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Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

Dettagli

LEGGE 9 novembre 2012, n. 195   
 Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. (12G0216) (GU n. 270 del 19-11-2012 )  
  note:
  Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2012  
 
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
 
                    Autorizzazione alla ratifica
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  il
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite  contro  la
tortura e altri trattamenti o pene  crudeli,  inumani  o  degradanti,
fatto a New York il 18 dicembre 2002.

 Art. 2
 
 
                        Ordine di esecuzione
 
  1. Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in conformita' a quanto  previsto  dall'articolo  28  del  Protocollo
stesso.

      
    
    
    
    
                               Art. 3
 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria
 
  1.  Le  spese  connesse  all'istituzione  e  al  funzionamento  del
Sottocomitato sulla prevenzione, di cui agli articoli  5  e  seguenti
del Protocollo, sono poste interamente a carico delle Nazioni  Unite,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. I componenti  del  Sottocomitato,  di  cui  agli  articoli  5  e
seguenti del Protocollo, non  ricevono  alcun  compenso,  indennita',
rimborso spese o emolumento,  comunque  denominati,  a  carico  della
finanza pubblica.
  3. Il meccanismo nazionale di prevenzione, di cui agli articoli  17
e seguenti del Protocollo, e' costituito e mantenuto  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 
                          Entrata in vigore
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 9 novembre 2012
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

 
                         LAVORI PREPARATORI
 
Senato della Repubblica (atto n. 3354):
    Presentato dall'On. Pietro Marcenaro in data 11 giugno 2012.
    Assegnato alla 3ª Commissione  (Affari  esteri  emigrazione),  in
sede referente, il 20 giugno 2012. Con pareri  delle  commissioni  1ª
(Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio).
    Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente,  il  4  luglio
2012 e 1° e 7 agosto 2012.
    Esaminato in Aula il 13 giugno 2012 ed approvato il 18  settembre
2012.
Camera dei deputati (atto n. 5466):
    Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e  comunitari),  in
sede referente, il 24 settembre 2012 con pareri delle Commissioni  I,
II e V.
    Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 3, 10, 12,
16 e 24 ottobre 2012.
    Esaminato in Aula e approvato il 24 ottobre 2012.

      
                          OPTIONAL PROTOCOL TO THE
                   CONVENTION AGAINST TORTURE AND
                            OTHER CRUEL,
                   INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT
                            OR PUNISHMENT
 


    TRADUZIONE NON UFFICIALE
 
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite  contro  la
tortura e altri trattamenti o pene  crudeli,  inumani  o  degradanti,
fatto a New York il 18 dicembre 2002
 
Preambolo
 
    Gli Stati Parti al presente Protocollo
 
    Riaffermando che  la  tortura  e  le  altre  pene  o  trattamenti
crudeli, inumani o degradanti  sono  vietati  e  costituiscono  gravi
violazioni dei diritti umani,
    Convinti che ulteriori  misure  sono  necessarie  allo  scopo  di
raggiungere le finalita' della Convenzione contro  la  tortura  e  le
altre  pene  o  trattamenti  crudeli,  inumani  o  degradanti  (d'ora
innanzi: "la Convenzione") e rafforzare la protezione  delle  persone
private della liberta' rispetto alla tortura  e  alle  altre  pene  o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
    Ricordando che gli articoli 2 e 16  della  Convenzione  obbligano
ogni Stato Parte ad adottare misure effettive per prevenire gli  atti
di  tortura  e  le  altre  pene  o  trattamenti  crudeli,  inumani  o
degradanti che abbiano luogo in ogni territorio sottoposto  alla  sua
giurisdizione,
    Riconoscendo che gli Stati hanno  la  principale  responsabilita'
per l'attuazione di detti  articoli  e  che  il  rafforzamento  della
protezione delle persone  private  della  liberta'  e  per  il  pieno
rispetto dei loro diritti umani e' responsabilita' comune di tutti  i
membri  e  che  gli  organismi  internazionali  di  attuazione   sono
complementari e di sostegno rispetto  alle  misure  prese  a  livello
nazionale,
    Ricordando che l'effettiva  prevenzione  della  tortura  e  delle
altre pene o  trattamenti  crudeli,  inumani  o  degradanti  richiede
misure  nel  campo  dell'educazione  e  una  combinazione   di   vari
provvedimenti  in  ambito  legislativo,  amministrativo,  giudiziario
ecc.,
    Ricordando altresi' che la Conferenza mondiale sui diritti  umani
ha dichiarato con forza  che  le  iniziative  volte  a  sradicare  la
tortura dovrebbero innanzitutto e prioritariamente concentrarsi sulla
prevenzione e che la stessa Conferenza  ha  rivolto  un  appello  per
l'adozione di un protocollo opzionale alla Convenzione, allo scopo di
istituire un sistema preventivo di  visite  regolari  nei  luoghi  di
detenzione,
    Convinti che la protezione contro la tortura e le  altre  pene  o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle persone private della
liberta' puo' essere rafforzata da mezzi non giudiziari di  carattere
preventivo, basati su visite sistematiche nei luoghi di detenzione,
    hanno concordato quanto segue:
 
                               Parte I
 
 
                          Principi generali
 
Articolo 1.
 
    Lo scopo del presente Protocollo e' l'istituzione di  un  sistema
di visite regolari  svolte  da  organismi  indipendenti  nazionali  e
internazionali nei luoghi  in  cui  le  persone  sono  private  della
liberta', al  fine  di  prevenire  la  tortura  e  le  altre  pene  o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
 
Articolo 2.
 
    l. E' istituito un Sottocomitato sulla prevenzione della  tortura
e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora
innanzi: "il Sottocomitato sulla prevenzione") in  seno  al  Comitato
contro la tortura per svolgere  le  funzioni  definite  nel  presente
Protocollo.
    2. Il Sottocomitato sulla prevenzione svolge la sua attivita' nel
quadro della Carta delle Nazioni Unite  e  guidato  dai  fini  e  dai
principi in essa contenuti, nonche' dalle norme delle  Nazioni  Unite
concernenti il trattamento delle persone private della liberta'.
    3. Il Sottocomitato sulla prevenzione  e'  guidato  altresi'  dai
principi   di   riservatezza,   imparzialita',   non    selettivita',
universalita' e obiettivita'.
    4. Il Sottocomitato sulla prevenzione e gli Stati Parti cooperano
per l'attuazione del presente Protocollo.
 
Articolo 3.
 
    Ciascuno Stato Parte istituira', nominera' e manterra'  operativo
a livello nazionale uno o piu' organismi con poteri di visita per  la
prevenzione della tortura e delle altre pene o  trattamenti  crudeli,
inumani  o  degradanti  (d'ora  innanzi:  "meccanismi  nazionali   di
prevenzione").
 
Articolo 4.
 
    1. Ciascuno Stato Parte, in accordo con il  presente  Protocollo,
autorizza le visite da parte degli organismi  di  cui  ai  precedenti
artt. 2 e 3 in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione  e  il
suo controllo in cui delle persone  sono  o  possono  essere  private
della liberta', in virtu' di un ordine dell'autorita' pubblica oppure
nel quadro  di  indagini  da  essa  condotte  o  con  il  consenso  o
l'acquiescenza di una pubblica autorita' (d'ora innanzi:  "luoghi  di
detenzione"). Tali visite saranno condotte allo scopo di  rafforzare,
laddove necessario, la protezione delle suddette  persone  contro  la
tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
    2. Ai fini del presente Protocollo, per privazione della liberta'
si intende ogni forma di detenzione o imprigionamento o  collocazione
di una persona in un luogo sotto custodia che non le  sia  consentito
lasciare volontariamente,  su  ordine  di  un'autorita'  giudiziaria,
amministrativa o di altro tipo.
 
                              Parte II
 
 
                 Il Sottocomitato sulla prevenzione
 
Articolo 5.
 
    1. Il Sottocomitato sulla prevenzione e' formato da dieci membri.
Dopo la cinquantesima ratifica o adesione al presente Protocollo,  il
numero dei membri del Sottocomitato sara' portato a 25.
    2. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono  scelti  tra
persone di alta levatura morale, comprovata esperienza  professionale
nel campo dell'amministrazione della  giustizia,  particolarmente  in
diritto penale, amministrazione penitenziaria o di polizia,  o  negli
altri ambiti connessi al  trattamento  delle  persone  private  della
liberta'.
    3. Nella composizione  del  Sottocomitato  sulla  prevenzione  e'
prestata dovuta attenzione ad un'equa distribuzione geografica e alla
rappresentazione delle diverse tradizioni  culturali  e  dei  diversi
sistemi giuridici degli Stati Parti.
    4. Tra i componenti del Sottocomitato  sulla  prevenzione  dovra'
anche esserci una bilanciata  rappresentanza  di  genere,  secondo  i
principi di' eguaglianza e non discriminazione.
    5. Non ci puo' essere piu' di  un  componente  del  Sottocomitato
sulla prevenzione cittadino dello stesso Stato.
    6. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione svolgono le  loro
funzioni  a  titolo  personale,  sono  indipendenti  e  imparziali  e
disposti ad operare secondo efficienza.
 
Articolo 6.
 
    1. Ciascuno Stato Parte puo' nominare, ai sensi del  paragrafo  2
del presente  articolo,  fino  a  due  candidati  in  possesso  delle
qualita' e dei  requisiti  di  cui  all'art.  5.  Nel  presentare  le
candidature  verranno  fornite  informazioni  dettagliate  circa   le
qualifiche dei candidati.
    2.
    a) I candidati saranno cittadini  di  Stati  Parti  del  presente
Protocollo;
    b) se vengono avanzate due candidature, almeno una delle  persone
nominate deve essere cittadino dello Stato Parte che li nomina;
    c) non possono essere nominati come candidati due  persone  dello
stesso Stato Parte;
    d) prima di nominare un cittadino di un altro  Stato  Parte,  uno
Stato Parte deve cercare e ottenere il consenso di quello Stato.
    3. Almeno cinque mesi prima della data della riunione degli Stati
Parti durante la  quale  si  terranno  le  elezioni  dei  membri  del
Sottocomitato sulla prevenzione, il Segretario generale delle Nazioni
Unite inviera' una lettera agli Stati Parti invitandoli a  sottoporre
le candidature entro tre mesi. Il Segretario  generale  sottopone  la
lista, in ordine alfabetico, di tutte le persone nominate,  indicando
gli Stati Parti che hanno proposto le candidature.
 
Articolo 7.
 
    1. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono  eletti  nel
modo seguente:
    a) Considerazione prioritaria e' data al rispetto dei requisiti e
ai criteri di cui al precedente art. 5;
    b) la prima elezione si terra' entro  sci  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente Protocollo;
    c) gli Stati Parti eleggono  i  membri  del  Sottocomitato  sulla
prevenzione a scrutinio segreto;
    d) le elezioni dei membri del Sottocomitato sulla prevenzione  si
terranno ogni due anni alla riunione degli Stati Parti convenuta  dal
Segretario generale delle Nazioni Unite. A tali  riunioni  il  quorum
richiesto e' rappresentato dai due terzi degli Stati  Parti;  saranno
elette le persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti e la
maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati Parti presenti  e
votanti.
    2. Se nel corso delle elezioni due cittadini di uno  Stato  Parte
risultano  suscettibili  di  fare  parte  del   Sottocomitato   sulla
prevenzione, sara' membro del Sottocomitato sulla prevenzione  quello
dei due che avra' ricevuto il maggior numero di voti. Se i voti  sono
alla pari si seguira' la seguente procedura:
    a) se solo uno dei candidati e' stato nominato dallo Stato  Parte
di cui e' cittadino,  costui  o  costei  entrera'  a  far  parte  del
Sottocomitato contro la prevenzione;
    b) se entrambi i candidati sono stati nominati dagli Stati  Parti
di cui hanno la cittadinanza, si svolgera' una votazione  separata  a
scrutinio segreto che determinera' quale dei due candidati diventera'
membro del Sottocomitato sulla prevenzione;
    c) se nessuno dei candidati e' stato nominato dallo  Stato  Parte
di cui egli o ella e' cittadino, sara' svolta una votazione  separata
a scrutinio  segreto  per  determinare  quale  candidato  entrera'  a
comporre il Sottocomitato sulla prevenzione.
 
Articolo 8.
 
    Se un membro del Sottocomitato sulla prevenzione  e'  deceduto  o
da' le dimissioni o per qualunque altra causa non puo' piu'  svolgere
le sue funzioni, lo Stato Parte  che  lo  aveva  candidato  nominera'
un'altra persona in possesso delle  qualifiche  e  dei  requisiti  di
eleggibilita'  di  cui  all'art.  5,  tenendo  in  considerazione  la
necessita'  di  mantenere  un  equilibrio  tra   le   varie   materie
rappresentate  nel  Sottocomitato  sulla  prevenzione.  Tale  persona
restera' in carica fino alla successiva riunione degli  Stati  Parti,
con  l'approvazione  della  maggioranza  degli  Stati   Parti.   Tale
approvazione sara' considerata data salvo che la meta' o  piu'  degli
Stati Parti risponda negativamente entro sei settimane dal momento in
cui sono informati dal Segretario generale delle Nazioni Unite  della
proposta di nomina.
 
Articolo 9.
 
    I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono eletti  per  un
mandato di quattro anni. Potranno essere rieletti per una  volta,  se
ricandidati. Per meta' dei membri  eletti  alla  prima  votazione  il
termine scadra' alla fine del secondo anno;  immediatamente  dopo  la
prima elezione i nomi dei membri il cui termine scade anticipatamente
saranno estratti  a  sorte  dal  Presidente  della  riunione  di  cui
all'art. 7.1 d).
 
Articolo 10.
 
    1. Il Sottocomitato sulla prevenzione elegge i propri  funzionari
per un mandato di due anni. Essi possono essere rieletti.
    2.  Il  Sottocomitato  sulla  prevenzione   adotta   il   proprio
regolamento di procedura. Esso contiene,  tra  l'altro,  le  seguenti
norme:
    a) il Sottocomitato sulla prevenzione funzionera' con  un  quorum
rappresentato dalla meta' dei suoi componenti;
    b) le decisioni del Sottocomitato sulla prevenzione saranno prese
con la maggioranza dei voti dei suoi membri;
    c) il Sottocomitato sulla prevenzione tiene le  sue  riunioni  in
camera di consiglio.
    3. Il Segretario generale della Nazioni Unite  convoca  la  prima
riunione  del  Sottocomitato  sulla  prevenzione.  Dopo  tale   prima
riunione il  Sottocomitato  sulla  prevenzione  si  riunira'  con  la
scadenza stabilita dal regolamento  di  procedura.  Il  Sottocomitato
sulla prevenzione e il Comitato contro la tortura  si  riuniscono  in
contemporanea almeno una volta l'anno.
 
                              Parte III
 
 
            Funzioni del Sottocomitato sulla prevenzione
 
Articolo 11.
 
    Il Sottocomitato sulla prevenzione ha il compito di:
    a)  visitare  i  luoghi  descritti   all'art.   4   e   formulare
raccomandazioni agli Stati Parti  in  merito  alla  protezione  delle
persone private della liberta' nei confronti della  tortura  e  delle
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
    b) rispetto ai meccanismi nazionali di  prevenzione  esso  ha  il
compito di:
    i) consigliare e assistere gli Stati Parti, se necessario,  nella
fase della loro costituzione;
    ii) mantenere contatti diretti e, se  necessario,  confidenziali,
con i meccanismi nazionali di prevenzione e offrire loro formazione e
assistenza tecnica allo scopo di rafforzare le loro capacita';
    iii)  consigliare  e  assistere   i   meccanismi   nazionali   di
prevenzione nel valutare le esigenze e i mezzi necessari a rafforzare
la protezione delle persone  private  della  liberta'  rispetto  alla
tortura  e  alle  altre  pene  o  trattamenti  crudeli,   inumani   o
degradanti;
    iv) rivolgere raccomandazioni e osservazioni agli Stati Parti  al
fine  di  rafforzare  le  capacita'  e  le  funzioni  dei  meccanismi
nazionali  di  prevenzione  della  tortura  e  delle  altre  pene   o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
    v) cooperare per la prevenzione della tortura in generale con gli
organi e i meccanismi pertinenti delle Nazioni Unite, nonche' con  le
istituzioni o organizzazioni internazionali,  regionali  e  nazionali
che lavorano per il rafforzamento della protezione  di  ogni  persona
contro la tortura e le altre pene o trattamenti  crudeli,  inumani  o
degradanti.
 
Articolo 12.
 
    Per consentire al Sottocomitato sulla prevenzione di svolgere  il
proprio mandato  come  previsto  all'art.  11,  gli  Stati  Parti  si
impegnano a:
    a) ricevere il Sottocomitato sulla prevenzione nei loro territori
e garantirgli  l'accesso  ai  luoghi  di  detenzione,  come  definiti
all'art. 4 del presente Protocollo;
    b) fornire ogni informazione rilevante che il Sottocomitato sulla
prevenzione  dovesse  richiedere  per  valutare  le  necessita'  e  i
provvedimenti da adottare per rafforzare la protezione delle  persone
private della liberta' rispetto alla tortura  e  alle  altre  pene  o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
    c) incoraggiare e favorire contatti tra  il  Sottocomitato  sulla
prevenzione e i meccanismi nazionali di prevenzione;
    d) prendere in esame le raccomandazioni del  Sottocomitato  sulla
prevenzione e entrare in dialogo con esso circa le  possibili  misure
di attuazione.
 
Articolo 13.
 
    1. Il Sottocomitato sulla  prevenzione  stabilira',  inizialmente
sulla base di un sorteggio, un  programma  di  visite  regolari  agli
Stati Parti al fine di  adempiere  al  suo  mandato,  come  stabilito
all'art. 11.
    2. Dopo debite consultazioni, il Sottocomitato sulla  prevenzione
notifica agli  Stati  Parti  il  proprio  programma,  affinche'  essi
possano,  senza  ritardo,  prendere  le  necessarie  misure  pratiche
perche' la visita possa avere luogo.
    3. Le visite sono condotte da almeno due membri del Sottocomitato
sulla prevenzione.  I  membri  del  Sottocomitato  sulla  prevenzione
possono essere accompagnati, se  del  caso,  da  esperti  di  provata
esperienza professionale e competenti nelle materie di cui tratta  il
presente Protocollo; tali esperti sono tratti da un albo  predisposto
sulla base di  proposte  avanzate  dagli  Stati  Parti,  dall'Ufficio
dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani  e  dal
Centro  delle  Nazioni  Unite  per   la   prevenzione   del   crimine
internazionale. Nel predisporre l'albo, gli Stati  Parti  interessati
propongono non piu' di cinque esperti nazionali. Lo  Stato  Parte  in
questione puo' opporsi all'inclusione nella visita di  uno  specifico
esperto,  nel  qual  caso  il  Sottocomitato  sulla  prevenzione   ne
proporra' un altro.
    4. Se il Sottocomitato sulla prevenzione  lo  ritiene  opportuno,
esso puo' proporre una breve visita di verifica (follow-up) dopo  una
visita regolare.
 
Articolo 14.
 
    1. Allo scopo di permettere al Sottocomitato sulla prevenzione di
adempiere al proprio mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo
si impegnano ad assicurargli:
    a) accesso illimitato ad ogni informazione  circa  il  numero  di
persone private della liberta' nei luoghi di detenzione come definiti
dall'art.  4,  nonche'  sul  numero  di  tali  luoghi  e  sulla  loro
dislocazione;
    b) accesso illimitato ad ogni informazione circa  il  trattamento
di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione;
    c) salvo quanto stabilito  al  successivo  paragrafo  2,  accesso
illimitato a tutti i luoghi di  detenzione,  alle  loro  strutture  e
servizi annessi;
    d) la possibilita' di avere colloqui  riservati  con  le  persone
private della liberta', senza testimoni, direttamente  o  tramite  un
interprete  se  ritenuto  necessario,  nonche'  con  qualunque  altra
persona che il Sottocomitato sulla prevenzione ritenga possa  fornire
informazioni rilevanti;
    e) la liberta' di scegliere i luoghi che intende  visitare  e  le
persone con cui avere un colloquio.
    2.  Possono  essere  formulate  obiezioni  alla  visita   in   un
particolare luogo di detenzione solo sulla base di ragioni impellenti
e cogenti riguardanti la difesa nazionale, la sicurezza pubblica,  il
verificarsi di un disastro naturale o di gravi  disordini  nel  luogo
oggetto della visita che impediscano temporaneamente di  compiere  la
visita stessa. L'esistenza di uno stato di emergenza dichiarato dallo
Stato Parte non puo' in  quanto  tale  essere  invocata  dallo  Stato
stesso come una ragione per fare obiezione alla visita.
 
Articolo 15.
 
    Nessuna  autorita'  o   funzionario   pubblico   puo'   ordinare,
applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una  persona  o
un'organizzazione  per  aver  comunicato   al   Sottocomitato   sulla
prevenzione o ai suoi delegati qualunque informazione, vera o  falsa;
tale individuo o organizzazione  non  subira'  alcun  altro  tipo  di
pregiudizio.
 
Articolo 16.
 
    1.  Il  Sottocomitato  sulla  prevenzione  trasmette  le  proprie
raccomandazioni e osservazioni per via confidenziale allo Stato Parte
e, se del caso, ai meccanismi nazionali di prevenzione.
    2. Il Sottocomitato sulla prevenzione pubblica il  suo  rapporto,
insieme con eventuali commenti dello Stato  Parte  interessato,  ogni
qual volta cio' gli sia richiesto dallo  Stato  Parte.  Se  lo  Stato
Parte rende pubblico  parte  del  rapporto,  il  Sottocomitato  sulla
prevenzione ha facolta' di pubblicarlo in tutto o in parte. Tuttavia,
nessun dato personale dovra' essere reso  pubblico  senza  l'espresso
consenso della persona interessata.
    3. Il Sottocomitato sulla prevenzione presenta al Comitato contro
la tortura un rapporto annuale, pubblico, sulle proprie attivita'.
    4. Se lo Stato Parte rifiuta di cooperare  con  il  Sottocomitato
sulla prevenzione, come disposto dagli artt. 12 e 14,  o  rifiuta  di
prendere  misure  per  migliorare  la  situazione  alla  luce   delle
raccomandazioni del  Sottocomitato  sulla  prevenzione,  il  Comitato
contro  la  tortura  puo',  su  richiesta  del  Sottocomitato   sulla
prevenzione, decidere, a maggioranza dei suoi membri e dopo che  allo
Stato Parte e' data la  possibilita'  di  far  conoscere  la  propria
posizione, di emettere una dichiarazione pubblica sulla  questione  o
di pubblicare il rapporto del Sottocomitato sulla prevenzione.
 
