Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Contratto a tempo determinato ex D.Lgs. n. 368/2001 - Modifiche alla disciplina degli intervalli

Dettagli

d 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 22-11-2012 n. 37/0021779
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Contratto a tempo determinato ex D.Lgs. n. 368/2001 - Modifiche alla disciplina degli intervalli, L. n. 92/2012 e D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012).
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Nota 22 novembre 2012, n. 37/0021779 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Contratto a tempo determinato ex D.Lgs. n. 368/2001 - Modifiche alla disciplina degli intervalli, L. n. 92/2012 e D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012).
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
 

Alla
Federalberghi



 
La Federalberghi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 9, lett. h), L. n. 92/2012 nella parte in cui, modificando l'art. 5, D.Lgs. n. 368/2001 ed elevando a 60 e 90 giorni gli intervalli tra due contratti a tempo determinato, individua anche i casi in cui i medesimi intervalli possono essere ridotti rispettivamente a 20 o 30 giorni.
In particolare, l'istante chiede se la disposizione di cui all'art. 46-bis, comma 1, lett. a) del D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012) - afferente l'applicabilità della riduzione degli intervalli anche per le attività di carattere stagionale di cui al comma 4-ter dell'art. 5 - possa considerarsi immediatamente applicabile anche nelle ipotesi di discipline contrattuali adottate anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92/2012 e del D.L. n. 83/2012.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Al fine di fornire la soluzione al quesito sollevato occorre muovere dalla lettura dell'art. 5, D.Lgs. n. 368/2001 così come riformulato dai recenti interventi normativi.
Nello specifico, l'art. 5, comma 3, ultimo periodo stabilisce che "i termini ridotti di cui al primo periodo [20 e 30 giorni] trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Il comma 4-ter citato, a sua volta, dispone che "le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative".
In relazione alle citate norme, pertanto, è possibile ritenere che gli intervalli tra due contratti a tempo determinato possano ritenersi ex lege ridotti per tutte le ipotesi indicate dall'art. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 368/2001 e pertanto anche in tutte le ipotesi di attività stagionale già individuate dalle parti sociali in applicazione dello stesso 4-ter.
Ciò premesso, si ritiene che ogni eventuale disciplina adottata in sede collettiva anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche normative ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, possa ritenersi pienamente efficace anche ai fini della individuazione delle ipotesi di riduzione degli intervalli tra due contratti a tempo determinato.


Il Direttore generale
Paolo Pennesi
 
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1
D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 5
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 46-bis

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica