Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Richiesta di annullamento della graduatoria finale di merito del concorso per n. 31 sottotenenti in s.p.e. del ruolo speciale della Guardia di Finanza

Dettagli

d 

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 31-07-2012, n. 7063
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
CONSIDERATO, in punto di fatto, che il ricorrente:
- con il ricorso introduttivo chiede: a) l'annullamento della graduatoria finale di merito del concorso per n. 31 sottotenenti in s.p.e. del ruolo speciale della Guardia di Finanza, bandito con il foglio d'ordine n. 10 del 28 maggio 2008, lamentando che la Commissione d'esame è incorsa in un grave errore nella valutazione dei titoli dallo stesso posseduti e gli ha, quindi, assegnato un punteggio complessivo di 54,22, in luogo del punteggio spettante di 54,49, collocandolo al 20 posto della graduatoria (ossia in posizione di idoneo non vincitore); b) l'annullamento della nota del Centro di Reclutamento in data 19 gennaio 2009, con la quale gli sono state tardivamente e senza motivazione richieste integrazioni all'istanza di accesso agli atti presentata il 23 dicembre 2008; c) la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni cagionati dall'adozione dei provvedimenti impugnati;
- con memoria depositata in data 11 giugno 2009 rappresenta che: a) sebbene la Commissione d'esame (avvedutasi dell'errore in cui è incorsa nella valutazione dei titoli) in via di autotutela gli abbia attribuito il punteggio di 54,49, collocandolo al 20 posto della graduatoria, ossia tra i vincitori del concorso, persiste il suo interesse al ricorso, avendo chiesto di essere dichiarato vincitore del concorso con efficacia ex tunc; b) la rideterminazione del punteggio e il reinserimento nella graduatoria di merito non sono sufficienti a tutelare la sua posizione soggettiva, perché l'illegittima esclusione dal concorso gli ha causato "danni in termini di carriera ed economici, nonché danni morali e d'immagine, aggravati da un ulteriore illegittimo comportamento dell'Amministrazione ... che con ingiustificato ritardo ha consentito l'accesso agli atti del concorso, negando in tal modo sia la possibilità di tutelare con tempestività i suoi interessi legittimi sia la possibilità di accedere al corso in atto"; c) i danni subiti hanno "contenuto non solo patrimoniale (in relazione al mancato avanzamento di carriera e al mancato adeguamento retributivo), ma anche non patrimoniale, con riguardo al mancato riconoscimento sociale e professionale dei propri meriti e alla mancata realizzazione dei suoi obiettivi personali e tecnici";
- con il primo ricorso per motivi aggiunti, dopo aver rappresentato che con Det. n. 112129 in data 8 giugno 2009 è stato dichiarato vincitore del predetto concorso e, quindi, ammesso a frequentare il successivo corso per sottotenenti in s.p.e. del ruolo speciale (iniziato nel dicembre 2009 e conclusosi nel dicembre 2010), chiede: a) l'annullamento dell'annuario ufficiale della Guardia di Finanza per l'anno 2011, nella parte in cui determina la sua anzianità nel grado di sottotenente con decorrenza dal 15 dicembre 2010, evidenziando che gli spetta lo status giuridico ed economico di cui avrebbe già beneficiato se l'Amministrazione non fosse incorsa nell'errore denunciato con il ricorso introduttivo; b) la condanna dell'Amministrazione a rideterminare la sua anzianità, con attribuzione della medesima decorrenza attribuita agli altri vincitori del concorso bandito con il foglio d'ordine n. 10 del 28 maggio 2008, ed a provvedere alla ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico ed economico;
- con il secondo ricorso per motivi aggiunti, chiede: a) l'annullamento del D.P.R. in data 7 giugno 2011 (notificato in data 13 ottobre 2011) nella parte in cui viene nominato sottotenente in s.p.e. del ruolo speciale della Guardia di Finanza con decorrenza dal 15 dicembre 2010, ribadendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto attribuirgli il medesimo status degli altri vincitori del concorso bandito con il foglio d'ordine del 28 maggio 2008; b) la condanna dell'Amministrazione a rideterminare la sua anzianità, con attribuzione della medesima decorrenza attribuita agli altri vincitori del predetto concorso, ed a provvedere alla ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico ed economico;