                              Parte IV
 
 
                 Meccanismi nazionali di prevenzione
 
Articolo 17.
 
    Ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce  o  crea,  al  massimo
entro un anno dall'entrata in vigore del presente  Protocollo  o  dal
momento  della  sua  ratifica  o  adesione,  uno  o  piu'  meccanismi
nazionali  indipendenti  di  prevenzione  della  tortura  a   livello
interno. Possono essere qualificati  quali  meccanismi  nazionali  di
prevenzione ai fini del presente Protocollo anche organismi istituiti
a  livello  locale,  purche'  rispondano  ai  requisiti  fissati  dal
presente Protocollo.
 
Articolo 18.
 
    1. Gli Stati Parti  garantiscono  l'indipendenza  funzionale  dei
meccanismi  nazionali  di  prevenzione,  nonche'  l'indipendenza  del
personale di cui essi si avvalgono.
    2.  Gli  Stati  Parti  adottano  i  provvedimenti  necessari  per
assicurare che gli esperti che compongono i meccanismi  nazionali  di
prevenzione abbiano  le  competenze  e  le  conoscenze  professionali
richieste. Essi dovranno sforzarsi di raggiungere un equilibro tra  i
generi e fare in modo che vi  siano  rappresentate  adeguatamente  le
minoranze etniche e gli altri gruppi minoritari presenti nel paese.
    3. Gli Stati Parti si impegnano  a  mettere  a  disposizione  dei
meccanismi nazionali di prevenzione le  risorse  necessarie  al  loro
funzionamento.
    4. Nell'istituire i  meccanismi  nazionali  di  prevenzione,  gli
Stati Parti terranno in debita  considerazione  i  Principi  relativi
allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani.
 
Articolo 19.
 
    Ai meccanismi nazionali di prevenzione saranno garantiti almeno i
seguenti poteri:
    a) sottoporre a regolare esame il trattamento di cui sono oggetto
le persone private della liberta'  nei  luoghi  di  detenzione,  come
definiti  al  precedente  art.  4,  allo  scopo  di  rafforzare,   se
necessario, la protezione loro prestata verso la tortura e  le  altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
    b) formulare raccomandazioni alle autorita' competenti al fine di
migliorare il trattamento e le condizioni in cui  versano  e  persone
private della liberta' e di prevenire la tortura e le  altre  pene  o
trattamenti crudeli,  inumani  o  degradanti,  tenendo  nella  dovuta
considerazione le norme in materia adottate dalle Nazioni Unite;
    c)  sottoporre  proposte  e   osservazioni   relativamente   alla
legislazione in vigore e ai progetti di legge.
 
Articolo 20.
 
    Allo scopo di mettere i meccanismi nazionali  di  prevenzione  in
condizione di espletare il loro mandato, gli Stati Parti del presente
Protocollo si impegnano a garantire loro:
    a) accesso ad  ogni  informazione  circa  il  numero  di  persone
private  della  liberta'  nei  luoghi  di  detenzione  come  definiti
dall'art.  4,  nonche'  sul  numero  di  tali  luoghi  e  sulla  loro
dislocazione;
    b) accesso ad ogni informazione  circa  il  trattamento  di  tali
persone e circa le loro condizioni di detenzione;
    c) accesso a  tutti  i  luoghi  di  detenzione  e  alle  relative
installazioni e attrezzature;
    d) la possibilita' di avere colloqui  riservati  con  le  persone
private della liberta', senza testimoni, direttamente  o  tramite  un
interprete  se  ritenuto  necessario,  nonche'  con  qualunque  altra
persona che i meccanismi nazionali  di  prevenzione  ritengano  possa
fornire informazioni rilevanti;
    e) la liberta' di scegliere i luoghi che intendono visitare e  le
persone con cui avere un colloquio;
    f) il diritto  ad  avere  contatti  con  il  Sottocomitato  sulla
prevenzione, di trasmettergli informazioni e di  avere  incontri  con
esso.
 
Articolo 21.
 
    1.  Nessuna  autorita'  o  funzionario  pubblico  puo'  ordinare,
applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una  persona  o
un'organizzazione per aver  comunicato  ai  meccanismi  nazionali  di
prevenzione qualunque informazione, vera o falsa;  tale  individuo  o
organizzazione non subira' alcun altro tipo di pregiudizio.
    2. Le informazioni riservate raccolte dai meccanismi nazionali di
prevenzione sono protette. Nessun dato  personale  puo'  essere  reso
pubblico senza il consenso espresso dell'interessato.
 
Articolo 22.
 
    Le  autorita'  competenti  dello   Stato   Parte   esaminano   le
raccomandazioni dei meccanismi nazionali di prevenzione e entrano  in
dialogo con loro circa le possibili misure di attuazione.
 
Articolo 23.
 
    Gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a pubblicare
e a diffondere i rapporti annuali elaborati dai meccanismi  nazionali
di prevenzione.
 
                               Parte V
 
 
                            Dichiarazione
 
Articolo 24.
 
    1.  Alla  ratifica,  gli  Stati  Parti   possono   avanzare   una
dichiarazione per  posporre  l'attuazione  degli  obblighi  derivanti
dalle Parti III o IV del presente Protocollo.
    2. La dilazione non potra' essere superiore  a  tre  anni.  Sulla
base di adeguate rappresentazioni avanzate dallo Stato Parte e previa
consultazione con il Sottocomitato  sulla  prevenzione,  il  Comitato
contro la tortura puo' estendere tale periodo di altri due anni.
 
                              Parte VI
 
 
                      Disposizioni finanziarie
 
Articolo 25.
 
    1. Le spese affrontate dal Sottocomitato sulla prevenzione per la
operativita' del presente Protocollo  sono  a  carico  delle  Nazioni
Unite.
    2.  Il  Segretario  generale  delle  Nazioni  Unite  mettera'   a
disposizione il personale e le strutture necessarie per consentire al
Sottocomitato sulla  prevenzione  di  svolgere  con  effettivita'  le
funzioni attribuitele dal presente Protocollo.
 
Articolo 26.
 
    1. E' costituito un fondo speciale, nel rispetto delle  procedure
in materia di competenza dell'Assemblea Generale, da gestire  secondo
i regolamenti finanziari e le norme delle Nazioni Unite,  allo  scopo
di  sostenere  l'attuazione  delle   raccomandazioni   adottate   dal
Sottocomitato sulla prevenzione a  seguito  della  visita  effettuata
presso uno Stato Parte, nonche' per  realizzare  programmi  formativi
rivolti ai meccanismi nazionali di prevenzione.
    2. Il fondo speciale puo' essere finanziato attraverso contributi
volontari  forniti  da  governi,  organizzazioni  intergovernative  e
non-governative e altri enti pubblici o privati.
 
                              Parte VII
 
 
                         Disposizioni finali
 
Articolo 27.
 
    1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di ogni Stato  che
ha firmato la Convenzione.
    2. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica da parte di ogni
Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione.  Lo  strumento
di ratifica e' depositato presso il Segretario generale delle Nazioni
Unite.
    3. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione da parte di ogni
Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione.
    4. L'adesione ha effetto  con  il  deposito  dello  strumento  di
adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
    5. Il Segretario generale  delle  Nazioni  Unite  deve  informare
tutti gli Stati che hanno firmato il presente  Protocollo  o  che  vi
hanno aderito del deposito di ciascuno strumento  di  ratifica  o  di
adesione.
 
Articolo 28.
 
    1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di deposito presso il Segretario generale  delle
Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione.
    2. Per ciascuno Stato che ratifica il presente Protocollo  o  che
vi aderisce dopo il deposito  presso  il  Segretario  generale  delle
Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di  adesione,  il
presente  Protocollo  entrera'  in  vigore   il   trentesimo   giorno
successivo a quello in cui e' avvenuto il deposito del suo  strumento
di ratifica o di adesione.
 
Articolo 29.
 
    Le disposizioni del presente Protocollo si  estendono  all'intero
territorio  di  uno  Stato  federale,  senza  alcuna  limitazione   o
eccezione.
 
Articolo 30.
 
    Al presente Protocollo non sono ammesse riserve.
 
Articolo 31.
 
    Le disposizioni del  presente  Protocollo  non  pregiudicano  gli
obblighi  degli  Stati  Parti  ai  sensi  di  Convenzioni   regionali
istitutive di un sistema di  visita  nei  luoghi  di  detenzione.  Il
Sottocomitato sulla prevenzione e gli organismi istituiti sulla  base
di  tali  Convenzioni   regionali   sono   invitati   a   consultarsi
reciprocamente e a cooperare allo scopo di evitare le duplicazioni  e
promuovere in modo efficace gli obiettivi del presente Protocollo.
 
Articolo 32.
 
    Le disposizioni del presente  Protocollo  non  producono  effetti
sugli obblighi degli Stati Parti delle quattro Convenzioni di Ginevra
del 12 agosto 1949  e  dei  relativi  Protocolli  addizionali  dell'8
giugno 1977, ne' pregiudicano la possibilita' di cui ogni Stato Parte
puo' avvalersi di autorizzare il Comitato internazionale della  Croce
Rossa a visitare luoghi di detenzione in situazioni non regolate  dal
diritto internazionale umanitario.
 
Articolo 33.
 
    1. Ogni Stato Parte puo' denunciare  il  presente  Protocollo  in
qualsiasi  momento  con  una  notificazione  scritta  indirizzata  al
Segretario generale delle Nazioni Unite. Quest'ultimo deve informarne
gli altri Stati Parti del presente Protocollo e della Convenzione. La
denuncia produce i suoi effetti dopo un anno dalla data di  ricezione
della notifica da parte del Segretario generale.
    2. La denuncia non produce l'effetto di liberare lo  Stato  Parte
dagli obblighi derivanti dal presente Protocollo relativi ad  atti  o
situazioni che si siano verificati precedentemente alla data  in  cui
la denuncia e' divenuta effettiva, o relativamente ad azioni  che  il
Sottocomitato  sulla  prevenzione  ha  deciso  o  puo'  decidere   di
intraprendere nei confronti dello Stato  in  questione;  la  denuncia
inoltre  non  pregiudica  in  nessun  modo  la  continuazione   della
considerazione  di  questioni  sottoposte  al   Sottocomitato   sulla
prevenzione precedentemente alla data  in  cui  la  denuncia  produce
effetti.
    3. Successivamente alla data in cui la denuncia da parte  di  uno
Stato Parte e' divenuta effettiva, il Sottocomitato sulla prevenzione
non prendera' in esame  alcuna  nuova  questione  riguardante  quello
Stato.
 
Articolo 34.
 
    1. Ogni Stato Parte al presente  Protocollo  potra'  proporre  un
emendamento  e  depositare  la  sua  proposta  presso  il  Segretario
generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunichera'  la
proposta di emendamento agli  Stati  Parti  del  presente  Protocollo
domandando  loro  di  fargli  conoscere  se  sono   favorevoli   alla
organizzazione di una conferenza di Stati Parti in  vista  dell'esame
della proposta e della sua  messa  ai  voti.  Se,  nei  quattro  mesi
successivi alla data di tale comunicazione,  almeno  un  terzo  degli
Stati  Parti  si  pronuncia  a  favore  dello  svolgimento  di  detta
conferenza, il Segretario generale organizzera' la  conferenza  sotto
gli auspici delle Nazioni Unite.
    Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due  terzi  degli
Stati Parti presenti e votanti alla conferenza sara'  sottoposto  dal
Segretario generale all'accettazione di tutti gli Stati Parti.
    2.  Un  emendamento  adottato  in  base  alle  disposizioni   del
paragrafo l del presente articolo entrera' in vigore allorche' i  due
terzi degli Stati Parti al presente Protocollo lo avranno  accettato,
in  conformita'  alla  procedura  prevista  dalle   loro   rispettive
costituzioni.
    3. Quando gli emendamenti  entreranno  in  vigore,  essi  saranno
cogenti per gli Stati Parti che li abbiano accettati, gli altri Stati
Parti rimanendo vincolati dalle disposizioni del presente  Protocollo
e da ogni emendamento anteriore che avranno accettato.
 
Articolo 35.
 
    I membri del Sottocomitato sulla prevenzione e i  componenti  dei
meccanismi nazionali di prevenzione godono dei privilegi ed immunita'
necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni. I membri
del  Sottocomitato  sulla  prevenzione  godranno  dei   privilegi   e
immunita' di cui  all'art.  22  della  Convenzione  sui  privilegi  e
immunita' delle Nazioni Unite del 13 febbraio  1946,  secondo  quanto
previsto dall'art. 23 di detta Convenzione.
 
Articolo 36.
 
    Allorche' conducono una visita in uno Stato Parte, i  membri  del
Sottocomitato sulla prevenzione,  senza  pregiudizio  delle  norme  e
delle finalita' del presente Protocollo,  nonche'  dei  privilegi  ed
immunita' di cui godono, sono tenuti a:
    a) rispettare le leggi e i regolamenti  dello  Stato  in  cui  si
svolge la visita;
    b) astenersi da ogni azione  o  attivita'  incompatibile  con  il
carattere imparziale e la natura internazionale delle loro funzioni.
 
Articolo 37.
 
    1. Il presente Protocollo, i cui testi arabo,  cinese,  francese,
inglese, russo e spagnolo fanno  ugualmente  fede,  sara'  depositato
presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
    2. Il Segretario  generale  delle  Nazioni  Unite  provvedera'  a
trasmettere a tutti gli Stati  una  copia  autenticata  conforme  del
presente Protocollo.

PARTE DEL PROVVEDIMENTO IN FORMATO GRAFICO

   

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