Carabinieri: trasferimento d'autorità - Impugnazione provvedimento

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Giovedì, 29 Novembre 2012 00:32
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FORZE ARMATE
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 08-09-2012, n. 7645
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Reputandolo illegittimo sotto più profili, il Luogotenente dei CC. (Lpd) ha impugnato il provvedimento (di cui è stata chiesta, incidentalmente la sospensione dell'esecutività) col quale i competenti organi dell'Arma lo hanno trasferito - d'autorità - dalla 3^ alla 4^ Sezione della Compagnia incaricata di vegliare sulla sicurezza degli Uffici centrali della (Lpd) (Lpd).
Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 30.8.2012: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto - ai fini della delibazione della suindicata domanda di tutela cautelare - al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.
Al riguardo; premesso che i trasferimenti quali quelli di cui è causa possono senz'altro esser fatti rientrare nel più ampio "genus" dei trasferimenti per servizio, si osserva
-che, nell'ambito dell'ordinamento militare e di quello di polizia, l'esigenza del dipendente a permanere in una determinata sede (ed, ancor più, a continuare a svolgere un determinato incarico) è tradizionalmente subordinata alla necessità - propria delle Amministrazioni di appartenenza - di garantire la tutela di interessi pubblici che possono, a pieno titolo, definirsi fondamentali (cfr., sul punto, C.d.S., IV, nn.760/94 e 155/90);
-che (detto in altri, e più chiari, termini) la delicatezza delle funzioni affidate ai membri dell'Arma dei Carabinieri (organismo militare e di polizia ad un tempo) rende la discrezionalità normalmente riconosciuta, "in subjecta materia", alla p.a. particolarmente ampia (C.d.S., IV, n.928/92);
-che, per quel che concerne la scelta dell'incarico da assegnare al dipendente, ci si deve ispirare - in primo luogo - alle esigenze organizzative generali della struttura: senza esser vincolati da considerazioni connesse con la condizioni personali e familiari dell'interessato.
E dunque; atteso
-che le ragioni poste a base di un provvedimento di trasferimento di un militare non possono esser ricondotte esclusivamente a necessità organiche o ad impegni tecnico/operativi: dovendosi aver riguardo anche a quei motivi di opportunità che - come nel caso di specie - possono oggettivamente compromettere l'ordinato svolgimento dei delicati compiti istituzionali affidati ai militari stessi;
-che le determinazioni del genere considerato attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio (modalità su cui, d'altra parte, incidono assai modestamente);
-che esse, sussumibili nell'ambito della categoria degli ordini, sono sottratte alla disciplina generale della L. n.241 del 1990: non foss'altro
a) perché l'ordine (che esige, di regola, una pronta esecuzione) è un atto amministrativo (a forma libera) di norma unisussistente: per cui, non presupponendo (sempre di norma) un'istruttoria all'interno della quale acquisire le osservazioni del relativo destinatario, non è - neppure astrattamente - ipotizzabile che questo venga attinto dal rituale "avviso di procedimento" (che costituirebbe un inutile aggravio di un'attività che deve necessariamente svolgersi, come si è appena detto, con la massima celerità);
b) perché, in materia di incarichi quali quello di cui trattasi, non può - comunque - fondarsi alcuna reale aspettativa di "ius in officio" (non essendo configurabile - per giurisprudenza consolidata - una posizione giuridicamente tutelata del militare, a fronte della quale debba ritenersi sussistere un onere motivazionale delle esigenze giustificative del relativo provvedimento),
il Collegio - con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite - non può (appunto) che concludere per l'infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
-condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1500 Euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.