CONSIDERATO che la Difesa erariale con memoria depositata in data 11 maggio 2012, oltre ad eccepire l'improcedibilità del ricorso introduttivo, ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande proposte dal ricorrente evidenziando che:
- la tesi di controparte - secondo la quale l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente sotto il profilo giuridico ed economico, con conseguente retrodatazione della nomina ad ufficiale, in modo da allineare la posizione del ricorrente a quella degli altri vincitori del concorso bandito nel 2008, promossi con decorrenza 11 dicembre 2009 - non può esser condivisa perché: a) la normativa in tema di nomina a ufficiale del Corpo della Guardia di Finanza è contenuta nel D.Lgs. n. 69 del 2001, il quale per il personale del ruolo speciale dispone (all'art. 8, comma 3) che la nomina ad ufficiale, con il grado di sottotenente, è disposta a far data dal giorno successivo a quello di conclusione, con esito favorevole, del relativo corso di formazione e secondo l'ordine della graduatoria stilata alla fine del corso; b) tale normativa non permette di conferire la nomina a ufficiale con effetto retroattivo rispetto al superamento del corso effettivamente frequentato, sia perché così operando si derogherebbe, in assenza di una specifica disposizione normativa, "al generale criterio adottato dal legislatore per il conferimento del peculiare status di cui si discute, cioè quello secondo cui la qualità di ufficiale a attribuita al termine del relativo corso di formazione e secondo l'ordine della graduatoria stilata al termine dello stesso corso frequentato dal militare"; sia perché il legislatore - tenuto conto degli "effetti giuridici che possono derivare dal riconoscimento di posizioni giuridiche con effetti retroattivi, soprattutto in un contesto, quale quello militare, dove l'elemento "gerarchico" assume assoluta rilevanza" - ha espressamente previsto, con disposizioni non suscettibili di interpretazione analogica (come, ad esempio quelle previste dall'art. 26 del D.M. 5 marzo 2004, n. 94; dall'art. 1494, comma 5, del D.Lgs. n. 66 del 2010; dall'art. 13 del D.L. n. 451 del 2001, applicabile alla Guardia di Finanza per effetto dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 152 del 2009; dall'art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 69 del 2001; dall'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 69 del 2001), le circostanze che possono determinare, in deroga al criterio generale, una nomina con effetti retroattivi;
- qualora dovesse essere accolta la domanda di condanna a provvedere alla ricostruzione della carriera, la retrodatazione della nomina ad ufficiale potrebbe operare solo ai fini giuridici, dovendosi escludere che "gli effetti ripristinatori possano essere estesi anche ai profili prettamente economici della nuova posizione giuridica, sia perché la restitutio in integrum degli effetti economici spetta al pubblico dipendente solo nel caso di sentenza che riconosca la interruzione di un rapporto di lavoro già in corso, e non anche nel caso di giudicato che riconosca illegittimo il diniego di costituzione del rapporto stesso (ovvero la progressione verticale nel caso di specie)" , sia perché nel caso in esame il parametro stipendiale previsto per i militari che rivestono il grado di sottotenente (133,25) è inferiore a quello relativo ai luogotenenti (139), sicché il ricorrente godrà di un assegno ad personam ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 193 del 2003;
- la domanda risarcitoria risulta infondata, sia perché nel caso in esame manca l'elemento soggettivo della colpa dell'Amministrazione, sia perché il legislatore (art. 34, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 199 del 1995) ha previsto per i luogotenenti un profilo di impiego che, di fatto, non appare significativamente dissimile da quello dei sottotenenti, sia perché il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio relativo alla quantificazione dei danni subiti, "limitandosi ad espressioni stereotipate e generiche";
CONSIDERATO, in via preliminare, che il ricorrente per effetto della Det. n. 112129 in data 8 giugno 2009 è stato dichiarato vincitore del concorso bandito con il foglio d'ordine del 28 maggio 2008 e, quindi, ammesso a frequentare il successivo corso per sottotenenti in s.p.e. del ruolo speciale, la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, fermo restando che, ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm. (secondo il quale "quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori"), persiste comunque l'interesse del ricorrente all'accertamento dell'illegittimità di tali atti ai fini dell'esame della domanda risarcitoria proposta con il ricorso introduttivo e sviluppata con la memoria depositata in data 11 giugno 2009;
CONSIDERATO, nel merito, che risultano fondate le domande di annullamento proposte con i due ricorsi per motivi aggiunti in epigrafe indicati, alla luce delle seguenti considerazioni: A) secondo una consolidata giurisprudenza, gli effetti conformativo e ripristinatorio, derivanti dalla sentenza che annulla la mancata inclusione dell'interessato nella graduatoria dei vincitori di concorso, impongono la ricostruzione della carriera ai fini giuridici e la conseguente retrodatazione dell'inquadramento alla data a cui lo stesso avrebbe dovuto essere riferito se l'Amministrazione non avesse adottato il provvedimento illegittimo (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2007, n. 4263; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 8 settembre 2010, n. 32139), fermo restando che la retrodatazione non può riguardare anche i profili economici del rapporto di lavoro perché la retribuzione - per il suo carattere di controprestazione - non può prescindere dall'effettivo espletamento del servizio al quale è legata dai peculiari profili di corrispettività e sinallagmaticità che, in generale, caratterizzano le prestazioni rese nell'ambito del rapporto di pubblico impiego (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2007, n. 4263; T.A.R Lazio Roma, Sez. I-quater, 5 maggio 2009, n. 4551); B) da tali massime si evince chiaramente che la retrodatazione del provvedimento di inquadramento dell'interessato, che consegue all'annullamento della mancata inclusione dello stesso nella graduatoria dei vincitori di un concorso, costituisce un principio generale in forza del quale l'Amministrazione, al fine di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza di annullamento, è tenuta a riportare - per quanto è possibile - la decorrenza degli effetti del provvedimento di inquadramento al momento in cui essi avrebbero dovuto fisiologicamente dispiegarsi, anche se tale viene adottato in un momento successivo; C) posto che la retrodatazione del provvedimento di inquadramento - da non confondere con il diverso fenomeno della retroattività degli effetti del provvedimento amministrativo, che si verifica eccezionalmente, ossia in deroga alla regola generale per cui i provvedimenti amministrativi dispongono solo per il futuro (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2007, n. 4263), come accade, ad esempio, nel caso di provvedimenti retroattivi per natura (si pensi all'annullamento d'ufficio o alla convalida del provvedimento illegittimo) - costituisce un principio generale, inscindibilmente connesso alla necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo del soggetto illegittimamente escluso dalla graduatoria dei vincitori di un concorso, non può essere accolta la tesi della Difesa erariale, secondo la quale nell'ordinamento militare la retrodatazione della nomina a ufficiale può operare solo nei casi in cui essa sia espressamente prevista dal legislatore. Deve allora ritenersi, da un alto, che le ipotesi di retrodatazione espressamente previste dal legislatore (richiamate dalla Difesa erariale) stiano piuttosto a dimostrare che tale fenomeno non è affatto incompatibile con un ordinamento come quello militare, fortemente caratterizzato dall'esistenza di un rapporto gerarchico che si instaura non tra organi, bensì tra persone; dall'altro, che la regola secondo la quale la nomina ad ufficiale è attribuita al termine del corso di formazione e secondo l'ordine della graduatoria stilata al termine del corso stesso (regola espressamente sancita, per la nomina a sottotenente del ruolo speciale, dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 69 del 2001, secondo il quale i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito "sono ammessi alla frequenza di un corso di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo speciale ed iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attività addestrativa") sia derogabile nel caso in cui la nomina consegua all'annullamento di un provvedimento di esclusione dal concorso, stante la prevalente esigenza di garantire, ai sensi dell'art. 24 cost. e dell'art. 1 cod. proc. amm., l'effettività della tutela giurisdizionale del soggetto illegittimamente escluso dalla graduatoria dei vincitori del concorso e non tempestivamente avviato alla frequenza del corso; D) i principi innanzi esposti devono evidentemente trovare applicazione anche nel caso in cui l'Amministrazione, in pendenza del ricorso proposto avverso la graduatoria finale, provveda in autotutela al ritiro di tale provvedimento (come è avvenuto nel caso in esame), perché l'annullamento d'ufficio produce effetti analoghi all'annullamento disposto dal giudice amministrativo; E) stante quanto precede sia l'Annuario ufficiale della Guardia di Finanza per l'anno 2011, sia il D.P.R. in data 7 giugno 2011, sono illegittimi, nella parte in cui fanno decorrere la nomina del ricorrente a sottotenente in s.p.e. del ruolo speciale dal giorno 15 dicembre 2010, anziché dal giorno 11 dicembre 2009, perché l'annullamento in autotutela della graduatoria impugnata con il ricorso introduttivo ha determinato l'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla retrodatazione, ai soli fini giuridici, della nomina del ricorrente a ufficiale del ruolo speciale;
CONSIDERATO che risulta, invece, priva di fondamento la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente. Infatti: A) quanto ai danni connessi alla mancata attribuzione - ai soli fini giuridici - della medesima decorrenza attribuita agli altri vincitori del concorso bandito con il foglio d'ordine del 28 maggio 2008, la reintegrazione della sfera giuridica del ricorrente è garantita in forma specifica, attraverso l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi all'annullamento (disposto con la presente pronuncia) dell'annuario ufficiale della Guardia di Finanza per l'anno 2011 e del D.P.R. in data 7 giugno 2011, nella parte in cui fanno decorrere la nomina del ricorrente a sottotenente in s.p.e. del ruolo speciale dal giorno 15 dicembre 2010, anziché dal giorno 11 dicembre 2009; B) quanto ai danni connessi alla mancata attribuzione - ai fini economici - della medesima decorrenza attribuita agli altri vincitori del concorso, tenuto conto di quanto riferito dalla Difesa erariale (e non confutato da controparte) in merito ai parametri stipendiali previsti per i militari che rivestono il grado di sottotenente e di luogotenente non si comprende a quali danni si riferisca il ricorrente, visto che egli, al fine di mantenere il livello stipendiale di cui godeva nel grado di luogotenente, gode di un assegno ad personam ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 193 del 2003; C) quanto ai danni da perdita di chance e ai danni morali, risulta fondata l'eccezione della Difesa erariale, secondo la quale il ricorrente non ha assolto neppure in parte all'onere probatorio relativo alla quantificazione dei danni subiti, sia perché non sono state puntualmente indicate le possibilità di carriera perdute per effetto della tardiva nomina ad ufficiale, sia perché dalla lettura dell'art. 34, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 199 del 1995 effettivamente si evince che il legislatore ha previsto per i luogotenenti (ossia per i militari che rivestono il grado vertice del ruolo dei sottufficiali) un profilo di impiego che comporta incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo, non dissimili da quelli previsti per i sottotenenti (come del resto dimostra il fatto che il ricorrente ha svolto funzioni di capo-pattuglia nel settore delle verifiche, ossia un incarico che, in base alle disposizioni interne della Guardia di Finanza, può essere affidato anche ad ufficiali);
CONSIDERATO che, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande proposte dal ricorrente e della parziale novità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3382/2009 e sui ricorsi per motivi aggiunti in epigrafe indicati:
- dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
- accoglie i ricorsi per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla l'Annuario ufficiale della Guardia di Finanza per l'anno 2011 e il D.P.R. in data 7 giugno 2011nei limiti indicati in motivazione;
- respinge la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica