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variazione dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi

Dettagli

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2012, n. 198


Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi. (12G0219) (GU n. 273 del 22-11-2012 )

testo in vigore dal: 7-12-2012
        
    

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada; Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, ed in particolare, l'articolo 11, comma 2, lettera b), che ha modificato la disciplina di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targhe dei rimorchi degli autoveicoli; Visto, altresi', il comma 7 del citato articolo 11 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che prevede l'emanazione di norme regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; Visto l'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-bis all'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di carta di circolazione e di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 30 agosto 2011 e del 24 novembre 2011; Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicita' ed economicita' della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l'attuazione delle disposizioni di cui ai citati articoli 11, comma 7, e 12, comma 1, lettera a), della legge n. 120 del 2010, incidenti entrambe sulla medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di carta di circolazione 1. Dopo l'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' inserito il seguente: «Art. 247-bis. Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalita' della persona fisica intestataria della carta di circolazione. 2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati: a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilita', per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione e' annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purche' conviventi; b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio e' annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto; c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, e' annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto; d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo; e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilita' di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformita' alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilita'.».


          
                      Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
                e).
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono:
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.».
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 1992, n. 114, S.O.
              - Il  regolamento  16  dicembre  1992  (Regolamento  di
          esecuzione e di attuazione del nuovo codice  della  strada)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
          303, S.O.
              - Si riporta il testo degli  articoli  11  e  12  della
          legge 29 luglio 2010, n. 120:
              «Art. 11 (Modifiche agli articoli 94, 100,  103  e  196
          del decreto legislativo n. 285  del  1992,  in  materia  di
          rinnovo e aggiornamento della  carta  di  circolazione,  di
          targa personale, di targa dei rimorchi  e  di  solidarieta'
          nel pagamento delle sanzioni). - In vigore  dal  13  agosto
          2010.
              1. Il comma 2 dell'art. 94 del decreto  legislativo  n.
          285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
              "2.  L'ufficio  competente  del  Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro  il
          termine di cui al comma  1,  provvede  all'emissione  e  al
          rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto
          dei mutamenti di  cui  al  medesimo  comma.  Nel  caso  dei
          trasferimenti di residenza, o  di  sede  se  si  tratta  di
          persona giuridica, l'ufficio di cui al  periodo  precedente
          procede all'aggiornamento della carta di circolazione".
              2. All'art. 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
              "3-bis. Le targhe di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  sono
          personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a
          piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare  in  caso
          di trasferimento di proprieta', costituzione di  usufrutto,
          stipulazione  di  locazione  con  facolta'   di   acquisto,
          esportazione all'estero e cessazione  o  sospensione  dalla
          circolazione";
                b) al  comma  4,  le  parole:  "I  rimorchi  e"  sono
          soppresse;
                c) al comma 15, le parole: "Alle violazioni di cui al
          comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "Alle  violazioni
          di cui ai commi 11 e 12".
              3. Al comma 1 dell'art. 103 del decreto legislativo  n.
          285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al primo  periodo,  le  parole:  ",  la  carta  di
          circolazione e le targhe" sono sostituite  dalle  seguenti:
          "e la carta di circolazione";
                b) al secondo periodo, le parole:  "e  delle  targhe"
          sono soppresse.
              4. Al comma 1 dell'art. 196 del decreto legislativo  n.
          285 del 1992, dopo le parole: "il proprietario del veicolo"
          sono inserite le seguenti: "ovvero del rimorchio, nel  caso
          di complesso di veicoli".
              5. Con regolamento da emanare, ai sensi  dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,   sentite    le    competenti    Commissioni
          parlamentari, entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita'
          di applicazione delle disposizioni degli articoli 94,  100,
          comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
          come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a),  e  3
          del presente articolo, anche con riferimento alle procedure
          di annotazione  dei  veicoli  nell'archivio  nazionale  dei
          veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera  b),  e
