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LEGGE 14 novembre 2012, n. 203 Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse.

Dettagli

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LEGGE 14 novembre 2012, n. 203   
 Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. (12G0225) (GU n. 278 del 28-11-2012 )  
  note:
  Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2012  
         
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del  codice  di
procedura  penale,  nonche'  gli  obblighi  previsti  dalla   vigente
normativa, chiunque viene a  conoscenza  dell'allontanamento  di  una
persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora  e,
per le circostanze in cui e' avvenuto il  fatto,  ritiene  che  dalla
scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per  l'incolumita'
personale della stessa,  puo'  denunciare  il  fatto  alle  forze  di
polizia o alla polizia locale.
  2. Quando la denuncia di cui al comma 1 e' raccolta  dalla  polizia
locale, questa la trasmette immediatamente al  piu'  prossimo  tra  i
presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio
dell'attivita'  di  ricerca  di  cui  al  comma  4,  nonche'  per  il
contestuale  inserimento  nel  Centro  elaborazione   dati   di   cui
all'articolo 8 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  e  successive
modificazioni.
  3.  Copia  della   denuncia   e'   immediatamente   rilasciata   ai
presentatori.
  4.  Ferme  restando  le  competenze   dell'autorita'   giudiziaria,
l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato
avvio delle ricerche e ne da' contestuale comunicazione  al  prefetto
per  il  tempestivo  e   diretto   coinvolgimento   del   commissario
straordinario  per   le   persone   scomparse   nominato   ai   sensi
dell'articolo 11 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  per  le
iniziative di competenza, da  intraprendere  anche  con  il  concorso
degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  del
sistema di protezione civile,  delle  associazioni  del  volontariato
sociale e di  altri  enti,  anche  privati,  attivi  nel  territorio.
Nell'ambito  delle  iniziative  di  propria  competenza  il  prefetto
valuta, altresi', sentiti l'autorita' giudiziaria e i familiari della
persona  scomparsa,  l'eventuale  coinvolgimento  degli   organi   di
informazione,  comprese  le  strutture  specializzate,  televisive  e
radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella  ricerca  di
informazioni sulle persone scomparse.
  5. Qualora vengano meno le  condizioni  che  hanno  determinato  la
denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza,
ne da' immediata comunicazione alle forze di polizia.
  6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente  articolo
sono realizzati secondo le norme gia' vigenti in materia, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 14 novembre 2012
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

 
                         LAVORI PREPARATORI
 
Senato della Repubblica (atto n. 306):
    Presentato dal sen. Bianconi il 30 aprile 2008.
    Assegnato alla 1ª Commissione (Affari  Costituzionali),  in  sede
referente, il 25 giugno 2008 con pareri delle Commissioni  2ª  ,  4ª,
5ª, 6ª, 11ª e 12ª.
    Esaminato dalla 1ª Commissione in sede referente il 16 luglio; 1°
ottobre; 19 novembre 2008; 18 febbraio; 3 marzo; 1, 7 e 22 aprile;  6
maggio; 8, 22 e 29 luglio 2009; 27 gennaio; 5 maggio; 19 novembre; 1°
e 22 dicembre 2010; 18 gennaio; 2, 15, 16 e 23 marzo; 6 e  20  luglio
2011.
    Assegnato nuovamente alla 1ª Commissione, in sede deliberante, il
19 luglio 2011.
    Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede deliberante ed  approvato
in un Testo Unificato con l'atto n. 346 (Di Giovan Paolo ed altri) il
27 luglio 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4568):
    Assegnato alla I Commissione  (Affari  Costituzionali),  in  sede
referente, il 2 agosto 2011 con parere delle Commissioni II, V,  VII,
VIII e XII.
    Esaminato dalla I Commissione,  in  sede  referente,  il  22,  29
settembre; 18, 26 ottobre; 21 dicembre 2011; 7, 20  giugno;  5  e  31
luglio 2012.
    Assegnato nuovamente alla I Commissione, in sede legislativa,  il
3 ottobre 2012.
    Esaminato dalla I Commissione in sede legislativa ed approvato il
3 ottobre 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 306-346 B):
    Assegnato alla 1ª Commissione (Affari  Costituzionali),  in  sede
deliberante, il 10 ottobre 2012 con pareri delle Commissioni 2ª, 5ª e
8ª.
    Esaminato dalla 1ª Commissione il 16, 24 e  25  ottobre  2012  ed
approvato il 31 ottobre 2012.

      
    
    
      --------------------------------------------------------------------------------
      
                  
                      Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
              - L'art. 333 del  codice  di  procedura  penale  e'  il
          seguente:
              «Art. 333 (Denuncia da parte di  privati).  -  1.  Ogni
          persona che ha notizia di un reato perseguibile di  ufficio
          puo' farne denuncia. La legge determina i casi  in  cui  la
          denuncia e' obbligatoria.
              2. La denuncia e' presentata oralmente o per  iscritto,
          personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  speciale,   al
          pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria;
          se  e'  presentata  per  iscritto,  e'   sottoscritta   dal
          denunciante o da un suo procuratore speciale.
              3. Delle denunce anonime non puo'  essere  fatto  alcun
          uso, salvo quanto disposto dall'art. 240.».
              - Il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile  1981,  n.
          121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della  pubblica
          sicurezza) e' il seguente:
              «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione  dati).  -
          E' istituito presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito
          dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo  comma
          dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per  la  raccolta
          delle informazioni e dei dati di cui  all'art.  6,  lettera
          a), e all'art. 7.
              Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione ai soggetti autorizzati,  indicati  nell'art.
          9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati  ai  sensi
          del comma seguente.
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma
          dell'art. 5, per la fissazione dei criteri  e  delle  norme
          tecniche per  l'espletamento  da  parte  del  Centro  delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.».
              - Il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)   e'   il
          seguente:
              «Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
          fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
          relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
          o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee
          esigenze di  coordinamento  operativo  tra  amministrazioni
          statali,  puo'  procedersi  alla   nomina   di   commissari
          straordinari del Governo, ferme  restando  le  attribuzioni
          dei Ministeri, fissate per legge.
              2. La nomina e' disposta  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          Ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o un Ministro da lui delegato.».

   

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