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Pensione provvisoria superiore rispetto a quella definitiva - Irripetibilità delle somme percepite

Dettagli

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SENT 1075/2012           REPUBBLICA ITALIANA
IN Nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
        Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
in composizione monocratica nella persona del Consigliere
dott. Andrea Lupi, con l’assistenza del segretario d’udienza, signora Domenica Laganà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 71164/PM, proposto con ricorso depositato in data 18 aprile  2011 da (Lpd)  elettivamente domiciliato in Roma, alla via --
avverso
la nota-provvedimento I.N.P.D.A.P. di Roma 4 del 17 gennaio 2011 di recupero dell’indebito erariale formatosi sulla pensioni iscr. 110313423, in godimento del ricorrente;
avverso
il Ministero della Difesa e il Comando Regione Carabinieri Sicilia.
Udito, nella pubblica udienza del 29 ottobre 2012 l’avvocato Andrea Botta in rappresentanza dell’INPS – Gestione ex INPDAP;
     visti il ricorso e gli atti della causa;
     premesso e considerato quanto segue:
P R E M E S S O  in  F A T T O
Con il provvedimento in epigrafe l’I.N.P.D.A.P. ha accertato a carico del ricorrente, titolare di pensione diretta in qualità di ex vice brigadiere dell’arma dei carabinieri, l’indebito erariale di euro 14.648,34 formatosi, a seguito dell’emissione del decreto di pensione definitiva da parte del Comando Regione Carabinieri Sicilia e del decreto di conferimento di pensione privilegiata da parte del Ministero della Difesa.
Nel gravame si sostiene che l’amministrazione ha emesso il decreto di pensione definitiva dopo ben 6 anni dall’erogazione della pensione provvisoria in violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo, nonché dei principi di buona fede e di affidamento del percipiente affermati dalla Corte dei conti con la decisione delle Sezioni  Riunite n. 7/QM/2007.
L’INPDAP si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso, tenuto conto che in ipotesi di conguagli tra pensione provvisoria e pensione definitiva non sia possibile far valere la buona fede come stabilito dalla decisione n. 1/1999 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti.
Si è costituito anche il Comando Legione Carabinieri Sicilia eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo l’estromissione dal giudizio.
All’odierna udienza l’avvocato ---- ha insistito per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nella specie, risulta l'affidamento del ricorrente che per molti anni  (oltre sei) ha percepito le somme relative alla pensione provvisoria, ritenendo che le stesse somme avrebbero costituito la pensione definitiva.
Al riguardo, questo Giudice ritiene che il recupero dell’indebito scaturente dal raffronto tra pensione provvisoria e pensione definitiva non sia più ammissibile quando il lungo tempo trascorso non possa più essere riconosciuto compatibile con la durata fisiologica dei procedimenti pensionistici. Ora, in linea generale, Pur volendo tener conto della complessità del procedimento e dell’elevato numero di pensionati da amministrare, non vi è dubbio che sei anni risultino essere un lasso di tempo abnorme per la conclusione di un procedimento pensionistico. E, comunque, è certamente un tempo idoneo a creare il legittimo affidamento di un pensionato circa l’intangibilità delle somme già percepite.
 Per l'effetto va riconosciuto il diritto del signor (Lpd) a non ripetere all'INPS – Gestione ex INPDAP la somma di euro 14.648,34, nonché di ottenere la restituzione delle somme già recuperate, con la maggiorazione degli interessi legali.
    Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
 il ricorso n. 71164/PM del registro di Segreteria proposto da  (Lpd)  e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente, a non ripetere la somma di euro 14.648,34, nonché la restituzione delle somme sino ad oggi recuperate, maggiorate degli interessi legali.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nell'udienza del 29 ottobre 2012, nella quale è stata data lettura del dispositivo.
                    IL GIUDICE            
                f.to  dott. Andrea LUPI  
 
 
          Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02/11/2012
                                        P. Il Direttore
         IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
                                  f.to Paola ACHILLE
 
 
 
 
 
 
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
LAZIO
Sentenza
1075
2012
Pensioni
02-11-2012

   

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