          226, comma 5, del decreto legislativo n. 285  del  1992,  e
          nel Pubblico registro automobilistico (PRA).
              6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis,
          e 103 del decreto legislativo n.  285  del  1992,  come  da
          ultimo modificati dai commi 1,  2,  lettera  a),  e  3  del
          presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto  mese
          successivo alla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al comma 5.
              7. Il Governo, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   provvede   a
          modificare  il  regolamento  nel  senso  di  prevedere   la
          disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma
          4 dell'art. 100 del decreto legislativo n.  285  del  1992,
          come da ultimo modificato dal  comma  2,  lettera  b),  del
          presente  articolo,  con   particolare   riferimento   alla
          definizione     delle     caratteristiche      costruttive,
          dimensionali, fotometriche, cromatiche  e  di  leggibilita'
          delle  targhe  dei  rimorchi  degli  autoveicoli,  tali  da
          renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione
          posteriori degli autoveicoli.
              8. Le  disposizioni  del  comma  4  dell'art.  100  del
          decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  come  da  ultimo
          modificato dal comma 2, lettera b), del presente  articolo,
          si applicano a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          delle modifiche del  regolamento  di  cui  al  comma  7,  e
          comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data.  E'
          fatta salva la possibilita' di immatricolare  nuovamente  i
          rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al
          periodo precedente.
              9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
          articolo l'amministrazione competente provvede  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato.
              Art. 12 (Introduzione dell'art. 94-bis e modifiche agli
          articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
          in  materia  di  divieto  di  intestazione   fittizia   dei
          veicoli). - In vigore dal 13 agosto 2010.
              1. All'art. 94 del decreto legislativo n. 285 del  1992
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
              "4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 93, comma
          2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma  1
          del  presente  articolo,  da  cui  derivi  una   variazione
          dell'intestatario della carta di  circolazione  ovvero  che
          comportino la disponibilita' del veicolo,  per  un  periodo
          superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
          dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
          sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni,  al
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici  al  fine  dell'annotazione  sulla
          carta  di   circolazione,   nonche'   della   registrazione
          nell'archivio di cui agli articoli 225,  comma  1,  lettera
          b), e 226, comma 5. In caso  di  omissione  si  applica  la
          sanzione prevista dal comma 3";
                b) al comma 5, le parole: "previste nel comma 4" sono
          sostituite dalle seguenti: "previste nei commi 4 e 4-bis".
              2. Dopo l'art. 94 del decreto legislativo  n.  285  del
          1992 e' inserito il seguente:
              "Art. 94-bis  (Divieto  di  intestazione  fittizia  dei
          veicoli). - 1. La carta di circolazione di cui all'art. 93,
          il certificato di proprieta' di cui al medesimo articolo  e
          il certificato di  circolazione  di  cui  all'art.  97  non
          possono essere rilasciati qualora risultino  situazioni  di
          intestazione o cointestazione  simulate  o  che  eludano  o
          pregiudichino l'accertamento del responsabile civile  della
          circolazione di un veicolo.
              2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di  cui
          al comma 1 in violazione di quanto  disposto  dal  medesimo
          comma 1  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una  somma  da  euro  500  a  euro  2.000.  La
          sanzione di cui al periodo precedente si  applica  anche  a
          chi abbia la materiale disponibilita' del veicolo al  quale
          si riferisce l'operazione, nonche' al soggetto proprietario
          dissimulato.
              3. Il veicolo in relazione al quale sono  rilasciati  i
          documenti di cui al comma 1 in violazione  del  divieto  di
          cui  al  medesimo  comma  e'  soggetto  alla  cancellazione
          d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225,
          comma  1,  lettera  b),  e  226,  comma  5.  In   caso   di
          circolazione  dopo  la  cancellazione,  si   applicano   le
          sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'art. 93.  La
          cancellazione e' disposta  su  richiesta  degli  organi  di
          polizia stradale che hanno accertato le violazioni  di  cui
          al comma 2 dopo che l'accertamento e' divenuto definitivo.
              4.  Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i  Ministri
          della   giustizia   e   dell'interno,   sono   dettate   le
          disposizioni applicative della disciplina recata dai  commi
          1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di
          quelle situazioni  che,  in  relazione  alla  tutela  della
          finalita' di cui al comma 1  o  per  l'elevato  numero  dei
          veicoli coinvolti, siano tali da  richiedere  una  verifica
          che non ricorrano le circostanze di cui al  predetto  comma
          1".
              3. All'art. 96 del decreto legislativo n. 285 del  1992
          e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
              "2-bis. In caso di circolazione dopo  la  cancellazione
          si applicano le sanzioni amministrative di cui al  comma  7
          dell'art. 93"».
 
