Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Infortuni in ambito domestico. Legge n. 493/1999 e successive modifiche e integrazioni. D.M. 15 settembre 2000.

Dettagli

d 

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Nota 20-11-2012 n. 10422
Infortuni in ambito domestico. Legge n. 493/1999 e successive modifiche e integrazioni. D.M. 15 settembre 2000. Natura del termine per il ricorso al Comitato.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale prestazioni, Ufficio III - Processo I.
Nota 20 novembre 2012, n. 10422 (1).
Infortuni in ambito domestico. Legge n. 493/1999 e successive modifiche e integrazioni. D.M. 15 settembre 2000. Natura del termine per il ricorso al Comitato.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale prestazioni, Ufficio III - Processo I.
 

Alle
Strutture territoriali



 
Pervengono alla scrivente Direzione richieste di parere circa la natura del termine per il ricorso al Comitato amministratore del fondo autonomo speciale previsto dall' articolo 19 del decreto ministeriale in oggetto.
Al riguardo, nel rammentare che tale termine è di 90 giorni decorrenti dalla data di emanazione del provvedimento impugnato, si fa presente che, analogamente a quello previsto dall'articolo 104 del Testo unico D.P.R. n. 1124/1965, il termine stesso non ha natura perentoria, ma ordinatoria.
Pertanto, l'eventuale ricorso presentato alla Sede oltre il suddetto termine dovrà essere comunque inoltrato alla scrivente Direzione per la successiva istruttoria e per la successiva decisione del Comitato, secondo quanto previsto nella circolare 22 febbraio 2001, n. 9.
Non dovranno, peraltro, essere inoltrati i ricorsi per i quali sia già decorso il termine prescrizionale per l'azione giudiziaria [1].


Il Direttore centrale
Luigi Sorrentini


_________________

[1] Ai sensi della stessa circolare, alla quale si fa rinvio, «L'azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione si prescrive entro tre anni ... "dall'infortunio con postumi permanenti indennizzabili ...". Il termine prescrizionale è sospeso per i 330 giorni del procedimento amministrativo ( art. 19 del decreto d'attuazione)».

 
Circ. 22 febbraio 2001, n. 9
D.M. 15 settembre 2000, art. 19
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 104
L. 3 dicembre 1999, n. 493

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica