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Transito dai ruoli della Polizia a quelli del SISDE - Rientro nell'Amministrazione di provenienza - Richiesta di inquadramento nella qualifica superiore

Dettagli

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T.A.R. Calabria (Lpd), Sent., 06-11-2012, n. 653
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, espone di rivestire la qualifica di assistente capo della Polizia di Stato presso la Questura di (Lpd).
Il 29/07/2002, all'epoca in servizio con la qualifica di "assistente", transitava dai ruoli della Polizia a quelli del SISDE, venendo collocato fuori ruolo ex art. 2 del D.P.C.M. n. 7 del 1980.
Il 16/2/2006, con provvedimento del Direttore del SISDE, gli veniva attribuita la qualifica superiore di "coadiutore" con decorrenza dal 15 febbraio 2006.
Il 17 marzo 2008 cessava dalla posizione di fuori ruolo e veniva riammesso in servizio nell'Amministrazione di provenienza con la qualifica di "assistente capo".
In data 2/12/2009 inoltrava istanza al Ministero dell'Interno per ottenere la ricostruzione della carriera con l'inquadramento nella qualifica superiore ai sensi dell'art. 21 L. n. 124 del 2007.
Con nota del 24 marzo 2010 il Ministero rigettava l'istanza, in quanto si era già provveduto a conferire all'interessato la qualifica superiore di "assistente capo" a seguito di scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto.
Avverso tale nota l'interessato ha proposto ricorso, deducendo che la qualifica conseguita presso il SISDE di "coadiutore" corrisponde a quella dei sottufficiali, precisamente a quella di "sovrintendente".
Si è costituito il Ministero dell'Interno, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 10 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il gravame è affidato a due motivi di censura. Con il primo il ricorrente deduce che alla qualifica di "coadiutore", attribuitagli durante il servizio presso il SISDE, avrebbe dovuto corrispondere, una volta rientrato nel ruolo della Polizia di Stato, quella di "sovrintendente". Con il secondo motivo di ricorso deduce la disparità di trattamento tra appartenenti alle Forze dell'ordine e tra appartenenti alla medesima Amministrazione, non essendo stato riconosciuto al ricorrente il ruolo superiore che viene invece riconosciuto a tutti gli altri dipendenti al momento della riammissione nei ranghi di appartenenza.
In via preliminare il Collegio rileva l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, per la genericità della sua articolazione.
Quanto al primo motivo, innanzi tutto giova precisare che, come correttamente osservato dall'Avvocatura dello Stato, per la fattispecie di cui è causa non è invocabile la L. n. 124 del 2007. Invero al 17 marzo 2008 - data di rientro nell'Amministrazione di provenienza - non risultava ancora adottato il regolamento di attuazione della L. n. 124 del 2007 (D.P.C.M. n. 1 del 2008), entrato in vigore solo il 10 settembre 2008 senza effetti retroattivi.
La normativa applicabile è quindi contenuta nella L. n. 801 del 1977 e nel D.P.C.M. n. 7 del 1980.
Con la L. n. 801 del 24 ottobre 1977 - recante istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato - è stata introdotta una disciplina organica relativamente all'organizzazione, ai compiti ed all'attività degli organismi stessi, prevedendo all'art. 7, con specifico riferimento allo stato giuridico - economico del personale appartenente a tali organismi, che "il personale di ciascuno dei Servizi ... è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente. ....La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'articolo 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico -economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'articolo 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego".
L'art. 7 ha quindi operato una delegificazione della materia, devolvendo in maniera permanente al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro della Difesa od al Ministro dell'Interno, su parere del Comitato interministeriale per le Informazioni e la Sicurezza, di concerto con il Ministro del Tesoro, la relativa potestà normativa, esercitabile anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti, e ciò in considerazione della specialità del complesso ordinamentale, che trae origine dalla peculiarità delle attribuzioni proprie degli Organismi.
Unica condizione limitativa all'esercizio di tale potestà è costituita dalla previsione che il trattamento giuridico ed economico del personale di tali organismi non sia inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico degli appartenenti agli Organismi in questione è stato disciplinato con i D.P.C.M. n. 7 del 21 novembre 1980 ed D.P.C.M. n. 8 del 21 novembre 1980 e successive integrazioni e modificazioni, i quali delineano - in ragione delle speciali esigenze istituzionali degli Organismi - un rapporto di dipendenza del tutto atipico, costituendo, in tale contesto, le norme di stato giuridico-economico un ordinamento speciale che comporta per i suoi appartenenti - siano essi assunti direttamente o provenienti con il loro consenso da altre Amministrazioni dello Stato - l'applicazione esclusiva delle disposizioni speciali (cfr. Tar Lazio Roma sez. Ibis n. 3467/2005).
L'art. 10 del citato D.P.C.M n. 7 del 1980 disciplina il trattamento economico del personale trasferito disponendo che "Al personale inquadrato nei ruoli di una Amministrazione dello Stato per effetto del trasferimento, compete il trattamento connesso alla qualifica o al grado attribuito nel nuovo ruolo in conseguenza della ricostruzione operata" (comma 1) e che "Al personale medesimo non può essere attribuito nessun assegno personale derivante da eventuale più favorevole trattamento economico goduto presso gli Organismi di informazione" (comma 2).
In base all'art. 1 del D.P.C.M. n. 7 del 1980 recante, tra l'altro la tabella di equiparazione tra le qualifiche funzionali degli Organismi di informazione e quelle degli impiegati dello Stato, la qualifica di "coadiutore" presso gli organismi, qualifica conseguita dal ricorrente nel corso del servizio prestato al SISDE, corrisponde al V livello. In base poi al D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare", applicabile ratione temporis, al V livello corrisponde la qualifica di "assistente capo". Diversamente, la qualifica di "sovrintendente" e di "vice sovrintendente", nella quale ha chiesto di essere inquadrato il ricorrente, corrisponde al VI livello.
Il provvedimento dell'Amministrazione, che ha attribuito al ricorrente, una volta rientrato nel ruolo della Polizia di Stato, la qualifica di assistente capo, ha dato quindi operato una corretta applicazione delle disposizioni regolanti la fattispecie di cui è causa e non si presta ad alcuna censura. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Per la natura della questione trattata il Collegio ritiene equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di (Lpd)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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