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art.  247  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
              «Art. 247 (Art.  94  Cod.  Str.)  (Comunicazioni  degli
          uffici della M.C.T.C.  e  del  P.R.A.).  -  1.  Gli  uffici
          provinciali  della  Direzione   generale   della   M.C.T.C.
          comunicano agli uffici provinciali del  P.R.A.  i  dati  di
          identificazione  dei  veicoli  di  cui  viene  chiesto   il
          trasferimento di  residenza  e  di  proprieta'  ed  i  dati
          anagrafici  di  chi  si   e'   rispettivamente   dichiarato
          intestatario  o  nuovo  intestatario,  nei  tempi  di   cui
          all'art. 245, commi 1 e 3, e con le  modalita'  di  cui  al
          comma 2 dello stesso articolo.
              2. Gli uffici provinciali del  P.R.A.  comunicano  agli
          uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni  relative
          ai  veicoli  di  cui  viene  chiesto  il  trasferimento  di
          proprieta' nei tempi di cui all'art. 245, commi 1  e  3,  e
          con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.
              3.  L'ufficio  centrale   operativo   della   Direzione
          generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta  di
          circolazione per i trasferimenti  di  residenza  comunicati
          alle  anagrafi  comunali  sei  mesi   dopo   la   data   di
          pubblicazione  del  presente  regolamento  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica, trasmettendo  per  posta,  alla
          nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del
          locatario  del  veicolo  cui  si  riferisce  la  carta   di
          circolazione, un tagliando di convalida  da  apporre  sulla
          carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni  devono
          trasmettere al suddetto ufficio  della  Direzione  generale
          della M.C.T.C., per via telematica o su supporto  magnetico
          secondo  i  tracciati  record   prescritti   dalla   stessa
          Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento  di
          residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data  di
          registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
          anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di
          residenza, senza che sia stata ad essi  dimostrata,  previa
          consegna delle attestazioni, l'avvenuta  effettuazione  dei
          versamenti degli importi dovuti ai  sensi  della  legge  1°
          dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento  della  carta  di
          circolazione, ovvero non sia stato ad essi  contestualmente
          dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario o
          locatario o usufruttuario  di  autoveicoli,  motoveicoli  o
          rimorchi,   sono   responsabili   in   solido   dell'omesso
          pagamento.
              4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento
          della  carta  di   circolazione   provvedono   gli   uffici
          provinciali della Direzione generale  della  M.C.T.C.,  che
          provvedono,   altresi',   al   rinnovo   della   carta   di
          circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione  o  di
          distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli
          articoli 95 e 102 del codice.».
              - Si riporta il testo degli  articoli  225  e  226  del
          citato decreto legislativo n. 285 del 1992:
              «Art.  225  (Istituzione   di   archivi   ed   anagrafe
          nazionali). - 1. Ai fini della  sicurezza  stradale  e  per
          rendere possibile l'acquisizione  dei  dati  inerenti  allo
          stato delle strade,  dei  veicoli  e  degli  utenti  e  dei
          relativi mutamenti, sono istituiti:
                a) presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti un archivio nazionale delle strade;
                b) presso il Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          un archivio nazionale dei veicoli;
                c) presso il Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          una anagrafe nazionale  degli  abilitati  alla  guida,  che
          include anche incidenti e violazioni.
              Art. 226 (Organizzazione degli archivi e  dell'anagrafe
          nazionale). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  e'  istituito  l'archivio  nazionale  delle
          strade,  che  comprende  tutte  le  strade   distinte   per
          categorie, come indicato nell'art. 2.
              2. Nell'archivio nazionale,  per  ogni  strada,  devono
          essere indicati  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico  della  strada,  al  traffico   veicolare,   agli
          incidenti e allo stato di percorribilita'  anche  da  parte
          dei veicoli classificati mezzi d'opera ai  sensi  dell'art.
          54, comma 1, lettera n), che eccedono  i  limiti  di  massa
          stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti  di  massa
          stabiliti nell'art. 10, comma 8.
              3. La raccolta dei dati  avviene  attraverso  gli  enti
          proprietari della strada, che  sono  tenuti  a  trasmettere
          all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
          stradale  tutti  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico   delle   singole   strade,   allo    stato    di
          percorribilita' da parte  dei  veicoli  classificati  mezzi
          d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
          i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare,  e
          attraverso il Dipartimento per i trasporti  terrestri,  che
          e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato  tutti  i
          dati relativi agli incidenti  registrati  nell'anagrafe  di
          cui al comma 10.
              4. In attesa della attivazione dell'archivio  nazionale
          delle  strade,  la  circolazione  dei  mezzi  d'opera   che
          eccedono i limiti di massa stabiliti  nell'art.  62  potra'
          avvenire solo sulle strade o tratti di strade non  comprese
          negli  elenchi   delle   strade   non   percorribili,   che
          annualmente sono pubblicati  a  cura  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  nella  Gazzetta  Ufficiale
          sulla   base   dei   dati    trasmessi    dalle    societa'
          concessionarie,   per   le   autostrade   in   concessione,
          dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
          regioni,  per  la  rimanente  viabilita'.  Il   regolamento
          determina i criteri e le modalita' per  la  formazione,  la
          trasmissione,  l'aggiornamento  e  la  pubblicazione  degli
          elenchi.
              5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri  e'
          istituito l'archivio nazionale  dei  veicoli  contenente  i
          dati relativi ai veicoli  di  cui  all'art.  47,  comma  1,
          lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
              6. Nell'archivio  nazionale  per  ogni  veicolo  devono
          essere indicati i dati  relativi  alle  caratteristiche  di
          costruzione  e  di  identificazione,  all'emanazione  della
          carta di circolazione e del certificato  di  proprieta',  a
          tutte le  successive  vicende  tecniche  e  giuridiche  del
          veicolo,  agli  incidenti  in  cui  il  veicolo  sia  stato
          coinvolto.  Previa  apposita  istanza,   gli   uffici   del
          Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne
          abbia qualificato  interesse,  certificazione  relativa  ai
          dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori,  macchine
          agricole e macchine operatrici; i  relativi  costi  sono  a
          totale carico  del  richiedente  e  vengono  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
              7.  L'archivio  e'  completamente  informatizzato;   e'
          popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
          per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti
          all'espletamento dei servizi di  polizia  stradale  di  cui
          all'art. 12, dalle compagnie  di  assicurazione,  che  sono
          tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e  nei  tempi
          di cui al regolamento, al C.E.D.  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri.
              8.  Nel  regolamento  sono   specificate   le   sezioni
          componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
              9. Le modalita' di accesso all'archivio sono  stabilite
          nel regolamento.
              10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
          istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati  alla  guida
          ai fini della sicurezza stradale.
              11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
          ogni  conducente,  i  dati  relativi  al  procedimento   di
          rilascio della patente,  nonche'  a  tutti  i  procedimenti
          successivi,  come  quelli  di  rinnovo,  di  revisione,  di
          sospensione,  di  revoca,  nonche'  i  dati  relativi  alle
          violazioni previste dal presente codice  e  dalla  legge  6
          giugno 1974, n. 298, che  comportano  l'applicazione  delle
          sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse  alla  guida
          di un determinato veicolo, che comportano decurtazione  del
          punteggio di cui all'art. 126-bis  agli  incidenti  che  si
          siano verificati durante la circolazione ed  alle  sanzioni
          comminate.
              12.    L'anagrafe    nazionale     e'     completamente
          informatizzata;  e'  popolata  ed  aggiornata  con  i  dati
          raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri,  dalle
          prefetture,  dagli  organi  addetti  all'espletamento   dei
          servizi di polizia  stradale  di  cui  all'art.  12,  dalle
          compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
          dati, con le modalita' e nei tempi di cui  al  regolamento,
          al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
              13. Nel regolamento  per  l'esecuzione  delle  presenti
          norme  saranno  altresi'  specificati   i   contenuti,   le
          modalita' di impianto, di tenuta e di  aggiornamento  degli
          archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.».
              - Si riporta il testo dell'art. 246 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992:
              «Art. 246 (Art.  93  Cod.  Str.)  (Caratteristiche  dei
          veicoli destinati a servizio di polizia stradale). -  1.  I
          veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di
          polizia stradale, ai sensi  dell'art.  93,  comma  11,  del
          codice, oltre che rispondere alle norme del  codice  e  del
          presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche
          tecniche stabilite per la categoria di appartenenza, devono
          possedere altresi' i requisiti fissati dall'art. 227, comma
          2, in relazione al punto F, lettera g) dell'appendice V  al
          presente titolo.
              2. Il Ministro dei trasporti e della  navigazione  puo'
          stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata
          una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga  ai
          criteri  fissati  nel   comma   1,   lettere   a)   e   c),
          dell'appendice   XII   al   presente   titolo,   al    fine
          dell'indicazione   che   detti   veicoli   sono   destinati
          esclusivamente al servizio di polizia stradale.».

          
        


Art. 2 Modifiche all'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 256, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «i rimorchi ed» sono soppresse.

 Art. 3
 
 
Modifiche  all'articolo  258  del  decreto   del   Presidente   della
                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
 
  1. All'articolo 258, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) alla lettera b):
      1) dopo la parola: «autoveicoli», sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: «e loro rimorchi»;
      2) al numero 1), dopo la parola:  «veicoli»  sono  inserite  le
seguenti: «e loro rimorchi»;
      3) al numero 2), dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le
seguenti: «e loro rimorchi»;
    b) alla lettera c), le parole: «veicoli trainati da  autoveicoli»
sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»;
    c) alla lettera d), le parole: «dei rimorchi degli  autoveicoli,»
e le parole: «III. 4/d,» e:  «III.  4/t,»  sono  soppresse;  dopo  le
parole: «targhe EE per autoveicoli e loro  rimorchi  comprese  quelle
ripetitrici» sono inserite le seguenti: «per carrelli appendice».

        
Art. 4 Modifiche all'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 259, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse; b) alla lettera b), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse.


          
                      Note all'art. 4:
              - Si riporta il testo dell'art. 259 del citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  495  del  1992,  come
          modificato dal presente regolamento:
              «Art.  259  (Art.  100   Cod.   Str.)   (Modalita'   di
          installazione delle targhe). - 1. Gli alloggiamenti  devono
          essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio,  le
          targhe presentino le seguenti caratteristiche:
                a) posizione della targa posteriore nel  senso  della
          larghezza, con esclusione delle  targhe  d'immatricolazione
          dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate:
          la linea verticale mediana della targa  non  puo'  trovarsi
          piu' a destra del  piano  di  simmetria  longitudinale  del
          veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati,  deve  essere
          assicurata    una    congrua     distanza     tra     targa
          d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il  bordo  laterale
          sinistro della targa non puo' trovarsi piu' a sinistra  del
          piano  verticale  parallelo  al  piano   longitudinale   di
          simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione
          trasversale del veicolo, larghezza fuori  tutto,  raggiunge
          la sua dimensione massima;
                b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe
          d'immatricolazione dei rimorchi agricoli e  delle  macchine
          operatrici trainate: tali targhe  devono  essere  poste  in
          prossimita' del margine  destro  del  lato  posteriore  del
          veicolo, senza oltrepassare tale margine;
                c)  posizione   della   targa   rispetto   al   piano
          longitudinale  di  simmetria  del  veicolo:  la  targa   e'
          perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al  piano  di
          simmetria longitudinale del veicolo;
                d) posizione della  targa  posteriore  rispetto  alla
          verticale:  la  targa  e'  verticale  con  un  margine   di
          tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in  cui  la  forma
          del veicolo lo richiede, essa puo' essere  anche  inclinata
          rispetto alla verticale di un angolo non superiore  a  30°,
          quando la superficie recante i  caratteri  alfanumerici  e'
          rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo  superiore
          della targa non disti dal suolo  piu'  di  1,20  m;  di  un
          angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il
          numero di immatricolazione e' rivolta verso il  basso  e  a
          condizione che il bordo superiore  della  targa  disti  dal
          suolo piu' di 1,20 m;
                e) altezza della targa posteriore rispetto al  suolo:
          l'altezza del bordo inferiore della  targa  dal  suolo  non
          deve essere inferiore a 0,30 m, e  a  0,20  m  per  i  soli
          motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa  dal
          suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora
          sia   praticamente   impossibile   osservare   quest'ultima
          disposizione, l'altezza  puo'  superare  1,20  m,  ma  deve
          essere  il  piu'  possibile   vicino   a   questo   limite,
          compatibilmente  con  le  caratteristiche  costruttive  del
          veicolo, e non puo' comunque superare i 2 m;
                f) condizioni geometriche di  visibilita':  la  targa
          posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso
          tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per
          i due bordi laterali della targa, formando verso  l'esterno
          un angolo di 30° con il  piano  longitudinale  mediano  del
          veicolo; un piano che passa per il  bordo  superiore  della
          targa formando con il piano orizzontale un  angolo  di  15°
          verso l'alto; un piano orizzontale che passa per  il  bordo
          inferiore della targa (tuttavia,  se  l'altezza  del  bordo
          superiore della targa dal suolo  e'  superiore  a  1,20  m,
          quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un
          angolo di 15° verso il basso);
                g) determinazione dell'altezza della  targa  rispetto
          al suolo: le altezze di cui  alle  lettere  d),  e)  ed  f)
          devono essere misurate a veicolo scarico.
              2. E' ammesso l'uso di cornici portatarga a  condizione
          che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della
          targa per una profondita' non superiore a 3 mm. E'  vietato
          applicare sui  portatarga  e  sulle  teste  delle  viti  di
          fissaggio materiali aventi proprieta' retroriflettenti.  E'
          vietato applicare sulla  targa  qualsiasi  rivestimento  di
          materiale  anche  se   trasparente,   ad   esclusione   dei
          talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.».

