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Guardia di Finanza: pagamento sostitutivo dei giorni di congedo ordinario non goduti per gli anni 2007 e 2008.

Dettagli

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IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent., 27-07-2012, n. 542
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe, è impugnato il Provv. 3 marzo 2008, con il quale è stato disposto il non accoglimento dell'istanza del ricorrente, luogotenente in congedo della Guardia di Finanza di (Lpd), di pagamento sostitutivo dei giorni di congedo ordinario non goduti per gli anni 2007 e 2008.
Il ricorrente, collocato in congedo a domanda con decorrenza 19 gennaio 2008, deduce di non aver fruito, per esigenze di servizio, di giorni quindici di licenza ordinaria, di cui tredici giorni per l'anno 2007 e due giorni per l'anno 2008.
Tale licenza, non fruita "per inderogabili ragioni di servizio", come attestato dal Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di (Lpd), nella nota prot. n. 428 del 4 febbraio 2008, era stata concessa al ricorrente dal 22 dicembre 2007 al 11 gennaio 2008, il quale non ha, tuttavia, potuto goderne, per un infortunio in data 14 dicembre 2007, per il quale lo stesso è stato dapprima ricoverato in ospedale e successivamente ha fruito di licenza di convalescenza.
Il provvedimento impugnato ha denegato l'istanza sulla motivazione che "le ragioni che hanno determinato la mancata fruizione del congedo ordinario sono da ricondurre essenzialmente allo stato di infermità sofferta dall'istante nel medesimo periodo in cui il militare avrebbe dovuto fruire il congedo".
La suddetta determinazione è censurata in impugnativa per violazione dell'art. 36 della Costituzione, illogicità, vizio motivazionale e travisamento.
Le doglianze sono fondate.
La Carta costituzionale, all'art. 36, sancisce il diritto irrinunciabile del lavoratore a ferie annuali retribuite.
Per orientamento giurisprudenziale consolidato, lo stato di malattia insorto nel periodo di fruizione del congedo ordinario, ne determina la conversione in assenza per malattia, attesa l'incompatibilità della patologia con la finalità del riposo annuale.
Il mancato godimento delle ferie per causa non imputabile all'interessato non impedisce il sorgere del diritto al compenso sostitutivo per le ferie non godute.
Siffatto diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo spetta al dipendente anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, laddove il lavoratore si sia trovato nell'assoluta impossibilità di fruire del congedo ordinario, perché alla malattia è seguita la dispensa dal servizio.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto perché fondato.
Le spese del giudizio possono essere compensate, per la particolarità del caso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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