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Quesito in materia di vendita di cioccolato in tazza.

Dettagli

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Ministero dello sviluppo economico
Ris. 12-10-2012 n. 211431
Quesito in materia di vendita di cioccolato in tazza.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 12 ottobre 2012, n. 211431 (1).
Quesito in materia di vendita di cioccolato in tazza.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
 
Codesto Comune fa presente che un imprenditore intende iniziare un'attività di commercio di vicinato per la vendita al dettaglio di cioccolato, nonché di prodotti non alimentari (gadget tematici legati al tema della cioccolata).
Evidenzia, altresì, che nell'ambito di tale attività, intenderebbe vendere anche cioccolata in tazza, prodotto utilizzando una cioccolatiera che eroga cioccolata calda, distribuendo il prodotto finale in tazze contenitori a perdere (bicchieri o tazze di cartone) senza servizio assistito.
Ciò premesso, chiede, pertanto, un parere in merito alla effettiva tipologia di tale attività, ovvero se per le modalità con cui viene svolta debba essere considerata un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o possa essere effettivamente assimilata ad un'attività di commercio al dettaglio o, infine, se possa essere considerata un'attività artigianale, assimilabile ad una gelateria o yogurteria.


Al riguardo si rappresenta quanto segue.


L'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.
Gli arredi, inoltre, devono essere correlati all'attività consentita, che nel caso di specie è la vendita di asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia (cfr. punto 8 della Circ. 28 settembre 2006, n. 3603/C).
Nel caso degli esercizi di vicinato gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, quali ad esempio le apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie così come macchine industriali per il caffé, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito.
Stante quanto sopra, la scrivente ritiene che la modalità di attività commerciale descritta nel quesito formulato da codesto Comune, se limitata alla vendita al dettaglio di cioccolata, nonché di gadget tematici legati al tema della cioccolata, possa essere legittimamente esercitata in un esercizio di vicinato.
Diversamente, la vendita di cioccolata calda in tazza, prodotta con una macchina "cioccolatiera" funzionante con l'inserimento al suo interno di latte freddo e cacao, configurerebbe, a parere della scrivente, un'attività di somministrazione non consentita.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
 
Circ. 28 settembre 2006, n. 3603/C
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 3

   

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