          
        


        
Art. 5 Modifiche all'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo le parole: «per autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, loro rimorchi»; 2) alla lettera a), la parola: «scritte» e' sostituita dalla seguente: «scritta» e la parola: «RIMORCHIO,» e' soppressa; b) al comma 3, al secondo periodo, dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, dei rimorchi».


          
                      Note all'art. 5:
              - Si riporta il testo dell'art. 260 del citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  495  del  1992,  come
          modificato dal presente regolamento:
              «Art.  260  (Art.  100  Cod.   Str.)   (Caratteristiche
          costruttive, dimensionali, fotometriche,  cromatiche  e  di
          leggibilita' delle targhe. Requisiti di  idoneita'  per  la
          loro accettazione). - 1. Il fondo delle  targhe  e'  giallo
          per le targhe di immatricolazione delle  macchine  agricole
          semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o
          trainate e per tutte le targhe ripetitrici;  e'  bianco  in
          tutti  gli  altri  casi  ad  eccezione  delle  parti  poste
          all'estremita' delle targhe per autoveicoli, loro  rimorchi
          e motoveicoli. I caratteri ed il  marchio  ufficiale  della
          Repubblica italiana sono neri, la sigla  I  e'  bianca,  ad
          eccezione dei casi di seguito indicati:
                a) colore rosso: scritta RIM. AGR.; lettera  R  delle
          targhe   ripetitrici;   marchio   ufficiale   e   caratteri
          alfanumerici  delle  targhe   di   immatricolazione   delle
          macchine operatrici;
                b);
                c) colore azzurro: lettere  EE  di  tutte  le  targhe
          previste dall'art. 134, comma 1, del codice;
                c-bis)  colore  nero:  sigla  I   alle   targhe   per
          escursionisti esteri, quando prevista.
              2.  Tutti  i  caratteri  alfanumerici  e  gli  elementi
          complementari  impressi  nelle   targhe   sono   realizzati
          mediante imbutitura profonda 1,4±0,1 mm,  che  puo'  essere
          ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui e' stampato  il
          marchio ufficiale della Repubblica italiana, per  l'ellisse
          su cui e' stampata la  sigla  dello  Stato  italiano  nelle
          targhe  per  escursionisti  esteri,   per   il   rettangolo
          destinato a  contenere  il  talloncino  di  scadenza  nelle
          targhe per escursionisti  esteri  nonche'  per  i  riquadri
          rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice
          XII, comma 3, al presente titolo.
              3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi  e  dei
          motoveicoli   degli   escursionisti   esteri,    la    zona
          rettangolare in rilievo larga  69  mm  ed  alta  20  mm  e'
          destinata  a  contenere  un   talloncino   delle   medesime
          dimensioni, in materiale autoadesivo di colore  rosso,  con
          impressi, in colore bianco, il numero del mese e,  dopo  un
          tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno
          in cui scade la  validita'  della  carta  di  circolazione.
          Nelle targhe di  immatricolazione  degli  autoveicoli,  dei
          rimorchi e  dei  motoveicoli  la  zona  rettangolare  posta
          all'estrema destra e' destinata a contenere due  talloncini
          in materiale autoadesivo, che non formano parte  integrante
          della targa e non influiscono ai fini  dell'identificazione
          del veicolo e  del  relativo  intestatario:  il  primo,  da
          applicarsi nella parte alta, reca in giallo le  ultime  due
          cifre  dell'anno  di  immatricolazione;  il   secondo,   da
          applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della
          provincia di residenza  dell'intestatario  della  carta  di
          circolazione.
              4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi
          caratteri sono quelli previsti  nelle  figure  allegate  al
          presente regolamento.
              5. Il  sistema  di  targatura  stabilito  dal  presente
          regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 235,  comma
          7,  del   codice,   a   partire   dal   1°   ottobre   1993
          progressivamente con l'esaurimento delle targhe di  vecchio
          tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della
          Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non  oltre  il
          31  dicembre  1996.  Gli   autoveicoli,   i   rimorchi,   i
          motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate,  le
          macchine   operatrici   semoventi    e    trainate,    gia'
          immatricolati, possono continuare a circolare con la  targa
          di immatricolazione (e con quella anteriore,  ove  ricorra)
          originale Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e
          dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di  targatura
          in vigore dal 1° ottobre 1993  possono  essere  sostituite,
          con la stessa  sigla  alfanumerica  ed  a  richiesta  degli
          interessati, con le nuove targhe  in  uso  dal  1°  gennaio
          1999, secondo le  modalita'  stabilite  dal  Ministero  dei
          trasporti e  della  navigazione,  senza  che  si  configuri
          l'ipotesi di reimmatricolazione di  cui  all'art.  102  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
              6. Le caratteristiche ed i requisiti di  idoneita'  per
          l'accettazione  delle   targhe   devono   rispondere   alle
          prescrizioni  dettate  dal  disciplinare  tecnico  di   cui
          all'appendice XIII al presente titolo.».

          
        


        Art. 6
 
 
Modifiche alle appendici al titolo III  del  decreto  del  Presidente
              della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
 
  1.  Al  titolo  III,  appendice  XII-Art.  257,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al numero 1:
      1) alla lettera a), dopo le parole:  «degli  autoveicoli»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  quella  posteriore   dei   loro
rimorchi»;
      2) la lettera b) e' soppressa;
      3) alla lettera h), le parole: «rimorchi e» sono soppresse;
      4) alla lettera p), dopo le parole: «autoveicoli» sono inserite
le seguenti: «e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi»;
      5) la lettera q) e' soppressa;
      6) alla lettera r), le parole: «rimorchi e» sono soppresse;
    b) al numero 3:
      1) al primo  periodo,  dopo  la  parola:  «  rimorchiati»  sono
inserite le seguenti: «che ne devono essere dotati»;
      2) al terzo periodo,  le  parole  da:  «rispettivamente»  a:  «
"Escursionisti   Esteri"   »   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«rispettivamente per i carrelli appendice  trainati  da  autoveicoli,
per i veicoli trainati da macchine agricole od  operatrici  e  per  i
carrelli appendice trainati da autoveicoli "Escursionisti Esteri" ».
  2. Al titolo III, appendice  XIII-Art.  260  DISCIPLINARE  TECNICO,
numero 1,  punto  1.3.  Colori,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  la  lettera  m)  e'  sostituita
dalla seguente: «m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per  i
quali sono previste.».



Art. 7 Modifiche agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. Agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'intestazione della TABELLA III.3/a Art. 257, le parole: «per rimorchi trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «per carrelli appendice trainati da autoveicoli» e le parole: «per rimorchi "escursionisti esteri" » sono sostituite dalle seguenti: «per carrelli appendice "escursionisti esteri" »; b) nell'intestazione della TABELLA III.3/b Art. 257, le parole: «veicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»; c) nell'intestazione della TABELLA III.3/e Art. 257, dopo le parole: «per autoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «e loro rimorchi»; d) alla figura III 4/b Art. 258, e' inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato A)»; e) alla figura III 4/c Art. 258, e' inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato B)»; f) la figura III 4/d Art. 258 e' soppressa; g) alla figura III 4/l Art. 258, nella didascalia, le parole: «VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»; h) alla figura III 4/m Art. 258, nella didascalia, le parole: «VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»; i) alla figura III 4/s Art. 258, nella didascalia, dopo le parole: « "ESCURSIONISTI ESTERI" » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «E PER I LORO RIMORCHI»; l) la figura III 4/t Art. 258 e' soppressa; m) alla figura III 4/u Art. 258, nella didascalia, la parola: «VEICOLI» e' sostituita dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE».



           Art. 8
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in  vigore
a  decorrere  dal  novantesimo  giorno  successivo   alla   data   di
pubblicazione del presente decreto e, per effetto  dell'articolo  11,
comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120,  si  applicano  ai  soli
rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di  entrata
in vigore, fatta salva la facolta' di immatricolare nuovamente quelli
gia' immessi in circolazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 settembre 2012
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri
 
                                Passera,        Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 328





   

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