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Modalità di presentazione telematica delle domande per la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Dettagli

  

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 15-11-2012 n. 18728
Circ. 27 settembre 2012, n. 117 - Modalità di presentazione telematica delle domande per la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Precisazioni - Ambito di applicazione soggettivo.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.
Msg. 15 novembre 2012, n. 18728 (1).
Circ. 27 settembre 2012, n. 117 - Modalità di presentazione telematica delle domande per la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Precisazioni - Ambito di applicazione soggettivo.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.
 
Con la Circ. 27 settembre 2012, n. 117 sono state fornite le informazioni inerenti le modalità di presentazione delle domande di permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che dal 1° ottobre 2012 devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il web, i patronati o il contact center multicanale.
A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle strutture territoriali relativamente a quesiti provenienti da scuole pubbliche, si rendono necessarie alcune precisazioni relative al campo di applicazione soggettivo di tale procedura telematica.
A tal riguardo si fa presente che è stata innovata solo la modalità di presentazione della domanda e non l'ambito soggettivo degli utenti tenuti a presentare all'Istituto l'istanza medesima.
Pertanto, l'obbligo di invio telematico previsto dal 1° ottobre 2012 nella Circ. 27 settembre 2012, n. 117 citata, riguarda esclusivamente la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e non i soggetti titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con copertura assicurativa presso la gestione ex INPDAP (art. 21, comma 18, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214).
Di conseguenza, con riferimento alle domande presentate da quest'ultima categoria di lavoratori, si rappresenta che le strutture territoriali dovranno dichiarare l'incompetenza dell'Istituto e darne comunicazione al soggetto interessato, precisando, altresì, che competente alla concessione di tali benefici per il personale in questione è esclusivamente il datore di lavoro, cui fa carico il relativo onere economico ai sensi dell'art. 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art 2, comma 2 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.


Il Direttore generale
Nori
 
Circ. 27 settembre 2012, n. 117
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 2

   

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