Guardia di Finanza: Richiesta del trattamento economico di trasferimento di cui alla L. n. 86 del 29 marzo 2001

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Venerdì, 30 Novembre 2012 00:22
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FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-05-2012, n. 3160
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il sig. (Lpd), militare della Guardia di Finanza con il grado di luogotenente di mare, con istanza del 18 maggio 2006 avanzava alla sua Amministrazione richiesta di liquidazione in suo favore del trattamento economico di trasferimento di cui alla L. n. 86 del 29 marzo 2001 e di ogni altra indennità accessoria derivante e tanto in ragione del servizio prestato presso il Comando Nucleo di frontiera marittima della Guardia di Finanza nella sede di Durazzo in Albania dal 19/4/2005 al 18/1/2006 , per fare poi rientro, come dal medesimo rappresentato, alla sede della Stazione Navale di (Lpd) al termine del servizio.
Con Provv. n. 47301 del 14 giugno 2006 il Comando Tecnico Logistico Amministrativo Regionale della Guardia di Finanza di (Lpd) rigettava l'istanza sopra indicata, opponendo la non spettanza del chiesto trattamento economico, atteso che in sostanza per il servizio svolto in Albania il personale era stato movimentato con provvedimenti di invio in missione e non con provvedimenti di trasferimento e tale circostanza impediva di riconoscere il beneficio economico in questione.
L'interessato impugnava tale atto di diniego innanzi al TAR per la Campania che con sentenza n.9878/2008 accoglieva il proposto ricorso, con il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di trasferimento ex L. n. 86 del 2001 e conseguente condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle somme spettanti, comprensive degli interessi legali.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza - ha impugnato tale decisum deducendo con un unico, articolato motivo ( non rubricato ) la erroneità delle statuizioni assunte dal primo giudice.
Ad avviso dell'Amministrazione appellante una corretta interpretazione della normativa dettata in materia farebbe escludere che nella specie ricorrano le condizioni per la sussistenza del diritto al trattamento economico rivendicato, non rinvenendosi, in particolare, il necessario titolo di trasferimento d'autorità indispensabile per ottenere il trattamento economico in questione.
Si è costituito in giudizio il sig. (Lpd) che ha contestato la fondatezza del proposto gravame di cui ha chiesto la reiezione.
All'odierna udienza pubblica la causa viene trattenuta per la definitiva decisione.
Motivi della decisione
L'appello è fondato, con conseguente riforma della sentenza qui impugnata.
La pretesa patrimoniale in discussione, come fatta valere dal citato sottufficiale della Guardia di Finanza e costituita dalla rivendicata spettanza del trattamento economico di trasferimento previsto dalla L. n. 86 del 29 marzo 2001, è stata ancorata ( come peraltro puntualizzato nella memoria difensiva in sede di appello ) al "rientro d'autorità al proprio reparto a conclusione della sua partecipazione in posizione di "comandato" a prestare servizio presso la sede estera nell'ambito della missione bilaterale interni in Albania".
L'interessato ha così sostenuto che nel rientro in Italia si è inverato un trasferimento d'ufficio " a ritroso" con conseguente diritto all'indennità di trasferimento ex L. n. 100 del 1987( poi art.1 L. n. 86 del 2001 ) e il giudice di primo grado ha ritenuto fondato tale assunto difensivo, aderendo, come succintamente esposto nell'impugnata sentenza, ad una tesi estensiva del concetto di trasferimento d'ufficio.
Le statuizioni e rese conclusioni del TAR non appaiono fondate.
Il trattamento economico di favore di cui all'art.1 della L. n. 86 del 2001 è riconosciuto in relazione ad un trasferimento del militare disposto d'ufficio in una sede diversa da quella di appartenenza e tanto al dichiarato scopo di alleviare i disagi propri di uno spostamento d'autorità, ma l'ipotesi che qui viene in rilievo non può farsi rientrare per gli elementi di fatto e di diritto che la caratterizzano nella fattispecie del trasferimento d'autorità né con riferimento all'invio all'estero e neppure ( conseguentemente ) in relazione al disposto rientro in Italia del militare con restituzione del medesimo alla sua originaria sede di servizio.
Invero, nella specie il Patti ha prestato la sua attività di servizio in Albania in via temporanea in ragione dell'invio in missione all'estero, lì dove lo spostamento dalla sua sede ordinaria di servizio, avvenuto con il suo volontario consenso, è collegabile non ad un provvedimento di trasferimento d'autorità stricto iure, ma ad un diverso atto, quello, appunto, che dispone l'invio in missione, fattispecie che non può essere equiparata ad un trasferimento ai fini dell'attribuzione delle provvidenze previste dalla norma di cui alla L. n. 86 del 2001.
Si versa allora in una fattispecie specifica e diversa da quella del trasferimento, tant'è che per tale tipo d' utilizzo fuori sede è previsto un proprio trattamento economico, ma non può certo attribuirsi a coloro che sono stati inviati in missione e dalla quale rientrano un corrispettivo economico di ristoro che spetta unicamente a chi, come l'appellato, rientra da un trasferimento all'estero.
In altri termini, se vi è stato solo invio in missione ( e non una modificazione in via permanente della sede di servizio ) l'ordine di rientro in Italia , ancorchè disposto senza il consenso dell'interessato, non è e non può qualificarsi come un trasferimento d'autorità ( rispetto all'invio in Albania, a Durazzo ) atteggiandosi unicamente come modalità di cessazione della prestazione temporanea in un luogo diverso dalla ordinaria sede di servizio, con restituzione del militare alla sua sede di originaria appartenenza ( Comando Stazione Navale della G.d.F. di (Lpd) )
Sulla questione giuridica qui sollevata questo Consiglio di Stato ha avuto modo già di esprimesi nei sensi appena illustrati e la Sezione non ha motivo di discostarsi da tale orientamento ( Cons. Stato Sez. IV 6 aprile 2004 n.1867; Cons. Stato Sez. III parere n.4099/05).
Neppure può giovare all'appellato quanto statuito da questa Sezione con la sentenza n.5261 del 23 ottobre 2008, atteso che il riferimento ivi recato circa l'estensione della indennità ex art.1 della L. n. 86 del 2001 al personale in servizio all'estero all'atto di rientro in Italia operata con la L. n. 201 del 29 marzo 2001 non rileva ai fini della soluzione in senso favorevole all'appellato della quaestio iuris, dal momento che la normativa de qua riguarda pur sempre i casi di trasferimento d'ufficio e la fattispecie all'esame, come visto, non può farsi rientrare in tale tipologia di utilizzazione del personale.
In forza delle suesposte considerazioni, l'appello si appalesa fondato, con conseguente riforma dell'impugnato decisum.
Sussistono peraltro giusti morivi, attesa la peculiarità della vicenda all'esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.