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furto dell'autovettura, di proprietà ministeriale - modifica proposta destitutoria nella più lieve sanzione disciplinare della sospensione dal servizio

Dettagli

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 05-11-2012, n. 9031
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato che parte ricorrente, già Agente scelto della P.S. e, a suo tempo, in forza presso l'Autoparco della Polizia di Stato e con incarico di autista del Commissario prefettizio al Comune di (Lpd), subiva, la notte del 03.6.1993, tra le ore 0.30 e le ore 3.00, il furto dell'autovettura, di proprietà ministeriale, allo stesso assegnata: autovettura (con a bordo paletta segnaletica, apparecchio radio ricetrasmittente di servizio, apparecchio radio musica, faro rotante e buoni carburante) che, in tale arco temporale orario, era stata parcheggiata dal ricorrente in prossimità di una discoteca ove lo stesso, in compagnia di amici, si era, per motivi personali, recato, una volta libero dal servizio, ivi trattenendosi durante detto periodo di tempo ( come dallo stesso dipendente dichiarato nella denuncia di furto, copia della quale è stata depositata solo dalla resistente amministrazione e, diversamente, da quanto dal medesimo dichiarato nella propria Lettera di giustificazioni ove, pur riconoscendo di essersi recato nel locale "insieme agli amici", riferisce di essersi ivi trattenuto per soli 15 minuti);
Considerato che tale avvenimento originava un procedimento disciplinare in esito al quale il Capo della Polizia - uniformandosi alla proposta sanzionatoria avanzata dal Consiglio Provinciale di Disciplina (di seguito: C.P.D.) e cioè la sospensione dal servizio per mesi sei, ai sensi dell'art.6 n.1, in relazione all'art.4 n.18 del D.P.R. n. 737 del 1981 - applicava tale punizione al dipendente con Provv. del 19 ottobre 1993: provvedimento avverso il quale è stato promosso il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio deducendo le censure il cui scrutinio trova svolgimento nei successivi periodi della presente decisione;
Considerato che la resistente Amministrazione si è costituita in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio contestando, con memoria, le deduzioni avversarie e proponendone la reiezione;
Vista la nota conclusionale depositata dal ricorrente in data 25.9.2012, mirata a ribadire la fondatezza delle doglianze interposte col ricorso introduttivo;
Considerato che col primo motivo di diritto, il ricorrente deduce la violazione dell'art.12 ultimo comma del Regolamento di disciplina di cui al D.P.R. n. 737 del 1981 (norma che demanda al superiore del dipendente il compito di "inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione" esplicitamente prevedendo che "Il rapporto deve indicare chiaramente, e concisamente tutti gli elementi utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entità della sanzione); e ciò in quanto, nel caso di specie, il Direttore del proprio ufficio ( e cioè l'Autoparco della P.S.), nel relazionare al Capo della Polizia circa l'accaduto di cui sopra chiedeva l'avvio dell'azione disciplinando "ravvedendosi gli estremi dell'art.7 n.4 (ndr: e cioè della sanzione destitutoria) del D.P.R. n. 737 del 1981";
Considerato che - se pur vero che si riscontra nel panorama giurisprudenziale un datato precedente (Cons. St.n.608/1993 evocato dal ricorrente) che depone nel senso che è illegittima la sanzione disciplinare inflitta ad un appartenente alla Polizia di Stato, ove il rapporto all'organo competente a irrogare la sanzione contenga una specifica proposta sanzionatoria, attesa l'esigenza di separare nettamente i compiti e le valutazioni dell'organo che riferisce sui fatti da quelli dell'organo competente a irrogare la sanzione - è altrettanto vero che l'eventuale presenza nel "rapporto sui fatti" di una tal "proposta" sanzionatoria non appare idonea ad invalidare il successivo procedimento disciplinare; e ciò in quanto:
- nulla in tale senso è previsto dalla norma (art.12 citato) che pur statuisce detta preclusione;
- in una fattispecie quale quella di cui trattasi, il "rapporto sui fatti" inoltrato al Capo della Polizia presuppone necessariamente che la condotta del dipendente sia ritenuta passibile della sanzione disciplinare della sospensione ovvero della destituzione dal servizio, posto che, per condotte di minore rilievo (punibili con richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione), il capo dell'Ufficio o del Servizio del dipendente sarebbe l'Autorità competente ad infliggere la sanzione. Ne segue che, nel momento il cui, in un caso quale quello di specie, il Direttore dell'Autoparco trasmette il "rapporto sui fatti" al Capo della Polizia, e cioè all'Autorità (ritenuta) competente ad infliggere la sanzione, tale rapporto, necessariamente (e cioè anche ove non fosse manifestamente esplicitato), include un giudizio di punibilità del dipendente con la sanzione della sospensione ovvero della destituzione dal servizio: constatazione questa cui accede l'illogicità della (assunta) conseguenza dell'invalidazione (nel caso in cui nel "rapporto sui fatti" sia presente una proposta sanzionatoria) del procedimento disciplinare posto che la necessità di separare nettamente i compiti e le valutazioni dell'organo che riferisce sui fatti da quelli dell'organo competente a irrogare la sanzione (che informa la ratio dell'art.12 citato) non è esigenza che il rispetto del tenore letterale della norma riesce, in ogni evenienza, ad assicurare;
- in una fattispecie quale quella di cui trattasi, il "rapporto sui fatti" inoltrato al Capo della Polizia attiva, ove condiviso, il procedimento disciplinare la cui prima fase si conclude con la Relazione del Funzionario Istruttore: Relazione che è preceduta da una compiuta attività d'indagine, intervallata dalla produzione della Lettera di giustificazioni dell'incolpato ed eventualmente da un supplemento istruttorio e nella quale Relazione, per pacifica giurisprudenza, è consentito al Funzionario istruttore di inquadrare, ai fini della contestazione formale, il fatto addebitato nella previsione legale ed essendo correlativamente sua facoltà quella di formulare in proposito osservazioni di natura disciplinare (cfr., ex multis, Cons. St. n. 3125/2009, n. 7100/2005, n.1933/2003); ne segue che un (potenziale) condizionamento dell'attività decisoria dell'Autorità competente ad infliggere la sanzione (nel caso di specie il Capo della Polizia) può derivare, fattivamente, dalla Relazione conclusiva del Funzionario Istruttore (che, invece, secondo la giurisprudenza riamane estranea al portato dell'art.12 ultimo comma citato) e non dal "rapporto sui fatti" di cui si è detto (carente degli accertamenti istruttori compiuti in sede di procedimento disciplinare) e dunque, ne segue, l'illogicità della tesi, propugnata in gravame, dell'invalidità degli atti successivi alla trasmissione del "rapporto sui fatti" del Direttore dell'Autoparco del 14.6.1993;
Considerato che:
- col secondo motivo di diritto, parte ricorrente lamenta che, nel caso che lo riguarda egli avrebbe dovuto essere punito, in applicazione del principio della tipicità della sanzione, con pena pecuniaria ai sensi dell'art.4 n.10 del Regolamento di disciplina e non la diversa sanzione della sospensione che è sproporzionata rispetto all'accaduto in quanto concerne i comportamenti di particolare gravità ed in quanto non si è tenuto conto dei suoi precedenti di servizio;
- col terzo motivo di diritto parte ricorrente deduce che il provvedimento impugnato è fondato su presupposti di fatto del tutto inconsistenti, essendo egli rimasto a disposizione della Segreteria dell'Autorità Commissariale; di non essersi allontanato in compagnia di persone estranee all'amministrazione; di essersi allontanato dall'autovettura per soli 15 minuti e di aver lasciato la stessa, in prossimità della discoteca sotto la vigilanza del personale dipendente dal locale; e quindi di aver adoperato tutte le cautele che gravano sul titolare di doveri di custodia;
Considerato, quanto al secondo motivo di diritto:
che in nessuna delle 18 fattispecie tipiche, previste dall'art.4 del Regolamento di disciplina e punibili con pena pecuniaria, appare sussumibile la condotta addebitata dal ricorrente. In particolare l'ipotesi di cui al punto 10 dell'art.4 ( evocata dal ricorrente) reprime i casi di "grave negligenza in servizio" e dunque regolamenta ipotesi estranee alla fattispecie in esame in cui il comportamento disciplinarmente rilevante è stato maturato al di fuori dell'orario di servizio ed è stato ritenuto non "gravemente negligente" ma, sulla base di un giudizio che appare immune da elementi di irrazionalità od illogicità, "assolutamente negligente sia nell'uso che nella custodia dell'autovettura" e, dunque, correttamente inquadrato nella fattispecie di cui all'art.6 c.1 del d.P.R. n.737 del 1981. Per quanto poi concerne i precedenti di servizio, vale la pena di ricordare il periodo della deliberazione del C.P.D. in cui detto Organo constata la dimostrazione dell'assoluto pentimento del dipendente per la negligenza commessa e l'insussistenza di precedenti disciplinari nel corso della carriera e, per tale apprezzamento, modifica la proposta destitutoria nella più lieve sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
Considerato quanto al terzo motivo di diritto: che la prospettazione dei fatti offerta in gravame dal ricorrente è manifestamente smentita dalla denuncia dallo stesso sporta e prodotta in copia dalla resistente Amministrazione; mentre manifestamente non credibile appare l'assunto che egli si sia recato in discoteca con persone appartenenti all'amministrazione: e ciò in quanto è esso stesso che nella propria Lettera di giustificazioni parla di "amici che si erano recati con me nella discoteca" e non di colleghi (che, in tal caso, avrebbe invitato a testimoniare nel corso del procedimento disciplinare). Parimenti del tutto inconferente è l'evocazione degli obblighi civili del custode atteso che il Regolamento di servizio del ricorrente non gli consente di lasciare la macchina di servizio incustodita, né di utilizzarla, come accaduto nel caso di specie, per fini personali;
Considerato, conclusivamente, che il ricorso è infondato e che le spese di lite seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che, forfetariamente, liquida in Euro2000,00 a beneficio della resistente amministrazione.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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