma 3 dell'art. 91-bis del D.L. n. 1 del 2012, modificato dall'art. 9, comma 6, del D.L. n. 174 del 2012, sia per stabilire il rapporto proporzionale in base al quale applicare l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504 del 1992, sia per individuare i "requisiti, generali e di settore per qualificare le attività di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali".
A questo proposito, occorre sottolineare che la decorrenza del 1° gennaio 2013 è fissata dal comma 3 del predetto art. 91-bis esclusivamente con riferimento al rapporto proporzionale.
La stessa norma stabilisce, invece, che i requisiti generali e di settore valgono ai fini dell'applicazione della lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, la quale prevede che l'esenzione si applica agli immobili "destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".
La definizione dei requisiti generali e di settore non appare collegata all'individuazione del rapporto proporzionale, come si evince dalla circostanza che, con successivo intervento normativo, il comma 3 del citato art. 91-bis ha delegato esplicitamente il Governo a individuare i "requisiti, generali e di settore per qualificare le attività di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali".
Si ritiene, pertanto, che:
1. il pagamento dell'IMU, relativo all’anno 2012, debba essere effettuato tenendo conto dei requisiti stabiliti nel D.M. n. 200 del 2012, agli artt. 3 e 4. La valutazione di detti requisiti determina il versamento del saldo dell'imposta relativa all'anno 2012 che dovrà essere effettuato entro il 17 dicembre p.v.;
2. a partire dall'anno d'imposta 2013, come affermato dal comunicato del Governo del 9 ottobre 2012, essendo ormai definito nel suo complesso "Il quadro regolatorio, sia primario che secondario", l'IMU dovrà essere versata sia in base degli anzidetti requisiti, sia in ragione del rapporto proporzionale.


Il Direttore generale delle finanze
Fabrizia Lapecorella
 
D.M. 19 novembre 2012, n. 200, art. 3
D.M. 19 novembre 2012, n. 200, art. 7
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 9
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7

   

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