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"Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti"

Dettagli

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T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 07-11-2012, n. 2531
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato che nel caso a mano si ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso in quanto, come già rilevato con l'ordinanza cautelare n. 196/2001, resa inter partes, è fondato il terzo motivo che lo sorregge, con il quale si deduce la violazione dei termini contenuti nell'art. 9, c.6 del D.P.R. n. 737 del 1981 ("Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti") per avere, l'Amministrazione intimata, avviato il procedimento disciplinare a carico della ricorrente oltre i termini ivi prescritti (giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione);
- che ciò si desume dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, e non adeguatamente contestata ex adverso, ove si prova che la sentenza n. 113/1999 datata 22/3/1999, divenuta esecutiva in data 06/05/1999, con la quale il Tribunale ha assolto la ricorrente per i reati ascrittile (fatti posti comunque a fondamento della irrogata e qui contestata sanzione disciplinare), è stata consegnata in copia, a mani in data 22/06/1999 dal Vice Ispettore della Polizia di Stato De (Lpd) (Lpd), alla Polizia di Sato, (Lpd) Reparto Mobile, Ufficio Affari Generali & Coordinamento, come attestato dal Dirigente dell'Ufficio, Primo Dirigente Dott. (Lpd) (Lpd), con documento datato 8/07/1999, prodotto agli atti di causa;
- che pertanto il termine di quaranta giorni di cui al comma 6 dell'art. 9 del D.P.R. n. 737 del 1981 deve farsi decorrere dalla data della effettiva comunicazione della sentenza, intervenuta, si ripete, in data 22 giugno 1999 e non in data 30 luglio 1999, come apoditticamente affermato, senza alcuna comprovazione, nella comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare del 4 agosto 1999, poiché a tale ultima data era già spirato il termine di quaranta giorni decorrenti dalla comunicazione della sentenza di assoluzione della ricorrente (cfr. TAR Lombardia, Brescia, 20 novembre 1996, n. 1190), incontestatamente intervenuta in data 22 giugno 1999;
- che conclusivamente, rilevata la fondatezza della censura esaminata, il ricorso va accolto, con il favore delle spese il cui ammontare si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Amministrazione intimata alle spese di giudizio che si liquidano in Euro millecinquecento, oltre accessori di legge, IVA e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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