Perché non è stata avviata la previdenza complementare per le forze di polizia? la ministra Fornero risponde ai Radicali

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Categoria: Atti Parlamentari
Creato Domenica, 18 Novembre 2012 01:53
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Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14669
presentata da
MAURIZIO TURCO
lunedì 30 gennaio 2012, seduta n.578

 
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

la legge 8 agosto 1995, n. 335 recante la «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», ha sancito un cambiamento dei trattamenti previdenziali con il passaggio dal periodo di calcolo retributivo a quello contributivo;

il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia arruolato dal 1o gennaio 1996, nonché quello che alla data del 31 dicembre 1995 non poteva vantare un'anzianità retributiva pari o superiore a 18 anni, ha subito sensibili conseguenze previdenziali dalla riforma suddetta;

la legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 26, comma 20 - similmente a quanto avvenuto per altri comparti - ha previsto l'istituzione di forme pensionistiche integrative per il personale del comparto sicurezza-difesa, attraverso procedure di negoziazione e di concertazione;

il problema in argomento, a distanza di circa diciassette anni, non è stato ancora risolto con conseguenze difficilmente giustificabili rispetto ad altri comparti;

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 all'articolo 24, comma 18, ha previsto di adottare, «con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012», «le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti»-:

se il Ministro interrogato non ritenga necessario e urgente adottare iniziative normative volte a prevedere anche l'istituzione di forme pensionistiche integrative per i lavoratori del comparto sicurezza-difesa. (4-14669)
Atto Camera

 
Risposta scritta pubblicata giovedì 19 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 669
All'Interrogazione 4-14669 presentata da
MAURIZIO TURCO

 
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione meglio in esame, con cui si chiede quali iniziative normative si intendano adottare in merito all'istituzione di forme pensionistiche integrative per i lavoratori del comparto sicurezza-difesa, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare si osserva che la normativa relativa alle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari - specificamente destinate ai pubblici dipendenti - è prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).
In particolare, per il personale del pubblico impiego cosiddetto contrattualizzato, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, - nel cui ambito rientra anche il personale militare e le Forze di polizia di Stato - le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
L'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) prevede inoltre che, per il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e delle Forze armate - esclusi i dirigenti civili e militari, il personale e gli ausiliari di leva -, l'istituzione di forme pensionistiche complementari è realizzata mediante le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 «Attuazione dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1995, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e delle Forze armate). Tali procedure prevedono una concertazione tra varie amministrazioni ed i rappresentanti del Consiglio centrale di Rappresentanza (COCER), mentre l'iniziativa del procedimento per la concertazione spetta al Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Dette procedure si concludono con l'emanazione di appositi decreti del Presidente della Repubblica.
L'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999) ha precisato altresì che le procedure di negoziazione e di concertazione attivate ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998 provvedono a definire:

a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993 (disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), della legge n. 33 del 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), della legge n. 449 del 1997 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;

b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare. Poiché le predette procedure negoziali e concertative non hanno ancora definito le modalità di finanziamento della previdenza complementare, anche mediante la destinazione del Tfr dei dipendenti del comparto in parola, lo stesso Trattamento di fine rapporto (che, al momento, ancora non esiste per queste categorie) non è disponibile per il finanziamento delle forme pensionistiche complementari.
Con riferimento alla possibilità di passare dal Tfs (indennità di buonuscita) al Tfr da parte del personale dei comparti difesa e sicurezza, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le citate procedure concertative e negoziali devono provvedere non solo all'istituzione delle forme pensionistiche complementari, ma anche alla disciplina del trattamento di fine rapporto.
Pertanto, i dipendenti dei comparti difesa e sicurezza continuano a rimanere in regime Tfs fintantoché le citate procedure, ovvero altre norme di legge, non prevedano il passaggio dal Tfs al Tfr (ivi comprese le modalità di trasformazione del Tfs in Tfr).
Si ricorda che queste modalità sono state definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 (di recepimento dei contenuti dell'accordo quadro Aran sindacati del 29 luglio 1999) con riguardo esclusivamente al personale pubblico cui si applica l'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (vale a dire il personale cosiddetto «contrattualizzato»).
Tenuto conto del quadro di regole attualmente vigente, un dipendente appartenente ai comparti difesa e sicurezza:

non può optare per la trasformazione del Tfs in Tfr all'atto dell'adesione ad una forma pensionistica complementare, perché questa facoltà non è stata introdotta dalle procedure concertative e negoziali di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995 ed alle quali la legge ha demandato il compito di istituire le forme pensionistiche complementari su base collettiva e di disciplinare l'estensione del Tfr;

non può aderire ad una forma pensionistica complementare su base collettiva, perché non è stata ancora istituita;

può aderire invece ad una qualsiasi forma pensionistica individuale ai sensi degli articoli 9, 9-bis e 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993 con la sola contribuzione a proprio carico e senza la contribuzione a carico del datore di lavoro (prevista solo per le forme collettive ancora da costituire), e senza poter destinare ad un'eventuale forma pensionistica individuale il proprio Tfr, non solo perché mancano le fonti istitutive (che ne devono disciplinare la destinazione a questo scopo), ma anche perché è ancora assente la disciplina che regola il passaggio dal Tfs al Tfr.
È opportuno infine precisare che dalle informazioni fornite dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione, è emerso che allo stato attuale, nessuna forma pensionistica complementare risulta essere stata istituita ai sensi delle sopra indicate previsioni normative, né risultano iscritte all'albo della medesima commissione di vigilanza forme pensionistiche riferite ai lavoratori del settore Forze armate e di polizia.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero.